Il D.L. 91/14, come modificato dalla L. 116/2014, elimina il controllo contabile per le s.r.l., connesso all'ammontare del capitale sociale e introduce il motivo di revoca del collegio sindacale per giusta causa, in caso di sopravvenuta insussistenza dell'obbligo normativamente previsto.
Il post, il podcast e il materiale richiamato: http://marasciuolo.it/contributi/item/238-d-l-decreto-competitivit%C3%A0-srl-controllo-va-via-per-giusta-causa.html
2. S.r.l. obbligo della nomina organo di controllo – art. 2477 c.c.
Previsione statutaria;
Obbligo redazione del bilancio consolidato;
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti indicati al primo comma dell'art. 2435 bis c.c..
Avv. Gennaro Marasciuolo - www.marasciuolo.it
3. Avv. Gennaro Marasciuolo ww.marasciuolo.it
Prima del D.L. 91/2014
Revisore o Organo di Controllo
OBBLIGATORI se
capitale sociale non è inferiore al minimo stabilito per le S.p.a. (art. 2477, II comma c.c.)
4. Dopo il D.L. 91/2014
Capitale sociale minimo per le S.p.a.
PASSA da
€ 120.000,00 a € 50.000,00
Avv. Gennaro Marasciuolo - www.marasciuolo.it
5. Avv. Gennaro Marasciuolo - www.marasciuolo.it
Abrogazione del II comma dell’art. 2477 c.c.
SALTA qualsiasi legame dell’obbligo di controllo connesso al capitale sociale
MA
mancano le NORME TRANSITORIE
6. .
Avv. Gennaro Marasciuolo - www.marasciuolo.it
Revocare immediatamente il revisore o l’organo di controllo?
CAUTELA
connessa alla natura del Decreto Legge!
7. Avv. Gennaro Marasciuolo - www.marasciuolo.it
Legge 116 2014 di conversione
al comma 8 dell'art. 20 del D.L. Competitività
la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, costituisce giusta causa di revoca.
9. Revisore contabile
D.M. 261/2012, all'art. 4 giusta causa:
la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
10. Avv. Gennaro Marasciuolo - www.marasciuolo.it
Organo di controllo
Mancanza norma analoga (2399 e 2400 c.c.)
Nuova formulazione risolve problemi, ma estende anche al 2435-bis c.c.
Bisogna procedere ex art. 2400, II comma c.c.
11. Avv. Gennaro Marasciuolo
Blog: www.marasciuolo.it (contributi, video, podcast e altro)
Youtube
Facebook
Linkedin
Twitter
Google +
Avv. Gennaro Marasciuolo - www.marasciuolo.it