IL CHIAMATO ALLA CONVERSIONE - catechesi per candidati alla Cresima
La normativa precedente alle classi pollaio
1. LA NORMATIVA PRECEDENTE ALLA CLASSI POLLAIO
GLI ANTENATI DEL 1994
DECRETO LEGISLATIVO 297 16 APRILE 1994
Articolo 441. Istituzione delle cattedre e posti orario) (Integralmente abolito)
Articolo 442. Dotazioni organiche ( Articolo soppresso dalla legge 59)
A decorrere dall’anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminai in relazione alle
prevedibili cessazioni del servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze di
funzionamento delle classi previste dal pino di cui all’articolo 51
Articolo - 443. Dotazioni organiche dei posti di sostegno (Integralmente abolito)
Articolo 444. Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente
degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.
1. Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica (Sostanzialmente identico per gli alti ordini di scuola) sono determinate
sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti
orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle
classi esistenti nell'anno scolastico in corso.
2. I posti orario di cui all'articolo 441 sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o
scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini
dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del
medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi
tali da assicurare stabilità al ruolo organico medesimo.
3. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi,
secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal
Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del
tesoro. (Parzialmente abolito)
Articolo 445 (Integralmente abolito)
I NONNI dal 2008
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
Articolo 64
Comma 2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione
delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da
conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico
2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore
ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.244.
Comma 6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono
derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, 2.538 milioni di euro per
l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. (somma deiTagli
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009n. 81
2. IL PADRE E LA MADRE
Articolo 1.. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete
scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si
provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 64, comma 4
quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
Capo III Disposizioni specifiche per i diversi gradi di scuole
Art. 9 - Disposizioni relative alla scuola dell’infanzia
Comma 2. Le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui
all’articolo 5, commi 2 e 3, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.
Comma 3. Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in
eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le
29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con
disabilità. Per l’anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione
previsti dall’articolo 14 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n.
331, e successive modificazioni.
10 - Disposizioni relative alla scuola primaria
1….le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15
e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti.
Art. 11- Disposizioni relative all’istruzione secondaria di primo grado
1. Le classi prime delle scuole secondarie di I grado e delle relative sezioni staccate sono
costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora
residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un’unica prima classe quando il numero
degli alunni iscritti non supera le 30 unità.
Art. 16 - Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli
istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado
1. Le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono
costituite, di norma, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi
del primo anno di corso in funzione nell’anno scolastico successivo deve essere formulata
dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti nell’istituto …
2. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello
stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile
trasferire in istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare,
comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni
non superano le 30 unità.
5. Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso
indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un
numero di alunni di norma non inferiore a 25.