La regolamentazione del lobbying: modelli e specifiche - Presentation Transcript
Lobbying e Regolamentazione a cura di Franco Spicciariello
Il modello anglo-sassone Lobbying – The Basics
La parola lobbying è stata coniata dal vocabolario inglese: non è un caso
Negli Stati Uniti, la legittimità costituzionale delle lobbies è vista come prassi tutelata dal I Emendamento (1791) – diritto di associazione e di petizione al governo a riparazione danni subiti dalla P.A.
Negli USA le lobbies o gruppi di pressione sono considerate forze politiche munite di notevole peso politico
Aggregano vari interessi economici e non, perseguono fini specifici o generali
Il modello anglo-sassone Lobbying – The Basics
Le lobbies sono aggregazioni di cittadini che condividono un interesse comune e che si propongono di influenzare la politica governativa in materia
Nel modello anglosassone:
Le lobbies agiscono nelle istituzioni (e non dal loro esterno)
Le lobbies sono elementi costitutivi della democrazia
L’interesse comune risulta dall’interazione degli interessi particolari
Il modello anglo-sassone Lobbying – The Basics
La lobbying come metodo di rappresentanza politica degli interessi sociali organizzati si afferma nel nome del pluralismo.
Il pensiero pluralista, da Tocqueville in poi, è impregnato del principio centrale del pluralismo: il self-government dei corpi sociali e istituzionali della società nei confronti dello o persino contro lo Stato
Si potrebbe dire che la “democrazia in America” vede il lobbismo come manifestazione attuale delle istanze di autonomia della società civile.
In questo modello pluralistico, l’interesse generale è la somma degli interessi particolari.
Il modello anglo-sassone Lobbying – The Basics
Dall’analisi del modello anglo-sassone emerge:
la questione del lobbying solleva quella più ampia dell’interesse generale e di chi lo detiene;
è relativa alla classificazione dei rapporti fra Stato e società civile.
Nei paesi di cultura anglo-sassone il lobbying “ è la trasposizione alla politica della concorrenza e dei suoi principi, in aggiunta ai partiti e a complemento delle forze di rappresentanza elettiva che i partiti assicurano ” (Graziano, 2002)
Il modello latino - francese Lobbying – The Basics
La Costituzione francese del 1791 bandisce le corporazioni e le associazioni di professioni, arti e mestieri
La tradizione che si rifà alla Rivoluzione francese identifica l’interesse generale nelle istituzioni e negli organi dello Stato
Nella visione monopolistica dell’interesse generale , lo Stato si pone come l’unico detentore dell’interesse generale che difende contro gli interessi particolari
Il modello latino - francese Lobbying – The Basics
In questo contesto, le lobbies sono una forma degradata, benché legittima, dell’influenza
“ Le lobbies si scontrano con le abitudini francesi, poiché nella
nostra tradizione giacobina solamente il potere pubblico può
disporre della legittimità politica per elaborare le norme”
Béatrice Patrie, deputato europeo
Due modelli a confronto Lobbying – The Basics L’interesse collettivo è il risultato dell’interazione o della somma degli interessi privati L’interesse generale è rappresentato solo dallo Stato La partecipazione di tali interessi privati alla cosa pubblica è pertanto costitutiva al sistema Solo l’istituzionalizzazione dei vari interessi (nello Stato) permette di definire l’interesse generale L’interesse particolare di conseguenza è considerato come perturbatore, in quanto di categoria Il lobbying è un’attività riconosciuta Il lobbying è un’attività tollerata ,ma degradata, dell’influenza Si svolge come attività professionale a tutti gli effetti ed è di solito regolata da leggi o codici deontologici Si svolge in maniera frenetica e disarticolata, raramente regolamentata
La regolamentazione esistente Lobbying – The Basics Il lobbying è centrale nel processo democratico. Ad oggi sono 8 i sistemi politici ad avere una regolamentazione specifica per l’attività di lobbying: Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, Polonia, Ungheria, Taiwan, Commissione e Parlamento UE.
La regolamentazione esistente Lobbying – The Basics
La regolamentazione negli USA Lobbying – The Basics
Merchant Marine Act (1936) : richiedeva alle società colpite da alcune norme relative alle spedizioni di registrarsi presso il commerce Department prima di ingaggiarsi ina ttività di lobbying.
Foreign Agents Registration Act (1938) : approvato con l’intento di limitare l’influenza degli agenti tedeschi negli USA. Secondo il Justice Department il suo scopo è “ assicurare che il pubblico e i legislatori americani conoscano la fonte delle informazioni ridiffuse al fine di influenzare la pubblica opinione, la politica e le leggi ”.
Il FARA prevede obblighi di trasparenza più approfonditi rispetto a qualsiasi altra normativa – approvata anche successivamente per I cittadini americani.
La regolamentazione negli USA Lobbying – The Basics
Federal Regulation of Lobbying Act (1946) : istituì obbligo di registrazione per i lobbisti e la trasparenza dei loro compensi.
Nessun tentativo di limitare il lobbying (lo impediva il I Em.);
Definiva il lobbista la persona il cui lavoro, in cambio di denaro, era di influenzare il passaggio o il blocco di una norma.
La norma rimase sostanzialmente ignorata.
Nel 1950 i lobbisti iscritti erano 2.074
U.S. vs. Harriss (1953) : sentenza della Corte Suprema che, esentando alcuni tipi di lobbisti e limitando la definizione di lobbying al cd. “direct lobbying”, nella pratica apre una voragine nella normativa esistente.
La regolamentazione negli USA Lobbying – The Basics
Lobbying Disclosure Act (1995) : rappresenta senz’altro una crescita legislativa, se non altro per il fatto che la normativa interessa sia il settore legislativo che quello esecutivo, unitamente al dato che configura nuovi poteri sanzionatori (multe sino $50.000) per la Camera e per il Senato. Innova la normativa in 5 punti:
include sia il Legislativo che l’Esecutivo nelle figure istituzionali sopra dettagliate. Il contatto con uno di questi uffici volto a influenzare leggi, regolamenti, contratti e altri atti, configura l’azione come attività di lobbying;
introduce i termini “ attività lobbistiche ” e “ contatto lobbistico ” assenti nella legge del 1946. il primo sta per l’insieme di attività burocratiche propedeutiche al contatto con i decisori. Contatto, per comunicazione scritta o orale volta a influire su una serie di atti (leggi, regolamenti amministrativi, contratti, nomine soggette a ratifica senatoriale);
dà una più precisa definizione di cosa debba intendersi per lobbista ;
E di chi debba registrarsi, con un occhio rivolto alle organizzazioni più che ai singoli lobbisti com’era il caso per la vecchia legge;
contempla meccanismi più puntuali e penalità più severe per i trasgressori.
La regolamentazione negli USA Lobbying – The Basics
Lobbying Disclosure Technical Amendments Act (1998) : viene implementato l’obbligo dei lobbisti di registrarsi presso il Secretary of the Senate e il Clerk of the House, e di redigere rapporti semestrali in relazione alle proprie attività che includano:
chi sono i clienti rappresentati;
su quale ramo del Congresso o Agenzia si è fatto lobbying;
l’ammontare del compenso ricevuto.
Vengono inoltre poste restrizioni nei regali ai pubblici funzionari.
La regolamentazione negli USA Lobbying – The Basics Sicuramente gli USA (insieme al Canada) sono il paese in cui vi è più trasparenza, ma rimane il problema del finanziamento della politica. Nel 2002 il Congresso ha vietato (col McCain-Feingold Act ) il finanziamento diretto dei partiti e le richieste da parte di questi. Di conseguenza da allora i finanziamenti sono incanalati attraverso associazioni senza collegamento “legale” diretto coi partiti stessi (sindacati, non-profit, ecc.). Ma queste – le cd. “ 527 organisations ” (dall’articolo del Tax Code che le regola) pur non potendo finanziare candidati a livello federale, possono però supportare attività politiche , e devono riportare solo all’Internal Revenue Service, che ha procedure di trasparenza assai limitate.
La regolamentazione negli USA Lobbying – The Basics
Honest Leadership and Open Government Act (2007) : segue il cd. caso di corruzione legato al ‘ super lobbyist ’ Jack Abramoff. Il Title I della nuova legge è significante, “ Closing the Revolving Doors ”. Agli ex senatori viene così imposto un periodo di attesa di due anni (invece di uno) prima di poter legalmente iniziare a fare lobbying sugli ex colleghi (per gli ex deputati il termine rimane un anno).
Il Title II, “ Full Public Disclosure of Lobbying ”, obbliga i lobbisti a report trimestrali e vieta di dare reali a finzionari pubblici o a membri dello staff.
Il regime sanzionatorio diventa di tipo penale (fino a 5 anni di carcere per le violazioni) e multe fino a $200,000.
La regolamentazione negli USA Lobbying – The Basics
Il 21 gennaio 2009, il giorno dopo l’assunzione della carica di Presidente, Barack Obama ha firmato due executive orders e tre presidential memoranda mirati ad affermare la massima apertura, trasparenza e responsabilità della nuova Amministrazione (con nuovi limiti sui regali e un’estensione dei termini della “revolving door”).
Recovery Act Lobbying Rules (maggio 2009) : tutte le comunicazioni, anche orali, tra funzionari pubblici e lobbisti relative al Recovery Act dovranno essere riportate su Internet; su progetti specifici le comunicazioni dovranno essere per iscritto ; estensione delle restrizioni anche alle persone non registrate .
La regolamentazione negli USA Lobbying – The Basics
25 stati su 49 presentano una legislazione sul lobbying “altamente regolamentata”;
gli altri 24 hanno invece una legislazione “mediamente regolata”.
Alcuni stati prevedono anche una specifica “Procurement Lobbying Legislation”.
Per dare un’idea della difficoltà che può creare la rapportistica, chiariamo come determinare il costo dell’attività di lobbying : questo include tutti i costi relativi alla preparazione e distribuzione di comunicazioni lobbistiche, inclusi costi diretti (quote sui compensi a collaboratori e consulenti, ricerche, drafting, revisione, pubblicazione, mailing, o altro.
La regolamentazione in Canada Lobbying – The Basics
Lobbying Act (2008) : erede del Lobbyists Registration Act del 1989, ma mai attuato fino al 2004, definisce come lobbying le attività portate avanti in cambio di un compenso. Tra queste:
comunicare coi funzionari pubblici rispetto alla modifica di una norma o policy , ottenere finanziamenti o, per i consulenti, organizzare un appuntamento conn un funzioanrio pubblico.
Sono previste eccezioni per le semplici richieste d’informazione e per alcuni individui (a loro volta funzionari pubblici e le cui richieste siano legate alla funzione).
Definisce tre tipi di lobbisti:
Consultant Lobbyist ;
In-house Lobbyist (Corporation): si registra il più senior ;
In-house Lobbyist (Organization).
La regolamentazione in Canada Lobbying – The Basics
Prevede un Registry of Lobbyists con l’obbligo di riportarvi:
il nome del lobbista;
il cliente rappresentato;
l’istituzione federale su cui si fa lobbying;
le questioni affrontate;
le metodologie usate;
la quantità di fondi pubblici ottenuta dal cliente o dalla propria azienda;
l’indicazione se il lobbista è un ex funzionario pubblico;
per gli in-house lobbyists , il nome dell’azienda o dell’organizzazione e il nome dei lobbisti impiegati;
informazioni sulle comunicazioni avute coi funzionari pubblici di ogni rango.
La regolamentazione in Canada Lobbying – The Basics
Le modifiche della legislazione originale previste dal Lobbying Act del 2008 sono:
L’istituzione dell’ufficio del Commissioner of Lobbying , definito quale “independent Agent of Parliament” con l’autorità di dare attuazione al Lobbying Act e al Lobbyists’ Code of Conduct;
Introduzione del concetto di Designated public office holder (DPOH), che include Ministri, alcuni senior officials e altri. others who may be designated;
obbligo per i lobbisti di rapportistica mensile dettagliata ( online );
divieto di lavorare quale lobbisti nei 5 anni dopo essere cessati dalla carica di DPOH o di membro del Governo di transizione;
divieto di success fee sugli incarichi di lobbying.
estensione da 2 a 10 del periodo di prescrizione sulle violazioni;
estensione delle sanzioni (fino a 10 anni di carcere e a $200k).
La regolamentazione in Canada Lobbying – The Basics
Tutte le Province e i Territori del Canada presentano norme etiche per i politici.
Alberta, New Foundland, British Columbia, Ontario, Quebec e Nova Scotia prevedono la registrazione per i lobbisti (e il solo Quebec ha norme etiche per i lobbisti).
La città di Toronto ha istituito un Lobbyist Registry and Registrar e un Codice di Condotta per i lobbisti.
La regolamentazione in Australia Lobbying – The Basics
Commonwealth Government’s Lobbying Code of Conduct (2008). Non è una legge, ma i criteri di registrazione sono assai stringenti, come anche i “principi di ingaggio coi rappresentati governativi”.
Ministers e Parliamentary Secretaries non possono fare lobbying per 18 mesi dalla cessazione della carica, mentre il termine è di un anno per consiglieri, membri dello staff, alti funzionari pubblici e e alti ufficiali della Difesa.
La definizione di lobbista è però limitata alle ‘hired guns’, ai consulenti, e non comprende il lobbying parlamentare.
Inoltre, il Registro è gestito dal Cabinet Secretary, e non da un’autorità indipendente.
La regolamentazione in Australia Lobbying – The Basics
Western Australia : esiste il Contact with Lobbyists Code del 2006, su cui si è basata la norma federale. Prevede un eccesso di discrezionalità nella gestione del Registro da parte del Director General of the Department of the Premier and Cabinet.
New South Wales : nel 2006 il Premier’s Department ha emanato delle linee guida per i Ministri per la gestione dei rapporti coi lobbisti. Nello stesso anno è intervenuta la modifica del Code of Conduct for Ministers. Questo ora prevede per i Ministri di doversi rivolgere al Parliamentary Ethics Adviser prima di accettare un’offerta da una società di lobbying. Dal 1996 esiste un Registro dei lobbisti per l’accesso ad alcune aree parlamentari ristrette al pubblico.
La regolamentazione presso le istituzioni UE Lobbying – The Basics
La figura del “rappresentante d’interessi” fa parte del panorama politico di Bruxelles. Gruppi che agiscono alla luce del sole e che svolgono anche un ruolo consultivo nel processo legislativo.
Secondo il rapporto Stubb del Comitato Affari Costituzionali del Parlamento europeo, circa 15.000 lobbisti e 2.500 organizzazioni animano la vita delle istituzioni europee. Per concentrazione di ”rappresentanti di interessi”, cioè lobbisti, Bruxelles è seconda solo a Washington DC.
Il numero è destinato a salire a 100.000 unità se consideriamo tutte le persone professionalmente coinvolte, anche solo part-time, nell’attività di ”rappresentante di interessi” o raccoglitore di informazioni.
La regolamentazione presso le istituzioni UE Lobbying – The Basics
Il Parlamento UE ha emanato nel 1996 una serie di regole sul lobbying parlamentare (Rules of Procedure 9 (1 and 2), istituendo un registro dei lobbisti gestito dal Collegio dei Questori che è responsabile della sua implementazione. Il Registro è finalizzato principalmente a regolare l’accesso al Parlamento.
La norma definisce lobbisti quei soggetti privati, pubblici e OBG che possono fornire “conoscenza”. Non c’è però nessun riferimento specifico relativo all’attività di influenza sul “decision making” comunitario nè a chi sono i soggetti target del lobbying (parlamentari, staff, funzioanri, ecc.).
I nomi dei loobbisti vengono resi pubblici online, ma altre informazioni (quale ad es. La natura delle attività, gli interessi rappresentati, ecc.) non lo sono.
Ad oggi sono circa 4200 I lobbisti accreditati.
La regolamentazione presso le istituzioni UE Lobbying – The Basics
E’ previsto anche un Code of conduct, il cui rispetto è però difficile anche solo da monitorare.
L’unica sanzione prevista per la violazione è il ritiro del pass di accesso al Parlamento.
La regolamentazione presso le istituzioni UE Lobbying – The Basics
Il Commissario europeo agli Affari Amministrativi e alla lotta anti-frode, Sim Kallas, ha cercato di risolvere nel 2005 la questione lobbying lanciando la European Transparency Initiative , che ha partorito nel maggio 2008 un Codice di condotta , e a giugno un registro volontario europeo dei lobbisti , i cui dati vengono resi pubblici in rete.
Al 25 maggio di quest’anno, si sono iscritte 1488 organizzazioni . L’esecutivo UE ha ripetutamente sottolineato il successo del registro, ma solo 593 avevano in realtà un ufficio nella “capitale” europea. Delle 2.600 lobbies che, secondo una stima del Parlamento Europeo del 2003, operano a Bruxelles questa cifra equivale a un misero 22,8%. Cifre degli iscritti comunque persino gonfiate .
Ad aggravare la situazione, i dati forniti nel registro sono totalmente inaffidabili , afferma il gruppo, senza i nomi di alcun lobbista individuale , rapporti finanziari inaffidabili e gruppi “spam” che si registrano erroneamente anche se non hanno niente a che fare con il lobbying e che contribuiscono a gonfiare le cifre degli iscritti. Senza nomi poi, non c’è modo per identificare i potenziali conflitti di interesse .
La regolamentazione presso le istituzioni UE Lobbying – The Basics
La previsione lascia però aperti molti interrogativi, anche perché la Commissione europea si serve di comitati di esperti per legiferare: come sono formati? Chi li influenza? Non lo sappiamo.
Esistono più di 1.200 gruppi di esperti (fonte Alter EU), formati dalla stessa Commissione allo scopo di aiutarla nel processo legislativo, i cui criteri di nomina e i nomi dei componenti non sono pubblici .
Gli esperti vengono per il 55% dai governi e per il 35% dal mondo dell’industria, ma, in alcuni settori, come biotecnologie e cambiamento climatico, la percentuale di questi ultimi supera il 50%.
La regolamentazione presso le istituzioni UE Lobbying – The Basics
Il registro volontario finora istituito dovrebbe servire come " testing ground " per la relativa futura normativa, quel che resta per il momento è un " timetable " senza dubbio ambizioso: entro la fine del 2008 infatti, un "working group interistituzionale" avrebbe dovuto presentare una proposta per un registro comune alle tre Istituzioni, pubblico ed obbligatorio, per tutti gli esercenti attività di lobbying a livello comunitario.
Dal giugno dell'anno scorso inoltre, decorrerebbe quell'anno di "fase sperimentale" alla fine del quale la Commissione stessa dovrebbe valutare se vi siano stati effettivi incrementi di trasparenza dell'attività di lobbying.
Tuttavia, la fine del 2008 è passata senza working group all'orizzonte così come quella "deadline" del giugno 2009 viene "sfortunatamente" a coincidere proprio con le elezioni d'un nuovo Parlamento europeo...
Il modello polacco Lobbying – The Basics
Act on Legislative and Regulatory Lobbying (2005) : promuove la trasparenza dell’attività legislativa.
La definizione di lobbying si estende ad aziende, persone, consulenti e organizzazioni.
Ogni 6 mesi il governo pubblicizza online un bollettino (BIP - Biuletyn Informacji Publicznej) con il calenario dei lavori sulle proposte di legge (tutte pubbliche).
Il piano di lavoro è elaborati dal Consiglio dei Ministri, dal suo Presidente e da alcuni singoli Ministri.
Dopo la pubblicazione, chiunque può presentare proposte (che vengono rese pubbliche) e richiedere di essere convocato per un’audizione.
La norma ha scopi limitati, e manca una previsione sanzionatoria.
I differenti tipi di regolamentazione Lobbying – The Basics
Tipi di regolamentazione :
Trasparenza dei finanziamenti/donazioni ai politici
Trasparenza dell’attività di lobbying (chi fa lobbying su chi)
Istituzione di un registro dei lobbisti
Trasparenza dei contratti delle società di lobbying
Regolamentazione relativa alla “ revolving door ”
Lobbying – The Basics Sistemi bassamente regolati Sistemi mediamente regolati Sistemi altamente regolati Registrazione Registrazione individuale con pochi dettagli richiesti Registrazione individuale, vengono richiesti più dettagli Regole sulla registrazione individuale assai rigorose Trasparenza spese e finanziamenti Nessuna regola sulla trasparenza delle spese e dei finanziamenti individuali e aziendali Trasparenza sull’individuo, nessuna sull’azienda Vengono richiesti numerosi dettagli sulle spese individuali e aziendali per l’attività di lobbying Accreditamento e archivio online Sistema online poco organizzato e scarsa documentazione Sistema online funzionale, non è richiesta documentazione scritta Sistema online funzionale, non è richiesta documentazione scritta Accesso pubblico Elenco dei lobbisti disponibile, ma poco aggiornato Elenco lobbisti disponibile e sempre aggiornato Elenco lobbisti con relative spese dettagliate disponibile e aggiornato Regime sanzionatorio Scarsi poteri sanzionatori agli organi preposti Poteri assegnati ma poco usati Vengono effettuate numerose ispezioni e comminate sanzioni Regolamentazione revolving door Non presente È previsto un periodo tra il termine dell’incarico e l’iscrizione al registro È previsto un periodo tra il termine dell’incarico e l’iscrizione al registro
Il lobbying nel quadro costituzionale italiano Lobbying – The Basics
Art. 1, co. 2; La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2; La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità Art. 3, co. 2; È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Lobbying – The Basics
Art. 18, co. 1: I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono stati vietati ai singoli dalla legge penale. Art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Art. 41 : che pure definisce l’iniziativa economica privata come “libera”, specifica che questa “ non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ” Lobbying – The Basics
Articolo 50 della Costituzione Italiana “ Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità” “ Bill of Rights”, I Emendamento “ Il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto; o per limitare la libertà di parola o di stampa, o il diritto che hanno i cittadini di riunirsi in forma pacifica e di inoltrare petizioni al Governo per la riparazione dei torti subiti ” Lobbying – The Basics
Tuttavia la legge 241 del 1990 per la prima volta prevede la partecipazione al procedimento amministrativo e alla definizione dei suoi contenuti discrezionali di “ qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento ”
Segna una svolta verso la ‘democrazia funzionale’ e sovverte le tendenze unilateralistiche della P.A.
Dal 1979 ad oggi sono state presentate oltre 30 pdl mirate a regolare l’attività di lobbying .
Lobbying – The Basics
Il ddl Santagata Lobbying – The Basics
“ Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi particolari” (2007) presentato dall’allora Ministro per l’Attuazione del Programma, Giulio Santagata. Punti principali:
massima trasparenza dell’attività di lobbying: i decisori pubblici devono rendere disponibili a chiunque i documenti presentati dai lobbisti ;
obbligo dei decisori pubblici di citare nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi e degli atti amministrativi generali l’attività di rappresentanza degli interessi svolta nei propri confronti; (cd. fingerprint rule );
individuazione nel CNEL del soggetto garante dell’esercizio dell’attività di lobbying;
istituzione presso il CNEL di un “ Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari ” al fine di garantire la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali pubblici;
Il ddl Santagata Lobbying – The Basics
l’iscrizione a tale registro viene subordinata ad alcuni requisiti , tra i quali, si segnala, il rispetto del Codice di deontologia che sarà emanato dal CNEL, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore;
previsione di un sistema di sanzioni reputazionali (pubblicazione sui giornali) e pecuniarie (da 2.000 a 20.000 euro) per lo svolgimento dell’attività di lobbying da parte dei soggetti non iscritti al registro;
obbligo per i lobbisti di presentare, ogni anno, al CNEL una relazione sulla loro attività di rappresentanza di interessi particolari;
trasmissione al Parlamento da parte del CNEL di un rapporto annuale sull’attività di verifica svolta.
La legge Toscana Toscana Lobbying – The Basics
Toscana - Legge regionale 18 gennaio 2002 n. 5 : “ Norme per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana ”.
L’art. 1 della legge regionale riconosce tre distinti, ambiziosi, obiettivi alla normativa:
assicurare la trasparenza dell'attività politica e amministrativa;
garantire l’accesso e la partecipazione per un numero sempre maggiore di soggetti;
favorire i consiglieri regionali nello svolgimento del loro mandato.
La regolamentazione così introdotta è quindi da inserire, teoricamente, in un “modello” di normazione che potremmo definire di “regolamentazione-partecipazione”.
La legge Toscana Toscana Lobbying – The Basics
La legge regionale non dà una definizione di gruppi di interesse né di pressione o lobbies . L’art. 2 distingue due tipologie di gruppi:
quelli che rappresentano categorie economiche, sociali, del terzo settore e sono maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale;
e altri gruppi comunque attivi sul territorio toscano.
Per entrambi è obbligatoria l’iscrizione presso il “ Registro dei gruppi di interesse accreditati ”, ma mentre per i primi è automatica, d’ufficio, per i secondi è necessario indirizzare al Consiglio una domanda sulla base di un modello-tipo disponibile sul sito della Regione.
La legge Toscana Toscana Lobbying – The Basics
L’art. 2, c. 5, della legge limita la possibilità di iscrizione al Registro ai soli gruppi “ la cui organizzazione interna sia regolata dal principio democratico ”, “perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico” e “siano costituiti da almeno sei mesi alla data della richiesta di iscrizione”.
Questo è un primo punto critico poiché una tale formulazione rende praticamente impossibile per una società di lobbying di essere iscritta nel registro. A giugno 2009 i gruppi registrati sono 115.
I rappresentanti dei gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio; possono seguire le sedute delle commissioni consiliari, secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio.
E’ vietato, “ esercitare, nei confronti dei consiglieri regionali e delle rispettive organizzazioni, forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto ”.
La legge Toscana Toscana Lobbying – The Basics
La legge è rimasta lettera morta . Nessun gruppo registrato ha, fino ad ora, sfruttato gli strumenti previsti; nessun documento inviato alle Commissioni, nessuna proposta per i gruppi; nessuno ha chiesto, ufficialmente, di essere audito, o di ottenere spiegazioni su atti del Consiglio .
Una legge sulla carta almeno in parte efficace per regolamentare la rappresentanza degli interessi, risulta essere, al momento, del tutto inutile.
Senza alcuna riflessione sui motivi di questo (momentaneo?) fallimento, il Consiglio regionale del Molise ha adottato la stessa identica legge , copiandone (è il caso di dirlo) ogni singola parola nella legge regionale 22 ottobre 2004 n. 24 recante, esattamente come quella toscana, “ Norme per la trasparenza dell’attività politica ed amministrativa del consiglio regionale del Molise ”...
Le proposte della XVI Legislatura Lobbying – The Basics
Pisicchio (IDV) AC 854 - “Disciplina dell’attività di relazione istituzionale” (2008): Finalizzato a garantire trasparenza e parità d’accesso alla professione di rappresentante di interessi particolari.
Definisce come “attività di relazione istituzionale” ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri e dei funzionari del Parlamento, del Governo, dei dirigenti, dei funzionari dei ruoli direttivi, del personale inquadrato nell’area C, posizioni economiche C2 e C3, del comparto Ministeri e posizioni corrispondenti.
Prevista l’istituzione di un registro presso Camere e Presidenza del Consiglio con obbligo di descrizione attività e target e di rapportistica annuale (sanzioni da 5.000 a 50.000 euro, con rinvio a leggi regionali!)
Le proposte della XVI Legislatura Lobbying – The Basics
Milo (MPA) AC 1594 - “Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari” (2009): Fornisce un’ampia definizione della figura del lobbista escludendo però funzionari pubblici e giornalisti (mah!).
Prevdede l’istituzione di un Registro presso il CNEL e l’emanazione di un Codice deontologico da parte dello stesso CNEL.
Obbligo di rapportistica annuale per i lobbisti registrati.
Fingerprint Rule : i decisori pubblici garantiscono l'accesso a chiunque ne abbia interesse ai dati e alle informazioni contenuti nella relazione.
Sanzioni da 1.000 a 10.000 euro. Competenza al TAR.
Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta dai partiti politici e a quella svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione .
Le proposte della XVI Legislatura Lobbying – The Basics
Ddl Garavaglia (PD) AS 1448 - “Regolamentazione dell’attività dei Consulenti in relazioni istituzionali presso le pubbliche istituzioni” (2008): codifica la facoltà per imprese ed enti pubblici di avvalersi di persone e organizzazioni che svolgano l’attività di lobby, anche in forma non esclusiva, purché accreditati con le modalità in esso previste.
Il ddl introduce la definizione di “ Consulente in relazioni istituzionali ” e i suoi ambiti di attività facendo altresì obbligo a chi li utilizza, anche temporaneamente, di darne trasparenza all’interno dei contratti, di dare comunicazione, ad ogni istituzione interessata che ne faccia richiesta, della natura e degli scopi dell’incarico e delle persone incaricate di darne esecuzione.
Viene infatti introdotto un apposito registro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’accredito delle Organizzazioni e dei singoli Consulenti consultabile on-line, con facoltà di iscrizione e recesso sempre aperti.
0 comments
Post a comment