SlideShare a Scribd company logo
1
Avv. Salvatore Ferrara – Avv. Giuseppe Ugo Abbate
Via Niccolò Turrisi n. 38/A – 90138 – Palermo
Tel. 091 327851 – Fax 091 9743495
salvatoreferrara@pecavvpa.it  giuseppeugo.abbate@aigapalermo.legalmail.it
TRIBUNALE CIVILE PALERMO
SEZ. I – G.U. ILL.MO DOTT. GIULIO CORSINI
R.G. 9916/2011
COMPARSA CONCLUSIONALE
Del Dott. Salvatore Anzà, con gli Avv.ti Salvatore Ferrara e Giuseppe Ugo Abbate,
Attore
Contro
Il Sig. Giuseppe Ciampolillo, con l’Avv. Giacomo Cirincione,
Convenuto
*****
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 22/07/2011, il Dott. Salvatore Anzà
chiamava in giudizio il Sig. Giuseppe Ciampolillo per sentirlo condannare, previa
declaratoria di responsabilità extracontrattuale, al pagamento in proprio favore
dell’importo ritenuto di giustizia con rivalutazioni ed interessi fino al soddisfo, a
titolo di risarcimento del danno alla reputazione personale e professionale, alla
identità personale, nonché del danno morale patito dal medesimo in conseguenza del
contenuto di alcuni articoli, riconducibili al Sig. Giuseppe Ciampolillo, coordinatore
del “Comitato cittadino Isola Pulita” su alcuni siti internet, tra i quali:
articolo apparso sul sito intestato a Comitato Isola Pulita – Sezione di Palermo
Legambiente alla pagina http://comitatoisolapulita.blog.kataweb.it/2007/10/13/isola-
delle-femmine-italcementi-il-progetto-che-non-ce/;
articolo apparso alla pagina http://pinociampolillo.blogspot.com/2007/10/isola-
delle-femmine-il-progetto-che-non.html;
articolo apparso sul sito intestato allo stesso Ciampolillo, alla pagina
http://isoladellefemminedaliberare.blogspot.com/2007/11/italcementi-di-isola-delle-
femmine-laia.html;
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
2
una lettera pubblicata sul blog Ciampolillo Pino Isola delle femmine,
all’indirizzo web http://ciampolillopinoisoladellefemmine-blogspot.com/2007/11/il-
comitato-cittadino-chiede-alla .html;
articolo apparso sul sito intestato a Giuseppe Ciampolillo alla pagina
http://ciampolillopinoisoladellefemmine.blogspot.com/2007/12/assessorato-territorio-
ambiente-regione.html.
L’attore chiedeva, altresì, la condanna del convenuto alle spese di pubblicazione
dell’estratto della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale nonché su due
quotidiani a diffusione regionale; il tutto oltre rivalutazioni ed interessi e con vittoria
di spese.
Con comparsa di risposta del 19/12/2011 il convenuto Giuseppe Ciampolillo
eccepiva, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso erroneamente qualificandolo come
ex art. 700 c.p.c., in luogo del procedimento sommario di cognizione di cui all’art.
702 bis c.p.c. Nel merito, prospettando una serie di circostanze del tutto ininfluenti ed
irrilevanti ai fini del presente giudizio, giustificava il proprio operato invocando la
scriminante dell’esercizio del diritto di critica. In via istruttoria, chiedeva disporre
consulenza tecnica al fine di accertare il grado di similitudine e di eventuale
contraffazione fra il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della qualità
dell’aria, Ambiente della Regione Siciliana e quello della Regione Veneto, oltre
l’escussione di testi.
Svoltasi l’udienza di comparizione e trattazione ex art. 702 bis c.p.c., in data
28/12/2011 il Giudice pronunciava il mutamento di rito e rinviava per l’istruzione
della causa che si svolgeva per mezzo dell’assunzione di due testi, Rossana Interlandi
e Salvatore Cammarata, e di CTU affidata all’Ing. Fabio D’Agostino, incaricato di
valutare se le affermazioni e le accuse mosse da Giuseppe Ciampolillo circa la
copiatura del predetto Piano avessero un fondamento di verità o meno.
Precisate le conclusioni all’udienza del 27/05/2015, il Giudice concedeva i
termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Nel ribadire il contenuto del ricorso introduttivo e delle memorie ex art. 183,
nn. 1 e 2, c.p.c., che qui devono intendersi richiamati ed integralmente trascritti in
ogni loro parte, e ritenuto impugnativamente il contenuto delle avverse difese, si
osserva quanto segue.
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
3
*****
La presente azione è stata intrapresa dal Dott. Salvatore Anzà nei confronti del
Sig. Giuseppe Ciampolillo per aver quest’ultimo, con una serie di scritti pubblicati
sul suo blog, orchestrato una campagna di stampa denigratoria e diffamatoria volta a
ledere la reputazione dello stesso ricorrente.
Attraverso i superiori articoli, tutti riconducibili al Sig. Ciampolillo Giuseppe eo
al Comitato Cittadino Isola Pulita, di cui il Sig. Ciampolillo è il referente e
coordinatore, veniva posta in essere una campagna denigratoria e dequalificante,
nonché altamente diffamatoria nei confronti del Dott. Anzà il quale, in tutti gli
articoli di cui sopra, veniva presentato ai lettori come un soggetto responsabile di
provvedimenti illegittimi, coinvolto in “vicende oscure”, il quale, favorendo poco
chiari interessi privati, ha operato nell’esercizio delle sue funzioni del tutto
arbitrariamente e senza alcuno scrupolo, “gettando fango” sull’Amministrazione
Regionale e rendendosi, così, responsabile di una grave truffa ai danni dello
Stato, della Regione e dei cittadini.
In essi il Dott. Salvatore Anzà veniva apertamente ed esplicitamente accusato di
illiceità amministrative, di falso e di sperpero di denaro pubblico e veniva
finanche ipotizzata la sussistenza di responsabilità penale (truffa).
Orbene, l’istruttoria condotta nel presente procedimento, nonché le stesse difese
articolate dal convenuto, hanno confermato integralmente le ragioni dell’attore
Salvatore Anzà. E’ stato, infatti, provato come le affermazioni contenute negli scritti
propalati dal Ciampolillo siano del tutto prive di verità, oltrechè palesemente estranee
alle dinamiche che regolano la critica ed il suo legittimo esercizio.
*****
A) LE ACCUSE RELATIVE AL PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ
DELL’ARIA.
Falso è, anzitutto, quanto affermato con riferimento al “Piano Regionale di
coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente” adottato con il D.A.
176/Gab del 9 agosto 2007, atteso che per la redazione dello stesso nessun fondo
pubblico è stato erogato e le attività dei redattori sono sempre avvenute a titolo
gratuito. Il Dott. Anzà – si ribadisce - non ha percepito, in relazione alla redazione
del Piano, nulla in più del proprio stipendio mensile ed il compianto Prof. Parmaliana
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
mai accusa simile; invece, Anzà ha stipulato, a sua firma, 2 convenzioni da € 75.000
cad con due dei redattori dopo l'approvazione del Piano per la realizzazione di
alcune parti. Quindi, non pagamento ante ma post.
4
– diversamente da quanto sostiene il convenuto – ha prestato la propria
collaborazione gratuitamente.
Tale Piano viene più volte definito dal Ciampolillo come un “copia e incolla” del
corrispondente Piano della Regione Veneto, come “una delle più spregiudicate
operazioni della storia della Regione Sicilia” (Sic!).
Orbene, la stessa CTU svolta nel presente giudizio a cura dell’Ing. Fabio
D’Agostino, a seguito di un attento confronto e di una scrupolosa analisi dei testi e
dei dati, è giunta ad affermare che (pag. 43 relazione CTU):
1) il Piano contestato dal Ciampolillo è stato redatto in conformità
all’allegato 3 del D.Lgs. 351/99 in relazione all’indice del piano e in
conformità all’allegato 4 del D.Lgs. 351/99 in relazione allo schema
generale;
2) l’analisi dei due Piani Regionali per la determinazione del grado di
similitudine ha evidenziato la mera riproposizione con carattere non
necessitato di: n. 1.769 righe, corrispondente a una percentuale del 34,3%
che diviene 24,8% considerati gli allegati al piano; n. 16 tabella
corrispondente a una percentuale del 11,9% che diviene 9,9% considerati
gli allegati al piano; n. 3 figure corrispondente a una percentuale del
3,7% che diviene 3,0% considerati gli allegati al piano;
3) le mere riproposizioni sono risultate essere di carattere nozionistico e di
argomentazioni generiche e pertanto attinenti anche alla regione Sicilia.
Inoltre a pag. 37 della relazione, dove vengono analizzati i documenti utilizzati per
la compilazione del piano siciliano, il CTU mette in risalto la correttezza degli autori
evidenziando che “nell’elenco dei documenti di riferimento risulta presente il Piano
Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della Regione Veneto dell’anno
2000”.
In sostanza per il CTU del Tribunale:
1) le strutture dei due piani sono (e non possono che essere) analoghe in quanto
definite dalla vigente normativa di settore;
2) la Regione Siciliana ha utilizzato alcune parti del piano del Veneto che fanno
riferimento ad aspetti nozionistici e di carattere generale, validi quindi per
tutte le regioni;
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
34.3% significa
che su 10
righe 3,4 sono
copiate e
quindi il
copiato c'è. Sul
carattere
nozionistico:
le nozioni
riportate in un
qualsiasi testo
sono forse
scritte o
riportate tutte
nell'identico
modo?
Come mai la Sicilia è
stata l'unica regione
che risulta aver copiato
le "nozioni" da un'altra
regione?
Il DM 261/2002 ha fornito solo
uno schema generale che ogni
regione ha elaborato in tutta
autonomia, eccetto la Sicilia
che per il 34,3% l'ha copiato
interamente da un Piano
vecchio di 7 anni già bocciato
dalla Commissione Europea
5
3) gli autori del piano siciliano hanno acquisito per la compilazione i dati e i
documenti provenienti da svariati enti (pubblici e privati), indicando
correttamente fra le fonti utilizzate anche il Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera della Regione Veneto del 2000;
4) nel piano siciliano non esistono “dati padani”, e non esistono peculiarità,
caratteristiche e strutture tipiche riferibili nello specifico alla Regione Veneto
ed al suo territorio, ed esistono solo alcuni banali refusi.
Come si vede il consulente del Tribunale di Palermo, al pari dei consulenti della
Procura della Repubblica, demolisce le tesi della truffa, dell’imbroglio e dei dati
padani, e conferma un fatto che è ampiamente provato, e cioè che in questa vicenda i
rappresentanti di Legambiente hanno mentito alla stampa, alla magistratura, alle
istituzioni e ai cittadini, e lo hanno fatto per motivi che con la difesa dell’ambiente
non hanno nulla a che vedere.
Dunque, diversamente da quanto il Ciampolillo ha lasciato intendere al lettore, il
Piano Regionale di Coordinamento della qualità dell’aria non è stato copiato dal
Piano del Veneto e non contiene pertanto alcun dato padano ma contiene
esclusivamente i dati relativi alle emissioni in Sicilia con qualche semplice (ed
innocuo) refuso – definito appunto “necessitato” e successivamente corretto –
determinato dallo schema utilizzato per la sua redazione (quello ministeriale). Tali
refusi, come è emerso nel procedimento e suffragato dai documenti in atti (basti far
riferimento agli ALLEGATI NN. 7 e 11 del fascicolo di parte attrice), sono stati
determinati dai tempi stringenti che hanno avuto a disposizione i redattori (e tra
questi il Dott. Anzà). Questi, infatti, si sono trovati a redigere il Piano in tempi
brevissimi a causa del fatto che la Regione Siciliana non si era ancora dotata del
prescritto documento di pianificazione e, per tale motivo, era stata sottoposta a
procedura di infrazione da parte della Comunità Europea. Al suo arrivo ed
insediamento nel nuovo ufficio al Servizio 3, il Dott. Salvatore Anzà, subentrato al
Dott. Genchi, si era così trovato dinanzi alla necessità di operare in tempi brevissimi
al fine di predisporre il documento per il quale l’Ufficio ha utilizzato la struttura di
un preesistente Piano Regionale, adattandola alle necessità della Regione Siciliana [v.
ALLEGATO n. 7].
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
queste
acquisizioni
portano le righe
copiate a circa il
90%; chiunque
sa che in
qualsiasi
documento o
testo le frasi o i
brani prese
interamente da
un altro vanno
sempre riportate
virgolettate e in
corsivo
mai detto di
dati padani,
ma di
conclusioni
ed
interventi
padani
refusi padani, i più
lampanti corretti con
un D.A. 8 mesi dopo
dove stanno scritte
queste "demolizioni?
per questo "Piano" Anzà è stato rinviato giudizio assieme all'ex DG
Tolomeo e all'ex assessore Sparma, andandosi a raggiungere agli ex
assessori ed agli ex presidenti della Regione già sotto processo
6
E’ lo stesso Ciampolillo peraltro, a smentire sé stesso quando incorre in una
pesante contraddizione: nelle pagine da 18 a 22 della comparsa di risposta il
convenuto elenca i documenti che ritiene siano stati utilizzati per l’elaborazione
del Piano regionale di coordinamento, citando le relative fonti (soprattutto Arpa
Sicilia, ma anche Comune di Palermo, Regione Lombardia, Regione Siciliana,
istituti universitari vari, ecc), così dimostrando, in modo evidente e chiaro, la falsità
della propria tesi di fondo, e cioè che il piano siciliano sia stato integralmente copiato
dal corrispondente veneto e fatto con i dati “padani”. In realtà è facile verificare,
come ha peraltro ha fatto il CTU del Tribunale, che nella stesura del Piano regionale
di coordinamento della Regione Siciliana sono stati acquisiti e consultati molti
documenti pubblici, di alcuni dei quali sono state utilizzate alcune parti per aspetti
generali e trasversali. Il materiale consultato ed utilizzato è stato citato in due elenchi
(rispettivamente nel Capitolo 8 e in Bibliografia), sicché l’utilizzo di parti di
documenti di altre amministrazioni è avvenuto citando le fonti e in modo del tutto
corretto e trasparente
Nulla dunque, in termini di responsabilità e di “aprofessionalità”, può essere
attribuito al Dott. Anzà il quale, da poco insediatosi quale dirigente del Servizio 3
ARTA, destinato alla prevenzione dell’inquinamento, si è, invece, adoperato in
tempi strettissimi alla redazione del Piano in questione, onerandosi della
correzione degli errori e/o omissioni precedentemente commessi. Il fatto che sia
stato preso come modello un omologo Piano Regionale non può di per sé giustificare
le gravi accuse mosse al Dott. Anzà, atteso, peraltro, che lo schema seguito è, in
ogni caso, predeterminato per legge (si vedano i richiami effettuati nell’atto
introduttivo all’art. 5, comma 1, del D.M. 1 ottobre 2002 n. 261, in relazione a
struttura e contenuti dei piani e dei programmi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 351 del
1999, che dettano una struttura ed una sequenza logica predefinita a livello
ministeriale che non lascia margini interpretativi e/o possibilità di discostarsi da tale
struttura). Tale circostanza è stata confermata dallo stesso CTU, Ing. D’Agostino, che
parla di schemi “necessitati”.
In considerazione della documentazione – non contestata – prodotta dall’Anzà, ed
alla luce della espletata CTU, è da ritenersi, pertanto, priva di verità e fondatezza
ogni affermazione propalata dal Ciampolillo negli scritti per cui è causa e volta a
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
sono state "acquisite" migliaia di righe identiche, circa il 90% del
totale, nessuna delle quali virgolettata o riportata in corsivo
si tratta di un'illazione; la smentita la forniscono tutte le altre
regioni, le quali hanno prodotto elaborati del tutto originali ed
autonomi; nessuna ha copiato parti e paragrafi interi da un'altra,
eccetto la Sicilia
7
rilevare una qualsiasi responsabilità o “inettitudine” del Dott. Salvatore Anzà, o
finanche ipotesi di “truffa”, “frode”, “danno all’erario”, ecc.…!
Anche uno dei testi del convenuto ha confermato l’inconsistenza ed infondatezza
delle difese del Ciampolillo. Salvatore Cammarata, infatti, dirigente dell’Unità
Operativa “Qualità dell’aria”, e responsabile quindi della redazione del Piano
Regionale della qualità dell’aria, conferma di <<aver ricevuto note di contestazione
di inadempimento da parte del dott. Anzà>>, ma si affretta a sottolineare che esse
erano <<tuttavia prive di efficacia e rilevanza poiché costui non aveva ricevuto
formale nomina di capo-servizio>>. Ed ancor prima esordiva precisando: <<Il dott.
Anzà non era il mio superiore>>. In altre parole, il Cammarata ammette di avere
ricevuto contestazioni dall’Anzà, ma di non averne tenuto conto in quanto non lo
riconosceva come proprio superiore…! Peccato che dagli atti risulta tuttavia, in modo
incontrovertibile, che il Dott. Anzà fosse davvero il suo superiore [vedi i numerosi
documenti agli atti, ed in particolare, quelli depositati all’udienza del 23/05/2013 e
contenenti diffide e contestazioni mosse allo stesso teste] e che il Cammarata fu più
volte ammonito anche dal Dirigente Generale che gli tolse, infatti, ogni incarico.
Egli stesso lo conferma quando dichiara: <<il Dirigente Generale mi tolse tutti gli
affari e le pratiche che stavo trattando>>. Sul Piano regionale della qualità dell’aria,
infine, il teste Cammarata afferma: <<posso dire che il piano era uguale a quello
della Regione Veneto. Sul sito dell’assessorato era presente un link cliccando sul
quale si apriva il piano della Regione Veneto>>. Tale ultima circostanza conferma
che non vi era nulla di illecito, nessun “illegittimo copia-incolla”, nessuna “truffa ai
danni dei cittadini”, ma che il collegamento al Piano della Regione Veneto era già
contenuto nello stesso sito dell’Assessorato che lo citava chiaramente come fonte. E
Cammarata, dopo aver ammesso che <<in precedenza io ero stato incaricato
dell’elaborazione del Piano dal 2002 fino al dicembre 2006>>, afferma di aver
esaminato il Piano elaborato nel 2007 e di aver fatto la comparazione con il piano del
Veneto e che i risultati di tale comparazione furono pubblicizzati in seno ad una
conferenza stampa.
Riassumendo la vicenda quale è venuta fuori dal presente procedimento:
1) Salvatore Cammarata era il responsabile dell’Unità Operativa “Qualità
dell’aria” dell’Assessorato, ufficio che avrebbe dovuto elaborare il Piano della
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
8
qualità dell’aria della Regione Siciliana; tale unità operativa era incardinata
nel Servizio “Tutela dall’inquinamento atmosferico” diretto dal dott.
Gioacchino Genchi, amico del Ciampolillo;
2) stante l’inerzia dell’ufficio (ben cinque anni, dal 2002 alla fine del 2006), le
contestazioni del Ministero dell’Ambiente europee e le procedure di infrazione
comunitaria, e considerati i rischi per la salute pubblica e per l’ambiente, il
dirigente responsabile del servizio (Dott. Gioacchino Genchi) veniva rimosso
e sostituito con il Dott. Salvatore Anzà;
3) entrato nelle sue funzioni il Dott. Salvatore Anzà rilevava una situazione
caotica dovuta all’ostruzionismo ed al lassismo dei dirigenti delle tre unità
operative esistenti, a carenze nell’organizzazione interna, ed a gravi lacune
riscontrabili nell’attività di gestione pregressa; cominciava, così, a diffidare di
chi (tra cui il Cammarata) non aveva svolto correttamente il proprio lavoro ed,
in una corsa contro il tempo per evitare ulteriori sanzioni alla Regione, cercava
di porre rimedio alla grave situazione attingendo agli schemi ministeriali e, per
le parti nozionistiche e di carattere generale, ai documenti di svariate altre
amministrazioni, fra cui anche il Piano della Regione Veneto;
4) con estrema velocità e con un impegnativo lavoro di analisi dei dati siciliani,
veniva pubblicato il Piano e, nella più assoluta trasparenza, si indicavano i
riferimenti al Piano della Regione Veneto, finanche fornendo il relativo link
nella pagina web dell’Assessorato Territorio ed Ambiente.
Ebbene, questo è il contesto in cui nascono le accuse gravi di Ciampolillo (come si è
visto, affiliato a Legambiente Sicilia e legato sia al Genchi che al Cammarata) le
quali, ispirate da sentimenti di rivalsa nei confronti del dott. Anzà, mirano a
screditarlo agli occhi dell’opinione pubblica. Il dott. Salvatore Anzà è, dunque, reo di
aver preso il posto di Genchi, di aver contribuito a rivoluzionare il Servizio 3 che gli
era stato affidato, di avere fatto condannare Genchi per danno all’erario, e di essere
riuscito in poco tempo a fare ciò che altri non erano riusciti a realizzare in 5 anni…!
B) LA VICENDA DELLA ITALCEMENTI E DELLA RELATIVA
CONFERENZA DI SERVIZI.
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
affermazione falsa,
dov'è la prova?
tolto in fretta e furia dopo la
conferenza stampa per
cancellare la prova della fonte
€ 2169 per una tassa
inesistente
infatti è stato rinviato a
giudizio
9
In secondo luogo, sono certamente false le affermazioni e le considerazioni che il
Ciampolillo fa in relazione alla vicenda della Italcementi.
Negli scritti per cui è causa Ciampolillo coinvolge il Dott. Anzà additandolo ai
lettori del suo blog come il responsabile di provvedimenti illeciti ed assolutamente
illegittimi per aver «attentato alla salute pubblica dei cittadini del territorio di Isola
delle Femmine», portando avanti «conferenze di servizi incomprensibili per indirizzo
e modalità» che sarebbero «una vera e propria farsa». Tra queste, in particolare, fa
riferimento alla conferenza di servizi relativa alla pratica Italcementi che si diceva
essere stata dal’Anzà «deliberatamente trasformata in pura formalità», secondo
modalità «non previste dalla legge» e con impostazione «volutamente sbrigativa e
superficiale» [ALLEGATO N. 1]. Tale comportamento attribuito al responsabile
dell’Ufficio, dott. Anzà, ha arrecato – secondo l’autore del testo – un grave danno
all’erario in quanto l’Amministrazione, a causa di tali illeciti, verrebbe chiamata «al
risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di tutti gli interessi concreti e legittimi
che sono in gioco». Tali accuse vengono reiterate dal Ciampolillo e nell’articolo
ALLEGATO AL N. 2 assumono i toni di gravi accuse indirizzata all’Assessore
regionale al Territorio e Ambiente, al Dott. Tolomeo ed all’ARTA Regione Siciliana,
affinché si prendano provvedimenti contro l’Anzà.
E vi è di più. Il Ciampolillo contesta espressamente al Dott. Salvatore Anzà «di
aver insabbiato le iniziative del Dottor. Genchi», «di aver posto in secondo piano,
con lo scopo probabilmente in seguito di ignorarle, tutte quelle iniziative necessarie
alla tutela dell’ambiente di Isola delle Femmine», di aver indetto delle conferenze di
servizi illecite «allo scopo di emettere un provvedimento, in contrasto con quanto
disposto dal precedente funzionario» ed in difformità rispetto a quanto stabilito dal
T.A.R. Sicilia per «autorizzare l’Italcementi di Isola delle Femmine all’uso del pet-
coke» [ALLEGATO N. 4]. Al Dott. Anzà veniva, così, espressamente attribuita la
responsabilità di «un procedimento amministrativo del tutto arbitrario ed
illegittimo», riportando che lo stesso «ha cercato di istruire una pratica in modo da
pervenire e giustificare il provvedimento provvisorio di autorizzazione, che lui
illegittimamente tenta di emettere, ciò con la scusa di non danneggiare la fabbrica
schermandosi dietro alla tutela del posto dei lavoratori, ma ignorando
inqualificabilmente la tutela della salute degli abitanti il territorio», tentando,
peraltro, con tale comportamento doloso e illecito di «fare entrare dalla finestra
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
10
quello che per merito del dottor Genchi era uscito dalla porta», e cioè «l’uso di una
sostanza altamente nociva».
Orbene, dal procedimento è emerso tutto il contrario. Anche per questa seconda
vicenda, infatti, la realtà è opposta rispetto a quanto affermato nei siti web
riconducibili al convenuto.
Che il Dott. Salvatore Anzà abbia seguito nella fattispecie un iter corretto e
legittimo, rispettoso dell’ambiente, nonché rigorosamente legale, è emerso, anzitutto,
da tre semplici circostanze:
a) il TAR Sicilia, occupatosi della vicenda, ha sancito il diritto/dovere
dell’azienda Italcementi di provvedere all’aggiornamento dell’autorizzazione
alle emissioni in atmosfera nella fase transitoria disciplinata dall’art. 17 del D.
Lgs. 59/05 ed in attesa della conclusione della procedura A.I.A., vista “la
permanente vigenza del regime autorizzatorio preesistente, ivi compresa la
eventuale necessità di adeguamento/aggiornamento delle autorizzazioni
esistenti ai cicli produttivi in atto” (sentenza n. 1156/07) [ALLEGATO N.
8];
b) l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (attivato dal
Dipartimento dell’Ambiente proprio su iniziativa del Dott. Anzà, nella qualità
di responsabile del provvedimento), con un parere formale, ha dato indicazioni
metodologiche sulla procedura da seguire in questi casi (parere n. 16885 del
09/10/07), confermando la correttezza dell’impostazione seguita
dall’Amministrazione regionale (e, per essa, dal ricorrente), in linea con i
principi sanciti dalla sentenza del TAR Sicilia sopra ricordata [ALLEGATO
N. 9];
c) dagli stessi atti istruttori è possibile evincere che proprio grazie all’attività
espletata dal Dott. Anzà, la Italcementi aveva preso l’impegno di rispettare, in
attesa della conclusione delle procedure A.I.A., dei limiti dieci volte più
restrittivi di quelli all’epoca vigenti, ed aveva, inoltre, accettato di
assoggettarsi all’obbligo (imposto sempre dal Dott. Anzà) di installare a
proprie spese due centraline di monitoraggio da affidare all’ARPA Sicilia, per
effettuare il rilevamento continuo della qualità dell’aria nell’ambiente urbano
di Isola delle Femmine [v. ALLEGATO N. 10].
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
si riportano problematiche di cui nessuna, dopo 7 anni,
vedasi p.e. le centraline, risulta essere stata attuata
11
E’, pertanto, di palmare evidenza la correttezza, la diligenza e la serietà del lavoro
posto in essere dal ricorrente nell’ambito delle sue funzioni. Ed è parimenti
innegabile che l’attività dallo stesso espletata sia stata indirizzata a soli fini pubblici,
per la tutela della salute e dell’ambiente. E meno che mai ci sono state, come
sostenuto negli articoli pubblicati dal Ciampolillo, iniziative dei vertici
dell’Assessorato volte a contestare in via amministrativa al dott. Anzà le procedure
seguite, peraltro mai oggetto di rilievo in alcuna sede giurisdizionale.
Quanto sopra è stato confermato dalle testimonianze rese da Rossana Interlandi,
ex Assessore regionale Territorio ed Ambiente, la quale – con riferimento alla
conferenza di servizi sulla Italcementi convocata dal dott. Anzà, in adempimento di
un preciso obbligo di legge (art. 269 del D. Lgs. 152/6006) – ha dichiarato di non
essere mai intervenuta a dichiarare illegittima, né tantomeno a revocare, la
convocazione della conferenza di servizi. La stessa ha, infatti, dichiarato: << ricordo
che mi occupai delle conseguenze dell’utilizzo del pet-coke nei processi di
lavorazione delle imprese siciliane. All’epoca in atti si dibatteva per stabilire se il
pet-coke era rifiuto ovvero, come previsto dalla normativa dell’epoca, materia prima
secondaria. Disposi un’indagine per appurare quali imprese siciliane utilizzassero il
pet-coke. Se non ricordo male ricevetti dal dirigente generale del dipartimento una
nota contenente un elenco di tali aziende. Fra queste figurava Italcementi. Escludo
che il mio intervento in corso di conferenza di servizi fosse volto ad affermare
l’illegittimità di determinate procedure. Il mio intervento non poteva che essere
volto ad acquisire informazioni, in particolare volevo sapere se Italcementi
utilizzasse il pet-coke.[..] era in itinere il procedimento di A.I.A. (Autorizzazione
Integrata Ambientale) di Italcementi>>.
La teste Interlandi ha, dunque, smentito tutte le contestazioni mosse da
Ciampolillo al Dott. Anzà ed ha smontato tutto l’impianto delle difese del convenuto:
non c’è stata alcuna conferenza di servizi illegittima; non c’è stato alcun intervento
“sanzionatorio” da parte dell’allora Assessore (al contrario di quanto sostiene il
Ciampolillo a pag. 13 della comparsa di risposta); non c’è stato nessun
comportamento “improntato ad inettitudine” (frase utilizzata dal Ciampolillo a pag. 9
della comparsa di risposta e di cui si è già chiesta la cancellazione, in quanto
offensiva, all’udienza del 28/12/2011) da parte del dott. Anzà che, anzi, ha compiuto
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
tutto smentito, anche le dichiarazioni dell'Interlandi, dagli articoli di stampa e dal
videogiornale
12
con diligenza e correttezza il suo lavoro, cercando di ovviare, anzi, alle mancanze del
suo predecessore (!)
C) LA MALAFEDE DI CIAMPOLILLO. INCONTINENZA DELLE
ESPRESSIONI UTILIZZATE E FALSITÀ DELLE CIRCOSTANZE
ADDOTTE.
E’ già stato segnalato come curioso e particolare un elemento della vicenda de
qua, che si pone come fattore sintomatico della consapevolezza e volontà del
Ciampolillo di ledere la reputazione del Dott. Anzà.
I quotidiani e i blog online citati hanno, infatti, ospitato i commenti proprio del
funzionario regionale Gioacchino Genchi il quale, dopo esser stato rimosso
dall’incarico da parte della Regione Siciliana, veste oggi le parti del dirigente di
Legambiente – cui il Comitato Isola Pulita di Ciampolillo è affiliato – che solleva
l’ipotesi di responsabilità penali e che chiede l’intervento dei vertici istituzionali
regionali e nazionali nei confronti del suo successore, Dott. Anzà, gettando discredito
su di esso e sulla stessa Amministrazione Regionale per la quale ha pur prestato
servizio.
Negli articoli in questione, inoltre, vi sono anche formali richieste di intervento a
diversi soggetti istituzionali (XIII Commissione Parlamentare Territorio ed
Ambiente del Senato, Commissione Regionale di garanzia per la trasparenza e
l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana, Autorità
Giudiziaria, On.le Assessore al Territorio e Ambiente, Dirigente Generale del
Dipartimento, Prefetto, ecc.), le quali vengono sollecitate ad un intervento per
accertare le responsabilità del Dott. Anzà e «di quanti hanno operato
fraudolentemente ai danni dell’Amministrazione e dei cittadini siciliani, nonché per
la verifica di ipotesi di danno per il pubblico erario».
Ora, è evidente che il coinvolgimento del Dott. Anzà in questioni “torbide e di
malamministrazione” potesse giovare l’amico Genchi, da poco estromesso dal
Servizio in favore dell’Anzà. Ed il Ciampolillo si presta bene allo scopo…!
Con gli articoli per cui è causa il convenuto – ben consapevole dell’infondatezza
delle sue accuse – vuole mortificare e minare la dignità ed il decoro del dott. Anzà
contrapponendola ad un presunto, ma come abbiamo visto solo declamato, impegno
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
13
ambientale dell’amico Genchi. Il suo obiettivo è quello di screditare il ruolo che lo
stesso Anzà ricopriva, ponendo in risalto – con espressioni inequivoche e dirette –
una falsa situazione di torbidità, di poca chiarezza, finanche di truffa, in cui lo stesso
avrebbe operato nello svolgimento delle sue funzioni, ed attribuendogli agli occhi dei
lettori una grave responsabilità per aver arrecato danni all’ambiente,
all’Amministrazione ed ai cittadini tutti.
Ciampolillo, d'altronde, difende espressamente l’amico Genchi, contestando
espressamente al Dott. Salvatore Anzà «di aver insabbiato le iniziative del Dottor.
Genchi» [ALLEGATO N. 4] e di aver tenuto un comportamento illecito per «fare
entrare dalla finestra quello che per merito del dottor Genchi era uscito dalla
porta», e cioè «l’uso di una sostanza altamente nociva».
Nell’articolo ALLEGATO AL N. 3 Ciampolillo presenta il Dott. Anzà come un
soggetto coinvolto in «gravi fatti» ed in «vicende oscure». Parla, con riferimento
all’odierno attore, di «una vera e propria truffa». Facendo riferimento al “Piano
Regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente”, redatto
dall’Ufficio del Dott. Anzà, il Ciampolillo parla di una “Megatruffa” che si è rivelata
un «indecoroso e letterale copiato dell’omologo Piano della Regione Veneto di
alcuni anni addietro, con in più varie aggravanti, un cumulo di ridicolaggini e
probabili ipotesi di truffa». L’autore rincara la dose e, con riferimento al Dott. Anzà
e degli altri redattori del Piano, usa le seguenti espressioni: «operato disdicevole ed
aprofessionale» di coloro i quali si sono «appropriati di un lavoro intellettuale altrui
e che hanno gettato grave discredito dell’immagine istituzionale». Questi ultimi, con
affermazioni apodittiche, venivano, così, presentati al pubblico come «un manipolo
di sconsiderati e sprovveduti redattori». Dopo aver attribuito più volte, nel corso
dell’articolo, al Dott. Anzà la responsabilità di “gravi fatti”, di uno “scandalo in
piena regola” e di una “vera e propria truffa”, e dopo aver manifestato la
preoccupazione del Comitato cittadino Isola pulita «circa il livello di obiettività dei
personaggi coinvolti» nella procedura di autorizzazione integrata ambientale richiesta
dalla Italcementi, il Ciampolillo conclude, con riferimento al predetto Piano, con le
seguenti considerazioni: «si è in presenza di un atto di programmazione fasullo e
inapplicabile, organizzato ai danni dell’Amministrazione, dell’ambiente e dei
cittadini, dai possibili risvolti truffaldini, specie nel caso in cui tramite lo stesso si
fossero programmati interventi finanziari o, caso ancor più grave, fossero già
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
14
attivati interventi finanziari». Anche al termine di questo articolo pieno di accuse
non argomentate e del tutto incontinenti, il Ciampolillo si rivolge alle Autorità
chiedendo che si proceda all’accertamento della responsabilità di chi ne è stato il
redattore e di quanti «hanno operato fraudolentemente ai danni dell’Amministrazione
e dei cittadini siciliani, nonché la verifica di ipotesi di danno per il pubblico erario
che ne potesse derivare».
La malafede del Ciampolillo la si può facilmente riscontrare anche in questi scritti
ove coglie, ancora una volta, l’occasione per difendere l’amico Genchi e per dargli la
parola. Anche con riferimento al Piano della qualità dell’aria il Ciampolillo fa proprie
le parole del Genchi e parla di una «reazione delirante del responsabile del taglia e
incolla siculo-veneto, Anzà, che ha partorito l’ennesimo rozzo, volgare turpiloquio-
sproloquio» [ALLEGATO N.5]. Nell’articolo, oltre a far riferimento ad un
«indecoroso e letterale copiato dell’omologo Piano della Regione Veneto di alcuni
anni addietro», si insinuava nel lettore l’idea di una «celerità a dir poco sospetta»
con la quale lo stesso Piano era stato partorito, si definiva lo stesso «un cumulo di
ridicolaggini» e si paventavano «ipotesi di truffa» a carico dei suoi redattori. In esso
il Ciampolillo affermava, infine, che per la redazione di tale Piano il prof. Adolfo
Parmaliana avesse «personalmente percepito € 75.000». Tale circostanza – come è
stato fin dall’inizio contestato – è del tutto falsa e non ha avuto mai alcun riscontro
probatorio da parte del convenuto.
*****
In conclusione, alla luce delle circostanze che hanno determinato le gravi accuse
mosse da Ciampolillo al Dott. Salvatore Anzà, ed in considerazione delle espressioni
utilizzate – che certamente rifuggono da ogni possibilità di inquadramento all'interno
dei canoni di una legittima critica costruttiva – , non può non ravvedersi l'assoluta
illiceità delle affermazioni contenute negli articoli per cui è causa. In essi sono
contenute gravi accuse nei confronti del Dott. Salvatore Anzà, richieste di indagini e
di procedimenti di natura amministrativa, contabile, disciplinare e penale, accuse
infamanti riguardanti il suo operato amministrativo e la sua persona, circostanze del
tutto false e pretestuose, utilizzate solamente allo scopo di suffragare degli addebiti
diffamanti e screditanti sia del decoro personale che professionale dell’Anzà.
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
le convenzioni sono due, una con Parmaliana
UNIME e l'altra con Salvatore Barbaro UNIPA,
firmate da Anzà dopo l'approvazione del Piano
da parte dell'Interlandi
15
Il Ciampolillo ha utilizzato, in particolare, delle gravissime accuse nei confronti
di Salvatore Anzà, ha propalato affermazioni offensive e senza fornire supporto
alle proprie accuse, tacendo anzi le circostanze che potevano (come si è visto)
arrecare danno o screditare il suo amico, e predecessore di Anzà, Gioacchino
Genchi. Il Ciampolillo non ha fornito, neppure nel presente procedimento, alcun dato
concreto che potesse supportare la veridicità delle circostanze contenute all'interno
dei suoi scritti.
Basti pensare che nei confronti del Dott. Anzà non sono mai stati contestati reati
(come quello di truffa) per i quali, invece, il Ciampolillo ha invocato una sua
responsabilità. Il dottor Anzà non mai subito un procedimento di natura interna
amministrativa o contabile, nè lo stesso è mai stato destinatario di provvedimenti
disciplinari (a differenza del suo predecessore Gioacchino Genchi).
Tali false affermazioni, tra l’altro, in considerazione della loro condivisione
(mediante i cd. “tag”) e della loro diffusione e rintracciabilità (basti effettuare ancor
ora una ricerca sui principali motori di ricerca sul web), hanno ottenuto una vasta
diffusione, come è stato indicato a pag. 9 del ricorso introduttivo e non contestato in
alcun modo dal convenuto. I danni che detti scritti hanno, dunque, arrecato a
Salvatore Anzà, sia nella dimensione personale che nella sfera professionale, sono di
non poco conto e meritano certamente la tutela risarcitoria che qui si invoca.
D) SUSSISTENZA DEL REATO DI DIFFAMAZIONE − FALSA
RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI − LESIONE DELL’IDENTITÀ
PERSONALE DEL RICORRENTE − ILLECITO AQUILIANO.
Alla luce di quanto emerso nel procedimento, risulta di palmare evidenza che le
dichiarazioni del Ciampolillo, oltrechè palesemente incontinenti per le espressioni
forti ed offensive utilizzate, erano del tutto gratuite ed infondate. Sussistono,
pertanto, gli estremi del reato di diffamazione ai sensi dell’art.595 c.p. sia per la
presenza dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo. Gli articoli per cui è causa
presentano, infatti, gli elementi strutturali del reato di diffamazione on line e/o
comunque dell’illecito aquiliano i cui tratti sono già stati ampiamente delineati
nell’atto introduttivo e qui, pertanto, non vi si ritorna.
Con riferimento alla sussistenza e dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo s
vuole, tuttavia, precisare quanto segue.
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
rinviato a giudizio per omissione di atti d'ufficio proprio in relazione al Piano, condannato per
diffamazione di Giuseppe Messina sempre per il Piano e con ricorso della PG in Cassazione
della sentenza di assoluzione per diffamazione di Domenico Fontana
16
Certamente la vicenda dei “refusi”, del “copia-incolla”, della “truffa ai danni della
Regione e dei cittadini”, unita all’omissione di circostanze fondamentali, ha
contribuito a dare alla vicenda un’enfasi sensazionalistica fino a conferire alla
stessa una connotazione criminosa del tutto inesistente (tipico espediente stilistico
improntato al c.d. difetto di leale chiarezza). Il dott. Salvatore Anzà – persona
moralmente integerrima, dedita al lavoro con spirito di abnegazione inusuale per un
pubblico dipendente e forse proprio per questo non sempre gradita ai colleghi – è
stato accusato molto disinvoltamente di un reato (art. 640 bis c.p.)
particolarmente infamante per qualunque cittadino ed ancor di più per un
pubblico funzionario1
.
L’aver platealmente sollecitato, agli occhi di migliaia di lettori, un intervento della
magistratura per far luce su questi “reati” (mai accertati) ha certamente gravemente
danneggiato l’immagine del Dott. Salvatore Anzà.
Le motivazioni che stanno dietro agli articoli di Ciampolillo è chiara. Viene
confermata dallo stesso negli scritti difensivi, supportata per tabulas dalla
documentazione agli atti di questo procedimento e confermata dalle testimonianze
nello stesso assunte. Nella fattispecie, pertanto, non vi è dubbio che l’autore delle
false affermazioni fosse cosciente dell’attitudine offensiva delle parole e delle
espressioni usate riferendosi al ricorrente.
Accertata la falsità delle circostanze riferite da Ciampolillo e riscontrata
l’assoluta infondatezza delle accuse mosse al Dott. Anzà, si tratta, dunque, di valutare
l’applicabilità o meno della invocata scriminante dell’esercizio del diritto di
critica.
Orbene, nella fattispecie non ricorrono certo i requisiti essenziali per l’esercizio
della scriminante del diritto di cronaca delineati dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito a partire dalla nota sentenza della Suprema Corte 5259/1984, c.d.
“decalogo del giornalista”, ovvero la verità della notizia, l’interesse pubblico e la
continenza della forma espositiva.
Accertata, infatti, l’assenza del primo e dell’ultimo requisito, si tratta di valutare che
interesse possa avere il pubblico a conoscere notizie false ed accuse infondate (!)
1
Circa la diffamatorietà dell’attribuzione a taluno del reato di truffa, tra le tante, v. Cass., sez. III 2271/2005,
eadem Sez. V pen. 15131/2002.
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
17
Le affermazioni del convenuto appaiono chiaramente lesive della reputazione e
dell'identità personale del soggetto e rappresentano una falsa raffigurazione della
realtà, idonea ad arrecare danno all'immagine del Dottor Anzà ed a gettare discredito
sul suo operato sia nei confronti dei cittadini che nei confronti dei vertici
dell'Amministrazione a cui questi appartiene: il che è al di fuori del legittimo
esercizio del diritto di critica invocato dal convenuto. Tale diritto, infatti, presuppone
l'espressione di un'opinione con riferimento a dei fatti oggettivamente veri. Quando
invece si riportano circostanze false, in modo tale da gettare discredito nei confronti
di un altro soggetto, si è evidentemente al di fuori del legittimo esercizio del diritto di
critica.
Il Ciampolillo ha sfruttato il canale del web e la sua diffusione e diffusività per
attaccare Salvatore Anzà, spacciando per vere (e dunque di pubblico interesse)
notizie ed informazioni che, invece, non lo erano. Si è visto, infatti, che: non è vero
che il Piano sulla qualità dell’aria della Regione Siciliana sia stato integralmente
copiato da quello della Regione Veneto; non c’è alcuna ipotesi di truffa, nessuna
indagine penale; nessun fondo pubblico è stato utilizzato per la redazione del
Piano e nessun compenso extra è stato corrisposto a consulenti e men che meno
allo stesso Anzà; nessuna conferenza di servizi è stata “truccata” o esautorata dei
poteri; nessuna “megatruffa” o frode è stata perpetrata dal Dott. Salvatore Anzà e dal
suo ufficio; nessun operato “disdicevole, aprofessionale o inetto” ha caratterizzato
l’operato del Dott. Anzà; nessuna danno all’ambiente, ai cittadini e all’Erario è allo
stesso ascrivibile.
Non servono ulteriori considerazioni per qualificare l’attacco del Sig. Giuseppe
Ciampolillo negli scritti di cui si discute che si connota per l’assoluta incontinenza
delle espressioni utilizzate con riferimento al dott. Salvatore Anzà, per la non
veridicità ed infondatezza delle accuse specifiche mosse e per la insussistenza di
qualsivoglia interesse pubblico in relazione alle informazioni ivi contenute (ben
avrebbe potuto, infatti, il Ciampolillo presentare le sue accuse direttamente alle
Autorità competenti, senza affidarle al suo blog online).
Alla luce di quanto sopra considerato non può ritenersi operante la scriminante
dell’esercizio del diritto di critica (né tantomeno del diritto di cronaca) invocato dal
convenuto, essendo ictu oculi evidente il carattere sproporzionato e spropositato delle
affermazioni del Sig. Ciampolillo.
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
la smentita viene dalla semplice lettura del verbale della conferenza dei
servizi nella quale non parla pressochè nessuno
18
Le accuse rivolte nei confronti del Dott. Salvatore Anzà, non veritiere, né in alcun
modo argomentate o documentate, sono idonee a recare discredito alla capacità
professionale del ricorrente di cui deformano l’immagine, e risultano molto più gravi
allorché sono riferite ad un pubblico ufficiale ed indirizzate ad organi istituzionali.
Circostanze queste ultime che non possono non essere tenute in considerazione nella
valutazione del comportamento del convenuto – e del conseguente danno subito
dall’attore per il discredito che ne è derivato nell’ambito lavorativo.
In particolare, l’invocazione dell’intervento disciplinare e sanzionatorio che fa il
Ciampolillo nei confronti dell’Anzà può essere equiparato, negli effetti, alla calunnia.
E come tale, sempre per quanto attiene agli effetti (anche dannosi), deve essere
valutata. Del tutto evidente risulta, infatti, il dolo diffamatorio del Ciampolillo, in
considerazione dei pregressi fatti di cui si è detto e che hanno portato alla rimozione
dall’ufficio, poi occupato dall’Anzà, del dottor Genchi.
Ciò posto, fermo restando che per costante giurisprudenza è onere di chi invoca la
scriminante del diritto di cronaca dimostrare la fondatezza delle proprie
dichiarazioni2
, la condotta del Ciampolillo, che ha riferito e pubblicato circostanze
non rispondenti al vero senza avere assolto all’onere di verificare la fonte delle
informazioni, esula dai limiti posti dalla Suprema Corte al diritto di cronaca e a
quello di cronaca, la quale deve pur sempre basarsi su fatti veri.
Alla fattispecie in esame risulta certamente applicabile, come si è già rilevato, non
solo l’aggravante costituita dall’attribuzione di un fatto determinato di cui al secondo
comma, ma anche l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 595 c.p., che equipara
all'offesa recata col mezzo della stampa, quella recata con qualsiasi mezzo di
pubblicità, intendendosi, con tale locuzione, «tutte quelle comunicazioni che siano
semplicemente accessibili ad una quantità indeterminata di utenti, in quanto mezzi
che hanno una destinazione non limitata ad un ambito meramente privatistico e
circoscritto di soggetti individuabili» (PICOTTI, Profili penali delle comunicazioni
illecite via Internet, in D. Inf., 1999, p. 301), fra le quali rientrano senz'altro le
informazioni diffuse tramite Internet.
2
tra le tante Cass. sez. V , 22 gennaio 1985, Dufour, in Riv.pen., 1986 p.324(m), la quale peraltro aggiunge <<
non esime da pena l’addebito di fatto vero formato o travisato in modo tale da renderlo più disonorevole>>
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
19
Le affermazioni del Ciampolillo, infine, al di là della integrazione del reato, sono
chiaramente riconducibili allo schema dell’illecito civile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 2043 e/o 2059 c.c. con l’art. 2 della Costituzione.
E) LESIONE DELLA REPUTAZIONE E DELL’IDENTITÀ PERSONALE
DEL RICORRENTE – RISARCIMENTO DEL DANNO NON
PATRIMONIALE E DEL DANNO MORALE CONSEGUENTE AD
IPOTESI DI REATO.
Gli articoli per cui è causa hanno certamente leso, oltre alla reputazione personale
e professionale del ricorrente, anche la sua identità personale. Come si è già avuto
modo di articolare nell’atto introduttivo (cui si rinvia), il dott. Anzà si è visto
rappresentato per quello che non è. Si tratta in particolare di una violazione del
principio neminem laedere riconducibile al combinato disposto degli artt. 2 Cost. e
2043 e/o 2059 c.c. Allo stesso sono state attribuite delle condotte e delle qualità allo
stesso estranee. Ne consegue, pertanto, che indipendentemente dal reato, allo stesso
compete un adeguato risarcimento del danno conseguente alla lesione della sua
identità.
Sulla scorta dei migliori insegnamenti della dottrina, recepiti dalla più recente
giurisprudenza di legittimità e di merito, il danno conseguente alla lesione
dell’identità, dell’immagine e della reputazione va considerato in re ipsa (tra le tante
Cass.6507/2001, Cass. 3147/99, Cass.11103/98 e in materia di lesione della
reputazione 4881/2001; Trib. Palermo n 147/2002; Trib. Palermo, ordinanza del
07/04/2015 della dott.ssa Rini nel procedimento R.G. 13116/2013 che vedeva
peraltro come protagonista lo stesso Salvatore Anzà) o comunque da provarsi in via
presuntiva sulla base degli elementi in atti.
All'accertamento incidentale dell'ipotesi di reato ai sensi dell'art. 595, 2° e 3°
comma, c.p., conseguirà, a carico del convenuto, inoltre, la condanna al risarcimento
dei danni morali in favore dell’attore. La qualificazione del danno morale in termini
di dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana,
desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza,
contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n.
190), risulta peraltro già da tempo recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità
(vedi Cassazione 12/12/2008, n. 29191; Cassazione 11/6/2009, n. 13530; Cassazione
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
20
10/3/2010, n. 5770), che nel segnalarne l'ontologica autonomia, in ragione della
diversità del bene protetto, attinente alla sfera della dignità morale della persona, ha
sottolineato la conseguente necessità di tenersene autonomamente conto, rispetto agli
altri aspetti in cui si sostanza la categoria del danno non patrimoniale, sul piano
liquidatorio.
Orbene, secondo costante giurisprudenza, la valutazione equitativa dovrà essere
condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso
concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua
della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (Cassazione
n. 1361 del 23/01/2014).
Circa le conseguenze dannose lamentate dal ricorrente, per le quali è stata chiesta
la determinazione in via equitativa, si richiama la più recente giurisprudenza di
questo Tribunale di Palermo che, in punto di pretese risarcitorie attinenti la sfera non
patrimoniale dell'individuo, ritiene – adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità
più recente – che la categoria generale del danno non patrimoniale presenti natura
composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) tra i quali il danno morale e
quello esistenziale che <<hanno una funzione meramente descrittiva, ma dei quali
occorre tenere conto in sede di liquidazione dell'importo ristoratorio, in ossequio al
principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario
della liquidazione>> (così Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, Dott.
Riccardo Trombetta, sentenza n. 602/2015 del 07/05/2014; sul punto cfr. Cass. n.
1361 del 23 gennaio 2014).
Sempre rifacendosi all'orientamento di Questo Tribunale si ritiene che in relazione
ai criteri di liquidazione dell'importo compensativo dell'aggressione subita nei casi di
cui si discute, in assenza di una tassonomia di parametri da utilizzare per la
commisurazione dell'ammontare monetario, occorre che l'interpretazione ed il
rinvenimento dei criteri sia lasciato al Giudice il quale dovrà tenere conto dei principi
generali dell'ordinamento. E così, nel caso di specie, occorre tenere in considerazione
i dati oggettivi ricavabili dalla gravità dei fatti attribuiti al ricorrente, dalla
diffusione o diffusività della notizia (anche in considerazione del canale utilizzato
dal propalante – la rete web – che non consentirà di cancellare mai del tutto quanto
diffuso), dai destinatari della stessa, dalla posizione sociale del danneggiato, dalle
sue attribuzioni, dei suoi incarichi e dalla sua posizione sociale, dalle
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
21
conseguenze che ne sono derivate (le false propalazioni di Ciampolillo hanno
concretamente compromesso le chances di carriera del ricorrente e ne hanno
determinato il dileggio negli ambienti amministrativi e nei tavoli di confronto),
compreso il patimento interno che ha in concreto arrecato (cfr. la sopra citata
sentenza n. 602/2015 del Tribunale di Palermo, cit., con la quale il propalante,
accusato di aver aggredito alla sfera non patrimoniale di un pubblico ufficiale, nella
specie il sindaco, lo condannava al risarcimento di un importo stimato in € 30.000,00,
ritenuto l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione dei beni
giuridicamente protetti).
E così, alla luce di tali principi va considerato ai fini risarcitori il ruolo di
prestigio che l’Anzà riveste quale dirigente dell'Assessorato Regionale
Territorio e Ambiente, parametro di riferimento per procedere ad una prudente ma
esaustiva valutazione del danno, avuto riguardo sia alle diffamatorie e inconsistenti
accuse rivolte nei propri confronti, sia alla piena consapevolezza da parte del signor
Giuseppe Ciampolillo di arrecare danno non solo sotto l'aspetto dell'immagine e della
dignità personale, ma anche sotto il profilo del rapporto di lavoro, invocando
provvedimenti disciplinari e azioni penali fondate su accuse inconsistenti. Dovrà, poi,
tenersi conto della gravità dell'addebito lesivo (la spregevole strumentalizzazione
delle funzioni di ufficio a scopi di arricchimento personale, con riferimento alla
questione della Italcementi), della ampia ed incontrollabile (ed oramai
irreversibile) diffusione degli articoli via internet, dell’avvenuta costruzione –
mediante più articoli pubblicati su più siti web – di una vera e propria campagna di
stampa diffamatoria e calunniosa finalizzata a delegittimare Salvatore Anzà ed a far
credere, non solo ai lettori ma addirittura ad interlocutori istituzionali
(Commissioni Parlamentari, Commissioni regionali, Prefetto, Assessore, Dirigente
Generale, Presidente della Provincia, Sindaci, ecc.) ed all’Autorità Giudiziaria
(Procura della Repubblica - Nuclei Operativi Ecologici dei Carabinieri - Polizia
Provinciale di Palermo), che il dott. Anzà fosse coinvolto in “vicende oscure”,
scandali e truffe, e che fosse responsabile di gravi inadempienze e di gravi danni
all’erario, ai cittadini ed all’ambiente, così definitivamente ed irrimediabilmente
screditandone l’immagine, l’identità e la professionalità.
Sui risvolti concreti che tale campagna di delegittimazione ha prodotto nella
vita dell’odierno attore si rinvia alle pagg. 18 e 19 dell’atto introduttivo, limitandosi
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
22
qui a rilevare che trattasi di circostanze mai specificamente contestate dalla
controparte e che, pertanto, devono ritenersi provate ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
Alla luce delle superiori premesse, gli illeciti posti in essere dal convenuto
costituiscono fonte di obbligazione risarcitoria per la lesione della identità personale,
della reputazione personale e professionale, del danno non patrimoniale patito
dall’attore sulla base degli artt. 2 Cost., 2043, 2049 e 2059 c.c., 595 e 185 c.p.
Si rileva, infine, che le superiori circostanze, che concorrono alla descrizione –
anche in via presuntiva – dei danni subiti dal dott. Salvatore Anzà, non sono state
oggetto di contestazione specifica da parte della resistente costituita e
conseguentemente, ai sensi dell’art. 115 c.p.c, dovranno essere posti dal Giudice a
fondamento della decisione.
******
Alla luce di tutto quanto esposto sopra si insiste nell’accoglimento di tutte le
domande così come formulate nell’atto introduttivo del giudizio.
Palermo, li 24/07/2015
Avv. Salvatore Ferrara Avv. Giuseppe Ugo Abbate
FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8

More Related Content

Viewers also liked

Chapter 3 presentation
Chapter 3 presentationChapter 3 presentation
Chapter 3 presentationChelsea Marie
 
PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENTO ...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENTO ...PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENTO ...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENTO ...
Pino Ciampolillo
 
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...Pino Ciampolillo
 
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...
Pino Ciampolillo
 
12 ideas que pueden cambiar tú vida
12 ideas que pueden cambiar tú vida12 ideas que pueden cambiar tú vida
12 ideas que pueden cambiar tú vidamanindelluces
 
Piano Aria REGIONE SICILIA CORREZZIONE COPIA E INCOLLA DECRETO ASSESSORIALE 4...
Piano Aria REGIONE SICILIA CORREZZIONE COPIA E INCOLLA DECRETO ASSESSORIALE 4...Piano Aria REGIONE SICILIA CORREZZIONE COPIA E INCOLLA DECRETO ASSESSORIALE 4...
Piano Aria REGIONE SICILIA CORREZZIONE COPIA E INCOLLA DECRETO ASSESSORIALE 4...
Pino Ciampolillo
 
Ciampolillo anza' procedimento 9916 2011 note critiche cirincione al ctu d'ag...
Ciampolillo anza' procedimento 9916 2011 note critiche cirincione al ctu d'ag...Ciampolillo anza' procedimento 9916 2011 note critiche cirincione al ctu d'ag...
Ciampolillo anza' procedimento 9916 2011 note critiche cirincione al ctu d'ag...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara
Pino Ciampolillo
 
Piano aria regione veneto anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...
Piano aria regione veneto  anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...Piano aria regione veneto  anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...
Piano aria regione veneto anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...
Pino Ciampolillo
 
Cannova arch gianfranco 30 aprile 2012 organigramma dta.pdforganigramma dta
Cannova arch gianfranco  30 aprile 2012 organigramma dta.pdforganigramma dtaCannova arch gianfranco  30 aprile 2012 organigramma dta.pdforganigramma dta
Cannova arch gianfranco 30 aprile 2012 organigramma dta.pdforganigramma dta
Pino Ciampolillo
 
PIANO ARIA REGIONE SICILIA INTERPELLANZA RITIRO PIANO N 40 PRES 15 4 13 CROCE...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA INTERPELLANZA RITIRO PIANO N 40 PRES 15 4 13 CROCE...PIANO ARIA REGIONE SICILIA INTERPELLANZA RITIRO PIANO N 40 PRES 15 4 13 CROCE...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA INTERPELLANZA RITIRO PIANO N 40 PRES 15 4 13 CROCE...
Pino Ciampolillo
 
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
Pino Ciampolillo
 
Why africa fails ucu mukono 14 mar 2013
Why africa fails   ucu mukono 14 mar 2013Why africa fails   ucu mukono 14 mar 2013
Why africa fails ucu mukono 14 mar 2013
Elly Twineyo Kamugisha
 
PROGRAMMA PLUR REG ATTUATIVO REGOL CEE 2080 92 1998 99 PAG 3 4 6 FONTE DEL...
PROGRAMMA PLUR REG  ATTUATIVO REGOL CEE 2080 92 1998 99 PAG 3 4  6  FONTE DEL...PROGRAMMA PLUR REG  ATTUATIVO REGOL CEE 2080 92 1998 99 PAG 3 4  6  FONTE DEL...
PROGRAMMA PLUR REG ATTUATIVO REGOL CEE 2080 92 1998 99 PAG 3 4 6 FONTE DEL...
Pino Ciampolillo
 
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...
Pino Ciampolillo
 
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...Pino Ciampolillo
 

Viewers also liked (18)

Chapter 3 presentation
Chapter 3 presentationChapter 3 presentation
Chapter 3 presentation
 
Allegato1 verbale1
Allegato1 verbale1Allegato1 verbale1
Allegato1 verbale1
 
PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENTO ...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENTO ...PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENTO ...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA ANZA' SALVATORE GIUSEPPE CIAMPOLILLO PROCEDIMENTO ...
 
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...
Scioglimento c.c. isola scioglimento consiglio comunale isola porto isola bil...
 
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...
ITALCEMENTI DECRETO AIA 693 18 LUGLIO 20008 ING TOLOMEO PIETRO SANSONE VINCEN...
 
12 ideas que pueden cambiar tú vida
12 ideas que pueden cambiar tú vida12 ideas que pueden cambiar tú vida
12 ideas que pueden cambiar tú vida
 
Piano Aria REGIONE SICILIA CORREZZIONE COPIA E INCOLLA DECRETO ASSESSORIALE 4...
Piano Aria REGIONE SICILIA CORREZZIONE COPIA E INCOLLA DECRETO ASSESSORIALE 4...Piano Aria REGIONE SICILIA CORREZZIONE COPIA E INCOLLA DECRETO ASSESSORIALE 4...
Piano Aria REGIONE SICILIA CORREZZIONE COPIA E INCOLLA DECRETO ASSESSORIALE 4...
 
Ciampolillo anza' procedimento 9916 2011 note critiche cirincione al ctu d'ag...
Ciampolillo anza' procedimento 9916 2011 note critiche cirincione al ctu d'ag...Ciampolillo anza' procedimento 9916 2011 note critiche cirincione al ctu d'ag...
Ciampolillo anza' procedimento 9916 2011 note critiche cirincione al ctu d'ag...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria  ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ottobre 2012 memoria ferrara
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria    ferrara
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 12 novembre 2012 memoria ferrara
 
Piano aria regione veneto anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...
Piano aria regione veneto  anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...Piano aria regione veneto  anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...
Piano aria regione veneto anza' salvatore giuseppe ciampolillo procedimento ...
 
Cannova arch gianfranco 30 aprile 2012 organigramma dta.pdforganigramma dta
Cannova arch gianfranco  30 aprile 2012 organigramma dta.pdforganigramma dtaCannova arch gianfranco  30 aprile 2012 organigramma dta.pdforganigramma dta
Cannova arch gianfranco 30 aprile 2012 organigramma dta.pdforganigramma dta
 
PIANO ARIA REGIONE SICILIA INTERPELLANZA RITIRO PIANO N 40 PRES 15 4 13 CROCE...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA INTERPELLANZA RITIRO PIANO N 40 PRES 15 4 13 CROCE...PIANO ARIA REGIONE SICILIA INTERPELLANZA RITIRO PIANO N 40 PRES 15 4 13 CROCE...
PIANO ARIA REGIONE SICILIA INTERPELLANZA RITIRO PIANO N 40 PRES 15 4 13 CROCE...
 
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
PIANO ARIA REGIONE SIILIA CAPITOLO 1 DA PAG 9 A 29 COPIATO DAL PIANO VENETO D...
 
Why africa fails ucu mukono 14 mar 2013
Why africa fails   ucu mukono 14 mar 2013Why africa fails   ucu mukono 14 mar 2013
Why africa fails ucu mukono 14 mar 2013
 
PROGRAMMA PLUR REG ATTUATIVO REGOL CEE 2080 92 1998 99 PAG 3 4 6 FONTE DEL...
PROGRAMMA PLUR REG  ATTUATIVO REGOL CEE 2080 92 1998 99 PAG 3 4  6  FONTE DEL...PROGRAMMA PLUR REG  ATTUATIVO REGOL CEE 2080 92 1998 99 PAG 3 4  6  FONTE DEL...
PROGRAMMA PLUR REG ATTUATIVO REGOL CEE 2080 92 1998 99 PAG 3 4 6 FONTE DEL...
 
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...
FASCICOLO FONTI DEL COPIATO DEL PIANO ARIA REGIONE SICILIA TUTELA QUALITA ARI...
 
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
Scioglimento c.c. bordighera cons stato 3 sez 3195 2012 appello sentenza tar ...
 

Similar to Anza' memoria conclusiva 24 7 2015 le nostre osservazioni da pag 3 a pag 11 pag 14 15 17

Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Pino Ciampolillo
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Pino Ciampolillo
 
Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213Pino Ciampolillo
 
Ciampolillo note critiche al ctu 271213 (2)
Ciampolillo note critiche al ctu 271213 (2)Ciampolillo note critiche al ctu 271213 (2)
Ciampolillo note critiche al ctu 271213 (2)
Pino Ciampolillo
 
Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Pino Ciampolillo
 
Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Pino Ciampolillo
 

Similar to Anza' memoria conclusiva 24 7 2015 le nostre osservazioni da pag 3 a pag 11 pag 14 15 17 (20)

Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
Anza' ciampolillo procedimento 9916 2011 ctu d'agostino lombardo califfi ciri...
 
Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213
 
Ciampolillo note critiche al ctu 271213 (2)
Ciampolillo note critiche al ctu 271213 (2)Ciampolillo note critiche al ctu 271213 (2)
Ciampolillo note critiche al ctu 271213 (2)
 
Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213
 
Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213Ciampolillo note critiche al ctu 271213
Ciampolillo note critiche al ctu 271213
 

Anza' memoria conclusiva 24 7 2015 le nostre osservazioni da pag 3 a pag 11 pag 14 15 17

  • 1. 1 Avv. Salvatore Ferrara – Avv. Giuseppe Ugo Abbate Via Niccolò Turrisi n. 38/A – 90138 – Palermo Tel. 091 327851 – Fax 091 9743495 salvatoreferrara@pecavvpa.it  giuseppeugo.abbate@aigapalermo.legalmail.it TRIBUNALE CIVILE PALERMO SEZ. I – G.U. ILL.MO DOTT. GIULIO CORSINI R.G. 9916/2011 COMPARSA CONCLUSIONALE Del Dott. Salvatore Anzà, con gli Avv.ti Salvatore Ferrara e Giuseppe Ugo Abbate, Attore Contro Il Sig. Giuseppe Ciampolillo, con l’Avv. Giacomo Cirincione, Convenuto ***** Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 22/07/2011, il Dott. Salvatore Anzà chiamava in giudizio il Sig. Giuseppe Ciampolillo per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità extracontrattuale, al pagamento in proprio favore dell’importo ritenuto di giustizia con rivalutazioni ed interessi fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno alla reputazione personale e professionale, alla identità personale, nonché del danno morale patito dal medesimo in conseguenza del contenuto di alcuni articoli, riconducibili al Sig. Giuseppe Ciampolillo, coordinatore del “Comitato cittadino Isola Pulita” su alcuni siti internet, tra i quali: articolo apparso sul sito intestato a Comitato Isola Pulita – Sezione di Palermo Legambiente alla pagina http://comitatoisolapulita.blog.kataweb.it/2007/10/13/isola- delle-femmine-italcementi-il-progetto-che-non-ce/; articolo apparso alla pagina http://pinociampolillo.blogspot.com/2007/10/isola- delle-femmine-il-progetto-che-non.html; articolo apparso sul sito intestato allo stesso Ciampolillo, alla pagina http://isoladellefemminedaliberare.blogspot.com/2007/11/italcementi-di-isola-delle- femmine-laia.html; FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
  • 2. 2 una lettera pubblicata sul blog Ciampolillo Pino Isola delle femmine, all’indirizzo web http://ciampolillopinoisoladellefemmine-blogspot.com/2007/11/il- comitato-cittadino-chiede-alla .html; articolo apparso sul sito intestato a Giuseppe Ciampolillo alla pagina http://ciampolillopinoisoladellefemmine.blogspot.com/2007/12/assessorato-territorio- ambiente-regione.html. L’attore chiedeva, altresì, la condanna del convenuto alle spese di pubblicazione dell’estratto della sentenza su due quotidiani a diffusione nazionale nonché su due quotidiani a diffusione regionale; il tutto oltre rivalutazioni ed interessi e con vittoria di spese. Con comparsa di risposta del 19/12/2011 il convenuto Giuseppe Ciampolillo eccepiva, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso erroneamente qualificandolo come ex art. 700 c.p.c., in luogo del procedimento sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c. Nel merito, prospettando una serie di circostanze del tutto ininfluenti ed irrilevanti ai fini del presente giudizio, giustificava il proprio operato invocando la scriminante dell’esercizio del diritto di critica. In via istruttoria, chiedeva disporre consulenza tecnica al fine di accertare il grado di similitudine e di eventuale contraffazione fra il Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della qualità dell’aria, Ambiente della Regione Siciliana e quello della Regione Veneto, oltre l’escussione di testi. Svoltasi l’udienza di comparizione e trattazione ex art. 702 bis c.p.c., in data 28/12/2011 il Giudice pronunciava il mutamento di rito e rinviava per l’istruzione della causa che si svolgeva per mezzo dell’assunzione di due testi, Rossana Interlandi e Salvatore Cammarata, e di CTU affidata all’Ing. Fabio D’Agostino, incaricato di valutare se le affermazioni e le accuse mosse da Giuseppe Ciampolillo circa la copiatura del predetto Piano avessero un fondamento di verità o meno. Precisate le conclusioni all’udienza del 27/05/2015, il Giudice concedeva i termini di cui all’art. 190 c.p.c.. Nel ribadire il contenuto del ricorso introduttivo e delle memorie ex art. 183, nn. 1 e 2, c.p.c., che qui devono intendersi richiamati ed integralmente trascritti in ogni loro parte, e ritenuto impugnativamente il contenuto delle avverse difese, si osserva quanto segue. FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
  • 3. 3 ***** La presente azione è stata intrapresa dal Dott. Salvatore Anzà nei confronti del Sig. Giuseppe Ciampolillo per aver quest’ultimo, con una serie di scritti pubblicati sul suo blog, orchestrato una campagna di stampa denigratoria e diffamatoria volta a ledere la reputazione dello stesso ricorrente. Attraverso i superiori articoli, tutti riconducibili al Sig. Ciampolillo Giuseppe eo al Comitato Cittadino Isola Pulita, di cui il Sig. Ciampolillo è il referente e coordinatore, veniva posta in essere una campagna denigratoria e dequalificante, nonché altamente diffamatoria nei confronti del Dott. Anzà il quale, in tutti gli articoli di cui sopra, veniva presentato ai lettori come un soggetto responsabile di provvedimenti illegittimi, coinvolto in “vicende oscure”, il quale, favorendo poco chiari interessi privati, ha operato nell’esercizio delle sue funzioni del tutto arbitrariamente e senza alcuno scrupolo, “gettando fango” sull’Amministrazione Regionale e rendendosi, così, responsabile di una grave truffa ai danni dello Stato, della Regione e dei cittadini. In essi il Dott. Salvatore Anzà veniva apertamente ed esplicitamente accusato di illiceità amministrative, di falso e di sperpero di denaro pubblico e veniva finanche ipotizzata la sussistenza di responsabilità penale (truffa). Orbene, l’istruttoria condotta nel presente procedimento, nonché le stesse difese articolate dal convenuto, hanno confermato integralmente le ragioni dell’attore Salvatore Anzà. E’ stato, infatti, provato come le affermazioni contenute negli scritti propalati dal Ciampolillo siano del tutto prive di verità, oltrechè palesemente estranee alle dinamiche che regolano la critica ed il suo legittimo esercizio. ***** A) LE ACCUSE RELATIVE AL PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ARIA. Falso è, anzitutto, quanto affermato con riferimento al “Piano Regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente” adottato con il D.A. 176/Gab del 9 agosto 2007, atteso che per la redazione dello stesso nessun fondo pubblico è stato erogato e le attività dei redattori sono sempre avvenute a titolo gratuito. Il Dott. Anzà – si ribadisce - non ha percepito, in relazione alla redazione del Piano, nulla in più del proprio stipendio mensile ed il compianto Prof. Parmaliana FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8 mai accusa simile; invece, Anzà ha stipulato, a sua firma, 2 convenzioni da € 75.000 cad con due dei redattori dopo l'approvazione del Piano per la realizzazione di alcune parti. Quindi, non pagamento ante ma post.
  • 4. 4 – diversamente da quanto sostiene il convenuto – ha prestato la propria collaborazione gratuitamente. Tale Piano viene più volte definito dal Ciampolillo come un “copia e incolla” del corrispondente Piano della Regione Veneto, come “una delle più spregiudicate operazioni della storia della Regione Sicilia” (Sic!). Orbene, la stessa CTU svolta nel presente giudizio a cura dell’Ing. Fabio D’Agostino, a seguito di un attento confronto e di una scrupolosa analisi dei testi e dei dati, è giunta ad affermare che (pag. 43 relazione CTU): 1) il Piano contestato dal Ciampolillo è stato redatto in conformità all’allegato 3 del D.Lgs. 351/99 in relazione all’indice del piano e in conformità all’allegato 4 del D.Lgs. 351/99 in relazione allo schema generale; 2) l’analisi dei due Piani Regionali per la determinazione del grado di similitudine ha evidenziato la mera riproposizione con carattere non necessitato di: n. 1.769 righe, corrispondente a una percentuale del 34,3% che diviene 24,8% considerati gli allegati al piano; n. 16 tabella corrispondente a una percentuale del 11,9% che diviene 9,9% considerati gli allegati al piano; n. 3 figure corrispondente a una percentuale del 3,7% che diviene 3,0% considerati gli allegati al piano; 3) le mere riproposizioni sono risultate essere di carattere nozionistico e di argomentazioni generiche e pertanto attinenti anche alla regione Sicilia. Inoltre a pag. 37 della relazione, dove vengono analizzati i documenti utilizzati per la compilazione del piano siciliano, il CTU mette in risalto la correttezza degli autori evidenziando che “nell’elenco dei documenti di riferimento risulta presente il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della Regione Veneto dell’anno 2000”. In sostanza per il CTU del Tribunale: 1) le strutture dei due piani sono (e non possono che essere) analoghe in quanto definite dalla vigente normativa di settore; 2) la Regione Siciliana ha utilizzato alcune parti del piano del Veneto che fanno riferimento ad aspetti nozionistici e di carattere generale, validi quindi per tutte le regioni; FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8 34.3% significa che su 10 righe 3,4 sono copiate e quindi il copiato c'è. Sul carattere nozionistico: le nozioni riportate in un qualsiasi testo sono forse scritte o riportate tutte nell'identico modo? Come mai la Sicilia è stata l'unica regione che risulta aver copiato le "nozioni" da un'altra regione? Il DM 261/2002 ha fornito solo uno schema generale che ogni regione ha elaborato in tutta autonomia, eccetto la Sicilia che per il 34,3% l'ha copiato interamente da un Piano vecchio di 7 anni già bocciato dalla Commissione Europea
  • 5. 5 3) gli autori del piano siciliano hanno acquisito per la compilazione i dati e i documenti provenienti da svariati enti (pubblici e privati), indicando correttamente fra le fonti utilizzate anche il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera della Regione Veneto del 2000; 4) nel piano siciliano non esistono “dati padani”, e non esistono peculiarità, caratteristiche e strutture tipiche riferibili nello specifico alla Regione Veneto ed al suo territorio, ed esistono solo alcuni banali refusi. Come si vede il consulente del Tribunale di Palermo, al pari dei consulenti della Procura della Repubblica, demolisce le tesi della truffa, dell’imbroglio e dei dati padani, e conferma un fatto che è ampiamente provato, e cioè che in questa vicenda i rappresentanti di Legambiente hanno mentito alla stampa, alla magistratura, alle istituzioni e ai cittadini, e lo hanno fatto per motivi che con la difesa dell’ambiente non hanno nulla a che vedere. Dunque, diversamente da quanto il Ciampolillo ha lasciato intendere al lettore, il Piano Regionale di Coordinamento della qualità dell’aria non è stato copiato dal Piano del Veneto e non contiene pertanto alcun dato padano ma contiene esclusivamente i dati relativi alle emissioni in Sicilia con qualche semplice (ed innocuo) refuso – definito appunto “necessitato” e successivamente corretto – determinato dallo schema utilizzato per la sua redazione (quello ministeriale). Tali refusi, come è emerso nel procedimento e suffragato dai documenti in atti (basti far riferimento agli ALLEGATI NN. 7 e 11 del fascicolo di parte attrice), sono stati determinati dai tempi stringenti che hanno avuto a disposizione i redattori (e tra questi il Dott. Anzà). Questi, infatti, si sono trovati a redigere il Piano in tempi brevissimi a causa del fatto che la Regione Siciliana non si era ancora dotata del prescritto documento di pianificazione e, per tale motivo, era stata sottoposta a procedura di infrazione da parte della Comunità Europea. Al suo arrivo ed insediamento nel nuovo ufficio al Servizio 3, il Dott. Salvatore Anzà, subentrato al Dott. Genchi, si era così trovato dinanzi alla necessità di operare in tempi brevissimi al fine di predisporre il documento per il quale l’Ufficio ha utilizzato la struttura di un preesistente Piano Regionale, adattandola alle necessità della Regione Siciliana [v. ALLEGATO n. 7]. FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8 queste acquisizioni portano le righe copiate a circa il 90%; chiunque sa che in qualsiasi documento o testo le frasi o i brani prese interamente da un altro vanno sempre riportate virgolettate e in corsivo mai detto di dati padani, ma di conclusioni ed interventi padani refusi padani, i più lampanti corretti con un D.A. 8 mesi dopo dove stanno scritte queste "demolizioni? per questo "Piano" Anzà è stato rinviato giudizio assieme all'ex DG Tolomeo e all'ex assessore Sparma, andandosi a raggiungere agli ex assessori ed agli ex presidenti della Regione già sotto processo
  • 6. 6 E’ lo stesso Ciampolillo peraltro, a smentire sé stesso quando incorre in una pesante contraddizione: nelle pagine da 18 a 22 della comparsa di risposta il convenuto elenca i documenti che ritiene siano stati utilizzati per l’elaborazione del Piano regionale di coordinamento, citando le relative fonti (soprattutto Arpa Sicilia, ma anche Comune di Palermo, Regione Lombardia, Regione Siciliana, istituti universitari vari, ecc), così dimostrando, in modo evidente e chiaro, la falsità della propria tesi di fondo, e cioè che il piano siciliano sia stato integralmente copiato dal corrispondente veneto e fatto con i dati “padani”. In realtà è facile verificare, come ha peraltro ha fatto il CTU del Tribunale, che nella stesura del Piano regionale di coordinamento della Regione Siciliana sono stati acquisiti e consultati molti documenti pubblici, di alcuni dei quali sono state utilizzate alcune parti per aspetti generali e trasversali. Il materiale consultato ed utilizzato è stato citato in due elenchi (rispettivamente nel Capitolo 8 e in Bibliografia), sicché l’utilizzo di parti di documenti di altre amministrazioni è avvenuto citando le fonti e in modo del tutto corretto e trasparente Nulla dunque, in termini di responsabilità e di “aprofessionalità”, può essere attribuito al Dott. Anzà il quale, da poco insediatosi quale dirigente del Servizio 3 ARTA, destinato alla prevenzione dell’inquinamento, si è, invece, adoperato in tempi strettissimi alla redazione del Piano in questione, onerandosi della correzione degli errori e/o omissioni precedentemente commessi. Il fatto che sia stato preso come modello un omologo Piano Regionale non può di per sé giustificare le gravi accuse mosse al Dott. Anzà, atteso, peraltro, che lo schema seguito è, in ogni caso, predeterminato per legge (si vedano i richiami effettuati nell’atto introduttivo all’art. 5, comma 1, del D.M. 1 ottobre 2002 n. 261, in relazione a struttura e contenuti dei piani e dei programmi di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 351 del 1999, che dettano una struttura ed una sequenza logica predefinita a livello ministeriale che non lascia margini interpretativi e/o possibilità di discostarsi da tale struttura). Tale circostanza è stata confermata dallo stesso CTU, Ing. D’Agostino, che parla di schemi “necessitati”. In considerazione della documentazione – non contestata – prodotta dall’Anzà, ed alla luce della espletata CTU, è da ritenersi, pertanto, priva di verità e fondatezza ogni affermazione propalata dal Ciampolillo negli scritti per cui è causa e volta a FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8 sono state "acquisite" migliaia di righe identiche, circa il 90% del totale, nessuna delle quali virgolettata o riportata in corsivo si tratta di un'illazione; la smentita la forniscono tutte le altre regioni, le quali hanno prodotto elaborati del tutto originali ed autonomi; nessuna ha copiato parti e paragrafi interi da un'altra, eccetto la Sicilia
  • 7. 7 rilevare una qualsiasi responsabilità o “inettitudine” del Dott. Salvatore Anzà, o finanche ipotesi di “truffa”, “frode”, “danno all’erario”, ecc.…! Anche uno dei testi del convenuto ha confermato l’inconsistenza ed infondatezza delle difese del Ciampolillo. Salvatore Cammarata, infatti, dirigente dell’Unità Operativa “Qualità dell’aria”, e responsabile quindi della redazione del Piano Regionale della qualità dell’aria, conferma di <<aver ricevuto note di contestazione di inadempimento da parte del dott. Anzà>>, ma si affretta a sottolineare che esse erano <<tuttavia prive di efficacia e rilevanza poiché costui non aveva ricevuto formale nomina di capo-servizio>>. Ed ancor prima esordiva precisando: <<Il dott. Anzà non era il mio superiore>>. In altre parole, il Cammarata ammette di avere ricevuto contestazioni dall’Anzà, ma di non averne tenuto conto in quanto non lo riconosceva come proprio superiore…! Peccato che dagli atti risulta tuttavia, in modo incontrovertibile, che il Dott. Anzà fosse davvero il suo superiore [vedi i numerosi documenti agli atti, ed in particolare, quelli depositati all’udienza del 23/05/2013 e contenenti diffide e contestazioni mosse allo stesso teste] e che il Cammarata fu più volte ammonito anche dal Dirigente Generale che gli tolse, infatti, ogni incarico. Egli stesso lo conferma quando dichiara: <<il Dirigente Generale mi tolse tutti gli affari e le pratiche che stavo trattando>>. Sul Piano regionale della qualità dell’aria, infine, il teste Cammarata afferma: <<posso dire che il piano era uguale a quello della Regione Veneto. Sul sito dell’assessorato era presente un link cliccando sul quale si apriva il piano della Regione Veneto>>. Tale ultima circostanza conferma che non vi era nulla di illecito, nessun “illegittimo copia-incolla”, nessuna “truffa ai danni dei cittadini”, ma che il collegamento al Piano della Regione Veneto era già contenuto nello stesso sito dell’Assessorato che lo citava chiaramente come fonte. E Cammarata, dopo aver ammesso che <<in precedenza io ero stato incaricato dell’elaborazione del Piano dal 2002 fino al dicembre 2006>>, afferma di aver esaminato il Piano elaborato nel 2007 e di aver fatto la comparazione con il piano del Veneto e che i risultati di tale comparazione furono pubblicizzati in seno ad una conferenza stampa. Riassumendo la vicenda quale è venuta fuori dal presente procedimento: 1) Salvatore Cammarata era il responsabile dell’Unità Operativa “Qualità dell’aria” dell’Assessorato, ufficio che avrebbe dovuto elaborare il Piano della FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
  • 8. 8 qualità dell’aria della Regione Siciliana; tale unità operativa era incardinata nel Servizio “Tutela dall’inquinamento atmosferico” diretto dal dott. Gioacchino Genchi, amico del Ciampolillo; 2) stante l’inerzia dell’ufficio (ben cinque anni, dal 2002 alla fine del 2006), le contestazioni del Ministero dell’Ambiente europee e le procedure di infrazione comunitaria, e considerati i rischi per la salute pubblica e per l’ambiente, il dirigente responsabile del servizio (Dott. Gioacchino Genchi) veniva rimosso e sostituito con il Dott. Salvatore Anzà; 3) entrato nelle sue funzioni il Dott. Salvatore Anzà rilevava una situazione caotica dovuta all’ostruzionismo ed al lassismo dei dirigenti delle tre unità operative esistenti, a carenze nell’organizzazione interna, ed a gravi lacune riscontrabili nell’attività di gestione pregressa; cominciava, così, a diffidare di chi (tra cui il Cammarata) non aveva svolto correttamente il proprio lavoro ed, in una corsa contro il tempo per evitare ulteriori sanzioni alla Regione, cercava di porre rimedio alla grave situazione attingendo agli schemi ministeriali e, per le parti nozionistiche e di carattere generale, ai documenti di svariate altre amministrazioni, fra cui anche il Piano della Regione Veneto; 4) con estrema velocità e con un impegnativo lavoro di analisi dei dati siciliani, veniva pubblicato il Piano e, nella più assoluta trasparenza, si indicavano i riferimenti al Piano della Regione Veneto, finanche fornendo il relativo link nella pagina web dell’Assessorato Territorio ed Ambiente. Ebbene, questo è il contesto in cui nascono le accuse gravi di Ciampolillo (come si è visto, affiliato a Legambiente Sicilia e legato sia al Genchi che al Cammarata) le quali, ispirate da sentimenti di rivalsa nei confronti del dott. Anzà, mirano a screditarlo agli occhi dell’opinione pubblica. Il dott. Salvatore Anzà è, dunque, reo di aver preso il posto di Genchi, di aver contribuito a rivoluzionare il Servizio 3 che gli era stato affidato, di avere fatto condannare Genchi per danno all’erario, e di essere riuscito in poco tempo a fare ciò che altri non erano riusciti a realizzare in 5 anni…! B) LA VICENDA DELLA ITALCEMENTI E DELLA RELATIVA CONFERENZA DI SERVIZI. FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8 affermazione falsa, dov'è la prova? tolto in fretta e furia dopo la conferenza stampa per cancellare la prova della fonte € 2169 per una tassa inesistente infatti è stato rinviato a giudizio
  • 9. 9 In secondo luogo, sono certamente false le affermazioni e le considerazioni che il Ciampolillo fa in relazione alla vicenda della Italcementi. Negli scritti per cui è causa Ciampolillo coinvolge il Dott. Anzà additandolo ai lettori del suo blog come il responsabile di provvedimenti illeciti ed assolutamente illegittimi per aver «attentato alla salute pubblica dei cittadini del territorio di Isola delle Femmine», portando avanti «conferenze di servizi incomprensibili per indirizzo e modalità» che sarebbero «una vera e propria farsa». Tra queste, in particolare, fa riferimento alla conferenza di servizi relativa alla pratica Italcementi che si diceva essere stata dal’Anzà «deliberatamente trasformata in pura formalità», secondo modalità «non previste dalla legge» e con impostazione «volutamente sbrigativa e superficiale» [ALLEGATO N. 1]. Tale comportamento attribuito al responsabile dell’Ufficio, dott. Anzà, ha arrecato – secondo l’autore del testo – un grave danno all’erario in quanto l’Amministrazione, a causa di tali illeciti, verrebbe chiamata «al risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di tutti gli interessi concreti e legittimi che sono in gioco». Tali accuse vengono reiterate dal Ciampolillo e nell’articolo ALLEGATO AL N. 2 assumono i toni di gravi accuse indirizzata all’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, al Dott. Tolomeo ed all’ARTA Regione Siciliana, affinché si prendano provvedimenti contro l’Anzà. E vi è di più. Il Ciampolillo contesta espressamente al Dott. Salvatore Anzà «di aver insabbiato le iniziative del Dottor. Genchi», «di aver posto in secondo piano, con lo scopo probabilmente in seguito di ignorarle, tutte quelle iniziative necessarie alla tutela dell’ambiente di Isola delle Femmine», di aver indetto delle conferenze di servizi illecite «allo scopo di emettere un provvedimento, in contrasto con quanto disposto dal precedente funzionario» ed in difformità rispetto a quanto stabilito dal T.A.R. Sicilia per «autorizzare l’Italcementi di Isola delle Femmine all’uso del pet- coke» [ALLEGATO N. 4]. Al Dott. Anzà veniva, così, espressamente attribuita la responsabilità di «un procedimento amministrativo del tutto arbitrario ed illegittimo», riportando che lo stesso «ha cercato di istruire una pratica in modo da pervenire e giustificare il provvedimento provvisorio di autorizzazione, che lui illegittimamente tenta di emettere, ciò con la scusa di non danneggiare la fabbrica schermandosi dietro alla tutela del posto dei lavoratori, ma ignorando inqualificabilmente la tutela della salute degli abitanti il territorio», tentando, peraltro, con tale comportamento doloso e illecito di «fare entrare dalla finestra FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
  • 10. 10 quello che per merito del dottor Genchi era uscito dalla porta», e cioè «l’uso di una sostanza altamente nociva». Orbene, dal procedimento è emerso tutto il contrario. Anche per questa seconda vicenda, infatti, la realtà è opposta rispetto a quanto affermato nei siti web riconducibili al convenuto. Che il Dott. Salvatore Anzà abbia seguito nella fattispecie un iter corretto e legittimo, rispettoso dell’ambiente, nonché rigorosamente legale, è emerso, anzitutto, da tre semplici circostanze: a) il TAR Sicilia, occupatosi della vicenda, ha sancito il diritto/dovere dell’azienda Italcementi di provvedere all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera nella fase transitoria disciplinata dall’art. 17 del D. Lgs. 59/05 ed in attesa della conclusione della procedura A.I.A., vista “la permanente vigenza del regime autorizzatorio preesistente, ivi compresa la eventuale necessità di adeguamento/aggiornamento delle autorizzazioni esistenti ai cicli produttivi in atto” (sentenza n. 1156/07) [ALLEGATO N. 8]; b) l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (attivato dal Dipartimento dell’Ambiente proprio su iniziativa del Dott. Anzà, nella qualità di responsabile del provvedimento), con un parere formale, ha dato indicazioni metodologiche sulla procedura da seguire in questi casi (parere n. 16885 del 09/10/07), confermando la correttezza dell’impostazione seguita dall’Amministrazione regionale (e, per essa, dal ricorrente), in linea con i principi sanciti dalla sentenza del TAR Sicilia sopra ricordata [ALLEGATO N. 9]; c) dagli stessi atti istruttori è possibile evincere che proprio grazie all’attività espletata dal Dott. Anzà, la Italcementi aveva preso l’impegno di rispettare, in attesa della conclusione delle procedure A.I.A., dei limiti dieci volte più restrittivi di quelli all’epoca vigenti, ed aveva, inoltre, accettato di assoggettarsi all’obbligo (imposto sempre dal Dott. Anzà) di installare a proprie spese due centraline di monitoraggio da affidare all’ARPA Sicilia, per effettuare il rilevamento continuo della qualità dell’aria nell’ambiente urbano di Isola delle Femmine [v. ALLEGATO N. 10]. FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8 si riportano problematiche di cui nessuna, dopo 7 anni, vedasi p.e. le centraline, risulta essere stata attuata
  • 11. 11 E’, pertanto, di palmare evidenza la correttezza, la diligenza e la serietà del lavoro posto in essere dal ricorrente nell’ambito delle sue funzioni. Ed è parimenti innegabile che l’attività dallo stesso espletata sia stata indirizzata a soli fini pubblici, per la tutela della salute e dell’ambiente. E meno che mai ci sono state, come sostenuto negli articoli pubblicati dal Ciampolillo, iniziative dei vertici dell’Assessorato volte a contestare in via amministrativa al dott. Anzà le procedure seguite, peraltro mai oggetto di rilievo in alcuna sede giurisdizionale. Quanto sopra è stato confermato dalle testimonianze rese da Rossana Interlandi, ex Assessore regionale Territorio ed Ambiente, la quale – con riferimento alla conferenza di servizi sulla Italcementi convocata dal dott. Anzà, in adempimento di un preciso obbligo di legge (art. 269 del D. Lgs. 152/6006) – ha dichiarato di non essere mai intervenuta a dichiarare illegittima, né tantomeno a revocare, la convocazione della conferenza di servizi. La stessa ha, infatti, dichiarato: << ricordo che mi occupai delle conseguenze dell’utilizzo del pet-coke nei processi di lavorazione delle imprese siciliane. All’epoca in atti si dibatteva per stabilire se il pet-coke era rifiuto ovvero, come previsto dalla normativa dell’epoca, materia prima secondaria. Disposi un’indagine per appurare quali imprese siciliane utilizzassero il pet-coke. Se non ricordo male ricevetti dal dirigente generale del dipartimento una nota contenente un elenco di tali aziende. Fra queste figurava Italcementi. Escludo che il mio intervento in corso di conferenza di servizi fosse volto ad affermare l’illegittimità di determinate procedure. Il mio intervento non poteva che essere volto ad acquisire informazioni, in particolare volevo sapere se Italcementi utilizzasse il pet-coke.[..] era in itinere il procedimento di A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) di Italcementi>>. La teste Interlandi ha, dunque, smentito tutte le contestazioni mosse da Ciampolillo al Dott. Anzà ed ha smontato tutto l’impianto delle difese del convenuto: non c’è stata alcuna conferenza di servizi illegittima; non c’è stato alcun intervento “sanzionatorio” da parte dell’allora Assessore (al contrario di quanto sostiene il Ciampolillo a pag. 13 della comparsa di risposta); non c’è stato nessun comportamento “improntato ad inettitudine” (frase utilizzata dal Ciampolillo a pag. 9 della comparsa di risposta e di cui si è già chiesta la cancellazione, in quanto offensiva, all’udienza del 28/12/2011) da parte del dott. Anzà che, anzi, ha compiuto FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8 tutto smentito, anche le dichiarazioni dell'Interlandi, dagli articoli di stampa e dal videogiornale
  • 12. 12 con diligenza e correttezza il suo lavoro, cercando di ovviare, anzi, alle mancanze del suo predecessore (!) C) LA MALAFEDE DI CIAMPOLILLO. INCONTINENZA DELLE ESPRESSIONI UTILIZZATE E FALSITÀ DELLE CIRCOSTANZE ADDOTTE. E’ già stato segnalato come curioso e particolare un elemento della vicenda de qua, che si pone come fattore sintomatico della consapevolezza e volontà del Ciampolillo di ledere la reputazione del Dott. Anzà. I quotidiani e i blog online citati hanno, infatti, ospitato i commenti proprio del funzionario regionale Gioacchino Genchi il quale, dopo esser stato rimosso dall’incarico da parte della Regione Siciliana, veste oggi le parti del dirigente di Legambiente – cui il Comitato Isola Pulita di Ciampolillo è affiliato – che solleva l’ipotesi di responsabilità penali e che chiede l’intervento dei vertici istituzionali regionali e nazionali nei confronti del suo successore, Dott. Anzà, gettando discredito su di esso e sulla stessa Amministrazione Regionale per la quale ha pur prestato servizio. Negli articoli in questione, inoltre, vi sono anche formali richieste di intervento a diversi soggetti istituzionali (XIII Commissione Parlamentare Territorio ed Ambiente del Senato, Commissione Regionale di garanzia per la trasparenza e l’imparzialità delle pubbliche amministrazioni della Regione Siciliana, Autorità Giudiziaria, On.le Assessore al Territorio e Ambiente, Dirigente Generale del Dipartimento, Prefetto, ecc.), le quali vengono sollecitate ad un intervento per accertare le responsabilità del Dott. Anzà e «di quanti hanno operato fraudolentemente ai danni dell’Amministrazione e dei cittadini siciliani, nonché per la verifica di ipotesi di danno per il pubblico erario». Ora, è evidente che il coinvolgimento del Dott. Anzà in questioni “torbide e di malamministrazione” potesse giovare l’amico Genchi, da poco estromesso dal Servizio in favore dell’Anzà. Ed il Ciampolillo si presta bene allo scopo…! Con gli articoli per cui è causa il convenuto – ben consapevole dell’infondatezza delle sue accuse – vuole mortificare e minare la dignità ed il decoro del dott. Anzà contrapponendola ad un presunto, ma come abbiamo visto solo declamato, impegno FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
  • 13. 13 ambientale dell’amico Genchi. Il suo obiettivo è quello di screditare il ruolo che lo stesso Anzà ricopriva, ponendo in risalto – con espressioni inequivoche e dirette – una falsa situazione di torbidità, di poca chiarezza, finanche di truffa, in cui lo stesso avrebbe operato nello svolgimento delle sue funzioni, ed attribuendogli agli occhi dei lettori una grave responsabilità per aver arrecato danni all’ambiente, all’Amministrazione ed ai cittadini tutti. Ciampolillo, d'altronde, difende espressamente l’amico Genchi, contestando espressamente al Dott. Salvatore Anzà «di aver insabbiato le iniziative del Dottor. Genchi» [ALLEGATO N. 4] e di aver tenuto un comportamento illecito per «fare entrare dalla finestra quello che per merito del dottor Genchi era uscito dalla porta», e cioè «l’uso di una sostanza altamente nociva». Nell’articolo ALLEGATO AL N. 3 Ciampolillo presenta il Dott. Anzà come un soggetto coinvolto in «gravi fatti» ed in «vicende oscure». Parla, con riferimento all’odierno attore, di «una vera e propria truffa». Facendo riferimento al “Piano Regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente”, redatto dall’Ufficio del Dott. Anzà, il Ciampolillo parla di una “Megatruffa” che si è rivelata un «indecoroso e letterale copiato dell’omologo Piano della Regione Veneto di alcuni anni addietro, con in più varie aggravanti, un cumulo di ridicolaggini e probabili ipotesi di truffa». L’autore rincara la dose e, con riferimento al Dott. Anzà e degli altri redattori del Piano, usa le seguenti espressioni: «operato disdicevole ed aprofessionale» di coloro i quali si sono «appropriati di un lavoro intellettuale altrui e che hanno gettato grave discredito dell’immagine istituzionale». Questi ultimi, con affermazioni apodittiche, venivano, così, presentati al pubblico come «un manipolo di sconsiderati e sprovveduti redattori». Dopo aver attribuito più volte, nel corso dell’articolo, al Dott. Anzà la responsabilità di “gravi fatti”, di uno “scandalo in piena regola” e di una “vera e propria truffa”, e dopo aver manifestato la preoccupazione del Comitato cittadino Isola pulita «circa il livello di obiettività dei personaggi coinvolti» nella procedura di autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla Italcementi, il Ciampolillo conclude, con riferimento al predetto Piano, con le seguenti considerazioni: «si è in presenza di un atto di programmazione fasullo e inapplicabile, organizzato ai danni dell’Amministrazione, dell’ambiente e dei cittadini, dai possibili risvolti truffaldini, specie nel caso in cui tramite lo stesso si fossero programmati interventi finanziari o, caso ancor più grave, fossero già FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
  • 14. 14 attivati interventi finanziari». Anche al termine di questo articolo pieno di accuse non argomentate e del tutto incontinenti, il Ciampolillo si rivolge alle Autorità chiedendo che si proceda all’accertamento della responsabilità di chi ne è stato il redattore e di quanti «hanno operato fraudolentemente ai danni dell’Amministrazione e dei cittadini siciliani, nonché la verifica di ipotesi di danno per il pubblico erario che ne potesse derivare». La malafede del Ciampolillo la si può facilmente riscontrare anche in questi scritti ove coglie, ancora una volta, l’occasione per difendere l’amico Genchi e per dargli la parola. Anche con riferimento al Piano della qualità dell’aria il Ciampolillo fa proprie le parole del Genchi e parla di una «reazione delirante del responsabile del taglia e incolla siculo-veneto, Anzà, che ha partorito l’ennesimo rozzo, volgare turpiloquio- sproloquio» [ALLEGATO N.5]. Nell’articolo, oltre a far riferimento ad un «indecoroso e letterale copiato dell’omologo Piano della Regione Veneto di alcuni anni addietro», si insinuava nel lettore l’idea di una «celerità a dir poco sospetta» con la quale lo stesso Piano era stato partorito, si definiva lo stesso «un cumulo di ridicolaggini» e si paventavano «ipotesi di truffa» a carico dei suoi redattori. In esso il Ciampolillo affermava, infine, che per la redazione di tale Piano il prof. Adolfo Parmaliana avesse «personalmente percepito € 75.000». Tale circostanza – come è stato fin dall’inizio contestato – è del tutto falsa e non ha avuto mai alcun riscontro probatorio da parte del convenuto. ***** In conclusione, alla luce delle circostanze che hanno determinato le gravi accuse mosse da Ciampolillo al Dott. Salvatore Anzà, ed in considerazione delle espressioni utilizzate – che certamente rifuggono da ogni possibilità di inquadramento all'interno dei canoni di una legittima critica costruttiva – , non può non ravvedersi l'assoluta illiceità delle affermazioni contenute negli articoli per cui è causa. In essi sono contenute gravi accuse nei confronti del Dott. Salvatore Anzà, richieste di indagini e di procedimenti di natura amministrativa, contabile, disciplinare e penale, accuse infamanti riguardanti il suo operato amministrativo e la sua persona, circostanze del tutto false e pretestuose, utilizzate solamente allo scopo di suffragare degli addebiti diffamanti e screditanti sia del decoro personale che professionale dell’Anzà. FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8 le convenzioni sono due, una con Parmaliana UNIME e l'altra con Salvatore Barbaro UNIPA, firmate da Anzà dopo l'approvazione del Piano da parte dell'Interlandi
  • 15. 15 Il Ciampolillo ha utilizzato, in particolare, delle gravissime accuse nei confronti di Salvatore Anzà, ha propalato affermazioni offensive e senza fornire supporto alle proprie accuse, tacendo anzi le circostanze che potevano (come si è visto) arrecare danno o screditare il suo amico, e predecessore di Anzà, Gioacchino Genchi. Il Ciampolillo non ha fornito, neppure nel presente procedimento, alcun dato concreto che potesse supportare la veridicità delle circostanze contenute all'interno dei suoi scritti. Basti pensare che nei confronti del Dott. Anzà non sono mai stati contestati reati (come quello di truffa) per i quali, invece, il Ciampolillo ha invocato una sua responsabilità. Il dottor Anzà non mai subito un procedimento di natura interna amministrativa o contabile, nè lo stesso è mai stato destinatario di provvedimenti disciplinari (a differenza del suo predecessore Gioacchino Genchi). Tali false affermazioni, tra l’altro, in considerazione della loro condivisione (mediante i cd. “tag”) e della loro diffusione e rintracciabilità (basti effettuare ancor ora una ricerca sui principali motori di ricerca sul web), hanno ottenuto una vasta diffusione, come è stato indicato a pag. 9 del ricorso introduttivo e non contestato in alcun modo dal convenuto. I danni che detti scritti hanno, dunque, arrecato a Salvatore Anzà, sia nella dimensione personale che nella sfera professionale, sono di non poco conto e meritano certamente la tutela risarcitoria che qui si invoca. D) SUSSISTENZA DEL REATO DI DIFFAMAZIONE − FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI − LESIONE DELL’IDENTITÀ PERSONALE DEL RICORRENTE − ILLECITO AQUILIANO. Alla luce di quanto emerso nel procedimento, risulta di palmare evidenza che le dichiarazioni del Ciampolillo, oltrechè palesemente incontinenti per le espressioni forti ed offensive utilizzate, erano del tutto gratuite ed infondate. Sussistono, pertanto, gli estremi del reato di diffamazione ai sensi dell’art.595 c.p. sia per la presenza dell’elemento oggettivo che di quello soggettivo. Gli articoli per cui è causa presentano, infatti, gli elementi strutturali del reato di diffamazione on line e/o comunque dell’illecito aquiliano i cui tratti sono già stati ampiamente delineati nell’atto introduttivo e qui, pertanto, non vi si ritorna. Con riferimento alla sussistenza e dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo s vuole, tuttavia, precisare quanto segue. FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8 rinviato a giudizio per omissione di atti d'ufficio proprio in relazione al Piano, condannato per diffamazione di Giuseppe Messina sempre per il Piano e con ricorso della PG in Cassazione della sentenza di assoluzione per diffamazione di Domenico Fontana
  • 16. 16 Certamente la vicenda dei “refusi”, del “copia-incolla”, della “truffa ai danni della Regione e dei cittadini”, unita all’omissione di circostanze fondamentali, ha contribuito a dare alla vicenda un’enfasi sensazionalistica fino a conferire alla stessa una connotazione criminosa del tutto inesistente (tipico espediente stilistico improntato al c.d. difetto di leale chiarezza). Il dott. Salvatore Anzà – persona moralmente integerrima, dedita al lavoro con spirito di abnegazione inusuale per un pubblico dipendente e forse proprio per questo non sempre gradita ai colleghi – è stato accusato molto disinvoltamente di un reato (art. 640 bis c.p.) particolarmente infamante per qualunque cittadino ed ancor di più per un pubblico funzionario1 . L’aver platealmente sollecitato, agli occhi di migliaia di lettori, un intervento della magistratura per far luce su questi “reati” (mai accertati) ha certamente gravemente danneggiato l’immagine del Dott. Salvatore Anzà. Le motivazioni che stanno dietro agli articoli di Ciampolillo è chiara. Viene confermata dallo stesso negli scritti difensivi, supportata per tabulas dalla documentazione agli atti di questo procedimento e confermata dalle testimonianze nello stesso assunte. Nella fattispecie, pertanto, non vi è dubbio che l’autore delle false affermazioni fosse cosciente dell’attitudine offensiva delle parole e delle espressioni usate riferendosi al ricorrente. Accertata la falsità delle circostanze riferite da Ciampolillo e riscontrata l’assoluta infondatezza delle accuse mosse al Dott. Anzà, si tratta, dunque, di valutare l’applicabilità o meno della invocata scriminante dell’esercizio del diritto di critica. Orbene, nella fattispecie non ricorrono certo i requisiti essenziali per l’esercizio della scriminante del diritto di cronaca delineati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dalla nota sentenza della Suprema Corte 5259/1984, c.d. “decalogo del giornalista”, ovvero la verità della notizia, l’interesse pubblico e la continenza della forma espositiva. Accertata, infatti, l’assenza del primo e dell’ultimo requisito, si tratta di valutare che interesse possa avere il pubblico a conoscere notizie false ed accuse infondate (!) 1 Circa la diffamatorietà dell’attribuzione a taluno del reato di truffa, tra le tante, v. Cass., sez. III 2271/2005, eadem Sez. V pen. 15131/2002. FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
  • 17. 17 Le affermazioni del convenuto appaiono chiaramente lesive della reputazione e dell'identità personale del soggetto e rappresentano una falsa raffigurazione della realtà, idonea ad arrecare danno all'immagine del Dottor Anzà ed a gettare discredito sul suo operato sia nei confronti dei cittadini che nei confronti dei vertici dell'Amministrazione a cui questi appartiene: il che è al di fuori del legittimo esercizio del diritto di critica invocato dal convenuto. Tale diritto, infatti, presuppone l'espressione di un'opinione con riferimento a dei fatti oggettivamente veri. Quando invece si riportano circostanze false, in modo tale da gettare discredito nei confronti di un altro soggetto, si è evidentemente al di fuori del legittimo esercizio del diritto di critica. Il Ciampolillo ha sfruttato il canale del web e la sua diffusione e diffusività per attaccare Salvatore Anzà, spacciando per vere (e dunque di pubblico interesse) notizie ed informazioni che, invece, non lo erano. Si è visto, infatti, che: non è vero che il Piano sulla qualità dell’aria della Regione Siciliana sia stato integralmente copiato da quello della Regione Veneto; non c’è alcuna ipotesi di truffa, nessuna indagine penale; nessun fondo pubblico è stato utilizzato per la redazione del Piano e nessun compenso extra è stato corrisposto a consulenti e men che meno allo stesso Anzà; nessuna conferenza di servizi è stata “truccata” o esautorata dei poteri; nessuna “megatruffa” o frode è stata perpetrata dal Dott. Salvatore Anzà e dal suo ufficio; nessun operato “disdicevole, aprofessionale o inetto” ha caratterizzato l’operato del Dott. Anzà; nessuna danno all’ambiente, ai cittadini e all’Erario è allo stesso ascrivibile. Non servono ulteriori considerazioni per qualificare l’attacco del Sig. Giuseppe Ciampolillo negli scritti di cui si discute che si connota per l’assoluta incontinenza delle espressioni utilizzate con riferimento al dott. Salvatore Anzà, per la non veridicità ed infondatezza delle accuse specifiche mosse e per la insussistenza di qualsivoglia interesse pubblico in relazione alle informazioni ivi contenute (ben avrebbe potuto, infatti, il Ciampolillo presentare le sue accuse direttamente alle Autorità competenti, senza affidarle al suo blog online). Alla luce di quanto sopra considerato non può ritenersi operante la scriminante dell’esercizio del diritto di critica (né tantomeno del diritto di cronaca) invocato dal convenuto, essendo ictu oculi evidente il carattere sproporzionato e spropositato delle affermazioni del Sig. Ciampolillo. FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8 la smentita viene dalla semplice lettura del verbale della conferenza dei servizi nella quale non parla pressochè nessuno
  • 18. 18 Le accuse rivolte nei confronti del Dott. Salvatore Anzà, non veritiere, né in alcun modo argomentate o documentate, sono idonee a recare discredito alla capacità professionale del ricorrente di cui deformano l’immagine, e risultano molto più gravi allorché sono riferite ad un pubblico ufficiale ed indirizzate ad organi istituzionali. Circostanze queste ultime che non possono non essere tenute in considerazione nella valutazione del comportamento del convenuto – e del conseguente danno subito dall’attore per il discredito che ne è derivato nell’ambito lavorativo. In particolare, l’invocazione dell’intervento disciplinare e sanzionatorio che fa il Ciampolillo nei confronti dell’Anzà può essere equiparato, negli effetti, alla calunnia. E come tale, sempre per quanto attiene agli effetti (anche dannosi), deve essere valutata. Del tutto evidente risulta, infatti, il dolo diffamatorio del Ciampolillo, in considerazione dei pregressi fatti di cui si è detto e che hanno portato alla rimozione dall’ufficio, poi occupato dall’Anzà, del dottor Genchi. Ciò posto, fermo restando che per costante giurisprudenza è onere di chi invoca la scriminante del diritto di cronaca dimostrare la fondatezza delle proprie dichiarazioni2 , la condotta del Ciampolillo, che ha riferito e pubblicato circostanze non rispondenti al vero senza avere assolto all’onere di verificare la fonte delle informazioni, esula dai limiti posti dalla Suprema Corte al diritto di cronaca e a quello di cronaca, la quale deve pur sempre basarsi su fatti veri. Alla fattispecie in esame risulta certamente applicabile, come si è già rilevato, non solo l’aggravante costituita dall’attribuzione di un fatto determinato di cui al secondo comma, ma anche l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 595 c.p., che equipara all'offesa recata col mezzo della stampa, quella recata con qualsiasi mezzo di pubblicità, intendendosi, con tale locuzione, «tutte quelle comunicazioni che siano semplicemente accessibili ad una quantità indeterminata di utenti, in quanto mezzi che hanno una destinazione non limitata ad un ambito meramente privatistico e circoscritto di soggetti individuabili» (PICOTTI, Profili penali delle comunicazioni illecite via Internet, in D. Inf., 1999, p. 301), fra le quali rientrano senz'altro le informazioni diffuse tramite Internet. 2 tra le tante Cass. sez. V , 22 gennaio 1985, Dufour, in Riv.pen., 1986 p.324(m), la quale peraltro aggiunge << non esime da pena l’addebito di fatto vero formato o travisato in modo tale da renderlo più disonorevole>> FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
  • 19. 19 Le affermazioni del Ciampolillo, infine, al di là della integrazione del reato, sono chiaramente riconducibili allo schema dell’illecito civile ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e/o 2059 c.c. con l’art. 2 della Costituzione. E) LESIONE DELLA REPUTAZIONE E DELL’IDENTITÀ PERSONALE DEL RICORRENTE – RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE E DEL DANNO MORALE CONSEGUENTE AD IPOTESI DI REATO. Gli articoli per cui è causa hanno certamente leso, oltre alla reputazione personale e professionale del ricorrente, anche la sua identità personale. Come si è già avuto modo di articolare nell’atto introduttivo (cui si rinvia), il dott. Anzà si è visto rappresentato per quello che non è. Si tratta in particolare di una violazione del principio neminem laedere riconducibile al combinato disposto degli artt. 2 Cost. e 2043 e/o 2059 c.c. Allo stesso sono state attribuite delle condotte e delle qualità allo stesso estranee. Ne consegue, pertanto, che indipendentemente dal reato, allo stesso compete un adeguato risarcimento del danno conseguente alla lesione della sua identità. Sulla scorta dei migliori insegnamenti della dottrina, recepiti dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito, il danno conseguente alla lesione dell’identità, dell’immagine e della reputazione va considerato in re ipsa (tra le tante Cass.6507/2001, Cass. 3147/99, Cass.11103/98 e in materia di lesione della reputazione 4881/2001; Trib. Palermo n 147/2002; Trib. Palermo, ordinanza del 07/04/2015 della dott.ssa Rini nel procedimento R.G. 13116/2013 che vedeva peraltro come protagonista lo stesso Salvatore Anzà) o comunque da provarsi in via presuntiva sulla base degli elementi in atti. All'accertamento incidentale dell'ipotesi di reato ai sensi dell'art. 595, 2° e 3° comma, c.p., conseguirà, a carico del convenuto, inoltre, la condanna al risarcimento dei danni morali in favore dell’attore. La qualificazione del danno morale in termini di dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190), risulta peraltro già da tempo recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cassazione 12/12/2008, n. 29191; Cassazione 11/6/2009, n. 13530; Cassazione FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
  • 20. 20 10/3/2010, n. 5770), che nel segnalarne l'ontologica autonomia, in ragione della diversità del bene protetto, attinente alla sfera della dignità morale della persona, ha sottolineato la conseguente necessità di tenersene autonomamente conto, rispetto agli altri aspetti in cui si sostanza la categoria del danno non patrimoniale, sul piano liquidatorio. Orbene, secondo costante giurisprudenza, la valutazione equitativa dovrà essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (Cassazione n. 1361 del 23/01/2014). Circa le conseguenze dannose lamentate dal ricorrente, per le quali è stata chiesta la determinazione in via equitativa, si richiama la più recente giurisprudenza di questo Tribunale di Palermo che, in punto di pretese risarcitorie attinenti la sfera non patrimoniale dell'individuo, ritiene – adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità più recente – che la categoria generale del danno non patrimoniale presenti natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) tra i quali il danno morale e quello esistenziale che <<hanno una funzione meramente descrittiva, ma dei quali occorre tenere conto in sede di liquidazione dell'importo ristoratorio, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione>> (così Tribunale di Palermo, Sezione Prima Civile, Dott. Riccardo Trombetta, sentenza n. 602/2015 del 07/05/2014; sul punto cfr. Cass. n. 1361 del 23 gennaio 2014). Sempre rifacendosi all'orientamento di Questo Tribunale si ritiene che in relazione ai criteri di liquidazione dell'importo compensativo dell'aggressione subita nei casi di cui si discute, in assenza di una tassonomia di parametri da utilizzare per la commisurazione dell'ammontare monetario, occorre che l'interpretazione ed il rinvenimento dei criteri sia lasciato al Giudice il quale dovrà tenere conto dei principi generali dell'ordinamento. E così, nel caso di specie, occorre tenere in considerazione i dati oggettivi ricavabili dalla gravità dei fatti attribuiti al ricorrente, dalla diffusione o diffusività della notizia (anche in considerazione del canale utilizzato dal propalante – la rete web – che non consentirà di cancellare mai del tutto quanto diffuso), dai destinatari della stessa, dalla posizione sociale del danneggiato, dalle sue attribuzioni, dei suoi incarichi e dalla sua posizione sociale, dalle FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
  • 21. 21 conseguenze che ne sono derivate (le false propalazioni di Ciampolillo hanno concretamente compromesso le chances di carriera del ricorrente e ne hanno determinato il dileggio negli ambienti amministrativi e nei tavoli di confronto), compreso il patimento interno che ha in concreto arrecato (cfr. la sopra citata sentenza n. 602/2015 del Tribunale di Palermo, cit., con la quale il propalante, accusato di aver aggredito alla sfera non patrimoniale di un pubblico ufficiale, nella specie il sindaco, lo condannava al risarcimento di un importo stimato in € 30.000,00, ritenuto l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione dei beni giuridicamente protetti). E così, alla luce di tali principi va considerato ai fini risarcitori il ruolo di prestigio che l’Anzà riveste quale dirigente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, parametro di riferimento per procedere ad una prudente ma esaustiva valutazione del danno, avuto riguardo sia alle diffamatorie e inconsistenti accuse rivolte nei propri confronti, sia alla piena consapevolezza da parte del signor Giuseppe Ciampolillo di arrecare danno non solo sotto l'aspetto dell'immagine e della dignità personale, ma anche sotto il profilo del rapporto di lavoro, invocando provvedimenti disciplinari e azioni penali fondate su accuse inconsistenti. Dovrà, poi, tenersi conto della gravità dell'addebito lesivo (la spregevole strumentalizzazione delle funzioni di ufficio a scopi di arricchimento personale, con riferimento alla questione della Italcementi), della ampia ed incontrollabile (ed oramai irreversibile) diffusione degli articoli via internet, dell’avvenuta costruzione – mediante più articoli pubblicati su più siti web – di una vera e propria campagna di stampa diffamatoria e calunniosa finalizzata a delegittimare Salvatore Anzà ed a far credere, non solo ai lettori ma addirittura ad interlocutori istituzionali (Commissioni Parlamentari, Commissioni regionali, Prefetto, Assessore, Dirigente Generale, Presidente della Provincia, Sindaci, ecc.) ed all’Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica - Nuclei Operativi Ecologici dei Carabinieri - Polizia Provinciale di Palermo), che il dott. Anzà fosse coinvolto in “vicende oscure”, scandali e truffe, e che fosse responsabile di gravi inadempienze e di gravi danni all’erario, ai cittadini ed all’ambiente, così definitivamente ed irrimediabilmente screditandone l’immagine, l’identità e la professionalità. Sui risvolti concreti che tale campagna di delegittimazione ha prodotto nella vita dell’odierno attore si rinvia alle pagg. 18 e 19 dell’atto introduttivo, limitandosi FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8
  • 22. 22 qui a rilevare che trattasi di circostanze mai specificamente contestate dalla controparte e che, pertanto, devono ritenersi provate ai sensi dell’art. 115 c.p.c. Alla luce delle superiori premesse, gli illeciti posti in essere dal convenuto costituiscono fonte di obbligazione risarcitoria per la lesione della identità personale, della reputazione personale e professionale, del danno non patrimoniale patito dall’attore sulla base degli artt. 2 Cost., 2043, 2049 e 2059 c.c., 595 e 185 c.p. Si rileva, infine, che le superiori circostanze, che concorrono alla descrizione – anche in via presuntiva – dei danni subiti dal dott. Salvatore Anzà, non sono state oggetto di contestazione specifica da parte della resistente costituita e conseguentemente, ai sensi dell’art. 115 c.p.c, dovranno essere posti dal Giudice a fondamento della decisione. ****** Alla luce di tutto quanto esposto sopra si insiste nell’accoglimento di tutte le domande così come formulate nell’atto introduttivo del giudizio. Palermo, li 24/07/2015 Avv. Salvatore Ferrara Avv. Giuseppe Ugo Abbate FirmatoDa:GIUSEPPEUGOABBATEEmessoDa:INFOCERTFIRMAQUALIFICATASerial#:36b1e8