La legge in materia di disabilità (L.104/92) e di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (L.170/2010) affida alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di supporto necessarie per garantire il diritto all’istruzione, favorire il successo formativo e ridurre i disagi.
XI Lezione - Arabo LAR Giath Rammo @ Libera Accademia Romana
Diritti e valori per una reale inclusione - ins. Verì
1. “Diritti e valori per una reale inclusione
scolastica”
Insegnante Verì Annalisa
2. L’Italia, a differenza degli altri Paesi Europei, può vantare un'esperienza di
ormai 30 anni di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella
scuola ordinaria, a partire dalla prima legge datata 1971, fino ad arrivare a
quella principale più attuale, la Legge Quadro 104 del 1992.
Negli ultimi anni anche la Comunità Europea ha focalizzato la sua
attenzione sull'educazione dei bambini con bisogni speciali e sulla loro
situazione nelle scuole, citando soltanto i documenti più importanti,
facciamo riferimento alla Dichiarazione di Salamanca, la Carta di azione
per i bisogni educativi speciali (UNESCO 1994); e sopra ogni documento, la
Convenzione dei diritti delle Persone con Disabilità redatta
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (2006), sottoscritta da molti paesi
del mondo.
3. Una scuola inclusiva deve sempre “ promuovere il diritto di essere
considerato uguale agli altri e diverso insieme agli altri”. Le Linee Guida per
le Politiche di Integrazione nell’Istruzione (2009) dell’UNESCO suggeriscono
che: “La scuola inclusiva è un processo di fortificazione delle capacità del
sistema di istruzione di raggiungere tutti gli studenti. Un sistema scolastico
“incluso” può essere creato solamente se le scuole comuni diventano più
inclusive. In altre parole, se diventano migliori “nell’ educazione di tutti i
bambini della loro comunità”.
4. Dall’integrazione all’inclusione
Ad oggi, il termine "integrazione" scolastica è stato ormai racchiuso
e sostituito dal termine "inclusione": intendendo con questo il
processo attraverso il quale il contesto scuola, con i suoi diversi
protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, insegnanti,
famiglia, territorio)assume le caratteristiche di un ambiente che
risponde ai bisogni di tutti i bambini e in particolare dei bambini con
bisogni speciali fra i quali rientrano a pieno titolo anche gli alunni
stranieri e i bambini adottati.
5. LA RECENTE NORMATIVA SULL’INCLUSIONE SCOLASTICA
DIRETTIVA - 27 gennaio 2012
Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e
organizzazione territoriale per l’Inclusione Scolastica
BES: Area dello svantaggio scolastico che ricomprende diverse problematiche.
3 GRANDI SOTTO-CATEGORIE:
1.DISABILITÀ
2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
3. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE
6.
7. LEGGE 104/1992
Sentenza della Corte Costituzionale n.80/100
La Repubblica:
garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
Certificazione ASL
sostegno sostegno
assistenza
Articolo 3, comma 1
Handicap Articolo 3, comma 3
Handicap grave
8. COME ATTIVARE IL SISTEMA DI INCLUSIONE
SCOLASTICA
FAMIGLIA PROVVEDE ALL’ISCRIZIONE FORNENDO ATTESTAZIONE ALUNNO IN
SITUAZIONE DI HANDICAP
SCUOLA ASSEGNA ALL’ ALUNNO UNA CLASSE INOLTRA RICHIESTA
PER L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
G.L.H. REDIGE IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
(PDF)
OPERATIVO PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
(PEI)
SCUOLA
COMUNE/PROVINCIA COLLABORATORE SCOLASTICO
ASSISTENTE EDUCATIVA / COMUNICAZIONE
9. LE LINEE GUIDA DEL MIUR SULL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI CON DISABILITA’
4 agosto 2009, prot. n. 4274
Le direttive mirano ad innalzare il livello qualitativo
degli interventi formativi ed educativi sugli alunni
portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
“ La certificazione di disabilità” e’ l’unico presupposto
giuridico per l’assegnazione della risorsa del
sostegno. La norma di riferimento attuale è il DPCM
185 del 2006: per l’integrazione scolastica la
certificazione è emessa da un Collegio ASL.
10. ALTRA DOCUMENTAZIONE PER LA DISABILITA
• La Diagnosi Funzionale secondo l’ICF:
nella quale è indicata la situazione globale della
persona, del suo stato di salute e delle funzioni
nei suoi contesti reali di vita.
•Il Profilo Dinamico Funzionale:indica le
caratteristiche fisiche, psichiche , sociali,
affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le
difficoltà di apprendimento conseguenti alla
situazione di handicap, sia le possibilità di
recupero.
11. • Il Piano Educativo Individualizzato: è il
documento nel quale vengono indicati gli
interventi integrati ed equilibrati tra di loro
predisposti per l’alunno in situazione di handicap
ai fine della realizzazione del diritto
all’educazione e all’istruzione ( come indicato dai
primi 4 commi dell’art. 12 della legge 104 del
1992).
Esso è redatto congiuntamente dagli operatori
sanitari individuati dalla Asl, dalle insegnanti
curriculari e di sostegno della scuola in
collaborazione con i genitori.
12. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
COMPOSIZIONE:
•D.S. (che lo presiede o delega il referente)
•Referente BES
• FF.SS
•Insegnanti specializzati
• AEC / Assistenti alla comunicazione
• Docenti con esperienza e/o formazione specifica
o con compiti di coordinamento delle classi
• Genitori
• Esperti istituzionali o esterni in convenzione con
la scuola
13. •COMPITI DEL GLI
RACCOLTA E COORDINAMENTO
DELLE PROPOSTE FORMULATE
DAI SINGOLI GLHO;
INTERFACCIA DEI CTS E DEI
SERVIZI SOCIALI E SANITARI
TERRITORIALI;
ELABORAZ DI UN PIANO
ANNUALE PER L’INCLUSIONE
RIFERITO AGLI ALUNNI CON
BES
14. RACCOLTA E DOCUMENTAZ.
DEGLI INTERVENTI DIDATTICO-
EDUCATIVI POSTI IN ESSERE
ANCHE IN RETE TRA SCUOLE
E/O CON AZIONI
DELL’AMMINISTRAZ IONE
RILEVAZIONE DI BES
PRESENTI NELLA
SCUOLA
FOCUS/CONTROLLO SUI CASI,
CONSULENZ E SUPPORTO AI
COLLEGHI SU
STRATEGIE/METODO DI GESTIONE
DELLE CLASSI RACCOLTA E
COORDINAMENTO DELLE
PROPOSTE GLH
15. “INTELLIGENZA TERRITORIALE”
“La direttiva affida un ruolo fondamentale ai CTS
- Centri Territoriali di Supporto, quale interfaccia
fra l’Amministrazione e le scuole, e tra le scuole
stesse nonché quale rete di supporto al processo
di integrazione, allo sviluppo professionale dei
docenti e alla diffusione delle migliori pratiche”.
Cir. Min. n. 8 06/ 6/03/13
16. Il Piano Annuale per l’Inclusività
introdotto dalla CM n.8 del 6/03/2013 del MIUR
La scuola ha l’onere di proporre il Piano Annuale per
l’Inclusività, relazionando proprio sul processo di inclusività
agito, sullo stato dell’arte in merito agli interventi inclusivi
attivati in itinere e ancor di più presentare una proiezione
globale di miglioramento che essa intende realizzare
attraverso tutte le specifiche risorse che possiede.
In questa prospettiva più ampia, il PAI allarga la cerchia
dell’integrazione tradizionale, compiuta dalla singola
istituzione scolastica, verso un orizzonte più inclusivo,
rinviando, prima di tutto, ad un’analisi dell’effettiva inclusività
della scuola.
17. Legge 170/2010
Linee guida - 6 luglio 2011
Art. 1
Riconoscimento e definizione di
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia
La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia
e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito
denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità
cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit
sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per
alcune attività della vita quotidiana.
18. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
• DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO-DSA
• DEFICIT DEL LINGUAGGIO
• DEFICIT DELLE ABILITÀ NON VERBALI
• DEFICIT DELLA COORDINAZIONE MOTORIA
• IL FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE (BORDERLINE COGNITIVO)
• è considerato ai confini tra disabilità e disturbo specifico.
(Circa 200.000 alunni – 2,5% pop. scolastica)
• DEFICIT DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ
per la sua origine in età evolutiva - (Circa 80.000 alunni – 1% popolazione
scolastica
20. Art. 2
Finalità
La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,
garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle
potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative
degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle
problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la
comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari
durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali
opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
21. AREA DELLO SVANTAGGIO
Direttiva MIUR
27-12-2012
CM 8 marzo 2013
Nota MIUR 22
novembre 2013
Ricomprendere altre situazioni
che si pongono comunque oltre
l’ordinaria difficoltà di
apprendimento.
Pertanto la rilevazione di una
mera difficoltà di apprendimento
non dovrebbe indurre
all’attivazione di un percorso
specifico con la conseguente
compilazione di un PDP.»
(Nota MIUR 22 novembre 2013)
22. I TRE TIPI DI SVANTAGGIO
socioeconomico
linguistico
culturale
23. Il Team docenti / Consiglio di classe
Individua
(non certifica)
l’alunno con svantaggio
«E’ peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team
docenti individuare – eventualmente anche sulla
base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei
docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare
percorsi di studio individualizzati e personalizzati,
formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato»
(Nota MIUR 22 novembre 2013)
24. Che cosa fare dopo l’individuazione / certificazione?
Elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato
per alunni e studenti con BES.
Redazione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato)
individualizzato o riferito a tutti i bambini della classe con
BES (strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e
documentazione delle strategie programmate per la famiglia)
25. Indicazioni operative riguardanti
la Direttiva del 27 dicembre 2012
• Riafferma che l’attivazione del percorso individualizzato
e personalizzato sia deliberato dal Cdc o dal team docenti.
• Chiarisce che il PDP deve essere firmato dal D.S. (o docente delegato) e in
caso sia necessario trattare dati sensibili includere l’autorizzazione dei
genitori
• Conferma l’obbligo di presentazione della certificazione per l’esercizio dei
diritti conseguenti alla situazione di disabilità e di DSA.
• Precisa che in mancanza di certificazione clinica o diagnosi
“motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte
sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di
evitare il contenzioso”
27. PARLARE DI DIDATTICA INCLUSIVA SIGNIFICA PARLARE DI PROPOSTE
DIDATTICHE ADATTATE AGLI STILI DI APPREDIMENTO DEI SINGOLI
ALUNNI, TENENDO CONTO DELLE LORO DIVERSITA’.
ESSA RICHIEDE FORME EFFICACI E FLESSIBILI DI LAVORO
SCOLASTICO.
LA DIDATTICA QUINDI HA BISOGNO DI ESSERE STRUTTURATA,
POGGIANDO SU DUE PILASTRI:
•CURRICULI D’ISTITUTO, IN QUANTO RAPPRESENTANO I TRAGUARDI,
I SAPERI ESSENZIALI ALL’INTERNO DI UN ITER SCOLASTICO COESO E
SIGNIFICATIVO LUNGO TUTTO IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO
DELL’ALUNNO;
•LE COMPETENZE, CIOE’ L’AGIRE IN MODO AUTONOMO E
CONSAPEVOLE.
IN QUESTA PROSPETTIVA L’UNITA’ DIDATTICA RAPPRESENTA UNO DEI
MEZZI PIU’ ADEGUATI A PERSEGUIRE REL’INDIVIDUALIZZAZIONE /
PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.
28.
29. La diversità, in tutte le sue forme, dunque, viene
considerata una risorsa e una ricchezza, piuttosto che un
limite, e nell’ottica dell’inclusione si lavora per rispettare le
diversità individuali. L’idea di inclusione deve basarsi sul
riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione
alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i
suoi bisogni “speciali”. L’inclusione deve rappresentare un
processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da
abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale,
possono essere ugualmente valorizzati e forniti di uguali
opportunità a scuola.
30. STRATEGIE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
• Partire dalle competenze del bambino.
• Favorire l’organizzazione dell’attività in piccoli gruppi.
• Il tutoring.
• L’apprendimento per scoperta.
• La suddivisione del tempo in tempi.
• Utilizzo di molteplici linguaggi (pittorico, teatrale, musicale…) per
poter esprimere e valorizzare molteplici personalità.
• Approccio operativo esperienziale per l’acquisizione dei saperi.
• Attuare un processo di apprendimento-insegnamento secondo
una logica costruttivista ( alunno al centro del processo,
protagonista attivo della costruzione della propria conoscenza).
• Promuovere la metacognizione (riflettere su ciò che si apprende).
31. • L’utilizzo di mediatori didattici.
• Attrezzature e ausili informatici.
• Software e sussidi specifici.
32. Ciò implica anche la conoscenza e l’uso dei diversi stili
cognitivi e mnestici (uditivo, visivo, globale, analitico) e
l’individualizzazione/ personalizzazione degli apprendimenti di
tutti i bambini e non solo di quelli con bisogni speciali,
coinvolgendo l’alunno stesso e anche le famiglie nell’
individuazione delle strategie. In quest’ottica l’utilizzo di
mappe concettuali e delle tecnologie interattive risulta molto
significativo ( LIBRI DI TESTO IN FORMATO DIGITALE/ LIM)
33. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA INCLUSIVA
La valutazione assume la funzione di “strumento regolatore
dei processi” e ha carattere:
promozionale perché dà all’alunno la percezione esatta dei
suoi punti forti prima di sottolineare i suoi punti deboli;
formativo: perché, dando all’alunno la percezione del punto in
cui è arrivato, gli consente di capire, all’interno del processo
formativo, che cosa deve fare e che cosa deve chiedere alla
scuola;
orientativo: in quanto il ragazzo si rende consapevole dei
propri aspetti di forza e di debolezza e acquista più capacità di
scelta e di decisione. Una scuola inclusiva utilizza la
valutazione anche come mezzo per “giudicare” sé stessa, in
un’ottica di continuo miglioramento sia per quanto riguarda
l’utilizzo delle risorse umane sia di quelle materili.
34. PROFILO DEI DOCENTI INCLUSIVI
(Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni Disabili)
Il progetto “La formazione dei docenti per l’inclusione” ha esaminato le prassi della
formazione iniziale dei docenti e in che modo sono preparati ad essere “inclusivi”.
Il progetto triennale è stato realizzato per individuare quali sono le competenze, il
bagaglio formativo e culturale, i comportamenti ed i valori necessari a tutti coloro
che intraprendono la professione docente a prescindere dalla materia di
insegnamento, dalla specializzazione, dall’età degli alunni cui si andrà ad insegnare
o dal tipo di scuola in cui si andrà a lavorare. Al progetto hanno partecipato
cinquantacinque esperti provenienti da 25 paesi europei.
35. Sono stati identificati quattro valori essenziali
dell’insegnamento e dell’apprendimento sulla base
dell’osservazione del lavoro dei docenti in classe.
Questi quattro valori sono:
1. Valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli
alunni è una risorsa e una ricchezza;
2. Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare alte
aspettative sul successo scolastico degli studenti;
3. Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di
gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti;
4. Aggiornamento professionale personale continuo –
l’insegnamento è un’attività di apprendimento e i
docenti hanno la responsabilità del proprio
apprendimento permanente per tutto l’arco della vita.
36. • Il 19 febbraio 2014 il Miur ha emanato le
nuove “Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri”, in cui
sono stati messi in evidenza alcuni temi:
l’importanza strategica dell’italiano lingua 2, la
necessità di un orientamento mirato anche
alle famiglie, il ruolo decisivo dei CPIA e la
formazione, per insegnanti e dirigenti, sulle
strategie d’integrazione.
37. 2014 - Linee guida per l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri
«Gli alunni con cittadinanza non italiana
necessitano anzitutto di interventi didattici di
natura transitoria relativi all’apprendimento della
lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere
alla formalizzazione di un vero e proprio piano
didattico personalizzato (v. nota ministeriale del
22 novembre 2013). Si fa in questo caso
riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati
ultratredicenni provenienti da paesi di lingua non
latina»
38. LA VALUTAZIONE
• La normativa vigente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009
Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che gli alunni con
cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto
soggetti all’obbligo d’istruzione, siano valutati nelle forma e nei
modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una
valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di
apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica
pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di
apprendimento «essenziali». La normativa d’esame non consente di
differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma
solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o
comunque forniti di un piano didattico personalizzato. La prova
nazionale nell’Esame conclusivo del I ciclo e la relativa griglia di
correzione sono le stesse previste per tutti i candidati.