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www.curia.europa.eu 
Stampa e Informazione 
Corte di giustizia dell’Unione europea 
COMUNICATO STAMPA n. 124/14 
Lussemburgo, 11 settembre 2014 
Sentenza nella causa C-117/13 
Technische Universität Darmstadt / Eugen Ulmer KG 
Uno Stato membro può autorizzare le biblioteche a digitalizzare, senza il consenso dei titolari dei diritti, determinati libri della loro collezione al fine di proporli su posti di lettura elettronica 
Gli Stati membri possono, entro certi limiti e a determinate condizioni quali il pagamento di un equo compenso ai titolari dei diritti, autorizzare gli utilizzatori a stampare su carta o a memorizzare su una chiave USB i libri digitalizzati dalla biblioteca 
In forza della direttiva sul diritto d’autore 1, gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. La direttiva consente, tuttavia, agli Stati membri di disporre talune eccezioni o limitazioni a tale diritto. Siffatta facoltà è prevista in particolare per le biblioteche accessibili al pubblico le quali, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettono a disposizione degli utenti opere della loro collezione su terminali dedicati. Nella presente causa, il Bundesgerichtshof (Corte federale Suprema tedesca) chiede alla Corte di giustizia di precisare la portata di tale facoltà di cui la Germania ha fatto uso. 
Il supremo giudice tedesco è chiamato a dirimere una controversia tra il Politecnico di Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) e una casa editrice tedesca, la Eugen Ulmer KG. La biblioteca di detta università ha digitalizzato un libro edito dalla Eugen Ulmer 2 per poi proporlo sui suoi posti di lettura elettronica. Essa ha rifiutato la proposta della casa editrice di acquistare e utilizzare sotto forma di libri elettronici («E-books») i manuali pubblicati da quest’ultima (tra i quali rientra il libro in questione). La Eugen Ulmer mira a impedire all’università di digitalizzare il libro in questione e intende negare agli utenti della biblioteca la possibilità, a partire da posti di lettura elettronica, di stampare il libro o memorizzarlo su una chiave USB e/o di portare tali riproduzioni fuori dalla biblioteca. 
Nella sentenza odierna, la Corte dichiara innanzitutto che, anche qualora il titolare dei diritti proponga ad una biblioteca la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di licenza aventi ad oggetto l’utilizzazione della sua opera, la biblioteca può avvalersi dell’eccezione prevista a favore dei terminali dedicati, altrimenti non potrebbe realizzare la sua missione fondamentale né promuovere l’interesse pubblico legato alla promozione della ricerca e dell’attività privata di studio. 
La Corte afferma poi che la direttiva ammette che gli Stati concedano alle biblioteche il diritto di digitalizzare le opere contenute nella loro collezione, qualora risulti necessario, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, mettere tali opere a disposizione dei singoli individui su terminali dedicati. Infatti, il diritto riconosciuto alle biblioteche di comunicare, su terminali dedicati, le opere contenute nella loro collezione rischierebbe di essere svuotato di gran parte del suo contenuto, nonché del suo effetto utile, se esse non disponessero di un diritto accessorio di digitalizzazione delle opere in questione 3. 
1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10). 
2 Si tratta del manuale di Winfried Schulze, intitolato «Einführung in die neuere Geschichte» (Introduzione alla storia contemporanea). 
3 La Corte aggiunge che tale diritto accessorio di digitalizzazione non pregiudica lo sfruttamento normale dell’opera né arreca un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto, in quanto la normativa tedesca in esame nel
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Per contro, la Corte dichiara che tale diritto di comunicazione, che può essere accordato alle biblioteche accessibili al pubblico, non può permettere a singoli individui di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. Infatti, la stampa di un’opera su carta e la sua memorizzazione su una chiave USB sono atti di riproduzione, poiché mirano a creare una nuova copia della copia digitale messa a disposizione dei singoli individui. Tali atti di riproduzione non sono necessari ai fini della comunicazione dell’opera agli utenti su terminali dedicati e non rientrano, pertanto, nel diritto di comunicazione su terminali dedicati, tanto più che sono effettuati da singoli individui e non dalla biblioteca medesima. 
La Corte aggiunge, tuttavia, che gli Stati membri possono, entro i limiti e alle condizioni fissate dalla direttiva, prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti e permettere così agli utenti di una biblioteca di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. A tal fine, è necessario in particolare che venga corrisposto ai titolari dei diritti un equo compenso. 
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. 
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia. 
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia 
Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis  (+352) 4303 2582 
Immagini della lettura della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite»  (+32) 2 2964106 
caso di specie dispone che il numero di esemplari di ciascuna opera messa a disposizione su terminali dedicati non dev’essere superiore a quello che tali biblioteche hanno acquistato in formato analogico.

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COMUNICATO STAMPA n. 124/14 della Corte di giustizia dell’Unione europea

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  • 2. www.curia.europa.eu Per contro, la Corte dichiara che tale diritto di comunicazione, che può essere accordato alle biblioteche accessibili al pubblico, non può permettere a singoli individui di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. Infatti, la stampa di un’opera su carta e la sua memorizzazione su una chiave USB sono atti di riproduzione, poiché mirano a creare una nuova copia della copia digitale messa a disposizione dei singoli individui. Tali atti di riproduzione non sono necessari ai fini della comunicazione dell’opera agli utenti su terminali dedicati e non rientrano, pertanto, nel diritto di comunicazione su terminali dedicati, tanto più che sono effettuati da singoli individui e non dalla biblioteca medesima. La Corte aggiunge, tuttavia, che gli Stati membri possono, entro i limiti e alle condizioni fissate dalla direttiva, prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari dei diritti e permettere così agli utenti di una biblioteca di stampare le opere su carta o di memorizzarle su una chiave USB a partire da terminali dedicati. A tal fine, è necessario in particolare che venga corrisposto ai titolari dei diritti un equo compenso. IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia. Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis  (+352) 4303 2582 Immagini della lettura della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite»  (+32) 2 2964106 caso di specie dispone che il numero di esemplari di ciascuna opera messa a disposizione su terminali dedicati non dev’essere superiore a quello che tali biblioteche hanno acquistato in formato analogico.