Le slides del seminario "La tutela delle idee creative. Fin dove arriva la proprietà intellettuale e come utilizzarla per proteggere le proprie creazioni"
Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...
La tutela delle idee creative (Modena, 2016)
1. MakeItModena, sabato 7 maggio 2016 – La tutela delle idee creative
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La tutela delle idee creative
Fin dove arriva la proprietà intellettuale e
come utilizzarla per proteggere le proprie creazioni
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per approfondire
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4. INTRODUZIONE
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5. “avvocato, ho avuto un'idea fortissima;
come faccio a tutelarla?”
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6. Articolo 9, n. 2 – TRIPs
La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e
non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o
i concetti matematici in quanto tali.
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7. Forma esterna, forma interna, contenuto
Una distinzione che deriva da una nota teoria del giurista tedesco
Josef Kohler.
La forma esterna è la forma con cui l’opera appare nella sua
versione originaria (insieme di parole e frasi nelle opere letterarie,
nella melodia, ritmo e armonia nell’opera musica, ecc.).
La forma interna è la struttura espositiva dell’opera (l’organizzazione
del discorso, la scelta e la sequenza degli argomenti nell’opera
letteraria, i passaggi essenziali del discorso musicale e nelle note
determinanti la linea melodica nell’opera musicale, ecc.).
Il contenuto è l’argomento trattato, le informazioni, i fatti, le idee,
le opinioni, le teorie in quanto tali, e cioè a prescindere dal modo
in cui essi sono scelti, coordinati e presentati. [continua]
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8. Forma esterna, forma interna, contenuto
[continua] Secondo tale teoria, la tutela ha per oggetto sia la forma
esterna che interna, ma non il contenuto. Quindi il diritto d’autore
protegge la forma espressiva dell’opera, e non si estende al
contenuto.
In conclusione: è tutelata dal diritto d’autore l’opera dell’ingegno di
carattere creativo formalmente espressa, mentre non sono
suscettibili di protezione né le semplici idee, né forme espressive
elementari non idonee a rappresentare fatti o sentimenti.
Fonte: http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/loggetto-del-diritto-dautore/
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9. Articolo 45 – Codice proprietà industriale
Non possono essere oggetto di brevetto:
- le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i
principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività
commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di
informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano
o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per
l'ottenimento delle stesse.
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10. dunque... qual è l'unico modo
per tutelare un'idea o un'informazione?
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14. oppure...
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diritto
d'autore
brevetto per
invenzione
tutela del
design
marchio e altri
segni distintivi
segreto industriale e
tutela del know-how
concorrenza
sleale
tra impresetutela delle campagne
pubblicitarie
diritto sui generis
sulle banche dati
la cosiddetta proprietà industriale/intellettuale
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16. LA TUTELA ATTRAVERSO IL CONTRATTO
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Accordo di non divulgazione (NDA)
É un negozio giuridico di natura sinallagmatica che designa alcune
informazioni come confidenziali e con il quale le parti si impegnano a
mantenerle segrete, pena la violazione dell'accordo stesso e il decorso
di specifiche clausole penali in esso contenute. In altre parole è un
contratto attraverso il quale le parti decidono di non svelare le
informazioni indicate dall'accordo. Esso crea una relazione confidenziale
tra le parti al fine di proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale,
salvaguardando informazioni commerciali non pubbliche.
[continua...]
18. [continua...]
Tali accordi sono spesso firmati quando due aziende o privati pensano di
fare affari assieme e necessitano la comprensione dei processi
commerciali dell'altra parte con il solo scopo di valutare le potenziali
relazioni d'affari. Gli accordi di non divulgazione possono essere mutui
(cioè entrambe le parti sono limitate nell'uso del materiale ricevuto) o
possono limitare una sola delle parti.
[fonte: Wikipedia]
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19. IL COSIDDETTO SEGRETO INDUSTRIALE
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20. Codice proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)
Art. 98 (Informazioni segrete)
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le
esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al
legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente
note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono
soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete.
[continua...]
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21. [...continua]
2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri
dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed
alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in
commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di
nuove sostanze chimiche.
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22. IL DIRITTO D'AUTORE
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23. il raggio d'azione del diritto d'autore
Articolo 1 – Legge 633/41
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne
sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie
[...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
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24. il raggio d'azione del diritto d'autore
Articolo 2 – Legge 633/41
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in
forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia [...];
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e
delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora [...];
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello
della fotografia [...];
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25. il raggio d'azione del diritto d'autore
[continua] Articolo 2 – Legge 633/41
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela
accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per
la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come
raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro
contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo
e valore artistico.
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26. e quali sono di preciso i diritti acquisiti?
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27. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
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28. IL BREVETTO PER INVENZIONE
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29. Una prima definizione
Il brevetto (o più propriamente brevetto per invenzione) è un titolo
giuridico in forza del quale al titolare viene conferito un diritto
esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un
periodo ben determinati, e che consente di impedire ad altri di
produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.
Per invenzione si intende una soluzione nuova ed originale ad un
certo problema tecnico.
Fonte: Wikipedia
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30. Requisiti per brevettabilità
Per essere considerata brevettabile, un'invenzione deve
avere le seguenti caratteristiche:
● novità
● attività inventiva
● applicazione industriale
● liceità
● sufficiente descrizione
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31. LA TUTELA DEL BRAND
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32. Il marchio e gli altri segni distintivi
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marchio
insegna
nomi a dominio
ditta
denominazioni
geografiche/d'origine
nome
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Il marchio
Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere
rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi
di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o
della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche,
purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di
un'impresa da quelli delle altre.
Il diritto di marchio di acquisisce per mezzo di una registrazione
presso apposito ufficio pubblico. Tuttavia la legge prevede un
tutela (benché minore) anche al cosiddetto “marchio di fatto”
(cioè non registrato, ma comunque utilizzato e riconosciuto dal
pubblico come sufficientemente distintivo).
34. LA TUTELA DEL DESIGN
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35. Codice proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005)
Art. 31 (Disegni e modelli – Oggetto della registrazione)
1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e
modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale
risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni,
dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei
materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a
condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
[continua...]
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36. [...continua]
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o
artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere
assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi,
le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici,
esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più
componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo
smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.
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37. LA TUTELA CONTRO
LA CONCORRENZA SLEALE
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38. Art. 2598 Codice Civile
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti
di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i
segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di
un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare
confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un
concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei
prodotti o dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai
principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui
azienda.
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39. Avv. Simone Aliprandi, Ph.D. – Copyright-Italia.it / Array Law Firm
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