Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ordinanza funerali .pdf

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Divieto di transito autobus
Divieto di transito autobus
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

More Related Content

Similar to ordinanza funerali .pdf (20)

More from Quotidiano Piemontese (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

ordinanza funerali .pdf

  1. 1. PROVINCIA DI TORINO CITTÀ DI CASELLE TORINESE Ordinanza Sindacale N. 20 Data di registrazione 31/01/2023 OGGETTO: FUNERALI SUL TERRITORIO COMUNALE - DIVIETO CORTEI A PIEDI IL SINDACO PREMESSO: a) che sul territorio comunale il percorso dei cortei funebri per il trasporto delle salme dai luoghi di culto al Cimitero Comunale è in contrasto con la segnaletica presente, strada a senso unico percorsa in contro senso e rotatoria pericolosa soggetta ad intenso traffico veicolare trovandosi tra l’altro sulla direttrice anche per l’Aeroporto di Torino – Caselle “Sandro Pertini”; b) che il percorso dei cortei funebri sulla Via Leini’ e la rotatoria di Strada Aeroporto in direzione del Cimitero Comunale implica il contromano ed il blocco del traffico al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità dei pedoni che partecipano al corteo, e che non sempre può essere garantita la presenza della Polizia Locale; c) che sul territorio sono presenti numerosi cantieri stradali che implicano sostanziali modifiche della viabilità ordinaria, rendendo difficoltoso il percorso tradizionale. RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di introdurre disposizioni a tutela della circolazione stradale prevedendo il divieto di svolgimento dei cortei funebri pedonali, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento della circolazione stradale; VISTO l’art. 22 DPR 285/1990 che così recita “il Sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito”; VISTO il Titolo I – capo I – artt. 1, 2 e 3 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria –Deliberazione C.C. n. 29/2008 che all’art. 24 c.1 così recita “i criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco”; VISTO l’art 7-bis del T.U.E.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL.; VISTA la Legge 689 /81 ed in particolare l’art. 16 comma 2 come modificato dall’art. 6 bis Legge 125/08 che dispone: «Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, l’Amministrazione Comunale o Provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma»; VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 ( Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni intercorse nonché il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo C.d.S. (D.P.R. n. 495 /1992) ;
  2. 2. O R D I N A 1. Per i motivi di cui in narrativa, con decorrenza immediata, è fatto divieto, su tutto il territorio comunale casellese, lo svolgimento di cortei funebri appiedati. 2. Sono consentiti esclusivamente i cortei funebri con i veicoli attraverso il tragitto più breve, che va dal luogo dell’abitazione del defunto sino al luogo dove si svolgeranno le esequie e successivo proseguimento fino al Cimitero Comunale, ovviamente in ossequio alle normative della circolazione stradale e della relativa segnaletica; 3. Le bande musicali potranno esibirsi solo sui sagrati delle chiese o in spazi adiacenti ai luoghi di commiato. I titolari di agenzie onoranze funebri, che eseguono il relativo servizio, nonché i familiari dei defunti che non ottemperino alle disposizioni della presente ordinanza, saranno soggetti all’applicazione di una sanzione, ai sensi della legge n. 689/81, che va da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, con il pagamento in misura ridotta di € 50,00; L’inosservanza di quanto precede sarà oggetto di valutazione da parte dell’A.G., ai sensi dell’art.650 C.P.; Qualora nella inconsueta possibilità venga richiesto la necessità di cortei funebri pedonali, per motivazioni eccezionali o comunque casistiche particolari, tale richiesta deve essere preventivamente presentata all’Autorità Comunale, deve essere valutata la necessità e l’itinerario dovrà essere concordato con il Comando di Polizia Locale, non in contrasto con la segnaletica stradale e con la presenza degli operatori, il tutto ovviamente previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono obbligati a verificare l’applicazione ed il rispetto della presente ordinanza, sanzionando gli eventuali trasgressori con le modalità sopra riportate. DISPONE che la presente ordinanza: a) sia pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Caselle Torinese; b) sia notificata alle agenzie funebri presenti nel territorio di Caselle Torinese; c) sia comunicata: - Al Ill.mo Sig. Prefetto di Torino; - Al Corpo Polizia Locale di Caselle Torinese ; - Al Comando Stazione dei Carabinieri di Caselle Torinese; - Al Responsabile del Settore – Servizi Cimiteriali. d) sia oggetto delle più idonee forme di pubblicità e d’informazione; Avverte che tale provvedimento assume validità permanente sino ad eventuale revoca o modifica. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in applicazione dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285 /1992 s.m.i. e ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Piemonte – Sez. Torino entro 60 giorni, in applicazione del D.Lgs. 104/2010 o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199 /1971. Il Sindaco Marsaglia Cagnola Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

×