Il lavoro dello psicologo con i bambini e i genitori nelle separazioni conflittuali

Nicola Piccinini
Nicola PiccininiPresidente presso Ordine Psicologi Lazio at Ordine Psicologi Lazio
IL LAVORO DELLO PSICOLOGO
CON I BAMBINI E I GENITORI
NELLE SEPARAZIONI
Psicoterapia, consulenza tecnica,
mediazione familiare
Dr.ssa Francesca Annesini
www.morphe.it
IN CASO DI SEPARAZIONE…
QUANDO SONO PRESENTI FIGLI MINORI…
Strada extragiudiziale:
MEDIAZIONE FAMILIARE - PSICOTERAPIA
strada giudiziale:
CONSULENZA TECNICA
SI POSSONO PERCORRERE DUE STRADE
PER SALVAGUARDARE LA GENITORIALITA’
LE FASI IN CUI POSSONO
INASPRIRSI I CONFLITTI:
 Decisione di separarsi
 Richiesta di separazione
 Richiesta di revisione degli accordi
di visita e/o pernottamento
 Richiesta di revisione dell’affido
 Presenza di nuovi partner
LA LEGGE 54/2006 – art. 155
 SANCISCE L’AFFIDO CONDIVISO COME PRIORITARIA
SCELTA NELLE SEPARAZIONI
 LA RESPONSABILITA’ DELLE SCELTE EDUCATIVE, DI
ISTRUZIONE E RELATIVE ALLA SALUTE, DEVE ESSERE
CONDIVISA
 LA POTESTA’ E’ ESERCITATA DA ENTRAMBI IN
MANIERA AUTONOMA NELLA QUOTIDIANITA’
 STABILISCE IL DIRITTO DEL MINORE DI MANTENERE
RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON GLI ASCENDENTI E CON I
PARENTI DI CIASCUN RAMO GENITORIALE
 PERMETTE AL GIUDICE DI INVITARE I CONIUGI A
PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UN PERCORSO DI
MEDIAZIONE FAMILIARE
La mediazione familiare
non è una psicoterapia
È UN PERCORSO VOLONTARIO, GUIDATO DA UN
PROFESSIONISTA APPOSITAMENTE FORMATO
(MEDIATORE FAMILIARE), CHE PREVEDE UN NUMERO DI
INCONTRI LIMITATO (10-12).
L’OBIETTIVO È IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI
CONCRETI E IL PIÙ POSSIBILE CONDIVISI CHE SI
CONCLUDONO CON LA STESURA DI ACCORDI DI
SEPARAZIONE
(affidamento dei figli, calendario e modalità delle visite,questioni
patrimoniali)
“LA MEDIAZIONE MIRA A MANTENERE O STABILIRE LA COMUNICAZIONE, FORNISCE UN
CONTESTO ENTRO IL QUALE LA COPPIA COMPRENDE LA NATURA DEL CONFLITTO,
FACENDO LEVA SULLE PROPRIE RISORSE”
Charte européenne de la formation des médiateurs familiaux, 1992:
La Consulenza Tecnica d’Ufficio
non è una mediazione
È UN PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO, DISPOSTO DAL
GIUDICE E GUIDATO DA UN PROFESSIONISTA
(PSICOLOGO, PSICHIATRA, NEUROPSICHIATRA
INFANTILE), CHE PREVEDE UN NUMERO VARIABILE DI
INCONTRI IN UN TEMPO LIMITATO (90-120 GIORNI).
L’OBIETTIVO È L’OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE
DELL’IDONEITÀ GENITORIALE DI PADRE E MADRE,
DELLA CONDIZIONE PSICO-FISICA DEL MINORE E LA
SUA RELAZIONE CON I GENITORI E I NUCLEI
FAMILIARI, LA STESURA DI UNA RELAZIONE PERITALE
CHE RISPONDA AL QUESITO DEL GIUDICE
GLI OBIETTIVI
DELLA CTU
 VALUTARE:
 LE COMPETENZE
GENITORIALI
 LA “STRUTTURA DI
PERSONALITA’” DELLE
PERSONE COINVOLTE
 LA RELAZIONE
GENITORI-FIGLI e FIGLI-
GENITORI
 IL CTU DEFINISCE
DEGLI ACCORDI
 AIUTARE LA COPPIA A:
 RICOSTRUIRE LA “COPPIA
GENITORIALE”
 ELABORARE I CONFLITTI
EMERGENTI
 ATTIVARE LE RISORSE E
RICONOSCERE LE
RESPONSABILITA’
PERSONALI
 RIDISTRIBUIRE LE
COMPETENZE GENITORIALI
 IL MEDIATORE AIUTA LA
COPPIA A RAGGIUNGERE
DEGLI ACCORDI
CONDIVISI
GLI OBIETTIVI
DELLA
MEDIAZIONE
HANNO IN COMUNE:
famiglie separate
presenza di figli minori
 LA MEDIAZIONE:
 È VOLONTARIA
 È VINCOLATA AL SEGRETO
PROFESSIONALE
 PUÒ PREVEDERE LA STESURA DI
ACCORDI SCRITTI
 HA LO SCOPO DI ARRIVARE A DEGLI
ACCORDI CONDIVISI
 QUASI MAI COINVOLGE
DIRETTAMENTE I FIGLI
 AIUTA ESPLICITAMENTE GLI EX-
CONIUGI NEL PROCESSO DI
SEPARAZIONE FRA
GENITORIALITA’ E
CONIUGALITA’
 PONE L’ACCENTO SUL FUTURO
 LA CTU:
 È OBBLIGATA DAL GIUDICE
 I COLLOQUI SONO SVOLTI ALLA
PRESENZA DEI PERITI DI PARTE
(SE NOMINATI)
 OBBLIGA A REDIGERE UNA
RELAZIONE DETTAGLIATA SULLE
SINGOLE PARTI IN CAUSA
 HA UNO SCOPO VALUTATIVO
 PREVEDE LA VALUTAZIONE DEI
FIGLI (ESCLUSI SOLO SE MOLTO
PICCOLI) E LA
SOMMINISTRAZIONE DI TEST
 SI CONCLUDE CON LA RISPOSTA AD
UN QUESITO SPECIFICO DEL
GIUDICE
 PONE L’ACCENTO SUL PASSATO
COSA HANNO DI DIVERSO MEDIAZIONE E CTU?
Il giudice, una delle parti o tutte e due le parti
richiedono una
Consulenza Tecnica
Quando ci sono figli minori… … c’è altissima conflittualità…
…e sembra impossibile trovare un accordo…
QUANDO VIENE AVVIATA UNA C.T.U.?
…qualche legge…
 Art. 61 codice di procedura
civile (c.p.c)
“Quando è necessario, il giudice
può farsi assistere, per il
compimento di singoli atti o per
tutto il processo, da uno o più
consulenti di particolare
competenza tecnica. La scelta dei
consulenti tecnici deve essere
normalmente fatta tra le persone
iscritte in albi speciali formati a
norma delle disposizioni di
attuazione al presente Codice”.
 Art. 62 c.p.c.
Il consulente compie le indagini
che gli sono commesse dal giudice
e fornisce, in udienza e in camera
di consiglio, i chiarimenti che il
giudice gli richiede a norma degli
articoli 194 e seguenti, e degli
articoli 441 e 463”.
 La C.T.U. si concretizza in un
elaborato scritto, destinato al
Giudice, che dovrà essere
consegnato entro termini
prestabiliti, solitamente compresi
fra i 60 e i 120 giorni.
La convocazione del CTU
 La convocazione avviene
tramite comunicazione da
parte della cancelleria del
Tribunale ed il nominativo
viene preferibilmente
scelto tra i professionisti
iscritti all'albo dei
Consulenti del Tribunale.
 Quando il C.T.U. viene
convocato presta
'giuramento di rito': deve
giurare 'di bene e
fedelmente adempiere
all'incarico affidatogli, al
solo scopo di far
conoscere al Giudice la
verità'.
Il CTU non può rifiutare l’incarico, se non per precisi e validi
motivi (p.e. perché conosce una delle parti o ne è stato il
terapeuta),
Il rifiuto immotivato comporta la cancellazione dall’albo dei CTU
IL QUESITO DEL GIUDICE
“ esaminati gli atti e i documenti in causa, esperiti tutti gli
accertamenti ritenuti necessari, proceda il CTU ad appurare
quali siano le condizioni di affidamento e/o frequentazione
più confacenti al corretto sviluppo psico-fisico del minore. Il
C.T.U viene autorizzato a servirsi della collaborazione del
dott. X, psichiatra/esperto in psicologia infantile/esperto nella
somministrazione di test di personalità…'
I CONSULENTI TECNICI DI PARTE (CTP)
 Sono degli esperti nominati ognuno da uno degli ex-coniugi per
assisterli e tutelarli nelle operazioni peritali
 Vengono scelti dalle parti in causa, direttamente o su consiglio dei
rispettivi avvocati
 Possono provenire da diversi ambiti professionali
 Svolgono con il loro assistito dei colloqui privati prima e durante
la CTU, SENZA INCONTRARE I FIGLI
 Prendono parte a tutte le operazioni
peritali
 In linea generale, non partecipano
agli incontri con i minori
Dichiarazione di Nomina del C.T.P.
TRIBUNALE ORDINARIO DI _____________
Dichiarazione di Nomina di Consulente Tecnico di Parte
Nella causa civile iscritta al n. _____/ RG , promossa dal
Sig. _____________
Contro
il Sig. ____________
L’anno ________ il giorno ___ del mese di __________ innanzi al sottoscritto
Cancelliere del Tribunale Ordinario di ____________ è comparso l’Avv.
____________, con Studio in ___________________, Via ____________ n. _____ in
qualità di procuratore del ricorrente Sig. ____________________
ha dichiarato
di nominare quale consulente tecnico di parte il Dott. ________________ , con
Studio in __________________________, Via _______________ n. ____ (tel.
________________).
data ______________ L'Avv._____________
Il Cancelliere
Consulente tecnico
del padre
Consulente tecnico
della madre
Consulente tecnico
d’ufficio
I consulenti tecnici di parte hanno
un ruolo diverso dagli avvocati!
LE FASI DELLA CTU
 Lettura degli atti relativi alla vicenda giudiziaria delle
persone coinvolte
 Incontro con i periti di parte per definire tempi e modi delle
operazioni peritali
 Incontri con la famiglia (alla presenza dei CTP AD
ESCLUSIONE DEGLI INCONTRI COI MINORI)
STESURA
DELLA
RELAZIONE
PERITALE
GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA
VALUTAZIONE DEI GENITORI
 Criterio dell’accesso
 Capacità di riconoscere e accogliere le
emozioni e i bisogni del figlio
 Qualità dei rapporti affettivi col figlio
 Valutazione dei rapporti interpersonali
L’incontro con il bambino
 GLI STRUMENTI:
 COLLOQUIO
 TEST
 OSSERVAZIONE NATURALISTICA
Bimbo-madre, bimbo-padre,
con entrambe i genitori,
individualmente
Scuola
Sport
Altre attività
Il setting per i bambini
Fogli
Colori: lapis, matite, pennarelli
Animali: selvaggi, della fattoria,
innocui, aggressivi
Personaggi: marionette, bamboline,
pupazzi
Tappeto o cuscini o moquette
I COLLOQUI
 LA COMUNICAZIONE:
 CHIAREZZA
 COSA DIRE – COSA NON DIRE
 CALIBRARE LA COMUNICAZIONE SULL’ETA’
DEL BAMBINO
 EMPATIA
 RELAZIONE
Da una diagnosi descrittiva a una
diagnosi comprensiva
Lo stare bene non è assenza di
problemi, ma consiste nella
capacità di risolverli e di trovare
modi costruttivi di convivere
con quelli irresoluti
Dall’articolo “benessere familiare e sostegno genitoriale”
In Babele n. 39 A. 2008
MINI-BIBLIOGRAFIA
 LA PERIZIA PSICOLOGICA IN AMBITO CIVILE E
PENALE – a cura di Leonardo Abazia – ed. Franco Angeli
 DALL’INDIVIDUO AL SISTEMA – a cura di M. Malagoli
Togliatti e U. Telfener – Bollati Boringhieri
 QUANDO I GENITORI SI DIVIDONO, LE EMOZIONI
DEI FIGLI – Silvia Vegetti Finzi – ed. Oscar Mondadori
 IL BAMBINO ARRABBIATO Favole per capire le rabbie
infantili – Alba Marcoli – ed Oscar Saggi Mondadori
 DAI FIGLI NON SI DIVORZIA Separarsi e rimanere buoni
genitori – Anna Oliviero Ferraris – ed. Rizzoli
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Il lavoro dello psicologo con i bambini e i genitori nelle separazioni conflittuali

  • 1. IL LAVORO DELLO PSICOLOGO CON I BAMBINI E I GENITORI NELLE SEPARAZIONI Psicoterapia, consulenza tecnica, mediazione familiare Dr.ssa Francesca Annesini www.morphe.it
  • 2. IN CASO DI SEPARAZIONE… QUANDO SONO PRESENTI FIGLI MINORI… Strada extragiudiziale: MEDIAZIONE FAMILIARE - PSICOTERAPIA strada giudiziale: CONSULENZA TECNICA SI POSSONO PERCORRERE DUE STRADE PER SALVAGUARDARE LA GENITORIALITA’
  • 3. LE FASI IN CUI POSSONO INASPRIRSI I CONFLITTI:  Decisione di separarsi  Richiesta di separazione  Richiesta di revisione degli accordi di visita e/o pernottamento  Richiesta di revisione dell’affido  Presenza di nuovi partner
  • 4. LA LEGGE 54/2006 – art. 155  SANCISCE L’AFFIDO CONDIVISO COME PRIORITARIA SCELTA NELLE SEPARAZIONI  LA RESPONSABILITA’ DELLE SCELTE EDUCATIVE, DI ISTRUZIONE E RELATIVE ALLA SALUTE, DEVE ESSERE CONDIVISA  LA POTESTA’ E’ ESERCITATA DA ENTRAMBI IN MANIERA AUTONOMA NELLA QUOTIDIANITA’  STABILISCE IL DIRITTO DEL MINORE DI MANTENERE RAPPORTI SIGNIFICATIVI CON GLI ASCENDENTI E CON I PARENTI DI CIASCUN RAMO GENITORIALE  PERMETTE AL GIUDICE DI INVITARE I CONIUGI A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE UN PERCORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
  • 5. La mediazione familiare non è una psicoterapia È UN PERCORSO VOLONTARIO, GUIDATO DA UN PROFESSIONISTA APPOSITAMENTE FORMATO (MEDIATORE FAMILIARE), CHE PREVEDE UN NUMERO DI INCONTRI LIMITATO (10-12). L’OBIETTIVO È IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI CONCRETI E IL PIÙ POSSIBILE CONDIVISI CHE SI CONCLUDONO CON LA STESURA DI ACCORDI DI SEPARAZIONE (affidamento dei figli, calendario e modalità delle visite,questioni patrimoniali) “LA MEDIAZIONE MIRA A MANTENERE O STABILIRE LA COMUNICAZIONE, FORNISCE UN CONTESTO ENTRO IL QUALE LA COPPIA COMPRENDE LA NATURA DEL CONFLITTO, FACENDO LEVA SULLE PROPRIE RISORSE” Charte européenne de la formation des médiateurs familiaux, 1992:
  • 6. La Consulenza Tecnica d’Ufficio non è una mediazione È UN PROCEDIMENTO OBBLIGATORIO, DISPOSTO DAL GIUDICE E GUIDATO DA UN PROFESSIONISTA (PSICOLOGO, PSICHIATRA, NEUROPSICHIATRA INFANTILE), CHE PREVEDE UN NUMERO VARIABILE DI INCONTRI IN UN TEMPO LIMITATO (90-120 GIORNI). L’OBIETTIVO È L’OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ GENITORIALE DI PADRE E MADRE, DELLA CONDIZIONE PSICO-FISICA DEL MINORE E LA SUA RELAZIONE CON I GENITORI E I NUCLEI FAMILIARI, LA STESURA DI UNA RELAZIONE PERITALE CHE RISPONDA AL QUESITO DEL GIUDICE
  • 7. GLI OBIETTIVI DELLA CTU  VALUTARE:  LE COMPETENZE GENITORIALI  LA “STRUTTURA DI PERSONALITA’” DELLE PERSONE COINVOLTE  LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI e FIGLI- GENITORI  IL CTU DEFINISCE DEGLI ACCORDI  AIUTARE LA COPPIA A:  RICOSTRUIRE LA “COPPIA GENITORIALE”  ELABORARE I CONFLITTI EMERGENTI  ATTIVARE LE RISORSE E RICONOSCERE LE RESPONSABILITA’ PERSONALI  RIDISTRIBUIRE LE COMPETENZE GENITORIALI  IL MEDIATORE AIUTA LA COPPIA A RAGGIUNGERE DEGLI ACCORDI CONDIVISI GLI OBIETTIVI DELLA MEDIAZIONE
  • 8. HANNO IN COMUNE: famiglie separate presenza di figli minori  LA MEDIAZIONE:  È VOLONTARIA  È VINCOLATA AL SEGRETO PROFESSIONALE  PUÒ PREVEDERE LA STESURA DI ACCORDI SCRITTI  HA LO SCOPO DI ARRIVARE A DEGLI ACCORDI CONDIVISI  QUASI MAI COINVOLGE DIRETTAMENTE I FIGLI  AIUTA ESPLICITAMENTE GLI EX- CONIUGI NEL PROCESSO DI SEPARAZIONE FRA GENITORIALITA’ E CONIUGALITA’  PONE L’ACCENTO SUL FUTURO  LA CTU:  È OBBLIGATA DAL GIUDICE  I COLLOQUI SONO SVOLTI ALLA PRESENZA DEI PERITI DI PARTE (SE NOMINATI)  OBBLIGA A REDIGERE UNA RELAZIONE DETTAGLIATA SULLE SINGOLE PARTI IN CAUSA  HA UNO SCOPO VALUTATIVO  PREVEDE LA VALUTAZIONE DEI FIGLI (ESCLUSI SOLO SE MOLTO PICCOLI) E LA SOMMINISTRAZIONE DI TEST  SI CONCLUDE CON LA RISPOSTA AD UN QUESITO SPECIFICO DEL GIUDICE  PONE L’ACCENTO SUL PASSATO COSA HANNO DI DIVERSO MEDIAZIONE E CTU?
  • 9. Il giudice, una delle parti o tutte e due le parti richiedono una Consulenza Tecnica Quando ci sono figli minori… … c’è altissima conflittualità… …e sembra impossibile trovare un accordo… QUANDO VIENE AVVIATA UNA C.T.U.?
  • 10. …qualche legge…  Art. 61 codice di procedura civile (c.p.c) “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice”.  Art. 62 c.p.c. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463”.  La C.T.U. si concretizza in un elaborato scritto, destinato al Giudice, che dovrà essere consegnato entro termini prestabiliti, solitamente compresi fra i 60 e i 120 giorni.
  • 11. La convocazione del CTU  La convocazione avviene tramite comunicazione da parte della cancelleria del Tribunale ed il nominativo viene preferibilmente scelto tra i professionisti iscritti all'albo dei Consulenti del Tribunale.  Quando il C.T.U. viene convocato presta 'giuramento di rito': deve giurare 'di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatogli, al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità'. Il CTU non può rifiutare l’incarico, se non per precisi e validi motivi (p.e. perché conosce una delle parti o ne è stato il terapeuta), Il rifiuto immotivato comporta la cancellazione dall’albo dei CTU
  • 12. IL QUESITO DEL GIUDICE “ esaminati gli atti e i documenti in causa, esperiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, proceda il CTU ad appurare quali siano le condizioni di affidamento e/o frequentazione più confacenti al corretto sviluppo psico-fisico del minore. Il C.T.U viene autorizzato a servirsi della collaborazione del dott. X, psichiatra/esperto in psicologia infantile/esperto nella somministrazione di test di personalità…'
  • 13. I CONSULENTI TECNICI DI PARTE (CTP)  Sono degli esperti nominati ognuno da uno degli ex-coniugi per assisterli e tutelarli nelle operazioni peritali  Vengono scelti dalle parti in causa, direttamente o su consiglio dei rispettivi avvocati  Possono provenire da diversi ambiti professionali  Svolgono con il loro assistito dei colloqui privati prima e durante la CTU, SENZA INCONTRARE I FIGLI  Prendono parte a tutte le operazioni peritali  In linea generale, non partecipano agli incontri con i minori
  • 14. Dichiarazione di Nomina del C.T.P. TRIBUNALE ORDINARIO DI _____________ Dichiarazione di Nomina di Consulente Tecnico di Parte Nella causa civile iscritta al n. _____/ RG , promossa dal Sig. _____________ Contro il Sig. ____________ L’anno ________ il giorno ___ del mese di __________ innanzi al sottoscritto Cancelliere del Tribunale Ordinario di ____________ è comparso l’Avv. ____________, con Studio in ___________________, Via ____________ n. _____ in qualità di procuratore del ricorrente Sig. ____________________ ha dichiarato di nominare quale consulente tecnico di parte il Dott. ________________ , con Studio in __________________________, Via _______________ n. ____ (tel. ________________). data ______________ L'Avv._____________ Il Cancelliere
  • 15. Consulente tecnico del padre Consulente tecnico della madre Consulente tecnico d’ufficio I consulenti tecnici di parte hanno un ruolo diverso dagli avvocati!
  • 16. LE FASI DELLA CTU  Lettura degli atti relativi alla vicenda giudiziaria delle persone coinvolte  Incontro con i periti di parte per definire tempi e modi delle operazioni peritali  Incontri con la famiglia (alla presenza dei CTP AD ESCLUSIONE DEGLI INCONTRI COI MINORI) STESURA DELLA RELAZIONE PERITALE
  • 17. GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA VALUTAZIONE DEI GENITORI  Criterio dell’accesso  Capacità di riconoscere e accogliere le emozioni e i bisogni del figlio  Qualità dei rapporti affettivi col figlio  Valutazione dei rapporti interpersonali
  • 18. L’incontro con il bambino  GLI STRUMENTI:  COLLOQUIO  TEST  OSSERVAZIONE NATURALISTICA Bimbo-madre, bimbo-padre, con entrambe i genitori, individualmente Scuola Sport Altre attività
  • 19. Il setting per i bambini Fogli Colori: lapis, matite, pennarelli Animali: selvaggi, della fattoria, innocui, aggressivi Personaggi: marionette, bamboline, pupazzi Tappeto o cuscini o moquette
  • 20. I COLLOQUI  LA COMUNICAZIONE:  CHIAREZZA  COSA DIRE – COSA NON DIRE  CALIBRARE LA COMUNICAZIONE SULL’ETA’ DEL BAMBINO  EMPATIA  RELAZIONE Da una diagnosi descrittiva a una diagnosi comprensiva
  • 21. Lo stare bene non è assenza di problemi, ma consiste nella capacità di risolverli e di trovare modi costruttivi di convivere con quelli irresoluti Dall’articolo “benessere familiare e sostegno genitoriale” In Babele n. 39 A. 2008
  • 22. MINI-BIBLIOGRAFIA  LA PERIZIA PSICOLOGICA IN AMBITO CIVILE E PENALE – a cura di Leonardo Abazia – ed. Franco Angeli  DALL’INDIVIDUO AL SISTEMA – a cura di M. Malagoli Togliatti e U. Telfener – Bollati Boringhieri  QUANDO I GENITORI SI DIVIDONO, LE EMOZIONI DEI FIGLI – Silvia Vegetti Finzi – ed. Oscar Mondadori  IL BAMBINO ARRABBIATO Favole per capire le rabbie infantili – Alba Marcoli – ed Oscar Saggi Mondadori  DAI FIGLI NON SI DIVORZIA Separarsi e rimanere buoni genitori – Anna Oliviero Ferraris – ed. Rizzoli