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Feb. 1, 2023
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  1. Periodo dal 1° al 31 Gennaio 2023 LE NOVITÀ (1) NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI GENNAIO 2023 A cura del Dott. Marco Grondacci 1Normativa Nazionale e Comunitaria – Giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale pubblicate sulle Gazzette Ufficiali italiana e della unione europea
  2. Sommario ACQUA TUTELA E GESTIONE................................................................................................6 Criteri gestione invasi (Normativa Nazionale)........................................................................6 Proposta revisione Direttiva UE su acque reflue (Normativa Comunitaria) .......................7 Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici (Normativa Nazionale)........................................................................................8 Sistemi fognari e depurazioni rispetto sentenze Corte Giustizia UE (Normativa Nazionale) ...................................................................................................................................9 ARIA .............................................................................................................................................10 Proposta modifica Direttiva emissioni industriali e prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Normativa Comunitaria) .......................................................................10 CACCIA TUTELA FAUNA .......................................................................................................16 Fondo recupero fauna selvatica (Normativa Nazionale)......................................................16 Controllo fauna selvatica (Normativa Nazionale).................................................................16 EFFETTO SERRA ......................................................................................................................19 In aumento emissioni gas serra in Italia (Documentazione Nazionale) ..............................19 Osservatorio città clima 2022 (Documentazione Nazionale)................................................19 Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici...............................................20 Innevamento artificiale in un clima più caldo: il rischio idrico (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................21 Un altro anno di caldo record per gli oceani (Documentazione Internazionale) ...............22 Riparto proventi aste emissioni CO2 (Normativa Nazionale) .............................................22 ELETTROMAGNETISMO........................................................................................................24 La percezione dei gestori sulle semplificazioni in materia di antenne secondo (Documentazione Nazionale)...................................................................................................24 Indagine su percorsi partecipativi nella installazione del 5G (Documentazione Nazionale) ....................................................................................................................................................25 Progetti di ricerca e sviluppo del 5G (Normativa Nazionale)..............................................27 ENERGIA.....................................................................................................................................29 Investimenti pubblici nelle infrastrutture energetiche come parte della soluzione dei problemi climatici (Documentazione Comunitaria) .............................................................29 Il potenziale di idrogeno verde in Africa (Documentazione Internazionale) .....................30 Transizione giusta e sostenibile nel contesto delle regioni carbonifere e ad alta intensità energetica (Documentazione Comunitaria)...........................................................................31 Pacchetto Energia sul gas, sull’idrogeno e sulle emissioni di metano (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................32 Realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse (Normativa Nazionale).............................................................................................................33 Incrementare la capacità di rete di ospitare ed integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili (Normativa Nazionale)...........................................................................35 Sviluppo geotermia in Europa (Documentazione Internazionale) ......................................35
  3. Perfezionato l'accordo di partnership tra Eni e Snam sui gasdotti tra Algeria e Italia (Documentazione nazionale) ...................................................................................................36 Migliorare la resilienza della rete elettrica di trasmissione a eventi meteorologici estremi (Normativa Nazionale).............................................................................................................36 Misure per l'incremento della produzione di gas naturale (Normativa Nazionale............36 Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................38 Evoluzione mercato del petrolio (Documentazione Nazionale) ...........................................40 Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2019 e 2020 (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................41 Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi (Normativa Nazionale).............................................................................................................42 L’obbligo per l’operatore pubblico di rifornirsi presso i produttori di energie rinnovabili ad un prezzo superiore a quello di mercato (Giurisprudenza Comunitaria).....................43 Fondo per la produzione energia da biomassa legnosa (Normativa Nazionale) ................44 INCENTIVI E POLITICHE SOSTENIBILI............................................................................45 Il dialogo sociale nell'ambito della transizione verde (Documentazione Comunitaria)....45 Trasformare le città delle zone aride in "oasi urbane verdi" (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................45 I numeri del cancro in Italia (Documentazione Nazionale)..................................................46 Nuovo Sistema Informativo sulla qualità dell'ambiente urbano (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................47 Ecodesign: meglio prevenire che curare (Documentazione Nazionale)..............................48 Partenariati Horizon Europe per la ricerca e l'innovazione (Normativa Nazionale)........48 Realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................49 Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sullo stato delle regioni e delle città nell'Unione europea (Documentazione Comunitaria) ..........................................................49 Legge bilancio: fondi sostenibilità (Normativa Nazionale) ..................................................51 MARE PORTUALITÀ................................................................................................................52 Piano intervento in mare per inquinamento da idrocarburi e sostanze pericolose (Normativa Nazionale).............................................................................................................52 Uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo (Normativa Comunitaria)........................................................................................................52 Come accelerare l'adozione di e-carburanti verdi? (Documentazione Internazionale)....57 Studio su costi per la ambientalizzazione del sistema navale (documentazione Internazionale) .........................................................................................................................64 Rischi da eventi naturali per le infrastrutture portuali (Documentazione Internazionale) ....................................................................................................................................................65 Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................66 MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE.............................................................68
  4. Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza (Normativa Nazionale)......................68 Combustibili alternativi e sistema di verifica (Normativa Comunitaria)...........................68 Ecobonus: dal 10 gennaio riaprono le prenotazioni per veicoli non inquinanti (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................69 Rapporto sulle trasformazioni dell’ecosistema automotive italiano (Documentazione Nazionale) .................................................................................................................................69 Qualità delle raffinerie tradizionali nel passaggio alla decarbonizzazione (Documentazione Internazionale)...........................................................................................73 Veicoli elettrici: un ruolo chiave nella decarbonizzazione dei trasporti (Documentazione Internazionale) .........................................................................................................................76 Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................77 Emissioni motori ad accensione spontanea e comandata per propulsione veicoli (Normativa ONU).....................................................................................................................78 Documenti di circolazione per la propulsione dei veicoli alimentati con combustibili alternativi (Normativa Nazionale)......................................................................................78 Poteri finanziari della UE e successo veicoli elettrici (Documentazione Internazionale)..79 Riforme legge clima tedesca per le emissioni nei trasporti (Documentazione Intenrnazionale) .......................................................................................................................81 Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (Normativa Nazionale)............................81 Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali (Normativa Nazionale) ..................83 NUCLEARE .................................................................................................................................84 Assunzioni per emergenza nucleare e da rischio biologico chimico e radiologico (Normativa Nazionale).............................................................................................................84 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AMBIENTE................................................................85 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................85 Finanziamento ISPRA (Normativa Nazionale).....................................................................86 RIFIUTI........................................................................................................................................87 Trattamento Materie plastiche derivanti dal trattamento di rifiuti elettrici ed elettronici (Normativa Nazionale).............................................................................................................87 Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA edizione 2022 (Documentazione Nazionale)...................87 Nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose (Normativa Nazionale) .................................................................................................................................88 Rifinanziamento credito imposta acquisto materiali riciclati (Normativa Nazionale)......89 Programma mangia plastica (Normativa Nazionale) ...........................................................90 RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI........................................................................................91 Relazione della Commissione UE su attuazione Direttiva Seveso (Documentazione Comunitaria) ............................................................................................................................91 Resilienza delle infrastrutture critiche (Normativa Comunitaria)......................................94 RUMORE .....................................................................................................................................96
  5. Eliminazione aerei rumorosi (Normativa Comunitaria)......................................................96 SOSTANZE PERICOLOSE.......................................................................................................97 Livelli massimi di residui di DDT e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti (Normativa Comunitaria)........................................................................................................97 Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Giurisprudenza Comunitaria) ............97 SUOLO E DIFESA IDROGEOLOGICA..................................................................................98 Fondo contrasto consumo del suolo (Normativa Nazionale)................................................98 Fondi per Autorità di Bacino Distrettuali (Normativa Nazionale)......................................98 Assunzione personale contro dissesto idrogeologico (Normativa Nazionale).....................99 Carta Geologica d’Italia (Normativa Nazionale)..................................................................99 Finanziamenti ai Comuni per progetti contro il rischio idrogeologico (Normativa Nazionale) ...............................................................................................................................100 VIA VAS .....................................................................................................................................101 Commissione tecnica VIA VAS e Commissione PNRR e PNIEC (Normativa Nazionale) ..................................................................................................................................................101 VIGILANZA E ILLECITI AMBIENTALI ............................................................................102 Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (Normativa Nazionale)...102 Sospensione della esecuzione delle pene detentive - Esclusione nei confronti dei condannati per i delitti di incendio boschivo (Giurisprudenza Nazionale) ......................106
  6. ACQUA TUTELA E GESTIONE Criteri gestione invasi (Normativa Nazionale) L’articolo 114 del DLgs 152/2006 (2) rinvia a criteri nazionali per la gestione degli invasi volti alla produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi. In particolare, il comma 4 dell’articolo 114 fa riferimento a criteri ministeriali per la definizione del programma di gestione dell’invaso da parte del titolare relativamente alle dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi e al fine delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento. Il Decreto Ministero Infrastrutture del 12 ottobre 2022 (ma pubblicato solo a gennaio 2023) dà attuazione a quanto sopra previsto definendo: a) svaso: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura dei soli organi di scarico profondi ed eventualmente con l'ausilio dell'opera di presa; b) sfangamento: o «sghiaiamento»: l'operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio, a seconda che esso sia costituito in prevalenza da sedimenti a granulometria fine o grossolana. Secondo il Decreto 1210/2022 il progetto di gestione dell’invaso é finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ritenuta, per assicurare: a) il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile originaria dell'invaso o della capacità utile sostenibile come determinata dalla regione nei casi disciplinati dall'articolo 5; b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa; c) il mantenimento o il ripristino della continuità del trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti. Il Progetto definisce, altresì, gli adempimenti da porre in essere durante le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, nonché: a) le misure da adottare per la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento e dei corpi idrici interessati al fine di mitigare gli impatti provocati dalle operazioni stesse; b) gli scenari per l'utilizzazione degli scarichi profondi in corrispondenza degli eventi caratterizzati da condizioni idrauliche favorevoli alle operazioni, in relazione ad almeno una delle seguenti esigenze: 1) garantire comunque tramite spurghi la funzionalità degli scarichi profondi a fronte dei fenomeni di interrimento; 2) mantenere o ricostituire il trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti. Il progetto di gestione dell’invaso deve rispettare il Piano di tutela delle acque e il Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, inoltre deve tenere conto dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), dei piani gestione rischio alluvioni e del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali (vedi comma 2- quater articolo 117 DLgs 152/2006. 2 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006;152
  7. I contenuti del Progetto e le modalità di gestione dell'invaso sono descritti nell'Allegato 3 al Decreto 12/10/2022. Il Progetto di gestione dell’invaso é approvato dalla Regione (e aggiornato ogni 10 anni o anche prima su richiesta della Regione stessa), con eventuali prescrizioni, anche attraverso il ricorso ad apposita conferenza di servizi, entro sei mesi dalla sua presentazione. La Regione può stabilire il ripristino di una capacità utile sostenibile entro il periodo di validità del Progetto inferiore alla capacità utile originaria, sulla base dei criteri indicati all'Allegato 2 al Decreto 12/10/2022, qualora i vantaggi per l'ambiente e per la collettività derivanti dal ripristino della capacità utile originaria siano inferiori ai vantaggi derivanti dal ripristino della capacità utile sostenibile. Per gli invasi interessati da un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico, é possibile presentare un progetto di gestione semplificato contenente le informazioni presenti nell’allegato 1 al Decreto 12/10/2022. TESTO DECRETO 12/10/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-01-10&atto.codiceRedazionale=23G00002&elenco30giorni=false Proposta revisione Direttiva UE su acque reflue (Normativa Comunitaria) Il 26 ottobre 2022 la Commissione ha riveduto la direttiva sulle acque reflue (91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991 - 3) in linea con i risultati di una valutazione e sulla base di un'ampia valutazione d'impatto, adeguandola alle norme più recenti. La revisione mira a: a) ridurre l'inquinamento, il consumo di energia e le emissioni di gas serra b) migliorare la qualità dell'acqua affrontando l'inquinamento residuo delle acque reflue urbane c) migliorare l'accesso ai servizi igienico-sanitari, in particolare per i più vulnerabili ed emarginati d) far pagare all'industria il trattamento dei microinquinanti e) richiedere ai paesi dell'UE di monitorare gli agenti patogeni nelle acque reflue portare a un settore più circolare LA PROPOSTA DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA NASCE DALL’ANALISI DEI BUCHI NELLA DIRETTIVA VIGENTE a) l'inquinamento proveniente dalle città più piccole al di fuori del campo di applicazione della direttiva e l'inquinamento causato da tracimazioni delle acque piovane, quindi la nuova Direttiva si applicherà anche alla città sopra i 1000 abitanti (versione attuale invece a 2000); b) attualmente non sono coperti anche i microinquinanti come i residui di prodotti farmaceutici e cosmetici. Questi residui si trovano frequentemente in tutti i nostri corpi idrici e hanno un effetto dannoso sulla natura. Tuttavia, quando questi microinquinanti finiscono nell'ambiente, è necessario un ulteriore trattamento per rimuoverli di nuovo; c) il trattamento delle acque reflue è uno dei maggiori consumatori di energia nel settore pubblico. La direttiva riveduta fissa pertanto anche un obiettivo di neutralità energetica per il settore; 3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
  8. d) infine, recenti esperienze hanno dimostrato che i virus possono essere rintracciati con elevata affidabilità nelle acque reflue: ciò fornisce informazioni preziose per le decisioni di salute pubblica. Per poter raccogliere i dati necessari è stato necessario anche un aggiornamento della direttiva. L'attuale revisione della direttiva è in linea con i risultati di una valutazione del 2019, adeguandola alle più recenti conoscenze scientifiche. ENTRO IL 2040 LE NUOVE REGOLE a) risparmiare quasi 3 miliardi di EUR all'anno in tutta l'UE; b) ridurre le emissioni di gas serra di oltre il 60% rispetto al 1990; c) ridurre l'inquinamento idrico di oltre 365 mila tonnellate; d) ridurre le emissioni di microplastiche del 9%; e) le nuove norme riguarderanno anche l'acqua piovana e imporranno ai paesi dell'UE di istituire piani integrati di gestione delle acque reflue urbane nelle grandi città (inizialmente oltre 100.000 abitanti, e successivamente per le città di 10.000 abitanti, ove necessario). Ciò ridurrà le emissioni dirette di materia organica, azoto e fosforo nei corpi idrici, ma anche i rifiuti e le microplastiche catturati dal deflusso urbano. Introduce inoltre un migliore controllo dei singoli sistemi come le fosse settiche, standard più severi per i nutrienti e standard per i microinquinanti; f) gli operatori rendano pubblici gli indicatori chiave di prestazione; g) a produttori di prodotti farmaceutici e cosmetici saranno tenuti a pagare il costo della rimozione dei microinquinanti che provengono dai loro prodotti e finiscono nelle acque reflue, attuando così il principio "chi inquina paga"; h) La direttiva riveduta introduce l'obbligo per i paesi dell'UE di istituire il monitoraggio dei parametri sanitari nelle acque reflue urbane per: il virus SARS-CoV-2 e le sue varianti, ma anche i virus della poliomielite e dell'influenza, i patogeni emergenti, i contaminanti di interesse emergente e qualsiasi altro parametro di salute pubblica considerato pertinente dalle autorità nazionali competenti per il monitoraggio. TESTO PROPOSTA REVISIONE DIRETTIVA ACQUE REFLUE: https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revised-urban-wastewater- treatment-directive_en Gestione delle risorse idriche: resilienza, adattamento e mitigazione agli eventi idroclimatici (Normativa Nazionale) Con Decreto del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 9135 del 17 gennaio 2023 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 6, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 170680 del 23 novembre 2022 (4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 16 del 20 gennaio 2023, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per l'attuazione della Missione 4, Componente 2, Tipologia Investimento, Intervento 2.2 Partenariati - per la ricerca e l'innovazione. TESTO DECRETO 17/1/2023: https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-17-gennaio- 2023-water4all-2022-presentazione-domande 4 https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-23-novembre-2022-water4all- attivazione-finanziamenti
  9. Sistemi fognari e depurazioni rispetto sentenze Corte Giustizia UE (Normativa Nazionale) Il comma 692 articolo1 legge 197/2022 (legge bilancio 2023) prevede che al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (5). Vedi anche comma 693 completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria. TESTO LEGGE 197/2022 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-01-16&atto.codiceRedazionale=23A00141&elenco30giorni=false 5 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016;243
  10. ARIA Proposta modifica Direttiva emissioni industriali e prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Normativa Comunitaria) La vigente Direttiva 2010/75/UE (6) relativa alle emissioni industriali ("direttiva Emissioni industriali" o "IED") disciplina l'impatto ambientale di circa 52 000 installazioni industriali e aziende zootecniche europee su larga scala e ad alto rischio di inquinamento ("installazioni agroindustriali") in modo integrato, settore per settore. Riguarda tutti gli inquinanti potenzialmente emessi dalle installazioni agroindustriali che incidono sulla salute umana e sull'ambiente. Le installazioni disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali rappresentano circa il 20 % delle emissioni inquinanti complessive (in massa) dell'UE nell'aria, circa il 20 % delle emissioni inquinanti nell'acqua e circa il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra. Le attività disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali comprendono le centrali elettriche, le raffinerie, il trattamento e l'incenerimento dei rifiuti, la produzione di metalli, cemento, vetro, prodotti chimici, pasta di legno e carta, alimenti e bevande e l'allevamento intensivo di suini e pollame. Un'installazione disciplinata dalla direttiva Emissioni industriali può svolgere diverse attività contemplate da tale direttiva, ad esempio la produzione di cemento e il coincenerimento dei rifiuti. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE i. migliorare l'efficacia della direttiva Emissioni industriali nell'impedire o, quando impossibile, ridurre al minimo l'emissione di inquinanti alla fonte da parte delle installazioni agroindustriali, come dimostrato dalle costanti o crescenti tendenze alla diminuzione dei livelli di emissione, al fine di evitare o ridurre gli impatti negativi sulla salute e sull'ambiente, tenendo conto dello stato dell'ambiente nella zona interessata da tali emissioni; ii. garantire l'accesso dei privati e della società civile all'informazione, la partecipazione al processo decisionale e l'accesso alla giustizia (compresa la possibilità di un ricorso effettivo) per quanto riguarda l'autorizzazione, il funzionamento e il controllo delle installazioni regolamentate, con un conseguente aumento dell'azione della società civile; iii. chiarire e semplificare la normativa e ridurre gli oneri amministrativi, promuovendo nel contempo la coerenza dell'attuazione da parte degli Stati membri; iv. promuovere l'adozione di tecnologie e tecniche innovative durante la trasformazione industriale in corso, rivedendo quanto prima i documenti di riferimento sulle BAT (BREF), quando sia dimostrata la disponibilità di tecniche innovative più efficienti, e garantendo autorizzazioni a sostegno degli apripista; v. sostenere la transizione verso l'uso di sostanze chimiche più sicure e meno tossiche, una migliore efficienza delle risorse (energia, acqua e prevenzione dei rifiuti) e una maggiore circolarità; vi. sostenere la decarbonizzazione promuovendo sinergie nel ricorso a tecniche di prevenzione o riduzione dell'inquinamento e delle emissioni di carbonio e nei relativi investimenti, come dimostrato dall'allineamento delle tendenze in termini di intensità delle emissioni; vii. affrontare gli effetti nocivi sulla salute e sull'ambiente derivanti dalle attività agroindustriali attualmente non disciplinate dalla direttiva Emissioni industriali, come dimostrato dalle tendenze alla diminuzione dell'intensità delle emissioni. 6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106&qid=1674491073313
  11. LE PRINCIPALI MODIFICHE AL TESTO DELLA DIRETTIVA 2010/75: Vengono introdotte nuove definizioni a) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso (Direttiva 2008/120 - 7); b) bovini», gli animali domestici della specie Bos taurus; c) unità di bestiame adulto» o «UBA», l'equivalente pascolo di una vacca da latte adulta che produce 3 000 kg di latte all'anno, senza somministrazione di ulteriori alimenti concentrati; serve a esprimere le dimensioni delle aziende che allevano diverse categorie di animali, applicando la tabella di conversione, con riferimento alla produzione effettiva nell'anno civile, di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 (8). Pubblicazione della autorizzazione rilasciata (quindi anche l’AIA) Viene introdotto un nuovo comma all’articolo 5 della Direttiva 2010/75 secondo il quale Gli Stati membri si accertano che le autorizzazioni rilasciate in applicazione del presente articolo siano messe a disposizione su Internet a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati. Una sintesi di ciascuna autorizzazione è messa a disposizione del pubblico alle stesse condizioni. La sintesi contiene come minimo: a) un riepilogo delle principali condizioni di autorizzazione; b) i valori limite di emissione e i valori limite di prestazione ambientale; c) eventuali deroghe accordate conformemente all'articolo 15, paragrafo 4; d) le conclusioni sulle BAT applicabili; e) le disposizioni di riesame e aggiornamento dell'autorizzazione. Violazioni delle autorizzazioni Viene modificato l’articolo 8 della Direttiva 2010/75 prevedendo che gli Stati membri adottano misure di garanzia della conformità per promuovere, monitorare e far rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva alle persone fisiche o giuridiche, quindi una politica amministrativa che miri a prevenire le violazioni. Inoltre viene aggiunto il seguente passaggio: “Laddove la violazione delle condizioni di autorizzazione continui a mettere in pericolo la salute umana o provocare ripercussioni serie sull'ambiente e sino a che non siano attuate le misure necessarie a ripristinare la conformità indicate nella relazione di ispezione di cui all'articolo 23, paragrafo 6, l'autorità competente può sospendere l'esercizio dell'installazione, dell'impianto di combustione, dell'impianto di incenerimento dei rifiuti, dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti o della relativa parte interessata fino a quando non sia ripristinata la conformità alle condizioni di autorizzazione.” Prescrizioni per la limitazione dei gas serra nella autorizzazione Viene modificato l’articolo 9 della Direttiva 2010/75 abrogando questo paragrafo: “Per le attività assoggettate alla direttiva 2003/87/CE (scambio quote di emissione gas serra), gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.” 7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0120&from=IT#d1e210-5-1 8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0808
  12. Principi da far rispettare al gestore dell’impianto da autorizzare Vengono introdotti all’articolo 11 oltre a quelli della versione vigente anche i seguenti principi: f bis) le risorse materiali e l'acqua sono utilizzate in modo efficiente, anche attraverso il riutilizzo; f ter) si tiene conto, se del caso, delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento nel loro complesso lungo l'intero ciclo di vita; f quater) è attuato il sistema di gestione ambientale di cui al nuovo articolo 14-bis introdotto dalla nuova Direttiva. Secondo il nuovo articolo 14-bis “Per ogni installazione che rientra nell'ambito di applicazione del presente capo, gli Stati membri impongono al gestore di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare”. Condizioni di autorizzazione Viene modificato l’articolo 14 della Direttiva 2010/75 prevedendo tra le condizioni di autorizzazione anche: - valori limite di prestazione ambientale: vedi nuova definizione di livelli di prestazione ambientale associati alle tecniche emergenti», la gamma di livelli di prestazione ambientale, ad eccezione dei livelli di emissione, ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una tecnica emergente o una combinazione di tecniche emergenti; - disposizioni adeguate per il sistema di gestione ambientale di cui all'articolo 14 bis - opportuni requisiti di controllo del consumo e del riutilizzo di risorse come l'energia, l'acqua e le materie prime; - informazioni sui progressi compiuti ai fini del conseguimento degli obiettivi della politica ambientale di cui all'articolo 14 bis. Dette informazioni sono rese disponibili al pubblico; - condizioni per valutare la conformità ai valori limite di emissione e ai valori limite di prestazione ambientale o un riferimento alle prescrizioni applicabili indicate altrove. Valori limiti emissioni e parametri da rispettare nella autorizzazione: scarichi indiretti Viene modificato il paragrafo dell’articolo 15 relativo agli scarichi indiretti nelle acque. La nuova versione prevede che Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di un impianto di trattamento delle acque reflue al di fuori dell'installazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione che il gestore garantisca il rispetto di tutte le disposizioni seguenti: a) le sostanze inquinanti scaricate non ostacolano il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue; b) le sostanze inquinanti scaricate non danneggiano la salute del personale che lavora nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue; c) l'impianto di trattamento delle acque reflue è progettato e attrezzato per ridurre le sostanze inquinanti scaricate; d) il carico complessivo delle sostanze inquinanti in questione, scaricate infine nell'acqua, non è aumentato rispetto alla situazione in cui le emissioni dell'installazione interessata erano conformi ai valori limite di emissione fissati per gli scarichi diretti, fatte salve le misure più rigorose imposte in applicazione dell'articolo 18 (norma di qualità ambientale).
  13. L'autorità competente documenta in allegato alle condizioni di autorizzazione le ragioni dell'applicazione del secondo comma, ivi compreso il risultato della valutazione, a cura del gestore, del rispetto delle condizioni imposte. Se le condizioni di autorizzazione devono essere modificate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere da a) a d), il gestore presenta una valutazione aggiornata. Valori limiti emissioni e parametri da rispettare nella autorizzazione e BAT Viene modificato il paragrafo 3 dell’articolo 15 della Direttiva 2010/75: L'autorità competente fissa i valori limite di emissione più rigorosi possibile compatibilmente con le emissioni più basse ottenibili applicando le BAT nell'installazione, e garantisce che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione si basano su una valutazione del gestore che analizza se sia realisticamente possibile raggiungere il limite più rigoroso della gamma BAT-AEL e illustra le migliori prestazioni raggiungibili dall'installazione grazie all'applicazione delle BAT, come descritto nelle conclusioni sulle BAT. I valori limite di emissione sono fissati in uno dei modi seguenti: a) sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; o b) sono diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento. Quando i valori limite di emissione sono fissati conformemente alla lettera b), l'autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorità competente fissa valori limite di prestazione ambientale che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, tali valori limite di prestazione non superino i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT stabiliti nelle decisioni sulle conclusioni sulle BA Le deroghe non sono ammesse se compromettono le norme di qualità ambientale. Valutazione della conformità ai valori di emissione Viene introdotto un articolo 15-bis alla Direttiva 2010/75 secondo il quale ai fini della valutazione della conformità ai valori limite di emissione le rettifiche apportate alle misurazioni per determinare i valori medi convalidati delle emissioni non superano l'incertezza di misura del metodo di misurazione. La Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione che stabilisca il metodo di misurazione per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione in relazione alle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua. Nuova disciplina di norma di qualità ambientale Viene sostituito l’articolo 18 della Direttiva 2010/75 sulla norma di qualità ambientale precisando meglio il rapporto di questa con la specificità del sito in cui è collocato l’impianto da autorizzare.
  14. Secondo la nuova versione: “Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione contiene misure supplementari al fine di ridurre il contributo specifico dell'installazione all'inquinamento che interessa la zona in questione. Qualora nell'autorizzazione siano state inserite condizioni più rigorose a norma del primo comma, il gestore è tenuto a controllare regolarmente la concentrazione degli inquinanti pertinenti nell'ambiente ricettore risultante dal funzionamento delle installazioni interessate e i risultati di tale controllo sono trasmessi all'autorità competente. Se i metodi di controllo e misurazione per gli inquinanti in questione sono stabiliti in altre normative pertinenti dell'Unione, tali metodi sono utilizzati per il controllo di cui al presente paragrafo. Condizioni per il riesame e aggiornamento della autorizzazione e norma di qualità ambientale Viene modificato in parte l’articolo 21 della Direttiva 2010/75 affermando tra le condizioni per avviare la revisione: “ove sia necessario rispettare una norma di qualità ambientale di cui all'articolo 18, anche nel caso in cui si tratti di una norma di qualità nuova o riveduta o qualora lo stato dell'ambiente ricettore richieda una revisione dell'autorizzazione al fine di conseguire la conformità ai piani e ai programmi stabiliti a norma della legislazione dell'Unione”. Accesso alla giustizia contro il rilascio della autorizzazione Viene precisato all’articolo 25 che la legittimazione nella procedura di ricorso può non essere subordinata al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. La procedura di ricorso è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi. Trasformazione verso un'industria pulita, circolare e climaticamente neutra All’interno del nuovo Capo II-bis particolarmente interessante è il nuovo articolo 27-quinquies. Gli Stati membri dispongono che, entro il 30 giugno 2030, il gestore includa nel proprio sistema di gestione ambientale, di cui all'articolo 14 bis, un piano di trasformazione per ciascuna installazione che svolge le attività elencate ai punti 1 (attività energetiche), 2 (produzione e trasformazione metalli), 3 (industria dei prodotti minerari), 4 (industria chimica), 6.1 bis e 6.1 ter dell'allegato I (attività assoggettate ad AIA). Il piano di trasformazione contiene informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050, utilizzando il formato approvato con atto di esecuzione da parte della Commissione. Disposizioni speciali per l'allevamento di pollame, suini e bovini Viene introdotto un nuovo capo VI-bis che si applica a tutte le attività elencate nel nuovo allegato I bis che raggiungono i valori soglia di capacità fissati nello stesso allegato. In particolare nell’allegato I-bis rientrano: 1. Allevamento di bovini, suini o pollame in installazioni con 150 o più unità di bestiame adulto (UBA). 2. Allevamento di una combinazione dei seguenti animali: bovini, suini, pollame in installazioni con 150 o più UBA. L'equivalente approssimativo in UBA si basa su tassi di conversione stabiliti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione.
  15. Secondo il nuovo articolo 70-ter se due o più installazioni sono ubicate in prossimità tra loro, se il loro gestore è lo stesso o se le installazioni sono sotto il controllo di gestori che intrattengono rapporti economici o giuridici, le installazioni in questione sono considerate come un'unità singola ai fini del calcolo dei valori soglia di capacità di cui all'articolo 70 bis. Il nuovo articolo 70-quater prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessuna installazione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo sia gestita senza autorizzazione e che il suo funzionamento sia conforme alle norme operative di cui all'articolo 70 decies (norme operative contenenti requisiti coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis,). Gli Stati membri possono inserire nelle disposizioni generali vincolanti di cui all'articolo 6 requisiti per talune categorie di installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Gli Stati membri precisano la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per le installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo. Tali procedure comprendono quantomeno le informazioni che devono indicate nelle domande di autorizzazione e cioè: a) l'installazione e le sue attività; b) i tipi di animali; c) la capacità dell'installazione; d) le fonti di emissione dell'installazione; e) il tipo e l'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale. Le domande comprendono anche una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore comunichi senza indugio all'autorità competente le eventuali modifiche sostanziali che prevede di apportare alle installazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo e che possono produrre conseguenze sull'ambiente. Ove necessario, l'autorità competente riesamina e aggiorna l'autorizzazione. Secondo il nuovo articolo 70-decies la Commissione stabilisce norme operative contenenti requisiti coerenti con l'uso delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I bis, tra cui: a) i valori limite di emissione; b) i requisiti in materia di controllo; c) le pratiche di spargimento sul suolo; d) le pratiche di prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e) i valori limite di prestazione ambientale; f) altre misure conformi all'allegato III (Criteri per la determinazione delle migliori tecniche disponibili). Le norme operative tengono conto, tra l'altro, della natura, del tipo, delle dimensioni e della densità delle installazioni e delle specificità dei sistemi di allevamento dei bovini a pascolo, in cui gli animali sono tenuti solo stagionalmente al chiuso. TESTO PROPOSTA DIRETTIVA DI MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2010/75: https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0156R(02)&from=EN PARERE COMITATO REGIONI UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AR2951&from=IT
  16. CACCIA TUTELA FAUNA Fondo recupero fauna selvatica (Normativa Nazionale) La legge 197/2002 (bilancio previsione 2023 e pluriennale 2023-.2025) al comma 432 articolo 1 prevede che al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30dicembre 2020, n. 178 (9), é rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023. TESTO LEGGE 197/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-01-16&atto.codiceRedazionale=23A00141&elenco30giorni=false Controllo fauna selvatica (Normativa Nazionale) La legge 197/2022 (bilancio previsione 2023 e pluriennale 2023-.2025) modifica la legge quadro sulla caccia relativamente ai piani di controllo e abbattimento della fauna selvatica a rischio danni ambientali economici e sociali. PIANI DI ABBATTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA IN Il comma 447 articolo 1 della legge 197/2022 sostituisce l’articolo 19 della legge quadro sulla caccia (controllo della fauna selvatica) con il seguente (N.B. le parti sottolineate sono nuove rispetto al testo previgente, le parti non in corsivo sono le mie): Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo- agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. (N.B. viene abrogato questo passaggio della normativa previgente: <<Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica>>. Qualora i metodi di controllo (N.B. nella versione previgente si parlava di metodi ecologici ora non più ma soprattutto questa verifica doveva farla l’Istituto nazionale per la fauna selvatica in automatico e soprattutto preventivamente mentre invece nella nuova versione l’Istituto entra in gioco su richiesta della Regione e comunque con mero parere consultivo) impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria. 9 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020;178
  17. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori (N.B. nella versione previgente piani erano attuati in primo luogo dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali e solo su decisione della Provincia si potevano utilizzare cacciatori con licenza di caccia) iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare. (N.B. questa sorta di liberalizzazione nella attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica in questo comma trova uno dei suoi motivi visto che ora sarà più facile che le Regioni bypassando gli organi tecnici preposti, o utilizzandoli ex post, avviare piani di abbattimento in sostituzione dei metodi di controllo alternativi alla caccia) Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente ». PIANO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA Il comma 448 articolo 1 della legge 197/2022 introduce dopo l’articolo 19 della legge quadro sulla caccia un nuovo articolo 19-bis secondo il quale: “Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, (N.B. quindi non c’è alcun parere vincolante dell’Istituto a differenza della versione previgente della legge quadro del 1992) per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, é adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (dal 1 gennaio 2023), un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale. Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Il piano di cui al comma 1 é attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la
  18. tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente”. Insomma già con i piani ordinari di abbattimento dell’articolo 19 si introduce un modello che lascia ampio margine al livello politico amministrativo nel decidere quando e come e con chi passare dal controllo generico all’abbattimento bypassando gli organi tecnici preposti (Istituto Nazionale per la fauna selvatica in primis). Una volta approvato il piano straordinario ex nuovo articolo 19-bis il modello sopra riportato diventerà la norma con buona pace di una visione gestionale della fauna a favore di una procaccia senza se e senza ma. Per non parlare degli abbattimenti in aree urbane che assume aspetti oltre che giuridicamente discutibili soprattutto inquietanti proprio per quella sicurezza pubblica di cui tratta questa nuova legge per giustificare le modifiche apportate alla legge quadro sulla caccia. INCREMENTO FONDO CONTRO I DANNI DA FAUNA SELVATICA Secondo il comma 449 articolo 1 della legge 197/2022 al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (legge quadro sulla caccia), é incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. TESTO LEGGE 197/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-01-16&atto.codiceRedazionale=23A00141&elenco30giorni=false
  19. EFFETTO SERRA In aumento emissioni gas serra in Italia (Documentazione Nazionale) Comunicato di Ispra (istituto del Ministero Ambiente e sicurezza energetica) Sulla base dei dati disponibili per il 2022, come conseguenza da una parte della ripresa delle attività economiche e dall’altra del contenimento dei consumi di gas naturale si stima un incremento delle emissioni di gas serra a livello nazionale; infatti, nel 2022 le emissioni sul territorio nazionale sono aumentate dello 0.9% rispetto al 2021 a fronte di un incremento del PIL pari al 2.6%. La stima tendenziale delle emissioni in atmosfera di gas serra si propone di verificare la dissociazione tra attività economica e pressione sull’ambiente naturale. Il disaccoppiamento si verifica quando il tasso di crescita della pressione ambientale (ad esempio, emissioni di gas serra) è inferiore a quello dell’attività economica (ad esempio, il PIL) che ne è all’origine. Per alcuni settori si prevede un incremento delle emissioni, in particolare per produzione di energia (3.9%) e trasporti (6.2%). Un netto decremento si nota per l’industria (-5.5%) soprattutto a causa della riduzione nell’uso del gas (-9.5%). Per la produzione di energia elettrica nel 2022 è stata registrata, rispetto al 2021, una lieve crescita della domanda di energia elettrica pari all’ 1.3%, in particolare si registra un aumento della produzione eolica (7.5%) e della produzione solare (9.8%) e una forte riduzione della produzione idroelettrica (-37.6%). Per quanto riguarda i trasporti i consumi di benzina, gasolio, e GPL sono aumentati rispettivamente del 9.5%, 4.0% e 7.3% rispetto all’anno precedente. I consumi di gas per il riscaldamento domestico e commerciale sono diminuiti del 4.1%% nel 2022 rispetto al 2021. La produzione industriale è aumentata dell’1.2% in confronto al 2021. Per le emissioni dall’agricoltura e della gestione dei rifiuti, nel 2022 non sono previsti scostamenti rilevanti rispetto all’anno passato. Osservatorio città clima 2022 (Documentazione Nazionale) I dati rilevati dall’Osservatorio Città Clima di Legambiente ci raccontano come, in Italia, nel 2022 sono stati 310 gli eventi che hanno provocato impatti e danni nei territori, con un incremento del 55% rispetto al 2021, e hanno causato la morte di 29 persone. Nello specifico si sono verificati 104 casi di allagamenti e alluvioni da piogge intense, 81 casi di danni da trombe d’aria e raffiche di vento, 29 di danni da grandinate, 28 di danni da siccità prolungata, 18 danni da mareggiate, 14 eventi con danni alle infrastrutture, 13 esondazioni fluviali che hanno causato danni, 11 casi di frane causate da piogge intense, 8 casi di temperature estreme in città e 4 eventi con impatti sul patrimonio storico. Molti gli eventi che riguardano due o più categorie, ad esempio casi in cui esondazioni fluviali o allagamenti da piogge intense provocano danni anche alle infrastrutture. Rispetto al 2021, nell’ultimo anno sono risultati in aumento i danni da siccità, che passano da 6 nel 2021 a 28 nel 2022, con +367%, quelli provocati da grandinate da 14 nel 2021 a 29 nel 2022, ossia +107%, i danni da trombe d’aria e raffiche di vento, che passano da 46 nel 2021 a 81 nel 2022, +76%, e allagamenti e alluvioni, da 88 nel 2021 a 104 nel 2022, segnando +19%. TESTO OSSERVATORIO: https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2022/12/Bilancio- 2022_osservatorio_CittaClima.pdf
  20. Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Il testo, aggiornato rispetto alla versione del 2018, sarà ora sottoposto alla consultazione pubblica prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Il PNACC contiene un insieme di azioni finalizzate allo sviluppo di un contesto organizzativo ottimale a livello nazionale, oltre che al rafforzamento della capacità di adattamento, presupposti indispensabili per una corretta pianificazione di azioni efficaci. Inoltre, esso contiene un insieme di azioni settoriali, presentate attraverso un Database, che troveranno applicazione nei Piani settoriali e intersettoriali, nelle modalità che saranno individuate dalla struttura di governance. Il presente Piano è corredato, inoltre, da due documenti di indirizzo per la definizione di strategie/piani regionali e locali di adattamento ai cambiamenti climatici: le “Metodologie per la definizione di strategie e piani regionali di adattamento ai cambiamenti climatici” e le “Metodologie per la definizione di strategie e piani locali di adattamento ai cambiamenti climatici”. Tali documenti, sulla base delle esperienze internazionali ed europee e degli strumenti metodologici disponibili a livello regionale e locale, tratteggiano un quadro organico di riferimento per l’adattamento delineando: possibili quadri di governance e modelli di intervento a scala regionale e locale; orientamenti per definire impatti e vulnerabilità ai cambiamenti climatici; modalità di individuazione delle priorità territoriali, di definizione e implementazione delle azioni di adattamento anche a partire dagli strumenti della pianificazione ordinaria e settoriale oltre che attraverso gli strumenti di finanziamento della programmazione comunitaria e regionale; elementi per supportare a livello locale l’iniziativa del Patto dei Sindaci per il clima e l’energia. L'OBIETTIVO GENERALE DEL PNACC È DECLINATO ATTRAVERSO QUATTRO OBIETTIVI SPECIFICI: - definire una governance nazionale per l’adattamento, esplicitando le esigenze di coordinamento tra i diversi livelli di governo del territorio e i diversi settori di intervento; - migliorare e mettere a sistema il quadro delle conoscenze sugli impatti dei cambiamenti climatici sugli impatti dei cambiamenti climatici, sulla vulnerabilità e sui rischi in Italia; - definire le modalità di inclusione dei principi, delle azioni e delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici nei Piani e Programmi nazionali, regionali e locali per i settori d’azione individuati nel PNACC, valorizzando le sinergie con gli altri Piani nazionali; - definire modalità e strumenti settoriali e intersettoriali di attuazione delle azioni del PNACC ai diversi livelli di governo.
  21. OBIETTIVI PER LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE PREPOSTE ALLA ATTUAZIONE DEL PNACC TESTO PNACC: https://www.mase.gov.it/pagina/piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici Innevamento artificiale in un clima più caldo: il rischio idrico (Documentazione Internazionale) Studio pubblicato su Springer link (10) che parte da un dato ormai oggettivo per cui l'aumento delle temperature dell'aria minaccia l'innevabilità dei comprensori sciistici. La maggior parte delle località si affida all'innevamento tecnico per compensare la mancanza di neve naturale. Ma l'aumento del consumo di acqua per l'innevamento artificiale può causare conflitti con gli usi idrici di altri settori come la produzione di energia idroelettrica o l'industria alberghiera. Lo studio ha valutato la futura affidabilità della neve (probabilità di una stagione sciistica continua di 100 giorni e di vacanze natalizie operative) del resort svizzero Andermatt-Sedrun-Disentis per tutto il ventunesimo secolo, dove il 65% dell'area è attualmente attrezzata per l'innevamento artificiale. Le proiezioni dello studio si basano sugli ultimi scenari di cambiamento climatico per la Svizzera (CH2018) e sul modello SkiSim 2.0 che include un modulo di innevamento. Le continue emissioni di gas serra causeranno una mancanza di neve naturale nelle aree al di sotto di 1800-2000 m slm entro la metà del ventunesimo secolo. Inizialmente, questo può essere completamente compensato dall'innevamento artificiale, ma entro la fine del secolo i risultati diventano più sfumati. Mentre l'innevamento artificiale può fornire una stagione continua di 100 giorni per tutto il ventunesimo secolo, le festività natalizie economicamente importanti sono sempre più a rischio nello scenario ad alte emissioni alla fine del ventunesimo secolo. 10 https://link.springer.com/search/page/2?facet-discipline=%22Environment%22
  22. L'elevata innevabilità complessiva del comprensorio va a scapito di un aumento del fabbisogno idrico. Il consumo idrico totale del resort aumenterà del 79% entro la fine del secolo (2070–2099 rispetto al 1981–2010), il che implica che dovranno essere sfruttate nuove fonti idriche. I futuri piani di gestione dell'acqua a livello di bacino, coinvolgendo le parti interessate, potrebbero aiutare a risolvere i futuri reclami per l'acqua nella regione. TESTO STUDIO: https://link.springer.com/article/10.1007/s00484-022-02394-z Un altro anno di caldo record per gli oceani (Documentazione Internazionale) Studio pubblicato su Springer link (11) Lo studio parte dal dato per cui i cambiamenti nel contenuto di calore dell'oceano, nella salinità e nella stratificazione forniscono indicatori critici per i cambiamenti nei cicli dell'energia e dell'acqua della Terra. Questi cicli sono stati profondamente alterati a causa dell'emissione di gas serra e altre sostanze antropogeniche da parte delle attività umane, determinando cambiamenti pervasivi nel sistema climatico terrestre. Nel 2022, gli oceani del mondo, come indicato dal contenuto di calore oceanico ( acronimo inglese OHC), sono stati nuovamente i più caldi mai registrati nella storia e hanno superato il precedente massimo record del 2021. Lo studio riporta i dati secondo cui nel 2022 l’OHC ha superato quello del 2021 di 10,9 ± 8,3 ZJ (1 Zetta Joules = 1021 Joules); e secondo i dati NCEI/NOAA (12), di 9,1 ± 8,7 ZJ. Tra sette regioni, quattro bacini (Pacifico settentrionale, Atlantico settentrionale, Mar Mediterraneo e oceani meridionali) hanno registrato il loro più alto OHC dagli anni '50. Anche l'indice di contrasto della salinità, una quantificazione del modello "salato diventa più salato - fresco diventa più fresco", ha raggiunto il suo livello più alto mai registrato nel 2022, il che implica una continua amplificazione del ciclo idrologico globale. I cambiamenti regionali di OHC e salinità nel 2022 sono stati dominati da un forte evento La Niña. La stratificazione globale degli oceani superiori ha continuato la sua tendenza crescente ed è stata tra le prime sette nel 2022. TESTO STUDIO: https://link.springer.com/article/10.1007/s00376-023-2385-2 Riparto proventi aste emissioni CO2 (Normativa Nazionale) I commi 707 ne 708 articolo 1 legge 197/2022 (legge bilancio 2023) prevedono: COMMA 707: che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, é destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica 11 https://link.springer.com/search/page/2?facet-discipline=%22Environment%22 12 https://www.ncei.noaa.gov/about
  23. (per ora vedi Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica del 8 marzo 2022 che ha approvato Piano per la Transizione Ecologica (13). COMMA 708: Le risorse a titolo di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (14), sono erogate, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021 (fondo per la transizione energetica nel settore industriale -15), entro novanta giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei proventi relativi all'annualità 2020, di cui all'articolo 23, comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dal comma 707 di cui sopra. TESTO LEGGE 197/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-01-16&atto.codiceRedazionale=23A00141&elenco30giorni=false 13 https://www.programmazioneeconomica.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/PTE-definitivo.pdf 14 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020;47~art23 15 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta= 2021-12-23&atto.codiceRedazionale=21A07479&elenco30giorni=false
  24. ELETTROMAGNETISMO La percezione dei gestori sulle semplificazioni in materia di antenne secondo (Documentazione Nazionale) Secondo un Paper dell’istituto per la competitività nonostante gli interventi di semplificazione citati siano piuttosto recenti e la valutazione definitiva del loro reale impatto sulle procedure e le tempistiche di realizzazione delle infrastrutture di TLC fisse e mobili necessiti certamente di un periodo di osservazione maggiore, l’analisi preliminare condotta da ICom, sulla base di interviste agli operatori finalizzate a raccogliere esperienze e punti di vista, oltre che eventuali proposte migliorative, ha messo in luce numerose ombre, soprattutto rispetto alla fase applicativa della disciplina nazionale. Oltre a importanti margini di miglioramento rispetto alle attività di pianificazione dello sviluppo infrastrutturale sui territori, è stata rilevata una spiccata mancanza di armonizzazione a livello nazionale, nonché importanti criticità applicative legate a frequenti e diffuse violazioni dei termini normativamente previsti per il rilascio di nulla osta, pareri ed autorizzazioni, omissioni nella convocazione delle Conferenze di servizi e carenze partecipative (rispetto, in particolare ad ENAC/ENAV e Genio civile), forti ritardi nell’adozione delle ordinanze dichiarative del silenzio assenso e delle ordinanze di interruzione traffico ed occupazione suolo pubblico, ritrosie rispetto all’applicazione della disciplina sulle micro trincee, nonché l’ingiustificata ed illegittima applicazione, in spregio al divieto normativo vigente, di oneri ulteriori e diversi dal canone previsto dall'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel complesso, l’analisi condotta da I-Com indica come, rispetto alle 15 innovazioni complessive del quadro normativo analizzate, tra rete fissa e mobile, ben 9 presentino delle criticità. Nel dettaglio, per quanto concerne le previsioni tese allo snellimento delle procedure relative all’infrastrutturazione di rete fissa, si rileva come 5 provvedimenti su 9, dunque più della metà, presentino delle problematiche ancora irrisolte. Queste, in particolare, sono relative alle difficoltà di utilizzo delle micro trincee, alla conferenza dei servizi, al divieto di porre ulteriori oneri ulteriori e all’inapplicabilità del testo unico. A latere, si osserva inoltre l’inapplicabilità della semplificazione relativa alla scia, intesa come istanza unica, in quanto riferita ad una previsione normativa la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2020. Per quanto riguarda, invece, le norme indirizzate a semplificare l’infrastrutturazione di rete mobile, le criticità riguardano ben 4 innovazioni su 6. Nel dettaglio, gli operatori hanno sottolineato la mancanza di una pianificazione ad opera degli enti locali tesa alla preventiva identificazione dei bisogni di copertura e dei siti in cui autorizzare gli impianti, violazioni dell’obbligo di convocazione della Conferenza dei Servizi e la persistente adozione di pareri non definitivi. A questi si aggiungono anche una diffusa ritrosia dei Comuni ad adottare delibere dichiarative del silenzio assenso e la mancata partecipazione alla Conferenza di ENAC/ENAV, Aviazione militare e Genio civile, disfunzioni che hanno in larga parte vanificato le funzioni tipiche di tale istituto, ossia la semplificazione della procedura e la riduzione delle tempistiche di rilascio delle autorizzazioni. D’altro canto, è stato altresì osservato che, quando le Conferenze vengono convocate a livello regionale o con un Comune capofila che coinvolge gli altri, si rileva un effettivo beneficio in termini di riduzione dei tempi. Tuttavia, ciò sembra fortemente dipendente dalla “virtuosità” o meno delle amministrazioni coinvolte, ed avviene in modo indipendente dalle semplificazioni. Tra le amministrazioni virtuose gli operatori hanno citato in particolare la Regione Sardegna per la digitalizzazione dei processi e il Comune di Bologna per la predisposizione di un team dedicato e specializzato sull’ambito della telefonia mobile che garantisce il rispetto dei tempi previsti dalla
  25. normativa. Nel complesso, tuttavia, il combinato disposto di tutte le criticità descritte sta facendo sì che l’impatto degli interventi normativi di semplificazione messi in campo nell’ultimo biennio al fine di accelerare lo sviluppo infrastrutturale sia molto limitato: la maggior parte degli operatori intervistati dichiara, infatti, che non si sono rilevati vantaggi in termini di riduzione delle tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni. TESTO COMPLETO DEL PAPER: https://www.i-com.it/wp-content/uploads/2022/03/Paper-I-Com_FuturLab_Impatto-decreti- semplificazioni-su-tlc.pdf Indagine su percorsi partecipativi nella installazione del 5G (Documentazione Nazionale) In questa indagine di Ispra e SNPA sono state individuate e analizzate le opinioni e le percezioni delle comunità locali in riferimento alle recenti installazioni di impianti di telefonia 5G nella città di Roma. Le aree di analisi individuate sono due quartieri romani limitrofi collocati nel Municipio II e IV, territori in cui le antenne di telefonia mobile sono state causa di problematiche all’interno delle comunità locali. Il lavoro è stato svolto con l’utilizzo di tecniche qualitative della ricerca sociale: 1. Raccolta e analisi di documenti sul tema del 5G. 2. Interviste discorsive a rappresentanti delle comunità locali. Dall’analisi delle interviste è emersa una rappresentazione complessiva con l’individuazione delle seguenti aree tematiche: a) I principali problemi ambientali nelle aree di residenza; b) Gli impatti del 5g sulla salute e sull’ambiente; c) Il contributo del 5G alla qualità della vita; d) I giudizi sugli impianti di telefonia 5G: i favorevoli, i contrari, gli incerti. e) Il procedimento amministrativo per l’installazione delle antenne di telefonia f) L’informazione e la partecipazione dei cittadini. Nella parte finale è stato approfondito il tema della partecipazione pubblica con la descrizione dei livelli di coinvolgimento della popolazione e i principali strumenti partecipativi (in presenza e online) che ricoprono un ruolo strategico per le amministrazioni pubbliche nella gestione del territorio. Dall’indagine svolta nei due quartieri romani si è rilevata un’alta sensibilità delle comunità locali per i problemi ambientali, ma una differente percezione dell’inquinamento elettromagnetico causato dagli impianti di telefonia 5G presenti sul territorio. Infatti, se nel quartiere Nomentano la nuova tecnologia non è considerata al primo posto tra i problemi ambientali, nel quartiere di Casal Bruciato il 5G costituisce la prima fonte di preoccupazione per gli intervistati. Gli impianti di telefonia preoccupano poco per l’impatto che possono avere sull’ambiente: problemi di estetica o di sovraccarico del territorio a causa della proliferazione di antenne. La preoccupazione principale sono i possibili effetti delle onde elettromagnetiche sulla salute. “Anche se la questione dell’inquinamento elettromagnetico chiama in causa considerazioni estetiche (in ragione dell’intrusività delle antenne nel paesaggio urbano ed extraurbano), di ordine civico e politico (circa la gestione dei problemi comuni), di tipo ecologico (ricadute negative sull’ambiente), il fattore più critico e controverso è rappresentato dalle rivendicazioni dei cittadini circa la protezione della salute delle persone” (Crivellari P., 2006, pag. 69).
  26. Infatti, la domanda che si pongono i residenti dei due quartieri è la seguente: “Che tipo di danni possono provocare le onde millimetriche del 5G sulla nostra salute?”54 Gli intervistati non sono in grado di rispondere a questa domanda per il seguente motivo: non ci sono studi scientifici convalidati che dimostrano la pericolosità o la non pericolosità della nuova tecnologia. È proprio questa incertezza sui possibili rischi per la salute umana che “allarma” la popolazione. Inoltre, gli impianti di telefonia 5G sia che si tratti di nuovi o di modifiche a quelli esistenti, sono spesso installati vicino a siti sensibili e ciò aumenta la percezione di rischio da parte delle comunità locali. Dall’analisi delle interviste si è rilevato che non tutta la popolazione locale conosce il 5G. La popolazione vuole essere informata non solo sugli aspetti negativi della nuova tecnologia ma anche su quelli positivi: le applicazioni nella vita quotidiana e in svariati campi quali ad esempio la mobilità, i servizi pubblici, la medicina, l’industria e l’informatica. L’assenza di informazione risulta anche in riferimento al procedimento autorizzativo per l’installazione delle antenne di telefonia mobile. L’iter, tra l’altro prevalentemente burocratico, risulta da alcuni amministratori locali poco conosciuto, da altri un po’ confuso, e soltanto pochi lo conoscono dettagliatamente in tutte le sue fasi. I cittadini residenti sostengono che il Comune di Roma e in particolare il Municipio hanno il compito informare la popolazione ogni volta che viene richiesta l’autorizzazione per l’installazione di una nuova antenna di telefonia 5G. Un’altra esigenza dei residenti è quella di voler essere coinvolti nell’iter per l’installazione delle antenne. Le comunità locali chiedono esplicitamente di voler “partecipare” al procedimento amministrativo per poter esprimere le loro idee e opinioni sulle proposte di installazioni. “L’accento viene infatti posto sulla necessità di sviluppare approcci di tipo dialogico che prevedano la partecipazione di soggetti effettivamente coinvolti dagli impatti dell’opera”. (Bobbio L., Zeppetella A., a cura di, 1999, pag. 11). Pertanto, in aggiunta alla mancanza di informazione si è rilevata anche una assenza di “Partecipazione”, quest’ultima considerata di importanza cruciale sia dagli amministratori locali che dai cittadini residenti dei due Municipi romani. In sintesi, dall’indagine svolta sono emersi particolarmente importanti tre temi: A. “L’incertezza dei rischi del 5G sulla salute umana”. B. “La mancanza di informazione” alle comunità locali. C. L’assenza di “Partecipazione dei cittadini” Per quanto riguarda “L’incertezza dei rischi del 5G” (Punto A) emerge la necessità di effettuare studi e ricerche approfondite da Enti con competenze tecnico- scientifiche. In riferimento alla mancanza di informazioni (Punto B) nasce l’esigenza che un Ente con competenze tecnico- scientifiche informi e comunichi ai cittadini i vantaggi e gli svantaggi della nuova tecnologia. “L’assenza di partecipazione” (Punto C) è segnalata sia dagli amministratori locali che dai cittadini. I residenti dei due quartieri chiedono al Comune e in particolare ai Municipi, gli Enti più vicini alla cittadinanza, di favorire processi partecipativi nella fase in cui un gestore di telefonia propone di installare una nuova antenna. In tali processi è richiesta la presenza di tutti gli attori presenti sul territorio: politici, esperti di telefonia 5G, amministratori, semplici cittadini. In considerazione dell’interesse e delle preoccupazioni delle comunità locali in merito agli impatti del 5G sul territorio, questa indagine evidenzia l’importanza del coinvolgimento della cittadinanza attraverso la raccolta di dati e di informazioni utili per le amministrazioni locali. Infatti, per i cittadini, la raccolta di dati, relativi alla presenza di antenne 5G sul territorio, è a supporto di
  27. eventuali istanze da presentare all’amministrazione locale in riferimento a situazione di criticità nell’area di residenza60. Per le amministrazioni locali, la possibilità di avere a disposizione informazioni relative all’esatta collocazione delle antenne consente di decidere siti alternativi per gli impianti e allo stesso tempo di avviare un percorso di condivisione con la cittadinanza61. In conclusione, le comunità locali attraverso la partecipazione attiva hanno la possibilità di arricchire la conoscenza del loro quartiere di residenza, di collaborare con le amministrazioni locali e infine di stimolare le Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione Ambientale ad effettuare monitoraggi più accurati sul rispetto dei limiti di emissione. Inoltre, si auspica che questa indagine sia uno stimolo per le amministrazioni locali ad attivare percorsi di “progettazione partecipata” relativi alla collocazione sul territorio degli impianti di telefonia 5G che dal 2019 ad oggi hanno avuto una rapida diffusione non solo nella città di Roma ma in tutto il territorio italiano. TESTO COMPLETO INDAGINE: https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/quaderni/quaderno-a-s_-indagine- 5g_-def.pdf Progetti di ricerca e sviluppo del 5G (Normativa Nazionale) Secondo il Decreto Ministero Imprese e del Made in Italy del 21 novembre 2022 il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove sul territorio nazionale la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo, di cui al decreto ministeriale 26 marzo 2019, rivolti allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di business e organizzativi relativi alle tecnologie emergenti, quali blockchain (16), intelligenza artificiale, internet delle cose (IoT - 17), realtà aumentata e virtuale, grazie all'uso e allo sviluppo delle reti mobili ultra veloci (5G). I progetti devono essere finalizzati al miglioramento dei servizi attraverso l'adozione delle suddette tecnologie, in modo da costituire dei volani per lo sviluppo imprenditoriale sul territorio con particolare riferimento alle PMI ed alle start-up innovative ed a favorire il trasferimento tecnologico verso le imprese. Gli interventi dovranno inoltre, preferibilmente, prevedere lo sviluppo di servizi e soluzioni che ricadano nei seguenti ambiti: industria dell'audiovisivo, industrie creative e intrattenimento, tra cui anche il gaming e le applicazioni per i mondi sociali virtuali (o metaversi), logistica, trasporti, green economy, tutela e valorizzazione del made in Italy nell'ambito dei sopracitati settori. SOGGETTI CHE ACCEDONO AL FINANZIAMENTO Gli interventi di cui al presente decreto sono rivolti agli enti pubblici, quali soggetti beneficiari, in qualità di capofila di un partenariato composto da università e/o centri di ricerca italiani ed imprese, PMI e/o start-up costituite italiane o con una sede operativa sul territorio italiano. Il partenariato dovrà sviluppare progetti di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico con l'obiettivo di favorire e supportare la realizzazione di interventi orientati all'utilizzo delle tecnologie emergenti ed a coniugare le competenze scientifiche dell'università e dei centri di ricerca con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori che si ritengono strategici al fine di aumentare la competitività dei territori. 16 https://www.ibm.com/it-it/topics/what-is-blockchain 17 https://www.internet4things.it/iot-library/internet-of-things-gli-ambiti-applicativi-in-italia/
  28. COPERTURA DEI FINANZIAMENTI Gli interventi di cui al presente decreto sono finanziati per un ammontare massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano di sviluppo e coesione del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui alla delibera CIPESS n. 9/2021 (18), come modificato dalla delibera CIPESS n. 9/2022 (19). Per il supporto specialistico e per l'assistenza tecnica saranno utilizzati i Fondi FSC ancora disponibili del suindicato Piano di sviluppo e coesione, per un importo fino allo 1% dello stanziamento di cui sopra. COME VERRANNO ATTUATI I FINANZIAMENTI Il Ministero delle imprese e del made in Italy procederà alla selezione delle proposte progettuali mediante l'indizione di un avviso pubblico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, che stabilirà i requisiti di ammissione, il limite economico per ogni progetto al fine della più ampia partecipazione possibile, i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, i criteri di valutazione sulla base dei quali sarà formata la graduatoria di ammissione al finanziamento e le relative modalità di attuazione dei progetti. Ogni intervento dovrà prevedere la realizzazione di specifici progetti di sperimentazione e ricerca applicata relativi alle tecnologie emergenti e collegati allo sviluppo delle reti di nuova generazione e al miglioramento dei servizi, attraverso l'adozione delle suddette tecnologie, in modo da sostenere il trasferimento tecnologico verso le imprese sui temi aventi ad oggetto la blockchain ed i crypto asset, l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose (IoT), la realtà aumentate e virtuale. TESTO DECRETO 21/11/2022: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataP ubblicazioneGazzetta=2023-01-20&atto.codiceRedazionale=23A00247&elenco30giorni=false 18 https://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/9-29-aprile-2021/ 19 https://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/9-14-aprile-2022/
  29. ENERGIA Investimenti pubblici nelle infrastrutture energetiche come parte della soluzione dei problemi climatici (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato Economico Sociale della UE. La legislazione europea in materia di energia non riconosce la protezione del clima come obiettivo della regolamentazione delle reti. Di conseguenza, anche le autorità nazionali di regolazione hanno difficoltà a creare incentivi per attività di trasformazione, potenziamento e modernizzazione delle reti di distribuzione elettrica che rispondano ai requisiti della neutralità climatica. Il tasso di investimento pubblico dell'UE nelle tecnologie energetiche pulite necessarie per la decarbonizzazione è il più basso tra quelli delle grandi economie, e ciò indebolisce la nostra competitività. Dall'inizio delle liberalizzazioni, gli investimenti da parte delle imprese elettriche hanno fatto registrare una contrazione, che ha comportato difficoltà nell'approvvigionamento, ostacolando l'ulteriore diffusione delle energie da fonti rinnovabili. Il CESE appoggia pertanto la proposta della Commissione, in merito all'attuazione del piano REPowerEU, di utilizzare i piani di ripresa economica e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché finanziamenti supplementari provenienti dal Fondo di coesione e dal bilancio per la politica agricola comune. L'assetto e la regolamentazione del mercato devono essere adattati alle nuove realtà delle energie da fonti rinnovabili che prevarranno in futuro (un maggior decentramento della produzione e un aumento del consumo in loco). A tal fine, tuttavia, devono ancora essere create le condizioni necessarie per i diversi attori e deve essere garantita un'adeguata protezione dei consumatori. Il CESE plaude all'intenzione della Commissione di valutare le possibili soluzioni per ottimizzare l'assetto del mercato dell'energia elettrica, e auspica vivamente che si effettuino valutazioni del mercato volte ad analizzare il comportamento di tutti i potenziali attori sul mercato dell'energia e l'assetto di tale mercato. Il CESE sottolinea, in ogni caso, l'importanza di condurre una valutazione d'impatto globale prima di formulare qualsiasi proposta. Il CESE è convinto che occorra prestare particolare attenzione alla definizione dell'ampliamento delle reti come interesse pubblico prioritario, all'integrazione della protezione del clima come obiettivo normativo e, in generale, a un più efficace sincronismo nella pianificazione delle energie da fonti rinnovabili e della rete dell'energia elettrica. In tale ambito sono assolutamente necessarie disposizioni specifiche di diritto europeo. L'assetto e la regolamentazione del mercato devono essere adattati alle nuove realtà delle energie da fonti rinnovabili che prevarranno in futuro: un maggior decentramento della produzione e un aumento del consumo in loco. A tal fine, tuttavia, devono ancora essere create le condizioni necessarie per i diversi attori e deve essere garantita un'adeguata protezione dei consumatori. Occorre effettuare valutazioni del mercato che analizzino il comportamento di tutti i potenziali attori sul mercato dell'energia e l'assetto di tale mercato. La rete energetica rientra fra le infrastrutture critiche. Una perturbazione o un'interruzione del funzionamento di tali infrastrutture possono provocare devastanti difficoltà di approvvigionamento, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. A causa dell'ondata di liberalizzazioni e privatizzazioni degli ultimi decenni, in Europa le infrastrutture critiche come, ad esempio, i trasporti e il traffico, i servizi sanitari, la finanza e la sicurezza — solo per menzionarne alcune — sono sempre più in mano ad attori privati. Tale situazione è problematica, in quanto i diversi settori sono collegati tra di loro, e la vulnerabilità di un settore riduce e/o compromette le prestazioni delle altre infrastrutture critiche (effetto a cascata). Se, da un lato, queste
  30. interdipendenze sono difficili da valutare, dall'altro, garantire il funzionamento dei settori rientra nell'ottica del benessere pubblico. In particolare in caso di perturbazioni sul mercato o in caso di catastrofi, risulta determinante l'importanza dell'intervento degli organismi di coordinamento pubblico che hanno margine di azione, al fine di poter assicurare una resilienza coordinata a livello territoriale. Tali rischi sono particolarmente elevati nel caso dell'energia elettrica, senza la quale il funzionamento di una civiltà avanzata del XXI secolo è praticamente impensabile, e interruzioni su larga scala della fornitura di elettricità (black-out) avrebbero effetti devastanti per l'intera società. Gli investimenti nelle infrastrutture energetiche sono volti a promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento e la diffusione delle energie da fonti rinnovabili in modo rapido, efficiente ed economico, nell'interesse dei consumatori e dell'economia. E al riguardo si pone una questione assolutamente decisiva, ossia quella di chi eserciterà in futuro il controllo di infrastrutture così centrali come la rete energetica e l'infrastruttura di stoccaggio. Dall'inizio delle liberalizzazioni, gli investimenti da parte delle imprese elettriche hanno fatto registrare una contrazione, in relazione alla rete e alla produzione, che ha comportato difficoltà nell'approvvigionamento, ostacolando l'ulteriore diffusione delle energie da fonti rinnovabili. In quest'ottica, acquistano importanza l'approvvigionamento energetico a livello locale e regionale e la «rimunicipalizzazione» di imprese di servizi pubblici, in particolare in relazione alle strategie di decentramento. In tale contesto, gli investimenti pubblici destinati alla produzione decentrata di energia a livello dei comuni svolgono un ruolo determinante. È inoltre opportuno valutare ulteriori possibilità di incentivazione, come lo stanziamento diretto di risorse finanziarie tramite fondi. I tetti degli edifici pubblici sono particolarmente idonei ad alimentare interi quartieri con l'energia solare a basso costo. Un aspetto importante nel corso della transizione energetica sarà costituito dal coordinamento e dall'organizzazione tra importatori, operatori di rete regionali, comunità energetiche di cittadini, autoproduttori di energia e comunità energetiche che utilizzano in loco l'energia elettrica prodotta, imprese di stoccaggio e fornitori. TESTO PARERE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022IE0827&from=IT Il potenziale di idrogeno verde in Africa (Documentazione Internazionale) Studio della Unione Africana Banca Europea Investimenti e Alleanza Internazionale Solare sulle potenzialità per catturare una frazione dell'enorme risorsa di energia solare dell'Africa per produrre a basso costo e abbondante idrogeno verde, fornendo quindi energia a prezzi accessibili, accelerando e decarbonizzando la crescita in tutto il continente e oltre. Secondo lo studio entro il 2035, più di 50 Mt/anno di idrogeno verde a costi competitivi potranno essere prodotti per soddisfare la domanda locale, far crescere l'economia domestica, sostenere comunità locali, e per l'esportazione verso i maggiori off-takers internazionali, così l'idrogeno rimodella l'integrazione energetica globale. TESTO STUDIO: https://www.eib.org/attachments/press/africa-green-hydrogen-flyer.pdf
  31. Transizione giusta e sostenibile nel contesto delle regioni carbonifere e ad alta intensità energetica (Documentazione Comunitaria) Parere Comitato Economico e Social delle UE che: 1. osserva che la transizione giusta deve essere concentrata sulle regioni in cui le trasformazioni e i rischi che esse comportano sono maggiori, in quanto gli Stati membri e le regioni presentano situazioni di partenza molto diverse. Il buon esito del JTF (20) dipende dai maggiori paesi beneficiari, Polonia e Germania, a cui va complessivamente quasi il 33 %, ovvero circa un terzo, della dotazione totale del fondo. Altri beneficiari importanti sono la Romania, la Cechia e la Bulgaria. A questi cinque Stati membri va complessivamente quasi il 60 % delle risorse del fondo. L’attuazione tempestiva dei piani di questi Stati membri (piani territoriali per una transizione giusta) sarà determinante per il successo dell’intero programma; 2. sottolinea che l’obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio perseguito dall’industria dipende anche dalla disponibilità di elettricità verde per la produzione di idrogeno e di fonti energetiche alternative in grado di sostituire il gas naturale; accoglie con favore il fatto che il JTF possa svolgere un ruolo nel conseguimento di tale obiettivo; 3. sottolinea che il JTF è stato concepito come strumento di portata più limitata rispetto ai fondi strutturali tradizionali, ma alcuni dei suoi obiettivi si sovrappongono; invita le regioni a sfruttare le sinergie tra i programmi della politica di coesione; 4. raccomanda che l’UE sostenga, in particolare, le regioni più dipendenti dai combustibili fossili, al fine di evitare una divergenza ancora maggiore negli investimenti futuri; sottolinea che i fondi dell’UE disponibili per le regioni devono essere mirati in modo da realizzare al meglio i loro obiettivi; 5. sottolinea che, nonostante l’attuale sviluppo intensivo di prodotti e la sperimentazione di nuove tecnologie, la transizione verde nel settore energetico decollerà realmente non prima degli anni 2030; 6. osserva che tra gli strumenti della politica di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) sono adatti a ridurre le disparità regionali e che dovrebbero essere utilizzate sinergie per ottenere i migliori risultati con i finanziamenti del JTF; 7. sottolinea che la programmazione del JTF dovrebbe essere accelerata in modo che le risorse siano mobilitate con tempestività. Mentre i finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono stati resi disponibili nel giro di un anno, sono ormai quasi tre anni che la Commissione europea e gli Stati membri lavorano al JTF. Se il relativo programma non dovesse partire nel 2022, vi é il rischio che un’intera quota annuale, pari al 25 % della dotazione complessiva, vada perduta; 8. sottolinea che la Commissione europea dovrebbe presentare in tempo utile le proposte necessarie per la continuità della programmazione del JTF in linea con gli obiettivi climatici a lungo termine; esorta il colegislatore a coinvolgere adeguatamente le regioni nel futuro programma del JTF e chiede elementi maggiormente partecipativi nell’attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta, in modo da evitare decisioni gestite a livello centrale senza tenere conto delle reali esigenze delle regioni TESTO PARERE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022IR4074&from=IT 20 https://www.agenziacoesione.gov.it/just-transition-fund/
  32. Pacchetto Energia sul gas, sull’idrogeno e sulle emissioni di metano (Documentazione Comunitaria) Parere del Comitato Regioni della UE su: 1. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno COM(2021) 803 final (21) 2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell’idrogeno COM(2021) 804 final (22) 3. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell’energia e recante modifica del regolamento (UE) 2019/942 COM(2021) 805 final (23). IL COMITATO REGIONI PROPONE EMENDAMENTI INTERESSANTI ALLE SUDDETTE PROPOSTE DI DIRETTIVA COSÌ MOTIVATI: 1. Al fine di aumentare il ricorso ai gas decarbonizzati, è essenziale che, nei piani di investimento per nuove infrastrutture del gas (compresi i gasdotti, i terminali per il GNL e gli impianti di stoccaggio del gas) si tenga conto della necessità di progettare e costruire tali infrastrutture in modo tale che, fin dall’inizio del loro funzionamento, esse siano adatte anche ai gas decarbonizzati. 2. Lo sviluppo del settore del biogas e del biometano è importante a breve termine non solo ai fini di una parziale riduzione della dipendenza dalle forniture di gas naturale dalla Russia, ma anche per lo sviluppo di comunità energetiche locali in settori quali l’agricoltura, la silvicoltura o la gestione dei servizi comunali, nel cui quadro i rifiuti possono essere trasformati in substrati di produzione. Tuttavia, è necessario chiarire che il biometano può essere utilizzato solo se esiste già. Occorre eliminare la coltivazione di piante destinate ad alimentare gli impianti di produzione di biogas e il mantenimento dell’allevamento intensivo al solo scopo di produrre biogas e biometano a fini energetici, poiché rallentano la transizione ecologica. 3. Lo sviluppo di un mercato europeo connesso per i combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio richiederà l’uso di strumenti che forniscano informazioni sull’origine dei gas prodotti e forniti agli utenti finali. 4. La pianificazione a lungo termine dello sviluppo delle infrastrutture per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio deve comprendere una pianificazione dettagliata dei costi. Lasciare che l’approfondimento delle questioni economiche sia di esclusiva responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto e dei sistemi di distribuzione del gas può comportare difficoltà nel far rispettare gli obiettivi di investimento. 5. Nella pianificazione relativa al nuovo mercato dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, un elemento cruciale al fine di garantire la continuità della produzione industriale e la sicurezza energetica dell’UE dovrebbe consistere nell’assicurarsi di importare da paesi terzi i volumi di idrogeno necessari per coprire in modo sostenibile e sicuro il fabbisogno energetico totale dell’UE. RACCOMANDAZIONI POLITICHE 1.per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo e dell’8o piano d’azione per l’ambiente, in linea con l’accordo di Parigi sul clima, l’Unione dovrebbe, nel più breve tempo possibile considerate le esigenze di sicurezza energetica, procedere a eliminare gradualmente i combustibili 21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/DOC/?uri=CELEX:52021PC0803&from=EN 22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A804%3AFIN 23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2021%3A805%3AFIN
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