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Davide David
dottore commercialista in Monfalcone (GO)
Studio Turazza David
ODCEC Gorizia
28 febbraio 2019
La tutela del contribuente nella fase della riscossione tributaria
3
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI
versamenti diretti del contribuente ritenute alla fonte, Ires, Irpef, Irap, Iva, ecc.
riscossione mediante ruoli a seguito iscrizione a ruolo delle somme da parte dell’ente impositore per:
➢ controlli automatici o formali della dichiarazione
➢ atti di accertamento per imposte indirette diverse dall’IVA
➢ altre entrate riscosse mediante ruolo (tasse auto, ecc.)
riscossione per accertamenti esecutivi a seguito avvisi accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP
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AGENTE DELLA RISCOSSIONE
fino a 30.06.2016 => Equitalia S.p.A. controllante di Equitalia Nord, Equitalia Centro e
Equitalia Sud
da 1.07.2016 a 30.06.2017 => Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (newco incorporante
Equitalia Nord, Centro e Sud) => interamente controllata da Equitalia S.p.A.
dal 1.07.2017 => soppressa Equitalia con passaggio delle competenze e del personale a
<<Agenzia delle entrate – Riscossione>>, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza
del MEF
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COMPENSI DI RISCOSSIONE
Aggio = remunerazione attività Agente della riscossione
Misura:
➢ 8% (6%) => per pagamenti “a ruolo” effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella (8% per
carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31.12.2015, 6% per quelli affidati successivamente)
➢ 3,65% (3%) => per pagamenti “a ruolo” effettuati entro 60 giorni dalla notifica della cartella (3,65% per
carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31.12.2015, 3% per quelli affidati successivamente)
➢ 8% => per pagamenti “da accertamenti esecutivi” effettuati dopo il termine per la presentazione del
ricorso
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PROCESSO TRIBUTARIO
Oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 DLgs 546/92)
➢ controversie su tutti i tributi, relative sanzioni, interessi e ogni altro accessorio
➢ escluse solo le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla
notifica della cartella di pagamento e, ove prevista, dell’intimazione ad adempiere di cui all’art.
50 del DPR 602/73
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PROCESSO TRIBUTARIO
Atti averso i quali può essere proposto il ricorso (art. 19, co. 1, DLgs 546/92)
Atti autonomamente impugnabili (elenco non
esaustivo)
➢ avvisi di accertamento e provvedimenti di irrogazione sanzioni
➢ ruolo e cartella di pagamento
➢ atto di recupero crediti
➢ atto per responsabilità pagamento imposte a carico di amministratori, liquidatori e soci di
soggetti IRES (art. 36 DPR 202/73)
➢ iscrizione ipoteca
➢ fermo beni mobili
➢ intimazione ad adempiere (art. 50 del DPR 602/73)
Atti di “incerta” impugnabilità autonoma
(elenco non esaustivo)
➢ avvisi bonari (favorevole Cass. 11.5.12 n. 7344, contraria Cass. 26.7.07 n. 16428)
➢ atto di revoca di crediti d’imposta (favorevole Cass. 12.2.13 n. 3343)
➢ diniego della rateazione da parte dell’Agente della riscossione
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PROCESSO TRIBUTARIO
Impugnabilità degli atti (art. 19, co. 3, DLgs 546/92)
➢ “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”
➢ “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto
notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”
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RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
Ruolo
➢ elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ente impositore ai fini della riscossione a mezzo dell’Agente della
riscossione
➢ costituisce titolo per l’espropriazione forzata
Sequenza
➢ l’ente impositore iscrive a ruolo le somme dovute (per imposte, sanzioni e interessi)
➢ il ruolo viene trasmesso all’Agente della riscossione
➢ l’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento
➢ l’Agente della riscossione può promuovere azioni cautelari e conservative
➢ in caso di mancato pagamento nei termini della cartella di pagamento l’Agente della riscossione procede ad espropriazione
forzata
➢ decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento l’espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica dall’atto
di intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/73
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo => calcolati dal giorno di scadenza del pagamento sino a quello in cui il ruolo è stato
consegnato all’Agente della riscossione (tasso di interesse determinato con apposito DM)
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TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
entro il 31 dicembre
➢ del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo
➢ del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per le liquidazioni
automatiche ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72)
➢ del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per i controlli formali
ex art. 36-ter DPR 600/73)
➢ del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per
inadempimenti ex art. 15-ter DPR 602/73
N.B. controlli formali su fatti che rilevano per più annualità (es. detrazione ristrutturazioni
edilizie) => possibile sostenere che il termine decadenziale decorre dalla prima dichiarazione (in
analogia con recente orientamento Cassazione su decadenza accertamento per ammortamenti - a
favore CTP Reggio Emilia n. 36 del 6.02.2013)
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CONTENUTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO
➢ data di consegna del ruolo
➢ elementi del ruolo (ente creditore, specie del ruolo, codice fiscale e anagrafica del debitore,
anno e periodo di riferimento del credito, importo di ogni componente del credito, totale degli
importi)
➢ intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notificazione
➢ segnalazione che decorsi 60 giorni Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata
➢ adeguata motivazione
➢ ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
➢ responsabile del procedimento
➢ entità presso la quale è possibile promuovere un riesame o un reclamo
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OMESSO «AVVISO BONARIO»
Cassazione 2870 del 31.01.2019
➢ l’omissione dell’avviso bonario causa la nullità della cartella di pagamento solo quando ci sono incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione (mai per mancato versamento di imposte dichiarate)
➢ se l’omissione non è causa di nullità della cartella di pagamento, opera la riduzione ad 1/3 delle sanzioni se si paga la
cartella entro 30 giorni dalla sua notifica
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ATTI AD ESECUTIVITA’ IMMEDIATA
art. 29 DL 78/10
Atti ad “esecutività immediata”
➢ avvisi di accertamento emessi da AdE per imposte sui redditi, irap e iva
➢ successivi atti di rideterminazione degli importi (notificabili anche mediante raccomandata a.r.) per:
o mancato versamento rate acquiescenza (ex art. 15 DLgs 218/97)
o mancato versamento rate avviso accertamento definito in adesione
o mancato versamento rate conciliazione giudiziale
o riscossione frazionata in pendenza di giudizio
➢ successivo atto per definitività accertamento impugnato
Avviso di accertamento
➢ contiene l’intimazione a pagare le somme richieste
➢ costituisce titolo per l’espropriazione forzata
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PROVVEDIMENTI CAUTELARI «POST VERIFICA»
Art. 22 DPR 472/1997
➢In presenza di fondato timore di perdere le garanzie del credito erariale, l’Ufficio o l’ente che ha notificato l’atto di
contestazione o di irrogazione delle sanzioni ovvero il PVC, può chiedere al presidente della CTP l'iscrizione di ipoteca
sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale
giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda
➢L’istanza può essere inoltrata anche dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi
verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti (possibilità introdotta dal DL 119/2018)
➢Il presidente della CTP fissa la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, con comunicazione alle
parti
➢Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del D.Lgs.
546/1992. In tal caso il provvedimento può non essere adottato ovvero adottato solo parzialmente
➢I provvedimenti cautelari perdono efficacia: a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione; b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di
contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente
richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che
accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b)
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ACCERTAMENTI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI
Sequenza
➢ pagamento entro il termine per la presentazione del ricorso
➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non
è applicabile la sanzione per omesso versamento
➢ decorsi 30 giorni dal suddetto termine la riscossione viene affidata all’Agente della riscossione ai fini
dell’esecuzione forzata (mediante flussi telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla
preventiva notifica della cartella di pagamento)
➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche
ordinaria) dell’avvenuta presa in carico
➢ decorsi 180 giorni dall’affidamento in carico l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata
➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative (anche prima del
decorso dei 180 giorni dall’affidamento in carico)
➢ decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento l’espropriazione forzata deve essere preceduta
dalla notifica dall’atto di intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/1973
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ACCERTAMENTI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI
CTR Lombardia 4314 dell’11.10.2018
«Il giudice di primo grado ha errato nel disattendere il motivo con il quale era stato dedotta la giuridica inesistenza e/o
comunque l'insanabile nullità della notifica degli atti impoesattivi. Gli atti, in quanto spediti direttamente per posta, e non
notificati, sono stati infatti emessi in violazione di quanto disposto dall’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010 conv. nella L. n. 122 del
2010.
Parte contribuente ha dedotto la giuridica inesistenza e/o comunque radicale nullità degli atti impoesattivi impugnati, in
quanto l'ufficio, anziché provvedere alla notifica di tali atti tramite l'agente della notificazione (messo interno o messo
comunale) in palese violazione di quanto disposto dall’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 in specie dell’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010
conv. nella L. n. 122 del 2010, ha inviato direttamente per posta detti accertamenti al destinatario. Per ben chiarire occorre
dunque ripetere che detta norma nel testo vigente ratione temporis, al 1° comma, nella lettera a), prevede, infatti una disciplina
particolare per questo tipo di atto, anche in ordine alla sua notificazione, propria in ragione della sua idoneità ad incidere
direttamente in forma esecutiva sul patrimonio del soggetto che ne è il destinatario. La norma espressamente prescrive dunque
che l'atto stesso debba essere "notificato" e della "notifica" derivi, con il decorso di un ulteriore termine, l'effetto di titolo
esecutivo.
Esclude la norma, che il primo atto impoesattivo, come quello di cui trattasi, possa essere semplicemente inviato a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento direttamente all'Ufficio che lo ha fornito. Detto questo, occorre considerare che, nella
specie, trattasi, indiscutibilmente, di atti impoesattivi primari e che, pacificamente, gli stessi non furono notificati tramite
l'intermediazione di un agente della notificazione, essendo stati invece spediti direttamente dall'Ufficio tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, senza la redazione di alcuna relata di notifica»
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TEMPISTICHE A SEGUITO AVVISO ACCERTAMENTO
Ipotesi senza mediazione:
➢ termine finale per impugnazione => 60 giorni (+ eventuale periodo feriale di 31 giorni)
➢ periodo minimo di attesa per affidamento riscossione => 30 giorni
➢ periodo minimo di attesa per espropriazione forzata => 180 giorni
➢ periodo minimo da notifica avviso accertamento a pignoramento => 60 + 30 +180 = 270 giorni (+ 31 giorni per eventuale
periodo feriale)
Ipotesi con mediazione:
➢ termine finale per costituzione in giudizio => 150 giorni (+ eventuale periodo feriale di 31 giorni)
➢ periodo minimo di attesa per affidamento riscossione => 30 giorni
➢ periodo minimo di attesa per espropriazione forzata => 180 giorni
➢ periodo minimo da notifica avviso accertamento a pignoramento => 150 + 30 +180 = 360 giorni (+ 31 giorni per eventuale
periodo feriale)
Ipotesi senza mediazione con istanza adesione:
➢ termine finale per impugnazione => 150 giorni (+ eventuale periodo feriale di 31 giorni)
➢ periodo minimo di attesa per affidamento riscossione => 30 giorni
➢ periodo minimo di attesa per espropriazione forzata => 180 giorni
➢ periodo minimo da notifica avviso accertamento a pignoramento => 150 + 30 +180 = 360 giorni (+ 31 giorni per eventuale
periodo feriale)
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CONTRASTO AD AZIONI PREGIUDIZIEVOLI
Esclusione periodo 180 giorni (di sospensione dell’esecuzione)
➢ in presenza di un fondato pericolo per la riscossione:
o l’affidamento in carico all’Agente delle riscossione può essere effettuato subito dopo il termine per la presentazione
del ricorso (senza dover attendere il decorso dei 30 giorni)
o l’Agente della riscossione può operare l’esecuzione forzata senza dover attendere il decorso dei 180 giorni
o l’Agente della riscossione non ha l’obbligo di comunicare l’avvenuta presa in carico
➢ anche in assenza di un fondato pericolo per la riscossione l’Agente della riscossione può promuovere azioni cautelari e
conservative dal momento dell’affidamento in carico (senza dover attendere il decorso dei 180 giorni)
➢ in ogni caso il periodo di sospensione non opera per:
o accertamenti divenuti definitivi
o recupero somme per decadenza da rateazione
Reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 D.Lgs. 74/2000):
➢ punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, sanzioni e interessi per un
ammontare complessivo > 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni
idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (per importi > 200.000 euro reclusione
da 1 anno a 6 anni)
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CONTRASTO AD AZIONI PREGIUDIZIEVOLI
Fondato pericolo per la riscossione
Nota Agenzia delle entrate n. 2011/141776 => presenza (attuale e non solo potenziale) di «una pluralità di elementi che
inducono l’ufficio a ritenere reale il rischio di comportamenti tesi a sottrarre beni disponibili ad eventuali azioni esecutive dal
parte dell’Agente della riscossione»
Casistiche
➢ fallimento (Cass. 12887/2007)
➢ concordato preventivo (Cass. 7654/1999)
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RATEAZIONE PER ACQUIESCENZA O DEFINIZIONE IN ADESIONE
Acquiescenza o definizione in adesione
➢ possibilità di optare per il pagamento a rate trimestrali (massimo 8 rate, aumentato a 16 rate per importi > 50.000 euro)
➢ pagamento prima rata => entro termine per il ricorso (per acquiescenza) ed entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto (per definizione in
adesione)
➢ pagamento rate successive => entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre
Mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine per il pagamento della rata successiva
➢ decadenza dalla rateazione
➢ l’Ufficio invia (anche mediante raccomandata A.R.) un invito ad adempiere al pagamento dei residui importi dovuti (per imposte, interessi e
sanzioni) e della sanzione per omessi versamenti (aumentata della metà) applicata sul residuo importo dovuto a titolo d’imposta
➢ il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito
➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non è applicabile la sanzione per omesso
versamento
➢ in caso di mancato pagamento nei 60 giorni la riscossione è affidata all’Agente della riscossione ai fini dell’esecuzione forzata (mediante flussi
telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla preventiva notifica della cartella di pagamento)
➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche ordinaria) dell’avvenuta presa in carico
➢ l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata (non opera la sospensione di 180 giorni)
➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative
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RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO
Nella maggior parte delle ipotesi, in caso di ricorso il contribuente è tenuto a pagare:
➢ un terzo delle imposte (con i relativi interessi) entro il termine per la presentazione del ricorso
➢ dopo la sentenza sfavorevole di primo grado => i restanti due terzi delle imposte (con i relativi interessi) e due terzi delle sanzioni
➢ dopo la sentenza sfavorevole di secondo grado => le somme residue per imposte, sanzioni e interessi
N.B. per ricorsi in materia di abuso del diritto la riscossione opera solo dopo la sentenza sfavorevole di primo grado, per due terzi delle imposte e
relativi interessi e delle sanzioni (art. 10 -bis, co. 10, L 212/00)
Sequenza a seguito sentenze sfavorevoli di primo e/o secondo grado
➢ l’Ufficio invia (anche mediante raccomandata A.R.) un invito ad adempiere
➢ il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito
➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non è applicabile la sanzione per omesso
versamento
➢ in caso di mancato pagamento nei 60 giorni la riscossione è affidata all’Agente della riscossione ai fini dell’esecuzione forzata (mediante flussi
telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla preventiva notifica della cartella di pagamento)
➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche ordinaria) dell’avvenuta presa in
carico
➢ decorsi 180 giorni dall’affidamento in carico l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata
➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative (anche prima del decorso dei 180 giorni dall’affidamento in
carico)
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CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Sanzioni ridotte:
➢ conciliazione in primo grado => sanzioni nella misura del 40% del minimo
➢ conciliazione in secondo grado => sanzioni nella misura del 50% del minimo
Perfezionamento:
➢ conciliazione fuori udienza => sottoscrizione accordo conciliativo (costituisce titolo per la riscossione)
➢ conciliazione in udienza => redazione processo verbale (costituisce titolo per la riscossione)
Pagamenti:
➢ possibilità di optare per il pagamento a rate
➢ pagamento delle somme dovute o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla redazione del
processo verbale
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CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
Mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate (compresa la prima) entro il termine per il pagamento della rata
successiva:
➢ decadenza dalla rateazione
➢ l’Ufficio invia (anche mediante raccomandata A.R.) un invito ad adempiere al pagamento dei residui importi dovuti (per
imposte, interessi e sanzioni) e della sanzione per omessi versamenti (aumentata della metà) applicata sul residuo
importo dovuto a titolo d’imposta
➢ il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito
➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non è applicabile la
sanzione per omesso versamento
➢ in caso di mancato pagamento nei 60 giorni la riscossione è affidata all’Agente della riscossione ai fini dell’esecuzione
forzata (mediante flussi telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla preventiva notifica della
cartella di pagamento)
➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche ordinaria)
dell’avvenuta presa in carico
➢ l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata (non opera la sospensione di 180 giorni)
➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative
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ACCERTAMENTI IMPUGNATI E DIVENUTI DEFINITIVI
Sequenza
➢ l’Ufficio invia (anche mediante raccomandata A.R.) un invito ad adempiere al pagamento dei residui importi dovuti (per
imposte, interessi e sanzioni)
➢ il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito
➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non è applicabile la
sanzione per omesso versamento
➢ in caso di mancato pagamento nei 60 giorni la riscossione è affidata all’Agente della riscossione ai fini dell’esecuzione
forzata (mediante flussi telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla preventiva notifica della
cartella di pagamento)
➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche ordinaria)
dell’avvenuta presa in carico
➢ l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata (non opera la sospensione di 180 giorni)
➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative
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COMPENSAZIONI
Quadro normativo attuale a seguito D.Lgs. 158/15 di revisione sistemi sanzionatori amministrativi e penali
(decorrenza 1.1.16)
Natura dei crediti (cfr. art. 13, commi 4 e 5, DLgs 471/97)
➢ inesistenti => crediti in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia
riscontrabile mediante i controlli automatici/formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e all’art. 54-bis del DPR
633/72 (aspetti fraudolenti – ris. 36/E/18)
➢ non spettanti => tutti gli altri (comprese «eccedenze» in dichiarazioni oggetto di rettifica - ris. 36/E/18) => crediti certi nella
loro esistenza ed ammontare ma, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabili (ovvero non più utilizzabili) in
compensazione
Cassazione – Ufficio del Massimario «settore penale» – relazione 28.10.2015
➢ crediti inesistenti => inclusi, oltre ai crediti che risultano inesistenti sin dall’origine (perché non esistenti materialmente o
perché, pur esistenti, sono già stati utilizzati), anche i crediti non esistenti dal punto di vista soggettivo (perché riconosciuti a
soggetto diverso da quello che li ha utilizzati), nonché quelli sottoposti a condizione sospensiva
➢ crediti non spettanti => ad esempio, quelli utilizzati oltre il limite normativo ovvero in compensazione di tributi (o altri
debiti) per il quali opera un divieto di compensazione
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COMPENSAZIONI
Sanzioni amministrative per indebito utilizzo in compensazione di crediti
➢ inesistenti => dal 100 al 200% (non riducibile per acquiescenza)
➢ non spettanti => 30% (per «eccedenze» dichiarazioni rettificate sanzione assorbita da quella per infedele
dichiarazione – ris. 36/E/2018)
Sanzioni penali per indebito utilizzo in compensazione di crediti per importi annui > 50.000 euro
➢ inesistenti => reclusione da 18 mesi a 6 anni
➢ non spettanti => reclusione da 6 mesi a 2 anni
Crediti da dichiarazioni omesse
➢ Sanzioni amministrative => compensazione valida (Cass. 17757/16)
➢ Sanzioni penali => integra il reato (per Cass. 41229/18 credito non spettante, per Cass. 43627/18 credito
inesistente)
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COMPENSAZIONI
Recupero dei crediti
➢ inesistenti => contestabili con atto di recupero o avviso di accertamento => termine notifica: 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo all’utilizzo in compensazione
➢ non spettanti => contestabili con avviso bonario o atto di recupero => termine notifica: per i periodi d’imposta da quello in
corso al 31.12.2016 a quelli successivi (di norma dal 2016 in poi) => 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione (settimo anno successivo a quello previsto per la presentazione in caso di dichiarazioni
omesse o nulle); per i periodo d’imposta precedenti (di norma periodi fino al 2015 compreso) => 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno successivo a quello previsto per la presentazione
in caso di dichiarazioni omesse o nulle), con raddoppio in presenza di reati tributari
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28
COMPENSAZIONI
Attenzioni particolari
➢ limite compensazioni annue = € 700.000 (art. 34, co. 1, L 388/00)
➢ divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per debiti erariali > € 1.500 (art. 31
DL 78/10)
o sanzione = 50% debito iscritto a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare compensato
o ammessa la compensazione delle somme iscritte a ruolo (in F24 con codice «RUOL»)
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BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI
art. 37, co. 49-ter, DL 223/06 (comma inserito da L 205/17)
Provvedimento direttoriale 28.08.18
entrata in vigore 29.10.18
➢ AdE può sospendere fino a 30 giorni F24 contenenti compensazioni con profili di rischio (sospeso l’intero
contenuto della delega)
➢ esito positivo (corretto utilizzo credito) o decorsi 30 giorni => compensazioni e versamenti considerati
effettuati dalla data della delega
➢ esito negativo => compensazioni e versamenti si considerano non effettuati
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BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI
Criteri selettivi riferiti a:
➢ tipologia debiti pagati
➢ tipologia crediti utilizzati
➢ coerenza dati indicati in F24
➢ dati sui soggetti indicati in F24 presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da enti pubblici
➢ analoghe compensazioni in F24 effettuate in precedenza
➢ pagamento di debiti iscritti a ruolo «bloccanti» le compensazioni (dal 29.10.18 il gli F24 per il pagamento devono essere presentati
telematicamente, pena il rifiuto della delega di pagamento)
Comunicazioni al soggetto trasmittente F24 telematico:
➢ comunicazione della sospensione
➢ verifica non corretto utilizzo => comunicazione scarto => tutti i pagamenti e le compensazioni in F24 si considerano non eseguiti
➢ verifica corretto utilizzo => per F24 a zero comunicazione del perfezionamento => per F24 a debito invio richiesta addebito su conto con
informativa al soggetto trasmittente
➢ mancata comunicazione nei 30 giorni => operazione da considerare effettuata alla data di trasmissione F24 telematico
Esempi di mancato perfezionamento istituti deflattivi e di decadenza rateazioni (rischio in caso di scarto)
➢ accertamento con adesione => mancato pagamento prima rata => definitività avviso accertamento (se decorso il termine per il ricorso)
➢ rateazioni ex art. 15-ter DPR 602/73 => mancato pagamento di una rata => decadenza benefici premiali e pagamento intero residuo
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31
ATTO DI RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA
Funzione => riscossione crediti indebitamente utilizzati in compensazione e dei relativi interessi e sanzioni
Contenuto motivazionale dell’atto di recupero => deve essere adeguatamente motivato con esatta identificazione del
credito contestato e, in caso di sostenuta inesistenza del credito, con relativa dimostrazione
Alternatività => procedimento che l’AF può adottare (facoltà e non obbligo) in alternativa ad altri procedimenti (avviso
bonario, avviso accertamento, ecc.) => parte della giurisprudenza ritiene che il disconoscimento di un credito (anche
esistente) deve avvenire attraverso un atto specificatamente motivato (avviso accertamento o atto di recupero, ecc.) e
non quindi con un avviso bonario => impugnabilità cartella di pagamento emessa dopo il solo avviso bonario per
mancanza di un atto prodromico “valido”
Atto di revoca del beneficio (quando previsto) => autonomamente impugnabile => il successivo atto di recupero
impugnabile solo per vizi propri (Cass. 3343/13)
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ATTO DI RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA
Sequenza
➢ il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (senza possibilità di rateizzazione)
➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non è applicabile la
sanzione per omesso versamento
➢ in caso di mancato pagamento nei 60 giorni la riscossione è affidata all’Agente della riscossione ai fini dell’esecuzione
forzata (mediante flussi telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla preventiva notifica della
cartella di pagamento)
➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche ordinaria)
dell’avvenuta presa in carico
➢ l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata (non opera la sospensione di 180 giorni)
➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative
Riscossione in pendenza di giudizio (per impugnazione atto di recupero)
➢ crediti inesistenti => da ritenersi esclusa la riscossione frazionata (cfr. art. 24, co. 19, DL 185/2000)
➢ crediti esistenti => dovrebbe trovare applicazione la riscossione frazionata
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ISCRIZIONI A RUOLO RESIDUALI
Nell’ambito delle attività di verifica e accertamento l’iscrizione a ruolo con preventiva notifica della
cartella di pagamento persiste, tra l’altro, per il pagamento delle somme dovute (e delle relative
rateazioni) nelle seguenti ipotesi:
➢ liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni
➢ irrogazione sanzioni non collegate a tributi (es. violazioni in materia di RW)
➢ definizione in adesione in fase di verifica (ante notifica dell’avviso di accertamento)
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RATEAZIONI
In caso mancato pagamento rate per rateazioni indicate in art. 15-ter DPR 602/73:
➢ per rateazioni accertamenti con adesione => su residuo importo applicata la sanzione per omessi
versamenti aumentata della metà
➢ per tutte le rateazioni => sanzioni dovute in misura piena (decadenza dai benefici premiali di riduzione
delle sanzioni)
➢ per tutte le rateazioni esclusa la decadenza per lieve inadempimento dovuto a:
o insufficiente versamento della rata fino a 3% (e comunque non superiore a € 10.000)
o tardivo versamento non superiore a 7 giorni
➢ per rateazioni avvisi bonari esclusa la decadenza in caso di pagamento della prima rata entro 30 giorni dal
ricevimento dell’avviso (con possibilità di ravvedere il tardivo versamento)
➢ per tutte le rateazioni esclusa la decadenza in caso di pagamento delle rate diverse dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva (con possibilità di ravvedere il tardivo versamento)
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OBBLIGATORIETA’ SOLIDALE
art. 1292 c.c.
solidarietà passiva = più debitori di un unico creditore => il creditore può pretendere l’intera prestazione da uno qualunque dei
debitori, il cui adempimento libera tutti gli altri
art. 1306 c.c.
“ La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido … non ha effetto contro gli altri debitori …”
“ Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore …”
Inerzia del coobbligato
➢ Mancata impugnazione atto impositivo presupposto
➢ Possibilità di avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato => a condizione che non vi sia già stato un
giudicato difforme ovvero che non sia già stata soddisfatta «volontariamente» l’obbligazione tributaria (il pagamento
effettuato per evitare l’espropriazione forzata è «forzoso» e quindi non impeditivo, Cass. 2231/18)
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OBBLIGATORIETA’ SOLIDALE
Responsabilità dei soci di società di persone per le imposte della società (IVA, IRAP, …)
Preventiva escussione (art. 2304 c.c.)
“ i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del
patrimonio sociale”
Cassazione n. 232060 del 27.09.2018
➢ è “indubbio che il beneficium excussionis si possa, anzi, si debba opporre dinanzi al giudice tributario allorquando si riceva notificazione
della cartella: è in quel momento e in quella sede che il contribuente ha titolo per contestare la sussistenza della condizione posta al fisco per
agire esecutivamente contro di lui”
➢ “l’iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del beneficium excussionis, conformando l’attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità,
riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su di essa, determinandone un vizio
proprio”
Cassazione n. 6531 del 16.03.2018
➢ il giudicato sfavorevole alla società non ha efficacia per la riscossione nei confronti dei soci
➢ la mancata notifica ai soci dell’avviso di accertamento non invalida la cartella di pagamento emessa nei confronti dei soci
➢ in caso di mancata notifica dell’avviso di accertamento i soci possono impugnare la cartella di pagamento facendo valere anche i motivi di
doglianza relativi al presupposto impositivo oggetto dell’avviso di accertamento
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OBBLIGATORIETA’ SOLIDALE
Responsabilità per i debiti tributi delle associazioni non riconosciute
Obbligazioni (art. 38 c.c.)
“ Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione … rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione”
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STRUMENTI CAUTELARI
Iscrizione di ipoteca (art. 77 DPR 602/73)
➢ per iscrizioni a ruolo => dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento
➢ per accertamenti esecutivi => dall’affidamento in carico
➢ iscrizione a scopo cautelare solo per crediti > € 20.000
➢ comunicazione preventiva al proprietario di iscrizione dell’ipoteca in caso di mancato pagamento entro 30 giorni => atto da ritenersi impugnabile
(Cass. 26129/17)
➢ notificazione iscrizione di ipoteca => atto impugnabile (anche in caso di mancata impugnazione della comunicazione preventiva, Cass. 26129/17)
➢ nullità iscrizione ipoteca in assenza della comunicazione preventiva (Cass. 2879/16)
Fermo amministrativo di beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/73)
➢ per iscrizioni a ruolo => dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento
➢ per accertamenti esecutivi => dall’affidamento in carico
➢ non consentito su beni strumentali all’attività di impresa o della professione
➢ comunicazione preventiva al proprietario di iscrizione dell’ipoteca in caso di mancato pagamento entro 30 giorni => atto da ritenersi impugnabile
(Cass. 26129/17)
➢ nessun obbligo di notificazione del fermo
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DILAZIONE PAGAMENTI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Dilazione ex art. 19 DPR 602/1973
➢ richiedibile all’Agente della riscossione dichiarando temporanea situazione di obiettiva difficoltà
➢ ripartizione somme dovute fino a max 72 rate mensili
➢ per somme > 60.000 euro occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà
➢ rateazione prorogabile fino a ulteriori 72 rate mensili in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà
➢ il numero delle rate può essere portato fino a 120 mesi (con ulteriore proroga di 120 mesi) se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria
responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica
➢ non sono richieste garanzie
➢ dal ricevimento della richiesta l’Agente della riscossione (qualora accoglibile):
o non può iscrivere ipoteche o operare il fermo di beni mobili
o non può avviare nuove azioni esecutive e, dopo il pagamento della prima rata, non può proseguire, in presenza di determinate condizioni,
quelle già avviate
➢ il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta:
o decadenza automatica dalla rateazione
o riscossione in una unica soluzione degli importi ancora dovuti
o possibilità per l’Agente della riscossione di iscrivere ipoteche e operare il fermo di beni mobili
o possibilità per il debitore di richiedere una nuova rateazione solo a seguito del pagamento delle rate scadute (con ripartizione nel numero
massimo delle rate della precedente dilazione non ancora scadute) => con conseguente impossibilità per l’Agente della riscossione di iscrivere
ipoteche o operare il fermo di beni mobili
Dilazione per accertamenti esecutivi (art. 29 DL 78/2010)
➢ dilazione ex art. 19 DPR 602/1972 può essere concessa dall’Agente della riscossione solo dopo l’affidamento del carico => quindi dopo il decorso del
periodo di 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso
➢ gli aggi di riscossione sono dovuti in misura piena (8%)
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DILAZIONE PAGAMENTI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Temporanea situazione di obiettiva difficoltà (Direttiva Equitalia n. 2070 del 27.03.2008)
Situazione “in cui si trova il debitore che è nell’impossibilità di pagare in unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, è in
grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle
sue condizioni patrimoniali”
Esempi:
➢ carenza temporanea di liquidità finanziaria
➢ stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche
settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale
➢ trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo
➢ contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e
contributi
➢ precaria situazione reddituale
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DILAZIONE PAGAMENTI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Documentazione per somme > 60.000 euro
➢ persone fisiche (compresi imprenditori individuali in semplificata)
o ISEE per prestazioni sociali agevolate (o altra documentazione attestante modifiche alla situazione risultante dall’ISEE)
o entità del debito
➢ società e imprenditori individuali in ordinaria
o indice di liquidità = (liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti
o indice Alfa (solo per stabilire numero rate) = debito complessivo/valore della produzione x 100
Inibizione misure cautelari ed azioni esecutive
➢ istanze presentate entro 60 giorni dalla notifica della cartella => inibiscono l’azione di qualsiasi azione cautelare e di azioni
esecutive
➢ istanze presentate decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella
o non comportano la revoca di misure cautelari già adottate
o non sospendono le azioni esecutive in corso
o inibiscono l’avvio di nuove misure cautelari e l’inizio di azioni esecutive
Accertamenti esecutivi
Agente della riscossione può promuovere azioni cautelari dal momento dell’affidamento in carico => assenza termine per inibizione
avvio azioni cautelari (non opera il periodo di “sospensione” di 60 giorni previsto per le cartelle)
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SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE
Art. 39 DPR 602/1973
➢ richiedibile all’Agenzia delle entrate in caso di ricorso contro il ruolo o l’accertamento esecutivo
➢ l’Agenzia delle entrate ha la facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza
della CTP
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SOSPENSIONE IN FASE DI MEDIAZIONE
Art. 17-bis DLgs 546/1992
➢ ricorso con reclamo per controversie di valore non superiore a 50.000 euro
➢ termine per la mediazione => 90 giorni dalla notifica del ricorso
➢ termine per la costituzione in giudizio => 30 giorni successivi al termine del periodo per la mediazione
➢ sospensione della riscossione fino alla scadenza del periodo per la mediazione (90 giorni dalla notifica del
ricorso)
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SOSPENSIONE GIUDIZIALE
Artt. 47, 52 e 62-bis DLgs 546/1992
Gradi di giudizio
➢ ricorso in CTP (da richiedere alla CTP):
o sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato
➢ appello in CTR (da richiedere alla CTR):
o sospensione della esecutività della sentenza impugnata (richiedibile dall’appellante, quindi anche dall’Ufficio)
o sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (richiedibile solo dal contribuente)
➢ ricorso per cassazione (da richiedere alla CTR):
o sospensione della esecutività della sentenza impugnata (richiedibile dal ricorrente, quindi anche dall’Ufficio)
o sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (richiedibile solo dal contribuente)
Presupposti
➢ potenziale fondatezza del ricorso (fumus boni iuris)
➢ danno grave ed irreparabile (periculum in mora)
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SOSPENSIONE GIUDIZIALE
Procedura
➢ istanza proposta nel ricorso/appello o con atto separato (da notificare autonomamente alle parti e depositare in giudizio)
➢ fissazione della trattazione per la prima camera di consiglio utile
➢ trattazione in camera di consiglio
➢ emanazione dell’ordinanza (di rigetto o accoglimento) non impugnabile
➢ in caso di accoglimento, fissazione della trattazione della lite non oltre 90 giorni dalla pronuncia
➢ gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza con la quale è stata decisa la lite
Eccezionale urgenza
➢ il presidente della commissione può disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio
Garanzie
➢ in tutti i gradi di giudizio la sospensione può essere subordinata alla presentazione delle garanzie indicate nel DM n. 22 del
06.02.2017
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IMPUGNAZIONI
Nullità degli atti “successivi” non preceduti dalla notifica dell’atto “presupposto”
Sequenza negli accertamenti esecutivi
1. avviso di accertamento
2. informativa dall’Agente della riscossione sulla avvenuta presa in carico
3. ipoteca e fermi (eventuale)
4. intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/1973
Sequenza nella liquidazione “automatica” delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72)
1. invio avviso bonario (ex art. 36-bis, co. 3, DPR 600/73)
2. iscrizione a ruolo
3. trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione
4. cartella di pagamento
5. ipoteca e fermi (eventuale)
6. intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/1973
N.B. => la mancata impugnazione dell’avviso bonario non dovrebbe comportare la non impugnabilità “nel merito” della cartella di pagamento (in
quanto l’avviso bonario non pare poter rappresentare un atto “presupposto”)
Sequenza per i ruoli
1. iscrizione a ruolo
2. trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione
3. cartella di pagamento
4. ipoteca e fermi (eventuale)
5. intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/1973
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IMPUGNAZIONI
Impugnazione della cartella di pagamento – principali vizi “propri” comportanti la nullità:
➢ vizi di notifica
➢ mancato rispetto termini di decadenza
➢ omessa notifica atto presupposto
➢ vizi di motivazione
Impugnazione cartelle emesse a seguito attività di liquidazione o controllo delle dichiarazioni
➢ obbligo preventivo invio dell’avvio bonario a pena di nullità “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione” (art. 6, co. 5, Statuto del contribuente)
➢ la pretesa è avanzata tramite la cartella stessa e non mediante un atto presupposto => la cartella deve essere motivata in modo
congruo, sufficiente, intellegibile e comprensibile
o è nulla per difetto di motivazione la cartella «da controllo formale» in caso di mancata allegazione dell’atto
(comunicazione di irregolarità) al quale rinvia (Cass. 18224/18)
o costituisce vizio di motivazione anche l’assenza delle indicazioni strumentali per la verifica della congruità degli aggi e
degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e/o della descrizione dettagliata, con i relativi conteggi, degli interessi
richiesti
o per le cartelle notificate ai coobbligati in solido costituisce vizio di motivazione anche la mancata descrizione delle ragioni
dell’obbligazione solidale
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DEFINIZIONE LITI PENDENTI (ART. 6 DL 119/2018)
Liti definibili (condizioni):
➢ Siano attribuite alla giustizia tributaria
➢ Risulti esserne parte l’Agenzia delle entrate (escluse quindi, tra le altre, le liti in cui è parte soltanto l’agente delle riscossione)
➢ Abbiano ad oggetto atti impositivi (escluse quindi, tra le altre, le liti aventi ad oggetto atti liquidatori)
➢ Il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle entrate entro il 24.10.2018
Esempi di liti definibili:
➢ Liti su atti recupero crediti d’imposta => trattasi di atti impositivi => così risposta Telefisco 2019
Esempi di liti non definibili:
➢ Liti su cartelle emesse (dopo l’avviso bonario) per mancato versamento imposte e ritenute dichiarate (cfr. artt. 36-bis DPR
600/1973 e 54-bis DPR 633/1972) => trattasi di atti di riscossione che non presuppongono la rettifica della dichiarazione (e
quindi non sono atti impositivi) => così risposta Telefisco 2019
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DEFINIZIONE LITI PENDENTI (ART. 6 DL 119/2018)
Effetti della definizione delle lite (casistica non esaustiva):
➢ In presenza di coobbligati in solido, la definizione da parte di un obbligato giova a favore anche degli altri, inclusi quelli per i
quali la controversia non sia più pendente => l’Ufficio chiede la cessata materia del contendere
➢ Per le società di persone e per quelle di capitali «a ristretta base partecipativa» la definizione della società per le imposte sue
proprie non esplica effetti nei confronti dei soci, che hanno la facoltà (non l’obbligo) di definire le liti riguardanti il maggior
reddito
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DL 119/2018 - STRALCIO DEBITI FINO A 1.000 EURO
➢ debiti con importo residuo al 24.10.2018 fino a € 1.000 (per capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni)
➢ risultanti da singoli carichi affidati da 1.1.2000 a 31.12.2010
➢ annullamento effettuato «in automatico» entro il 31.12.2018
➢ scomputabili (per la parte rottamata) da residuo somme dovute per le precedenti rottamazioni (DL 193/2016 e DL 148/2017)
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ROTTAMAZIONE TER
Carichi rottamabili
➢ carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 (conseguente esclusione degli «avvisi bonari» => in quanto
non ancora oggetto di affidamento)
➢ anche se oggetto delle due precedenti rottamazioni (di cui agli artt. 6 del DL 193/2016 e 1 del DL 148/2017) non perfezionatesi
per mancato pagamento dell’unica o di una delle rate
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52
ROTTAMAZIONE TER
Esclusioni
➢ carichi affidati a soggetti diversi dagli agenti della riscossione (es. carichi riscossi dagli enti locali in proprio o avvalendosi di
concessionari locali)
➢ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di condanne penali
➢ sanzioni diverse da quelle per violazioni di obblighi tributari o previdenziali
➢ crediti da pronunce della Corte dei Conti
➢ aiuti di Stato incompatibili con la normativa UE
➢ sanzioni Codice della Strada (rottamabili i soli interessi)
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53
ROTTAMAZIONE TER
SOMME DOVUTE SOMME NON DOVUTE
➢ Capitale (tributi, contributi)
➢ Interessi ritardata iscrizione a ruolo
➢ Oneri riscossione (aggi, spese notifica cartelle,
spese procedure esecutive)
➢ Sanzioni
➢ Interessi di mora
INDIVIDUAZIONE CARICHI ROTTAMABILI => PRESSO SPORTELLI O NELLA APPOSITA AREA DEL SITO
INTERNET DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
ROTTAMABILI ANCHE CARICHI PER SOLE SANZIONI (RW, TARDIVO VERSAMENTO IMPOSTE, ECC.) =>
DOVUTI SOLO INTERESSI RITARDATA ISCRIZIONE E ONERI RISCOSSIONE
RISORSE PROPRIE DELLA UE & IVA ALL’IMPORTAZIONE => CARICHI ROTTAMABILI MA CON DEROGHE
ALLE REGOLE GENERALI SU IMPORTI DOVUTI, TERMINI PAGAMENTO E MODALITA’ APPLICATIVE
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54
ROTTAMAZIONE TER
Dichiarazione «rottamazione»
➢ da presentare all’agente della riscossione entro il 30.04.2019 (modulistica on line su sito Agenzia entrate – riscossione)
➢ con indicazione:
o del numero di rate prescelto per il pagamento
o della eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi da rottamare, con impegno alla rinuncia dei giudizi
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ROTTAMAZIONE TER
Effetti della presentazione della dichiarazione «rottamazione»
➢ sospensione pagamento dilazioni in essere (con revoca automatica alla data del 31.07.2019 e divieto di nuove dilazioni)
➢ non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche (quelli già iscritti restano validi)
➢ non possono essere avviate nuove procedure esecutive
➢ non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo) =>
il mancato proseguimento vale anche per i pignoramenti presso terzi (anche in presenza di provvedimento di assegnazione dei
crediti pignorati, risposta Telefisco 2019) => estinzione delle procedure con il pagamento della prima o unica rata)
➢ non opera il blocco dei rimborsi dei crediti tributari e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui agli artt. 28-ter e 48-
bis del DPR 602/1973)
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ROTTAMAZIONE TER
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
➢ Definibili i carichi rientranti nei procedimenti
➢ Possibilità di effettuare il pagamento, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di
omologazione dell’accordo o del piano del consumatore
Procedure concorsuali e di composizione della crisi d’impresa previste dalla Legge Fallimentare
➢ Alle somme occorrenti per la rottamazione si applica la disciplina dei crediti prededucibili
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ROTTAMAZIONE TER
Perfezionamento
➢ entro il 30.06.2019 l’agente della riscossione comunica l’importo complessivamente dovuto, l’importo delle singole rate e le
relative scadenze
➢ l’importo va pagato, secondo la scelta operata nella dichiarazione in unica soluzione o a rate (max 10 rate di pari importo) entro:
o il 31.07.2019 => intero importo o prima rata
o 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno (a decorrere dal 2019) => rate successive (con applicazione interessi 2% a
decorrere da 1.08.2019)
➢ possibilità di compensare quanto dovuto con crediti verso la pubblica amministrazione (alle condizioni e con le modalità di cui al
DM 24.09.2014)
➢ il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la totale inefficacia della rottamazione e:
o riprendono a decorrere i termini per il recupero dei carichi
o i versamenti effettuati per la rottamazione sono scomputati dall’ammontare complessivamente dovuto
o il pagamento del debito residuo non può essere rateizzato
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Derivazione Rafforzata dott. Davide David 58
59
ROTTAMAZIONE TER
Somme residue rottamazione-bis (in ipotesi di avvenuto versamento entro il 7.12.2018 delle somme da pagare a luglio,
settembre e ottobre 2018)
➢ differimento automatico delle restanti somme => da pagare in unica soluzione entro il 31.07.2019 o in 10 rate di pari importo
con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (a decorrere dal 2019), con applicazione interesse 0,3% annuo a
decorrere dal 1.8.2019
➢ nessun adempimento dichiarativo => entro il 30.06.2019 l’agente della riscossione comunica gli importi dovuti
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60
ROTTAMAZIONE TER
Somme residue rottamazione-bis (in ipotesi di mancato versamento entro il 7.12.2018 delle somme da pagare a luglio, settembre
e ottobre 2018)
➢ obbligo presentazione domanda rottamazione ter
➢ entro il 30.06.2019 l’agente della riscossione comunica l’importo complessivamente dovuto, l’importo delle singole rate e le
relative scadenze
➢ l’importo va pagato, secondo la scelta operata nella dichiarazione in unica soluzione o a rate (max 10 rate di pari importo) entro:
o il 31.07.2019 => intero importo o prima rata
o 30.11.2019, 28.02.2020, 31.05.2020, 31.07.2020, 30.11.2020, 28.02.2021, 31.05.2021, 31.07.2021, 30.11.2021 => rate
successive (con applicazione interessi 2% a decorrere da 1.08.2019)
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61
ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO»
Carichi rottamabili
➢ carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017
➢ riferiti a:
• omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali ovvero dalle attività di liquidazione automatica delle
imposte dichiarate (cfr. art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54 del DPR 633/1972)
• omesso versamento dei contributi dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi dell’INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento
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62
ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO»
Requisiti
➢ il debitore deve essere una persona fisica
➢ presenza di un ISEE (del nucleo familiare) non superiore a €20.000 o di una procedura di liquidazione da sovraindebitamento
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63
ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO»
Importo da pagare da parte dei debitori non in procedura di sovraindebitamento (in percentuale su somme complessivamente
dovute per imposte/contributi e interessi)
➢ 16% per ISEE non superiore a €8.500
➢ 20% per ISEE non superiore a €12.500
➢ 35% per ISEE non superiore a €20.000
Importo da pagare da parte dei debitori in procedura di sovraindebitamento
➢ 10% delle somme complessivamente dovute per imposte/contributi e interessi
Aggi e rimborso
➢ Sono in ogni caso da pagare, per intero, le somme eventualmente dovute per aggi di riscossione e per rimborsi spese per
procedure esecutive e per la notifica delle cartelle di pagamento
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64
ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO»
Dichiarazione «rottamazione»
➢ da presentare all’agente della riscossione entro il 30.04.2019 (modulistica on line su sito Agenzia entrate – riscossione)
➢ con indicazione:
o del numero di rate prescelto per il pagamento
o della eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi da rottamare, con impegno alla rinuncia dei giudizi
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65
ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO»
Effetti della presentazione della dichiarazione «rottamazione»
➢ sospensione pagamento dilazioni in essere (con revoca automatica alla data del 31.07.2019 e divieto di nuove dilazioni)
➢ non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche (quelli già iscritti restano validi)
➢ non possono essere avviate nuove procedure esecutive
➢ non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo)
=> estinzione delle procedure con il pagamento della prima o unica rata (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito
positivo)
➢ non opera il blocco dei rimborsi dei crediti tributari e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui agli artt. 28-ter e 48-
bis del DPR 602/1973)
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66
ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO»
Perfezionamento
➢ entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunica l’importo complessivamente dovuto, l’importo delle singole rate e le relative scadenze
➢ l’importo va pagato, come da scelta operata nella dichiarazione, in una unica soluzione entro il 30.11.2019 o secondo il seguente piano di rateazione
(con interessi del 2% sulle rate successive alla prima):
o 35% entro il 30.11.2019
o 20% entro il 31.03.2020
o 15% entro il 31.07.2020
o 15% entro il 31.03.2021
o 15% entro il 31.07.2021
➢ possibilità di compensare quanto dovuto con crediti verso la pubblica amministrazione (alle condizioni e con le modalità di cui al DM 24.09.2014)
➢ il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la totale inefficacia della rottamazione e:
o riprendono a decorrere i termini per il recupero dei carichi
o i versamenti effettuati per la rottamazione sono scomputati dall’ammontare complessivamente dovuto
o il pagamento del debito residuo non può essere rateizzato
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67
ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO»
In ipotesi di dichiarazione di rottamazione presentata in assenza dei requisiti o senza indicazione dell’ISEE (ovvero con
indicazione di un ISEE scaduto):
➢ entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione avverte il debitore dell’automatica inclusione nella rottamazione ter (per i debiti
così definibili)
➢ I debiti inclusi nella rottamazione ter vanno pagati in 17 rate
➢ La prima rata, pari al 30% dell’importo complessivamente dovuto, va pagata entro il 30.11.2019
➢ Le restanti 16 rate (di pari importo, ma maggiorate degli interessi del 2% con decorrenza dal 1.12.2019) vanno pagate entro il 28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno (a partire dal 2020)
Per somme residue rottamazione-bis con mancati versamento entro il 7.12.2018 delle somme da pagare a luglio, settembre e
ottobre 2018
➢ I debiti inclusi nella rottamazione ter vanno pagati in 9 rate
➢ La prima rata, pari al 30% dell’importo complessivamente dovuto, va pagata entro il 30.11.2019
➢ Le restanti 8 rate (di pari importo, ma maggiorate degli interessi del 2% con decorrenza dal 1.12.2019) vanno pagate entro il 28
febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno (a partire dal 2020)
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68
ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO»
Verifiche sull’ISEE:
➢ Fino al 31.12.2024 l’agente della riscossione, in collaborazione con GdF e AdE, potrà effettuare, in caso di fondati dubbi, appositi
controlli sulla veridicità degli ISEE dichiarati
➢ In presenza di irregolarità od omissioni non costituenti falsità, il debitore sarà chiamato a fornire, entro un termine di
decadenziale non inferiore a 20 giorni, adeguata prova della completezza e correttezza dei dati dichiarati
➢ In caso di mancata risposta da parte del debitore ovvero in presenza di irregolarità od omissioni costituenti falsità (ipotesi che
non richiede la preventiva informativa al debitore) la rottamazione perderà efficacia con nuovo affidamento del debito (per la
parte residua) all’agente della riscossione (con termine di prescrizione decennale)
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69
AGENTE DELLA RISCOSSIONE – DIFESA AFFIDATA AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO
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Cassazione 1992 del 24.01.2019
«… l'affidamento dell'incarico difensivo ad avvocati del libero foro non è puramente discrezionale, ma sottoposto ad una
serie di condizioni riconducibili, da un lato, ai criteri di selezione di cui al "codice dei contratti pubblici" e soprattutto,
dall'altro, agli "specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del presente art., comma 5", (D.L. n.
193 del 2016, art. 1, comma 8, in esame); vale a dire, nello statuto ed in quegli atti appunto di carattere generale, di
competenza del comitato di gestione, "che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente".
…
Nel caso di specie, non vengono indicati né l'atto organizzativo generale del nuovo ente, contenente gli specifici criteri
legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né la specifica e motivata deliberazione del nuovo ente che indichi (così
da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero
tale ricorso in alternativa alla regola generale dell'assistenza da parte dell'avvocatura dello Stato. Queste mancanze,
come anticipato, non possono che comportare la nullità del mandato difensivo per contrarietà a disciplina imperativa»
70
REATI TRIBUTARI
10-bis omesso versamento ritenute
dovute da 770 o certificazioni
rilasciate ai sostituiti
non versate entro il termine di presentazione del 770
per ammontare > € 150.000 (per periodo imposta)
da 6 mesi a 2 anni
10-ter omesso versamento IVA dovuta
da dichiarazione annuale
non versata entro il termine per il versamento
dell’acconto per l’anno successivo per ammontare > €
250.000 (per periodo imposta)
da 6 mesi a 2 anni
10-quater,
comma 1
indebita compensazione (crediti
esistenti)
mancato versamento somme dovute per indebito
utilizzo in compensazione di crediti per ammontare >
50.000 (per periodo imposta)
➢ da 6 mesi a 2 anni
10-quater,
comma 2
indebita compensazione (crediti
inesistenti)
mancato versamento somme dovute per indebito
utilizzo in compensazione di crediti per ammontare >
50.000 (per periodo imposta)
➢ da 18 mesi a 6 anni
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71
REATI TRIBUTARI
Cause di non punibilità per omessi versamenti e indebite compensazioni (art. 13, co. 1, DLgs 74/00)
➢ per reati 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1
➢ no per reato 10-quater, comma 2
➢ pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
➢ anche per conciliazione, accertamento con adesione e ravvedimento
Riduzione pena per omessi versamenti e indebite compensazioni (art. 13-bis DLgs 74/00)
➢ per reato 10-quater, comma 2
➢ pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
➢ anche per conciliazione, accertamento con adesione e ravvedimento
➢ riduzione fino alla metà e inapplicabilità pene accessorie
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Riscossione tributi odcec gorizia 28.2.19

  • 1. Davide David dottore commercialista in Monfalcone (GO) Studio Turazza David ODCEC Gorizia 28 febbraio 2019 La tutela del contribuente nella fase della riscossione tributaria
  • 2. 3 RISCOSSIONE DEI TRIBUTI versamenti diretti del contribuente ritenute alla fonte, Ires, Irpef, Irap, Iva, ecc. riscossione mediante ruoli a seguito iscrizione a ruolo delle somme da parte dell’ente impositore per: ➢ controlli automatici o formali della dichiarazione ➢ atti di accertamento per imposte indirette diverse dall’IVA ➢ altre entrate riscosse mediante ruolo (tasse auto, ecc.) riscossione per accertamenti esecutivi a seguito avvisi accertamento emessi ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 3. 4 AGENTE DELLA RISCOSSIONE fino a 30.06.2016 => Equitalia S.p.A. controllante di Equitalia Nord, Equitalia Centro e Equitalia Sud da 1.07.2016 a 30.06.2017 => Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (newco incorporante Equitalia Nord, Centro e Sud) => interamente controllata da Equitalia S.p.A. dal 1.07.2017 => soppressa Equitalia con passaggio delle competenze e del personale a <<Agenzia delle entrate – Riscossione>>, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del MEF dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 4. 5 COMPENSI DI RISCOSSIONE Aggio = remunerazione attività Agente della riscossione Misura: ➢ 8% (6%) => per pagamenti “a ruolo” effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella (8% per carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31.12.2015, 6% per quelli affidati successivamente) ➢ 3,65% (3%) => per pagamenti “a ruolo” effettuati entro 60 giorni dalla notifica della cartella (3,65% per carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31.12.2015, 3% per quelli affidati successivamente) ➢ 8% => per pagamenti “da accertamenti esecutivi” effettuati dopo il termine per la presentazione del ricorso dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 5. 6 PROCESSO TRIBUTARIO Oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 DLgs 546/92) ➢ controversie su tutti i tributi, relative sanzioni, interessi e ogni altro accessorio ➢ escluse solo le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prevista, dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/73 dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 6. 7 PROCESSO TRIBUTARIO Atti averso i quali può essere proposto il ricorso (art. 19, co. 1, DLgs 546/92) Atti autonomamente impugnabili (elenco non esaustivo) ➢ avvisi di accertamento e provvedimenti di irrogazione sanzioni ➢ ruolo e cartella di pagamento ➢ atto di recupero crediti ➢ atto per responsabilità pagamento imposte a carico di amministratori, liquidatori e soci di soggetti IRES (art. 36 DPR 202/73) ➢ iscrizione ipoteca ➢ fermo beni mobili ➢ intimazione ad adempiere (art. 50 del DPR 602/73) Atti di “incerta” impugnabilità autonoma (elenco non esaustivo) ➢ avvisi bonari (favorevole Cass. 11.5.12 n. 7344, contraria Cass. 26.7.07 n. 16428) ➢ atto di revoca di crediti d’imposta (favorevole Cass. 12.2.13 n. 3343) ➢ diniego della rateazione da parte dell’Agente della riscossione dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 7. 8 PROCESSO TRIBUTARIO Impugnabilità degli atti (art. 19, co. 3, DLgs 546/92) ➢ “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri” ➢ “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo” dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 8. 9 RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI Ruolo ➢ elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ente impositore ai fini della riscossione a mezzo dell’Agente della riscossione ➢ costituisce titolo per l’espropriazione forzata Sequenza ➢ l’ente impositore iscrive a ruolo le somme dovute (per imposte, sanzioni e interessi) ➢ il ruolo viene trasmesso all’Agente della riscossione ➢ l’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento ➢ l’Agente della riscossione può promuovere azioni cautelari e conservative ➢ in caso di mancato pagamento nei termini della cartella di pagamento l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata ➢ decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento l’espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica dall’atto di intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/73 Interessi da ritardata iscrizione a ruolo => calcolati dal giorno di scadenza del pagamento sino a quello in cui il ruolo è stato consegnato all’Agente della riscossione (tasso di interesse determinato con apposito DM) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 9. 10 TERMINI DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO entro il 31 dicembre ➢ del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo ➢ del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per le liquidazioni automatiche ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) ➢ del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per i controlli formali ex art. 36-ter DPR 600/73) ➢ del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per inadempimenti ex art. 15-ter DPR 602/73 N.B. controlli formali su fatti che rilevano per più annualità (es. detrazione ristrutturazioni edilizie) => possibile sostenere che il termine decadenziale decorre dalla prima dichiarazione (in analogia con recente orientamento Cassazione su decadenza accertamento per ammortamenti - a favore CTP Reggio Emilia n. 36 del 6.02.2013) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 10. 11 CONTENUTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ➢ data di consegna del ruolo ➢ elementi del ruolo (ente creditore, specie del ruolo, codice fiscale e anagrafica del debitore, anno e periodo di riferimento del credito, importo di ogni componente del credito, totale degli importi) ➢ intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notificazione ➢ segnalazione che decorsi 60 giorni Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata ➢ adeguata motivazione ➢ ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni ➢ responsabile del procedimento ➢ entità presso la quale è possibile promuovere un riesame o un reclamo dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 11. 12 OMESSO «AVVISO BONARIO» Cassazione 2870 del 31.01.2019 ➢ l’omissione dell’avviso bonario causa la nullità della cartella di pagamento solo quando ci sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (mai per mancato versamento di imposte dichiarate) ➢ se l’omissione non è causa di nullità della cartella di pagamento, opera la riduzione ad 1/3 delle sanzioni se si paga la cartella entro 30 giorni dalla sua notifica dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 12. 13 ATTI AD ESECUTIVITA’ IMMEDIATA art. 29 DL 78/10 Atti ad “esecutività immediata” ➢ avvisi di accertamento emessi da AdE per imposte sui redditi, irap e iva ➢ successivi atti di rideterminazione degli importi (notificabili anche mediante raccomandata a.r.) per: o mancato versamento rate acquiescenza (ex art. 15 DLgs 218/97) o mancato versamento rate avviso accertamento definito in adesione o mancato versamento rate conciliazione giudiziale o riscossione frazionata in pendenza di giudizio ➢ successivo atto per definitività accertamento impugnato Avviso di accertamento ➢ contiene l’intimazione a pagare le somme richieste ➢ costituisce titolo per l’espropriazione forzata dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 13. 14 PROVVEDIMENTI CAUTELARI «POST VERIFICA» Art. 22 DPR 472/1997 ➢In presenza di fondato timore di perdere le garanzie del credito erariale, l’Ufficio o l’ente che ha notificato l’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni ovvero il PVC, può chiedere al presidente della CTP l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda ➢L’istanza può essere inoltrata anche dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti (possibilità introdotta dal DL 119/2018) ➢Il presidente della CTP fissa la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, con comunicazione alle parti ➢Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. In tal caso il provvedimento può non essere adottato ovvero adottato solo parzialmente ➢I provvedimenti cautelari perdono efficacia: a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 14. 15 ACCERTAMENTI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI Sequenza ➢ pagamento entro il termine per la presentazione del ricorso ➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non è applicabile la sanzione per omesso versamento ➢ decorsi 30 giorni dal suddetto termine la riscossione viene affidata all’Agente della riscossione ai fini dell’esecuzione forzata (mediante flussi telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla preventiva notifica della cartella di pagamento) ➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche ordinaria) dell’avvenuta presa in carico ➢ decorsi 180 giorni dall’affidamento in carico l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata ➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative (anche prima del decorso dei 180 giorni dall’affidamento in carico) ➢ decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento l’espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica dall’atto di intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/1973 dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 15. 16 ACCERTAMENTI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI CTR Lombardia 4314 dell’11.10.2018 «Il giudice di primo grado ha errato nel disattendere il motivo con il quale era stato dedotta la giuridica inesistenza e/o comunque l'insanabile nullità della notifica degli atti impoesattivi. Gli atti, in quanto spediti direttamente per posta, e non notificati, sono stati infatti emessi in violazione di quanto disposto dall’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010 conv. nella L. n. 122 del 2010. Parte contribuente ha dedotto la giuridica inesistenza e/o comunque radicale nullità degli atti impoesattivi impugnati, in quanto l'ufficio, anziché provvedere alla notifica di tali atti tramite l'agente della notificazione (messo interno o messo comunale) in palese violazione di quanto disposto dall’art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 in specie dell’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010 conv. nella L. n. 122 del 2010, ha inviato direttamente per posta detti accertamenti al destinatario. Per ben chiarire occorre dunque ripetere che detta norma nel testo vigente ratione temporis, al 1° comma, nella lettera a), prevede, infatti una disciplina particolare per questo tipo di atto, anche in ordine alla sua notificazione, propria in ragione della sua idoneità ad incidere direttamente in forma esecutiva sul patrimonio del soggetto che ne è il destinatario. La norma espressamente prescrive dunque che l'atto stesso debba essere "notificato" e della "notifica" derivi, con il decorso di un ulteriore termine, l'effetto di titolo esecutivo. Esclude la norma, che il primo atto impoesattivo, come quello di cui trattasi, possa essere semplicemente inviato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento direttamente all'Ufficio che lo ha fornito. Detto questo, occorre considerare che, nella specie, trattasi, indiscutibilmente, di atti impoesattivi primari e che, pacificamente, gli stessi non furono notificati tramite l'intermediazione di un agente della notificazione, essendo stati invece spediti direttamente dall'Ufficio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza la redazione di alcuna relata di notifica» dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 16. 17 TEMPISTICHE A SEGUITO AVVISO ACCERTAMENTO Ipotesi senza mediazione: ➢ termine finale per impugnazione => 60 giorni (+ eventuale periodo feriale di 31 giorni) ➢ periodo minimo di attesa per affidamento riscossione => 30 giorni ➢ periodo minimo di attesa per espropriazione forzata => 180 giorni ➢ periodo minimo da notifica avviso accertamento a pignoramento => 60 + 30 +180 = 270 giorni (+ 31 giorni per eventuale periodo feriale) Ipotesi con mediazione: ➢ termine finale per costituzione in giudizio => 150 giorni (+ eventuale periodo feriale di 31 giorni) ➢ periodo minimo di attesa per affidamento riscossione => 30 giorni ➢ periodo minimo di attesa per espropriazione forzata => 180 giorni ➢ periodo minimo da notifica avviso accertamento a pignoramento => 150 + 30 +180 = 360 giorni (+ 31 giorni per eventuale periodo feriale) Ipotesi senza mediazione con istanza adesione: ➢ termine finale per impugnazione => 150 giorni (+ eventuale periodo feriale di 31 giorni) ➢ periodo minimo di attesa per affidamento riscossione => 30 giorni ➢ periodo minimo di attesa per espropriazione forzata => 180 giorni ➢ periodo minimo da notifica avviso accertamento a pignoramento => 150 + 30 +180 = 360 giorni (+ 31 giorni per eventuale periodo feriale) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 17. 18 CONTRASTO AD AZIONI PREGIUDIZIEVOLI Esclusione periodo 180 giorni (di sospensione dell’esecuzione) ➢ in presenza di un fondato pericolo per la riscossione: o l’affidamento in carico all’Agente delle riscossione può essere effettuato subito dopo il termine per la presentazione del ricorso (senza dover attendere il decorso dei 30 giorni) o l’Agente della riscossione può operare l’esecuzione forzata senza dover attendere il decorso dei 180 giorni o l’Agente della riscossione non ha l’obbligo di comunicare l’avvenuta presa in carico ➢ anche in assenza di un fondato pericolo per la riscossione l’Agente della riscossione può promuovere azioni cautelari e conservative dal momento dell’affidamento in carico (senza dover attendere il decorso dei 180 giorni) ➢ in ogni caso il periodo di sospensione non opera per: o accertamenti divenuti definitivi o recupero somme per decadenza da rateazione Reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 D.Lgs. 74/2000): ➢ punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte, sanzioni e interessi per un ammontare complessivo > 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (per importi > 200.000 euro reclusione da 1 anno a 6 anni) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 18. 19 CONTRASTO AD AZIONI PREGIUDIZIEVOLI Fondato pericolo per la riscossione Nota Agenzia delle entrate n. 2011/141776 => presenza (attuale e non solo potenziale) di «una pluralità di elementi che inducono l’ufficio a ritenere reale il rischio di comportamenti tesi a sottrarre beni disponibili ad eventuali azioni esecutive dal parte dell’Agente della riscossione» Casistiche ➢ fallimento (Cass. 12887/2007) ➢ concordato preventivo (Cass. 7654/1999) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 19. 20 RATEAZIONE PER ACQUIESCENZA O DEFINIZIONE IN ADESIONE Acquiescenza o definizione in adesione ➢ possibilità di optare per il pagamento a rate trimestrali (massimo 8 rate, aumentato a 16 rate per importi > 50.000 euro) ➢ pagamento prima rata => entro termine per il ricorso (per acquiescenza) ed entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto (per definizione in adesione) ➢ pagamento rate successive => entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre Mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine per il pagamento della rata successiva ➢ decadenza dalla rateazione ➢ l’Ufficio invia (anche mediante raccomandata A.R.) un invito ad adempiere al pagamento dei residui importi dovuti (per imposte, interessi e sanzioni) e della sanzione per omessi versamenti (aumentata della metà) applicata sul residuo importo dovuto a titolo d’imposta ➢ il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito ➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non è applicabile la sanzione per omesso versamento ➢ in caso di mancato pagamento nei 60 giorni la riscossione è affidata all’Agente della riscossione ai fini dell’esecuzione forzata (mediante flussi telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla preventiva notifica della cartella di pagamento) ➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche ordinaria) dell’avvenuta presa in carico ➢ l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata (non opera la sospensione di 180 giorni) ➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 20. 21 RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO Nella maggior parte delle ipotesi, in caso di ricorso il contribuente è tenuto a pagare: ➢ un terzo delle imposte (con i relativi interessi) entro il termine per la presentazione del ricorso ➢ dopo la sentenza sfavorevole di primo grado => i restanti due terzi delle imposte (con i relativi interessi) e due terzi delle sanzioni ➢ dopo la sentenza sfavorevole di secondo grado => le somme residue per imposte, sanzioni e interessi N.B. per ricorsi in materia di abuso del diritto la riscossione opera solo dopo la sentenza sfavorevole di primo grado, per due terzi delle imposte e relativi interessi e delle sanzioni (art. 10 -bis, co. 10, L 212/00) Sequenza a seguito sentenze sfavorevoli di primo e/o secondo grado ➢ l’Ufficio invia (anche mediante raccomandata A.R.) un invito ad adempiere ➢ il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito ➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non è applicabile la sanzione per omesso versamento ➢ in caso di mancato pagamento nei 60 giorni la riscossione è affidata all’Agente della riscossione ai fini dell’esecuzione forzata (mediante flussi telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla preventiva notifica della cartella di pagamento) ➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche ordinaria) dell’avvenuta presa in carico ➢ decorsi 180 giorni dall’affidamento in carico l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata ➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative (anche prima del decorso dei 180 giorni dall’affidamento in carico) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 21. 22 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Sanzioni ridotte: ➢ conciliazione in primo grado => sanzioni nella misura del 40% del minimo ➢ conciliazione in secondo grado => sanzioni nella misura del 50% del minimo Perfezionamento: ➢ conciliazione fuori udienza => sottoscrizione accordo conciliativo (costituisce titolo per la riscossione) ➢ conciliazione in udienza => redazione processo verbale (costituisce titolo per la riscossione) Pagamenti: ➢ possibilità di optare per il pagamento a rate ➢ pagamento delle somme dovute o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo o dalla redazione del processo verbale dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 22. 23 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE Mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate (compresa la prima) entro il termine per il pagamento della rata successiva: ➢ decadenza dalla rateazione ➢ l’Ufficio invia (anche mediante raccomandata A.R.) un invito ad adempiere al pagamento dei residui importi dovuti (per imposte, interessi e sanzioni) e della sanzione per omessi versamenti (aumentata della metà) applicata sul residuo importo dovuto a titolo d’imposta ➢ il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito ➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non è applicabile la sanzione per omesso versamento ➢ in caso di mancato pagamento nei 60 giorni la riscossione è affidata all’Agente della riscossione ai fini dell’esecuzione forzata (mediante flussi telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla preventiva notifica della cartella di pagamento) ➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche ordinaria) dell’avvenuta presa in carico ➢ l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata (non opera la sospensione di 180 giorni) ➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 23. 24 ACCERTAMENTI IMPUGNATI E DIVENUTI DEFINITIVI Sequenza ➢ l’Ufficio invia (anche mediante raccomandata A.R.) un invito ad adempiere al pagamento dei residui importi dovuti (per imposte, interessi e sanzioni) ➢ il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell’invito ➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non è applicabile la sanzione per omesso versamento ➢ in caso di mancato pagamento nei 60 giorni la riscossione è affidata all’Agente della riscossione ai fini dell’esecuzione forzata (mediante flussi telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla preventiva notifica della cartella di pagamento) ➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche ordinaria) dell’avvenuta presa in carico ➢ l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata (non opera la sospensione di 180 giorni) ➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 24. 25 COMPENSAZIONI Quadro normativo attuale a seguito D.Lgs. 158/15 di revisione sistemi sanzionatori amministrativi e penali (decorrenza 1.1.16) Natura dei crediti (cfr. art. 13, commi 4 e 5, DLgs 471/97) ➢ inesistenti => crediti in relazione ai quali manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli automatici/formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e all’art. 54-bis del DPR 633/72 (aspetti fraudolenti – ris. 36/E/18) ➢ non spettanti => tutti gli altri (comprese «eccedenze» in dichiarazioni oggetto di rettifica - ris. 36/E/18) => crediti certi nella loro esistenza ed ammontare ma, per qualsiasi ragione normativa, ancora non utilizzabili (ovvero non più utilizzabili) in compensazione Cassazione – Ufficio del Massimario «settore penale» – relazione 28.10.2015 ➢ crediti inesistenti => inclusi, oltre ai crediti che risultano inesistenti sin dall’origine (perché non esistenti materialmente o perché, pur esistenti, sono già stati utilizzati), anche i crediti non esistenti dal punto di vista soggettivo (perché riconosciuti a soggetto diverso da quello che li ha utilizzati), nonché quelli sottoposti a condizione sospensiva ➢ crediti non spettanti => ad esempio, quelli utilizzati oltre il limite normativo ovvero in compensazione di tributi (o altri debiti) per il quali opera un divieto di compensazione dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 25. 26 COMPENSAZIONI Sanzioni amministrative per indebito utilizzo in compensazione di crediti ➢ inesistenti => dal 100 al 200% (non riducibile per acquiescenza) ➢ non spettanti => 30% (per «eccedenze» dichiarazioni rettificate sanzione assorbita da quella per infedele dichiarazione – ris. 36/E/2018) Sanzioni penali per indebito utilizzo in compensazione di crediti per importi annui > 50.000 euro ➢ inesistenti => reclusione da 18 mesi a 6 anni ➢ non spettanti => reclusione da 6 mesi a 2 anni Crediti da dichiarazioni omesse ➢ Sanzioni amministrative => compensazione valida (Cass. 17757/16) ➢ Sanzioni penali => integra il reato (per Cass. 41229/18 credito non spettante, per Cass. 43627/18 credito inesistente) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 26. 27 COMPENSAZIONI Recupero dei crediti ➢ inesistenti => contestabili con atto di recupero o avviso di accertamento => termine notifica: 31 dicembre dell’ottavo anno successivo all’utilizzo in compensazione ➢ non spettanti => contestabili con avviso bonario o atto di recupero => termine notifica: per i periodi d’imposta da quello in corso al 31.12.2016 a quelli successivi (di norma dal 2016 in poi) => 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno successivo a quello previsto per la presentazione in caso di dichiarazioni omesse o nulle); per i periodo d’imposta precedenti (di norma periodi fino al 2015 compreso) => 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno successivo a quello previsto per la presentazione in caso di dichiarazioni omesse o nulle), con raddoppio in presenza di reati tributari dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 27. 28 COMPENSAZIONI Attenzioni particolari ➢ limite compensazioni annue = € 700.000 (art. 34, co. 1, L 388/00) ➢ divieto di compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo per debiti erariali > € 1.500 (art. 31 DL 78/10) o sanzione = 50% debito iscritto a ruolo fino a concorrenza dell’ammontare compensato o ammessa la compensazione delle somme iscritte a ruolo (in F24 con codice «RUOL») dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 28. 29 BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI art. 37, co. 49-ter, DL 223/06 (comma inserito da L 205/17) Provvedimento direttoriale 28.08.18 entrata in vigore 29.10.18 ➢ AdE può sospendere fino a 30 giorni F24 contenenti compensazioni con profili di rischio (sospeso l’intero contenuto della delega) ➢ esito positivo (corretto utilizzo credito) o decorsi 30 giorni => compensazioni e versamenti considerati effettuati dalla data della delega ➢ esito negativo => compensazioni e versamenti si considerano non effettuati dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 29. 30 BLOCCO DELLE COMPENSAZIONI Criteri selettivi riferiti a: ➢ tipologia debiti pagati ➢ tipologia crediti utilizzati ➢ coerenza dati indicati in F24 ➢ dati sui soggetti indicati in F24 presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da enti pubblici ➢ analoghe compensazioni in F24 effettuate in precedenza ➢ pagamento di debiti iscritti a ruolo «bloccanti» le compensazioni (dal 29.10.18 il gli F24 per il pagamento devono essere presentati telematicamente, pena il rifiuto della delega di pagamento) Comunicazioni al soggetto trasmittente F24 telematico: ➢ comunicazione della sospensione ➢ verifica non corretto utilizzo => comunicazione scarto => tutti i pagamenti e le compensazioni in F24 si considerano non eseguiti ➢ verifica corretto utilizzo => per F24 a zero comunicazione del perfezionamento => per F24 a debito invio richiesta addebito su conto con informativa al soggetto trasmittente ➢ mancata comunicazione nei 30 giorni => operazione da considerare effettuata alla data di trasmissione F24 telematico Esempi di mancato perfezionamento istituti deflattivi e di decadenza rateazioni (rischio in caso di scarto) ➢ accertamento con adesione => mancato pagamento prima rata => definitività avviso accertamento (se decorso il termine per il ricorso) ➢ rateazioni ex art. 15-ter DPR 602/73 => mancato pagamento di una rata => decadenza benefici premiali e pagamento intero residuo dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 30. 31 ATTO DI RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA Funzione => riscossione crediti indebitamente utilizzati in compensazione e dei relativi interessi e sanzioni Contenuto motivazionale dell’atto di recupero => deve essere adeguatamente motivato con esatta identificazione del credito contestato e, in caso di sostenuta inesistenza del credito, con relativa dimostrazione Alternatività => procedimento che l’AF può adottare (facoltà e non obbligo) in alternativa ad altri procedimenti (avviso bonario, avviso accertamento, ecc.) => parte della giurisprudenza ritiene che il disconoscimento di un credito (anche esistente) deve avvenire attraverso un atto specificatamente motivato (avviso accertamento o atto di recupero, ecc.) e non quindi con un avviso bonario => impugnabilità cartella di pagamento emessa dopo il solo avviso bonario per mancanza di un atto prodromico “valido” Atto di revoca del beneficio (quando previsto) => autonomamente impugnabile => il successivo atto di recupero impugnabile solo per vizi propri (Cass. 3343/13) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 31. 32 ATTO DI RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA Sequenza ➢ il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (senza possibilità di rateizzazione) ➢ il mancato pagamento comporta la debenza degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione, mentre non è applicabile la sanzione per omesso versamento ➢ in caso di mancato pagamento nei 60 giorni la riscossione è affidata all’Agente della riscossione ai fini dell’esecuzione forzata (mediante flussi telematici e in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo e sulla preventiva notifica della cartella di pagamento) ➢ l’Agente della riscossione informa il contribuente con raccomandata semplice o posta elettronica (anche ordinaria) dell’avvenuta presa in carico ➢ l’Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata (non opera la sospensione di 180 giorni) ➢ l’Agente della riscossione può sempre promuovere azioni cautelari e conservative Riscossione in pendenza di giudizio (per impugnazione atto di recupero) ➢ crediti inesistenti => da ritenersi esclusa la riscossione frazionata (cfr. art. 24, co. 19, DL 185/2000) ➢ crediti esistenti => dovrebbe trovare applicazione la riscossione frazionata dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 32. 33 ISCRIZIONI A RUOLO RESIDUALI Nell’ambito delle attività di verifica e accertamento l’iscrizione a ruolo con preventiva notifica della cartella di pagamento persiste, tra l’altro, per il pagamento delle somme dovute (e delle relative rateazioni) nelle seguenti ipotesi: ➢ liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni ➢ irrogazione sanzioni non collegate a tributi (es. violazioni in materia di RW) ➢ definizione in adesione in fase di verifica (ante notifica dell’avviso di accertamento) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 33. 34 RATEAZIONI In caso mancato pagamento rate per rateazioni indicate in art. 15-ter DPR 602/73: ➢ per rateazioni accertamenti con adesione => su residuo importo applicata la sanzione per omessi versamenti aumentata della metà ➢ per tutte le rateazioni => sanzioni dovute in misura piena (decadenza dai benefici premiali di riduzione delle sanzioni) ➢ per tutte le rateazioni esclusa la decadenza per lieve inadempimento dovuto a: o insufficiente versamento della rata fino a 3% (e comunque non superiore a € 10.000) o tardivo versamento non superiore a 7 giorni ➢ per rateazioni avvisi bonari esclusa la decadenza in caso di pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso (con possibilità di ravvedere il tardivo versamento) ➢ per tutte le rateazioni esclusa la decadenza in caso di pagamento delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (con possibilità di ravvedere il tardivo versamento) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 34. 35 OBBLIGATORIETA’ SOLIDALE art. 1292 c.c. solidarietà passiva = più debitori di un unico creditore => il creditore può pretendere l’intera prestazione da uno qualunque dei debitori, il cui adempimento libera tutti gli altri art. 1306 c.c. “ La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido … non ha effetto contro gli altri debitori …” “ Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore …” Inerzia del coobbligato ➢ Mancata impugnazione atto impositivo presupposto ➢ Possibilità di avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da altro coobbligato => a condizione che non vi sia già stato un giudicato difforme ovvero che non sia già stata soddisfatta «volontariamente» l’obbligazione tributaria (il pagamento effettuato per evitare l’espropriazione forzata è «forzoso» e quindi non impeditivo, Cass. 2231/18) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 35. 36 OBBLIGATORIETA’ SOLIDALE Responsabilità dei soci di società di persone per le imposte della società (IVA, IRAP, …) Preventiva escussione (art. 2304 c.c.) “ i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale” Cassazione n. 232060 del 27.09.2018 ➢ è “indubbio che il beneficium excussionis si possa, anzi, si debba opporre dinanzi al giudice tributario allorquando si riceva notificazione della cartella: è in quel momento e in quella sede che il contribuente ha titolo per contestare la sussistenza della condizione posta al fisco per agire esecutivamente contro di lui” ➢ “l’iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del beneficium excussionis, conformando l’attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su di essa, determinandone un vizio proprio” Cassazione n. 6531 del 16.03.2018 ➢ il giudicato sfavorevole alla società non ha efficacia per la riscossione nei confronti dei soci ➢ la mancata notifica ai soci dell’avviso di accertamento non invalida la cartella di pagamento emessa nei confronti dei soci ➢ in caso di mancata notifica dell’avviso di accertamento i soci possono impugnare la cartella di pagamento facendo valere anche i motivi di doglianza relativi al presupposto impositivo oggetto dell’avviso di accertamento dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 36. 37 OBBLIGATORIETA’ SOLIDALE Responsabilità per i debiti tributi delle associazioni non riconosciute Obbligazioni (art. 38 c.c.) “ Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione … rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 37. 38 STRUMENTI CAUTELARI Iscrizione di ipoteca (art. 77 DPR 602/73) ➢ per iscrizioni a ruolo => dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ➢ per accertamenti esecutivi => dall’affidamento in carico ➢ iscrizione a scopo cautelare solo per crediti > € 20.000 ➢ comunicazione preventiva al proprietario di iscrizione dell’ipoteca in caso di mancato pagamento entro 30 giorni => atto da ritenersi impugnabile (Cass. 26129/17) ➢ notificazione iscrizione di ipoteca => atto impugnabile (anche in caso di mancata impugnazione della comunicazione preventiva, Cass. 26129/17) ➢ nullità iscrizione ipoteca in assenza della comunicazione preventiva (Cass. 2879/16) Fermo amministrativo di beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/73) ➢ per iscrizioni a ruolo => dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento ➢ per accertamenti esecutivi => dall’affidamento in carico ➢ non consentito su beni strumentali all’attività di impresa o della professione ➢ comunicazione preventiva al proprietario di iscrizione dell’ipoteca in caso di mancato pagamento entro 30 giorni => atto da ritenersi impugnabile (Cass. 26129/17) ➢ nessun obbligo di notificazione del fermo dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 38. 39 DILAZIONE PAGAMENTI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE Dilazione ex art. 19 DPR 602/1973 ➢ richiedibile all’Agente della riscossione dichiarando temporanea situazione di obiettiva difficoltà ➢ ripartizione somme dovute fino a max 72 rate mensili ➢ per somme > 60.000 euro occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà ➢ rateazione prorogabile fino a ulteriori 72 rate mensili in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà ➢ il numero delle rate può essere portato fino a 120 mesi (con ulteriore proroga di 120 mesi) se il debitore si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ➢ non sono richieste garanzie ➢ dal ricevimento della richiesta l’Agente della riscossione (qualora accoglibile): o non può iscrivere ipoteche o operare il fermo di beni mobili o non può avviare nuove azioni esecutive e, dopo il pagamento della prima rata, non può proseguire, in presenza di determinate condizioni, quelle già avviate ➢ il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta: o decadenza automatica dalla rateazione o riscossione in una unica soluzione degli importi ancora dovuti o possibilità per l’Agente della riscossione di iscrivere ipoteche e operare il fermo di beni mobili o possibilità per il debitore di richiedere una nuova rateazione solo a seguito del pagamento delle rate scadute (con ripartizione nel numero massimo delle rate della precedente dilazione non ancora scadute) => con conseguente impossibilità per l’Agente della riscossione di iscrivere ipoteche o operare il fermo di beni mobili Dilazione per accertamenti esecutivi (art. 29 DL 78/2010) ➢ dilazione ex art. 19 DPR 602/1972 può essere concessa dall’Agente della riscossione solo dopo l’affidamento del carico => quindi dopo il decorso del periodo di 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso ➢ gli aggi di riscossione sono dovuti in misura piena (8%) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 39. 40 DILAZIONE PAGAMENTI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE Temporanea situazione di obiettiva difficoltà (Direttiva Equitalia n. 2070 del 27.03.2008) Situazione “in cui si trova il debitore che è nell’impossibilità di pagare in unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali” Esempi: ➢ carenza temporanea di liquidità finanziaria ➢ stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale ➢ trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo ➢ contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi ➢ precaria situazione reddituale dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 40. 41 DILAZIONE PAGAMENTI DA PARTE DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE Documentazione per somme > 60.000 euro ➢ persone fisiche (compresi imprenditori individuali in semplificata) o ISEE per prestazioni sociali agevolate (o altra documentazione attestante modifiche alla situazione risultante dall’ISEE) o entità del debito ➢ società e imprenditori individuali in ordinaria o indice di liquidità = (liquidità immediata + liquidità differita)/passività correnti o indice Alfa (solo per stabilire numero rate) = debito complessivo/valore della produzione x 100 Inibizione misure cautelari ed azioni esecutive ➢ istanze presentate entro 60 giorni dalla notifica della cartella => inibiscono l’azione di qualsiasi azione cautelare e di azioni esecutive ➢ istanze presentate decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella o non comportano la revoca di misure cautelari già adottate o non sospendono le azioni esecutive in corso o inibiscono l’avvio di nuove misure cautelari e l’inizio di azioni esecutive Accertamenti esecutivi Agente della riscossione può promuovere azioni cautelari dal momento dell’affidamento in carico => assenza termine per inibizione avvio azioni cautelari (non opera il periodo di “sospensione” di 60 giorni previsto per le cartelle) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 41. 42 SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA DELLA RISCOSSIONE Art. 39 DPR 602/1973 ➢ richiedibile all’Agenzia delle entrate in caso di ricorso contro il ruolo o l’accertamento esecutivo ➢ l’Agenzia delle entrate ha la facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della CTP dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 42. 43 SOSPENSIONE IN FASE DI MEDIAZIONE Art. 17-bis DLgs 546/1992 ➢ ricorso con reclamo per controversie di valore non superiore a 50.000 euro ➢ termine per la mediazione => 90 giorni dalla notifica del ricorso ➢ termine per la costituzione in giudizio => 30 giorni successivi al termine del periodo per la mediazione ➢ sospensione della riscossione fino alla scadenza del periodo per la mediazione (90 giorni dalla notifica del ricorso) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 43. 44 SOSPENSIONE GIUDIZIALE Artt. 47, 52 e 62-bis DLgs 546/1992 Gradi di giudizio ➢ ricorso in CTP (da richiedere alla CTP): o sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato ➢ appello in CTR (da richiedere alla CTR): o sospensione della esecutività della sentenza impugnata (richiedibile dall’appellante, quindi anche dall’Ufficio) o sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (richiedibile solo dal contribuente) ➢ ricorso per cassazione (da richiedere alla CTR): o sospensione della esecutività della sentenza impugnata (richiedibile dal ricorrente, quindi anche dall’Ufficio) o sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (richiedibile solo dal contribuente) Presupposti ➢ potenziale fondatezza del ricorso (fumus boni iuris) ➢ danno grave ed irreparabile (periculum in mora) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 44. 45 SOSPENSIONE GIUDIZIALE Procedura ➢ istanza proposta nel ricorso/appello o con atto separato (da notificare autonomamente alle parti e depositare in giudizio) ➢ fissazione della trattazione per la prima camera di consiglio utile ➢ trattazione in camera di consiglio ➢ emanazione dell’ordinanza (di rigetto o accoglimento) non impugnabile ➢ in caso di accoglimento, fissazione della trattazione della lite non oltre 90 giorni dalla pronuncia ➢ gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza con la quale è stata decisa la lite Eccezionale urgenza ➢ il presidente della commissione può disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio Garanzie ➢ in tutti i gradi di giudizio la sospensione può essere subordinata alla presentazione delle garanzie indicate nel DM n. 22 del 06.02.2017 dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 45. 46 IMPUGNAZIONI Nullità degli atti “successivi” non preceduti dalla notifica dell’atto “presupposto” Sequenza negli accertamenti esecutivi 1. avviso di accertamento 2. informativa dall’Agente della riscossione sulla avvenuta presa in carico 3. ipoteca e fermi (eventuale) 4. intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/1973 Sequenza nella liquidazione “automatica” delle dichiarazioni (ex artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) 1. invio avviso bonario (ex art. 36-bis, co. 3, DPR 600/73) 2. iscrizione a ruolo 3. trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione 4. cartella di pagamento 5. ipoteca e fermi (eventuale) 6. intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/1973 N.B. => la mancata impugnazione dell’avviso bonario non dovrebbe comportare la non impugnabilità “nel merito” della cartella di pagamento (in quanto l’avviso bonario non pare poter rappresentare un atto “presupposto”) Sequenza per i ruoli 1. iscrizione a ruolo 2. trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione 3. cartella di pagamento 4. ipoteca e fermi (eventuale) 5. intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/1973 dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 46. 47 IMPUGNAZIONI Impugnazione della cartella di pagamento – principali vizi “propri” comportanti la nullità: ➢ vizi di notifica ➢ mancato rispetto termini di decadenza ➢ omessa notifica atto presupposto ➢ vizi di motivazione Impugnazione cartelle emesse a seguito attività di liquidazione o controllo delle dichiarazioni ➢ obbligo preventivo invio dell’avvio bonario a pena di nullità “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (art. 6, co. 5, Statuto del contribuente) ➢ la pretesa è avanzata tramite la cartella stessa e non mediante un atto presupposto => la cartella deve essere motivata in modo congruo, sufficiente, intellegibile e comprensibile o è nulla per difetto di motivazione la cartella «da controllo formale» in caso di mancata allegazione dell’atto (comunicazione di irregolarità) al quale rinvia (Cass. 18224/18) o costituisce vizio di motivazione anche l’assenza delle indicazioni strumentali per la verifica della congruità degli aggi e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e/o della descrizione dettagliata, con i relativi conteggi, degli interessi richiesti o per le cartelle notificate ai coobbligati in solido costituisce vizio di motivazione anche la mancata descrizione delle ragioni dell’obbligazione solidale dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 47. 48 DEFINIZIONE LITI PENDENTI (ART. 6 DL 119/2018) Liti definibili (condizioni): ➢ Siano attribuite alla giustizia tributaria ➢ Risulti esserne parte l’Agenzia delle entrate (escluse quindi, tra le altre, le liti in cui è parte soltanto l’agente delle riscossione) ➢ Abbiano ad oggetto atti impositivi (escluse quindi, tra le altre, le liti aventi ad oggetto atti liquidatori) ➢ Il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle entrate entro il 24.10.2018 Esempi di liti definibili: ➢ Liti su atti recupero crediti d’imposta => trattasi di atti impositivi => così risposta Telefisco 2019 Esempi di liti non definibili: ➢ Liti su cartelle emesse (dopo l’avviso bonario) per mancato versamento imposte e ritenute dichiarate (cfr. artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972) => trattasi di atti di riscossione che non presuppongono la rettifica della dichiarazione (e quindi non sono atti impositivi) => così risposta Telefisco 2019 dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 48. 49 DEFINIZIONE LITI PENDENTI (ART. 6 DL 119/2018) Effetti della definizione delle lite (casistica non esaustiva): ➢ In presenza di coobbligati in solido, la definizione da parte di un obbligato giova a favore anche degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente => l’Ufficio chiede la cessata materia del contendere ➢ Per le società di persone e per quelle di capitali «a ristretta base partecipativa» la definizione della società per le imposte sue proprie non esplica effetti nei confronti dei soci, che hanno la facoltà (non l’obbligo) di definire le liti riguardanti il maggior reddito dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 49. 50 DL 119/2018 - STRALCIO DEBITI FINO A 1.000 EURO ➢ debiti con importo residuo al 24.10.2018 fino a € 1.000 (per capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) ➢ risultanti da singoli carichi affidati da 1.1.2000 a 31.12.2010 ➢ annullamento effettuato «in automatico» entro il 31.12.2018 ➢ scomputabili (per la parte rottamata) da residuo somme dovute per le precedenti rottamazioni (DL 193/2016 e DL 148/2017) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 50. 51 ROTTAMAZIONE TER Carichi rottamabili ➢ carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 (conseguente esclusione degli «avvisi bonari» => in quanto non ancora oggetto di affidamento) ➢ anche se oggetto delle due precedenti rottamazioni (di cui agli artt. 6 del DL 193/2016 e 1 del DL 148/2017) non perfezionatesi per mancato pagamento dell’unica o di una delle rate dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 51. 52 ROTTAMAZIONE TER Esclusioni ➢ carichi affidati a soggetti diversi dagli agenti della riscossione (es. carichi riscossi dagli enti locali in proprio o avvalendosi di concessionari locali) ➢ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di condanne penali ➢ sanzioni diverse da quelle per violazioni di obblighi tributari o previdenziali ➢ crediti da pronunce della Corte dei Conti ➢ aiuti di Stato incompatibili con la normativa UE ➢ sanzioni Codice della Strada (rottamabili i soli interessi) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 52. 53 ROTTAMAZIONE TER SOMME DOVUTE SOMME NON DOVUTE ➢ Capitale (tributi, contributi) ➢ Interessi ritardata iscrizione a ruolo ➢ Oneri riscossione (aggi, spese notifica cartelle, spese procedure esecutive) ➢ Sanzioni ➢ Interessi di mora INDIVIDUAZIONE CARICHI ROTTAMABILI => PRESSO SPORTELLI O NELLA APPOSITA AREA DEL SITO INTERNET DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE ROTTAMABILI ANCHE CARICHI PER SOLE SANZIONI (RW, TARDIVO VERSAMENTO IMPOSTE, ECC.) => DOVUTI SOLO INTERESSI RITARDATA ISCRIZIONE E ONERI RISCOSSIONE RISORSE PROPRIE DELLA UE & IVA ALL’IMPORTAZIONE => CARICHI ROTTAMABILI MA CON DEROGHE ALLE REGOLE GENERALI SU IMPORTI DOVUTI, TERMINI PAGAMENTO E MODALITA’ APPLICATIVE dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 53. 54 ROTTAMAZIONE TER Dichiarazione «rottamazione» ➢ da presentare all’agente della riscossione entro il 30.04.2019 (modulistica on line su sito Agenzia entrate – riscossione) ➢ con indicazione: o del numero di rate prescelto per il pagamento o della eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi da rottamare, con impegno alla rinuncia dei giudizi dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 54. 55 ROTTAMAZIONE TER Effetti della presentazione della dichiarazione «rottamazione» ➢ sospensione pagamento dilazioni in essere (con revoca automatica alla data del 31.07.2019 e divieto di nuove dilazioni) ➢ non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche (quelli già iscritti restano validi) ➢ non possono essere avviate nuove procedure esecutive ➢ non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo) => il mancato proseguimento vale anche per i pignoramenti presso terzi (anche in presenza di provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati, risposta Telefisco 2019) => estinzione delle procedure con il pagamento della prima o unica rata) ➢ non opera il blocco dei rimborsi dei crediti tributari e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui agli artt. 28-ter e 48- bis del DPR 602/1973) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 55. 56 ROTTAMAZIONE TER Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ➢ Definibili i carichi rientranti nei procedimenti ➢ Possibilità di effettuare il pagamento, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore Procedure concorsuali e di composizione della crisi d’impresa previste dalla Legge Fallimentare ➢ Alle somme occorrenti per la rottamazione si applica la disciplina dei crediti prededucibili dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 56. 57 ROTTAMAZIONE TER Perfezionamento ➢ entro il 30.06.2019 l’agente della riscossione comunica l’importo complessivamente dovuto, l’importo delle singole rate e le relative scadenze ➢ l’importo va pagato, secondo la scelta operata nella dichiarazione in unica soluzione o a rate (max 10 rate di pari importo) entro: o il 31.07.2019 => intero importo o prima rata o 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno (a decorrere dal 2019) => rate successive (con applicazione interessi 2% a decorrere da 1.08.2019) ➢ possibilità di compensare quanto dovuto con crediti verso la pubblica amministrazione (alle condizioni e con le modalità di cui al DM 24.09.2014) ➢ il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la totale inefficacia della rottamazione e: o riprendono a decorrere i termini per il recupero dei carichi o i versamenti effettuati per la rottamazione sono scomputati dall’ammontare complessivamente dovuto o il pagamento del debito residuo non può essere rateizzato dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 57. Derivazione Rafforzata dott. Davide David 58
  • 58. 59 ROTTAMAZIONE TER Somme residue rottamazione-bis (in ipotesi di avvenuto versamento entro il 7.12.2018 delle somme da pagare a luglio, settembre e ottobre 2018) ➢ differimento automatico delle restanti somme => da pagare in unica soluzione entro il 31.07.2019 o in 10 rate di pari importo con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (a decorrere dal 2019), con applicazione interesse 0,3% annuo a decorrere dal 1.8.2019 ➢ nessun adempimento dichiarativo => entro il 30.06.2019 l’agente della riscossione comunica gli importi dovuti dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 59. 60 ROTTAMAZIONE TER Somme residue rottamazione-bis (in ipotesi di mancato versamento entro il 7.12.2018 delle somme da pagare a luglio, settembre e ottobre 2018) ➢ obbligo presentazione domanda rottamazione ter ➢ entro il 30.06.2019 l’agente della riscossione comunica l’importo complessivamente dovuto, l’importo delle singole rate e le relative scadenze ➢ l’importo va pagato, secondo la scelta operata nella dichiarazione in unica soluzione o a rate (max 10 rate di pari importo) entro: o il 31.07.2019 => intero importo o prima rata o 30.11.2019, 28.02.2020, 31.05.2020, 31.07.2020, 30.11.2020, 28.02.2021, 31.05.2021, 31.07.2021, 30.11.2021 => rate successive (con applicazione interessi 2% a decorrere da 1.08.2019) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 60. 61 ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO» Carichi rottamabili ➢ carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2017 ➢ riferiti a: • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali ovvero dalle attività di liquidazione automatica delle imposte dichiarate (cfr. art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54 del DPR 633/1972) • omesso versamento dei contributi dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 61. 62 ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO» Requisiti ➢ il debitore deve essere una persona fisica ➢ presenza di un ISEE (del nucleo familiare) non superiore a €20.000 o di una procedura di liquidazione da sovraindebitamento dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 62. 63 ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO» Importo da pagare da parte dei debitori non in procedura di sovraindebitamento (in percentuale su somme complessivamente dovute per imposte/contributi e interessi) ➢ 16% per ISEE non superiore a €8.500 ➢ 20% per ISEE non superiore a €12.500 ➢ 35% per ISEE non superiore a €20.000 Importo da pagare da parte dei debitori in procedura di sovraindebitamento ➢ 10% delle somme complessivamente dovute per imposte/contributi e interessi Aggi e rimborso ➢ Sono in ogni caso da pagare, per intero, le somme eventualmente dovute per aggi di riscossione e per rimborsi spese per procedure esecutive e per la notifica delle cartelle di pagamento dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 63. 64 ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO» Dichiarazione «rottamazione» ➢ da presentare all’agente della riscossione entro il 30.04.2019 (modulistica on line su sito Agenzia entrate – riscossione) ➢ con indicazione: o del numero di rate prescelto per il pagamento o della eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi da rottamare, con impegno alla rinuncia dei giudizi dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 64. 65 ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO» Effetti della presentazione della dichiarazione «rottamazione» ➢ sospensione pagamento dilazioni in essere (con revoca automatica alla data del 31.07.2019 e divieto di nuove dilazioni) ➢ non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche (quelli già iscritti restano validi) ➢ non possono essere avviate nuove procedure esecutive ➢ non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo) => estinzione delle procedure con il pagamento della prima o unica rata (salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo) ➢ non opera il blocco dei rimborsi dei crediti tributari e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui agli artt. 28-ter e 48- bis del DPR 602/1973) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 65. 66 ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO» Perfezionamento ➢ entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione comunica l’importo complessivamente dovuto, l’importo delle singole rate e le relative scadenze ➢ l’importo va pagato, come da scelta operata nella dichiarazione, in una unica soluzione entro il 30.11.2019 o secondo il seguente piano di rateazione (con interessi del 2% sulle rate successive alla prima): o 35% entro il 30.11.2019 o 20% entro il 31.03.2020 o 15% entro il 31.07.2020 o 15% entro il 31.03.2021 o 15% entro il 31.07.2021 ➢ possibilità di compensare quanto dovuto con crediti verso la pubblica amministrazione (alle condizioni e con le modalità di cui al DM 24.09.2014) ➢ il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la totale inefficacia della rottamazione e: o riprendono a decorrere i termini per il recupero dei carichi o i versamenti effettuati per la rottamazione sono scomputati dall’ammontare complessivamente dovuto o il pagamento del debito residuo non può essere rateizzato dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 66. 67 ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO» In ipotesi di dichiarazione di rottamazione presentata in assenza dei requisiti o senza indicazione dell’ISEE (ovvero con indicazione di un ISEE scaduto): ➢ entro il 31.10.2019 l’agente della riscossione avverte il debitore dell’automatica inclusione nella rottamazione ter (per i debiti così definibili) ➢ I debiti inclusi nella rottamazione ter vanno pagati in 17 rate ➢ La prima rata, pari al 30% dell’importo complessivamente dovuto, va pagata entro il 30.11.2019 ➢ Le restanti 16 rate (di pari importo, ma maggiorate degli interessi del 2% con decorrenza dal 1.12.2019) vanno pagate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno (a partire dal 2020) Per somme residue rottamazione-bis con mancati versamento entro il 7.12.2018 delle somme da pagare a luglio, settembre e ottobre 2018 ➢ I debiti inclusi nella rottamazione ter vanno pagati in 9 rate ➢ La prima rata, pari al 30% dell’importo complessivamente dovuto, va pagata entro il 30.11.2019 ➢ Le restanti 8 rate (di pari importo, ma maggiorate degli interessi del 2% con decorrenza dal 1.12.2019) vanno pagate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno (a partire dal 2020) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 67. 68 ROTTAMAZIONE «SALDO E STRALCIO» Verifiche sull’ISEE: ➢ Fino al 31.12.2024 l’agente della riscossione, in collaborazione con GdF e AdE, potrà effettuare, in caso di fondati dubbi, appositi controlli sulla veridicità degli ISEE dichiarati ➢ In presenza di irregolarità od omissioni non costituenti falsità, il debitore sarà chiamato a fornire, entro un termine di decadenziale non inferiore a 20 giorni, adeguata prova della completezza e correttezza dei dati dichiarati ➢ In caso di mancata risposta da parte del debitore ovvero in presenza di irregolarità od omissioni costituenti falsità (ipotesi che non richiede la preventiva informativa al debitore) la rottamazione perderà efficacia con nuovo affidamento del debito (per la parte residua) all’agente della riscossione (con termine di prescrizione decennale) dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 68. 69 AGENTE DELLA RISCOSSIONE – DIFESA AFFIDATA AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it Cassazione 1992 del 24.01.2019 «… l'affidamento dell'incarico difensivo ad avvocati del libero foro non è puramente discrezionale, ma sottoposto ad una serie di condizioni riconducibili, da un lato, ai criteri di selezione di cui al "codice dei contratti pubblici" e soprattutto, dall'altro, agli "specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del presente art., comma 5", (D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, in esame); vale a dire, nello statuto ed in quegli atti appunto di carattere generale, di competenza del comitato di gestione, "che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente". … Nel caso di specie, non vengono indicati né l'atto organizzativo generale del nuovo ente, contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né la specifica e motivata deliberazione del nuovo ente che indichi (così da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero tale ricorso in alternativa alla regola generale dell'assistenza da parte dell'avvocatura dello Stato. Queste mancanze, come anticipato, non possono che comportare la nullità del mandato difensivo per contrarietà a disciplina imperativa»
  • 69. 70 REATI TRIBUTARI 10-bis omesso versamento ritenute dovute da 770 o certificazioni rilasciate ai sostituiti non versate entro il termine di presentazione del 770 per ammontare > € 150.000 (per periodo imposta) da 6 mesi a 2 anni 10-ter omesso versamento IVA dovuta da dichiarazione annuale non versata entro il termine per il versamento dell’acconto per l’anno successivo per ammontare > € 250.000 (per periodo imposta) da 6 mesi a 2 anni 10-quater, comma 1 indebita compensazione (crediti esistenti) mancato versamento somme dovute per indebito utilizzo in compensazione di crediti per ammontare > 50.000 (per periodo imposta) ➢ da 6 mesi a 2 anni 10-quater, comma 2 indebita compensazione (crediti inesistenti) mancato versamento somme dovute per indebito utilizzo in compensazione di crediti per ammontare > 50.000 (per periodo imposta) ➢ da 18 mesi a 6 anni dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it
  • 70. 71 REATI TRIBUTARI Cause di non punibilità per omessi versamenti e indebite compensazioni (art. 13, co. 1, DLgs 74/00) ➢ per reati 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 ➢ no per reato 10-quater, comma 2 ➢ pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ➢ anche per conciliazione, accertamento con adesione e ravvedimento Riduzione pena per omessi versamenti e indebite compensazioni (art. 13-bis DLgs 74/00) ➢ per reato 10-quater, comma 2 ➢ pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ➢ anche per conciliazione, accertamento con adesione e ravvedimento ➢ riduzione fino alla metà e inapplicabilità pene accessorie dott. Davide David Studio Turazza - David www.studioturazzadavid.it