Relazione sul "Traduttore giurato" tenuta a Ca' Foscari
1. “IL TRADUTTORE GIURATO”: TEORIA E PRATICA
D.ssa Maria Antonietta Ferro
www.ferrotraduzioni.it
http://mariantoniettaferro.wordpress.com/
Abstract della relazione tenuta all’Università Ca’ Foscari
GIORNATE DI FORMAZIONE:
IL MERCATO DELL’INTERPRETARIATO E DELLA TRADUZIONE
5-6 marzo 2012, ore 9.30 - Aula Magna S. Trentin, Ca' Dolfin,
Dorsoduro 3825/e, Venezia
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=122301
Venezia, 5 marzo 2012
Cominciamo dicendo che il Traduttore giurato non esiste in Italia nel senso in cui è inteso in altri
paesi europei, nei quali per ottenere questa qualifica è necessario sostenere un esame “di
Stato”che consente poi di svolgere la professione e di effettuare traduzioni giurate, per così
dire, in proprio, cioè senza bisogno di andare in tribunale ad asseverare, con conseguente
dispendio di tempo e denaro.
In realtà, la figura di chi coadiuva il giudice nello svolgimento di operazioni per le quali il giudice
stesso non ha strumenti conoscitivi sufficienti (lingue straniere nel nostro caso, ma anche tutta
una serie di altre specialità: medicina, contabilità, agronomia e molte altre ancora) è definita
dalla normativa come CTU, cioè consulente tecnico d’ufficio, o Perito, a seconda dei casi.
Vedremo in seguito la differenza.
Allora perché si dice traduttore giurato?
Probabilmente questa definizione deriva dal fatto che prima di svolgere il proprio incarico di
consulenza, il traduttore, in veste di CTU, “giura di adempiere bene e fedelmente al compito
affidatogli, al solo scopo di far conoscere la verità”.
Secondo la definizione data da Piero Calamandrei “il CTU è l’occhiale del giudice”, colui che lo
aiuta a vedere oltre le proprie conoscenze personali.
Può essere interessante accennare brevemente al modo in cui è nata e si è evoluta questa figura
di “aiutante del giudice”.
Occorre partire dal Codice di procedura civile del 1865, che disciplina, fra le altre prove, la
PERIZIA intesa come una sorta di testimonianza tecnica. Il perito poteva essere nominato dalle
parti e veniva citato da queste ultime a comparire per prestare giuramento. Non era richiesta
alcuna speciale competenza. Il perito poteva anche essere analfabeta. Il Codice del 1865 vede
dunque la perizia come una prova testimoniale, con la differenza che la perizia accerta fatti
permanenti mentre la prova testimoniale accerta fatti transeunti.
Il Regio Decreto del 26 febbraio 1928 (poi RD 21/5/34) previde la facoltà del giudice di
nominare uno o più CONSULENTI TECNICI che lo assistessero per l’istruzione del procedimento
o durante tutta la controversia.
Con il codice del 1940 si verificò un mutamento radicale della concezione di perito, consistente
nella variazione della tipologia di supporto fornito al giudice e nel diverso ruolo assolta dal CTU.
Dalla produzione di un atto (perizia) si passa a una collaborazione di tipo fiduciario.
Il consulente tecnico è infatti:
2. 1. Ausiliario del giudice
2. Indipendente dalle parti
3. Particolarmente esperto
Si caratterizza in due tipologie: CTU in senso stretto, allorché il suo compito consiste
nell’accertare e valutare fatti utilizzando regole scientifiche, e MERO ESPERTO o
ESTIMATORE, allorché il suo compito consiste nell’assistere il giudice durante lo svolgimento di
determinate attività, mettendo a disposizione le proprie specifiche competenze. In quest’ultima
categoria rientrano i traduttori. Tuttavia, all’atto pratico, si parla sempre di CTU.
Siamo dunque arrivati al nocciolo della questione. Quando lavoriamo per il tribunale, in che veste
ci troviamo? Chi è oggi il CTU? Chi è oggi il perito? Chi è l’ausiliario di PG?
Occorre innanzitutto distinguere fra processo civile e processo penale.
La norma “base”che individua la figura del consulente tecnico nel processo civile, è l’art. 61 c.p.c.,
denominata “Consulente tecnico”, che recita nel primo comma: “Quando è necessario, il giudice
può farsi assistere, per il compimento dei singoli atti o per tutto il processo, da uno o più
consulenti di particolare competenza tecnica.”
Gli aspetti procedurali della nomina e del conferimento dell’incarico al CTU, sono regolati dagli
artt. 191 e ss., c.p.c.
Art. 191, primo comma, c.p.c.: “Nomina del consulente tecnico”
“Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore [… omissis], nomina un consulente
tecnico e fissa l’udienza nella quale questi deve comparire.”
Art. 193 c.p.c.: “Giuramento del consulente”
“All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni
che è chiamato ad adempiere, e ne riceve giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni
affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.”
La norma specifica sulla figura dell’interprete è l’Art. 122 c.p.c. “Uso della lingua italiana –
Nomina dell’interprete: In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana. Quando deve
essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi,
prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere
fedelmente il suo ufficio.”
La norma specifica sulla figura del traduttore è l’Art. 123 c.p.c. “Nomina del traduttore: Quando
occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può
nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.”
Nell’ambito del processo penale, la prima precisazione terminologica riguarda la differenza tra
“perito”e “ausiliario di PG”(PG, lo ricordiamo, è la Polizia Giudiziaria). Quest’ultimo termine è
sinonimo di “perito”in una fase di svolgimento delle indagini preliminari, quindi antecedente a un
eventuale processo, mentre non è vero il contrario. Non potremmo infatti parlare di “ausiliario di
PG”per un “perito”il cui intervento viene richiesto dal giudice durante lo svolgimento del
processo, ambito nel quale la PG ha esaurito la sua attività, legata esclusivamente alla fase delle
indagini preliminari. La perizia è un’attività che può essere richiesta sia nel corso delle indagini
preliminari che dal giudice durante il processo, ed è regolata dagli Artt. 220 e ss. del codice di
procedura penale.
Art. 220 c.p.p., primo comma: “Oggetto della perizia: La perizia è ammessa quando occorre
svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche,
scientifiche o artistiche.”
3. Art. 225 c.p.p., primo comma “Nomina del consulente tecnico: Disposta la perizia, il pubblico
ministero e le parti private hanno facoltà di nominare i propri consulenti tecnici in numero non
superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.”
Art. 226 c.p.p., primo comma: “Conferimento dell’incarico: Il giudice, accertate le generalità del
perito, […omissis], lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo
invita a rendere la seguente dichiarazione: “consapevole della responsabilità morale e giuridica
che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro
scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni
peritali”.”
Quali passi deve compiere dunque un traduttore-interprete che voglia intraprendere l’attività di
CTU/Perito di Tribunale? In primo luogo deve iscriversi agli appositi Albi tenuti dal Tribunale.
Una volta iscritto, potrà essere convocato per il conferimento dell’incarico da parte dei Giudici o
dei Magistrati, i quali attingono i nominativi dall’elenco degli iscritti all’Albo.
La descrizione dettagliata dell’iter da seguire, a partire dalla presentazione della domanda di
iscrizione all’Albo dei CTU/Periti, passando per il conferimento dell’incarico e l’esecuzione della
consulenza o perizia, fino ad arrivare alla richiesta del compenso e alla liquidazione del
medesimo, è disponibile online: su www.ferrotraduzioni.it “VADEMECUM DEL TRADUTTORE
GIURATO”.
Le opportunità operative del Traduttore giurato non si esauriscono col mettere le proprie
competenze a servizio dell’Autorità Giudiziaria, Il libero mercato offre la possibilità di proporsi
ad aziende, studi legali, studi notarili e soggetti privati per l’esecuzione di traduzioni asseverate.
L’asseverazione di una traduzione comporta, come accennato all’inizio, la necessità di recarsi
presso la Cancelleria di Volontaria Giurisdizione o presso gli Uffici del Giudice di Pace.
Infatti, secondo la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15.12.1980:
“…non esistendo in Italia la figura professionale del traduttore ufficiale, viene di norma
richiesta dai Paesi esteri la traduzione da parte di traduttori giurati iscritti all’albo dei
Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) esistenti presso ogni Tribunale. Poiché la decisione di
accettare o meno una traduzione giurata/ufficiale/asseverata è del Paese dove il
documento deve essere presentato, sarà quindi necessario accertarsi caso per caso se
viene accettata anche una traduzione effettuata da altri soggetti.
[omissis] Per traduttori ufficiali devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una
traduzione ‘ufficiale’ di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente
competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del
testo originario fornendo ad essa il crisma della ‘ufficialità’ in forza di una preesistente
abilitazione (iscrizione agli albi) o mediante successive procedure (es. giuramento)”.
Dal confronto con colleghi “traduttori giurati”operanti sull’intero territorio nazionale è emerso
che esistono differenze a volte sostanziali fra un Tribunale e un altro in relazione ai requisiti
richiesti per l’iscrizione all’albo e, soprattutto, in merito alle procedure di asseverazione delle
traduzioni. Ciò è servito da spunto per la realizzazione di un’indagine pilota dal titolo “Le
asseverazioni in Italia: Tribunali a confronto”, di cui esaminiamo e commentiamo qui solo una
parte dei risultati. L’e-book contenente la totalità dei dati, con relativa analisi e commento, sarà
pubblicato nei prossimi giorni da FILODIRITTO EDITORE. Invito quindi i presenti a iscriversi
alla newsletter di Fildiritto Editore, attraverso il sito http://www.filodirittoeditore.com/ per
essere tempestivamente informati sull’uscita di questa pubblicazione che rappresenta una novità
nell’ambito dell’editoria giuridica e che vorrebbe costituire il punto di partenza per una disamina
più approfondita delle problematiche emerse.
4. CURRICULUM:
Maria Antonietta Ferro, nata a Firenze il 14 febbraio 1955
www.ferrotraduzioni.it
http://mariantoniettaferro.wordpress.com/
e-mail: mariantof@gmail.com
cell.: 3474494834
Formazione:
Laurea in Lingue e letterature straniere conseguita presso la Facoltà di Lingue
dell’Università di Pisa (1978)
Corso post-laurea in Commercio Internazionale presso l’Istituto di Studi Europei di
Torino (1981)
Corso post-laurea in Commercio e Marketing Internazionale presso l’Istituto per il
Commercio Estero (ICE) di Roma (1981-1982)
Master biennale in traduzione letteraria presso la Facoltà di lettere e filosofia
dell’Università di Siena (2004-2005)
Iscritta attualmente alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa
Credenziali:
CTU presso il Tribunale di Lucca dal 1995 per le lingue inglese, francese, spagnolo e
tedesco
Perito ed esperto presso la C.C.I.A.A. di Lucca per le lingue inglese, francese, spagnolo e
tedesco
Attività:
Traduttrice libera professionista dal 1995, specializzata nel settore giuridico e
commerciale
Docente di inglese giuridico presso la SSML di Pisa
Ideatrice e docente di corsi di formazione per traduttori:
Il traduttore giurato – Teoria e pratica
Spagnolo giuridico: i contratti
Spagnolo giuridico: le procure e i testamenti
Francese giuridico: i contratti