Con una circolare interpretativa del 20 novembre 2014 il Ministero dello Sviluppo economico, sollecitato da alcuni quesiti proposti da diverse associazioni di categoria, ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito di applicazione delle esclusioni previste dall’articolo 6, comma 1 del DPR n. 430 del 26 ottobre 2001 recante “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
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MANIFESTAZIONI A PREMIO: IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CHIARISCE L’AMBITO DELLE ESCLUSIONI
Marco Bellezza
Con una circolare interpretativa del 20 novembre 2014 il Ministero dello Sviluppo economico (Divisione X –
Manifestazioni a premio – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica) – sollecitato da alcuni quesiti proposti da diverse associazioni di categoria – ha inteso fornire
taluni chiarimenti sull’ambito di applicazione delle esclusioni previste dall’articolo 6, comma 1 del DPR n. 430 del 26
ottobre 2001 recante “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni
a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449”.
La norma citata prevede che: “1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio: a) i concorsi indetti per la
produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito
commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di
corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo
d’incoraggiamento nell’interesse della collettività; b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi
da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni
stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti
radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso
collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza; c) le operazioni a premio con offerta di
premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti
su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al
fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere; (c-bis) le manifestazioni
nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da
utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto
vendita facente parte della stessa insegna o ditta; d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di
minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle
vendite alle quali le offerte stesse sono collegate; e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di
enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche”.
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I chiarimenti offerti dal Ministero hanno riguardato, in particolare, le esclusioni previste alle lettere a) e c-bis) della
disposizione citata. In termini generali il Ministero ricorda come, ai sensi della legislazione vigente, le disposizioni che
prevedono limiti alla libertà di impresa debbano essere interpretate secondo i canoni della proporzionalità e della
necessità, tenendo in considerazione gli interessi pubblici presidiati dalle stesse disposizioni. Interessi che, con
riferimento ai concorsi e alle manifestazioni a premio, vanno individuati da un lato, nella tutela dei consumatori e
dall’altro, nell’interesse dell’erario “[…] ad evitare che, attraverso un uso improprio delle manifestazioni a premio, si
verifichino fenomeni elusivi della riserva statale relativa al lotto e alle lotterie”.
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Così chiarito lo spirito che ha mosso il Ministero ad emanare la circolare in commento, con riferimento alla prima
esclusione considerata si sottolinea come la stessa sia stata in passato oggetto di interpretazioni, fornite dallo stesso
Ministero, idonee in quanto tali a restringerne l’ambito di possibile applicazione, scoraggiando, per tal via, imprese
anche straniere che intendessero avviare simili iniziative nel nostro Paese (in proposito il Ministero fa un espresso
riferimento a “[…] imprese multinazionali operanti nel settore dell’informatica che […] promettono di premiare i
migliori progetti o studi presentati in tale ambito informatico”).
Sul tema il Ministero sgombra il campo da possibili equivoci e chiarisce come tali interpretazioni che, ad esempio,
prevedevano che il promotore dell’iniziativa dovesse fare necessariamente uso del progetto o dello studio
commissionato, non debbano considerarsi più attuali.
Venendo alla norma in parola il Ministero ne delimita l’ambito di applicazione oggettivo che deve intendersi limitato
a “[…] opere di carattere letterario, artistico o scientifico, oppure progetti o studi in ambito commerciale o
industriale”. Inoltre, l’iniziativa per rientrare nell’ambito dell’esclusione non deve prevedere alcun preventivo
acquisto ma deve essere finalizzata a scopi più generali nell’ambito dei quali i premi in palio costituiscano: 1)
corrispettivo di prestazione d’opera; 2) riconoscimento del merito personale o; 3) titolo di incoraggiamento
nell’interesse della collettività.
Con riferimento al primo caso il Ministero chiarisce come lo stesso deve ritenersi integrato nel caso in cui il premio
costituisca il corrispettivo rispetto all’opera, al progetto o allo studio che il promotore prometta di acquistare o si
riservi, in ogni caso, di utilizzare.
Nel caso in cui il premio non possa costituire un congruo corrispettivo si rientra nella seconda fattispecie, nell’ambito
della quale devono ascriversi, secondo l’interpretazione tradizionalmente offerta dal Ministero, i concorsi letterari,
artistici o scientifici.
Qualora l’iniziativa non presenti le caratteristiche dettate nei due casi che precedono residua la possibilità che il
premio previsto possa essere considerato quale “titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività”. In tale
ultima ipotesi, chiarisce il Ministero, il premio deve essere connesso ad una finalità riconducibile all’interesse della
collettività e non prevalentemente all’interesse commerciale e promozionale degli organizzatori dell’iniziativa.
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Così forniti i chiarimenti sulla prima esclusione considerata, passiamo alla seconda esclusione introdotta dall’articolo
22-bis del DL 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
Anzitutto il Ministero chiarisce che l’esclusione in parola che riguarda l’ipotesi in cui “[…] a fronte di una determinata
spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel
medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o
ditta” deve ritenersi applicabile solo con riferimento alle operazioni a premio. Secondo il Ministero, infatti, tale
interpretazione restrittiva dell’operatività dell’esclusione si ricava da un’analisi letterale della previsione, che non
svolge alcun riferimento a condizioni quali la sorte o la capacità dei partecipanti per l’ottenimento del buono, oltre
che dalla considerazione delle esigenze di tutela dei consumatori e di tutela degli interessi erariali considerate dalla
previsione normativa.
Così chiarito l’ambito di operatività dell’esclusione, il Ministero passa in rassegna la disposizione chiarendo che:
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con l’espressione “buoni” debbono intendersi sia i “buoni acquisto” (titoli di legittimazione la cui consegna o
il cui utilizzo dà diritto a ricevere gratuitamente uno o più prodotti o servizi fino al conseguimento
dell’importo nominale del buono) sia i “buoni sconto” (titoli di legittimazione la cui consegna o il cui utilizzo
dà diritto a sconti sul prezzo di prodotti o servizi);
con l’espressione “punto vendita che ha emesso detti buoni” deve intendersi il punto vendita presso cui si è
effettuata la spesa che ha dato diritto ai buoni, che può consistere anche in un sito web di commercio
elettronico;
con l’espressione “con o senza soglia di ingresso” ci si riferisce tanto all’ipotesi in cui la corresponsione del
buono è subordinata al raggiungimento di una certa soglia di acquisto, quanto all’ipotesi nella quale tale
soglia non venga prevista;
con l’espressione “da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti
buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta” ci si riferisce tanto al punto
vendita dove si è effettuata la spesa, quanto agli altri punti vendita dei soggetti promotori dell’iniziativa
contraddistinti dalla stessa “insegna o ditta” di questi ultimi.
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L’iniziativa assunta dal Ministero con l’emanazione della circolare in commento è senza dubbio meritoria in quanto
idonea a sgombrare il campo da possibili equivoci che nel tempo la disposizione in parola, anche in conseguenza di
talune prassi interpretative assunte dallo stesso Ministero, ha ingenerato. Offrendo un maggior livello di certezza del
diritto in questo settore, dominato dalla prassi, certamente si invogliano gli operatori ad assumere iniziative
promozionali anche nel nostro Paese senza dover temere l’applicazione delle pesanti sanzioni previste dalla
disciplina vigente.
Si tratta, come detto, di un passo avanti ma molta strada deve essere compiuta per rendere il nostro quadro
regolamentare in materia appealing per gli operatori stranieri.
Forse è arrivato il momento di rivedere alcune previsioni, come quella che richiede per le manifestazioni a premio
condotte online di replicare i server ove vengono immagazzinate le informazioni relative alla manifestazione su
server localizzati nel territorio italiano, che appaiono oltre che eccessivamente onerose per le aziende promotrici,
anche anacronistiche nell’era del cloud computing.