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ACCORDO AZIENDALE PER L'USO DEL TEMPO PARZIALE
Con riferimento alla Legge 19 dicembre 1984 n. 863, si concorda di applicare l'istituto del tempo parziale
con le seguenti modalità a modifica ed integrazione di quanto previsto con accordo aziendale del 4/2/88:

a)       Ne potranno fare richiesta i lavoratori tutti (esclusi i turnisti, trasfertisti ed impiegati con funzioni
direttive, fatti salvi i casi di inequivocabile eccezionalità) nella misura del 2% del personale a tempo pieno.


b)       La richiesta va’ inoltrata per iscritto, con preavviso di tre mesi, alla Direzione Aziendale che ne
valuterà la compatibilità con le esigenze di lavoro d ell'Azienda.
Tale richiesta dovrà essere giustificata da motivi di salute, necessità familiari e studio.


O)       La durata del periodo a tempo parziale non potrà essere, di norma, superiore a 12 mesi o non
inferiore a 6 mesi, rinnovabile consensualmente.


(1)     La reversibilità della scelta resta reciprocamente garantita e le richieste di modifica del rapporto di
lavoro dovranno pervenire per iscritto, di norma con preavviso di 3 mesi, per verificarne la compatibilità
con le esigenze aziendali.


e)      L'orario di lavoro sarà articolato su 4 ore giornaliere per 5 giorni settimanali e 20 ore complessive
(tempo parziale orizzontale). In alternativa l'orario di lavoro sarà su 5 ore giornaliere per cinque giorni
settimanali e 25 ore complessive.


f)     Il trattamento economico e gli istituti normativi (ferie, riduzione orario, 13a mensilità, premio di
produzione) saranno riproporzionati corrispondentemente alla prestazione effettuata rispetto all'orario
normale previsto dal vigente Contratto Nazionale.

in stretta relazione a quanto previsto dall’art. 5, 4° comma della Legge n. 863 del 1984, le                 parti
concordano l'uso di limitate prestazioni di lavoro supplementare se motivate da necessità specifiche.


per il Consiglio di Fabbrica                          per L’azienda



Nota a verbale dell'Azienda

Per la sostituzione del lavoratore, ove ne ricorra la necessità, si farà. uso dello strumento del contratto a
termine.

Bologna, 22.04.1994




                                                       231
APPLICAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA 1994

VERBALE DI ACCORDO

Fra la Direzione G.D SPA, la FIM-FIOM-UILM Territoriale, ed il Consiglio di Fabbrica

Premesso

- che il presente accordo si pone l'obiettivo di rendere operativo quanto già sottoscritto in materia di
previdenza integrativa in data 4/2/88, 9/2/90 e 8/12/93, sulla base dell'interpretazione del D.L. n. 124 del 21
aprile 1993 e futuri regolamenti di attuazione -

- che le parti convengono di confermare quanto non espressamente derogato in questa sede -

- e che le parti concordano nel ritenere che per i dipendenti che hanno aderito al Fondo Pensione
"PREVILABOR" DI BOLOGNA (d'ora in poi FONDO) prima della data di entrata in vigore del citato
Decreto 124/93 è operativo quanto previsto dall'art. 18 dello stesso Decreto -

si conviene quanto segue:

il presente accordo è operativo a far data 1 giugno 1994

MODULISTICA

Il dipendente che intende aderire al Fondo dovrà compilare apposito modello autorizzando l'azienda ad
effettuare le operazioni previste, indicando l'ammontare e la data di decorrenza delle trattenute in busta
paga relative ai contributi a suo carico da versare al Fondo.

Gli importi potranno essere variati annualmente, nel rispetto dei limiti posti dagli accordi sottoscritti tra le
parti, dai lavoratori già iscritti al Fondo.

CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONE

I versamenti al Fondo sono a carico sia dell'Azienda che del lavoratore socio del Fondo. Conformemente a
quanto stabilito dall'art. 13 del Decreto 124/93, l'importo del contributo al Fondo non potrà eccedere il
10%(dieci) della retribuzione assunta a base di calcolo del TFR

Il versamento a carico dell’Azienda, pari a Lit. 130.000.-- annue, verrà effettuato con cadenza annuale a far
data da luglio 1994 sulla base della prestazione nel periodo 1/8 - 31/7.

Il versamento a carico del lavoratore dovrà essere almeno di importo uguale alla quota del TFR di cui il
lavoratore chiede la destinazione al Fondo e verrà trattenuto mensilmente dalla sua busta paga.

Il giorno di pagamento della retribuzione del mese di giugno di ciascun anno l'Azienda verserà al Fondo la
quota di TFR come da tabella allegata per ciascun lavoratore aderente.




                                                       232
MODALITA' VERSAMENTI AL FONDO PENSIONE


L'azienda verserà al Fondo, su apposito conto corrente, i contributi individuali trattenuti con la distinta delle
posizioni ed i relativi importi previsti, con valuta del giorno di pagamento delle retribuzioni di ciascun
mese.

Analogamente, con cadenza mensile, comunicherà al Fondo attraverso apposito supporto magnetico, i dati
relativi ad ogni singola posizione.


NUOVI ASSUNTI

Per i lavoratori assunti successivamente al presente accordo, l’Azienda si impegna, trascorso un anno dalla
data di assunzione, a consegnare copia dello statuto, del regolamento e modulo di adesione al Fondo stesso
al fine di consentirne l’adesione al Fondo.

I contributi dei neo assunti verranno trattenuti nel primo mese utile e versati con la stessa periodicità sopra
descritta.

Il TFR verrà anticipato nel mese di Luglio successivo al compimento del primo anno di anzianità.


NORMA FINALE

Quanto oggetto del presente accordo dovrà in ogni modo essere conforme alle normative fiscali e
previdenziali in vigore e di nuova emanazione.

Le parti si impegnano a riesaminare modifiche o innovazioni del quadro normativo che possano avere
influenza sull’operatività del presente accordo per valutarne congiuntamente gli effetti e le ripercussioni
sulla gestione.


TABELLA DEI VERSAMENTI 1994 - 1997


dal 1 gennaio 1990

Anticipo azienda TER                   contributo individuale minimo
Annuale                                annuale                 mensile

360.000                                360.000                 30.000
420.000                                420.000                 35.000
480.000                                480.000                 40.000

dal 1 gennaio 1995 un ulteriore fascia:
600.000                                 600.000                50.000


Bologna, 27/05/1994

                                                        233
ACCORDO NOVEMBRE 1994 - FLESSIBILITA' 1995

Il programma di produzione del 1995 è stato varato mediante il contemporaneo lancio in lavorazione di
numerose commesse, lancio che per la sua entità, la complessa articolazione, le prevedibili conseguenze, la
durata del ciclo produttivo, l'interessamento di reparti e settori diversi prevede la mobilitazione di tutte le
energie e potenzialità dell’azienda,. nonché delle strutture esterne.

Alla luce di quanto sopra le parti inizieranno a valutare nel suo complesso la situazione produttiva ed
occupazionale nell'ambito degli obiettivi aziendali programmati ed in questo senso concorda di effettuare
incontri trimestrali (o secondo necessità); a partire dalla firma del presente accordo, che di volta in volta
analizzeranno la situazione nelle varie aree e nel corso dei quali si concorderanno le misure necessarie a
fronteggiare le difficoltà produttive.

Tali incontri saranno finalizzati all'approfondimento di eventuali problemi di rilevante interesse comune,
quali possono essere quelli riguardanti la qualità e 1’efficacia della struttura produttiva.

Le parti convengono altresì che occorre conseguire la disponibilità dei lavoratori mediante informazioni e
riferimenti ad obiettivi riconosciuti e condivisibili.

Si conviene pertanto sull’utilità di realizzare un programma di lavoro straordinario concordato, nelle aree
investite dalle necessità produttive e dall'aumentato flusso di lavoro ed allo scopo si prevede anche la
realizzazione di assunzioni, anche con contratti a termine, per i quali si applicherà la legge n.56/1987 e l'art.
1 bis d.g. sez. III paragrafo 2 lettera B del vigente C.C.N.L.

Con tale premessa e con riferimento alle conseguenti valutazioni, tra le parti si concorda che:
        - per il taglio dei metalli si chiederà la disponibilità volontaria a mobilità interna e a turni di lavoro
        per 6/8 persone per circa quattro mesi.
        Per tale programma è previsto l'orario di turni di lavoro con le modalità in atto aziendalmente,
        compensato con la tradizionale indennità giornaliera di Lit. 9.000 e con la corrispondente riduzione
        di orario. Trattandosi peraltro di turni occasionali, non si darà luogo alla riduzione della quota di
        ROL spettante contrattualmente ai normalisti.
        Si provvederà inoltre ad assumere 2 persone con contratti a termine, come addette alle mansioni di
        taglio da impiegare nei turni e/o come normalisti.

Questo accordo rappresenta il segmento iniziale di un programma di valutazioni ed iniziative che le parti
ritengono di adottare per fare fronte ad una situazione produttiva molto impegnativa e per risolvere la
medesima con modalità conformi all’interesse comune, partendo dalle considerazioni generali contenute
negli accordi aziendali vigenti.

Prima della fine del corrente anno verrà concordato un nuovo trattamento retributivo e normativo del lavoro
straordinario avanzata dai responsabili dei reparti ed uffici, allo scopo di contenerne e mirarne
l’effettuazione alle sole situazioni di vera necessità, nel rispetto del presente accordo.



per l'Azienda                                                         per le R.S.U.

10 novembre 1994

                                                       234
ACCORDO FLESSIBILITA' 1995
 Le parti concordano di proseguire la valutazione dei problemi della qualità ed efficacia della struttura
produttiva con riferimento al programma di lavoro per il 1995 e alla premessa dell'accordo del 10/11/1994.

OCCUPAZIONE E ASSETTI PRODUTTIVI

Nel corso dei successivi incontri previsti tra le parti dall'accordo 10/11/94, verranno aggiornate le
valutazioni dei problemi occupazionali e produttivi delle varie aree sulla base di un programma di
commesse produttive e di corrispondenti ore straordinarie richieste dall'azienda, come da allegato 1). Tale
allegato sarà oggetto di un primo incontro di confronto da realizzarsi entro il 20/01/1995.

L’azienda metterà a disposizione delle RSU indicatori ed informazioni sulle assunzioni effettuate nel 1993
e 1994 integrandole con valutazioni utili a sviluppare le più coerenti analisi e soluzioni.

Come primo quadro generale, si prevede di realizzare il programma di assunzioni per il 1995,.secondo gli
obiettivi e le finalità sopra definite, come previsto nell'allegato 2).

Quanto sopra metterà in evidenza la necessità di misure di flessibilità e renderà possibile sviluppare
l'effettuazione di lavoro straordinario con le seguenti modalità e trattamenti.

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E NORMATIVO

1 - Volontarietà: si fa’ salva la volontarietà della prestazione nei limiti delle finalità dell'accordo e la
possibilità di alternare straordinari durante i giorni lavorativi normali e al sabato.

2 - Quote di maggiorazione per ogni ora (vedi sistema dell'accordo 1993):
Livelli       Maggiorazione Lorda
2° - 3°       Lit.    3.300.
4°                    3.500.
5°                    3.700.
 5°/S                 4.000.
6°                    4.500.

3 - Possibilità di usare nel 1996 di permessi non retribuiti per un numero di ore fino al 15% delle ore di
straordinario effettuate individualmente nel 1995.

4 - Per compensare l'impegno produttivo previsto per il 1995 si concorda di pagare a titolo di salario
variabile per lo stesso 1995 i seguenti importi:

Livello        Acconto Febbraio 1995                 Saldo Novembre 1995         TOTALE

2°             Lit.    123.666                       Lit.    247.334             Lit.    371.000.
3°                     132.333                               264.667                     397.000.
4°                     140.000                               280.000                     420.000.
5°                     153.333                               306.667                     460.000.
5°/S                   165.000                               330.000                     495.000.
6°                     181.333                               362.667                     544.000.
7°                     198.666                               397.337                     596.000.

                                                      235
La quota salariale sopra indicata non sarà oggetto di riferimento per la definizione del salario variabile 2.

N.B. Gli importi del punto 4 saranno utili agli effetti del TFR.


APPLICAZIONE ACCORDO 8 DICEMBRE 1993

Le parti si danno atto che l'applicazione dell'accordo 1993 dovrà prevedere a partire dal gennaio 1995,
incontri di verifica sui punti indicati nell'allegato 3).

la definizione degli indicatori di variabile 1 e variabile 2 verrà effettuata, sulla base di quanto previsto a
pag. 7 dell'accordo aziendale 8/12/93 (obiettivi e criteri degli indicatori di produttività), entro marzo/aprile
1995.


per le RSU

per L'Azienda


Bologna, 20 gennaio 1995




                                                           236
CALENDARIO DI LAVORO PER IL 1995

In relazione a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. le parti convengono quanto segue:

1 - a)la riduzione di orario contrattuale per i lavoratori a regime di orario normale e discontinuo viene
realizzata per il 1995 mediante godimento individuale nel corso dell'anno di 64 ore di permesso personale
retribuito.

Tali permessi dovranno trovare posto nella normale programmazione dei riposi e delle prestazioni e
comunque essere richiesti con congruo anticipo ai capireparto, salvo casi eccezionali di necessita e urgenza.


i;) La riduzione di orario contrattuale di ulteriori 8 ore viene attribuita a tutti i lavoratori mediante chiusura
collettiva il 24 aprile 1995.

In via transitoria per il 1995 1'amministrazione delle R.O.L non sarà tenuta separata, ma le ore spettanti
verranno cumulate alle ore spettanti di ferie.

Le quattro ex festività lavorate saranno recuperate con le seguenti modalità:

14 Agosto 1995
27 Dicembre 1995
28 Dicembre 1995
29 Dicembre 1995

Pertanto gli stabilimenti di Bologna, Anzola e Villanova resteranno chiusi nel periodo natalizio dal
23/12/1995 al 1/1/1996.

Nel caso in cui siano necessarie prestazioni lavorative nelle giornate di chiusura sia nel periodo natalizio
che nei due ponti del 24-25 aprile e del 14-15 agosto, le ore di ROL e di ex Festività non godute verranno
retribuite e le ore lavorate verranno compensate con le maggiorazioni contrattuali aziendali.
3 - La festività del S. Patrono è fissata il 4 Ottobre 1995 anche per gli stabilimenti di Anzola e Villanova.

4 – Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di programmare il calendario a partire dal 1996 in
modo da tener conto dell'aumentata quantità delle ore di ROL al fine di realizzare una equilibrata
ripartizione tra quote a godimento individuale e collettivo -

5 - Si ritiene infine di dover operare per modificare abitudini personali ed obiettivi di programmazione in
materia di godimento delle ferie individuali.

L'azienda pagherà le residue ore non fruite nel 1995 con la paga di febbraio 1996 e impartirà tassative
disposizioni a tutte le strutture per limitare i riporti di ore al 1996.

Per le RSU                                               Per l’azienda


Bologna 11.04.1995



                                                          237
238
ACCORDO SULLA FLESSIBILITA' 1995
Sulla base di un'ampia informazione riguardante l'andamento di mercato e di prodotto, i programmi di
decentramento, le caratteristiche e le connotazioni dell'occupazione aziendale suddivisa per funzioni ed aree
con riferimento alla particolare situazione critica della produzione, le parti continuano l'analisi e la
valutazione dei problemi della qualità ed efficacia della struttura produttiva.

Un quadro ancora più preciso e di prospettiva sarà fornito in occasione dell'informativa annuale che avverrà
entro il corrente mese o inizi di maggio p.v.

Si concorda che i problemi in parte congiunturali ed in parte strutturali legati agli aumenti dei volumi
produttivi e di sviluppo richiedono soluzioni che assicurino nel medio periodo i livelli occupazionali
necessari ai volumi di lavoro previsti e risolvano nel breve le eccedenze critiche derivanti dall'attuale
situazione che registra una domanda superiore allo sviluppo atteso.

Le parti concordano di dare applicazione alle valutazioni previste dagli accordi 10/11/94 e 20/1/95, per
approfondire problemi riguardanti i reparti e le aree interessate.


PROGRAMMA PRODUTTIVO E OCCUPAZIONALE

L'azienda ha fornito dettagliate informazioni sui programmi produttivi gli investimenti, la ricerca, in
riferimento anche agli obiettivi da conseguire, agli attuali ed ai nuovi progetti.

Inoltre è stata fornita un'analisi dettagliata delle assunzioni effettuate (61 unità tra gennaio e marzo 1995) ed
in corso di effettuazione, consistenti in ulteriori 20 unità previste per il corrente mese, articolate per aree e
reparti.
Tale situazione verrà aggiornata trimestralmente allo scopo di consentire le più coerenti valutazioni
dell'impatto sui programmi produttivi interni e dello sviluppo del decentramento, anche in relazione alla
necessità di flessibilità, che costituisce parte del presente accordo.

Coerentemente con quanto sopra, l'Azienda si impegna ad effettuare ulteriori 50 nuove assunzioni,
aggiuntive al ripristino del turnover, di cui 25 entro il mese di luglio nell'area di produzione e 25 entro
l'anno nelle aree ufficio tecnico e montaggio.
Pertanto i lavoratori occupati saranno a fine 1995 almeno 1530, con almeno 131 nuovi assunti, con la
conferma, da valutare tra le parti alla scadenza, dei contratti a termine realizzati nei presupposti dei
programmi produttivi in oggetto.

I lavoratori neo assunti, continuando nella prassi in uso, saranno messi in condizione di conseguire una
adeguata formazione professionale tramite affiancamento.

In aggiunta l'Azienda ha predisposto iniziative di ulteriore decentramento produttivo in aziende con
tecnologie compatibili, favorendo il consolidamento occupazionale in quelle realtà. Tuttavia l'Azienda
stima che il programma produttivo da conseguire internamente per il 1995 debba essere incrementato
rispetto all'accordo già vigente.




                                                      239
ORARIO DI LAVORO

Verificati i volumi produttivi, l'impegno occupazionale, gli investimenti e tutte le soluzioni messe in atto, si
conviene che per tutto il 1995 fatta salva la volontarietà e il rispetto del calendario concordato e programmi
ferie 1995, sarà possibile il ricorso a regimi di orari di lavoro flessibili con le seguenti modalità:
1.      Possibilità per i normalisti di effettuare ore di straordinario in entrata o in uscita tra le ore 7,00 e le
        18,00, dal lunedì al venerdì con un sistema di orario a frazione di 30'.
2.      Possibilità per i normalisti di effettuare ore di straordinario nella mat tinata del sabato tra le ore 7,00
        e le 13,00.
3.      Possibilità dell'utilizzo di regimi di turnazioni non strutturali in montaggio, in particolare in fase di
        collaudo dei complessi ed ove strettamente necessario.
4.      Possibilità di utilizzare sabati lavorativi nelle aree mirate, su due turni, dalle ore 6,00 alle 12,00 e
        dalle ore 12,00 alle 18,00.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

I progetti di formazione professionale programmati per il 1995 e per parte dei quali l'Azienda ha richiesto
contributi al Fondo Sociale Europeo, sono stati oggetto di una prima informazione tra le parti al momento
della presentazione del progetto di finanziamento.
 Essi saranno oggetto di un approfondimento con le R.S.U. in merito ai contenuti, al numero dei
partecipanti, alle modalità di accesso, alle condizioni di partecipazione ed ai riflessi professionali, nel mese
di maggio.
Sperimentalmente, a partire dal 1996, le parti valuteranno le modalità per attivare un programma di
formazione estiva per i giovani delle scuole industriali, tecniche e professionali, con la possibilità di
costituire piccoli gruppi di lavoro da affidare a lavoratori «senior» con elevata capacità professionale.

In riferimento alla certificazione della qualità ISO 9001 e più in generale sulle esigenze della Qualità e la
necessaria valorizzazione delle risorse umane, si darà corso nel mese di giugno ad un incontro tra le R.S.U.
e la Direzione Aziendale per una specifica informazione sul merito.


INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

Nel ribadire gli orientamenti e le linee operative espresse negli accordi aziendali vigenti in materia di
professionalità, entro il mese di maggio verranno valutate, con le normative vigenti le proposte dei passaggi
di categoria presentate dalle R.S.U. Inoltre a partire dal mese di giugno si inizierà l'applicazione del
contratto aziendale 1993 mediante valutazione delle proposte delle parti in materia di nuove figure
professionali non previste dagli attuali reticoli aziendali.




                                                       240
AMBIENTE

L'Azienda effettuerà un’attenta analisi su clima e temperatura ambientale nei reparti critici e verificherà in
tempi utili con le R.S.U. le soluzioni più idonee per alleviare tali problemi per il periodo estivo, a partire dal
1995.

Nel frattempo sono in corso di svolgimento lavori di riassetto delle coperture dei reparti tornio, attrezzeria,
ex sala esperimenti e lavori di sopraelevazione con ricostruzione parziale della copertura del reparto
montaggio e della sala mensa G.D 1. Si conviene di analizzare i risultati di tali opere allo scopo di
verificarne gli effetti conseguiti sul clima ambientale al fine di trovare le soluzioni più idonee da applicare
prima dell'estate 1996.

RETRIBUZIONE

 In relazione al programma. di lavoro straordinario concordato per le aree mirate in allegato, si conviene
che, fermo restando l'adesione volontaria di ogni singolo lavoratore/trice ed in base alle modalità di orario
di lavoro sopra concordate, per tutto il 1995 l'Azienda erogherà per ogni singola ora straordinaria le
sottoindicate maggiorazioni aggiuntive all'accordo del 20/1/95 e riparametrate al 5° livello, sulla base dei
parametri concordati:

1.     Prestazioni straordinarie dal lunedì al venerdì:
       Lit. 3.000.

2.     Prestazioni straordinarie nella giornata di sabato:
       Lit. 5.000.
3.     Prestazioni straordinarie a turno nella giornata di sabato:
       Lit. 5.000.

Inoltre per il turno del mattino del sabato viene riconosciuta un'ulteriore indennità di Lit. 15.000, che sarà
elevata a Lit. 50.000 per il turno del pomeriggio.

L'Azienda, a seguito delle verifiche già stabilite per i mesi di giugno, ottobre e dicembre 1995, e qualora la
situazione produttiva rispetti gli obiettivi oggetto dell'accordo erogherà a consuntivo per ogni ora
straordinaria effettuata nel periodo in esame un'ulteriore maggiorazione di Lit. 1.500 al 5° livello su
parametri concordati.

A conclusione del presente accordo, che vede un sensibile impegno delle parti nel far fronte ad una
domanda superiore allo sviluppo atteso, e nel rispetto degli obiettivi concordati, l’Azienda erogherà a tutti i
dipendenti una quota salariale UNA-TANTUM di Lit. 300.000 riparametrate al 5° livello, utile agli effetti
del TFR, con erogazione nella retribuzione del mese di dicembre 1995: come da prospetto allegato.


per l'Azienda                                                   per le RSU


Bologna, 4 Maggio 1995




                                                          241
ALLEGATO A

PARAMETRAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI
IMPORTI LORDI ORARI
PRESTAZIONI         PRESTAZIONI                              PRESTAZIONI
PUNTO 1)            PUNTO 2 e 3)                             A CONSUNTIVO
                                                             TRIMESTRALE
2° liv. 2680                  4460                           1320
3°      2680                  4460                           1320
4°      2840                  4730                           1400
5°      3000                  5000                           1500
5°/S 3240                     5400                           1600
6°      3650                  6070                           1800


Le maggiorazioni di cui sopra competono ai lavoratori compresi nelle aree mirate previste in allegato, per il
periodo maggio - dicembre.
 Eventuali aggiunte di reparti o gruppi di lavoratori saranno oggetto di specifica valutazione congiunta,
soltanto se e dal momento in cui si renderanno necessari aumenti delle quantità di ore previste dal
programma allegato all'accordo 20/1/1995.

UNA-TANTUM DICEMBRE 1995
IMPORTI LORDI

2° Lit. 250 .000
3°       260 .000
4°       280 .000
5°       300 .000
5°/S 330 .000
6°       360 .000
7°       390 .000

NORME TRANSITORIE

Le parti concordano di abolire per il 1995 il limite delle 24 ore mensili previsto nei precedenti accordi, a
decorrere dal 2/5/1995, non sarà più operante il limite di cui sopra, oltre il quale verranno pertanto pagate le
maggiorazioni concordate per reparti e tipologie.

Le parti concordano inoltre di eliminare i riporti di ore da pagare a fine 1995 ancora previsti dall'accordo
20/1/95 e pertanto tutte le ore di straordinario effettuate dal 2/5/95 saranno pagate nel mese di competenza,
fatta esclusione soltanto della maggiorazione di Lit. 1.500 parametrata al 5°
 livello come sopra. Inoltre tutte le ore di straordinario già accantonate nei mesi gennaio - aprile 1995
saranno liquidate con la retribuzione del mese di aprile.




                                                      242
Bologna, 7 Luglio 1995

        ACCORDO AZIENDALE REPARTI TORNERIA

Le parti convengono e riconoscono che nell’ambito del processo aziendale di perseguimento del
miglioramento di qualità del prodotto, la formazione e qualificazione professionale dei lavoratori
rappresentano al tempo stesso uno strumento ed un obiettivo da conseguire anche mediante l'impiego di
tecnologia avanzata.

In relazione a questo, l’Azienda ha dato ampia informazione alle RSU su un progetto sperimentale da
attuare nei reparti di torneria, articolato sul controllo e collaudo del pezzo, sulla segnalazione di non
conformità, sull’automanutenzione e sulla corretta movimentazione dei pezzi.

Tale sperimentazione avrà la durata di circa un anno e sarà dotata di strumentazione informatica: verranno
infatti prossimamente installati a bordo macchina dei PC con funzione di raccolta dati di produzione.

I collaudi delle lavorazioni verranno eseguiti in parallelo (dall’operatore stesso e dal reparto collaudo)
durante il periodo di sperimentazione secondo i procedimenti in uso già noti, con la dovuta assistenza dei
capi - reparto e tecnici individuati.

Le parti convengono che tale progetto potrà determinare un arricchimento professionale dei lavoratori
coinvolti.

A sperimentazione ultimata, e secondo necessità le parti si confronteranno per valutarne i risultati e, se
l'esperienza sarà stata positiva, per definire le modalità per la prosecuzione della stessa.

Alleghiamo documentazione esplicativa del procedimento.




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1969 accordi gd 10 1994 - 1995 pag 231 - 243

  • 1. ACCORDO AZIENDALE PER L'USO DEL TEMPO PARZIALE Con riferimento alla Legge 19 dicembre 1984 n. 863, si concorda di applicare l'istituto del tempo parziale con le seguenti modalità a modifica ed integrazione di quanto previsto con accordo aziendale del 4/2/88: a) Ne potranno fare richiesta i lavoratori tutti (esclusi i turnisti, trasfertisti ed impiegati con funzioni direttive, fatti salvi i casi di inequivocabile eccezionalità) nella misura del 2% del personale a tempo pieno. b) La richiesta va’ inoltrata per iscritto, con preavviso di tre mesi, alla Direzione Aziendale che ne valuterà la compatibilità con le esigenze di lavoro d ell'Azienda. Tale richiesta dovrà essere giustificata da motivi di salute, necessità familiari e studio. O) La durata del periodo a tempo parziale non potrà essere, di norma, superiore a 12 mesi o non inferiore a 6 mesi, rinnovabile consensualmente. (1) La reversibilità della scelta resta reciprocamente garantita e le richieste di modifica del rapporto di lavoro dovranno pervenire per iscritto, di norma con preavviso di 3 mesi, per verificarne la compatibilità con le esigenze aziendali. e) L'orario di lavoro sarà articolato su 4 ore giornaliere per 5 giorni settimanali e 20 ore complessive (tempo parziale orizzontale). In alternativa l'orario di lavoro sarà su 5 ore giornaliere per cinque giorni settimanali e 25 ore complessive. f) Il trattamento economico e gli istituti normativi (ferie, riduzione orario, 13a mensilità, premio di produzione) saranno riproporzionati corrispondentemente alla prestazione effettuata rispetto all'orario normale previsto dal vigente Contratto Nazionale. in stretta relazione a quanto previsto dall’art. 5, 4° comma della Legge n. 863 del 1984, le parti concordano l'uso di limitate prestazioni di lavoro supplementare se motivate da necessità specifiche. per il Consiglio di Fabbrica per L’azienda Nota a verbale dell'Azienda Per la sostituzione del lavoratore, ove ne ricorra la necessità, si farà. uso dello strumento del contratto a termine. Bologna, 22.04.1994 231
  • 2. APPLICAZIONE PREVIDENZA INTEGRATIVA 1994 VERBALE DI ACCORDO Fra la Direzione G.D SPA, la FIM-FIOM-UILM Territoriale, ed il Consiglio di Fabbrica Premesso - che il presente accordo si pone l'obiettivo di rendere operativo quanto già sottoscritto in materia di previdenza integrativa in data 4/2/88, 9/2/90 e 8/12/93, sulla base dell'interpretazione del D.L. n. 124 del 21 aprile 1993 e futuri regolamenti di attuazione - - che le parti convengono di confermare quanto non espressamente derogato in questa sede - - e che le parti concordano nel ritenere che per i dipendenti che hanno aderito al Fondo Pensione "PREVILABOR" DI BOLOGNA (d'ora in poi FONDO) prima della data di entrata in vigore del citato Decreto 124/93 è operativo quanto previsto dall'art. 18 dello stesso Decreto - si conviene quanto segue: il presente accordo è operativo a far data 1 giugno 1994 MODULISTICA Il dipendente che intende aderire al Fondo dovrà compilare apposito modello autorizzando l'azienda ad effettuare le operazioni previste, indicando l'ammontare e la data di decorrenza delle trattenute in busta paga relative ai contributi a suo carico da versare al Fondo. Gli importi potranno essere variati annualmente, nel rispetto dei limiti posti dagli accordi sottoscritti tra le parti, dai lavoratori già iscritti al Fondo. CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONE I versamenti al Fondo sono a carico sia dell'Azienda che del lavoratore socio del Fondo. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Decreto 124/93, l'importo del contributo al Fondo non potrà eccedere il 10%(dieci) della retribuzione assunta a base di calcolo del TFR Il versamento a carico dell’Azienda, pari a Lit. 130.000.-- annue, verrà effettuato con cadenza annuale a far data da luglio 1994 sulla base della prestazione nel periodo 1/8 - 31/7. Il versamento a carico del lavoratore dovrà essere almeno di importo uguale alla quota del TFR di cui il lavoratore chiede la destinazione al Fondo e verrà trattenuto mensilmente dalla sua busta paga. Il giorno di pagamento della retribuzione del mese di giugno di ciascun anno l'Azienda verserà al Fondo la quota di TFR come da tabella allegata per ciascun lavoratore aderente. 232
  • 3. MODALITA' VERSAMENTI AL FONDO PENSIONE L'azienda verserà al Fondo, su apposito conto corrente, i contributi individuali trattenuti con la distinta delle posizioni ed i relativi importi previsti, con valuta del giorno di pagamento delle retribuzioni di ciascun mese. Analogamente, con cadenza mensile, comunicherà al Fondo attraverso apposito supporto magnetico, i dati relativi ad ogni singola posizione. NUOVI ASSUNTI Per i lavoratori assunti successivamente al presente accordo, l’Azienda si impegna, trascorso un anno dalla data di assunzione, a consegnare copia dello statuto, del regolamento e modulo di adesione al Fondo stesso al fine di consentirne l’adesione al Fondo. I contributi dei neo assunti verranno trattenuti nel primo mese utile e versati con la stessa periodicità sopra descritta. Il TFR verrà anticipato nel mese di Luglio successivo al compimento del primo anno di anzianità. NORMA FINALE Quanto oggetto del presente accordo dovrà in ogni modo essere conforme alle normative fiscali e previdenziali in vigore e di nuova emanazione. Le parti si impegnano a riesaminare modifiche o innovazioni del quadro normativo che possano avere influenza sull’operatività del presente accordo per valutarne congiuntamente gli effetti e le ripercussioni sulla gestione. TABELLA DEI VERSAMENTI 1994 - 1997 dal 1 gennaio 1990 Anticipo azienda TER contributo individuale minimo Annuale annuale mensile 360.000 360.000 30.000 420.000 420.000 35.000 480.000 480.000 40.000 dal 1 gennaio 1995 un ulteriore fascia: 600.000 600.000 50.000 Bologna, 27/05/1994 233
  • 4. ACCORDO NOVEMBRE 1994 - FLESSIBILITA' 1995 Il programma di produzione del 1995 è stato varato mediante il contemporaneo lancio in lavorazione di numerose commesse, lancio che per la sua entità, la complessa articolazione, le prevedibili conseguenze, la durata del ciclo produttivo, l'interessamento di reparti e settori diversi prevede la mobilitazione di tutte le energie e potenzialità dell’azienda,. nonché delle strutture esterne. Alla luce di quanto sopra le parti inizieranno a valutare nel suo complesso la situazione produttiva ed occupazionale nell'ambito degli obiettivi aziendali programmati ed in questo senso concorda di effettuare incontri trimestrali (o secondo necessità); a partire dalla firma del presente accordo, che di volta in volta analizzeranno la situazione nelle varie aree e nel corso dei quali si concorderanno le misure necessarie a fronteggiare le difficoltà produttive. Tali incontri saranno finalizzati all'approfondimento di eventuali problemi di rilevante interesse comune, quali possono essere quelli riguardanti la qualità e 1’efficacia della struttura produttiva. Le parti convengono altresì che occorre conseguire la disponibilità dei lavoratori mediante informazioni e riferimenti ad obiettivi riconosciuti e condivisibili. Si conviene pertanto sull’utilità di realizzare un programma di lavoro straordinario concordato, nelle aree investite dalle necessità produttive e dall'aumentato flusso di lavoro ed allo scopo si prevede anche la realizzazione di assunzioni, anche con contratti a termine, per i quali si applicherà la legge n.56/1987 e l'art. 1 bis d.g. sez. III paragrafo 2 lettera B del vigente C.C.N.L. Con tale premessa e con riferimento alle conseguenti valutazioni, tra le parti si concorda che: - per il taglio dei metalli si chiederà la disponibilità volontaria a mobilità interna e a turni di lavoro per 6/8 persone per circa quattro mesi. Per tale programma è previsto l'orario di turni di lavoro con le modalità in atto aziendalmente, compensato con la tradizionale indennità giornaliera di Lit. 9.000 e con la corrispondente riduzione di orario. Trattandosi peraltro di turni occasionali, non si darà luogo alla riduzione della quota di ROL spettante contrattualmente ai normalisti. Si provvederà inoltre ad assumere 2 persone con contratti a termine, come addette alle mansioni di taglio da impiegare nei turni e/o come normalisti. Questo accordo rappresenta il segmento iniziale di un programma di valutazioni ed iniziative che le parti ritengono di adottare per fare fronte ad una situazione produttiva molto impegnativa e per risolvere la medesima con modalità conformi all’interesse comune, partendo dalle considerazioni generali contenute negli accordi aziendali vigenti. Prima della fine del corrente anno verrà concordato un nuovo trattamento retributivo e normativo del lavoro straordinario avanzata dai responsabili dei reparti ed uffici, allo scopo di contenerne e mirarne l’effettuazione alle sole situazioni di vera necessità, nel rispetto del presente accordo. per l'Azienda per le R.S.U. 10 novembre 1994 234
  • 5. ACCORDO FLESSIBILITA' 1995 Le parti concordano di proseguire la valutazione dei problemi della qualità ed efficacia della struttura produttiva con riferimento al programma di lavoro per il 1995 e alla premessa dell'accordo del 10/11/1994. OCCUPAZIONE E ASSETTI PRODUTTIVI Nel corso dei successivi incontri previsti tra le parti dall'accordo 10/11/94, verranno aggiornate le valutazioni dei problemi occupazionali e produttivi delle varie aree sulla base di un programma di commesse produttive e di corrispondenti ore straordinarie richieste dall'azienda, come da allegato 1). Tale allegato sarà oggetto di un primo incontro di confronto da realizzarsi entro il 20/01/1995. L’azienda metterà a disposizione delle RSU indicatori ed informazioni sulle assunzioni effettuate nel 1993 e 1994 integrandole con valutazioni utili a sviluppare le più coerenti analisi e soluzioni. Come primo quadro generale, si prevede di realizzare il programma di assunzioni per il 1995,.secondo gli obiettivi e le finalità sopra definite, come previsto nell'allegato 2). Quanto sopra metterà in evidenza la necessità di misure di flessibilità e renderà possibile sviluppare l'effettuazione di lavoro straordinario con le seguenti modalità e trattamenti. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E NORMATIVO 1 - Volontarietà: si fa’ salva la volontarietà della prestazione nei limiti delle finalità dell'accordo e la possibilità di alternare straordinari durante i giorni lavorativi normali e al sabato. 2 - Quote di maggiorazione per ogni ora (vedi sistema dell'accordo 1993): Livelli Maggiorazione Lorda 2° - 3° Lit. 3.300. 4° 3.500. 5° 3.700. 5°/S 4.000. 6° 4.500. 3 - Possibilità di usare nel 1996 di permessi non retribuiti per un numero di ore fino al 15% delle ore di straordinario effettuate individualmente nel 1995. 4 - Per compensare l'impegno produttivo previsto per il 1995 si concorda di pagare a titolo di salario variabile per lo stesso 1995 i seguenti importi: Livello Acconto Febbraio 1995 Saldo Novembre 1995 TOTALE 2° Lit. 123.666 Lit. 247.334 Lit. 371.000. 3° 132.333 264.667 397.000. 4° 140.000 280.000 420.000. 5° 153.333 306.667 460.000. 5°/S 165.000 330.000 495.000. 6° 181.333 362.667 544.000. 7° 198.666 397.337 596.000. 235
  • 6. La quota salariale sopra indicata non sarà oggetto di riferimento per la definizione del salario variabile 2. N.B. Gli importi del punto 4 saranno utili agli effetti del TFR. APPLICAZIONE ACCORDO 8 DICEMBRE 1993 Le parti si danno atto che l'applicazione dell'accordo 1993 dovrà prevedere a partire dal gennaio 1995, incontri di verifica sui punti indicati nell'allegato 3). la definizione degli indicatori di variabile 1 e variabile 2 verrà effettuata, sulla base di quanto previsto a pag. 7 dell'accordo aziendale 8/12/93 (obiettivi e criteri degli indicatori di produttività), entro marzo/aprile 1995. per le RSU per L'Azienda Bologna, 20 gennaio 1995 236
  • 7. CALENDARIO DI LAVORO PER IL 1995 In relazione a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. le parti convengono quanto segue: 1 - a)la riduzione di orario contrattuale per i lavoratori a regime di orario normale e discontinuo viene realizzata per il 1995 mediante godimento individuale nel corso dell'anno di 64 ore di permesso personale retribuito. Tali permessi dovranno trovare posto nella normale programmazione dei riposi e delle prestazioni e comunque essere richiesti con congruo anticipo ai capireparto, salvo casi eccezionali di necessita e urgenza. i;) La riduzione di orario contrattuale di ulteriori 8 ore viene attribuita a tutti i lavoratori mediante chiusura collettiva il 24 aprile 1995. In via transitoria per il 1995 1'amministrazione delle R.O.L non sarà tenuta separata, ma le ore spettanti verranno cumulate alle ore spettanti di ferie. Le quattro ex festività lavorate saranno recuperate con le seguenti modalità: 14 Agosto 1995 27 Dicembre 1995 28 Dicembre 1995 29 Dicembre 1995 Pertanto gli stabilimenti di Bologna, Anzola e Villanova resteranno chiusi nel periodo natalizio dal 23/12/1995 al 1/1/1996. Nel caso in cui siano necessarie prestazioni lavorative nelle giornate di chiusura sia nel periodo natalizio che nei due ponti del 24-25 aprile e del 14-15 agosto, le ore di ROL e di ex Festività non godute verranno retribuite e le ore lavorate verranno compensate con le maggiorazioni contrattuali aziendali. 3 - La festività del S. Patrono è fissata il 4 Ottobre 1995 anche per gli stabilimenti di Anzola e Villanova. 4 – Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di programmare il calendario a partire dal 1996 in modo da tener conto dell'aumentata quantità delle ore di ROL al fine di realizzare una equilibrata ripartizione tra quote a godimento individuale e collettivo - 5 - Si ritiene infine di dover operare per modificare abitudini personali ed obiettivi di programmazione in materia di godimento delle ferie individuali. L'azienda pagherà le residue ore non fruite nel 1995 con la paga di febbraio 1996 e impartirà tassative disposizioni a tutte le strutture per limitare i riporti di ore al 1996. Per le RSU Per l’azienda Bologna 11.04.1995 237
  • 8. 238
  • 9. ACCORDO SULLA FLESSIBILITA' 1995 Sulla base di un'ampia informazione riguardante l'andamento di mercato e di prodotto, i programmi di decentramento, le caratteristiche e le connotazioni dell'occupazione aziendale suddivisa per funzioni ed aree con riferimento alla particolare situazione critica della produzione, le parti continuano l'analisi e la valutazione dei problemi della qualità ed efficacia della struttura produttiva. Un quadro ancora più preciso e di prospettiva sarà fornito in occasione dell'informativa annuale che avverrà entro il corrente mese o inizi di maggio p.v. Si concorda che i problemi in parte congiunturali ed in parte strutturali legati agli aumenti dei volumi produttivi e di sviluppo richiedono soluzioni che assicurino nel medio periodo i livelli occupazionali necessari ai volumi di lavoro previsti e risolvano nel breve le eccedenze critiche derivanti dall'attuale situazione che registra una domanda superiore allo sviluppo atteso. Le parti concordano di dare applicazione alle valutazioni previste dagli accordi 10/11/94 e 20/1/95, per approfondire problemi riguardanti i reparti e le aree interessate. PROGRAMMA PRODUTTIVO E OCCUPAZIONALE L'azienda ha fornito dettagliate informazioni sui programmi produttivi gli investimenti, la ricerca, in riferimento anche agli obiettivi da conseguire, agli attuali ed ai nuovi progetti. Inoltre è stata fornita un'analisi dettagliata delle assunzioni effettuate (61 unità tra gennaio e marzo 1995) ed in corso di effettuazione, consistenti in ulteriori 20 unità previste per il corrente mese, articolate per aree e reparti. Tale situazione verrà aggiornata trimestralmente allo scopo di consentire le più coerenti valutazioni dell'impatto sui programmi produttivi interni e dello sviluppo del decentramento, anche in relazione alla necessità di flessibilità, che costituisce parte del presente accordo. Coerentemente con quanto sopra, l'Azienda si impegna ad effettuare ulteriori 50 nuove assunzioni, aggiuntive al ripristino del turnover, di cui 25 entro il mese di luglio nell'area di produzione e 25 entro l'anno nelle aree ufficio tecnico e montaggio. Pertanto i lavoratori occupati saranno a fine 1995 almeno 1530, con almeno 131 nuovi assunti, con la conferma, da valutare tra le parti alla scadenza, dei contratti a termine realizzati nei presupposti dei programmi produttivi in oggetto. I lavoratori neo assunti, continuando nella prassi in uso, saranno messi in condizione di conseguire una adeguata formazione professionale tramite affiancamento. In aggiunta l'Azienda ha predisposto iniziative di ulteriore decentramento produttivo in aziende con tecnologie compatibili, favorendo il consolidamento occupazionale in quelle realtà. Tuttavia l'Azienda stima che il programma produttivo da conseguire internamente per il 1995 debba essere incrementato rispetto all'accordo già vigente. 239
  • 10. ORARIO DI LAVORO Verificati i volumi produttivi, l'impegno occupazionale, gli investimenti e tutte le soluzioni messe in atto, si conviene che per tutto il 1995 fatta salva la volontarietà e il rispetto del calendario concordato e programmi ferie 1995, sarà possibile il ricorso a regimi di orari di lavoro flessibili con le seguenti modalità: 1. Possibilità per i normalisti di effettuare ore di straordinario in entrata o in uscita tra le ore 7,00 e le 18,00, dal lunedì al venerdì con un sistema di orario a frazione di 30'. 2. Possibilità per i normalisti di effettuare ore di straordinario nella mat tinata del sabato tra le ore 7,00 e le 13,00. 3. Possibilità dell'utilizzo di regimi di turnazioni non strutturali in montaggio, in particolare in fase di collaudo dei complessi ed ove strettamente necessario. 4. Possibilità di utilizzare sabati lavorativi nelle aree mirate, su due turni, dalle ore 6,00 alle 12,00 e dalle ore 12,00 alle 18,00. FORMAZIONE PROFESSIONALE I progetti di formazione professionale programmati per il 1995 e per parte dei quali l'Azienda ha richiesto contributi al Fondo Sociale Europeo, sono stati oggetto di una prima informazione tra le parti al momento della presentazione del progetto di finanziamento. Essi saranno oggetto di un approfondimento con le R.S.U. in merito ai contenuti, al numero dei partecipanti, alle modalità di accesso, alle condizioni di partecipazione ed ai riflessi professionali, nel mese di maggio. Sperimentalmente, a partire dal 1996, le parti valuteranno le modalità per attivare un programma di formazione estiva per i giovani delle scuole industriali, tecniche e professionali, con la possibilità di costituire piccoli gruppi di lavoro da affidare a lavoratori «senior» con elevata capacità professionale. In riferimento alla certificazione della qualità ISO 9001 e più in generale sulle esigenze della Qualità e la necessaria valorizzazione delle risorse umane, si darà corso nel mese di giugno ad un incontro tra le R.S.U. e la Direzione Aziendale per una specifica informazione sul merito. INQUADRAMENTO PROFESSIONALE Nel ribadire gli orientamenti e le linee operative espresse negli accordi aziendali vigenti in materia di professionalità, entro il mese di maggio verranno valutate, con le normative vigenti le proposte dei passaggi di categoria presentate dalle R.S.U. Inoltre a partire dal mese di giugno si inizierà l'applicazione del contratto aziendale 1993 mediante valutazione delle proposte delle parti in materia di nuove figure professionali non previste dagli attuali reticoli aziendali. 240
  • 11. AMBIENTE L'Azienda effettuerà un’attenta analisi su clima e temperatura ambientale nei reparti critici e verificherà in tempi utili con le R.S.U. le soluzioni più idonee per alleviare tali problemi per il periodo estivo, a partire dal 1995. Nel frattempo sono in corso di svolgimento lavori di riassetto delle coperture dei reparti tornio, attrezzeria, ex sala esperimenti e lavori di sopraelevazione con ricostruzione parziale della copertura del reparto montaggio e della sala mensa G.D 1. Si conviene di analizzare i risultati di tali opere allo scopo di verificarne gli effetti conseguiti sul clima ambientale al fine di trovare le soluzioni più idonee da applicare prima dell'estate 1996. RETRIBUZIONE In relazione al programma. di lavoro straordinario concordato per le aree mirate in allegato, si conviene che, fermo restando l'adesione volontaria di ogni singolo lavoratore/trice ed in base alle modalità di orario di lavoro sopra concordate, per tutto il 1995 l'Azienda erogherà per ogni singola ora straordinaria le sottoindicate maggiorazioni aggiuntive all'accordo del 20/1/95 e riparametrate al 5° livello, sulla base dei parametri concordati: 1. Prestazioni straordinarie dal lunedì al venerdì: Lit. 3.000. 2. Prestazioni straordinarie nella giornata di sabato: Lit. 5.000. 3. Prestazioni straordinarie a turno nella giornata di sabato: Lit. 5.000. Inoltre per il turno del mattino del sabato viene riconosciuta un'ulteriore indennità di Lit. 15.000, che sarà elevata a Lit. 50.000 per il turno del pomeriggio. L'Azienda, a seguito delle verifiche già stabilite per i mesi di giugno, ottobre e dicembre 1995, e qualora la situazione produttiva rispetti gli obiettivi oggetto dell'accordo erogherà a consuntivo per ogni ora straordinaria effettuata nel periodo in esame un'ulteriore maggiorazione di Lit. 1.500 al 5° livello su parametri concordati. A conclusione del presente accordo, che vede un sensibile impegno delle parti nel far fronte ad una domanda superiore allo sviluppo atteso, e nel rispetto degli obiettivi concordati, l’Azienda erogherà a tutti i dipendenti una quota salariale UNA-TANTUM di Lit. 300.000 riparametrate al 5° livello, utile agli effetti del TFR, con erogazione nella retribuzione del mese di dicembre 1995: come da prospetto allegato. per l'Azienda per le RSU Bologna, 4 Maggio 1995 241
  • 12. ALLEGATO A PARAMETRAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI IMPORTI LORDI ORARI PRESTAZIONI PRESTAZIONI PRESTAZIONI PUNTO 1) PUNTO 2 e 3) A CONSUNTIVO TRIMESTRALE 2° liv. 2680 4460 1320 3° 2680 4460 1320 4° 2840 4730 1400 5° 3000 5000 1500 5°/S 3240 5400 1600 6° 3650 6070 1800 Le maggiorazioni di cui sopra competono ai lavoratori compresi nelle aree mirate previste in allegato, per il periodo maggio - dicembre. Eventuali aggiunte di reparti o gruppi di lavoratori saranno oggetto di specifica valutazione congiunta, soltanto se e dal momento in cui si renderanno necessari aumenti delle quantità di ore previste dal programma allegato all'accordo 20/1/1995. UNA-TANTUM DICEMBRE 1995 IMPORTI LORDI 2° Lit. 250 .000 3° 260 .000 4° 280 .000 5° 300 .000 5°/S 330 .000 6° 360 .000 7° 390 .000 NORME TRANSITORIE Le parti concordano di abolire per il 1995 il limite delle 24 ore mensili previsto nei precedenti accordi, a decorrere dal 2/5/1995, non sarà più operante il limite di cui sopra, oltre il quale verranno pertanto pagate le maggiorazioni concordate per reparti e tipologie. Le parti concordano inoltre di eliminare i riporti di ore da pagare a fine 1995 ancora previsti dall'accordo 20/1/95 e pertanto tutte le ore di straordinario effettuate dal 2/5/95 saranno pagate nel mese di competenza, fatta esclusione soltanto della maggiorazione di Lit. 1.500 parametrata al 5° livello come sopra. Inoltre tutte le ore di straordinario già accantonate nei mesi gennaio - aprile 1995 saranno liquidate con la retribuzione del mese di aprile. 242
  • 13. Bologna, 7 Luglio 1995 ACCORDO AZIENDALE REPARTI TORNERIA Le parti convengono e riconoscono che nell’ambito del processo aziendale di perseguimento del miglioramento di qualità del prodotto, la formazione e qualificazione professionale dei lavoratori rappresentano al tempo stesso uno strumento ed un obiettivo da conseguire anche mediante l'impiego di tecnologia avanzata. In relazione a questo, l’Azienda ha dato ampia informazione alle RSU su un progetto sperimentale da attuare nei reparti di torneria, articolato sul controllo e collaudo del pezzo, sulla segnalazione di non conformità, sull’automanutenzione e sulla corretta movimentazione dei pezzi. Tale sperimentazione avrà la durata di circa un anno e sarà dotata di strumentazione informatica: verranno infatti prossimamente installati a bordo macchina dei PC con funzione di raccolta dati di produzione. I collaudi delle lavorazioni verranno eseguiti in parallelo (dall’operatore stesso e dal reparto collaudo) durante il periodo di sperimentazione secondo i procedimenti in uso già noti, con la dovuta assistenza dei capi - reparto e tecnici individuati. Le parti convengono che tale progetto potrà determinare un arricchimento professionale dei lavoratori coinvolti. A sperimentazione ultimata, e secondo necessità le parti si confronteranno per valutarne i risultati e, se l'esperienza sarà stata positiva, per definire le modalità per la prosecuzione della stessa. Alleghiamo documentazione esplicativa del procedimento. 243