Se La carta è una ipotesi di lavoro per auspicare soltanto un comportamento etico di chi usa INTERNET e per lo Stato in cui si vive, allora l’articolato può essere una base di lavoro. Se la carta etica deve essre un codice ci comportamento 'che deve essere seguito', mi sembra che il suo ocntenuto non aggiunga molto alle regole ed ai codici normali in uso. Inoltre qualsiasi Codice Etico perchè abbia un reale valore dovrebbe contenere regole e sanzioni. Il mio intento non è di distruggere, ma di tentare a migliorare seguendo, ovviamente, le mie idee che non è detto assolutamente siano le migliori. Inserisco di seguito un breve commento a ciascuno dei 10 articoli con lo scopo di verificare se la mia interpretazione è corretta e per suggerire, ove condivisibile, qualche suggerimento.
Art. 1. è il doppione della libertà di espressione. Art. 2. e 3 sono un auspicio e senza strumenti di verifica vale poco. Art. 4 vuol dire che vengono perseguiti gli haker? Art. 5 va bene per la regola etica della verifica, ma se la notizia risulta falsa per mancanza di controllo che succede? Art. 6 può essere giusto se l’art.5 ha una sanzione Art. 7 Da sempre gli esuli fanno questo, ora abbiamo autorizzato ufficialmente gli esuli informatici . Art. 8 La proprietà privata è un valore primario ed assoluto, non servono norme ulteriori. Art. 9. Troppo vago per avere valore reale. Art. 10 delle cose mie faccio quel che voglio... non mi pare una grande novità . ----------------------------------------------- Attilio A. Romita
Carta Etica Digitale Italiana Innovatori (documento ufficiale) - Presentation Transcript
CARTA ETICA DIGITALE
Venezia 25 ottobre 2009
Art.1 (Opportunità )
A chiunque deve essere universalmente garantita l’opportunità di accedere ad
Internet per la diffusione del proprio libero pensiero.
Art.2 (Sviluppo)
I Governi favoriscono l'accesso locale ad Internet quale sviluppo democratico della
Societa' dell’Informazione.
Art.3 (Promozione)
Art 3 I Governi sostengono l'utilizzo di Internet sviluppando procedure di
amministrazione che assicurino trasparenza, efficacia e tempestività nei rapporti tra
Stato e cittadino.
Art.4 (Rispetto)
Chiunque nell'utilizzo di Internet e' chiamato al rispetto della risorsa tecnologica
nell’interesse proprio e della collettività .
Art.5 (Verifica)
Chiunque nella diffusione di informazioni deve accertare, prima delle divulgazione
delle stesse, l’attendibilità della fonte.
www.innovatori.it
Art.6 (Segreto)
Chiunque condivide informazioni in Internet è tenuto a riportare la fonte di
provenienza, nel caso la notizia sia frutto di autonoma attività provvede
all’accertamento e alla conservazione della fonte che potrà essere resa pubblica
solo su richiesta dell'autorità giudiziaria.
Art.7 (Anonimato)
Chiunque può ricorrere a sistemi di informazione anonima qualora il Governo del proprio
Paese ponga in atto azioni lesive verso i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo.
Art.8 (Compilazione)
Chiunque scrive, diffonde o esegue consapevolmente un codice o un algoritmo
informatico deve operare ogni cautela per il rispetto dei diritti personali e
patrimoniali altrui.
Art.9 (Standard)
Chiunque scrive ed esegue un codice o un algoritmo informatico deve operare al
fine di favorire l’interoperabilità dei sistemi.
Art.10 (Gratuità )
Chiunque produce e diffonde liberamente la propria conoscenza deve essere
agevolato secondo il principio di sussidiarietà .
www.innovatori.it
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