2. LA NOZIONE DI SOCIETÀ I
Per società si
intende:
Il contratto/atto
unilaterale
costitutivo della
società medesima.
L’istituzione creata
con tale
contratto/atto
3. Ente giuridico
fondato da persone
fisiche ma da esse
distinto
Ente capace di
assumere
obbligazioni e
acquistare diritti.
Ente caratterizzato
da un proprio
patrimonio distinto
da quello delle
persone fisiche che
promuovono e
sostengono
l’attività dell’ente.
LA NOZIONE DI SOCIETÀ II
3
4. SOCIETÀ E IMPRESA
La società come organizzazione creata dal
contratto/atto unilaterale è un soggetto
che esercita attività d’impresa.
Tale soggetto si contrappone ad altri
possibili soggetti imprenditori: persone
fisiche, associazioni e fondazioni, enti
pubblici economici…
5. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
Fino a epoca recente la società poteva essere costituita solo
attraverso un contratto tra due o più persone.
Oggi alcuni tipi di società possono essere costituiti anche per
atto unilaterale da un solo socio.
L’organizzazione creata per atto unilaterale è sempre aperta
all’adesione di altri soci.
Per tale ragione si continua a studiare la società come
contratto (cfr. anche art. 1324 c.c).
A ben vedere il contratto/l’atto unilaterale costitutivo di
società genera la creazione di una serie di contratti collegati
a quello di società: la società è quindi fonte di un nesso di
contratti.
6. NATURA DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ
Contratto consensuale: si perfeziona con il
semplice consenso.
Contratto non formale: alcuni tipi di società
possono costituirsi senza particolari formalità,
salve le forme richieste ai fini dell’iscrizione
nel Registro delle Imprese.
Contratto plurilaterale con comunione di
scopo (artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 c.c.)
nel quale il vizio del rapporto con un
contraente non travolge l’intero contratto.
7. Non esiste nel contratto di società una corrispettività tra
conferimento e partecipazione agli utili e alle perdite della
società.
•Unico limite il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.)
Nelle società di persone e nelle s.r.l. questa era una regola
tradizionale
•Artt. 2263 c.c. (la proporzionalità è solo una regola suppletiva)
Questa è dalla riforma del 2003 una regola applicabile anche alle
società per azioni (azioni correlate, azioni con differente
partecipazione alle perdite, ecc.)
CORRISPETTIVITÀ E CONTRATTO DI
SOCIETÀ
7
8. REQUISITI DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ
REQUISITI GENERALI DEI CONTRATTI
•Accordo espresso (dei soci fondatori);
•Causa;
•Oggetto;
•Forma.
REQUISITI SPECIALI
•Elementi propri del contratto di società o
dei diversi tipi di contrato di società
9. REQUISITI GENERALI: L’ACCORDO
Il contratto di società deriva da un atto di volontà plurilaterale o (per
s.r.l. e s.p.a.) unilaterale
• La volontà deve essere espressa consapevolmente,
validamente e legittimamente in forme diverse a seconda
dei diversi tipi di società (verbalmente, per iscritto o anche
attraverso un comportamento c.d. concludente: art.1650
c.c.).
L’accordo dà vita a un’organizzazione permanente, senza che sia
necessaria la continua ripetizione delle intese tra le parti. •.
Questa organizzazione si estingue nei soli casi previsti dalla legge.
10. I SOGGETTI CHE POSSONO
PARTECIPARE A UNA SOCIETÀ
Soci possono
essere:
Persone fisiche
Anche le
società di
capitali
possono essere
socie di società
di persone
Enti collettivi,
quali le società
di persone e di
capitali, Enti
pubblici
11. CAPACITÀ DELLE PERSONE FISICHE
In via generale le persone fisiche possono
essere soci fondatori, senza distinzione di
sesso, razza, religione.
Cittadini di Stato membro della Comunità
europea.
Cittadini di Stati extra-Comunità europea, ai
quali si applica il principio di reciprocità.
Coniugi a prescindere dal loro regime
patrimoniale (comunione legale o
separazione dei beni), possono divenire soci
di una società.
12. OGGETTO
Riguarda il contenuto complessivo degli accordi
dei soci fondatori (art.1346.c.c.), e in
particolare e per esempio:
1. Il tipo di società;
2. la natura e la quantità dei conferimenti;
3. l’amministrazione e la rappresentanza;
4. la fase della liquidazione.
L’oggetto deve essere:
1. possibile;
2. lecito;
3. determinato o determinabile.
13. FORMA: PRINCIPIO DELLA
LIBERTÀ DI FORMA
La forma costituisce il mezzo attraverso il
quale il contratto viene manifestato e
quindi concluso.
Per taluni tipi di società il contratto può
addirittura concludersi oralmente o per
fatti concludenti.
14. LA FORMA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE
Nelle società personali in via generale il contratto è
valido qualunque sia la forma utilizzata (verbale, scritta).
La forma scritta può essere imposta:
1. per la società semplice dalla natura del bene conferito
(es: se viene conferita la proprietà di un immobile è
obbligatoria la forma scritta);
2. per la società in nome collettivo dall’esigenza
dell’iscrizione nel registro delle imprese (art.2296 c.c.);
3. per la società in accomandita semplice, oltre che
dall’esigenza dell’iscrizione anche da quella di indicare
nell’atto costitutivo i soci accomandanti e quelli
accomandatari (art.2316 c.c.).
15. LA FORMA VERBALE
In concreto solo la società semplice e la
società di fatto consentono la forma verbale
o, addirittura, possono essere costituite in
base al comportamento concludente dei soci.
Es: si ritiene costituita una società di fatto tra
due persone se esse concretamente
esercitano in comune un’attività economica
allo scopo di dividerne gli utili anche senza
avere stipulato alcun contratto.
16. LA FORMA NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
A differenza delle società personali, per
le società di capitali la legge richiede
espressamente l’atto pubblico a pena di
nullità (per garantire che non siano
costituite e non operino in regime di
responsabilità limitata società prive dei
requisiti imposti dalla legge).
17. GLI ELEMENTI SPECIFICI DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ I
Norma di
riferimento
• Articolo 2247 c.c.: Con il contratto
di società due o più persone
conferiscono beni o servizi per
l'esercizio in comune di un' attività
economica allo scopo di dividerne
gli utili.
Limite
della
norma
• Riferita solo alle società (lucrative)
costituite con contratto, ma di
portata generale.
18. ELEMENTI ESSENZIALI DELLA SOCIETÀ II
Conferimento
di beni o
servizi
Esercizio in
comune
dell’attività
economica
Scopo di
dividere gli
utili/scopo
mutualistico
19. CONFERIMENTO DI BENI O SERVIZI
Nozione:
Il conferimento è l’atto traslativo a titolo oneroso con cui il socio
adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione
della società.
Tipi:
Conferimento di beni in proprietà.
Conferimento di beni in godimento.
Conferimento di crediti.
Conferimento di propria opera.
Conferimento di altra utilità economica (nome, responsabilità).
Effetti:
Costituzione del patrimonio sociale.
Passaggio del rischio relativo al bene conferito alla società.
Acquisto dello status di socio.
20. ATTIVITÀ SOCIALE
L’attività sociale costituisce lo strumento mediante il
quale la società persegue l’oggetto sociale.
L’attività (e quindi l’oggetto) delimita i confini della
stessa capacità operativa della società.
Nel contratto di società l’oggetto sociale indica il
genere di attività che la società si propone di
esercitare: costruzione e vendita di immobili,
commercio di alimentari...
L’oggetto sociale va indicato nell’atto costitutivo e
deve riguardare un’attività economica commerciale o
anche non commerciale (agricola): esso deve sempre
essere non commerciale per la società semplice.
21. ESERCIZIO IN COMUNE
DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA E RESIDUAL
CLAIM
Esercizio di una attività
economica comune
=
Essere portatori del
residual claim, cioè
sopportare alea di
guadagni e perdite
Varia dal massimo
coinvolgimento nelle
società di persone al
minimo
coinvolgimento nelle
società di capitali
nelle quali non si
partecipa alla
gestione fino al
coinvolgimento
minimo degli azionisti
di risparmio
L’attività deve
essere
economica,
ossia i costi
non devono
superare i
ricavi.
22. SCOPO DELLA SOCIETÀ
Scopo dell’attività sociale è quello di
procurare ai soci un vantaggio patrimoniale:
un utile è qualsiasi incremento patrimoniale
o risparmio di spesa che si può produrre
direttamente nel patrimonio del socio, anche
senza passare attraverso il patrimonio
sociale (come avviene nelle cooperative).
23. PRINCIPIO DI TIPICITÀ DELLE SOCIETÀ
23
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di
una attività commerciale devono costituirsi
secondo uno dei tipi regolati nel libro V del
codice civile o in forma di società europea
(art. 2249 c.c.).
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di
un’attività non commerciale sono regolate
dalle disposizioni sulla società semplice, a
meno che i soci abbiano voluto costituire la
società secondo uno degli altri tipi regolati
dalla legge.
24. Società
«atipiche»
•A garanzia dei terzi non sono
ammessi tipi di società non
espressamente stabiliti dalla legge,
in deroga al principio di cui
all’articolo 1322 c.c.
Clausole
«atipiche»
•È possibile inserire nei contratti di
società clausole «atipiche» che
integrino e deroghino i modelli legali.
Ciò nei limiti delle regole imperative
proprie del tipo di società.
SOCIETÀ «ATIPICHE»E CLAUSOLE
«ATIPICHE»
24
25. Ruolo dei
patti
parasociali
•Il contenuto del contratto di
società può essere arricchito
attraverso accordi «parasociali» ad
esso estranei ma collegati
Efficacia
dei patti
parasociali
•I patti parasociali hanno efficacia
meramente «obbligatoria» e non
«reale»: essi vincolano pertanto
solo i contraenti e non anche i
soci futuri della società e i terzi.
CONTRATTI DI SOCIETÀ E PATTI
PARASOCIALI
25
26. SOCIETÀ STRANIERE OPERANTI IN ITALIA
26
Per l’articolo 2509 del codice civile le società
costituite all'estero, che sono di tipo diverso da
quelli regolati in questo codice, sono soggette
alle norme della società per azioni, per ciò che
riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli
atti sociali nel registro delle imprese e la
responsabilità degli amministratori.
27. DISTINZIONE IN BASE ALLA
NATURA DELLA ATTIVITÀ ESERCITABILE
Società
semplice
•art. 2249 c.c.: oggetto limitato ad
attività non commerciale
Società
commerciale
•oggetto sia commerciale che non
commerciale
Società
consortile
•prestazioni di servizi ai soci
28. Società
LUCRATIVE:
•Società semplice;
•Società in nome collettivo;
•Società in accomandita
semplice;
•Società per azioni;
•Società a responsabilità
limitata
•Società in accomandita per
azioni;
•Società europea.
MUTUALISTICHE
•Società cooperative
•Mutue Assicuratrici;
•Società cooperativa europea.
CONSORTILI
•Art. 2615 ter c.c.
DISTINZIONE IN BASE ALLO SCOPO (FINE)
28
29. DISTINZIONE IN BASE ALL’ORGANIZZAZIONE
(PER MOLTI ANNI NEPPURE MENZIONATA NEL CODICE
CIVILE, ORA NEGLI ARTT. 2500 TER E 2500SEXIES)
30. 30
Societàdipersone
Organizzazione
corporativa non prevista
nel modello legale. I soci
illimitatamente responsabili
hanno potere diretto di
amministrazione.
Modificazioni atto
costitutivo: all’unanimità
Intrasferibilità della
partecipazione nel modello
legale
Autonomia patrimoniale
imperfetta
Pluralità necessaria di
soci
Societàdicapitali
Organizzazione
corporativa prevista nel
modello legale. I soci non
hanno potere diretto di
amministrazione.
Modificazioni atto
costitutivo: a maggioranza
di capitale
Libera trasferibilità della
partecipazione nel modello
legale
Autonomia patrimoniale
perfetta (ecc.: s.a.p.a.)
Ammesso il socio unico
(ecc.: s.a.p.a.)
31. Società senza
personalità
giuridica
•Società semplice
•Società in nome collettivo
•Società in accomandita semplice
Società con
personalità
giuridica
•Società per azioni
•Società a responsabilità limitata
•Società in accomandita per azioni
•Società cooperative
•Mutue assicuratrici
•Società europea
•Società cooperativa europea
DISTINZIONE IN BASE ALLA
PERSONALITÀ GIURIDICA
31
32. La soggettività delle società di persone
Art. 2266. La società acquista diritti ed assume obbligazioni
per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in
giudizio nella persona dei medesimi.
Art. 2659. Gli acquisti immobiliari sono trascritti a nome della
società e non dei soci.
Art. 2839. Le ipoteche si iscrivono a nome della società e non
dei soci
32
33. NOZIONI FONDAMENTALI:
LA SOGGETTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
33
La società è sempre un soggetto di diritti
distinto dai suo soci.
Questo fenomeno è comune sia alle società
di persone sia alle società di capitali.
La soggettività distingue la società dalla
comunione.
34. Art. 2248. La comunione costituita o
mantenuta al solo scopo di godimento di
una o più cose è regolata dalle norme del
titolo VII del Libro III
SOCIETÀ E COMUNIONE
34
35. UTILIZZO BENI
SOCIALI
• Art. 2256: Il socio non può servirsi
senza consenso degli altri delle cose
appartenenti al patrimonio sociale per
fini estranei a quelli della società
SCIOGLIMENTO
• Artt. 2272, 2285 2484, 2437, 2473 c.c.:
Il socio non può provocare a
discrezione lo scioglimento della
società né può recedere liberamente
dalla società
RAPPORTO CON I
CREDITORI DEI
SOCI
• Il creditore particolare del socio non
può soddisfarsi direttamente sul
patrimonio della società.
UTILIZZO BENI
COMUNI
• Art. 1102. Ciascun comproprietario può
servirsi della cosa comune, senza
alterarne la destinazione e senza
impedire agli altri di fare altrettanto.
SCIOGLIMENTO
• Art. 1111: Ciascuno dei partecipanti
può sempre domandare lo scioglimento
della comunione
RAPPORTO CON I
CREDITORI DEI
COMPROPRIETARI
• Art. 599 c.p.c.: possono essere pignorati
i beni indivisi anche quando non tutti i
comproprietari sono obbligati verso il
creditore.
DIFFERENZE TRA SOCIETÀ E COMUNIONE
35
36. LA SCELTA DELLA SOCIETÀ
La scelta del tipo di società, secondo i diversi
tipi previsti dal codice civile, è libera, fatte
salve alcune limitazioni:
divieto di ricorrere alla società semplice per
l’esercizio di un’attività commerciale;
scelta obbligata per determinati tipi di società in
ragione di particolari attività (Es: s.p.a per le
imprese che esercitano il credito e per le
assicurazioni).
37. SOCIETÀ E ASSOCIAZIONE IN
PARTECIPAZIONE
L’associazione in partecipazione realizza una
collaborazione tra due o più soggetti non legati da
altri vincoli contrattuali.
A differenza della società l’associazione è priva:
1. di un fondo comune (l’associante resta unico
proprietario dei propri beni, mentre l’apporto
dell’associato comporta il trasferimento del bene
nella sfera patrimoniale dell’associante che per esso
diviene debitore dell’associato).
2. della gestione in comune di un’attività. È solo
l’associante, persona fisica o società, che gestisce
l’attività e che si obbliga a corrispondere
all’associato (persona fisica o società) la quota di
utili spettante.