"Tachigrafo digitale: gli obblighi delle aziende di trasporto" - rubrica sulla rivista CSC Trasporti, numero di luglio-settembre 2014 - thanks to www.csctrasporti.it
Ultimamente, sulle principali fonti informative di settore, capita sempre più spesso d'imbattersi in articoli che riguardano onerose sanzioni a carico delle aziende di trasporto, nell'ambito dell'utilizzo del tachigrafo digitale.
Le sanzioni, aumentate considerevolmente alla fine dello scorso anno con l'entrata in vigore del Decreto Destinazione Italia, riguardano principalmente il mancato rispetto, da parte dei conducenti, dei tempi di guida e di riposo: ad esempio, in caso di mancato rispetto del riposo settimanale o di superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, se i lavoratori coinvolti sono più di dieci si può arrivare ad una sanzione di cinquantamila euro. Un vero e proprio salasso.
Gli obblighi delle aziende che operano con il tachigrafo digitale, però, non si limitano a questo. Vediamo cosa fare per essere in regola con la normativa.
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"Tachigrafo digitale: gli obblighi delle aziende di trasporto" - rubrica sulla rivista CSC Trasporti, numero di luglio-settembre 2014 - thanks to www.csctrasporti.it
1. CSC News
Doppia Prospettiva
A cura di Sabrina Zapperi e Romina Porro*
non sia in grado di dimostrare
di aver effettuato controlli sul-le
loro attività, nonché un’ade-guata
formazione sul funziona-mento
del tachigrafo e sui tem-pi
di guida e di riposo.
Formazione:
Tra gli obblighi per le aziende
vi è, appunto, quello della for-mazione:
spetta a loro, infatti,
istruire i propri conducenti sul
funzionamento del tachigrafo e
sulla normativa relativa ai tem-pi
di guida e di riposo.
Scarico dati tachigrafici:
L’azienda ha l’obbligo di sca-ricare
i dati della carta condu-cente
entro 28 giorni e quelli
del tachigrafo digitale entro 90
giorni.
Archiviazione dati tachigrafici:
I dati tachigrafici scaricati dalle
carte conducente e dal tachi-grafo
digitale devono essere
conservati dall’azienda per al-meno
CSC
luglio · settembre 2014 12
Ultimamente, sulle principa-li
fonti informative di set-tore,
capita sempre più spesso
d’imbattersi in articoli che ri-guardano
onerose sanzioni a
carico delle aziende di traspor-to,
nell’ambito dell’utilizzo del
tachigrafo digitale.
Le sanzioni, aumentate conside-revolmente
alla fine dello scor-so
anno con l’entrata in vigore
del Decreto Destinazione Ita-lia,
riguardano principalmente
il mancato rispetto, da parte dei
conducenti, dei tempi di guida e
di riposo: ad esempio, in caso di
mancato rispetto del riposo set-timanale
o di superamento del-la
durata massima settimanale
dell’orario di lavoro, se i lavora-tori
coinvolti sono più di dieci
si può arrivare ad una sanzione
di cinquantamila euro. Un vero
e proprio salasso.
Gli obblighi delle aziende che
operano con il tachigrafo di-gitale,
però, non si limitano a
questo. Vediamo cosa fare per
essere in regola con la norma-tiva.
Controllo delle attività degli
autisti:
L’azienda ha l’obbligo di con-trollare
che gli autisti rispetti-no
le ore di guida e di riposo
previste dalla normativa vigen-te.
L’azienda è sempre respon-sabile
delle infrazioni commes-se
dai propri autisti, a meno che
dodici mesi dal giorno in
* Sabrina Zapperi, Head of Communication di Continental Automotive - Romina Porro, Sales support, Marketing & Pricing
cui è stato effettuato il downlo-ad.
Gli stessi devono inoltre es-sere
messi a disposizione delle
autorità di controllo, qualora
richiesti.
Quanto sopra esposto è di-sciplinato
dai seguenti regola-menti
e decreti:
- Regolamento (CE) n.
561/2006 del 15 marzo 2006,
Parlamento Europeo e Con-siglio
dell’Unione Europea:
“Relativo all’armonizzazio-ne
di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore
dei trasporti su strada e che
modifica i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 3821/85
e (CE) n. 2135/98 e abro-ga
il regolamento (CEE) n.
3820/85 del Consiglio”.
- Decreto del 31 marzo 2006,
Ministero del Lavoro e del-le
Politiche Sociali: “Moda-lità
di conservazione e trasfe-rimento
dati dal tachigrafo
digitale introdotto dal rego-lamento
(CE) n. 2135/98”.
- Regolamento (UE) n.
581/2010 del 1° luglio 2010,
Commissione Europea: “Sui
periodi massimi per il trasfe-rimento
dei dati pertinen-ti
dalle unità elettroniche di
bordo e dalle carte del con-ducente”.
- Parere 300-A-4688-12-111-20-
3 del 20 giugno 2012, Ministe-ro
dell’Interno, Dipartimento
della Pubblica Sicurezza: Pa-rere
su “Reg. (CE) 561/2006,
art. 10, responsabilità dell’im-presa
di trasporto. Applica-zione
dell’art. 174, comma
14, del Codice della Strada”.
Con le proprie soluzioni di
gestione flotta, VDO aiuta le
aziende di trasporto a restare
in regola con la normativa: ad
esempio, con il software TIS-Web
e la chiave di scarico dati
DLK Pro Downloadkey è pos-sibile
scaricare, archiviare e vi-sualizzare
i dati di autisti e vei-coli,
adempiendo quindi agli
obblighi di legge.
Per il prossimo numero, altra
prospettiva. Ma sempre fem-minile.
Tachigrafo digitale: gli obblighi
delle aziende di trasporto
Romina Porro