2. L'INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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    2. L'INFORMATIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Presentation Transcript

    1. PROFILI GENERALI L’informatizzazione della Pubblica Amministrazione
    2. Premessa
      • La realizzazione del c.d. processo civile telematico , si inserisce nel novero di un più ampio fenomeno di informatizzazione della pubblica amministrazione iniziato nei primi anni ’90.
      • Fino ad allora, le I.C.T. (ossia le Information and Communications Technologies ), non avevano avuto uno sviluppo coerente ed unitario limitandosi a fornire risposte isolate a problemi specifici.
    3. Iter legislativo
    4. L. 421/92 LEGGE DELEGA D. LGS. 39/93 DECETO ATTUATIVO
    5. Legge 23 ottobre 1992, n. 421
      • Il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi al fine di:
      • completare il “ processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche ”;
      • procedere ad una “ più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati ”;
      • istituire “ un apposito organo con funzioni di coordinamento delle iniziative anche al fine di garantire l’interconnessione dei sistemi informatici pubblici ”.
    6. D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
      • - All’art. 3, detta importanti principi in materia di formazione degli atti amministrativi da predisporre mediante “ sistemi informativi automatizzati ” e firmare con “ l’apposizione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile ”;
      • - All’art. 4, istituisce l’A.I.P.A. ( Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione ) oggi C.N.I.P.A.;
      • - Non chiarisce se il documento informatico, per essere valido debba poi essere stampato o se, ad esso, possa essere riconosciuta piena validità anche nella sola forma elettronica.
    7. Dalla “Legge Bassanini” al T.U. del 2000 L. 59/97 LEGGE DELEGA “BASSANINI” D.P.R. 513/97 DECRETO ATTUATIVO ABROGATO DA: D.P.R. 445/00 “ Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa” ABROGATO DA:
    8. Dal T.U. 445/00 al CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE L. 229/03 LEGGE DELEGA D. LGS. 82/2005 CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE ATTUALMENTE IN VIGORE
    9. Legge 15 marzo 1997, n. 59 LEGGE DELEGA “BASSANINI”
      • All’art. 15, segna un notevole passo avanti rispetto il D. Lgs. n. 39/1993; infatti, non si limita ad ammettere la possibilità di predisporre l’atto con strumenti informatici, attribuendo, invece, piena validità e rilevanza giuridica al documento in forma elettronica senza necessità di stamparlo equiparando, quindi, ad ogni effetto di legge , il documento cartaceo ed il documento elettronico.
      • Tale disposizione non si limita ai soli atti della P. A. estendendosi anche ai documenti formati dai privati.
      • Si rinvia alla fonte regolamentare l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione di tale principio.
    10. D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513
      • Costituisce un organico e completo corpus di norme in materia di firma digitale e documento informatico .
      • Dispone che il documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 10, ha efficacia di scrittura privata ex art. 2702 c.c.
      • Dispone che il documento informatico trasmesso con modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale a notificazione a mezzo posta nei casi consentiti dalla legge.
    11. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
      • - In quanto “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ”, pur abrogando, all’art. 77, il D.P.R. n. 513/1997, ne recepisce interamente i contenuti, spingendosi, anzi, a prevedere il rilascio di carte d’identità elettroniche e l’istituzione di archivi per la gestione informatica dei documenti .
    12. DIRETTIVA 99/93/CE recepita mediante: D. LGS. 10/2002 D.P.R. 137/2003
    13. Direttiva 1999/93/CE
      • - Rispetto il D.P.R. n. 513/1997 che imponeva, in materia di efficacia probatoria degli atti, l’utilizzo della firma digitale , fa riferimento alla firma elettronica genericamente intesa poiché suo scopo principale è quello di favorire, tra gli Stati membri, la diffusione del c.d. e-commerce .
    14. D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137
      • - Danno attuazione alla Direttiva 1999/93/CE scardinando l’impianto che il legislatore nazionale aveva predisposto mediante il D.P.R. n. 445/2000 in quanto, in materia di imputazione giuridica dei documenti informatici, al monopolio della firma digitale previsto dal suddetto Testo Unico, sostituiscono un concetto allargato di firma elettronica di derivazione comunitaria.
    15. D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
      • - Sostituisce il D.P.R. n. 445/2000 superando la stagione del T.U. ed inaugurando quella della codificazione;
      • Dispone in materia di firma digitale, documento informatico, accesso ai servizi telematici della P.A. e sicurezza informatica di dati e sistemi.
      • Stabilisce che la P.A. debba sempre rendere disponibile in modalità digitale ogni informazione e che cittadini e imprese possano poter interagire con essa in modalità informatica.
      • E’ IN VIGORE dal 1 gennaio 2006
    16. D.L. 185/2008 “ DECRETO ANTICRISI ” convertito in L. 2/2009
    17. L. 2/2009, art. 16, comma 6
      • Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
    18. L. 2/2009, art. 16, comma 7
      • I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
      • Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
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