Copia e incolla anza' cassazione 12 06 12 no copia incolla gip - pm
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Quotidiano di Informazione Giuridica
Diretto da Avv. Carmelo Giurdanella
12 giugno 2012, 11:15
Cassazione, non è ammesso il copia e incolla esagerato tra
Gip e Pm
Provvedimento viziato per “motivazione apparente”, inammissibile il collage fatto da un giudice attingendo
da altri atti
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza numero 22327 dello scorso 8 giugno, ha respinto il
ricorso della Procura contro la pronuncia del Tribunale del Riesame che aveva censurato un Gip “troppo
distratto” nello stilare l’autorizzazione alla custodia in carcere di due imputati accusati di traffico di
stupefacenti.
La Corte confermato così l’annullamento della misura cautelare poiché il provvedimento del Giudice per
le Indagini Preliminari, come lo definisce il giudice del riesame, “ha una motivazione soltanto apparente”.
Il Gip in questione nella sua ordinanza , infatti, aveva letteralmente ricopiato, in maniera fra l’altro
maldestra, l’istanza del Pubblico Ministero.
L’atto in questione, dopo un’iniziale e generica trattazione sull’utilizzabilità delle intercettazioni che
inchioderebbero gli indagati e sulla configurabilità del contesto associativo, mostra la sua vera essenza,
ossia un vero e proprio collage, intriso di aspetti del tutto non pertinenti, estrapolati dall’istanza del Pm o
ancora peggio provenienti da atti di inchieste diverse, che hanno finito per rendere la motivazione priva
di senso e di logicità.
La Cassazione stessa ricorda che , anche dopo le modifiche normative del 1995, il provvedimento di
restrizione della libertà personale e l’ordinanza che decide sul riesame sono tra loro strettamente legati e
complementari, e pertanto il giudice può attingere integralmente alla richiesta del Pm, a patto
sempre che abbia preso davvero conoscenza del contenuto e delle ragioni dell’atto.
Ciononostante, il Gip non deve assolutamente esagerare, come nel caso in questione, in cui ha
addirittura copiato senza neanche virgolettare interi periodi usati dal Pm.
Per tale motivo si parla di “motivazione soltanto apparente”. Agendo così, il Gip fa proprio solo
formalmente le argomentazioni della parte pubblica, anzi le inserisce nel suo provvedimento in maniera
del tutto passiva e acritica.
Quindi, il ricorso a clausole di stile o a frasi apodittiche, senza un’idonea spiegazione delle ragioni che
hanno indotto il giudice a richiamare un precedente atto, conduce certamente alla nullità del
provvedimento.
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Insomma, sembrano dire i giudici di legittimità, un minimo di tolleranza su una parziale aderenza delle
motivazioni del Gip su quelle del Pm è ammissibile , ma non si può affatto esagerare!
Qui il testo integrale della sentenza n. 22327 dell’8 giugno 2012 della Cassazione
Pubblicato da Redazione il 12 giugno 2012 alle 11:06 in GoogleNewsDallaRedazione Penale - Tags: Cassazione,
copia incolla, GIP, motivazione, PM
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