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TRIBUNALEDI PALERMO UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI
N. 2289/82 R.G.U.I.
ORDINANZA – SENTENZA emessa nel procedimento penale
CONTRO
ABBATE GIOVANNI + 706 VOLUME N. 3
- PAGO 365 -
GRECO MICHELE, GRECO SALVATORE N.7.7.1927, RIINA SALVATORE, RICCOBONO ROSARIO,
MARCHESE FILIPPO, VERNENGO PIETRO, GRECO GIUSEPPE DI NICOLO’, PRESTIFILIPPO
MARIO GIOVANNI, PROVENZANO BERNARDO, BRUSCA BERNARDO, SCAGLIONE
SALVATORE, CALO’ GIUSEPPE, MADONIA FRANCESCO, GERACI ANTONINO N.2.1.1917,
SCADUTO GIOVANNI, LO JACONO PIETRO, MONTALTO SALVATORE, BONURA FRANCESCO,
BUSCEMI SALVATORE N.28.5.1938, PULLARA’ IGNAZIO, PULLARA’ G. BATTISTA, SAVOCA
GIUSEPPE, CUCUZZA SALVATORE, CORALLO GIOVANNI, BONO GIUSEPPE, BRUNO
FRANCESCO, MOTISI IGNAZIO, GRECO LEONARDO:
131) DEL REATO P. E P. DAGLI ARTT.110, 112 N.1, 575, 577 N.3 C.P., PER AVERE, AGENDO IN
CONCORSO TRA LORO E CON IGNOTI, IN PIU’ DI CINQUE PERSONE RIUNITE, CAGIONATO LA
MORTE DI GALLINA STEFANO, CONTRO CUI ESPLODEVANO NUMEROSI COLPI DI ARMA DA
FUOCO, COMMETTENDO IL FATTO CON PREMEDITAZIONE.
IN CARINI, 1’1.10.1981.
VEDI ORDINE DI CATTURA 189/81 DEL 15.12.1981.
VEDI MANDATO DI CATTURA 2/82 DEL 2.1.1982.
VEDI MANDATO DI. CATTURA 323/84 DEL 29.9.1984.
VEDI MANDATO DI CATTURA 418/84 DEL 4.12.1984.
132) DEL REATO P. E P. DAGLI ARTT.110, 112 N.” C.P., 56, 575, 577 N.3 C.P., PER AVERE,
AGENDO IN CONCORSO TRA DI LORO, IN PIU’ DI CINQUE PERSONE RIUNITE, COMPIUTO
ATTI IDONEI DIRETTI IN MODO NON EQUIVOCO A CAGIONARE LA MORTE DI SIMONETTA
MARIA, CONTRO CUI ESPLODEVANO COLPI DI ARMA DA FUOCO, SENZA RIUSCIRE
NELL’INTENTO PER CAUSA INDIPENDENTE DALLA LORO VOLONTA’.
 PAGO 367 -
IN CARINI, 1’1.10.1981.
VEDI ORDINE DI CATTURA 189/81 DE1 15.12.1981.
VEDI MANDATO DI CATTURA 2/82 DE1 2.1.1982.
VEDI MANDATO DI CATTURA 323/84 DE1 29.9.1984.
VEDI MANDATO DI CATTURA 418/84 DE1 4.12.1984 .
133) DE1 REATO P. E P. DAG1I ARTT.61 N.2, 81 L.14.10.1974 AGENDO IN CPV. , 110 , 112 N.L
N.497, C. P • , PER 10, AVERE, 12 E 14 CONCORSO TRA 1ORO E CON IGNOTI, IN PIU’ DI CINQUE
PERSONE RIUNITE ED IN ESECUZIONE DE1 MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO, DETENUTO E
PORTATO I11EGA1MENTE IN 1UOGO PUBB1ICO ARMI COMUNI DA FUOCO A1 FINE DI
COMMETTERE I REATI DI CUI AI CAPI 131) E 132) DE11A RUBRICA.
 PAGO 368-
IN CARINI, 1’1.10.1981.
VEDI ORDINE DI CATTU:R:A 189/81 DEL 15.12.1981.
VEDI MANDATO DI CATTURA 2,/82 DEL 2.1.1982.
VEDI MANDATO DI CATTURA 323/84 DEL 29.9.1984.
VEDI MANDATO DI CATTURA 418/84 DEL 4.12.1984.
2
TRIBUNALE DI PALERMO UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI N. 2289/82 R.G.U.I.
ORDINANZA – SENTENZA emessa nel procedimento penale
CONTRO
ABBATE GIOVANNI + 706 VOLUME N. 22
BRUNO FRANCESCO E’ STATO RAGGIUNTO DAI SEGUENTI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI
DELLA LIBERTA’ PERSONALE:
A) ORDINE DI CATTURA N.189/81 PER L’OMICIDIO DI GALLINA STEFANO E PER IL TENTATO
OMICIDIO DI SIMONETTA MARIA - CONNESSI DELITTI DI DETENZIONE E PORTO DI ARMI;
B) MANDATO DI CATTURA N.2/82 PER GLI CHE, PERTANTO, SONO IN STESSI REATI (VOL.
L/V).
C) MANDATO DI CATTURA N.323/84 PER I REATI DI CUI AGLI ARTT.416 E 416 BIS C.P., PER I
REATI DI CUI AGLI ARTT.71 E 75 LEGGE N.G85/75, NONCHE’ PER I REATI CONTESTATIGLI
CON I PROVVEDIMENTI DI CUI ALLE LETT.A) E B)
QUESTO ASSORBITI.
BIONDO SALVATORE E VITALE PAOLO DEBBONO RISPONDERE DEL REATO DI
FAVOREGGIAMENTO PERSONALE CONTESTATO LORO CON ORDINE DI CATTURA N.190/81 E
MANDATO DI CATTURA N.1/82.
BRUNO FRANCESCO DEVE RISPONDERE DEI REATI ASSOCIATIVI (416, 416 BIS C.P.), DEI
REATI DI CUI AGLI ARTT.71 E 75 LEGGE N.685/75, NONCHE’ DELL’OMICIDIO DI GALLINA
STEFANO E DEL TENTATO OMICIDIO DI SIMONETTA MARIA, MOGLIE DI QUESTO
ULTIMO.
BRUNO FRANCESCO DEVE RISPONDERE DEI REATI ASSOCIATIVI (416, 416 BIS C.P.), DEI
REATI DI CUI AGLI ARTT.71 E 75 LEGGE N.685/75, NONCHE’ DELL’OMICIDIO DI GALLINA
STEFANO E DEL TENTATO OMICIDIO DI SIMONETTA MARIA, MOGLIE DI QUESTO ULTIMO.
BIONDO SALVATORE E VITALE PAOLO, A LORO VOLTA, DEBBONO RISPONDERE DEL
DELITTO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE AVENDO, CON LE LORO DICHIARAZIONI,
CERCATO DI FORNIRE AL BRUNO UN ALIBI, RISULTATO DEL TUTTO INCONSISTENTE,
PER IL GIORNO DEL DELITTO (CAPO 134).
NEL TRATTARE DELL’OMICIDIO DI GALLINA STEFANO SI E’ ANALITICAMENTE ESAMINATA
LA POSIZIONE DEL BRUNO IN PARTICOLARE, NE’ SI RITIENE IN QUESTA SEDE
NECESSARIO RIPERCORRERE TUTTO L’ITER DELLE INDAGINI DI P.G. ED ISTRUTTORIE
CHE HANNO PERMESSO DI INDIVIDUARE NELL’IMPUTATO UNO DEI KILLER DEL
GALLINA. (VOL.1/V) .
In detta sede, inoltre, e' stata esaminata la posizione processuale del Biondo e del Vitale
i quali - soci del Bruno in una impresa di costruzioni hanno tentato di fornire a quest'ultimo un alibi,
miseramente crollato sotto una schiacciante mole di prove testimoniali.
3
Vi e' solo da esaminare la posizione del Bruno all'interno della organizzazione e, a tal proposito, vi
e' rileva:r:e come lo stesso non possa essere considerato un killer occasionale, ingaggiato per la
eliminazione del Gallina, ma un membro stabile della organizzazione mafiosa.
Ed, invero, militano in tal senso due ordini di ragioni, tutti attinenti alle personalita' e della vittima e
dell'imputato.
Stefano Gallina non era un personaggio di poco conto all'interno del gruppo di Gaetano
Badalamenti ed, anzi, si e' gia' rilevato, parlando del suo omicidio, come, eliminato Nino
Badalamenti, Gallina, latitanti o soppressi gli altri rimaneva unico elemento di spicco del gruppo:
non n caso, infatti, la sua eliminazione seguiva di poco quella di Mino Badalamenti.
Di contro, il Bruno non poteva considerarsi un "manovale del crimine", stante la sua solida
posizione di costruttore edile: la sua scelta come killer del Gallina era dovuta proprio al suo
inserimento nella organizzazione ed alla sua personalita' che l'avrebbe reso insospettabile se non
fosse stato notato da un testimone oculare mentre si allontanava precipitosamente dal luogo del
delitto.
Il Bruno deve, quindi, rispondere del reato di cui all'art.416, nonche' del reato di cui all'art.416 bis
C.P .• come pure deve rispondere dell'omicidio di Gallina Stefano e
del tentato omicidio di Simonetta Maria nonche' dei connessi delitti di detenzione e porto d'armi
(Capi 1, 10, 131, 132, 133).
Biondo Salvatore e Vitale Paolo vanno rinviati a giudizio per rispondere del reato di
favoreggiamento loro ascritto con il mandato di cattura n.1/82. nel quale deve ritenersi assorbito
l'ordine di cattura n.190/81.
Il Bruno. di contro, deve essere prosciolto con formula dubitativa dai reati di cui agli artt.71 e 75
legge n.685/75, non essendo emersi sufficienti elementi di responsabilita' a suo carico in ordine a
tali reati (Capi 13, 22)
Da pag 165 a pag 169
http://www.intuscorleone.it/media/filer_public/4a/ee/4aee2edf-b2e6-4a27-868e-
0b9aff803d3a/tomo_22_parte_vi_-_le_singole_posizioni_-
_capitolo_2_da_baiamonte_concetta_a_buscemi_salvatore.pdf
PROCESSO PER ASSASSINIO DALLA CHIESA ERGASTOLO A RIINA TOTO AI
KILLER FRANCESCO BRUNO SPADARO FRANCESCO E SENAPA PIETRO 18
MARZO 1995
PALERMO. Nove condanne all'ergastolo per Totò Riina e altri esponenti della Cupola: si è
concluso così, ieri sera a Palermo, lo stralcio del primo maxiprocesso a Cosa nostra per gli omicidi
del generale Dalla Chiesa, di Boris Giuliano e di Paolo Giaccone.
4
La sentenza è stata emessa dalla terza sezione della corte d'assise d'appello. Per Riina è l'ottavo
ergastolo. Le altre condanne a vita sono state inflitte a Bernardo Provenzano, da molti anni latitante;
a Michele Greco, ‹Il papa›; a Francesco Madonia; a Pippo Calò, ‹cassiere› della mafia; a Bernardo
Brusca, boss di San Giuseppe Jato; ad Antonino Geraci, capo del mandamento di Partinico; e ai
killer Francesco Spadaro, Pietro Senapa, Francesco Bruno.
Il boss catanese Nitto Santapaola è stato assolto per il delitto Dalla Chiesa ma nell'ambito dello
stesso processo gli era già stato inflitto il decimo ergastolo - ora confermato - per la strage della
circonvallazione del 16 giugno '82. Quel giorno col boss Ferlito furono uccisi l'autista e tre
carabinieri della scorta. La sentenza riconosce a Riina e alla Cupola la reponsabilità non solo per la
strage Dalla Chiesa, ma anche per altri due clamorosi delitti eccellenti, a Palermo: l'uccisione, il 21
luglio '79, del vice questore Boris Giuliano, e l'agguato, l'11 agosto '82, al medico legale Paolo
Giaccone, freddato tra i viali del Policlinico per essersi rifiutato di modificare l'esito di una perizia
dattiloscopica.
Confermava il coinvolgimento di Antonino Marchese nella strage (5 morti) del Natale '81, a
Bagheria. Complessivamente lo stralcio prendeva in esame 25 omicidi collegati alla feroce guerra di
mafia scatenatasi negli Anni 80. La sentenza ribalta le conclusioni del verdetto emesso il 10
dicembre '90 da un'altra sezione della corte d'assise d'appello: Riina e gli altri boss erano stati
assolti. Ma questa parte della sentenza fu annullata il 30 gennaio '92 dalla prima sezione della
Cassazione che in quell'occasione era presieduta da Valente in sostituzione di Carnevale. Era stato il
presidente Brancaccio, oggi ministro dell'Interno, a imporre l'avvicendamento per ragioni di
opportunità.
Ieri gli avvocati della parte civile, Galasso e Avellone, hanno sottolineato che la sentenza ‹ha ridato
senso a un delitto, quello Dalla Chiesa, che rischiava di restare senza autori›.[a. r.è
La Stampa - Torino
pag. 11
http://archivio.lastampa.it/articolo?id=9022483ee8476c8f255075420f839b625b422880
A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
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Bruno francesco 1951 omicida di vincenzo enea di stefano gallina breve curricula processuale

  • 1. 1 TRIBUNALEDI PALERMO UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI N. 2289/82 R.G.U.I. ORDINANZA – SENTENZA emessa nel procedimento penale CONTRO ABBATE GIOVANNI + 706 VOLUME N. 3 - PAGO 365 - GRECO MICHELE, GRECO SALVATORE N.7.7.1927, RIINA SALVATORE, RICCOBONO ROSARIO, MARCHESE FILIPPO, VERNENGO PIETRO, GRECO GIUSEPPE DI NICOLO’, PRESTIFILIPPO MARIO GIOVANNI, PROVENZANO BERNARDO, BRUSCA BERNARDO, SCAGLIONE SALVATORE, CALO’ GIUSEPPE, MADONIA FRANCESCO, GERACI ANTONINO N.2.1.1917, SCADUTO GIOVANNI, LO JACONO PIETRO, MONTALTO SALVATORE, BONURA FRANCESCO, BUSCEMI SALVATORE N.28.5.1938, PULLARA’ IGNAZIO, PULLARA’ G. BATTISTA, SAVOCA GIUSEPPE, CUCUZZA SALVATORE, CORALLO GIOVANNI, BONO GIUSEPPE, BRUNO FRANCESCO, MOTISI IGNAZIO, GRECO LEONARDO: 131) DEL REATO P. E P. DAGLI ARTT.110, 112 N.1, 575, 577 N.3 C.P., PER AVERE, AGENDO IN CONCORSO TRA LORO E CON IGNOTI, IN PIU’ DI CINQUE PERSONE RIUNITE, CAGIONATO LA MORTE DI GALLINA STEFANO, CONTRO CUI ESPLODEVANO NUMEROSI COLPI DI ARMA DA FUOCO, COMMETTENDO IL FATTO CON PREMEDITAZIONE. IN CARINI, 1’1.10.1981. VEDI ORDINE DI CATTURA 189/81 DEL 15.12.1981. VEDI MANDATO DI CATTURA 2/82 DEL 2.1.1982. VEDI MANDATO DI. CATTURA 323/84 DEL 29.9.1984. VEDI MANDATO DI CATTURA 418/84 DEL 4.12.1984. 132) DEL REATO P. E P. DAGLI ARTT.110, 112 N.” C.P., 56, 575, 577 N.3 C.P., PER AVERE, AGENDO IN CONCORSO TRA DI LORO, IN PIU’ DI CINQUE PERSONE RIUNITE, COMPIUTO ATTI IDONEI DIRETTI IN MODO NON EQUIVOCO A CAGIONARE LA MORTE DI SIMONETTA MARIA, CONTRO CUI ESPLODEVANO COLPI DI ARMA DA FUOCO, SENZA RIUSCIRE NELL’INTENTO PER CAUSA INDIPENDENTE DALLA LORO VOLONTA’.  PAGO 367 - IN CARINI, 1’1.10.1981. VEDI ORDINE DI CATTURA 189/81 DE1 15.12.1981. VEDI MANDATO DI CATTURA 2/82 DE1 2.1.1982. VEDI MANDATO DI CATTURA 323/84 DE1 29.9.1984. VEDI MANDATO DI CATTURA 418/84 DE1 4.12.1984 . 133) DE1 REATO P. E P. DAG1I ARTT.61 N.2, 81 L.14.10.1974 AGENDO IN CPV. , 110 , 112 N.L N.497, C. P • , PER 10, AVERE, 12 E 14 CONCORSO TRA 1ORO E CON IGNOTI, IN PIU’ DI CINQUE PERSONE RIUNITE ED IN ESECUZIONE DE1 MEDESIMO DISEGNO CRIMINOSO, DETENUTO E PORTATO I11EGA1MENTE IN 1UOGO PUBB1ICO ARMI COMUNI DA FUOCO A1 FINE DI COMMETTERE I REATI DI CUI AI CAPI 131) E 132) DE11A RUBRICA.  PAGO 368- IN CARINI, 1’1.10.1981. VEDI ORDINE DI CATTU:R:A 189/81 DEL 15.12.1981. VEDI MANDATO DI CATTURA 2,/82 DEL 2.1.1982. VEDI MANDATO DI CATTURA 323/84 DEL 29.9.1984. VEDI MANDATO DI CATTURA 418/84 DEL 4.12.1984.
  • 2. 2 TRIBUNALE DI PALERMO UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI N. 2289/82 R.G.U.I. ORDINANZA – SENTENZA emessa nel procedimento penale CONTRO ABBATE GIOVANNI + 706 VOLUME N. 22 BRUNO FRANCESCO E’ STATO RAGGIUNTO DAI SEGUENTI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA’ PERSONALE: A) ORDINE DI CATTURA N.189/81 PER L’OMICIDIO DI GALLINA STEFANO E PER IL TENTATO OMICIDIO DI SIMONETTA MARIA - CONNESSI DELITTI DI DETENZIONE E PORTO DI ARMI; B) MANDATO DI CATTURA N.2/82 PER GLI CHE, PERTANTO, SONO IN STESSI REATI (VOL. L/V). C) MANDATO DI CATTURA N.323/84 PER I REATI DI CUI AGLI ARTT.416 E 416 BIS C.P., PER I REATI DI CUI AGLI ARTT.71 E 75 LEGGE N.G85/75, NONCHE’ PER I REATI CONTESTATIGLI CON I PROVVEDIMENTI DI CUI ALLE LETT.A) E B) QUESTO ASSORBITI. BIONDO SALVATORE E VITALE PAOLO DEBBONO RISPONDERE DEL REATO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE CONTESTATO LORO CON ORDINE DI CATTURA N.190/81 E MANDATO DI CATTURA N.1/82. BRUNO FRANCESCO DEVE RISPONDERE DEI REATI ASSOCIATIVI (416, 416 BIS C.P.), DEI REATI DI CUI AGLI ARTT.71 E 75 LEGGE N.685/75, NONCHE’ DELL’OMICIDIO DI GALLINA STEFANO E DEL TENTATO OMICIDIO DI SIMONETTA MARIA, MOGLIE DI QUESTO ULTIMO. BRUNO FRANCESCO DEVE RISPONDERE DEI REATI ASSOCIATIVI (416, 416 BIS C.P.), DEI REATI DI CUI AGLI ARTT.71 E 75 LEGGE N.685/75, NONCHE’ DELL’OMICIDIO DI GALLINA STEFANO E DEL TENTATO OMICIDIO DI SIMONETTA MARIA, MOGLIE DI QUESTO ULTIMO. BIONDO SALVATORE E VITALE PAOLO, A LORO VOLTA, DEBBONO RISPONDERE DEL DELITTO DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE AVENDO, CON LE LORO DICHIARAZIONI, CERCATO DI FORNIRE AL BRUNO UN ALIBI, RISULTATO DEL TUTTO INCONSISTENTE, PER IL GIORNO DEL DELITTO (CAPO 134). NEL TRATTARE DELL’OMICIDIO DI GALLINA STEFANO SI E’ ANALITICAMENTE ESAMINATA LA POSIZIONE DEL BRUNO IN PARTICOLARE, NE’ SI RITIENE IN QUESTA SEDE NECESSARIO RIPERCORRERE TUTTO L’ITER DELLE INDAGINI DI P.G. ED ISTRUTTORIE CHE HANNO PERMESSO DI INDIVIDUARE NELL’IMPUTATO UNO DEI KILLER DEL GALLINA. (VOL.1/V) . In detta sede, inoltre, e' stata esaminata la posizione processuale del Biondo e del Vitale i quali - soci del Bruno in una impresa di costruzioni hanno tentato di fornire a quest'ultimo un alibi, miseramente crollato sotto una schiacciante mole di prove testimoniali.
  • 3. 3 Vi e' solo da esaminare la posizione del Bruno all'interno della organizzazione e, a tal proposito, vi e' rileva:r:e come lo stesso non possa essere considerato un killer occasionale, ingaggiato per la eliminazione del Gallina, ma un membro stabile della organizzazione mafiosa. Ed, invero, militano in tal senso due ordini di ragioni, tutti attinenti alle personalita' e della vittima e dell'imputato. Stefano Gallina non era un personaggio di poco conto all'interno del gruppo di Gaetano Badalamenti ed, anzi, si e' gia' rilevato, parlando del suo omicidio, come, eliminato Nino Badalamenti, Gallina, latitanti o soppressi gli altri rimaneva unico elemento di spicco del gruppo: non n caso, infatti, la sua eliminazione seguiva di poco quella di Mino Badalamenti. Di contro, il Bruno non poteva considerarsi un "manovale del crimine", stante la sua solida posizione di costruttore edile: la sua scelta come killer del Gallina era dovuta proprio al suo inserimento nella organizzazione ed alla sua personalita' che l'avrebbe reso insospettabile se non fosse stato notato da un testimone oculare mentre si allontanava precipitosamente dal luogo del delitto. Il Bruno deve, quindi, rispondere del reato di cui all'art.416, nonche' del reato di cui all'art.416 bis C.P .• come pure deve rispondere dell'omicidio di Gallina Stefano e del tentato omicidio di Simonetta Maria nonche' dei connessi delitti di detenzione e porto d'armi (Capi 1, 10, 131, 132, 133). Biondo Salvatore e Vitale Paolo vanno rinviati a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento loro ascritto con il mandato di cattura n.1/82. nel quale deve ritenersi assorbito l'ordine di cattura n.190/81. Il Bruno. di contro, deve essere prosciolto con formula dubitativa dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, non essendo emersi sufficienti elementi di responsabilita' a suo carico in ordine a tali reati (Capi 13, 22) Da pag 165 a pag 169 http://www.intuscorleone.it/media/filer_public/4a/ee/4aee2edf-b2e6-4a27-868e- 0b9aff803d3a/tomo_22_parte_vi_-_le_singole_posizioni_- _capitolo_2_da_baiamonte_concetta_a_buscemi_salvatore.pdf PROCESSO PER ASSASSINIO DALLA CHIESA ERGASTOLO A RIINA TOTO AI KILLER FRANCESCO BRUNO SPADARO FRANCESCO E SENAPA PIETRO 18 MARZO 1995 PALERMO. Nove condanne all'ergastolo per Totò Riina e altri esponenti della Cupola: si è concluso così, ieri sera a Palermo, lo stralcio del primo maxiprocesso a Cosa nostra per gli omicidi del generale Dalla Chiesa, di Boris Giuliano e di Paolo Giaccone.
  • 4. 4 La sentenza è stata emessa dalla terza sezione della corte d'assise d'appello. Per Riina è l'ottavo ergastolo. Le altre condanne a vita sono state inflitte a Bernardo Provenzano, da molti anni latitante; a Michele Greco, ‹Il papa›; a Francesco Madonia; a Pippo Calò, ‹cassiere› della mafia; a Bernardo Brusca, boss di San Giuseppe Jato; ad Antonino Geraci, capo del mandamento di Partinico; e ai killer Francesco Spadaro, Pietro Senapa, Francesco Bruno. Il boss catanese Nitto Santapaola è stato assolto per il delitto Dalla Chiesa ma nell'ambito dello stesso processo gli era già stato inflitto il decimo ergastolo - ora confermato - per la strage della circonvallazione del 16 giugno '82. Quel giorno col boss Ferlito furono uccisi l'autista e tre carabinieri della scorta. La sentenza riconosce a Riina e alla Cupola la reponsabilità non solo per la strage Dalla Chiesa, ma anche per altri due clamorosi delitti eccellenti, a Palermo: l'uccisione, il 21 luglio '79, del vice questore Boris Giuliano, e l'agguato, l'11 agosto '82, al medico legale Paolo Giaccone, freddato tra i viali del Policlinico per essersi rifiutato di modificare l'esito di una perizia dattiloscopica. Confermava il coinvolgimento di Antonino Marchese nella strage (5 morti) del Natale '81, a Bagheria. Complessivamente lo stralcio prendeva in esame 25 omicidi collegati alla feroce guerra di mafia scatenatasi negli Anni 80. La sentenza ribalta le conclusioni del verdetto emesso il 10 dicembre '90 da un'altra sezione della corte d'assise d'appello: Riina e gli altri boss erano stati assolti. Ma questa parte della sentenza fu annullata il 30 gennaio '92 dalla prima sezione della Cassazione che in quell'occasione era presieduta da Valente in sostituzione di Carnevale. Era stato il presidente Brancaccio, oggi ministro dell'Interno, a imporre l'avvicendamento per ragioni di opportunità. Ieri gli avvocati della parte civile, Galasso e Avellone, hanno sottolineato che la sentenza ‹ha ridato senso a un delitto, quello Dalla Chiesa, che rischiava di restare senza autori›.[a. r.è La Stampa - Torino pag. 11 http://archivio.lastampa.it/articolo?id=9022483ee8476c8f255075420f839b625b422880 A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2010/02/blog-post_10.html