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SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO:
l’assunzione a tempo indeterminato
presso l’agenzia porta eccezionali
strumenti di FLEXSECURITY in azienda
A cura di : Luca Peluso (Legal Team) il 27 giugno 2014
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Il 27 febbraio 2014 è stato firmato
il contratto collettivo nazionale di
lavoro per la categoria delle
Agenzie per il Lavoro, che è
entrato in vigore a far data dal 1
gennaio 2014 e manterrà la sua
validità per i prossimi tre anni. Il
contratto è il frutto delle buone
relazioni industriali che da sempre
contraddistinguono il settore della
somministrazione di manodopera e che hanno consentito di farne
l’unico settore in Italia in grado di offrire tutele e garanzie realmente
efficaci ai lavoratori a valere esclusivamente sulla bilateralità di
settore, senza alcun apporto di capitali pubblici.Un’ottima notizia per
tutte le aziende che fanno utilizzo di somministrazione di
manodopera è che è stata confermata la procedura sindacale
espressamente dettata per il caso di “mancanza di occasioni di
lavoro” da proporre ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle
agenzie per il lavoro.
Tale procedura, inserita per la prima volta nell’art. 23 bis del CCNL
per le agenzie di somministrazione di lavoro del 24.07.2008, esce
dal giro di contrattazioni ulteriormente rafforzata e meglio delineata,
essendo evidente lo sforzo che hanno profuso le parti sociali per
fornire soluzioni semplici a questioni non del tutto risolte
dall’originaria formulazione della norma. La cd. “procedura ex art.
23 bis” è e resta un esempio illuminato di flessibilità in uscita
CER
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concordata e garantita. Tale norma, infatti, sin dal 2008 ha imposto
alle agenzie per il lavoro che non siano più in grado di mantenere
alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo
indeterminato per mancanza di occasioni di lavoro, l’obbligo di
attivare una procedura di confronto sindacale, volta a favorire
l’individuazione di nuove opportunità di lavoro e la definizione di un
accordo (tra sindacati, agenzia e rappresentanze datoriali) per la
promozione di politiche attive idonee a favorire percorsi di
riqualificazione e continuità occupazionale della durata di sei mesi
(sette per i lavoratori ultracinquantenni).
Per tutta la durata del percorso, ai lavoratori viene corrisposta
l’indennità di disponibilità che, prevista in origine parzialmente a
carico della bilateralità, è poi concretamente stata erogata
interamente a spese delle agenzie. Si tratta di uno strumento
straordinario. In caso di mancanza di opportunità di lavoro il
dipendente non viene abbandonato, come pure spesso accade allo
spirare di un ordinario contratto di lavoro a tempo determinato, ma
ottiene, al contrario, il sostegno di tutti i principali attori del mercato
(Agenzie per il Lavoro, Associazioni di Categoria, Enti Bilaterali) che
concorrono, tutti insieme, alla realizzazione di un percorso virtuoso
finalizzato esclusivamente al reimpiego: flessibilità tutelata e
garantita, appunto. Solo al termine del percorso di riqualificazione,
nel caso in cui ancora dovesse permanere lo stato di
“inoccupabilità”, l’agenzia può procedere al licenziamento del
lavoratore per giustificato motivo oggettivo con preavviso.
In buona sostanza le parti sociali, allargando oltre modo le tutele
riconosciute in favore dei lavoratori in stato di “inoccupabilità”,
hanno pure tipizzato, di comune accordo, un’ipotesi concordata di
giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Tale ipotesi ha pure
retto al confronto con la Giurisprudenza di merito, atteso che il
Tribunale di Milano, investito di una delle rarissime questioni
inerenti l’impugnazione del licenziamento ad opera di un lavoratore
che pure aveva interamente partecipato ad una procedura ex art. 23
bis, con Sentenza n. 3848 del 26.7.2011, ha rigettato il ricorso del
lavoratore, riconoscendo che l’attività espletata dall’agenzia per il
lavoro ai sensi dell’art. 23 bis del CCNL appare idonea e sufficiente
a dimostrare che “il mancato reinserimento del lavoratore non è
dipeso da una mancanza di volontà del datore di lavoro di rinvenire
nuove posizioni lavorative, ma da obiettive carenze di mercato,
quanto meno in relazione ai clienti gestiti dall’agenzia in quel
periodo”, confermando dunque la validità dell’irrogato
licenziamento.
Individuando una strada di uscita soft, estremamente tutelata,
garantita e concordata, la procedura prevista dal CCNL delle
agenzie per il lavoro rappresenta l’unico esempio virtuoso in Italia di
proficua collaborazione delle parti sociali volta a limare le invalicabili
barriere che da sempre opprimono il nostro mercato del lavoro,
favorendo in tal modo la stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, cui difficilmente i lavoratori avrebbero avuto
SOMMINISTRAZIONE DI
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lavoratori. Pur rompendo la rigorosa rigidità della tutela reale, la
procedura ex art. 23 bis (oggi art. 25) del CCNL per le agenzie di
somministrazione di lavoro risulta, alla fine, addirittura più efficace e
favorevole per il lavoratore della stessa tutela reale. Mentre, infatti,
la tutela reale è sempre una tutela successiva alla concreta dipartita
del dipendente dal mercato del lavoro e mira alla reintegra di un
prestatore che comunque ne è uscito, la procedura prevista dalla
bilateralità interviene in un momento antecedente all’uscita del
lavoratore e mira proprio a farlo rimanere nel mercato del lavoro,
evitandone l’espulsione, anche temporanea.
Possiamo serenamente affermare che la procedura sindacale è
preventiva alla fuoriuscita del lavoratore mentre la tutela reale
interviene sempre in un momento successivo e patologico ed è
sempre il risultato di una vicenda conflittuale. Qui la straordinaria
efficacia della procedura prevista dalla bilateralità, la quale si attiva
al fine di evitare il momento patologico del conflitto, per prevenirlo
invece che risolverlo. E nella grande maggioranza dei casi ci riesce,
atteso che molti sono i lavoratori che concretamente vengono
ricollocati e praticamente irrilevanti sono i casi di conflitto giudiziale.
L’art. 25 del nuovo CCNL rende ancora più efficace tale tutela. La
norma, infatti, risolvendo tutti i dubbi che pure erano emersi in fase
di prima applicazione dell’art. 23 bis, definisce in maniera certa
tempi e adempimenti cui l’agenzia per il lavoro è tenuta per
giungere a un buon accordo sindacale e a un’efficace e proficua
realizzazione della procedura. Inoltre, sempre nell’ottica di
prevenzione dei conflitti, innalza il valore della retribuzione di
disponibilità che viene corrisposta al lavoratore in corso di
procedura. Grazie al nuovo articolo 25 del CCNL di categoria, le
Agenzie per il Lavoro restano l’unico soggetto in grado di portare in
dote alle aziende clienti uno straordinario strumento di flessibilità di
medio lungo periodo non ottenibile in altro modo dalle imprese
italiane. Già, perché ricorrendo a tipologie contrattuali ancora poco
comprese dal mercato italiano (ma molto affermate, invece,
all’estero) quali la somministrazione di manodopera a tempo
determinato di media-lunga durata eseguita dall’agenzia per il
lavoro con lavoratori assunti a tempo indeterminato, ovvero la
somministrazione di manodopera a tempo indeterminato, le aziende
utilizzatrici di tutti i settori possono accedere a strumenti di
flessibilità che dispongono di tutele e garanzie sconosciute a
qualsiasi altra forma contrattuale. In tal modo si può ridurre il
conflitto, favorire le buone relazioni industriali e innalzare
notevolmente la qualità delle condizioni lavorative, con ovvi benefici
in termini di performance.
Le Agenzie per il Lavoro, insomma, oggi più che mai sono portatrici
di una dote esclusiva e rappresentano sempre più un’opportunità
per le aziende. Tanto è possibile solo in ragione delle lodevoli
relazioni industriali che il settore delle agenzie per il lavoro, pur nella
sua giovane vita, ha saputo intelligentemente sviluppare e coltivare,
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
Autore : Luca Peluso (Legal
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grazie alla lungimiranza e alla capacità di dialogo di rappresentanze
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sempre mutevoli esigenze di un mercato del lavoro in continuo
sviluppo.
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269 somministrazione di lavoro l’assunzione a tempo indeterminato presso l’agenzia porta eccezionali strumenti di flexsecurity in azienda

  • 1. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: l’assunzione a tempo indeterminato presso l’agenzia porta eccezionali strumenti di FLEXSECURITY in azienda A cura di : Luca Peluso (Legal Team) il 27 giugno 2014 Tweet 2 2LikeLike ShareShare 1 Il 27 febbraio 2014 è stato firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria delle Agenzie per il Lavoro, che è entrato in vigore a far data dal 1 gennaio 2014 e manterrà la sua validità per i prossimi tre anni. Il contratto è il frutto delle buone relazioni industriali che da sempre contraddistinguono il settore della somministrazione di manodopera e che hanno consentito di farne l’unico settore in Italia in grado di offrire tutele e garanzie realmente efficaci ai lavoratori a valere esclusivamente sulla bilateralità di settore, senza alcun apporto di capitali pubblici.Un’ottima notizia per tutte le aziende che fanno utilizzo di somministrazione di manodopera è che è stata confermata la procedura sindacale espressamente dettata per il caso di “mancanza di occasioni di lavoro” da proporre ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro. Tale procedura, inserita per la prima volta nell’art. 23 bis del CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro del 24.07.2008, esce dal giro di contrattazioni ulteriormente rafforzata e meglio delineata, essendo evidente lo sforzo che hanno profuso le parti sociali per fornire soluzioni semplici a questioni non del tutto risolte dall’originaria formulazione della norma. La cd. “procedura ex art. 23 bis” è e resta un esempio illuminato di flessibilità in uscita CER CA Pagine totali visualizzate dal 1 Aprile 2014 : 170162 SEGUICI SU : La tua Email Opzione Scegli...  Invia AVVISO : Alcuni programmi di posta potrebbero considerare la Newsletter "Spam" e come tale non farla ARTICOLI PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA Rassegna stampa del 23 giugno 2014 (557) Rassegna stampa del 25 giugno 2014 (467) Rassegna stampa del 26 giugno 2014 (383) TURISMO : esempi di flessibilita’ contrattata per i rapporti a termine (371) Rassegna stampa del 24 giugno 2014 (325) Home Parola all’Esperto Sezioni Siti Aziendali ShareShare
  • 2. concordata e garantita. Tale norma, infatti, sin dal 2008 ha imposto alle agenzie per il lavoro che non siano più in grado di mantenere alle proprie dipendenze uno o più lavoratori assunti a tempo indeterminato per mancanza di occasioni di lavoro, l’obbligo di attivare una procedura di confronto sindacale, volta a favorire l’individuazione di nuove opportunità di lavoro e la definizione di un accordo (tra sindacati, agenzia e rappresentanze datoriali) per la promozione di politiche attive idonee a favorire percorsi di riqualificazione e continuità occupazionale della durata di sei mesi (sette per i lavoratori ultracinquantenni). Per tutta la durata del percorso, ai lavoratori viene corrisposta l’indennità di disponibilità che, prevista in origine parzialmente a carico della bilateralità, è poi concretamente stata erogata interamente a spese delle agenzie. Si tratta di uno strumento straordinario. In caso di mancanza di opportunità di lavoro il dipendente non viene abbandonato, come pure spesso accade allo spirare di un ordinario contratto di lavoro a tempo determinato, ma ottiene, al contrario, il sostegno di tutti i principali attori del mercato (Agenzie per il Lavoro, Associazioni di Categoria, Enti Bilaterali) che concorrono, tutti insieme, alla realizzazione di un percorso virtuoso finalizzato esclusivamente al reimpiego: flessibilità tutelata e garantita, appunto. Solo al termine del percorso di riqualificazione, nel caso in cui ancora dovesse permanere lo stato di “inoccupabilità”, l’agenzia può procedere al licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo con preavviso. In buona sostanza le parti sociali, allargando oltre modo le tutele riconosciute in favore dei lavoratori in stato di “inoccupabilità”, hanno pure tipizzato, di comune accordo, un’ipotesi concordata di giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Tale ipotesi ha pure retto al confronto con la Giurisprudenza di merito, atteso che il Tribunale di Milano, investito di una delle rarissime questioni inerenti l’impugnazione del licenziamento ad opera di un lavoratore che pure aveva interamente partecipato ad una procedura ex art. 23 bis, con Sentenza n. 3848 del 26.7.2011, ha rigettato il ricorso del lavoratore, riconoscendo che l’attività espletata dall’agenzia per il lavoro ai sensi dell’art. 23 bis del CCNL appare idonea e sufficiente a dimostrare che “il mancato reinserimento del lavoratore non è dipeso da una mancanza di volontà del datore di lavoro di rinvenire nuove posizioni lavorative, ma da obiettive carenze di mercato, quanto meno in relazione ai clienti gestiti dall’agenzia in quel periodo”, confermando dunque la validità dell’irrogato licenziamento. Individuando una strada di uscita soft, estremamente tutelata, garantita e concordata, la procedura prevista dal CCNL delle agenzie per il lavoro rappresenta l’unico esempio virtuoso in Italia di proficua collaborazione delle parti sociali volta a limare le invalicabili barriere che da sempre opprimono il nostro mercato del lavoro, favorendo in tal modo la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cui difficilmente i lavoratori avrebbero avuto SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: l’assunzione a tempo indeterminato presso l’agenzia porta eccezionali strumenti di FLEXSECURITY in azienda (219) La nostra azienda supera il tetto del 20% di contratti a tempo determinato. i contratti instaurati a tempo determinato sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore della legge. possiamo prorogarli anche se superiamo il tetto del 20%? possiamo fino al limite dei 36 mesi o fino al 31.12. , data in cui la nostra azienda sarebbe tenuta a rientrare? (167) Apprendistato : formarsi lavorando (116) Min.Lavoro: firmato il Decreto per l’ Apprendistato quale alternanza scuola-lavoro (112) Un'azienda che applica il CCNL Terziario Confcommercio esercente attività di vendita al minuto di alimentari in minimarket in località turistica aperti da aprile a ottobre, è possibile derogare al limite del 20% procedendo a delle assunzioni a termine considerandola come attività stagionale richiamando il punto 48 del DPR 1525/1963? (84) ARTICOLI PIÙ LETTI DI SEMPRE I nuovi spazi per il contratto a termine , somministrazione ed apprendistato (12035) Decreto legislativo n. 39/2014 : nuovi adempimenti per molti datori di lavoro (10544) Il Limite percentuale per l’instaurazione di contratti a termine (6738) IL DECRETO LEGGE N. 34 IN PROGRESS (6626) Le proroghe nei contratti a tempo determinato (5255) LA DETASSAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ PER IL 2014 (5072) Riflessioni su alcune questioni relative ai nuovi contratti a termine (E. Massi) (4108) Riflessione sui verbali di conciliazione (4036) I diritti di precedenza dopo la legge n. 78 /2014 (E. Massi) (3644)
  • 3. accesso in assenza di simili strumenti. Il tutto senza minimamente comprimere, anzi addirittura rafforzando, le tutele in favore dei lavoratori. Pur rompendo la rigorosa rigidità della tutela reale, la procedura ex art. 23 bis (oggi art. 25) del CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro risulta, alla fine, addirittura più efficace e favorevole per il lavoratore della stessa tutela reale. Mentre, infatti, la tutela reale è sempre una tutela successiva alla concreta dipartita del dipendente dal mercato del lavoro e mira alla reintegra di un prestatore che comunque ne è uscito, la procedura prevista dalla bilateralità interviene in un momento antecedente all’uscita del lavoratore e mira proprio a farlo rimanere nel mercato del lavoro, evitandone l’espulsione, anche temporanea. Possiamo serenamente affermare che la procedura sindacale è preventiva alla fuoriuscita del lavoratore mentre la tutela reale interviene sempre in un momento successivo e patologico ed è sempre il risultato di una vicenda conflittuale. Qui la straordinaria efficacia della procedura prevista dalla bilateralità, la quale si attiva al fine di evitare il momento patologico del conflitto, per prevenirlo invece che risolverlo. E nella grande maggioranza dei casi ci riesce, atteso che molti sono i lavoratori che concretamente vengono ricollocati e praticamente irrilevanti sono i casi di conflitto giudiziale. L’art. 25 del nuovo CCNL rende ancora più efficace tale tutela. La norma, infatti, risolvendo tutti i dubbi che pure erano emersi in fase di prima applicazione dell’art. 23 bis, definisce in maniera certa tempi e adempimenti cui l’agenzia per il lavoro è tenuta per giungere a un buon accordo sindacale e a un’efficace e proficua realizzazione della procedura. Inoltre, sempre nell’ottica di prevenzione dei conflitti, innalza il valore della retribuzione di disponibilità che viene corrisposta al lavoratore in corso di procedura. Grazie al nuovo articolo 25 del CCNL di categoria, le Agenzie per il Lavoro restano l’unico soggetto in grado di portare in dote alle aziende clienti uno straordinario strumento di flessibilità di medio lungo periodo non ottenibile in altro modo dalle imprese italiane. Già, perché ricorrendo a tipologie contrattuali ancora poco comprese dal mercato italiano (ma molto affermate, invece, all’estero) quali la somministrazione di manodopera a tempo determinato di media-lunga durata eseguita dall’agenzia per il lavoro con lavoratori assunti a tempo indeterminato, ovvero la somministrazione di manodopera a tempo indeterminato, le aziende utilizzatrici di tutti i settori possono accedere a strumenti di flessibilità che dispongono di tutele e garanzie sconosciute a qualsiasi altra forma contrattuale. In tal modo si può ridurre il conflitto, favorire le buone relazioni industriali e innalzare notevolmente la qualità delle condizioni lavorative, con ovvi benefici in termini di performance. Le Agenzie per il Lavoro, insomma, oggi più che mai sono portatrici di una dote esclusiva e rappresentano sempre più un’opportunità per le aziende. Tanto è possibile solo in ragione delle lodevoli relazioni industriali che il settore delle agenzie per il lavoro, pur nella sua giovane vita, ha saputo intelligentemente sviluppare e coltivare, D.l. 34/2014 : nel limite del 20% NON RIENTRA la SOMMINISTRAZIONE di lavoro a termine (3367) CERCA PER SEZIONE TEMATICA Caduta Massi (Editoriale) (15) Giurisprudenza e Circolari (25) HR Manager (14) Normativa e Contratti (24) Parola all'Esperto (53) rassegna stampa (49) Somministrazione e dintorni (19) ARTICOLI RECENTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: l’assunzione a tempo indeterminato presso l’agenzia porta eccezionali strumenti di FLEXSECURITY in azienda TURISMO : esempi di flessibilita’ contrattata per i rapporti a termine Apprendistato : formarsi lavorando Min.Lavoro: firmato il Decreto per l’ Apprendistato quale alternanza scuola-lavoro Corte Europea di Giustizia: periodo di maternità e status di “lavoratrice” Un’azienda che applica il CCNL Terziario Confcommercio esercente attività di vendita al minuto di alimentari in minimarket in località turistica aperti da aprile a ottobre, è possibile derogare al limite del 20% procedendo a delle assunzioni a termine considerandola come attività stagionale richiamando il punto 48 del DPR 1525/1963? La nostra azienda supera il tetto del 20% di contratti a tempo determinato. i contratti instaurati a tempo determinato sono stati stipulati prima dell’entrata in vigore della legge. possiamo prorogarli anche se superiamo il tetto del 20%? possiamo fino al limite dei 36 mesi o fino al 31.12. , data in cui la nostra azienda sarebbe tenuta a rientrare? Rassegna stampa del 26 giugno 2014
  • 4.   Autore : Luca Peluso (Legal Team) Generazione vincente Spa Web | More Posts (16) grazie alla lungimiranza e alla capacità di dialogo di rappresentanze datoriali e sindacali che hanno saputo guardare con intelligenza alle sempre mutevoli esigenze di un mercato del lavoro in continuo sviluppo. Tweet 2 2LikeLike ShareShare 1 Visite: 219 Categories: Somministrazione e dintorni | Tags: flexsecurity, SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO | Share on: Twitter, Facebook, Permalink Lascia un Commento L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Nome * Email * Sito web Commento È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> Rassegna stampa del 25 giugno 2014 Rassegna stampa del 24 giugno 2014 CERCA PER PAROLA CHIAVE Agenzie per il Lavoro apprendistat oBonus Irpef call- center CCNL Cgil Conferenza Stato-Regioni Contratti a tempo contratti a terminecontratto collettivo nazionale D.L. 34/2014 Dimissioni in bianco Dirigenti Pa licenziabili DURC Ebitemp Eufranio Massi euroscetticismo Expo Fiat flessibilità flessibilità congedo maternità flexsecurity formazione Formazione regionale facoltativa Garanzia giovani Inail INPS Irap JOB ACT Jobs actlavoro intermittente Liquidazione TFR Marchionne mobilità modello 730 occupazione Padoan Permessi retribuiti PolettiResponsabilità sanzioni somministrazio neSquinzi Tasi welfare LINK UTILI Albo informatico Agenzie per il lavoro Centri per l’Impiego Italia Direzioni del Lavoro Consulenti del Lavoro Sedi INPS Sedi INAIL Sedi INPDAP Sedi Agenzie delle Entrate ShareShare
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