Lavoro - Telecom ed "esternalizzazione" di lavoratori (C. App. Roma, sent. n. 1779/12). Cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.: l'autonomia funzionale del ramo d'azienda oggetto di trasferimento è requisito necessario "che consente di distinguere la legittima cessione del ramo d'azienda, riconducibile allo schema tipico delineato dall'art. 2112 c.c., da operazioni di scomposizione e di smembramento indiscriminato dell'azienda che finiscano per risolversi in una ESPULSIONE NON CONTROLLATA DI FORZA LAVORO". L'autonomia funzionale, configurante l'ipotesi prevista dall'art. 2112 c.c., sarà realizzata qualora l'entità oggetto di cessione, pur non essendo preesistente al trasferimento, si configuri come capace di perseguire lo scopo economico prefissato con i propri mezzi autonomi, eventualmente integrati da interventi effettuati dal cessionario senza che questi ultimi assumano carattere rilevante ed essenziale. Diversamente la cessione risulterà inefficace con persistenza dell'originario rapporto tra lavoratore e azienda cedente. (fonte: www.esternalizzati.it)