2. Riferimenti normativi:
L. 7 marzo 1996, n. 108, “Disposizioni in materia di usura»
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, “Codice del consumo”
D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori”
D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 11 - che recepisce la Dir. 2007/64/CE sui servizi di
pagamento (Payment Services Directive – PSD)
D.Lgs 19 settembre 2012, n. 169 – modifica 141 / 2010 2
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
e successive modificazioni
TITOLO II - BANCHE
Capo I - Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
TITOLO VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI
Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari (artt.115-120)
Capo II – Credito ai consumatori (artt. 121-126)
Capo II bis – Servizi di pagamento (artt. 126 bis-126 n0vies)
Capo III – Regole e controlli (artt. 127 – 128 ter)
Codice Civile
Testo Unico
Bancario
(TUB)
3. Credito al consumo
Il credito al consumo si caratterizza per il fatto che
non serve per sostenere investimenti, ma solo per
finanziare la spesa corrente delle famiglie.
3
Con credito al consumo si
intendono tutte quelle attività di
finanziamento delle persone
fisiche e delle famiglie che hanno
lo scopo di sostenere i consumi o
di dilazionare o rateizzare i
pagamenti.
4. Soggetti autorizzati a
concedere il credito al consumo :
Banche = soggetti cui compete l’esercizio
congiunto dell’attività di raccolta di risparmio tra il
pubblico e dell’attività di concessione del credito
(art. 10 TUB)
Intermediari finanziari = soggetti iscritti
nell’apposito albo, che esercitano nei confronti
del pubblico in via professionale l'attività di
concessione di finanziamenti, ed altre attività per
cui siano espressamente autorizzati
(ex artt. 106-107 TUB)
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz/TUB_ottobre_2012.pdf
4
5. DLgs 13 agosto 2010 n. 141
pubblicato il 4 settembre 2010
entrato in vigore a decorrere dal 1° giugno 2011,
attuativo della Dir. UE n. 48/2008, che riforma la
disciplina del credito al consumo
ha modificato il D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 -TUB
Il decreto prevede l'istituzione di un albo unico degli
intermediari finanziari che esercitano nei confronti del
pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia.
5
6. TUB – TITOLO VI - Capo II - Credito ai consumatori
Art. 121 - Contratti
“contratto di credito” indica il contratto con cui un
finanziatore concede o si impegna a concedere a un
consumatore un credito sotto forma di dilazione di
pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
“contratto di credito collegato” indica un contratto di credito
finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene
o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore
del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel
contratto di credito;
6
7. Articolo 122 – TUB - ambito di applicazione
sono finanziamenti a titolo oneroso (anche conclusi per
tramite di un intermediario – agente o mediatore)
di importo compreso tra 200 euro e 75.000 euro, anche
se frazionati e concessi attraverso più contratti, e
riconducibili a una medesima operazione economica;
di scadenza convenuta tra le parti (mediamente 12-72
mesi – normalmente rateale, con rate mensili)
crediti personali
ad es. Prestiti personali e
Cessione del quinto dello stipendio
Credito revolving su carta di credito
credito finalizzato
7
8. Non si applica la disciplina del credito al consumo:
finanziamenti di importo inferiore a 200 € e superiore a 75.000 €
finanziamenti destinati all’acquisto di diritti di proprietà su beni
immobili (terreni e abitazioni)
finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una
durata superiore a cinque anni (che sono trattati con la disciplina del
mutuo ipotecario)
contratti di locazione che escludono il riscatto finale del bene
finanziamenti concessi per la negoziazione di titoli
finanziamenti concessi per l’esercizio d’impresa incluso il
microcredito
prestiti/dilazioni a titolo gratuito (senza interessi e oneri diversi)
contratti che hanno a oggetto lo sconfinamento
alcune tipologie di carte di credito (charge = a saldo)
8
9. 9
Comesiottiene
Il prestito personale
• non è subordinato all’acquisto di un bene o di
un servizio e non c’è vincolo di destinazione
• se si fornisce all’Istituto finanziario un
preventivo controfirmato dal negoziante è
possibile ottenere dei tassi più vantaggiosi
• non vi è alcun rapporto tra contratto di credito
e contratto di compravendita né vi è un
rapporto di collaborazione tra venditore e
finanziatore.
• Le condizioni agevolate possono essere
riconosciute per:
• Arredamento
• Ristrutturazione
• Matrimonio
• Spese mediche
• Viaggi
•…
• CANALE DISTRIBUTIVO
• Direttamente alle banche, istituti finanziari,
il web, dove il vantaggio è costituito dal fatto
che le offerte sono numerose, più facilmente
comparabili e hanno tempi di erogazione più
brevi.
Il prestito finalizzato
• si ottiene direttamente presso i punti
vendita di beni e/o servizi ed
è strettamente legato all'acquisto che si
effettua.
• si paga a rate il prezzo di quello che si
vuole acquistare (il denaro prestato dalla
finanziaria non viene accreditato al
cliente ma alla società che vende il
bene/servizio per cui si richiede il
finanziamento).
• CANALE DISTRIBUTIVO
• gli esercenti, che tendono a
convenzionarsi con più finanziarie,
privilegiando quelle che offrono le
commissioni più elevate e/o che
presentano maglie più larghe nella
concessione del credito. A loro volta le
finanziarie si rivolgono agli esercenti in
grado di veicolare i flussi di credito
maggiore, e possibilmente di buona
qualità.
10. 10
Comesiottiene
Il prestito personale
• DOCUMENTI busta paga, la
dichiarazione dei redditi o il cedolino
della pensione nel caso di lavoratori
dipendenti, autonomi o di
pensionati
• IMPORTI di solito non superano
i 30.000 euro e la restituzione della
somma può variare da 12 a 120
mesi.
• GARANZIE: Viene richiesta la
presenza di un coobbligato, che
condivide la responsabilità del
credito, o di un fideiussore,
solitamente un familiare del
debitore, che si assume le
responsabilità in caso di
inadempimento.
Il prestito finalizzato
• DOCUMENTI carta di identità,
codice fiscale e raramente la busta
paga
• IMPORTI il valore della merce
acquistata
• GARANZIE non vengono chieste
11. La cessione del quinto
• può essere richiesta da
• dipendenti pubblici o statali;
• dipendenti privati;
• Pensionati
• con contratto a tempo indeterminato ed un’anzianità lavorativa minima
• il rimborso delle rate non viene effettuato dal richiedente bensì dal suo datore di
lavoro (o dall’istituto previdenziale nel caso di pensionati) e il relativo importo è
trattenuto direttamente dal netto in busta paga (o dalla pensione)
• l’azienda presso cui il richiedente lavora deve soddisfare alcuni criteri di
ammissibilità (ad es. un numero minimo di dipendenti, un capitale sociale superiore
ad un minimo stabilito, etc.)
• L’ammontare massimo del prestito dipende direttamente da:
• anni di anzianità lavorativa;
• TFR cumulato;
• importo della retribuzione o della pensione mensile.
• GARANZIE : non richieste: è garanzia il TFR maturato dal dipendente
• Qualora si verifichino la cessazione del rapporto di lavoro, o la sospensione o
riduzione dello stipendio (così come nel caso di ritardato pagamento), l’Istituto
finanziatore potrà considerare risolto il contratto, e rivalersi sul TFR 11
12. Il TUB e la tutela del mercato del credito
TITOLO VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI
Il TUB fissa delle regole in tema di trasparenza e pubblicità
delle condizioni applicate nei contratti con la clientela, in
fase precontrattuale
Fissa inoltre i criteri e le regole per la vigilanza e il controllo,
per le fasi della stipulazione e dell’esecuzione del contratto
12
13. Articolo 123 - TUB - Pubblicità
gli annunci pubblicitari devono essere redatti in forma chiara,
concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un
esempio rappresentativo e riportare:
a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese
nel costo totale del credito;
b) l’importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito
o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali
servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in
anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore,
nonché l’ammontare delle singole rate.
13
14. Articolo 124 TUB - Obblighi precontrattuali
Il finanziatore o l’intermediario del credito, forniscono al
consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da
un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire
il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine
di prendere una decisione informata e consapevole in merito
alla conclusione di un contratto di credito.
Le informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o
su altro supporto durevole e rispettare le “Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori”.
IEBCC = Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori
SECCI = Standard European Consumer Credit Information
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15. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti.
I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è
nullo e sono nulle e si considerano non apposte le clausole
che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i
clienti di quelli pubblicizzati.
il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto
cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione
completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Articolo 125 bis e 117 – TUB
Contratti e comunicazioni
15
16. TAN E TAEG
TAN = “tasso nominale annuo” = tasso di riferimento o
costo del denaro, espresso in %
TAEG = “tasso annuo effettivo globale” = indice, espresso
in %, del costo complessivo del finanziamento, calcolato
su base annua in relazione alla durata del finanziamento
ed alla periodicità delle rate. Include anche gli oneri
obbligatori inerenti al finanziamento.
Il Taeg deve essere inserito nel contratto e nel documento
informativo precontrattuale che devono essere
consegnati al cliente.
16
17. modalità di rimborso: la rata
La rata è la somma che il consumatore versa alla banca o
all’intermediario finanziario per la restituzione del prestito.
È composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del
prestito, e di una quota interessi, in ragione dell’applicazione del
tasso di interesse praticato.
Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle
parti; di regola le rate sono mensili
In genere la modalità di erogazione del prestito personale avviene
con immissione di liquidità direttamente sul conto corrente del
richiedente. Allo stesso modo, il rimborso viene gestito tramite
pagamento delle rate direttamente dal conto corrente o, in alcuni
casi, tramite l’emissione di bollettini postali.
Il rimborso/pagamento del credito finalizzato di quanto dovuto può
essere effettuato con addebito in un conto bancario preautorizzato
dal titolare (RID)
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18. Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro
quattordici giorni dalla sua conclusione, dandone
comunicazione al finanziatore.
Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte,
restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al
momento della restituzione.
Nei contratti a tempo indeterminato il recesso può essere
esercitato in qualsiasi momento, senza penalità né spese, salvo
preavviso di un mese
Può recedere dando un preavviso di due mesi
Può sospendere il credito per giusta causa
Recesso del finanziatore
18
19. Oneri inclusi nel TAEG
a norma del DLgs n. 141 13/08/2010 gli oneri che si sommano al TAN
per comporre il TAEG sono :
assicurazioni obbligatorie
spese di istruttoria della pratica
commissioni d’incasso
l'eventuale compenso riconosciuto dal cliente ad un intermediario del
credito per l'ottenimento del finanziamento
i costi delle polizze assicurative che costituiscono requisito necessario
per ottenere il credito o ottenerlo a specifiche condizioni
oneri fiscali (come ad esempio l'imposta di bollo sui contratti, pari a
16,00 €, applicata sulla prima rata)
Non sono compresi gli eventuali oneri notarili (per finanziamenti
garantiti da ipoteca quali i mutui casa), interessi di mora e altri oneri
connessi all’eventuale inadempimento del contratto.
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20. Estinzione anticipata
è sempre possibile estinguere il prestito anticipatamente
rispetto al termine concordato.
Al cliente che sceglie di esercitare questa opzione verrà
richiesto di rimborsare il capitale residuo ancora dovuto,
maggiorato di una penale che, per legge, non può essere
superiore all’1% dell’importo finanziato.
se il contratto non specifica qual è l’importo del capitale
residuo dopo ciascuna rata di rimborso, si deve intendere
come capitale residuo la somma del valore attuale di
tutte le rate non ancora scadute alla data del rimborso
anticipato.
20
21. La Risoluzione per inadempimento
Art. 1525 Codice civile (inadempimento del compratore:
“Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di
una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo,
non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il
compratore conserva il beneficio del termine
relativamente alle rate successive”.
Art. 1455, Codice civile “il contratto non si può risolvere
se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa
importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
21
22. “Il cattivo pagatore”
chi ritarda il pagamento od anche chi non paga affatto un
debito
Il finanziatore invia solleciti di pagamento
iscrizione al registro dei cattivi pagatori (CRIF), gestito ed
aggiornato dalla Banca d’Italia attraverso i SIC (Sistemi
Informazioni Creditizie)
L’iscrizione al registro avviene al momento dell’insolvenza
anche di una sola rata dovuta dal piano di restituzione del
debito.
La durata dell’iscrizione è pari ad un anno dall’estinzione del
debito.
in caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni
devono essere cancellate
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23. Riscossione coattiva
insieme delle procedure per il recupero dei crediti:
dai solleciti fino al decreto ingiuntivo, un atto tramite il
quale un giudice ordina al debitore di adempiere
all’obbligo assunto.
Il ritardato pagamento di una rata genera un costo
(interesse di mora) da corrispondere al finanziatore. Si
tratta di una maggiorazione del tasso di interesse che è
esplicitata dalle condizioni contrattuali
Nel contratto sono indicate le condizioni (spese, interessi
di mora) applicate.
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24. La risoluzione del contratto per
inadempimento del fornitore
Nei contratti di credito collegati, o finalizzati, in caso di
inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei
servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la
costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla
risoluzione del contratto di credito.
Il finanziatore rimborsa al consumatore le rate già pagate,
nonché ogni altro onere eventualmente applicato.
Il finanziatore ha il diritto di ripetere gli importi nei
confronti del fornitore .
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