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Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008
Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008
Il Decreto Legislativo 81/08 è
una legge nazionale che si
occupa delle misure
necessarie per la
TUTELA
della salute e della sicurezza
dei lavoratori
in tutti i settori di attività,
pubblici e privati
Nella SCUOLA sono applicate le
stesse norme di tutti gli altri ambienti
di lavoro tenendo conto delle
particolari attività svolte
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO II
SISTEMA
ISTITUZIONALE
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI
LAVORO
CAPO IV
DISPOSIZIONI
PENALI
TITOLO II
Luoghi di lavoro
TITOLO IIIUso delle
attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di
Protezione individuale
TITOLO IV: Cantieri
temporanei o mobili
TITOLO V
Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro
TITOLO VI:
Movimentazione Manuale dei
Carichi
TITOLO VII
Attrezzature munite
di Video Terminale
Titolo VIII
Agenti Fisici
Titolo IX
Sostanze pericolose
Titolo X
Esposizione ad Agenti
biologici
Titolo XII
Disposizioni diverse in
materia penale
Allegati dal I al LI
Lo schema – D.Lgs 81/08
Titolo XI
Protezione atmosfere
esplosive
Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008
Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008
OGNUNO è tenuto PER LEGGE
a rispettare le disposizioni prescritte
Il datore di lavoro nel nostro caso il
PRESIDE (dirigente scolastico) è il
responsabile della
PREVENZIONE
Egli organizza il
SERVIZIO DI PREVENZIONE AZIENDALE
designando alcune persone con compiti
precisi e responsabilità
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE
RISCHI RSPP
GLI INCARICATI DEL PRONTO
SOCCORSO
GLI INCARICATI DEL SERVIZIO
EMERGENZA ED EVACUAZIONE
GLI INCARICATI DEL SERVIZIO
ANTINCENDIO
IL RAPPRESENTANTE PER LA
SICUREZZA (SCELTO DAI
LAVORATORI)
Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008
Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Valutare i rischi presenti all’interno
dell’unità produttiva in relazione agli
ambienti, ai fattori igienico sanitari, alla
natura e all’organizzazione produttiva
Elabora il DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI in base al
quale sono messe in atto tutte le misure
indispensabili a migliorare i livelli di
sicurezza
Predispone il PIANO DI ATTIVITÀ
atto a consentire un immediato e
sicuro abbandono degli ambienti in
caso di grave evento
Programma L’INFORMAZIONE E
LA FORMAZIONE generale e
specifica di tutte le persone
coinvolte nelle attività e nei servizi
del luogo di lavoro
5
DEFINIZIONI VARIE
INFORMAZIONE
Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze.
6
Il datore di lavoro fornisce un’adeguata informazione sui
rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attività della impresa in generale, sulle procedure che
riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei
lavoratori incaricati di applicare le misure di primo
soccorso e sulla prevenzione incendi, sui nominativi del
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione
e protezione e del medico competente, sui rischi
specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e
dei preparati pericolosi.
7
FORMAZIONE
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza
dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi.
8
In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro, del trasferimento o
cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi
(art. 37, comma 6).
9
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle
attività di formazione sono registrate nel libretto formativo
del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
10
ADDESTRAMENTO
Complesso delle attività dirette a fare apprendere
ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale,
e le procedure di lavoro.
11
PERICOLO
Si definisce PERICOLO, la proprietà
intrinseca (di un oggetto o di un’attività) di
creare un danno.
Es. una curva cieca, un martello, una fiamma, guidare
la macchina.
12
RISCHIO
Si definisce RISCHIO (R), la probabilità di
accadimento di un dato evento in grado di
provocare determinate conseguenze
caratterizzate da uno specifico danno.
Es. Caduta dall’alto, incendio,
esplosione, elettrocuzione.
13
ELIMINAZIONE DEL RISCHIO
Studiato un dato evento caratterizzato da
un determinato rischio, il primo passo da
compiere è cercare di eliminare il rischio.
Es. sostituzione di un prodotto tossico (ammoniaca
per le pulizie) con uno non pericoloso (detergente
neutro).
14
N.B.
Non tutti i rischi sono eliminabili!!!
Che fare?
Cercare di ridurre il rischio.
Come?
Attraverso
PREVENZIONE E PROTEZIONE.
15
Gestione del
rischio residuo
DANNO
In generale, si può definire danno, la
conseguenza o l’insieme di conseguenze
negative associate ad un dato evento.
Es. A seguito di un incendio di un’aula scolastica, il
danno potrebbe essere la presenza eventuali vittime
da intossicazione e la perdita di materiale quali
banchi, sedie e attrezzature.
16
MAGNITUDO
La magnitudo rappresenta la gravità del
danno riportato.
La distinzione danno/magnitudo è
importante poiché non a tutti i danni è
associata la stessa gravità.
17
Nello specifico..
• E’ un concetto
probabilistico.
• Dipende da:
Frequenza di
Accadimento (f);
Magnitudo (M).
18
R = f x m
PREVENZIONE
Si definisce prevenzione, l’insieme di azioni
da intraprendere per ridurre la frequenza
del rischio residuo.
19
PROTEZIONE
Si definisce protezione, l’insieme di
azioni da intraprendere per ridurre la
gravità degli eventi incidentali.
PROTEZIONE
ATTIVA PASSIVA
COLLETTIVA INDIVIDUALE
Cappe di aspirazione; Dispositivi di Protezione
Sistema di ventilazione; Individuale
Impianto automatico di
spegnimento
20
Estintori;
Impianti automatici di
spegnimento
DPI;
Griglia di
protezione;
REI delle
strutture
INFORTUNIO
Incidente determinato da una causa violenta in occasione
di lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità
permanente o l’inabilità temporanea.
• È un danno inteso come lesione fisica o alterazione dello stato di
salute.
21
MALATTIA PROFESSIONALE
Malattia causata da attività lavorativa dalla quale
derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità
temporanea.
Per provocare una malattia professionale, i fattori di
rischio devono essere presenti nell’ambiente in
determinate quantità.
Es. Asbestosi, ipoacusia, ernia del disco.
22
Figure aziendaliFigure aziendali
preposte alla sicurezzapreposte alla sicurezza
23
GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE
Il modello di sicurezza in forma partecipativa del decreto
legislativo n. 81 del 2008, non incentrato esclusivamente
sulla figura del datore di lavoro e dei titolari di posizioni di
garanzia, è basato sull’apporto di diverse figure che,
partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione
della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono
al raggiungimento dell’obiettivo di rendere più sicuro
l’ambiente di lavoro.
FIGURE DELLA SICUREZZA
24
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTI
PREPOSTI
LAVORATORI
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)
MEDICO COMPETENTE
DATORE DI LAVORO
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e
di spesa.
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e
tecnico-funzionale.
Azienda: complesso della struttura organizzata dal datore di
lavoro pubblico o privato.
25
OBBLIGHI NON DELEGABILI
• Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
attività:
• la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’articolo
28 (DVR)
• la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).
26
DIRIGENTE
Persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su
di essa
27
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL
DIRIGENTE
• nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
• nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
28
• fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente;
• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
• richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
• richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a
suo carico nel presente decreto;
29
• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione;
• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
di cui agli articoli 36 e 37;
• astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela
della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
30
• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
• consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,
copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR),
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di
cui alla lettera r) (infortuni sul lavoro);
• elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di
questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne
tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
31

comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive
competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso
quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre
giorni;

consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di
cui all’articolo 50 ;

adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave
e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro;
32

nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la
riunione periodica di cui all’articolo 35;
• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado
di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
• comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
33
PREPOSTO
Persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa
34
OBBLIGHI
• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
• verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso
di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
35
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato;
• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta;
• frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall’articolo 37.
36
LAVORATORE
Persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato,
con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o
una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
37
OBBLIGHI
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
38
2. I lavoratori devono in particolare:
• contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e
i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi
di sicurezza;
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a loro disposizione;
39
• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
40
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto
legislativo o comunque disposti dal medico competente.
41
SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
È l’insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni
all'azienda, finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori.
(v. ALLEGATO N°1)
42
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
È la persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro.
(RLS)
43
MEDICO COMPETENTE
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di cui all’articolo 38, che collabora con il datore
di lavoro
ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti
di cui al presente decreto
44
ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (ASPP)
45
ADDETTI EVACUAZIONE
• Sono designati dal Datore di Lavoro o suo
delegato
• Non possono rifiutarsi se non per ragioni
mediche dimostrate
• Possono coincidere addetti antincendio
• Per luoghi di lavoro affollati possono anche
essere individuati all'interno di personale
ausiliario non addetto antincendio
46
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
• Sono designati dal Datore di Lavoro o suo
delegato
• Non possono rifiutarsi se non per ragioni
mediche dimostrate
• Devono seguire un corso di formazione di
cui al DM 388/2003
47
ADDETTI ANTINCENDIO
• Sono designati dal Datore di Lavoro o suo
delegato
• Non possono rifiutarsi se non per ragioni
mediche dimostrate
• Devono seguire un corso di formazione di
cui al DM 10 Marzo 1998
48
IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE E
VIGILANZA
49
IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE
Tutti i lavoratori di qualsiasi categoria (dipendenti, autonomi,
apprendisti, soci delle cooperative, …) in base al DPR n° 1124/65
sono tenuti all’assicurazione obbligatoria della propria salute in
ambiente lavorativo con l’INAIL (Istituto Nazionale di
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro); l’assicurazione
copre i seguenti rischi (durante o a causa dell’attività lavorativa):
-Inabilità assoluta > 3 giorni
-Invalidità permanente
-Morte.
50
IL SISTEMA PUBBLICO DI VIGILANZA
L’attività di vigilanza nel campo della prevenzione è affidata
alle Unità Sanitarie Locali (art. 19, com. 1, lett. b), d.lgs. n. 758
del 1994), ma non in via esclusiva, come si evince dall’art. 13 del
dlgs. n. 81 del 2008:
- All’Azienda Sanitaria Locale (per il territorio)
- Al Ministero dello sviluppo economico (per il settore minerario)
- Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (per le
industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e
termali)
- Al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
51
- Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per le attività svolte nel settore delle
costruzioni edili o di genio civile; per i lavori in sotterraneo e
gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi, per i lavori
mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, per
ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente
elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (art. 13, comma 2)
- Ai dirigenti regionali del lavoro, che hanno facoltà di visitare, in
qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro (art. 64,
D.P.R. n. 303/56)
- Allo SPISAL (Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro) che ha la facoltà di svolgere inchieste in caso
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52

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Normativa sulla sicurezza TU81/08

  • 1. Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008 Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008 Il Decreto Legislativo 81/08 è una legge nazionale che si occupa delle misure necessarie per la TUTELA della salute e della sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività, pubblici e privati Nella SCUOLA sono applicate le stesse norme di tutti gli altri ambienti di lavoro tenendo conto delle particolari attività svolte
  • 2. TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI TITOLO II Luoghi di lavoro TITOLO IIIUso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di Protezione individuale TITOLO IV: Cantieri temporanei o mobili TITOLO V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro TITOLO VI: Movimentazione Manuale dei Carichi TITOLO VII Attrezzature munite di Video Terminale Titolo VIII Agenti Fisici Titolo IX Sostanze pericolose Titolo X Esposizione ad Agenti biologici Titolo XII Disposizioni diverse in materia penale Allegati dal I al LI Lo schema – D.Lgs 81/08 Titolo XI Protezione atmosfere esplosive
  • 3. Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008 Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008 OGNUNO è tenuto PER LEGGE a rispettare le disposizioni prescritte Il datore di lavoro nel nostro caso il PRESIDE (dirigente scolastico) è il responsabile della PREVENZIONE Egli organizza il SERVIZIO DI PREVENZIONE AZIENDALE designando alcune persone con compiti precisi e responsabilità IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI RSPP GLI INCARICATI DEL PRONTO SOCCORSO GLI INCARICATI DEL SERVIZIO EMERGENZA ED EVACUAZIONE GLI INCARICATI DEL SERVIZIO ANTINCENDIO IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (SCELTO DAI LAVORATORI)
  • 4. Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008 Sicurezza sul lavoro a scuolaSicurezza sul lavoro a scuola TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.L.GS. N°81 del 9 aprile 2008 COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Valutare i rischi presenti all’interno dell’unità produttiva in relazione agli ambienti, ai fattori igienico sanitari, alla natura e all’organizzazione produttiva Elabora il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI in base al quale sono messe in atto tutte le misure indispensabili a migliorare i livelli di sicurezza Predispone il PIANO DI ATTIVITÀ atto a consentire un immediato e sicuro abbandono degli ambienti in caso di grave evento Programma L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE generale e specifica di tutte le persone coinvolte nelle attività e nei servizi del luogo di lavoro
  • 6. INFORMAZIONE Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. 6
  • 7. Il datore di lavoro fornisce un’adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi. 7
  • 8. FORMAZIONE Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi. 8
  • 9. In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6). 9
  • 10. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 10
  • 11. ADDESTRAMENTO Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 11
  • 12. PERICOLO Si definisce PERICOLO, la proprietà intrinseca (di un oggetto o di un’attività) di creare un danno. Es. una curva cieca, un martello, una fiamma, guidare la macchina. 12
  • 13. RISCHIO Si definisce RISCHIO (R), la probabilità di accadimento di un dato evento in grado di provocare determinate conseguenze caratterizzate da uno specifico danno. Es. Caduta dall’alto, incendio, esplosione, elettrocuzione. 13
  • 14. ELIMINAZIONE DEL RISCHIO Studiato un dato evento caratterizzato da un determinato rischio, il primo passo da compiere è cercare di eliminare il rischio. Es. sostituzione di un prodotto tossico (ammoniaca per le pulizie) con uno non pericoloso (detergente neutro). 14
  • 15. N.B. Non tutti i rischi sono eliminabili!!! Che fare? Cercare di ridurre il rischio. Come? Attraverso PREVENZIONE E PROTEZIONE. 15 Gestione del rischio residuo
  • 16. DANNO In generale, si può definire danno, la conseguenza o l’insieme di conseguenze negative associate ad un dato evento. Es. A seguito di un incendio di un’aula scolastica, il danno potrebbe essere la presenza eventuali vittime da intossicazione e la perdita di materiale quali banchi, sedie e attrezzature. 16
  • 17. MAGNITUDO La magnitudo rappresenta la gravità del danno riportato. La distinzione danno/magnitudo è importante poiché non a tutti i danni è associata la stessa gravità. 17
  • 18. Nello specifico.. • E’ un concetto probabilistico. • Dipende da: Frequenza di Accadimento (f); Magnitudo (M). 18 R = f x m
  • 19. PREVENZIONE Si definisce prevenzione, l’insieme di azioni da intraprendere per ridurre la frequenza del rischio residuo. 19 PROTEZIONE Si definisce protezione, l’insieme di azioni da intraprendere per ridurre la gravità degli eventi incidentali.
  • 20. PROTEZIONE ATTIVA PASSIVA COLLETTIVA INDIVIDUALE Cappe di aspirazione; Dispositivi di Protezione Sistema di ventilazione; Individuale Impianto automatico di spegnimento 20 Estintori; Impianti automatici di spegnimento DPI; Griglia di protezione; REI delle strutture
  • 21. INFORTUNIO Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea. • È un danno inteso come lesione fisica o alterazione dello stato di salute. 21
  • 22. MALATTIA PROFESSIONALE Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea. Per provocare una malattia professionale, i fattori di rischio devono essere presenti nell’ambiente in determinate quantità. Es. Asbestosi, ipoacusia, ernia del disco. 22
  • 23. Figure aziendaliFigure aziendali preposte alla sicurezzapreposte alla sicurezza 23 GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE Il modello di sicurezza in forma partecipativa del decreto legislativo n. 81 del 2008, non incentrato esclusivamente sulla figura del datore di lavoro e dei titolari di posizioni di garanzia, è basato sull’apporto di diverse figure che, partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo di rendere più sicuro l’ambiente di lavoro.
  • 24. FIGURE DELLA SICUREZZA 24 DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) MEDICO COMPETENTE
  • 25. DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Azienda: complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato. 25
  • 26. OBBLIGHI NON DELEGABILI • Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (DVR) • la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). 26
  • 27. DIRIGENTE Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa 27
  • 28. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 28
  • 29. • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; • richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; 29
  • 30. • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 30
  • 31. • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r) (infortuni sul lavoro); • elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; 31
  • 32.  comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;  consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 ;  adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;  nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 32
  • 33.  nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; • comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 33
  • 34. PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 34
  • 35. OBBLIGHI • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 35
  • 36. • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; • frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 36
  • 37. LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 37
  • 38. OBBLIGHI 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 38
  • 39. 2. I lavoratori devono in particolare: • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 39
  • 40. • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 40
  • 41. • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 41
  • 42. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE È l’insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. (v. ALLEGATO N°1) 42
  • 43. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. (RLS) 43
  • 44. MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto 44
  • 45. ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) 45
  • 46. ADDETTI EVACUAZIONE • Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato • Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate • Possono coincidere addetti antincendio • Per luoghi di lavoro affollati possono anche essere individuati all'interno di personale ausiliario non addetto antincendio 46
  • 47. ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO • Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato • Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate • Devono seguire un corso di formazione di cui al DM 388/2003 47
  • 48. ADDETTI ANTINCENDIO • Sono designati dal Datore di Lavoro o suo delegato • Non possono rifiutarsi se non per ragioni mediche dimostrate • Devono seguire un corso di formazione di cui al DM 10 Marzo 1998 48
  • 49. IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE E VIGILANZA 49
  • 50. IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE Tutti i lavoratori di qualsiasi categoria (dipendenti, autonomi, apprendisti, soci delle cooperative, …) in base al DPR n° 1124/65 sono tenuti all’assicurazione obbligatoria della propria salute in ambiente lavorativo con l’INAIL (Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro); l’assicurazione copre i seguenti rischi (durante o a causa dell’attività lavorativa): -Inabilità assoluta > 3 giorni -Invalidità permanente -Morte. 50
  • 51. IL SISTEMA PUBBLICO DI VIGILANZA L’attività di vigilanza nel campo della prevenzione è affidata alle Unità Sanitarie Locali (art. 19, com. 1, lett. b), d.lgs. n. 758 del 1994), ma non in via esclusiva, come si evince dall’art. 13 del dlgs. n. 81 del 2008: - All’Azienda Sanitaria Locale (per il territorio) - Al Ministero dello sviluppo economico (per il settore minerario) - Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali) - Al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco 51
  • 52. - Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le attività svolte nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; per i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi, per i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, per ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 13, comma 2) - Ai dirigenti regionali del lavoro, che hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro (art. 64, D.P.R. n. 303/56) - Allo SPISAL (Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) che ha la facoltà di svolgere inchieste in caso di infortunio mediante sopralluogo in azienda o nel luogo dell’evento. 52