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COPIA 
COMUNE DI GAETA 04024 
PROVINCIA DI LATINA 
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale 
Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione 
in data 04 settembre 2014 
N°58 
O G G E T T O: Approvazione Regolamento T.A.S.I.. 
L’anno duemilaquattordici, addì 04, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del 
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 26/08/2014, alle ore 09:23 e ss., debitamente 
notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti 
(all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri: 
Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A 
1 MITRANO Cosmo (Sindaco) X 10 MAGLIOZZI Angelo X 
2 COSCIONE Luigi (Presidente) X 11 MARTONE Alessandro X 
3 ACCETTA Eduardo X 12 MARZULLO Luigi X 
4 CASO Maurizio X 13 MATARAZZO Giuseppe X 
5 CICCONARDI Salvatore Pietro X 14 RAIMONDI Antonio X 
6 COSTABILE Marina X 15 RANUCCI Pasquale X 
7 DIES Gennaro X 16 ROSATO Giuseppina X 
8 DI MAGGIO Nino X 17 SPERINGO Davide X 
9 FORTUNATO Mauro X 
T O T A L E 14 03 
Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi 
Pilone.
IL PRESIDENTE 
Alle ore 15:17, constatata la presenza in aula di n°14 Consiglieri Comunali, 
compreso il Sindaco, ed assenti n°03 Consiglieri (Accetta, Di Maggio, Matarazzo), 
numero sufficiente per rendere legale e valida l'adunanza, apre la discussione sul punto 
in oggetto. 
(Nel corso della discussione sul presente punto sono presenti in aula il Dirigente 
del Dipartimento "Finanze e Bilancio" D.ssa Maria Veronica Gallinaro ed i Componenti 
del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Malatesta e Dott. Ranellucci) 
Per il contenuto integrale degli interventi riferiti al presente provvedimento si fa 
rinvio alla trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°51 in pari 
data, ivi compreso la presentazione, discussione e votazione dell'emendamento, come di 
seguito: 
– emendamento n°8: 
vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza: 
 favorevole – sotto il profilo politico – del Sindaco Mitrano 
 favorevole del Dirigente Gallinaro sotto il profilo tecnico e contabile. 
Il Presidente pone a votazione l’emendamento in forma palese per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti: n°14 
- Consiglieri assenti: n°4 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) 
- Favorevoli: n°14 (unanimità) 
- Contrari: nessuno 
- Astenuti: nessuno 
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara APPROVATO l’emendamento 
n°08. 
IL PRESIDENTE, acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo politico e 
tecnico/contabile rispettivamente del Sindaco Mitranto e del Dirigente Gallinaro, 
nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, pone a votazione la 
proposta, così come emendata. 
Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti”; 
Visto l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n°296, il quale dispone che “gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n°448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n°388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n°360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, che ha 
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte 
degli Enti Locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 
Considerato che con Deliberazione consiliare n°122 del 30/12/2013 questo 
Comune ha provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2014; 
Atteso che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 
nella deliberazione n°216 del 15 luglio 2014, ha chiarito che, nel caso in cui un ente 
abbia già approvato il bilancio a dicembre 2013, deve deliberare le tariffe/aliquote 
relative ai tributi entro il termine fissato dal legislatore con la legge di stabilità 2014 
entrata in vigore successivamente e quindi entro il 31 luglio (ora prorogato al 30 
settembre); 
Visto l’art. 1, comma 688, della L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive 
integrazioni e modificazioni, che prevede l’invio telematico al M.E.F.della Delibera 
Consiliare di approvazione del Regolamento TASI entro il 10 settembre 2014, al fine 
della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; 
Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
Visto il Regolamento IUC approvato con Delibera Consiliare n°52 del 04.09.2014; 
Richiamato l’art. 1 - comma 682 - della L. 147 del 27 dicembre 2013; 
Rilevato che l’art. art. 1 - comma 679 - della L. 147/2013, disciplina le fattispecie 
di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 
Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica
Comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina 
generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n°212 “Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente; 
Visto l'esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti: n°14 
- Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) 
- Favorevoli: n°09 
- Contrari: n°04 (Cicconardi, Costabile, Raimondi, Rosato) 
- Astenuti: n°01 (Martone) 
D E L I B E R A 
1. di approvare il regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto 
disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n°388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8, L. 28 dicembre 2001 n°448; 
3. di pubblicare i regolamenti adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata; 
4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. 
Lgs. 15 dicembre 1997 n°446; 
5. di dare atto che, come stabilito dall’art. 8 dell’allegato Regolamento il versamento 
della TASI avverrà alle scadenze legislativamente stabilite. 
Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l’urgenza stante l’imminenza delle scadenze di legge previste per la 
pubblicazione del presente Regolamento; 
Visto l'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n°267, previa separata votazione , 
esperita per alzata di mano; 
- Consiglieri presenti: n°14 
- Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) 
- Favorevoli: n°14 (unanimità) 
- Contrari: nessuno 
- Astenuti: nessuno 
D I C H I A R A 
il presente atto immediatamente eseguibile. 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge. 
IL PRESIDENTE LUIGI COSCIONE 
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUIGI PILONE
COMUNE DI GAETA 
(Provincia di Latina) 
* * * * * 
REGOLAMENTO 
per l’applicazione del 
Tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) 
* * * * * 
(Approvato con deliberazione consiliare n° 
58 del 04.09.2014 
04.09.2014)
Indice 
ART. 1 – PRESUPPOSTO E FINALITA’ ................................................................. 
ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI ........................................................................... 
ART. 3 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO .......................................................... 
ART. 4 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .................................................. 
ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ............................................... 
ART. 6 – ALIQUOTE DEL TRIBUTO .................................................................... 
ART. 7 – ESENZIONI ..................................................................................... 
ART. 8 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO................................................................. 
ART. 9 – IMPORTI MINIMI ...............................................................................
ART. 1 – PRESUPPOSTO E FINALITÀ 
1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come 
di seguito specificati: 
a. Servizio di polizia locale; 
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 
c. Servizio di illuminazione pubblica; 
d. Servizi di protezione civile; 
e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi 
8 
al territorio ed all’ambiente. 
ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
all’articolo 3. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della 
TASI nella misura del 10 %, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della 
restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali 
sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo 
ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. 
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non 
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal 
possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o 
superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del 
rapporto. 
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la 
TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta 
la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che 
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali 
e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli 
possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o 
diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ART. 3 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le 
aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. 
2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto 
fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla 
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è 
destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, 
mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e 
qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo. 
3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo 
familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non 
approvati dall’organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di 
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di 
espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico 
generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di 
eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. 
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire 
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data 
in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto 
comunque all’imposta, purché sia dichiarato come ultimato. 
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 2, comma 3, del 
9 
Decreto Legge 06/03/2014, n°16. 
ART. 4 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono 
dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree 
soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto 
dovuto per il periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o 
la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili. 
2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la 
stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di 
presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di
presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con idonea 
documentazione il momento di effettiva cessazione. 
ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 
ART. 6 – ALIQUOTE DEL TRIBUTO 
1. L’aliquota di base del tributo è del 2,5 per mille. 
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento. 
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio 
comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi 
dell’articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel 
presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili. 
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31/12/2013. 
5. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo 
anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere 
superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla 
deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali 
ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del 
Decreto Legge 06/12/2011, n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n°214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile. 
6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 
9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n°557, convertito con modificazioni dalla legge 
26/02/1994, n°133, non può superare in ogni caso l’1 per mille. 
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in 
caso di modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento. 
ART. 7 – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 
1. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie tutti gli immobili indicati ai fini 
dell’imposta municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di 
seguito richiamati: 
10
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, 
dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
 i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; 
 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 
settembre 1973 n°601 e successive modificazioni; 
 i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile 
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; 
 i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 
Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 
27 maggio 1929 n°810; 
 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per 
i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in 
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
 gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) 
D.P.R. 22 dicembre 1986 n°917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento 
con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n°222, a condizione che gli stessi, oltre 
che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore. 
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano 
utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del 
Comune della quota della TASI di competenza dell’occupante. 
3. Ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE fino a 3.000,00 
(tremila/00) euro annui spetta una riduzione pari al 50%. La riduzione verrà concessa 
a specifica richiesta, mediante presentazione, a pena di decadenza, di apposita 
istanza con allegato il relativo modello ISEE, entro il versamento della seconda rata. 
4. Ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra 
3.000,01 (tremilazerouno) e 6.000,00 (seimila/00) euro annui spetta una riduzione 
pari al 20%. La riduzione verrà concessa a specifica richiesta, mediante 
presentazione, a pena di decadenza, di apposita istanza con allegato il relativo 
modello ISEE, entro il versamento della seconda rata. 
Art. 8 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO 
1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato 
(mod. F24) nel numero di rate ed alle scadenze legislativamente stabilite. 
3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro 
superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 
49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni 
codice tributo. 
11
ART. 9 – IMPORTI MINIMI 
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale 
dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00 
(dodici/00). 
12
13
14
15
16
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico 
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune 
per giorni quindici dal __________________ al ____________________. 
17 
Gaeta, ___________________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to (Dott. Luigi Pilone) 
La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo. 
Gaeta, _____________________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Luigi Pilone) 
COMUNE DI GAETA 
(Provincia di Latina) 
Il presente atto è divenuto esecutivo il _____________________ essendo decorso il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, 
n°267). 
Gaeta, lì ______________________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to (Dott. Luigi Pilone)

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Gaeta Regolamento servizio biblioteca e archivio storico
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Gaeta 08 approvazione regolamento biblioteca e archivio storico
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20150202 Roma locandina
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GAETA 58 approvazione regolamento tasi

  • 1. COPIA COMUNE DI GAETA 04024 PROVINCIA DI LATINA Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale Seduta pubblica Ordinaria – 1ª convocazione in data 04 settembre 2014 N°58 O G G E T T O: Approvazione Regolamento T.A.S.I.. L’anno duemilaquattordici, addì 04, del mese di settembre, in Gaeta e nella Sala Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 26/08/2014, alle ore 09:23 e ss., debitamente notificati dal Messo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in discussione) i seguenti Consiglieri: Prog Cognome e Nome P A Prog Cognome e Nome P A 1 MITRANO Cosmo (Sindaco) X 10 MAGLIOZZI Angelo X 2 COSCIONE Luigi (Presidente) X 11 MARTONE Alessandro X 3 ACCETTA Eduardo X 12 MARZULLO Luigi X 4 CASO Maurizio X 13 MATARAZZO Giuseppe X 5 CICCONARDI Salvatore Pietro X 14 RAIMONDI Antonio X 6 COSTABILE Marina X 15 RANUCCI Pasquale X 7 DIES Gennaro X 16 ROSATO Giuseppina X 8 DI MAGGIO Nino X 17 SPERINGO Davide X 9 FORTUNATO Mauro X T O T A L E 14 03 Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.
  • 2. IL PRESIDENTE Alle ore 15:17, constatata la presenza in aula di n°14 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, ed assenti n°03 Consiglieri (Accetta, Di Maggio, Matarazzo), numero sufficiente per rendere legale e valida l'adunanza, apre la discussione sul punto in oggetto. (Nel corso della discussione sul presente punto sono presenti in aula il Dirigente del Dipartimento "Finanze e Bilancio" D.ssa Maria Veronica Gallinaro ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Malatesta e Dott. Ranellucci) Per il contenuto integrale degli interventi riferiti al presente provvedimento si fa rinvio alla trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°51 in pari data, ivi compreso la presentazione, discussione e votazione dell'emendamento, come di seguito: – emendamento n°8: vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza: favorevole – sotto il profilo politico – del Sindaco Mitrano favorevole del Dirigente Gallinaro sotto il profilo tecnico e contabile. Il Presidente pone a votazione l’emendamento in forma palese per alzata di mano: - Consiglieri presenti: n°14 - Consiglieri assenti: n°4 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) - Favorevoli: n°14 (unanimità) - Contrari: nessuno - Astenuti: nessuno Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara APPROVATO l’emendamento n°08. IL PRESIDENTE, acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo politico e tecnico/contabile rispettivamente del Sindaco Mitranto e del Dirigente Gallinaro, nonché il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, pone a votazione la proposta, così come emendata. Quindi, IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; Visto l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n°296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
  • 3. il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n°448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n°388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n°360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; Richiamato il Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, che ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014; Considerato che con Deliberazione consiliare n°122 del 30/12/2013 questo Comune ha provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2014; Atteso che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n°216 del 15 luglio 2014, ha chiarito che, nel caso in cui un ente abbia già approvato il bilancio a dicembre 2013, deve deliberare le tariffe/aliquote relative ai tributi entro il termine fissato dal legislatore con la legge di stabilità 2014 entrata in vigore successivamente e quindi entro il 31 luglio (ora prorogato al 30 settembre); Visto l’art. 1, comma 688, della L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che prevede l’invio telematico al M.E.F.della Delibera Consiliare di approvazione del Regolamento TASI entro il 10 settembre 2014, al fine della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; Visto il Regolamento IUC approvato con Delibera Consiliare n°52 del 04.09.2014; Richiamato l’art. 1 - comma 682 - della L. 147 del 27 dicembre 2013; Rilevato che l’art. art. 1 - comma 679 - della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica
  • 4. Comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n°212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del III Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare competente; Visto l'esito della votazione, palesemente resa per alzata di mano: - Consiglieri presenti: n°14 - Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) - Favorevoli: n°09 - Contrari: n°04 (Cicconardi, Costabile, Raimondi, Rosato) - Astenuti: n°01 (Martone) D E L I B E R A 1. di approvare il regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n°388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n°448; 3. di pubblicare i regolamenti adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n°446; 5. di dare atto che, come stabilito dall’art. 8 dell’allegato Regolamento il versamento della TASI avverrà alle scadenze legislativamente stabilite. Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
  • 5. riscontrandone l’urgenza stante l’imminenza delle scadenze di legge previste per la pubblicazione del presente Regolamento; Visto l'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n°267, previa separata votazione , esperita per alzata di mano; - Consiglieri presenti: n°14 - Consiglieri assenti: n°03 (Accetta, Di Maggio, Matarazzo) - Favorevoli: n°14 (unanimità) - Contrari: nessuno - Astenuti: nessuno D I C H I A R A il presente atto immediatamente eseguibile. Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge. IL PRESIDENTE LUIGI COSCIONE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUIGI PILONE
  • 6. COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) * * * * * REGOLAMENTO per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) * * * * * (Approvato con deliberazione consiliare n° 58 del 04.09.2014 04.09.2014)
  • 7. Indice ART. 1 – PRESUPPOSTO E FINALITA’ ................................................................. ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI ........................................................................... ART. 3 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO .......................................................... ART. 4 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO .................................................. ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE ............................................... ART. 6 – ALIQUOTE DEL TRIBUTO .................................................................... ART. 7 – ESENZIONI ..................................................................................... ART. 8 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO................................................................. ART. 9 – IMPORTI MINIMI ...............................................................................
  • 8. ART. 1 – PRESUPPOSTO E FINALITÀ 1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come di seguito specificati: a. Servizio di polizia locale; b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; c. Servizio di illuminazione pubblica; d. Servizi di protezione civile; e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi 8 al territorio ed all’ambiente. ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’articolo 3. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 %, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. 3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto. 4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  • 9. ART. 3 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. 2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo. 3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. 5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come ultimato. 6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 2, comma 3, del 9 Decreto Legge 06/03/2014, n°16. ART. 4 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili. 2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di
  • 10. presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione. ART. 5 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). ART. 6 – ALIQUOTE DEL TRIBUTO 1. L’aliquota di base del tributo è del 2,5 per mille. 2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento. 3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013. 5. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n°201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n°214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile. 6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n°557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n°133, non può superare in ogni caso l’1 per mille. 7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento. ART. 7 – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 1. Sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 10
  • 11. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n°601 e successive modificazioni; i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n°810; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n°917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n°222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore. 2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell’occupante. 3. Ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE fino a 3.000,00 (tremila/00) euro annui spetta una riduzione pari al 50%. La riduzione verrà concessa a specifica richiesta, mediante presentazione, a pena di decadenza, di apposita istanza con allegato il relativo modello ISEE, entro il versamento della seconda rata. 4. Ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE compreso tra 3.000,01 (tremilazerouno) e 6.000,00 (seimila/00) euro annui spetta una riduzione pari al 20%. La riduzione verrà concessa a specifica richiesta, mediante presentazione, a pena di decadenza, di apposita istanza con allegato il relativo modello ISEE, entro il versamento della seconda rata. Art. 8 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO 1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) nel numero di rate ed alle scadenze legislativamente stabilite. 3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 11
  • 12. ART. 9 – IMPORTI MINIMI 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00 (dodici/00). 12
  • 13. 13
  • 14. 14
  • 15. 15
  • 16. 16
  • 17. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune per giorni quindici dal __________________ al ____________________. 17 Gaeta, ___________________ IL SEGRETARIO GENERALE f.to (Dott. Luigi Pilone) La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo. Gaeta, _____________________ IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Luigi Pilone) COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina) Il presente atto è divenuto esecutivo il _____________________ essendo decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267). Gaeta, lì ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE f.to (Dott. Luigi Pilone)