3. • Criteri oggettivi per calcolo oneri (art.31)
• Da più leggi a una legge unica
• Funzioni delegate alle province
• Procedimento autorizzativo semplificato
•Programmazione a livello unico regionale
4. • Equilibrio tra attività produttiva e tutela ambientale
• Incentivo e regolamentazione riciclo inerti (Art.2)
• Diminuzione consumo di suolo
• Coltivazione per lotti successivi (Comma 6, Art. 14)
• Tutela della falda acquifera nella fase di coltivazione (Lettera E,
Comma 8, Art. 11) e di riempimento (Comma 5, Art. 14)
• Tracciabilità dei rifiuti in caso di riempimento dei vuoti di cava
(Comma 7, Art. 14)
5. • Parte degli oneri di escavazione dedicati alle attività di controllo
(Comma 6, Art. 3)
• Controlli (istituzione nucleo ispettivo Art. 36)
• Istruttoria più attenta in fase di autorizzazione con clausole di
esclusione (Comma 10, Art. 11)
• Aumento dei casi di decadenza (Art. 26)
• Sanzioni (Art. 37). Prima della legge semplificazione si pagava circa
1.000€ in caso di scavi abusivi
6. Art. 31: criteri oggettivi sui quali calcolare gli oneri in base
all’andamento del mercato. Indicazione chiara delle finalità
di utilizzo provenienti dagli oneri:
• Onere di recupero
• Riqualifica ambientale
•Attività di controllo
7. 68/78 (legge su cave e torbiere)
30/1999 (legge speciale per cave di prestito relative a
opere pubbliche)
44/2000 (conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali)
35/2006 (regola la ripartizione degli oneri di escavazione
8. La funzione è spostata alle province
Già con il disegno di legge ora in discussione sull’attuazione
della Delrio per togliere togliere i piccoli comuni dalle
difficoltà di valutazione, ma soprattutto di controllo, di
fatto, inesistente
9. Con la 69/1978 originale non era prevista
Poi con la 44/2000 si istituirono i piani provinciali. Solo la
provincia di Novara riuscì ad approvarlo
ORA SOLO UN LIVELLO REGIONALE!
10. • Comma 2
• Comma 3 (si tratta della direttiva che indica l’obiettivo del
70% per il riciclo degli inerti)
11. • Art. 2) Vedere finalità e principi della legge
• Artt. 4-7) Programmazione a livello unico regionale: si
sottrae il settore a uno sviluppo completamente libero e
regolato dal mercato e si affida alla Regione il compito di
definire dove, come e quanto nel rispetto della tutela
ambientale e dei vincoli urbanistici
12. ARTICOLO 14
Non possiamo mettere il divieto perché la legge nazionale
non lo permette, ma possiamo limitare e tracciare i rifiuti e
il materiale conferito suddividendo la cava in maglie
(schema battaglia navale)
13. ARTICOLO 36
• L’assenza di controlli rappresenta il vulnus principale
insieme all’assenza di programmazione nella situazione
attuale
• Per ogni ATO si istituisce un gruppo di lavoro (un nucleo
ispettivo) che fa solo quello: controlla!
•In più parte degli oneri sono destinati alle attività di
controllo ( formazione personale, acquisto
strumentazione,…)