SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
FASE 1 – uff. presidenza provvisorio

             Presidente: Antonio Leone
 (vicepresidente più anziano precedente legislatura)

                      Segretari: 4
 (i segretari più anziani delle legislature precedenti)
FASE 2 – giunta provvisoria verifica
              poteri

 Costituita dai componenti rieletti della giunta della
                precedente legislatura.
       Se inferiore a 12 si integra per sorteggio
           Presidente: deputato più anziano
           Segretario: deputato più giovane
FASE 3 – elezione del Presidente
   A Montecitorio
   l’Assemblea di
    630 Deputati
                              I scrutinio: maggioranza 2/3 (deputati)

                  Scrutinio   II scrutinio: maggioranza 2/3
                  segreto     (compreso schede bianche)

                              III scrutinio: maggioranza semplice


     Presidente
        della
      Camera
FASE 4 – elezione ufficio di presidenza
             ASSEMBLEA
             630 deputati

              Scrutinio segreto: maggior numero di voti al primo scrutinio
              (scheda con 2 nomi per vice pres. + 2 nomi per questori + 4 nomi segretari)
                                                              Lo spoglio è effettuato da 12 deputati estratti a sorte
         Ufficio                I segretari eletti decadono in caso passino ad altro gruppo che ha 
     di Presidenza              già rappresentanti nell'ufficio di presidenza

(seduta successiva ad                                                                                Segretario
 elezione Presidente)                                                                                 Generale
                                                                          vice
                                                                           3 questori
                    vice
                      vice
                        vice
presidente          4 vicepresidenti

                                                       8 segretari
                            Tutti i gruppi devono essere rappresentati.
Ufficio di presidenza
• Il presidente della camera: è colui che convoca l'ufficio di presidenza al suo completo e in questo modo
approva (l'ufficio di presidenza) il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo nonché i regolamenti e
altre norme concernenti.
• I vicepresidenti della camera: collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso non possa presiedere le
riunioni e possono essere convocati dal presidente in ogni momento.
• I questori: curano in modo collegiale l'amministrazione della camera, vigilano sulle applicazioni delle norme e
delle direttive del presidente. Tra le cose importantissime che fanno: predispongono il progetto di bilancio e il conto
consuntivo e sovraintendono alle spese generali.
• I segretari : controllano che la redazione del processo verbale sia esatta, che non ci sia alterazione nei discorsi,
che le procedure di voto siano corrette insomma concorrono affinché l'andamento dei lavori generali della camera
vadano a buon fine.


L‘Ufficio di presidenza,  su  proposta  del  presidente  della  Camera,  nomina  il  segretario 
generale della camera.
Un deputato diventa Segretario Generale della Camera.
L'ufficio di presidenza nomina organi interni di primo e secondo grado (tipo  dei  piccoli 
tribunali) che sono formati da Deputati che non devono fare parte dell‘Ufficio di Presidenza. 
Questi  due  organi  giudicano  su  vari  tipi  di  ricorsi  dal  trattamento  economico 
alla  disciplina  dei  dipendenti  della  camera  fino  ai  ricorsi  presentati  contro  la 
camera dei deputati riguardo gli atti amministrativi approvati. 
Numero di Deputati da definire compongono organi interni di primo e secondo
grado.
FASE 5 – costituzione dei gruppi
  Ogni deputato comunica al segretario generale della
 camera il Gruppo di appartenenza (minimo 20 membri)
       entro 2 giorni dalla prima seduta (art.14)
Entro quattro giorni dalla prima seduta il Presidente della
 Camera convoca il gruppo che individua il presidente del
gruppo, uno o più vice presidenti ed il comitato direttivo.
  Bisogna indicare poi massimo tre deputati (di solito sono i vicepresidenti del 
    gruppo) a cui in mancanza del presidente vengono affidati i poteri che il 
                 regolamento attribuisce al presidente. (art.15)

Entro 30 giorni dalla costituzione il gruppo deve approvare uno Statuto che deve essere
         trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni.
FASE 6 – le commissioni
  Subito dopo la costituzione del gruppo si individuano i membri nelle commissioni permanenti
dandone immediata comunicazione al segretario generale della Camera in numero uguale per ogni
          commissione. I resti vengono assegnati dal Presidente della Camera (art. 19)

             I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
             II - Giustizia;
             III - Affari esteri e comunitari;
             IV - Difesa;
             V - Bilancio, tesoro e programmazione;
             VI - Finanze;
             VII - Cultura, scienza e istruzione;
             VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
             IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
             X - Attività produttive, commercio e turismo;
             XI - Lavoro pubblico e privato;
             XII - Affari sociali;
             XIII – Agricoltura:
             XIV - Politiche dell'Unione europea.


Nessun deputato può essere assegnato a più di una commissione. Le commissioni
        vengono rinnovate ogni due anni (possibile essere riconfermati)
FASE 7 – le commissioni
            Nella prima seduta della commissione si eleggono:
          il presidente (maggioranza assoluta poi ballottaggio)
Due vicepresidenti e due segretari (scheda con unico nome – maggioranza
                           semplice) (art.20)

La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali,
      composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.
FASE 8 – Giunte - Comitati
Il presidente della Camera nomina la Giunta per il Regolamento (10
deputati - integrabile). Presiede il Presidente della Camera (art.16)
Il presidente della Camera nomina la Giunta delle elezioni (30 deputati). I
     componenti non possono rifiutare né dimettersi. Eleggono il loro
           presidente, due vicepresidenti tre segretari (art.17)
  Il presidente della Camera nomina la Giunta per le autorizzazioni (23
 deputati). Eleggono il loro presidente, due vicepresidenti, tre segretari
                                  (art.18)
   Il presidente della Camera nomina Comitato per la legislazione (10
 deputati in numero pari tra maggioranza ed opposizione). Presiedono a
            rotazione di sei mesi i vari componenti (art.16 bis)
Commissioni bicamerali XVI legislatura
Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali   Commento
Commissione parlamentare questioni regionali (art. 126 Costituzione)        40 membri di cui 20 senatori
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa                          44 membri di cui 23 senatori
        Commissioni e comitati di indirizzo, controllo e vigilanza          Commento
Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi                            40 membri di cui 20 senatori
Commissione di vigilanza sull' anagrafe tributaria                          11 membri di cui 6 senatori
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica                     10 membri di cui 5 senatori
Commissione di controllo enti gestori previdenza assistenza                 16 membri di cui 8 senatori
Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione                      20 membri di cui 10 senatori
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza                     40 membri di cui 20 senatori
                          Commissioni consultive                            Commento
Commissione per la semplificazione                                          40 membri di cui 20 senatori
Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale                        30 membri di cui 15 senatori
        Commissioni di inchiesta bicamerali (istituibili per legge)         Commento
Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia                           50 membri di cui 25 senatori
Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti                              24 membri di cui 12 senatori.
               Parlamentari membri di Commissioni miste                     Commento
Commissione di vigilanza Cassa Depositi e Prestiti                          8 membri di cui 4 senatori (nominati anche 4 sostituti)
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi                       4 membri di cui 2 senatori
Commissione consultiva ricompense al merito civile                          2 membri di cui 1 senatore

More Related Content

Similar to Camera dei deputati

Il Parlamento
Il ParlamentoIl Parlamento
Il ParlamentoMaria
 
Lo Stato italiano e i suoi organi
Lo Stato italiano e i suoi organiLo Stato italiano e i suoi organi
Lo Stato italiano e i suoi organiwebmaster.capellini
 
Il parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaIl parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaReti
 
Il parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaIl parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaReti
 
Emendamenti dei relatori al ddl Renzi-Boschi
Emendamenti dei relatori al ddl Renzi-BoschiEmendamenti dei relatori al ddl Renzi-Boschi
Emendamenti dei relatori al ddl Renzi-BoschiLavoce.info
 
Una nuova Costituzione
Una nuova CostituzioneUna nuova Costituzione
Una nuova CostituzioneTortuga
 
Regolamento Congresso PATT 2016
Regolamento Congresso PATT 2016Regolamento Congresso PATT 2016
Regolamento Congresso PATT 2016PATT Trento
 
Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdf
Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdfBianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdf
Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdfAliceFedele
 
Principi di Diritto costituzionale e Amministrativo
Principi di Diritto costituzionale e AmministrativoPrincipi di Diritto costituzionale e Amministrativo
Principi di Diritto costituzionale e Amministrativoprofman
 
La Legge Forense: un percorso consapevole?
La Legge Forense: un percorso consapevole?La Legge Forense: un percorso consapevole?
La Legge Forense: un percorso consapevole?Edoardo Ferraro
 

Similar to Camera dei deputati (20)

Senato della repubblica 1
Senato della repubblica 1Senato della repubblica 1
Senato della repubblica 1
 
Senato della repubblica 1
Senato della repubblica 1Senato della repubblica 1
Senato della repubblica 1
 
Il Parlamento
Il ParlamentoIl Parlamento
Il Parlamento
 
Lo Stato italiano e i suoi organi
Lo Stato italiano e i suoi organiLo Stato italiano e i suoi organi
Lo Stato italiano e i suoi organi
 
Il parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaIl parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e struttura
 
Il parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e strutturaIl parlamento organi e struttura
Il parlamento organi e struttura
 
Emendamenti dei relatori al ddl Renzi-Boschi
Emendamenti dei relatori al ddl Renzi-BoschiEmendamenti dei relatori al ddl Renzi-Boschi
Emendamenti dei relatori al ddl Renzi-Boschi
 
Parlamento italiano
Parlamento italiano Parlamento italiano
Parlamento italiano
 
Parlamento parte-prima
Parlamento parte-primaParlamento parte-prima
Parlamento parte-prima
 
Diritto costituzionale.
Diritto costituzionale.Diritto costituzionale.
Diritto costituzionale.
 
Articolo 63
Articolo 63Articolo 63
Articolo 63
 
Una nuova Costituzione
Una nuova CostituzioneUna nuova Costituzione
Una nuova Costituzione
 
Regolamento Congresso PATT 2016
Regolamento Congresso PATT 2016Regolamento Congresso PATT 2016
Regolamento Congresso PATT 2016
 
Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdf
Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdfBianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdf
Bianco Nero Beige Semplice Aziendale Serif Presentazione.pdf
 
Il parlamento italiano
Il parlamento italianoIl parlamento italiano
Il parlamento italiano
 
Parlamento.pdf
Parlamento.pdfParlamento.pdf
Parlamento.pdf
 
Principi di Diritto costituzionale e Amministrativo
Principi di Diritto costituzionale e AmministrativoPrincipi di Diritto costituzionale e Amministrativo
Principi di Diritto costituzionale e Amministrativo
 
Statuto ANPI
Statuto ANPIStatuto ANPI
Statuto ANPI
 
La Legge Forense: un percorso consapevole?
La Legge Forense: un percorso consapevole?La Legge Forense: un percorso consapevole?
La Legge Forense: un percorso consapevole?
 
Mod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-primaMod. 4 parlamento parte-prima
Mod. 4 parlamento parte-prima
 

Camera dei deputati

  • 1. FASE 1 – uff. presidenza provvisorio Presidente: Antonio Leone (vicepresidente più anziano precedente legislatura) Segretari: 4 (i segretari più anziani delle legislature precedenti)
  • 2. FASE 2 – giunta provvisoria verifica poteri Costituita dai componenti rieletti della giunta della precedente legislatura. Se inferiore a 12 si integra per sorteggio Presidente: deputato più anziano Segretario: deputato più giovane
  • 3. FASE 3 – elezione del Presidente A Montecitorio l’Assemblea di 630 Deputati I scrutinio: maggioranza 2/3 (deputati) Scrutinio II scrutinio: maggioranza 2/3 segreto (compreso schede bianche) III scrutinio: maggioranza semplice Presidente della Camera
  • 4. FASE 4 – elezione ufficio di presidenza ASSEMBLEA 630 deputati Scrutinio segreto: maggior numero di voti al primo scrutinio (scheda con 2 nomi per vice pres. + 2 nomi per questori + 4 nomi segretari) Lo spoglio è effettuato da 12 deputati estratti a sorte Ufficio I segretari eletti decadono in caso passino ad altro gruppo che ha  di Presidenza già rappresentanti nell'ufficio di presidenza (seduta successiva ad Segretario elezione Presidente) Generale vice 3 questori vice vice vice presidente 4 vicepresidenti 8 segretari Tutti i gruppi devono essere rappresentati.
  • 5. Ufficio di presidenza • Il presidente della camera: è colui che convoca l'ufficio di presidenza al suo completo e in questo modo approva (l'ufficio di presidenza) il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo nonché i regolamenti e altre norme concernenti. • I vicepresidenti della camera: collaborano con il presidente e lo sostituiscono in caso non possa presiedere le riunioni e possono essere convocati dal presidente in ogni momento. • I questori: curano in modo collegiale l'amministrazione della camera, vigilano sulle applicazioni delle norme e delle direttive del presidente. Tra le cose importantissime che fanno: predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo e sovraintendono alle spese generali. • I segretari : controllano che la redazione del processo verbale sia esatta, che non ci sia alterazione nei discorsi, che le procedure di voto siano corrette insomma concorrono affinché l'andamento dei lavori generali della camera vadano a buon fine. L‘Ufficio di presidenza,  su  proposta  del  presidente  della  Camera,  nomina  il  segretario  generale della camera. Un deputato diventa Segretario Generale della Camera. L'ufficio di presidenza nomina organi interni di primo e secondo grado (tipo  dei  piccoli  tribunali) che sono formati da Deputati che non devono fare parte dell‘Ufficio di Presidenza.  Questi  due  organi  giudicano  su  vari  tipi  di  ricorsi  dal  trattamento  economico  alla  disciplina  dei  dipendenti  della  camera  fino  ai  ricorsi  presentati  contro  la  camera dei deputati riguardo gli atti amministrativi approvati.  Numero di Deputati da definire compongono organi interni di primo e secondo grado.
  • 6. FASE 5 – costituzione dei gruppi Ogni deputato comunica al segretario generale della camera il Gruppo di appartenenza (minimo 20 membri) entro 2 giorni dalla prima seduta (art.14) Entro quattro giorni dalla prima seduta il Presidente della Camera convoca il gruppo che individua il presidente del gruppo, uno o più vice presidenti ed il comitato direttivo. Bisogna indicare poi massimo tre deputati (di solito sono i vicepresidenti del  gruppo) a cui in mancanza del presidente vengono affidati i poteri che il  regolamento attribuisce al presidente. (art.15) Entro 30 giorni dalla costituzione il gruppo deve approvare uno Statuto che deve essere trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni.
  • 7. FASE 6 – le commissioni Subito dopo la costituzione del gruppo si individuano i membri nelle commissioni permanenti dandone immediata comunicazione al segretario generale della Camera in numero uguale per ogni commissione. I resti vengono assegnati dal Presidente della Camera (art. 19) I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; II - Giustizia; III - Affari esteri e comunitari; IV - Difesa; V - Bilancio, tesoro e programmazione; VI - Finanze; VII - Cultura, scienza e istruzione; VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici; IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni; X - Attività produttive, commercio e turismo; XI - Lavoro pubblico e privato; XII - Affari sociali; XIII – Agricoltura: XIV - Politiche dell'Unione europea. Nessun deputato può essere assegnato a più di una commissione. Le commissioni vengono rinnovate ogni due anni (possibile essere riconfermati)
  • 8. FASE 7 – le commissioni Nella prima seduta della commissione si eleggono: il presidente (maggioranza assoluta poi ballottaggio) Due vicepresidenti e due segretari (scheda con unico nome – maggioranza semplice) (art.20) La Camera può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi.
  • 9. FASE 8 – Giunte - Comitati Il presidente della Camera nomina la Giunta per il Regolamento (10 deputati - integrabile). Presiede il Presidente della Camera (art.16) Il presidente della Camera nomina la Giunta delle elezioni (30 deputati). I componenti non possono rifiutare né dimettersi. Eleggono il loro presidente, due vicepresidenti tre segretari (art.17) Il presidente della Camera nomina la Giunta per le autorizzazioni (23 deputati). Eleggono il loro presidente, due vicepresidenti, tre segretari (art.18) Il presidente della Camera nomina Comitato per la legislazione (10 deputati in numero pari tra maggioranza ed opposizione). Presiedono a rotazione di sei mesi i vari componenti (art.16 bis)
  • 10. Commissioni bicamerali XVI legislatura Commissioni e comitati previsti dalla Costituzione e leggi costituzionali Commento Commissione parlamentare questioni regionali (art. 126 Costituzione) 40 membri di cui 20 senatori Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa 44 membri di cui 23 senatori Commissioni e comitati di indirizzo, controllo e vigilanza Commento Commissione di vigilanza servizi radiotelevisivi 40 membri di cui 20 senatori Commissione di vigilanza sull' anagrafe tributaria 11 membri di cui 6 senatori Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 10 membri di cui 5 senatori Commissione di controllo enti gestori previdenza assistenza 16 membri di cui 8 senatori Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione 20 membri di cui 10 senatori Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza 40 membri di cui 20 senatori Commissioni consultive Commento Commissione per la semplificazione 40 membri di cui 20 senatori Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale 30 membri di cui 15 senatori Commissioni di inchiesta bicamerali (istituibili per legge) Commento Commissione d' inchiesta sul fenomeno della mafia 50 membri di cui 25 senatori Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti 24 membri di cui 12 senatori. Parlamentari membri di Commissioni miste Commento Commissione di vigilanza Cassa Depositi e Prestiti 8 membri di cui 4 senatori (nominati anche 4 sostituti) Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 4 membri di cui 2 senatori Commissione consultiva ricompense al merito civile 2 membri di cui 1 senatore