Una breve illustrazione delle modifiche apportate dalla legge 98/2013 (Decreto del Fare) alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, vengono analizzate le modifiche apportate al Testo Unico (D.Lgs. 81/08).
1. Il Decreto del Fare
Come cambia la sicurezza sul lavoro
Bergamo, 30 ottobre 2013
2. La normativa
• Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013
Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia (in vigore dal 22 giugno)
• Convertito con modifiche nella legge: 9
agosto 2013 n. 98, entrata in vigore il 21
agosto 2013.
3. Cosa modifica
• Art. 3 sul campo di applicazione del D. Lgs.
n. 81/2008
• Art. 6 sulla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro
• Art. 26 sugli obblighi connessi ai contratti
d’appalto, d’opera o di somministrazione
4. Cosa modifica
• Art. 27 sul sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi
• Art. 29 sulle modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi
• Art. 31 sul servizio di prevenzione e
protezione
5. Cosa modifica
• Art. 32 sulle capacità e requisiti
professionali degli ASPP e RSPP
• Art. 37 sulla formazione e aggiornamento
dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e
dei RLS
• Art. 67 sulle notifiche all’organo di vigilanza
competente per territorio
6. Cosa modifica
• Art. 71 sulle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro
• Art. 73 sull’informazione, formazione e
addestramento nell’uso delle attrezzature
di lavoro
• Art. 88 sul campo di applicazione del Titolo
IV del D. Lgs. n. 81/2008
7. Cosa modifica
• Art 104 sull’elaborazione del POS, del PSC
e del fascicolo dell’opera
• Art 225 sulla comunicazione nel caso di
esposizione ad agenti chimici oltre i valori
limite
• Art 240 sulla comunicazione nel caso di
eventi che espongano ad agenti
cancerogeni
8. Cosa modifica
• Art 250 sulla notifica per lavori che
espongono al rischio amianto
• Art 277 sulle misure di emergenza in caso
di eventi che espongano ad agenti biologici
9. Le sanzioni
• Legge 99/2013 (conversione del DL 28
giugno 2013, n. 76)
• Aumentate tutte le sanzioni penali
pecuniarie e amministrative del 9,6%
• Rivalutate ogni 5 anni in base a indice
ISTAT
11. Art. 3 – campo di applicazione
• Per i volontari e i soggetti che prestano la
propria attività, spontaneamente e a titolo
gratuito o con mero rimborso di spese, si
applicano le disposizioni previste per i
lavoratori autonomi (art. 21)
12. Art. 3 – campo di applicazione
OBBLIGO di
• utilizzare attrezzature di lavoro conformi
• munirsi di DPI ed utilizzarli
• munirsi di tessera di riconoscimento in
caso di attività in appalto
13. Art. 3 – campo di applicazione
FACOLTA’ di
• beneficiare della sorveglianza sanitaria
• partecipare a corsi di formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro
14. Art. 3 – campo di applicazione
Se i volontari prestano la loro opera
nell'ambito di un'organizzazione di un datore
di lavoro, devono ricevere dettagliate
informazioni sui rischi esistenti negli ambienti
nei quali operano e sulle misure di
prevenzione e di emergenza.
15. Art. 3 – campo di applicazione
Il datore di lavoro deve inoltre adottare le
misure per eliminare o ridurre al minimo i
rischi da interferenze tra la prestazione del
soggetto e altre attività che si svolgano
nell'ambito della medesima organizzazione.
16. Art. 6 – Commissione consultiva
La commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza del lavoro deve:
discutere in ordine ai criteri finalizzati alla
definizione del sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi, su
proposta del Ministero del lavoro
17. Art. 27 – Criteri di qualificazione
Qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi
settori coinvolti
criteri
esperienza, competenza e conoscenza
formazione specifica
18. Art. 26 –Sicurezza negli appalti
Nelle attività a basso rischio (DA
DEFINIRE!) il committente individua un
proprio incaricato in possesso di formazione,
esperienza e competenza per sovrintendere
a tali cooperazione e coordinamento.
19. Art. 26 –Sicurezza negli appalti
Criticità:
- Basso rischio per committente e/o
appaltatore
- Formazione specifica per l’incarico
- Aggiornamento periodico
- Conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro
20. Art. 26 –Sicurezza negli appalti
Al DUVRI possono accedere il RLS o gli
organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente
più rappresentative a livello nazionale .
21. Art. 26 –Sicurezza negli appalti
Dell’individuazione dell’incaricato o della sua
sostituzione deve essere data evidenza nel
contratto d’appalto.
(per il DUVRI vigeva già obbligo di allegarlo
al contratto di appalto)
22. Art. 26 –Sicurezza negli appalti
Esenzione dall’obbligo di stesura del DUVRI:
• Servizi di natura intellettuale
• Mere forniture di materiali/attrezzature
• Lavori di durata inferiore a 5 uomini/giorno
(precedentemente era 2 giorni)
23. Art. 26 –Sicurezza negli appalti
L’esonero non vale per:
- Rischio di incendio elevato
- Ambienti confinati
- Agenti cancerogeni, mutageni o biologici
- Amianto
- Rischio esplosione
- Rischi particolari (allegato XI)
24. Art. 29 – Valutazione dei rischi
Con un apposito DM saranno individuati
settori di attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali,.
Per le attività a basso rischio infortunistico,
verrà definito un modello per dimostrare
l’effettuazione della valutazione dei rischi.
25. Art. 29 – Valutazione dei rischi
Resta la possibilità di utilizzare le procedure
standardizzate.
Comma 5 – aziende fino a 10 lavoratori
Comma 6- aziende fino a 50 lavoratori
26. Art. 29 – Valutazione dei rischi
Le diverse opzioni:
- DVR “completo”
- DVR con procedure standardizzate
- “dimostrazione” della valutazione
27. Art. 29 – Valutazione dei rischi
Criticità:
- Quali attività a basso rischio?
- Quale modello per la dimostrazione della
valutazione (autocertificazione)?
- Posizione degli organi di controllo?
28. Art. 31 – Servizio di prevenzione
Il datore di lavoro organizza il servizio di
prevenzione e protezione prioritariamente
all’interno della azienda o della unità
produttiva, o incarica persone o servizi
esterni.
29. Art. 32 – Crediti formativi per RSPP
In tutti i casi in cui i contenuti della
formazione e dell’aggiornamento si
sovrappongano a quelli per RSPP viene
riconosciuto credito formativo per la durata
ed i contenuti erogati.
30. Art. 37 – Crediti formativi per lavoratori
In tutti i casi in cui i contenuti della
formazione e dell’aggiornamento si
sovrappongano a quelli per lavoratori,
preposti, dirigenti e RLS viene riconosciuto
credito formativo per la durata ed i
contenuti erogati.
31. Sovrapposizione formazione
Le modalità di riconoscimento del credito
formativo e i modelli per documentare
l’avvenuta formazione verranno individuati
dalla Conferenza Stato-Regioni.
32. Art. 37 – Crediti formativi per lavoratori
Gli istituti di istruzione e universitari
rilasciano gli attestati di avvenuta formazione
sulla salute e sicurezza sul lavoro agli allievi
equiparati a lavoratori.
33. Art. 67 – Notifiche all’organo di vigilanza
Viene trasferito all'ente pubblico (SUAP)
l'obbligo di fornire alla Asl le informazioni
che già possiede per far fronte all'obbligo di
notifica all'organo di vigilanza dei nuovi
insediamenti
(luoghi di lavoro > 3 lavoratori)
34. Art. 67 – Notifiche all’organo di vigilanza
La semplificazione varrà solo quando verrà
approvato il decreto attuativo, nel frattempo
restano fermi gli obblighi attuali di notifica
preventiva alla Asl a cura del datore di
lavoro.
35. Art. 71 – Verifiche attrezzature di lavoro
Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di
lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche
periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di
sicurezza, con la frequenza indicata nel
medesimo allegato.
36. Art. 71 – Verifiche attrezzature di lavoro
Per la prima verifica il datore di lavoro si
avvale dell'INAIL, che vi provvede nel
termine di 45 giorni dalla richiesta.
Decorso il termine, il datore di lavoro può
avvalersi, di altri soggetti pubblici o privati
abilitati.
37. Art. 71 – Verifiche attrezzature di lavoro
Le successive verifiche sono effettuate su libera
scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò
sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da
soggetti pubblici o privati abilitati.
38. Art. 71 – Verifiche attrezzature di lavoro
I verbali redatti all’esito delle verifiche devono
essere conservati e tenuti a disposizione
dell’organo di vigilanza.
39. Art. 71 – Verifiche attrezzature di lavoro
Cosa cambia?
45 giorni anziché 60
non più obbligo di risposta entro 15 gg
verifiche successive a scelta del datore di lavoro
40. Art. 88 – Campo applicazione Titolo IV
Le misure del Titolo IV NON si applicano:
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,
gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai
piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci
uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla
manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non
espongano i lavoratori ai rischi di cui all’ALLEGATO XI.
41. Art. 88 – Campo applicazione Titolo IV
Le misure del Titolo IV si applicano:
agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle
manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari
esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.
Le attività verranno individuate con un Decreto attuativo del
Ministero del lavoro.
42. Art. 104-bis– Modelli per PSC e POS
Verranno individuati modelli semplificati per
la redazione del piano operativo di sicurezza
(POS) e del piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC).
Decreto attuativo del Ministero del lavoro
43. Art. 225 – Agenti chimici
In caso di superamento dei valori limiti di
esposizione, il Datore di Lavoro informa i
lavoratori e ne dà comunicazione all’organo
di vigilanza.
Tale comunicazione può essere effettuata per
via telematica, anche per mezzo degli OPP.
44. Art. 240 – Agenti cancerogeni/mutageni
Qualora si verifichino incidenti che possono
comportare un’esposizione anomala dei
lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni
il Datore di lavoro ne dà comunicazione
all’organo di vigilanza
Tale comunicazione può essere effettuata per
via telematica, anche per mezzo degli OPP.
45. Art. 250 – Amianto
Prima dell’inizio dei lavori di bonifica, il Datore di
lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza.
Tale notifica può essere effettuata per
via telematica, anche per mezzo degli OPP.
46. Art. 277– Agenti biologici
Se si verificano incidenti che possono provocare la
dispersione nell’ambiente di un agente biologico il
Datore di lavoro ne dà comunicazione all’organo di
vigilanza.
Tale comunicazione può essere effettuata per
via telematica, anche per mezzo degli OPP.
47. Art. 13-bis– Lavori di breve durata
Verranno definite misure di semplificazione della
documentazione, anche ai fini dell’inserimento di
tale documentazione nel libretto formativo del
cittadino, in relazione a prestazioni lavorative che
implicano una permanenza del lavoratore in
azienda per un periodo non superiore a 50
giornate lavorative all’anno..
48. Art. 13-ter– Semplificazione adempimenti
Verranno definite misure di semplificazione degli
adempimenti relativi a:
• informazione, formazione
• valutazione dei rischi
• sorveglianza sanitaria
per le imprese agricole (lavoratori a tempo
determinato e stagionali),
e per le imprese di piccole dimensioni
49. Prevenzione incendi
Per le attività a basso rischio d'incendio di cui
all'allegato I del DPR 151/2011, indicate dall'art. 11
comma 4 viene prevista una diluizione di termini per gli
adempimenti di legge in materia di antincendio.
50. Prevenzione incendi
Sono esentati dalla presentazione dell'istanza
preliminare se già in possesso di atti abilitativi
riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio.
Devono presentarla entro tre anni dall’entrata in vigore
del DPR (7 ottobre 2011).