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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009753/2011
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Crescenzio Rivellini (PPE)

Oggetto:     Trasporti marittimi nei golfi di Napoli e di Salerno

Nell'aprile 2011 l'associazione di armatori italiani operanti sotto il cartello ACAP, gestore della totalità
delle compagnie private di navigazione nei golfi di Napoli e di Salerno, ha disposto l'aumento delle
tariffe per il trasporto e per il collegamento della terraferma con le isole di Capri, Ischia e Procida in
modo concordato da parte delle rispettive società di navigazione. Il 28 settembre inoltre la compagnia
Alilauro che ha una posizione dominante nel golfo di Napoli, in particolare per la tratta Napoli-Ischia-
Napoli, ha sancito un aumento del 32% del costo della maggior parte dei biglietti di viaggio. La
disciplina europea in materia di trasporti marittimi e di rapporti fra operatori e utenti dispone che le
condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori devono essere offerte al pubblico senza alcuna
discriminazione diretta o indiretta. La situazione descritta non sembra invece lasciare ai cittadini alcun
margine di manovra in quanto i soggetti danneggiati sono sopratutto i residenti ed i pendolari delle isole
che, costretti ad usufruire ogni giorno dei servizi di trasporto marittimo, sono sottoposti al quasi
monopolio decisionale delle compagnie di navigazione private in materia di variazioni tariffarie non
essendoci vettori pubblici o privati che possano fornire un servizio alternativo di trasporto, come
dimostra la soppressione di alcune corse di traghetti ed aliscafi da parte dell'azienda pubblica Caremar,
unica potenziale concorrente.
Va inoltre sottolineato che in violazione del trattato comunitario e del regolamento (CEE) n. 3577/92 le
compagnie private si vedono “concesse” le linee con proroghe continue e senza alcuna gara europea.

Ritiene la Commissione che sia necessario intervenire al fine di favorire un'idonea applicazione degli
articoli 101 e 102 TFUE che sanciscono il divieto di abuso di posizione dominante e di accordi e
pratiche concordate anticoncorrenziali?

Reputa essa che tali eventi possano ostacolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 169/2009 che
sancisce la necessità di impedire che il commercio tra Stati membri dell'UE sia pregiudicato e che sia
falsata la concorrenza all'interno del mercato unico europeo?

Poiché il regolamento in parola dispone inoltre il divieto di accordi, di decisioni tra associazioni e di
pratiche concordate tra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, ritiene
che le decisioni del cartello di armatori privati ACAP e della compagnia Alilauro possano contraddire tali
principi?

Crede infine necessario, ai fini dell'immediata e pronta applicazione del regolamento (CE)
n. 1177/2010, stabilire un contatto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana, che
sino ad oggi è rimasta inerte rispetto agli accadimenti in questione, allo scopo di far cessare queste
prassi e sanzionare gli eventuali responsabili?




881019.IT                                                                                      PE 475.278

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  • 1. Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009753/2011 alla Commissione Articolo 117 del regolamento Crescenzio Rivellini (PPE) Oggetto: Trasporti marittimi nei golfi di Napoli e di Salerno Nell'aprile 2011 l'associazione di armatori italiani operanti sotto il cartello ACAP, gestore della totalità delle compagnie private di navigazione nei golfi di Napoli e di Salerno, ha disposto l'aumento delle tariffe per il trasporto e per il collegamento della terraferma con le isole di Capri, Ischia e Procida in modo concordato da parte delle rispettive società di navigazione. Il 28 settembre inoltre la compagnia Alilauro che ha una posizione dominante nel golfo di Napoli, in particolare per la tratta Napoli-Ischia- Napoli, ha sancito un aumento del 32% del costo della maggior parte dei biglietti di viaggio. La disciplina europea in materia di trasporti marittimi e di rapporti fra operatori e utenti dispone che le condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori devono essere offerte al pubblico senza alcuna discriminazione diretta o indiretta. La situazione descritta non sembra invece lasciare ai cittadini alcun margine di manovra in quanto i soggetti danneggiati sono sopratutto i residenti ed i pendolari delle isole che, costretti ad usufruire ogni giorno dei servizi di trasporto marittimo, sono sottoposti al quasi monopolio decisionale delle compagnie di navigazione private in materia di variazioni tariffarie non essendoci vettori pubblici o privati che possano fornire un servizio alternativo di trasporto, come dimostra la soppressione di alcune corse di traghetti ed aliscafi da parte dell'azienda pubblica Caremar, unica potenziale concorrente. Va inoltre sottolineato che in violazione del trattato comunitario e del regolamento (CEE) n. 3577/92 le compagnie private si vedono “concesse” le linee con proroghe continue e senza alcuna gara europea. Ritiene la Commissione che sia necessario intervenire al fine di favorire un'idonea applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE che sanciscono il divieto di abuso di posizione dominante e di accordi e pratiche concordate anticoncorrenziali? Reputa essa che tali eventi possano ostacolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 169/2009 che sancisce la necessità di impedire che il commercio tra Stati membri dell'UE sia pregiudicato e che sia falsata la concorrenza all'interno del mercato unico europeo? Poiché il regolamento in parola dispone inoltre il divieto di accordi, di decisioni tra associazioni e di pratiche concordate tra imprese, nonché lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, ritiene che le decisioni del cartello di armatori privati ACAP e della compagnia Alilauro possano contraddire tali principi? Crede infine necessario, ai fini dell'immediata e pronta applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2010, stabilire un contatto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana, che sino ad oggi è rimasta inerte rispetto agli accadimenti in questione, allo scopo di far cessare queste prassi e sanzionare gli eventuali responsabili? 881019.IT PE 475.278