SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Articolo 1
(Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)
1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio
regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento
più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.
19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare
aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi
di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente
ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale
possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio
nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i
soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità
sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al
ricovero in una struttura sanitaria.
5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o
aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che
rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio
di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le
singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche
e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge
25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8.
7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al
comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in
condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le
condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono
comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore
.
di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In
relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato
secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue
eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la
Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche
nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale,
misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
Articolo 2.
(Sanzioni e controlli)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero
dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite
con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19
del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di
impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica
l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni
delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità
che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al secondo
periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione
della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività
o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente
irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima
disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata
nella misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o
comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 4, è
punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
5. Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure disposte da autorità statali,
nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni
competenti
Articolo 3
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le misure di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 maggio
2020 e fino al 31 luglio 2020.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

More Related Content

What's hot

Bando per la selezione di 183 volontari da impiegare in progetti di servizio ...
Bando per la selezione di 183 volontari da impiegare in progetti di servizio ...Bando per la selezione di 183 volontari da impiegare in progetti di servizio ...
Bando per la selezione di 183 volontari da impiegare in progetti di servizio ...
usa11
 

What's hot (20)

Coronavirus: supermercati chiusi la domenica
Coronavirus: supermercati chiusi la domenicaCoronavirus: supermercati chiusi la domenica
Coronavirus: supermercati chiusi la domenica
 
l'Ordinanza 16 agosto 2020
l'Ordinanza 16 agosto 2020l'Ordinanza 16 agosto 2020
l'Ordinanza 16 agosto 2020
 
Ordinanza z00004 08_03_2020
Ordinanza z00004 08_03_2020Ordinanza z00004 08_03_2020
Ordinanza z00004 08_03_2020
 
Ordinanza z00005 09_03_2020
Ordinanza z00005 09_03_2020Ordinanza z00005 09_03_2020
Ordinanza z00005 09_03_2020
 
Dpcm 26 aprile
Dpcm 26 aprile Dpcm 26 aprile
Dpcm 26 aprile
 
Coronavirus Italia, la bozza del nuovo Dpcm 26 aprile 2020
Coronavirus Italia, la bozza del nuovo Dpcm 26 aprile 2020Coronavirus Italia, la bozza del nuovo Dpcm 26 aprile 2020
Coronavirus Italia, la bozza del nuovo Dpcm 26 aprile 2020
 
Ordinanza z00026 13_04_2020
Ordinanza z00026 13_04_2020Ordinanza z00026 13_04_2020
Ordinanza z00026 13_04_2020
 
Ordinanza Coronavirus Rer 14 marzo
Ordinanza Coronavirus Rer 14 marzoOrdinanza Coronavirus Rer 14 marzo
Ordinanza Coronavirus Rer 14 marzo
 
Ordinanza regionale 109
Ordinanza regionale 109Ordinanza regionale 109
Ordinanza regionale 109
 
Coronavirus, il decreto del Presidente del Consiglio
Coronavirus, il decreto del Presidente del ConsiglioCoronavirus, il decreto del Presidente del Consiglio
Coronavirus, il decreto del Presidente del Consiglio
 
Bando per la selezione di 183 volontari da impiegare in progetti di servizio ...
Bando per la selezione di 183 volontari da impiegare in progetti di servizio ...Bando per la selezione di 183 volontari da impiegare in progetti di servizio ...
Bando per la selezione di 183 volontari da impiegare in progetti di servizio ...
 
Dl covid-31-marzo-2021
Dl covid-31-marzo-2021Dl covid-31-marzo-2021
Dl covid-31-marzo-2021
 
SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) - 15 gennaio 2019
SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) - 15 gennaio 2019SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) - 15 gennaio 2019
SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) - 15 gennaio 2019
 
Bando + Scheda Adesione / Servizio Civile Nazionale
Bando + Scheda Adesione / Servizio Civile NazionaleBando + Scheda Adesione / Servizio Civile Nazionale
Bando + Scheda Adesione / Servizio Civile Nazionale
 
Ordinanza Regionale 579 del 10 luglio 2020 - ripresa sport di contatto
Ordinanza Regionale 579 del 10 luglio 2020 - ripresa sport di contattoOrdinanza Regionale 579 del 10 luglio 2020 - ripresa sport di contatto
Ordinanza Regionale 579 del 10 luglio 2020 - ripresa sport di contatto
 
D. lgs 77.2002
D. lgs 77.2002D. lgs 77.2002
D. lgs 77.2002
 
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 06 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 06 di 13Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 06 di 13
Corso di preparazione ai concorsi - Lezione 06 di 13
 
Dpcm 10 aprile 2020
Dpcm 10 aprile 2020Dpcm 10 aprile 2020
Dpcm 10 aprile 2020
 
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
SCIA e L. 241/1990 - 10 ottobre 2018
 
Lezione n. 05 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...
Lezione n. 05 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...Lezione n. 05 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...
Lezione n. 05 - La disciplina del pubblico impiego: La normativa sul lavoro a...
 

Similar to Spostamenti tra Regioni da 3 giugno, la bozza del nuovo decreto

Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdf
Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdfNota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdf
Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdf
ClaudioJapan
 

Similar to Spostamenti tra Regioni da 3 giugno, la bozza del nuovo decreto (20)

Dpcm 18 ottobre, la circolare del Viminale
Dpcm 18 ottobre, la circolare del ViminaleDpcm 18 ottobre, la circolare del Viminale
Dpcm 18 ottobre, la circolare del Viminale
 
Dpcm 3 novembre 2020
Dpcm 3 novembre 2020Dpcm 3 novembre 2020
Dpcm 3 novembre 2020
 
Ordinanza z00068-del-20.11.2020
Ordinanza z00068-del-20.11.2020Ordinanza z00068-del-20.11.2020
Ordinanza z00068-del-20.11.2020
 
Decreto del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-11-marzo-2020-ulteriori...
Decreto del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-11-marzo-2020-ulteriori...Decreto del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-11-marzo-2020-ulteriori...
Decreto del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-11-marzo-2020-ulteriori...
 
Ordinanza+604+del+10+settembre+2020
Ordinanza+604+del+10+settembre+2020Ordinanza+604+del+10+settembre+2020
Ordinanza+604+del+10+settembre+2020
 
Lombardia, la nuova ordinanza anti Covid
Lombardia, la nuova ordinanza anti CovidLombardia, la nuova ordinanza anti Covid
Lombardia, la nuova ordinanza anti Covid
 
Dl covid-20-4-2021-ore-16-30
Dl covid-20-4-2021-ore-16-30Dl covid-20-4-2021-ore-16-30
Dl covid-20-4-2021-ore-16-30
 
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38del-18-04-2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38del-18-04-2020Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38del-18-04-2020
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38del-18-04-2020
 
Coronavirus: "Decreto cura italia"
Coronavirus: "Decreto cura italia"Coronavirus: "Decreto cura italia"
Coronavirus: "Decreto cura italia"
 
Decreto n 18 - "Cura Italia" 17 Marzo 2020
Decreto n 18 - "Cura Italia" 17 Marzo 2020Decreto n 18 - "Cura Italia" 17 Marzo 2020
Decreto n 18 - "Cura Italia" 17 Marzo 2020
 
Decreto Legge Cura Italia n. 18/2020
Decreto Legge Cura Italia n. 18/2020Decreto Legge Cura Italia n. 18/2020
Decreto Legge Cura Italia n. 18/2020
 
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Salva Italia
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Salva ItaliaDecreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Salva Italia
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - Salva Italia
 
Bozza dpcm 3 novembre
Bozza dpcm 3 novembreBozza dpcm 3 novembre
Bozza dpcm 3 novembre
 
Coprifuoco, l'ordinanza della Regione Lombardia
Coprifuoco, l'ordinanza della Regione LombardiaCoprifuoco, l'ordinanza della Regione Lombardia
Coprifuoco, l'ordinanza della Regione Lombardia
 
Z00037 2020
Z00037 2020Z00037 2020
Z00037 2020
 
Ordinanza n. 9 covid 19
Ordinanza n. 9 covid 19 Ordinanza n. 9 covid 19
Ordinanza n. 9 covid 19
 
Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdf
Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdfNota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdf
Nota_Decreto-legge 24 marzo 2022 n_24.pdf
 
Ordinanza 573 Lombardia
Ordinanza 573 LombardiaOrdinanza 573 Lombardia
Ordinanza 573 Lombardia
 
Coronavirus. La Regione inizia a riallineare le proprie restrizioni a quelle ...
Coronavirus. La Regione inizia a riallineare le proprie restrizioni a quelle ...Coronavirus. La Regione inizia a riallineare le proprie restrizioni a quelle ...
Coronavirus. La Regione inizia a riallineare le proprie restrizioni a quelle ...
 
Ordinanza
OrdinanzaOrdinanza
Ordinanza
 

More from Filippo Bernardi

More from Filippo Bernardi (20)

Il Dpcm del 24 ottobre 2020
Il Dpcm del 24 ottobre 2020Il Dpcm del 24 ottobre 2020
Il Dpcm del 24 ottobre 2020
 
Covid Roma, l'ordinanza anti-movida
Covid Roma, l'ordinanza anti-movidaCovid Roma, l'ordinanza anti-movida
Covid Roma, l'ordinanza anti-movida
 
Coprifuoco nel Lazio, ecco l'ordinanza della Regione
Coprifuoco nel Lazio, ecco l'ordinanza della RegioneCoprifuoco nel Lazio, ecco l'ordinanza della Regione
Coprifuoco nel Lazio, ecco l'ordinanza della Regione
 
Il Dpcm del 13 ottobre 2020
Il Dpcm del 13 ottobre 2020Il Dpcm del 13 ottobre 2020
Il Dpcm del 13 ottobre 2020
 
Linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza
Linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienzaLinee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza
Linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza
 
Scuola, le linee guida dell'Iss in caso di alunni positivi al Covid
Scuola, le linee guida dell'Iss in caso di alunni positivi al CovidScuola, le linee guida dell'Iss in caso di alunni positivi al Covid
Scuola, le linee guida dell'Iss in caso di alunni positivi al Covid
 
Scuola, le linee guida del governo per il rientro a settembre
Scuola, le linee guida del governo per il rientro a settembreScuola, le linee guida del governo per il rientro a settembre
Scuola, le linee guida del governo per il rientro a settembre
 
Scuola, le linee guida del governo per il rientro a settembre
Scuola, le linee guida del governo per il rientro a settembreScuola, le linee guida del governo per il rientro a settembre
Scuola, le linee guida del governo per il rientro a settembre
 
Coronavirus, i dati del contagio Regione per Regione
Coronavirus, i dati del contagio Regione per RegioneCoronavirus, i dati del contagio Regione per Regione
Coronavirus, i dati del contagio Regione per Regione
 
Ecco i 20 indicatori per la Fase 2: dai tamponi alle terapie intensive
Ecco i 20 indicatori per la Fase 2: dai tamponi alle terapie intensiveEcco i 20 indicatori per la Fase 2: dai tamponi alle terapie intensive
Ecco i 20 indicatori per la Fase 2: dai tamponi alle terapie intensive
 
Come viaggeremo nella Fase 2? La bozza su cui lavora il governo
Come viaggeremo nella Fase 2? La bozza su cui lavora il governoCome viaggeremo nella Fase 2? La bozza su cui lavora il governo
Come viaggeremo nella Fase 2? La bozza su cui lavora il governo
 
Luis Sepùlveda, la collaborazione con il Messaggero
Luis Sepùlveda, la collaborazione con il MessaggeroLuis Sepùlveda, la collaborazione con il Messaggero
Luis Sepùlveda, la collaborazione con il Messaggero
 
Luis Sepùlveda, la collaborazione con il Messaggero
Luis Sepùlveda, la collaborazione con il MessaggeroLuis Sepùlveda, la collaborazione con il Messaggero
Luis Sepùlveda, la collaborazione con il Messaggero
 
Prestiti alle imprese fino a 25mila euro, la guida dell'Abi per fare domanda
Prestiti alle imprese fino a 25mila euro, la guida dell'Abi per fare domandaPrestiti alle imprese fino a 25mila euro, la guida dell'Abi per fare domanda
Prestiti alle imprese fino a 25mila euro, la guida dell'Abi per fare domanda
 
Roma, elenco supermercati che effettuano consegna a domicilio
Roma, elenco supermercati che effettuano  consegna a domicilioRoma, elenco supermercati che effettuano  consegna a domicilio
Roma, elenco supermercati che effettuano consegna a domicilio
 
Coronavirus, la ripartizione dei fondi ai Comuni
Coronavirus, la ripartizione dei fondi ai ComuniCoronavirus, la ripartizione dei fondi ai Comuni
Coronavirus, la ripartizione dei fondi ai Comuni
 
Coronavirus, ecco il modulo per la sospensione dei mutui
Coronavirus, ecco il modulo per la sospensione dei mutuiCoronavirus, ecco il modulo per la sospensione dei mutui
Coronavirus, ecco il modulo per la sospensione dei mutui
 
Coronavirus, la bozza del decreto anti-furbetti
Coronavirus, la bozza del decreto anti-furbettiCoronavirus, la bozza del decreto anti-furbetti
Coronavirus, la bozza del decreto anti-furbetti
 
Coronavirus, la bozza del nuovo decreto anti-furbetti
Coronavirus, la bozza del nuovo decreto anti-furbettiCoronavirus, la bozza del nuovo decreto anti-furbetti
Coronavirus, la bozza del nuovo decreto anti-furbetti
 
Coronavirus, restrizioni l'ingresso degli italiani e situazione voli
Coronavirus, restrizioni l'ingresso degli italiani e situazione voliCoronavirus, restrizioni l'ingresso degli italiani e situazione voli
Coronavirus, restrizioni l'ingresso degli italiani e situazione voli
 

Spostamenti tra Regioni da 3 giugno, la bozza del nuovo decreto

  • 1. Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19) 1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria. 5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8. 7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore .
  • 2. di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Articolo 2. (Sanzioni e controlli) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni ci cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 4, è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 5. Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure disposte da autorità statali, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti Articolo 3
  • 3. (Disposizioni transitorie e finali) 1. Le misure di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.