1. Milano, 15 gennaio 2010 IL BLOCCO DELLE AZIONI ESECUTIVE NEI CONFRONTI DI ASL ED AO (legge Finanziaria 2010)
2. La Disposizione Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e successive modificazioni, nello loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori . In data 1° gennaio 2010 , è entrata in vigore la legge n. 191 del 23 dicembre 2009, pubblicata in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009 (Legge finanziaria 2010) il cui art. 2, comma 89, recita:
3. Le conseguenze previste Allo scopo di garantire la realizzazione degli obiettivi posti dai Piani di Rientro sottoscritti dalle Regioni, la Disposizione prevede: Blocco delle azioni esecutive Inefficacia dei pignoramenti Applicazione degli interessi legali Per dodici mesi non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Per dodici mesi pignoramenti eventualmente eseguiti non producono effetti. I debiti insoluti delle ASL produrranno esclusivamente gli interessi legali di cui all’art. 1284 cod. civ.
4. Blocco delle azioni esecutive Per dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della Legge, nei confronti delle ASL delle regioni sottoposte ai Piani di rientro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Il blocco ha natura temporanea e, pertanto, alla scadenza dei dodici mesi, non solo potranno essere intraprese nuove azioni esecutive, ma dovrebbero riprendere vigore, dal medesimo stadio e con gli stessi termini in cui sono state bloccate dalla sospensione, le azioni esecutive già intraprese.
5. Sospensione dei pignoramenti Per dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della Legge, nei confronti delle ASL delle regioni sottoposte ai Piani di rientro i pignoramenti eventualmente eseguiti non producono effetti. Gli enti debitori e i tesorieri possono disporre delle somme pignorate, solo per finalità istituzionali.
6. Interessi legali Per dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della Legge, nei confronti delle ASL delle regioni sottoposte ai Piani di rientro i debti insoluti delle ASL produrranno esclusivamente gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. (salvo accordi tra la Parti che prevedano interessi inferiori). Con Decreto del 4 dicembre 2009 (G.U. n. 291 del 15 dicembre 2009), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissato all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
7. Ambito di applicazione Abruzzo Calabria Campania Molise Lazio Liguria Regioni commissariate Regione che ha sottoscritto Piano di Rientro Sicilia
Editor's Notes
Orientamento al Cliente, processo iniziato nel corso del 2007. Quali i progetti realizzati e quali ancora da effettuare nel corso del 2008 Attività effettuata anche con il Personale