Il ricongiungimento familiare, requisiti e condizioni che ne pregiudicano l'ottenimento; il permesso di soggiorno per motivi familiari; i casi e la durata; la pericolosità; il divieto di espellibilità; la tutela dei minori.
Assegno per il nucleo familiare ed assegni familiari, assegno per congedo mat...
Diritto dell'immigrazione parte 3
1. L’immigrazione
spunti per una introduzione allo studio del
diritto all’immigrazione
Parte 3
a cura del Dr. Michele RANA
2. I motivi familiari
Titolo IV
“Diritto all’unità familiare e
tutela dei minori”
Artt. 28-33 D. Lgs. 286 del 98.
…MA FACCIAMO
QUALCHE PASSO
INDIETRO…
3. La Costituzione
Art. 29 Cost.
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unità familiare.”
Art. 30 Cost.
“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei
membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.”
5. Art. 28 del D. Lgs. 286 del 1998
Diritto a mantenere o riacquistare
l’unità familiare
Soggetti chiamanti (o seguiti): requisiti e rapporti di parentela
(Chi ha esercitato il diritto al (Chiamati, ricongiunti)
ricongiungimento): stranieri a) coniuge non legalmente
titolari di carta di soggiorno separato e di eta' non
o di permesso di soggiorno inferiore ai diciotto anni;
di durata non inferiore a un b) figli minori, anche del
anno rilasciato per motivi di coniuge o nati fuori del
lavoro subordinato o matrimonio, non coniugati,
autonomo, ovvero per a condizione che l'altro
asilo, per studio, per motivi genitore, qualora esistente,
religiosi o per motivi familiari abbia dato il suo consenso;
oppure (seguiti ):
6. è consentito l'ingresso, al c) figli maggiorenni a carico,
seguito dello straniero qualora per ragioni
titolare di carta di oggettive non possano
soggiorno o di un visto di provvedere alle proprie
ingresso per lavoro indispensabili esigenze di
vita in ragione del loro stato
subordinato relativo a
di salute che comporti
contratto di durata non
invalidità totale;
inferiore a un anno, o per
lavoro autonomo non d) genitori a carico, qualora
occasionale, non abbiano altri figli nel
Paese di origine o di
provenienza, ovvero genitori
ultrasessantacinquenni,
qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro
sostentamento per
documentati, gravi motivi di
salute
7. Art. 30 D. Lgs. 286 del 1998
Permesso per motivi familiari
• Cosa è ? E’ l’autorizzazione
amministrativa che consacra i motivi
“familiari”
8. Permesso per motivi
familiari
In quali casi…
• Nei casi di cui all’art. 29 (lo straniero che ha
fatto ingresso con visto per ricongiungimento
ovvero con visto per familiare al seguito);
• agli stranieri regolarmente soggiornanti ad
altro titolo da almeno un anno che abbiano
contratto matrimonio nel territorio dello Stato
con cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti (coniugio)
9. Permesso per motivi
familiari
In quali casi…
• al familiare straniero regolarmente soggiornante,
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero
con straniero regolarmente soggiornante in
Italia;
• al genitore straniero, anche naturale, di minore
italiano residente in Italia; (in tal caso il permesso
di soggiorno per motivi familiari è rilasciato
anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore
abbia ancora la potestà genitoriale)
10. Altri requisiti
a. un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari,
nonché di idoneità abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali;
b. un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
aumentato della meta' dell'importo dell'assegno
sociale per ogni familiare da ricongiungere (assegno
familiare 2013: 5.749,90 euro - 442,30 euro per 13
mensilità determinato INPS;
c. una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a
garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio
nazionale a favore dell'ascendente
ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al
Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un
contributo
11. Altri requisiti (il requisito)
d. Lo straniero per cui si esercita il ricongiungimento
NON DEVE rappresentare una minaccia concreta
e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei
controlli alle frontiere interne e la libera
circolazione delle persone (art. 4, comma 3, D.
Lgs. 286 del 1998)
- Differenza con gli automatismi di ostatività (380
c.p.p. – e ad altri gravi reati)
12. Ancora sul giudizio di
pericolosità
Art.5, comma 5-bis. “Nel valutare la pericolosita' dello
straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto
accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere
interne e la libera circolazione delle persone ai fini
dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si
tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i
reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.”
13. Giurisprudenza (giudizio di
pericolosità e ric.to familiare)
“deve affermarsi che, nel caso di richiesta del permesso
di soggiorno nell'ipotesi di ricongiungimento familiare, le
norme in esame non prevedono l’applicabilità
dell'automatismo pure dalle stesse stabilito, in linea
generale, in presenza di condanne per i reati in esse
contemplati, occorrendo invece, per il diniego, la
formulazione di un giudizio di pericolosità sociale”
14. è, altrettanto vero, che “…deve escludersi che […] il
ricongiungimento familiare e l’interesse dei minori
debba prevalere con mero automatismo, anche in
presenza delle condanne previste dalle
disposizioni perché, invece, in presenza dei
presupposti che fonderebbero il diritto al
ricongiungimento familiare, la sussistenza di
condanne ostative può bene legittimare il diniego
di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno,
sussistendo tuttavia l’onere dell'Autorità
amministrativa di esplicitare, alla luce degli
elementi sopra indicati, le ragioni che fanno
ritenere sussistente la pericolosità sociale, nei
termini richiesti dalle norme” (Cass., Sez. I, Sent. n.
8795, del 15.04.2011)
15. Giurisprudenza (giudizio di
pericolosità e ric.to
familiare)
“ per il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5,
comma 5, del t.u. n. 286/1998 la condanna (anche
non definitiva) per un qualsivoglia reato in materia di
stupefacenti, non importa se più o meno grave,
comporta automaticamente il divieto ope legis del
rilascio. Sotto questo profilo, pertanto, il diniego del
rinnovo era atto vincolato. E’ vero però che l’art. 5,
comma 5, del t.u. è stato parzialmente modificato dal
D. Lgs. n. 5 del 2007. […]
16. In sostanza, la nuova disposizione declassa, per così
dire, i reati tassativamente ostativi trasformandoli in
elementi che possono giustificare il diniego del
permesso di soggiorno, ma solo all’esito di una
valutazione discrezionale che deve metterli in
comparazione con l’interesse all’unità del nucleo
familiare. S’intende che tale necessità non preclude,
in assoluto, l’adozione di un provvedimento di
diniego; occorre però che un simile esito sia sorretto
da una motivazione adeguata”, esprimendo, “il
convincimento che la gravità del reato – da cui
deriva l’esigenza di proteggere la collettività
nazionale di soggetti socialmente pericolosi – sia tale
da far passare in secondo piano il principio di tutela
del nucleo familiare.” (Consiglio di Stato, Sez. III, n.
5089 del 25.09.2012);
17. cioè sono talmente forti i legami
familiari che…
Divieto di espellibilità
Art. 19 lett. c) del D. Lgs. 286 del 1998
“degli stranieri conviventi con parenti
entro il secondo grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana” a
meno che … sussistano motivi di
ordine e sicurezza pubblica dello
Stato (art. 13, comma 1, del D. Lgs.
286/98).
18. talmente forti i legami familiari
che…
Art. 5, comma 5 del D. Lgs. 286 del 1998
“Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del
rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha
esercitato il diritto al ricongiungimento familiare
ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura
e della effettivita' dei vincoli familiari
dell'interessato e dell'esistenza di legami
familiari e sociali con il suo Paese d'origine,
nonche', per lo straniero gia' presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo
soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
19. Convenzione Europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo
(Roma 1950)
Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e
familiare.
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, del suo domicilio e della sua
corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza
sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza
nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere
economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la
prevenzione dei reati, per la protezione della salute o
della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà
20. Sentenza CEDU (ma anche se si
parente con cittadino italiano
convivente entro il 2° grado)
3° Sezione - Sentenza n.ro 53441/99 del 10 Luglio 2003 –
“Benhebba contro la Francia”), seppur a
maggioranza, ha affermato la legittimità
dell’ingerenza di uno Stato, mediante provvedimenti
amministrativi in materia di immigrazione, nei confronti
del diritto alla propria vita familiare laddove “…tale
ingerenza sia prevista dalla legge ed è una misura che,
in una società democratica, è necessaria alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza (...)alla difesa
dell’ordine e alla prevenzione dei reati …”;
21. in particolare rispetto ad un cittadino algerino, arrivato in
Francia all’età di cinque anni, cioè un immigrato rientrante
in quelli che secondo la Corte, beneficiano di un
“...rapporto speciale …con il loro paese ospitante, dove
hanno trascorso la maggior parte della loro esistenza. Sono
stati educati, hanno stabilito la maggior parte dei loro
legami sociali e hanno quindi sviluppato la propria identità.
Nati o arrivati nel paese ospitante a causa dell'emigrazione
dei loro genitori, di solito hanno i loro legami familiari
principali” ma gravato da ripetute condanne penali,
violazioni continue e non occasionali in un determinato e
circoscrivibile periodo di tempo e fatto oggetto di “misure
volte a promuovere il reinserimento (sospesa con libertà
vigilata o condizionale) sono stati destinati al fallimento”
(traduzione non ufficiale) è stato giudicato proporzionato e
dunque legittimo il provvedimento espulsivo, con divieto di
reingresso per anni dieci, ove questo sia necessario per la
prevenzione di disordini e la prevenzione del crimine
22. Procedure per il ricongiungimento
1) Richiesta Nulla Osta presso la
Prefettura - SUI al
ricongiungimento familiare con
verifica dei requisiti oggettivi
(casa, reddito, titolo di
soggiorno) con richiesta di parere
alle Questure;
2) Ottenimento del visto (la
prova del rapporto di parentela
*) presso le Ambasciate/consolati
italiani all’estero per la verifica
dei requisiti soggettivi (legami
parentali ed altri requisiti dei
soggetti ad es. l’essere a carico)
23. La durata del permesso per m.f.
Ha la stessa durata del permesso di
soggiorno del familiare straniero in
possesso dei requisiti per il
ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29
ed è rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
25. La prova dei rapporti di parentela
la lettera della lettera b), comma 3, dell’art. 10 del D. Lgs. 30 del
2007 pone l’onere a carico dei richiedenti, ai fini del rilascio della
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non
aventi la cittadinanza in uno Stato membro dell’U.E., di
“presentare un documento rilasciato dall’autorità competente
del Paese d’origine o di provenienza che attesti la qualità di
familiare…”;
l’esistenza di un onere in capo allo straniero che voglia vantare
rapporti di parentela, venuti in essere nel paese d’origine, è di
gran lunga confermato anche dal comma 1 bis dell’art. 29 del D.
Lgs. 286 del 1998 il quale prescrive, rimesso all’apprezzamento
dell’autorità consolare, che la produzione di documenti
anagrafici del paese di origine sia vagliata con una lente
costituita dalla certezza circa la sua idoneità ad attestare il
vincolo parentale; tanto vero questo che in assenza di tale
certezza le delegazioni consolari sono chiamate ad accettare,
addirittura, a spese degli interessati evidentemente, le sole
indagini sul patrimonio cromosomico dei presunti parenti;
26. La prova dei rapporti di parentela
relativamente, infatti, alla genuinità della
documentazione e quindi dell’idoneità
della documentazione ad attestare la
qualità di familiare l’art. 6 del D.P.R. 394
del 1999 (“Regolamento recante norme
di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”) dispone che
“L'autorita' consolare italiana provvede,
ove nulla osti, alla legalizzazione della
documentazione di cui al comma 1,
lettere d), e) e f), …, nonché alla sua
validazione ai fini del ricongiungimento
familiare”; tra i documenti ricompresi alla
lettera d) vi sono proprio quelli che
attestano la parentela
27. La prova dei rapporti di parentela
l'art. 33, comma 2 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico
delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in
materia di documentazione) precisa, infatti, che “le
firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorità estera e da valere nello Stato sono legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero”, il che significa che la legalizzazione
è adempimento indispensabile, la cui mancanza
rende il documento formato all'estero privo di
qualsiasi valore giuridico; sicché la necessità della
legalizzazione consolare per la validità di documenti
formati all’estero assurge a principio generale
dell’ordinamento italiano;
28. I minori
Articoli 9 e 10 della
Convenzione di New York
del 20 novembre 1989 sui
diritti del fanciullo,
ratificata e resa esecutiva
dalla legge 27 maggio
1991, n. 176.
29.
30. I minori
Art. 31 D. Lgs. 286 del 1998
PRINCIPIO: I minori seguono la condizione giuridica del/i
genitori.
VOLEVO PERO’ SEGNALARVI… art. 31, comma 5:
“Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di
salute del minore che si trova nel territorio italiano, può
autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un
periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne
giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili
con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I
provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza.”
31. Dal minore al nascituro (come
categoria di vulnerabili)
Art. 19 D. Lgs. 286 del 1998 (Divieto di
espulsione) al comma 2, lett. d)
“… delle donne in stato di gravidanza o nei
sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvedono.”
Sentenza additiva Corte Costituzionale: con
sentenza 27 Luglio del 2000 n. 36 che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della
presente lettera "nella parte in cui non estende il
divieto di espulsione al marito convivente della
donna in stato di gravidanza o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio".