G. Fischetti: Soluzioni per superare la crisi dell’impresa: il piano di risanamento, l'accordo di ristrutturazione dei debiti ed il concordato preventivo
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G. Fischetti: Soluzioni per superare la crisi dell’impresa: il piano di risanamento, l'accordo di ristrutturazione dei debiti ed il concordato preventivo
1. PwC Tax & Legal Services (TLS)
Soluzioni per superare la crisi
dell’impresa: il piano di
risanamento, l’accordo di
ristrutturazione dei debiti ed il
concordato preventivo
Camera di Commercio di Pisa, 26 marzo 2015
Avv. Gianclaudio Fischetti
2. PwC 2
Introduzione
Quadro normativo di riferimento
Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi di
impresa
Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto
I piani "attestati" di risanamento
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Il concordato preventivo
Q&A
Agenda
3. PwC 3
Introduzione
“Strumenti” di risanamento
della crisi d’impresa
Piani di risanamento
(ex art. 67, comma 3,
lettera d), L.F.)
Accordo di ristrutturazione
dei debiti
(art. 182-bis, L.F.)
Concordato preventivo
(artt. da 160 a 186-bis,
L.F.)
4. PwC 4
Quadro normativo di riferimento
Le fonti normative di
riferimento
R.D. del 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo e della liquidazione coatta amministrativa")
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 ("Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale") convertito con
modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ("Disposizioni integrative e correttive
al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9
gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato
preventivo e della liquidazione coatta amministrativa")
D.L. 31 maggio 2010 n. 78 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica") convertito con modificazioni dalla
L. 10 luglio 2010, n. 122
D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ("Misure urgenti per la crescita del Paese")
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia") convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
5. PwC 5
Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi
R.D. del 16 marzo 1942,
n. 267
D.L. 14 marzo 2005, n.
35
D.Lgs. 12 settembre
2007, n. 169
Introduzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182-bis L.F
Introduzione del piano di risanamento attestato ex art.
67, comma 3, lett. d, L.F.
Esenzione da azione revocatoria degli atti, pagamenti e
garanzie posti in essere in esecuzione del concordato
preventivo, dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo
182-bis, L.F. e del piano attestato di risanemento
Facoltà per l'"imprenditore in stato di crisi" (e non più
per il "debitore") di domandare l'omologazione di un
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, L.F.
Introduzione dell'art. 182-quater, L.F. recante
disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel
concordato preventivo e negli accordi ex art. 182-bis L.F.
Legge Fallimentare
D.L. 31 maggio 2010, n.
78
Facoltà per l'imprenditore di richiedere di poter opporre
il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o
esecutive anche prima della formalizzazione dell'accordo
Esenzione dai reati di bancarotta per i pagamenti e le
operazioni compiute in esecuzione di un concordato
preventivo, di un accordo ex art. 182-bis, o di un piano di
risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F.
6. PwC 6
Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi (segue)
D.L. 22 giugno 2012, n.
83
D.L. 21 giugno 2013, n.
69
Introduzione della facoltà per il debitore di depositare
una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco o
con riserva ex art. 161, comma 6, L.F.
Introduzione della facoltà di presentare un piano di
concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis, L.F.
Introduzione della facoltà per il debitore di chiedere al
Tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti
prededucibili nell'ambito del concordato preventivo e
degli accordi ex art.182-bis, L.F..
Obbligo per l'imprenditore che deposita la domanda di
concordato con riserva di depositare l'elenco
nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi
crediti
Esenzione da azione revocatoria degli atti, pagamenti e
garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della
domanda di concordato con riserva
Facoltà per il Tribunale di nominare un commissario
giudiziale; compimento di eventuali atti di straordinaria
amministrazione soggetto al l'ottenimento del parere del
commissario giudiziale, se nominato
7. PwC 7
Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi (segue)
D.L. 23 dicembre 2013,
n. 145
D.L. 24 giugno 2014, n.
91
Modifica al regime della prededucibilità dei crediti sorti
in relazione ad una domanda di ammissione al
concordato preventivo con riserva: la disposizione di cui
all'articolo 111, secondo comma, L.F., si interpreta nel
senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della
procedura di concordato preventivo aperta ai sensi
dell'articolo 161, sesto comma, L.F., sono prededucibili
alla condizione che la proposta, il piano e la
documentazione di cui ai commi secondo e terzo del
citato articolo 161 siano presentati entro il termine,
eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la
procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 L.F., senza
soluzione di continuità rispetto alla presentazione della
domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma.
Introduzione del diritto di prelazione a favore di società
cooperative costituite da lavoratori dipendenti
dell'impresa sottoposta alla procedura, in caso di affitto
o di vendita di azienda, rami d'azienda o complessi di
beni e contratti.
Modifica al regime della prededucibilità dei crediti sorti
in relazione ad una domanda di ammissione a
concordato preventivo con riserva: abrogazione della
disposizione normativa interpretativa introdotta con il
sopramenzionato D.L. 23 dicembre 2013, n. 145.
Introduzione della possibilità per i debitori che abbiano
depositato una domanda di ammissione a concordato
preventivo in continuità di partecipare a gare d’appalto,
con la previa approvazione del tribunale competente e
con il parere del commissario giudiziale, laddove
nominato.
8. PwC 8
Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto
Piano attestato di
risanamento
Accordo di
ristrutturazione dei
debiti
Concordato preventivo
Riferimento normativo art. 67, comma 3, lett. d), L.F. art. 182-bis, L.F. artt. da 160 a 186, L.F.
Caratteristiche della crisi • crisi reversibile moderata e di
breve periodo che non richiede
la tutela dalle azioni esecutive
dei creditori
• non vi sono problemi di
liquidità visibili
• presenza di beni che possono
essere ceduti e/o offerti in
garanzia ai creditori
• problema di liquidità nel
breve-medio termine
• necessità di ristrutturare il
debito
• necessità di una limitata
moratoria
• disponibilità del 60% dei
creditori ad un accordo
• vi sono seri problemi di
liquidità
• non basta rinegoziare il debito,
ma occorre ridurne l'entità ed
ottenere la protezione data
dalla moratoria
• possibile cessione di beni
Caratteristiche essenziali
del rimedio
libertà di decidere le
caratteristiche ed il contenuto
del piano
• libertà di decidere le
caratteristiche dell'accordo con
i creditori, tenuto conto della
necessità di pagare
integralmente i creditori
estranei all'accordo entro le
tempistiche dettate dalla legge
• libertà di determinare le
caratteristiche del piano di
concordato, con pagamento
integrale dei crediti privilegiati
e pagamento parziale dei
crediti chirografari
Effetti in caso di successivo
fallimento
• esclusione da revocatoria
fallimentare di atti, pagamenti
e garanzie concesse su beni del
debitore posti in essere in
esecuzione del piano
• esenzione da bancarotta
semplice e preferenziale dei
pagamenti e delle operazioni
esecutive del piano
• esclusione da revocatoria
fallimentare di atti, pagamenti
e garanzie esecutivi
dell'accordo omologato
• prededucibilità di (i) finanza-
ponte e (ii) dei finanziamenti
dei soci (fino all'80% del loro
ammontare)
• esenzione da bancarotta
semplice e preferenziale dei
pagamenti e delle operazioni
esecutive dell'accordo
• prededucibilità dei crediti sorti
in occasione o in esecuzione
della procedura e della finanza-
ponte
• esclusione da revocatoria
fallimentare di atti, pagamenti
e garanzie esecutivi del piano,
di pagamenti per ottenere
servizi strumentali e dei
finanziamenti dei soci
• esenzione da bancarotta
semplice e preferenziale dei
pagamenti e delle operazioni
esecutive del concordato
9. PwC 9
Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto (segue)
Piano attestato di
risanamento
Accordo di
ristrutturazione dei
debiti
Concordato preventivo
Ruolo e trattamento dei
creditori
• uno o più creditori si
accordano con l'impresa
• si possono concordare
particolari regole di
trattamento con i singoli
creditori, ma non è necessario
rispettare il principio della par
condicio creditorum
• almeno il 60% dei creditori
deve aderire all'accordo
• non è necessario rispettare la
par condicio creditorum
• l'accordo ha effetto solo per i
creditori aderenti, gli altri
devono essere pagati nel
rispetto delle scadenze
indicate dalla legge
• blocco delle azioni cautelari o
esecutive: (i) su richiesta del
debitore, anche durante le
trattative e prima di
formalizzare l'accordo; (ii)
automatico per 60 giorni dalla
pubblicazione dell'accordo
• occorre rispettare le regole
della par condicio creditorum
• scadenza dei crediti pecuniari
e blocco delle azioni esecutive
e cautelari dalla presentazione
della domanda
• a seguito dell'omologazione, il
concordato vincola tutti i
creditori anteriori alla
pubblicazione del ricorso (ivi
inclusi i creditori dissenzienti)
Ruolo dell'autorità
giudiziaria
non è previsto il tribunale omologa l'accordo di
ristrutturazione dei debiti, ma
non interviene nella fase
esecutiva del medesimo
• il tribunale omologa il
concordato
• il tribunale, il giudice delegato
ed il commissario giudiziale
sono organi della procedura di
concordato
Ruolo di un professionista
esterno
la società nomina un
professionista esterno
indipendente che attesta la
veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del piano
la società nomina un
professionista che redige una
relazione sulla veridicità dei dati
aziendali e sull'attuabilità
dell'accordo con particolare
riferimento alla sua idoneità ad
assicurare l'integrale pagamento
dei creditori estranei
la società nomina un
professionista che redige una
relazione che attesta la veridicità
dei dati aziendali e la fattibilità
del piano
11. PwC Page
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I piani attestati di risanamento
Presupposti
Qualità di imprenditore commerciale
fallibile
Difficoltà transitoria dell'imprenditore
non risolvibile con gli strumenti
interni di riorganizzazione
societaria e imprenditoriale
Presupposto soggettivo
Presupposto oggettivo
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I piani attestati di risanamento
Effetti
Gli unici effetti che il piano attestato produce sono:
• l'esenzione civilista da azione revocatoria fallimentare
• l'esenzione penalistica da bancarotta semplice e preferenziale
La dichiarazione di fallimento costituisce il presupposto per l'applicazione
della revocatoria fallimentare (e, quindi, delle relative esenzioni) come pure un
elemento costitutivo dei reati di bancarotta semplice e preferenziale (e, quindi, per
l'applicazione delle relative esenzioni)
Affinché tali esenzioni possano operare, occorre che il piano attestato sia
opponibile al fallimento e, quindi, che sia il piano sia l'attestazione abbiano data
certa anteriore alla dichiarazione di fallimento
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I piani attestati di risanamento
Lo scopo-contenuto
Obiettivi
Allo scopo di assicurare la continuazione dell'attività d'impresa trovano,
pertanto, giustificazione le esenzioni previste quali effetti del piano attestato
Considerato che se gli effetti contrattuali del piano vincolano solo i creditori
direttamente coinvolti, gli effetti dell'esenzione da revocatoria, in caso di insuccesso,
sono destinati a riflettersi su tutti i creditori, il piano attestato non può avere
contenuto meramente liquidatorio
Risanamento dell'esposizione
debitoria
Riequilibrio della situazione
finanziaria
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I piani attestati di risanamento
Caratteristiche del piano
Attività preliminare alla redazione del piano è quella di analisi della natura
della crisi che investe l'impresa e delle cause che l'hanno determinata.
Considerato che il Legislatore tace sul contenuto del piano, si ritiene che:
• il piano può essere predisposto unilateralmente dal debitore, può coinvolgere
alcuni o tutti i creditori, ovvero anche solo terzi investitori (nella prassi, il piano
viene concordato almeno con le banche creditrici al fine di conferire al piano una
maggiore credibilità);
• il contenuto del piano può essere il più vario (può prevedere, ad esempio,
dilazioni di pagamento, finanziamenti, dismissione di cespiti, operazioni
straordinarie di riassetto societario, industriale e occupazionale);
• la durata del piano generalmente si sviluppa nell'arco di 3-5 anni, nel quale
devono essere compiuti gli atti necessari a riacquistare il riequilibrio tra i flussi di
cassa in entrata e in uscita.
Il piano può essere pubblicato nel Registro delle Imprese su richiesta del
debitore.
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I piani attestati di risanamento
Requisiti del professionista attestatore
La veridicità dei dati e la fattibilità del piano devono essere attestate da un
professionista indipendente designato dal debitore, il quale deve essere iscritto
nel Registro dei Revisori contabili ed in possesso dei seguenti requisiti:
• svolgere la professione di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e
ragioniere commercialista ovvero essere uno studio professionale associato o
una società tra professionisti, i cui soci svolgono tali professioni;
• deve essere indipendente rispetto all'impresa in crisi che chiede l'attestazione
dell'accordo e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti
di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio;
• non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o
autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o controllo;
• non deve trovarsi in una situazione che comporta l'ineleggibilità o la decadenza
dalla carica di sindaco.
Ai sensi dell'art. 236-bis, L.F., "Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di
cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies
e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni
rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da
50.000 a 100.000 Euro"
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I piani attestati di risanamento
L'attestazione
Il piano predisposto dall'imprenditore deve essere corredato di un'attestazione, che ha
la struttura di una relazione di verifica, nella quale il professionista accerta e
dichiara la sussistenza di tre requisiti:
1. la veridicità dei dati aziendali sui quali si basa il piano;
2. l'astratta idoneità del piano a raggiungere l'obiettivo del superamento della
crisi;
3. la concreta fattibilità del piano, secondo le circostanze in cui si trova l'impresa.
Se, in sede di esecuzione del piano, vi sono rilevanti scostamenti rispetto a quanto in
esso previsto, si deve ritenere necessaria una nuova attestazione al fine di garantire
l'esenzione da revocatoria anche dei successivi atti di esecuzione.
L'esecuzione del piano deve essere interrotta nel momento in cui risulta chiaro che il
piano è divenuto concretamente irrealizzabile, venendo meno l'esenzione da
revocatoria (e penalistica) per gli atti successivamente compiuti.
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I piani attestati di risanamento
Gli atti oggetto dell'esenzione da revocatoria
L'esenzione da revocatoria riguarda:
• tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore
posti in essere in esecuzione del piano - vale a dire che risultano funzionali
alla sua attuazione;
• atti di finanziamento dell'impresa erogati in esecuzione del piano (c.d.
"finanziamenti ponte"), se il relativo rimborso è previsto nel piano in funzione della
sua attuazione.
Anche gli atti che precedono la formalizzazione del piano possono rientrare
nell'esenzione a condizione che si possa provare che il loro compimento era necessario
e indifferibile e purché il piano li indichi espressamente.
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I piani attestati di risanamento
Panoramica conclusiva
• Non è necessaria l'adesione dei creditori
• Non è previsto alcun controllo giudiziale in un momento
precedente al fallimento dell'impresa;
• Esenzione da revocatoria fallimentare delle operazioni
poste in essere in esecuzione del piano;
• Esclusione dalla responsabilità penale per bancarotta
semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni
compiute in esecuzione del piano.
• Riservatezza del piano (l'iscrizione del piano nel Registro
delle Imprese è una facoltà del debitore);
• Mancanza di misure di protezione del patrimonio del
debitore dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori;
• Non è prevista la possibilità di ottenere nuova finanza con il
requisito della prededucibilità;
• Non opera la sospensione della disciplina in tema di
consistenza del capitale sociale di cui agli artt. 2446, 2447 c.c.
Vantaggi
Svantaggi
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Premessa generale
Gli accordi di ristrutturazione si articolano nelle seguenti fasi:
• Accordo contrattuale tra l'imprenditore ed i creditori
(che rappresentano almeno il 60% della massa
creditoria) avente ad oggetto la ristrutturazione dei
debiti
• Ricorso al Tribunale per l'omologazione dell'accordo
• Istanza di anticipazione del blocco delle azioni
cautelari ed esecutive (preaccordo)
Fase stragiudiziale
Fase giudiziale
Gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento offerto all'imprenditore in stato di crisi
al fine di proporre ad una parte dei creditori un accordo volto al risanamento
dell'impresa e, conseguentemente, a superare la crisi.
Fase eventuale
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Premessa generale (segue)
Aspetti principali
degli accordi ex
art. 182-bis,
L.F.
libertà di decidere le caratteristiche dell'accordo con i
creditori, tenuto conto della necessità di pagare integralmente
i creditori estranei all'accordo entro le tempistiche dettate
dalla legge;
almeno il 60% dei creditori deve aderire all'accordo;
non è necessario rispettare la par condicio creditorum;
blocco delle azioni cautelari o esecutive: (i) su richiesta del
debitore, anche durante le trattative e prima di formalizzare
l'accordo; (ii) automatico per 60 giorni dalla pubblicazione
dell'accordo;
omologa dell'accordo di ristrutturazione da parte del
Tribunale, che non interviene nella sua fase esecutiva;
esclusione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e
garanzie concesse in esecuzione dell'accordo omologato;
prededucibilità della finanza-ponte e dei finanziamenti dei
soci (fino all'80% del relativo ammontare);
esenzione da bancarotta semplice e preferenziale dei
pagamenti e delle operazioni esecutive dell'accordo;
possibilità di concludere una transazione fiscale e
previdenziale.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Presupposti
Condizione di imprenditore
commerciale in possesso dei
requisiti di fallibilità di cui
all'articolo 1, L.F.
Stato di crisi, equiparabile ad una
situazione di difficoltà e malessere
economico-finanziario dell'impresa
interessata, dovendosi includere
secondo la dottrina prevalente
anche lo stato di insolvenza o il
pericolo di insolvenza
Presupposto
soggettivo
Presupposto
oggettivo
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Contenuto degli accordi
La legge non prescrive un contenuto specifico per gli accordi di ristrutturazione ex art.
182-bis, L.F., il cui oggetto è costituito dall'organizzazione convenzionale del
soddisfacimento dei creditori.
Alcuni
esempi di
possibili
previsioni
degli accordi
ex art.
182-bis, L.F.
moratoria di pagamento dei crediti e/o riduzione dei crediti
vantati nei confronti dell'impresa in crisi;
cessione dei beni dell'impresa in crisi;
rideterminazione degli interessi maturati e dei rispettivi tassi;
assunzione dei debiti da parte di un soggetto terzo;
postergazione dei crediti;
conversione parziale o integrale dei crediti in partecipazioni al
capitale dell'impresa in crisi o in strumenti finanziari
partecipativi emessi da quest'ultima;
rinuncia a garanzie ovvero concessione di nuove garanzie anche
da parte di terzi;
riorganizzazione e/o ristrutturazione aziendale;
interventi sugli assetti imprenditoriali (ad es. interventi sul
capitale sociale, fusioni, scissioni) ovvero interventi di natura
organizzativa (ad es. sostituzione degli amministratori,
creazione di meccanismi di controllo sull'operatività aziendale);
ottenimento di nuovi finanziamenti;
pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e
contributivi.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Contenuto degli accordi (segue)
Nonostante l'assenza di limiti sul contenuto degli accordi ex art. 182-bis, L.F., il
Legislatore ha previsto le seguenti condizioni necessarie all'omologazione:
la conclusione dell'accordo con i creditori che rappresentano almeno il
60% dei crediti (percentuale da calcolarsi sull'ammontare totale dei crediti e
non sul loro numero)
l'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento dei
creditori estranei, che devono essere pagati per intero entro 120 giorni
dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data, ovvero entro
120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data
dell'omologazione
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Requisiti formali
Competenza territoriale
Struttura
La domanda per l'omologazione deve essere
depositata presso il Tribunale del luogo in cui
l'impresa ha la sede principale (senza che
eventuali trasferimenti nell'arco dell'anno precedente
l'iniziativa assumano rilevanza ai fini della
competenza territoriale).
L'imprenditore deve depositare presso la Cancelleria
del Tribunale:
• la domanda, in forma di ricorso, con la richiesta
di omologazione dell'accordo;
• l'accordo raggiunto con i creditori rappresentanti
almeno il 60% dei crediti;
• gli allegati alla domanda di cui all'art. 161, L.F.;
• la relazione del professionista in possesso dei
requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F..
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Requisiti formali (segue)
Relazione del
professionista
• Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria dell'impresa;
• Stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco
nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione
• Elenco dei titolari dei diritti reali o personali su
beni di proprietà o in possesso del debitore;
• Valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili;
• Un piano contenente la descrizione analitica delle
modalità e dei tempi di adempimento dell'accordo.
La domanda deve essere accompagnata da una
relazione di un professionista che attesti
l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad
assicurare il pagamento dei creditori non aderenti.
I requisiti e le responsabilità penali del
professionista sono le medesime viste per il soggetto
chiamato ad attestare i piani di risanamento di cui
all'art. 67, comma 3, lett. d), L.F..
In particolare: allegati
alla domanda
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Effetti della pubblicazione dell'accordo
Contestualmente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo, il
medesimo e la relazione del professionista sono pubblicati nel Registro delle Imprese
Per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo ex
art. 182-bis, L.F., i creditori per titolo e causa
anteriore a tale data non possono iniziare o, se
già iniziate, proseguire azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio del debitore né
possono acquisire titoli di prelazione se non
concordati.
Il debitore può procedere al pagamento dei
crediti dei fornitori anteriori alla domanda
(scaduti e non scaduti) dietro autorizzazione del
Tribunale e se si presenta una domanda di accordo
in continuità aziendale.
Sono prededucibili i finanziamenti effettuati
dai soci che rivestono tale carica già al momento
della presentazione dell'accordo nel limite massimo
dell'80% del loro ammontare.
Divieto di azioni
cautelari o
esecutive
Pagamento di
forniture
pregresse
Finanziamenti
effettuati dai soci
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Effetti della pubblicazione dell'accordo (segue)
Il debitore può richiedere al Tribunale di essere
autorizzato a contrarre finanziamenti
prededucibili e tale richiesta può riguardare
anche rapporti di finanziamento non ancora
oggetto di trattative.
Sospensione della disciplina della causa di
scioglimento della società per perdita del capitale
sociale e degli obblighi di ricapitalizzazione di
cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, c.c.
Esenzione da azione revocatoria degli atti,
pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione
dell'accordo omologato, inclusi gli eventuali apporti
di nuova finanza.
Finanziamenti
prededucibili
Sospensione degli
obblighi di
capitalizzazione
Esenzione da
azione revocatoria
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Sintesi del procedimento per l'omologazione dell'accordo ordinario
Stipulazione di un accordo di
ristrutturazione fra imprenditore e 60%
dei creditori corredata da una relazione di
attuabilità del professionista
Deposito dell'accordo presso
la Cancelleria del Tribunale
con richiesta di omologa
Pubblicazione dell'accordo
nel Registro delle Imprese
Per 60 giorni dalla pubblicazione
non è possibile promuovere o
proseguire azioni cautelari e esecutive;
si verifica inoltre la sospensione dei
termini per le prescrizioni e le
decadenze
Entro 30 giorni i
creditori e ogni altro
interessato possono
proporre opposizione
Il Tribunale decide sulle
opposizioni proposte ed
omologa l'accordo con decreto
motivato
Pubblicazione del decreto nel
Registro delle Imprese
Entro 15 giorni, è possibile
proporre reclamo alla Corte
d'Appello
30. PwC Page
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Esecuzione dell'accordo
Avvenuta l'omologazione, l'impresa può dare esecuzione all'accordo.
Nel caso di inadempimento degli obblighi assunti dall'imprenditore a seguito
dell'omologazione dell'accordo, l'orientamento dottrinale prevalente ritiene che:
se l'impresa non paga in modo regolare e integrale i creditori non
aderenti all'accordo, essi possono depositare ricorso per ingiunzione di
pagamento, promuovere azioni cautelari ed esecutive e depositare
istanza di fallimento dell'impresa.
se l'impresa non adempie gli obblighi assunti nei confronti dei creditori
aderenti all'accordo, questi possono chiedere al tribunale la risoluzione
dell'accordo seconda disciplina generale prevista in materia contrattuale
e depositare istanza di fallimento dell'impresa.
Se il Tribunale accoglie la richiesta di risoluzione dell'accordo, i crediti oggetto
dell'accordo riacquistano la loro veste originaria: perde efficacia qualsiasi riduzione,
dilazione o altra modalità di soddisfacimento concordata del credito.
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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Panoramica conclusiva
• Flessibilità del contenuto del piano (svincolato da contenuti
tipizzati dal legislatore);
• Procedimento più rapido e meno costoso rispetto al
concordato preventivo;
• Blocco delle azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio
del debitore già dalla fase di trattative per concludere l'accordo;
• Sospensione della disciplina in tema di consistenza del
capitale sociale di cui agli artt. 2446, 2447 c.c.;
• Assenza di controllo giudiziale nella fase esecutiva dell'accordo;
• Esenzione da revocatoria fallimentare delle operazioni
poste in essere in esecuzione dell'accordo;
• Esclusione dalla responsabilità penale per bancarotta
semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni
compiute in esecuzione dell'accordo.
• Necessità di soddisfare integralmente i creditori
dissenzienti o non aderenti;
• Temporaneità del blocco delle azioni cautelari ed esecutive
(per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo);
• E' previsto un controllo di omologazione del Tribunale.
Vantaggi
Svantaggi
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Il concordato preventivo
Sintesi dei macro step del procedimento di concordato preventivo
Deposito domanda di concordato con riserva (o
in bianco)
+ bilanci ultimi 3 esercizi
+ elenco creditori
Decreto di inammissibilità
se mancano i requisiti
formali
Pubblicazione
nel Registro delle
Imprese
Mancato deposito della
documentazione entro il termine
fissato: decreto di inammissibilità
della domanda a cui può seguire
eventuale dichiarazione di
fallimento
Decreto avente ad oggetto: (i) fissazione termine per
presentare il piano, la proposta e l'ulteriore
documentazione richiesta dall'art. 161 L.F. (ii)
disposizione di obblighi informativi periodici (iii)
eventuale nomina di un commissario giudiziale (iv)
eventuale autorizzazione di determinati atti
Deposito della documentazione entro
il termine fissato: valutazione della
domanda da parte del Tribunale
Decreto di inammissibilità
della procedura a cui può seguire
eventuale dichiarazione di
fallimento
Decreto di ammissione alla
procedura: fissazione
dell'adunanza dei creditori
Votazione dei creditori
ed approvazione del
piano e della proposta
Omologazione da
parte del Tribunale
Esecuzione del piano
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Il concordato preventivo
La presentazione della domanda di concordato
La procedura di concordato preventivo prende avvio con un atto a impulso di parte,
ossia con il deposito della domanda di ammissione ai sensi dell'art. 161, L.F.
(i) Legittimazione
Legittimato a proporre la domanda di ammissione al concordato preventivo è il solo
debitore (sia esso imprenditore individuale, società, associazione o diverso ente) se
ricorrono tre condizioni:
• deve esercitare un'attività commerciale;
• deve versare in uno stato di crisi ovvero di insolvenza;
• deve superare almeno una delle soglie di fallibilità previste dall'art. 1, L.F.
(ii) Forma della domanda e Tribunale competente
La domanda di concordato si propone con un ricorso sottoscritto dal debitore, da
depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale competente, ossia quello del luogo in
cui l'impresa ha la propria sede principale.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno che precede il deposito del ricorso
non rileva ai fini dell'individuazione della competenza.
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Il concordato preventivo
La presentazione della domanda di concordato (segue)
(iii) Allegati alla domanda
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori,
con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del
debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente
responsabili;
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di
adempimento della proposta;
f) la relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 67, terzo comma, lett. d), L.F. che attesti la veridicità dei dati
aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
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Il concordato preventivo
La domanda di concordato con riserva
Ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., "L'imprenditore può depositare il ricorso
contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di
cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra
sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di
non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione
sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare
domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma".
Dopo il deposito del ricorso, per il tutto il periodo di tempo assegnato dal giudice per il
completamento della domanda e fino al decreto di ammissibilità:
• il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre gli atti
urgenti di straordinaria amministrazione potranno essere compiuti soltanto una
volta ottenuta l'autorizzazione del Tribunale;
• i crediti sorti in conseguenza degli atti legalmente compiuti dal debitore sono
considerati prededucibili ai sensi dell'art. 111, L.F.;
• il Tribunale sottopone il debitore a obblighi informativi periodici, anche relativi
alla gestione finanziaria dell'impresa, in mancanza dell'assolvimento dei quali, il
Tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato e, su istanza del
creditore o del P.M., può dichiarare il fallimento del debitore.
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Il concordato preventivo
Gli effetti della domanda
Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, si verificano i
seguenti effetti.
(i) Limiti alle azioni esecutive e cautelari
I creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o
proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino al momento in
cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo.
Il divieto riguarda tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore alla
pubblicazione della domanda, sicché non sussiste per i creditori il cui diritto si
fonda su atti legalmente compiuti dal debitore dopo la domanda, i quali dovranno
invece essere soddisfatti integralmente in prededuzione.
(ii) Effetti sostanziali per i creditori
Gli effetti sostanziali che si verificano a seguito della presentazione della domanda di
concordato sono:
• il congelamento delle prescrizioni e delle decadenze che sarebbero state
interrotte o impedite dagli atti esecutivi vietati;
• il divieto per i creditori di acquistare i diritti di prelazione con efficacia rispetto ai
creditori concorrenti, salvo che non sia intervenuta l'autorizzazione del giudice
delegato;
• l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti alla
pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese.
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Il concordato preventivo
Gli effetti della domanda (segue)
(iii) Effetti sull'amministrazione dell'impresa
Il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa nei limiti
dell'ordinaria amministrazione affinché non vengano pregiudicate le ragioni dei
creditori nel corso della procedura.
La gestione dell'impresa è soggetta alla vigilanza del commissario giudiziale,
chiamato a controllare che il debitore non ponga in essere atti non autorizzati o atti in
frode ai creditori.
Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, occorre
l'autorizzazione del Tribunale ovvero del giudice delegato.
Dopo il deposito della domanda di concordato (inclusa quella con riserva), il Tribunale
può autorizzare nuovi finanziamenti su istanza del debitore, previa attestazione del
professionista in merito alla migliore soddisfazione dei creditori.
Esenzione da revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzie
legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di concordato
preventivo (inclusa quella con riserva)
Prededucibilità dei crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti
legalmente compiuti dal debitore
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Il concordato preventivo
Gli effetti della domanda (segue)
(iv) Effetti sui contratti in corso di esecuzione
Previa autorizzazione del Tribunale, il debitore può sciogliersi dai contratti
(ovvero ottenerne la sospensione fino a 60 giorni prorogabili una sola volta)
secondo una valutazione di convenienza, in quanto la scelta possa facilitare la
risoluzione della crisi.
Il contraente che subisce le conseguenze dello scioglimento o della sospensione del
contratto ha diritto ad un indennizzo in misura pari al risarcimento del danno.
La facoltà di scioglimento o sospensione è esclusa nei seguenti casi:
• per i rapporti di lavoro subordinato;
• per i contratti di locazione (solo nel caso in cui il ricorrente sia la parte
conduttrice);
• per i contratti preliminari di compravendità d'immobile abitativo trascritti;
• per le clausole compromissorie contenute nei contratti oggetto di scioglimento.
(v) La sospensione della disciplina inerente alla consistenza del capitale
sociale
Dal deposito del ricorso (anche "con riserva") fino all'omologazione del concordato,
viene sospesa la disciplina della causa di scioglimento della società per perdita del
capitale e degli obblighi di ricapitalizzazione.
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Il concordato preventivo
Concordato in continuità aziendale
Nei casi in cui il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività da parte
del debitore, la cessione dell'azienda, il conferimento di quest'ultima in esercizio a una
o più società, anche di nuova costituzione ovvero la liquidazione di beni non funzionali
all'esercizio dell'impresa, trova applicazione l'art. 186-bis, L.F. a condizione che:
• il piano contenga anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla
prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse
finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
• la relazione del professionista attesti che la prosecuzione dell'attività d'impresa
prevista dal piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
Tale disciplina specifica prevede, inter alia:
• l'esclusione di un effettivo risolutivo dei contratti in corso di esecuzione
ricollegato all'ammissione del debitore al concordato anche in forza di specifiche
clausole contrattuali;
• la prosecuzione dei contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione,
richiedendosi in tal caso che il professionista attestatore confermi la conformità al
piano e la ragionevole capacità di adempimento da parte del debitore;
• possibilità di richiedere al Tribunale di essere autorizzato a pagare crediti
anteriori per prestazioni di beni o servizi, richiedendosi in tal caso che il
professionista attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione
dell'attività d'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei
creditori.
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Il concordato preventivo
La fase di ingresso alla procedura
Il decreto di ammissione al concordato preventivo segna l'avvio della seconda fase
della procedura che sfocia nell'espressione del voto dei creditori in adunanza; il
decreto di apertura, non soggetto a reclamo, deve contenere l'esposizione dei fatti e
l'indicazione dei motivi di accoglimento della domanda e, più in particolare, deve
comprendere:
• la nomina del giudice delegato al quale spetta la direzione dell'udienza di
adunanza dei creditori;
• la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del
provvedimento, stabilendo il termine per la comunicazione di questo ai creditori;
• la nomina del commissario giudiziale;
• la fissazione di un termine non superiore a 15 giorni entro il quale il ricorrente deve
depositare nella cancelleria del Tribunale la somma pari al 50% delle spese che si
presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma,
non inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal giudice.
Il commissario giudiziale, una volta acquisite le scritture contabili, procede all'esame
dell'elenco dei creditori presentato dall'imprenditore e provvede alle eventuali
necessarie modifiche.
Prima dell'adunanza dei creditori, il commissario giudiziale redige un
inventario del patrimonio del debitore ed una relazione sulle cause del dissesto,
sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.
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Il concordato preventivo
Svolgimento dell'adunanza
L'adunanza consiste in un'udienza nella quale si svolge la discussione volta all'esercizio
del voto da parte dei creditori che devono stabilire, con decisione collegiale, se
approvare o meno il concordato
(i) Partecipanti all'adunanza
L'adunanza è presieduta dal giudice delegato con compiti di direzione, di verifica
e di controllo dei soggetti legittimati a partecipare, dei loro eventuali rappresentati e,
tra questi, degli aventi diritto al voto.
All'udienza partecipa anche il commissario giudiziale, con il compito di esporre
la relazione sul piano e di illustrare la proposta concordataria e la documentazione
a supporto al fine di consentire ai creditori una consapevole valutazione
dell'opportunità di aderirvi.
Hanno diritto di partecipare all'adunanza tutti i creditori chirografari e i creditori
privilegiati sottoposti a falcidia concordataria, la cui situazione giuridica trovi titolo e
causa anteriori alla data del decreto di ammissione alla procedura, tenuto conto che è
sufficiente l'esistenza del credito, non la sua esigibilità.
I creditori ammessi al voto sono sia coloro che vengono indicati nell'elenco
predisposto dal commissario giudiziale, sia coloro che pur non essendo stati compresi,
hanno partecipato all'adunanza e non sono stati esclusi dal giudice delegato.
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Il concordato preventivo
Svolgimento dell'adunanza (segue)
(ii) Le maggioranze per l'approvazione
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza, per
valore, dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui il debitore abbia previsto classi di
creditori, la maggioranza deve verificarsi nel maggior numero di classi.
Sono esclusi dal voto i seguenti soggetti:
• i creditori della massa;
• il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado;
• i cessionari o aggiudicatari dei crediti dei suddetti soggetti da meno di un anno
prima della proposta di concordato;
• i creditori aventi diritto di prelazione sui beni del debitore insolvente, dei quali la
proposta di concordato prevede l'integrale soddisfacimento.
Le espressioni di voto dei creditori sono registrate nel processo verbale
dell'adunanza, con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei
rispettivi crediti, nonché dei creditori che non hanno esercitato il loro diritto di voto e
dell'ammontare dei loro crediti.
La mancanza dell'espressione dei voti entro il termine di 20 giorni successivi
alla chiusura del verbale è considerata adesione alla proposta (c.d. "adesione
tardiva").
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Il concordato preventivo
Omologazione
Decorso il termine per la presentazione di adesioni tardive, il giudice delegato verifica
se sono state raggiunte le maggioranze previste per l'approvazione.
Se le maggioranze non sono state raggiunte, il giudice delegato ne riferisce
immediatamente al tribunale, il quale, sentito il debitore in camera di consiglio,
dichiara inammissibile la proposta di concordato con decreto non soggetto a
reclamo; in caso contrario, si apre la fase dell'omologazione.
Una volta approvato il concordato, il giudice delegato ne deve riferire al Tribunale, il
quale emette un decreto di fissazione di un'udienza in camera di consiglio per la
comparizione delle parti e del commissario giudiziale.
Il Tribunale dispone, quindi, che il decreto:
• sia pubblicato presso il Registro delle imprese;
• venga notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori dissenzienti.
Almeno 10 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata:
• il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi
interessato devono costituirsi in giudizio; il debitore, in particolare, è onerato di
iscrivere a ruolo la causa mediante l'assistenza di un difensore;
• il commissario giudiziale deve depositare il proprio parere motivato.
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Il concordato preventivo
Omologazione (segue)
In presenza di opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti e, a
seguito di tali controlli, emette un decreto con cui omologa il concordato o con cui
rigetta l'omologazione.
Nel caso in cui non siano presentate opposizioni, il Tribunale, valutata l'esistenza delle
maggioranza e della regolarità della procedura, omologa il concordato con decreto
motivato con il quale disciplina le modalità di deposito delle somme spettanti ai
creditori contestati, condizionali o irreperibili e fissa condizioni e modi del loro
svincolo.
Avvenuta l'omologazione, si apre la fase esecutiva del concordo preventivo che
deve seguire le modalità indicate nel decreto di omologazione, diverse a seconda del
contenuto del piano di concordato.
Il decreto che non omologa e, quindi, rigetta il concordato è provvisoriamente
esecutivo. Contestualmente a tale decreto, su istanza del creditore o su richiesta del
P.M., il Tribunale, accertati i presupposti di legge, dichiara il fallimento del debitore,
con separata sentenza.
Il decreto di omologazione emesso in assenza di opposizioni non è
impugnabile; nei casi di decreto di rigetto ovvero di decreto di omologa in
caso di opposizioni, il decreto è reclamabile dinanzi alla Corte d'Appello.
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Il concordato preventivo
Revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 173
L.F.
Ai sensi dell'art. 173 L.F. "Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha
occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di
denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso
altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre
d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone
comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale
provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero,
accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con
contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la
procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo
167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in
qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per
l'ammissibilità del concordato."