Decreto tar 28 12-15 su ricorso comune osimo chiusura punto nascita
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N. 00444/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00807/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2015, proposto da:
Comune di Osimo, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galvani, con
domicilio eletto presso Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini,
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2. 156;
contro
Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, Regione Marche, Regione
Marche;
nei confronti di
Asur Area Vasta N.2, Comune di Jesi, Comune di Senigallia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determina n.916 del 24/12/2015 del DIrettore Generale dell'ASUR
Marche avente ad oggetto "Attuazione DGRM 1345/13, DGRM 1219/14,
DGRM 565/14, DGRM 666/15 e DGRM 541/15 Reti Cliniche attuazione"
ed allegati;della determina n.913 del 24/12/2015;delle delibere della Giunta
Regionale n.1345/13, n.129/14, n.565/1114 n.666/15, n.541/15 N.1088/11 e
n.1405/11 relative alla riorganizzazione del servizio sanitario regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai
sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi
delle parti, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della tutela
3. cautelare interinale poiché dai chiarimenti acquisiti, per le vie brevi, tramite
il Direttore Sanitario dell’Asur Marche il punto 3 della determina della
determina n.913 del 24/12/2015 consente fino alla data del 31.01.2016 la
facoltà di continuare a svolgere il parto presso il punto nascita di Osimo,
essendo previsto un periodo transitorio per la rideterminazione delle
strutture.
La data individuata nel provvedimento consente di lasciare inalterata la
situazione di fatto fino alla pronuncia cautelare collegiale, fissata per la
Camera di Consiglio del 22 gennaio 2016, rendendo non necessaria
l’adozione di misure cautelari provvisorie.
P.Q.M.
Respinge l’istanza di misure cautelari provvisorie ai sensi e per gli effetti di
cui in motivazione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22.01.2016
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato
presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Ancona il giorno 28 dicembre 2015.