1. MOSAICO N.3 Il Decreto che avvia il Servizio Nazionale di Valutazione
L’ILLEGALITA’ DILAGA IN PARLAMENTO
Il primato dell’illegalità, su cui si regge tutto l’operato dell’INVALSI, viene evidenziato nel testo del
ricorso con il quale la FLC/Cgil chiede l’annullamento del DPR 80/2013. Il ricorso, redatto dallo studio
legale Angiolini di Milano, è costituito da 29 pagine; presentato nel settembre 2013, ha avuto come
seguito un atto di “motivi aggiunti”, nel novembre 2014; altre 17 corpose pagine in cui si chiede
l’annullamento della Direttiva MIUR 18/09/2014 n.11 e della Circolare Ministeriale 21/10/2014 n.47,
entrambe emanate in attuazione del DPR n.80.
In questa tessera del “mosaico delle illegalità” che sostiene l’INVALSI, elenchiamo
sommariamente le ragioni addotte dallo studio legale per motivare la richiesta di annullamento.
1) Il Regolamento istituisce (art.1, comma 3) i “Nuclei di valutazione esterna” che non sono
contemplati dalla legge, la fonte primaria del regolamento, il D.L. n.10/2011:
“I nuclei di valutazione esterna rappresentano un’invenzione del regolamento, priva di alcuna base legislativa .”
Contro questo eccesso di potere si erano già pronunciati il Consiglio di Stato e il Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione, in sede consultiva.
2) Suscita dubbi di costituzionalità l’eccessiva discrezionalità esercitata dall’INVALSI:
”L’obbligo per i singolo docente di frequentare corsi di formazione “al fine di migliorare il rendimento della didattica,
particolarmente nelle zone in cuim i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti.”
Rappresenterebbe la violazione dell’articolo 97, c. 1della Costituzione che sancisce:
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione”
3) Il Regolamento 80/213, arbitrariamente istituisce organi non previsti dalle leggi, o addirittura
sostituisce gli organi previsti dalla legge con altri privi di ogni base legislativa. “l’INVALSI gode di
una discrezionalità amplissima , che potrebbe sconfinare nell’arbitrio e contrasta con i principi d’imparzialità e buon
andamento.”
4) Il Regolamento viene varato a Governo dimissionato (il 28 aprile il Governo Letta presta
Giuramento ed entra in carica).
“Il DPR n.80 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 marzo 2013, il Governo Monti aveva rassegnato le
dimissioni il 21 dicembre 2012, rimanendo in carica per il mero disbrigo degli affari correnti anche dopo le elezioni
politiche del 24-25 febbraio 2013, in attesa della nomina del nuovo esecutivo” …”un esecutivo dimissionario non è
competente ad adottare atti d’indirizzo politico,perché privo di legittimazione democratica.”
5) “l’affidamento agli insegnanti della valutazione degli apprendimenti è espressione dell’autonomia didattica riconosciuta
alle singole scuole dall’articolo 21 della legge n.59 del 1997,e dall’articolo 6 del DPR 275 del 1999 nonché, più in
generale, dalla libertà d’insegnamento riconosciuta dall’art.33 della Costituzione.La stessa valutazione affidata agli
insegnanti è altresì garanzia per i discenti,per essere l’unica che può tener conto della situazione concreta , anche
familiare , sociale e culturale, in cui si svolge l’apprendimento.” “Allo stesso modo, l’adozione di < procedure e strumenti
di verifica e valutazione della produttività scolastica e il raggiungimento degli obiettivi>è un obbligo posto a carico dell a
singola istituzione scolastica , che rimane libera di determinare i mezzi e i modi per perseguirlo nell’esercizio
dell’autonomia didattica e organizzativa che viene riconosciuta dall’articolo 21 della L.59 del 1997 2 dall’articolo 117
della Costituzione”.
Dunque, la Circolare MIUR n.47 e la Direttiva n.11, entrambi del MIUR, mentre sono palesemente
illegittime in quanto attuative del DPR n.80, sono altresì in contrasto con il dettato Costituzionale
(art.33 e 117) la legge 59/97 e DPR 275/1999.
In aggiunta a quanto delineato nel ricorso, il Gruppo INVALSI, ritiene indispensabile rilevare la
lesione grave recata dal DPR n.80, anche al dettato dell’articolo 23 della Costituzione:
“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
L’articolo 23 sancisce inoltre, una rigorosa riserva di legge per la normativa che si riferisce
ad alunni e studenti, generalmente di minore età, perciò meritevoli di maggiori garanzie.
Gruppo NoINVALSI - Roma