Risposta di Unife all'accesso civico generalizzato
1. Ripartizione Servizi Direzionali
e di Coordinamento
Università degli Studi di Ferrara
via Ariosto, 35 • 44121 Ferrara
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Prot. n. 162276
Tit. I Classe 8 Fasc. 11 – 2017 Ferrara, 19/08/2019
Gent.mo Dott. Daniele Oppo
Piazzetta San Michele, 3
44121 FERRARA
PEC: daniele.oppo@pec.it
e p.c. Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Ing. Giuseppe Galvan
SEDE
Al Presidente della Commissione Etica
d’Ateneo
Prof. Andrea Pugiotto
SEDE
Al Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
del MIUR
dott.ssa Gianna Barbieri
dppr@postacert.istruzione.it
Al Magnifico Rettore
Prof. Giorgio Zauli
SEDE
OGGETTO: Richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, commi 2 e ss, del D.lgs. 33/2013,
come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
Si comunica che la richiesta di accesso civico generalizzato avanzata dalla S.V. in data 11 luglio 2019, nostro
prot. 132477, non può essere accolta, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 e delle Linee Guida ANAC
(Delibera 1309/2016), per i seguenti motivi:
a) sussistenza di un “pregiudizio concreto” agli interessi pubblici e privati secondo le previsioni del D.Lgs.
33/2013;
b) il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione richiesta;
c) il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non soltanto possibile.
Si illustrano di seguito le motivazioni suddette.
a) sussistenza di un “pregiudizio concreto” agli interessi pubblici e privati così come indicati all’art. 5-bis
comma 2 lett. a) (protezione dei dati personali) e lett. c) (interessi economici e commerciali di una persona
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fisica o giuridica ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali) del D. Lgs.
33/2013.
Si ricorda che, come noto da quanto già apparso sulla stampa e sul web in merito alla procedura citata nella
richiesta di accesso, l’argomento attiene risultati scientifici di un gruppo di ricerca coordinato a suo tempo dal
Prof. Giorgio Zauli, attualmente Rettore pro-tempore di questo Ateneo.
Si ricorda altresì che la valutazione della bontà scientifica della ricerca non spetta né all’opinione pubblica,
né alla stampa, ma è prerogativa esclusiva di scienziati e ricercatori che soli rappresentano il cd. Tribunale
della Scienza, nell’ambito della valutazione tra pari. Le ricerche di cui trattasi, risalenti agli anni 1998-2009,
peraltro eseguite in contesti universitari diversi dall’Università di Ferrara, sono note, sono state pubblicate su
riviste scientifiche e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli interessati e possono e sono già state
oggetto di analisi anche critica.
La Commissione Etica d’Ateneo è organo imparziale ed autonomo di riferimento per qualsiasi questione di
natura etica, morale e di condotta che si possa presentare nell’Ateneo e ha il ruolo specifico di tutelare i diritti,
la sicurezza e il benessere dei soggetti interessati e, in esito allo svolgimento delle proprie attività, l’accertata
violazione del Codice Etico può costituire motivo di determinazione di sanzioni disciplinari. Dare accessibilità
ai verbali delle riunioni della Commissione, potrebbe causare a tutti gli istanti, danni legati alla sfera morale,
relazionale e sociale, generando il possibile effetto di inibire tutto il personale che in futuro fosse interessato
a rivolgersi alla medesima Commissione per pareri e procedimenti.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene, di conseguenza, che l’ostensione integrale dei verbali e
documenti richiesti nel caso di specie, possa arrecare un concreto pregiudizio non solo al soggetto che ha
presentato di sua iniziativa istanza alla Commissione Etica, stante la presenza effettiva di dati delicati ed
informazioni personali, ma anche, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono
essere utilizzate da terzi, a tutti i ricercatori coinvolti, nonché ai membri della suddetta Commissione.
Va, infatti, considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti che
potrebbero determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto
interessato, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, relazionale, personale e sociale e
comunque eccedenti e non pertinenti rispetto alla soddisfazione del bisogno conoscitivo da Lei manifestato
(ritenuto che le ricerche condotte sono del tutto pubbliche).
Lo stesso Garante della Privacy ha sottolineato come la disciplina in materia di privacy stabilisca che ogni
trattamento di dati, nell’accesso civico generalizzato, debba essere effettuato nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, tenendo conto anche dei diritti alla reputazione,
all’immagine, al nome, all’oblio e in generale ai diritti inviolabili della persona.
b) valutazione se il pregiudizio (concreto) prefigurato dipende direttamente dalla disclosure dell’informazione
richiesta.
Si ricorda che l’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 prevede espressamente che l’accesso civico
generalizzato abbia lo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
Il diritto di accesso civico generalizzato non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette
finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione. Nel caso
in esame, la strumentalizzazione mediatica (giornali e blog) fino ad ora condotta in merito alla questione,
finalizzata a gettare discredito, con gli attacchi in essa contenuti, al lavoro scientifico dell’interessato (e del
gruppo di ricerca), nulla ha a che fare con l’esigenza specifica dell’accesso civico generalizzato finalizzato
alla verifica del buon andamento dell’amministrazione universitaria e al corretto esercizio delle finalità
istituzionali.
Si ritiene pertanto, da attenta valutazione, che sussista un preciso nesso di causalità tra l’accesso e il
pregiudizio concreto prefigurato. La divulgazione dei suddetti verbali rischierebbe di recare turbative ulteriori,
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rispetto a quelle già derivate dai precedenti e numerosi contenuti apparsi sulla stampa, al corretto
svolgimento delle funzioni pubbliche di questo Ateneo, senza contribuire d’altro canto a perseguire la finalità
normativa del buon andamento dell’amministrazione e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
La comunità accademica dell’Università di Ferrara è stata puntualmente informata e così anche l’opinione
pubblica in quanto a seguito del comunicato del Rettore si è dato conto dell’esito del procedimento avviato e
concluso in seno alla Commissione.
La diffusione dei verbali ed atti da Lei richiesti in qualità di giornalista, accompagnata da un’informativa
soggettiva rivolta all’opinione pubblica, potrebbe alimentare ulteriormente la campagna mediatica in essere,
con il rischio non solo di gettare accuse strumentali alla persona coinvolta nel suo ruolo di scienziato (e al
gruppo di ricerca), ma soprattutto di generare gravi danni al funzionamento dell’amministrazione.
c) Valutazione del fatto se il pregiudizio conseguente alla disclosure è un evento altamente probabile, e non
soltanto possibile
Alla luce di tutto quanto sopra osservato e del fatto che già in passato tutte le informazioni fornite,
direttamente o indirettamente, alla stampa sono state in tale ambito strumentalizzate ed utilizzate in modo
tale da recare pregiudizio all’immagine dell’istituzione e di chi la rappresenta, si ritiene che sia altamente
probabile che l’accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato in questo caso porti all’utilizzo dei
verbali e dei dati richiesti, accompagnati da una lettura unilaterale degli stessi in un ambito di pubblica
diffusione, producendo il medesimo trattamento pregiudizievole non solo nei confronti dell’interessato, di tutti
i ricercatori coinvolti ma anche nei confronti dei membri della Commissione Etica, organo proprio
dell’amministrazione universitaria.
Distinti saluti.
LA RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE
SERVIZI DIREZIONALI E DI COORDINAMENTO
F.to Dott.ssa Monica Campana