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Venerdì 17 maggio 2013
10/2013
riproduzione riservata
ambiente
31	 Gas fluorurati: sanzioni per la mancata installa-
zione di sistemi di rilevamento delle perdite per
impianti con più di 300 kg di gas fluorurati.
32	 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle
attività di controllo delle perdite non si avvale di
persone in possesso del pertinente certificato.
33	 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle
attività di riparazione controllo delle perdite non
si avvale di persone in possesso del pertinente
certificato.
34	 Emissioni in atmosfera. Composti organici volatili
nelle pitture e vernici e nei prodotti per la carroz-
zeria: modificato l’allegato alla normativa che sta-
bilisce i metodi analitici.
35	 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non
tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” o che lo
tenga in modo incompleto o inesatto.
36	 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non
tiene il “Registro del Sistema” o che lo tenga in
modo incompleto o inesatto.
COMITATO TECNICO
Ambiente - Energia, Qualità, Sicurezza sul Lavoro: Loris Rui, Paolo Carmignato, Lorenza Fanton, Chiara
Zocca
Assicurativo: Giovanni Giuliari
Contrattuale - Lavoro: Andrea Rigotto, Piero Buogo, Andrea Corà, Francesca Dal Brun, Paola Fontana,
Emanuele Guerzoni, Moreno Zonta
Fisco: Franco De Antoni, Giuliano Coin
Internazionalizzazione: Andrea Rossi, Loretta Bilato, Alissa Zanola
Notizie Organizzative: Andrea Molon, Claudia Pretto
Previdenza: Mariano Biasi
Sistemi e Categorie: Renato Grotto, Samantha Baù, Valter Fabris, Luisella Frezzato, Isabella Milella,
Maurizio Petris, Vladi Riva, Valentina Saccarola, Marco Sandonà, Andrea Schiavo, Valentino Varotto,
Rita Villan
Coordinamento e Grafica: Lucia Pomi, Stefano Baroni, Stefano Rossi, Antonio Stefani, Federica Vencato
CONTRATTUALE
65	 Ceramica - Conferma EET: Verbale di Intesa del 30
aprile 2013.
66	 Chimica - Conferma EET: Verbale di Intesa del 30
aprile 2013.
67	 Area Legno e Lapidei: disciplina applicabile ai rap-
porti di apprendistato da maggio 2013.
68	 Tirocini formativi per studenti minorenni: obbligo
di effettuare la visita medica preventiva.
69	 Ebav: Contributi alle imprese artigiane. Scadenza-
rio del mese di Maggio 2013.
70	 Inail: autoliquidazione 2012/2013. Riduzioni
contributive per il settore autotrasporto merci in
conto terzi per l’anno 2013.
NOTIZIE ORGANIZZATIVE
5	 Diritto camerale 2013: pagamento entro il 17 giu-
gno.
6	 GAL Montagna Vicentina: bando candidature.
7	 Agenti e rappresentanti di commercio, mediatori
e spedizionieri: prorogato al 30 settembre 2013
l’aggiornamento della posizione al Registro Im-
prese.
sicurezza
18	 REACH e CLP: due regolamenti importanti per le
aziende di prodotti chimici.
InformaImpresa n. 10/2013
ambiente
31	 Gas fluorurati: sanzioni per la mancata
installazione di sistemi di rilevamento delle
perdite per impianti con più di 300 kg di gas
fluorurati.
La sanzione viene applicata anche nel caso di mancato con-
trollo annuale del sistema di rilevamento delle perdite.
Obbligo e sanzione applicata
L’operatore che non ottemperi agli obblighi di instal-
lazione di sistemi di rilevamento delle perdite, (e non
li controlli almeno una volta l’anno) nelle applicazio-
ni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pom-
pe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi
di protezione antincendio, che contengono 300 chilo-
grammi o più di gas fluorurati ad effetto serra elencati
nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, è puni-
to con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00
euro a 100.000,00 euro.
Tale obbligo di controllo è previsto dall’articolo 3, pa-
ragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 842/2006 in con-
formità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) n.
1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili.
Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono control-
lati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto
funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione an-
tincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di
rilevamento delle perdite devono essere installati en-
tro il 4 luglio 2010.
Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene
già applicato un regime di ispezioni al fine di ottempe-
rare alla norma Iso 14520, queste ispezioni possono
anche soddisfare i requisiti del presente regolamento,
purché siano almeno altrettanto frequenti.
L’obbligo di installazione dei sistemi di rilevamento
perdite e di controllo è previsto dall’articolo 3, paragra-
fo 3, del Regolamento (CE) n. 842/2006 in conformità
a quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 1497/2007
e n. 1516/2007, in quanto applicabili.
Definizione di operatore
Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso).
Ulteriori verifiche obbligatorie e chi può farle
Gli operatori hanno l’obbligo di effettuare, alle applica-
zioni fisse in questione, controlli per individuare even-
tuali perdite. Tali verifiche possono essere effettuate
solo da personale certificato e quindi iscritto al Regi-
stro nazionale delle persone delle imprese certificate,
previsto dall’articolo 13 del Dpr 27/01/2012, n. 43.
Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate
con la seguente frequenza:
-	 le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
-	 le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
-	 le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita per
accertare che la riparazione sia stata efficace.
In allegato sono riportati i Regolamenti (CE) n.1497/2007
e n. 1516/2007
Normativa riferita alla sanzione
Regolamento 842/2006 (CE) -Articolo 3
Contenimento
1.	Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-
gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-
zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul
piano tecnico e che non comportano costi spropor-
zionati per:
a)	prevenire perdite di tali gas; e
b)	riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per indi-
viduare perdite, da personale certificato che soddisfi
i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-
cata di seguito:
a)	le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
b)	le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c)	le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
	 Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita
per accertare che la riparazione sia stata efficace.
	 Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature
o gli impianti sono esaminati per individuare perdite
attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta,
incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto in cui è più probabile che si verifichino delle
perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta
per controllare la presenza di eventuali perdite de-
vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-
dard di cui al paragrafo 7.
3.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-
ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento
delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-
dite sono controllati almeno una volta all’anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-
stemi di protezione antincendio installati prima del
4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite
devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4.	Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
InformaImpresa 3InformaImpresa 3Venerdì 17 maggio 2013
perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-
sere dimezzata.
5.	Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se
viene già applicato un regime di ispezioni al fine di
ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-
ni possono anche soddisfare i requisiti del presente
regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-
quenti.
6.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra tengono un registro in cui riportano la
quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-
stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle
recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-
no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-
ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-
co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione,
nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai
sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-
nenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate delle applicazioni
di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti
registri sono messi a disposizione dell’autorità com-
petente e della Commissione.
7.	La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-
trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni
di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-
re elementi non essenziali del presente regolamento
completandolo, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
12, paragrafo 3.
Regolamento 842/2006/CE -Articolo 5
Formazione e certificazione
1.	Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati
membri e consultandosi con i settori interessati, la
Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condi-
zioni per il reciproco riconoscimento relativamente
ai programmi di formazione e certificazione sia per le
società sia per il personale interessato che interven-
gono nell’installazione, manutenzione o riparazione
delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’artico-
lo 3, paragrafo 1, nonché del personale che intervie-
ne nello svolgimento delle attività di cui agli articoli
3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento completandolo,
sono adottate secondo la procedura di regolamenta-
zione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo
3.
2.	Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono
o adattano i propri requisiti di formazione e certifi-
cazione sulla base dei requisiti minimi di cui al para-
grafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi
programmi di formazione e certificazione. Gli Stati
membri riconoscono i certificati rilasciati negli al-
tri Stati membri e si astengono dal limitare la libera
prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per
motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro
Stato membro.
3.	L’operatore dell’applicazione pertinente provvede a
che il personale interessato abbia ottenuto la neces-
saria certificazione di cui al paragrafo 2, che com-
porta una conoscenza appropriata dei regolamenti e
delle norme applicabili, e che egualmente disponga
della necessaria competenza in materia di preven-
zione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati
ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e
delle dimensioni dell’apparecchiatura in questione.
4.	Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano
che le società coinvolte nell’esecuzione delle attivi-
tà di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas
fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale
addetto è in possesso dei certificati di cui al paragra-
fo 2 del presente articolo.
5.	Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il
formato della notifica di cui al paragrafo 2 del pre-
sente articolo secondo la procedura di cui all’articolo
12, paragrafo 2.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 13
Registro nazionale delle persone
	 e delle imprese certificate
1.	È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sulla base delle ri-
sorse già destinate a tali finalità dalla normativa vi-
gente, il Registro telematico nazionale delle persone
e delle imprese certificate. La gestione del Registro
è affidata alle Camere di commercio competenti che
vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste
dalla legislazione vigente.
2.	Al Registro accedono, per quanto di loro competenza,
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti,
gli organismi di certificazione, gli organismi di valu-
tazione della conformità e l’Organismo di accredita-
mento.
3.	Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
a)	Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar-
ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della
conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
b)	Sezione delle persone e delle imprese in possesso di
un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
c)	Sezione delle persone e delle imprese certificate ai
sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
d)	Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato
in base all’articolo 9, comma 3;
e)	Sezione delle persone che non sono soggette ad ob-
bligo di certificazione in base alle deroghe o esen-
zioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f)	Sezione delle persone e delle imprese che hanno ot-
tenuto la certificazione in un altro Stato membro e
che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai
sensi dell’articolo 14.
4.	L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata
sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare, previo avviso nella Gaz-
zetta ufficiale della Repubblica italiana.
5.	Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver-
sano, alle camere di commercio competenti per ter-
ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, così come modificata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
6.	Le Camere di commercio rilasciano per via telemati-
ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio-
ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli
attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
7.	Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze
e le modalità per la loro presentazione sono pubbli-
cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della
4 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
tutela del territorio e del mare, previo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a)	domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli
5, 7 e 8;
b)	domande di certificazione provvisoria di cui all’arti-
colo 10;
c)	dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti-
coli 11 e 12.
8.	I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef-
fettuati secondo le procedure e le modalità predispo-
ste dalle Camere di commercio.
Per approfondimenti consultare i file:
-	 Download Commissione delle Comunit europee - Rego-
lamento 1497 del 2007-1.pdf
-	 Download regolamento CE n. 842 del 2006 - Allegato
I-2.pdf
-	 Download Gas fluorurati - Reg.Ce 19 dicembre 2007 n.
1516-3.pdf
alla notizia 1033 su www.informaimpresa.it
e la notizia Ambiente: Gas fluorurati: pubblicato il decre-
to che prevede la disciplina sanzionatoria
n. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.
ambiente
32	 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che
nelle attività di controllo delle perdite non si
avvale di persone in possesso del pertinente
certificato.
Solo le persone che sono iscritte al Registro nazionale del-
le persone e delle imprese certificate e hanno superato
l’apposito esame possono effettuare le attività di controllo
delle perdite dei gas fluorurati.
Obbligo e sanzione applicata
L’operatore che nelle attività di controllo delle perdite
delle applicazioni fisse sotto riportate, non si avvale
di persone in possesso dello specifico certificato pre-
visto dall’articolo 9, del Decreto del Presidente della
Repubblica 27/01/2013, n. 43, è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a
100.000,00 euro.
Le applicazioni in questione riguardano gli impianti di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calo-
re mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di pro-
tezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006
Definizione di operatore
Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso).
Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone
Le persone che svolgono le attività di sotto riportate,
devono essere in possesso del pertinente certificato ri-
lasciato da un organismo di certificazione, a seguito del
superamento di un esame teorico e pratico basato sui
requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-
scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego-
lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e
n. 306/2008.
Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor-
tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per-
sone delle imprese certificate:
a)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-
zionamento d’aria e pompe di calore che contengono
gas fluorurati ad effetto serra:
1)	controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle
applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-
gillati, etichettati come tali;
2)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3)	installazione;
4)	manutenzione o riparazione;
b)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su impianti fissi di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1)	controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per
quanto riguarda gli estintori;
3)	installazione;
4)	manutenzione o riparazione;
c)	persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)	persone addette al recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
li contengono.
Controlli obbligatori – periodicità - e chi può farli
Gli operatori hanno l’obbligo di effettuare, alle applica-
zioni fisse in questione, controlli per individuare even-
tuali perdite. Tali verifiche possono essere effettuate
solo da personale certificato e quindi iscritto al Regi-
stro nazionale delle persone delle imprese certificate,
previsto dall’articolo 13 del Dpr 27/01/2012, n. 43.
Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate
con la seguente frequenza:
-	 le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
-	 le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
-	 le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita per
accertare che la riparazione sia stata efficace.
In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n.
842/2006.
Normativa riferita alla sanzione
Regolamento 842/2006 (CE) -Articolo 3
Contenimento
1.	Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-
gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-
zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
InformaImpresa 5InformaImpresa 5Venerdì 17 maggio 2013
effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul
piano tecnico e che non comportano costi spropor-
zionati per:
a)	prevenire perdite di tali gas; e
b)	riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per indi-
viduare perdite, da personale certificato che soddisfi
i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-
cata di seguito:
a)	le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
b)	le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c)	le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
	 Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita
per accertare che la riparazione sia stata efficace.
	 Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature
o gli impianti sono esaminati per individuare perdite
attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta,
incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto in cui è più probabile che si verifichino delle
perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta
per controllare la presenza di eventuali perdite de-
vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-
dard di cui al paragrafo 7.
3.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-
ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento
delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-
dite sono controllati almeno una volta all’anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-
stemi di protezione antincendio installati prima del
4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite
devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4.	Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-
sere dimezzata.
5.	Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se
viene già applicato un regime di ispezioni al fine di
ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-
ni possono anche soddisfare i requisiti del presente
regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-
quenti.
6.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra tengono un registro in cui riportano la
quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-
stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle
recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-
no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-
ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-
co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione,
nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai
sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-
nenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate delle applicazioni
di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti
registri sono messi a disposizione dell’autorità com-
petente e della Commissione.
7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-
trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni
di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-
re elementi non essenziali del presente regolamento
completandolo, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
12, paragrafo 3.
Regolamento 842/2006/CE -Articolo 5
Formazione e certificazione
1.	Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati
membri e consultandosi con i settori interessati, la
Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condi-
zioni per il reciproco riconoscimento relativamente
ai programmi di formazione e certificazione sia per le
società sia per il personale interessato che interven-
gono nell’installazione, manutenzione o riparazione
delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’artico-
lo 3, paragrafo 1, nonché del personale che intervie-
ne nello svolgimento delle attività di cui agli articoli
3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento completandolo,
sono adottate secondo la procedura di regolamenta-
zione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo
3.
2.	Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono
o adattano i propri requisiti di formazione e certifi-
cazione sulla base dei requisiti minimi di cui al para-
grafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi
programmi di formazione e certificazione. Gli Stati
membri riconoscono i certificati rilasciati negli al-
tri Stati membri e si astengono dal limitare la libera
prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per
motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro
Stato membro.
3.	L’operatore dell’applicazione pertinente provvede a
che il personale interessato abbia ottenuto la neces-
saria certificazione di cui al paragrafo 2, che com-
porta una conoscenza appropriata dei regolamenti e
delle norme applicabili, e che egualmente disponga
della necessaria competenza in materia di preven-
zione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati
ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e
delle dimensioni dell’apparecchiatura in questione.
4.	Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano
che le società coinvolte nell’esecuzione delle attivi-
tà di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas
fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale
addetto è in possesso dei certificati di cui al paragra-
fo 2 del presente articolo.
5.	Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il
formato della notifica di cui al paragrafo 2 del pre-
sente articolo secondo la procedura di cui all’articolo
12, paragrafo 2.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 8
Obbligo di iscrizione al Registro nazionale
delle persone e delle imprese certificate
1.	Le seguenti persone devono iscriversi al Registro en-
tro 60 giorni dalla sua istituzione:
a)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
6 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-
zionamento d’aria e pompe di calore che contengono
gas fluorurati ad effetto serra:
1)	controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle
applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-
gillati, etichettati come tali;
2)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3)installazione;
4)	manutenzione o riparazione;
b)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su impianti fissi di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1)controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per
quanto riguarda gli estintori;
3)installazione;
4)manutenzione o riparazione;
c)	persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)	persone addette al recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
li contengono;
e)	persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria
dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’ap-
plicazione della direttiva 2006/40/Ce.
2.	Le imprese che svolgono le seguenti attività devono
iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istitu-
zione:
a)	installazione, manutenzione o riparazione di appa-
recchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad
effetto serra;
b)	installazione, manutenzione o riparazione di impian-
ti fissi di protezione antincendio e di estintori conte-
nenti gas fluorurati ad effetto serra;
c)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai com-
mutatori ad alta tensione;
d)	recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effet-
to serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli im-
pianti di condizionamento d’aria dei veicoli a moto-
re.
3.	Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate
presso la Camera di commercio competente esclu-
sivamente per via telematica, con le modalità di cui
all’articolo 13, comma 7.
4.	A partire dalla data di istituzione del Registro, chiun-
que intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e
2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscri-
zione viene effettuata presso la Camera di commer-
cio competente esclusivamente per via telematica,
con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.
5.	L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per
ottenere i certificati e gli attestati di cui all’art. 9.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 9
Obbligo di certificazione e attestazione
1.	Le persone che svolgono le attività di cui all’artico-
lo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono esse-
re in possesso del pertinente certificato rilasciato
da un organismo di certificazione designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento
di un esame teorico e pratico basato sui requisiti mi-
nimi relativi alle competenze e alle conoscenze pre-
viste negli allegati rispettivamente dei regolamen-
ti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n.
306/2008.
2.	Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo
8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certifica-
to provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono
conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto
certificato provvisorio, il certificato di cui al comma
1.
3.	Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo
8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di
un attestato rilasciato da un organismo di attestazio-
ne di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del com-
pletamento di un corso di formazione basato sui re-
quisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-
scenze previste nell’allegato del regolamento (Ce) n.
307/2008. L’attestazione va rilasciata entro 5 giorni
lavorativi dal completamento del corso di formazio-
ne.
4.	Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci
anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certifica-
zione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ul-
timo su domanda dell’interessato.
5.	Le imprese possono svolgere le attività di cui all’arti-
colo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in conse-
gna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso
del pertinente certificato rilasciato da un organismo
di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1. Tale certificato viene rilasciato all’impresa
nel caso in cui quest’ultima soddisfi i requisiti di cui
all’allegato B.2.1, che forma parte integrante del pre-
sente decreto.
	 Le imprese devono conseguire il certificato entro
sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui
all’articolo 10, comma 2.
6.	L’obbligo di certificazione non si applica alle seguen-
ti attività effettuate nel luogo di produzione:
a)	fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse
di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe
di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento
(Ce) n. 303/2008;
b)	fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi
componenti di impianti fissi di protezione antincen-
dio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di
cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n.
304/2008.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 10
Certificati provvisori
1.	Le persone che svolgono le attività di cui all’artico-
lo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di
un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal
termine entro cui tali persone devono conseguire il
certificato di cui all’articolo 9, comma 1. Il certifica-
to provvisorio riporta le attività contemplate nonché,
ove applicabile, la categoria di cui all’articolo 4, para-
grafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008, e la data
di scadenza.
2.	Le imprese che svolgono le attività di cui all’artico-
lo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di
un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal
termine entro cui tali imprese devono conseguire il
certificato di cui all’articolo 9, comma 5. Il certificato
provvisorio riporta le attività che il titolare è autoriz-
zato a svolgere e la data di scadenza.
InformaImpresa 7InformaImpresa 7Venerdì 17 maggio 2013
3.	Le persone che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 1, presentano una do-
manda alla Camera di commercio competente secon-
do le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale
domanda è presentata unitamente alla domanda di
iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiara-
zione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del Te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, attestante che il richiedente possiede
un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle
attività di cui al comma 1, acquisita prima della data
di entrata in vigore del presente decreto e specifi-
cando, ove applicabile, la categoria di certificato di
cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.
303/2008 per la quale l’esperienza professionale è
posseduta.
4.Le imprese che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 2, presentano una do-
manda alla Camera di commercio competente con le
modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale doman-
da è presentata unitamente alla domanda di iscri-
zione al Registro ed è corredata da una dichiarazio-
ne sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000, attestante che il richiedente impiega perso-
nale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi
del comma 1 o di un certificato ai sensi dell’articolo
9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il pos-
sesso di un certificato.
5.	La Camera di commercio competente rilascia i certi-
ficati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda ed inserisce nella sezione del Registro di
cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), le informazio-
ni relative alle persone e alle imprese in possesso di
certificato provvisorio.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 11
Deroghe transitorie
1.	Ai sensi dell’articolo 4.3, lettera a), del regolamen-
to (Ce) n. 303/2008, l’obbligo di certificazione di cui
all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un pe-
riodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono
le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acqui-
sizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di
cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attività in que-
stione sia svolta sotto la supervisione di una persona
in possesso di un certificato che contempla tale atti-
vità.
2.	Ai sensi dell’articolo 4.2 del regolamento (Ce) n.
304/2008, dell’articolo 3.2 del regolamento (Ce) n.
305/2008 e dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n.
306/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo
9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo
di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui
all’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell’ambito
di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle
capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo
9, comma 1, purché l’attività in questione sia svolta
sotto la supervisione di una persona in possesso di
un certificato che contempla tale attività.
3.	Ai sensi dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n.
307/2008, l’obbligo di attestazione di cui all’articolo
9, comma 3, non si applica per un periodo massimo
di 1 anno, alle persone che svolgono l’attività di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso
di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di
formazione che contempla l’attività pertinente, pur-
ché l’attività in questione sia svolta sotto la supervi-
sione di una persona ritenuta adeguatamente quali-
ficata.
4. Le persone interessate dichiarano per via telematica
alla Camera di commercio competente di avvalersi di
una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le
modalità di cui all’articolo 13, comma 7.
	 L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva,
in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che
il richiedente è in possesso del requisito necessario
al rilascio della pertinente deroga temporanea.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo - Esenzioni
1.	Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui
all’articolo 9, comma 1:
a)	la persona che svolge operazioni di brasatura o sal-
datura di parti di un sistema o di parti di un’apparec-
chiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’ar-
ticolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato
in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali ope-
razioni siano svolte sotto la supervisione di una per-
sona in possesso di un certificato che contempla l’at-
tività pertinente;
b)	la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui
carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3
kg, negli impianti autorizzati in conformità all’artico-
lo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a con-
dizione che tale persona sia assunta dall’impresa che
detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un atte-
stato di competenza rilasciato dal titolare dell’auto-
rizzazione che certifica il completamento di un cor-
so di formazione sulle competenze e sulle conoscen-
ze minime relative alla categoria III, come indicato
nell’allegato al regolamento (Ce) n. 303/2008.
2.	Le persone interessate dichiarano alla Camera di
commercio competente di avvalersi di una delle
esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di
cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è corredata da
una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, attestante che il richiedente è in pos-
sesso del requisito necessario al rilascio della perti-
nente esenzione.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 13
Registro nazionale delle persone
e delle imprese certificate
1.	È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sulla base delle ri-
sorse già destinate a tali finalità dalla normativa vi-
gente, il Registro telematico nazionale delle persone
e delle imprese certificate. La gestione del Registro
è affidata alle Camere di commercio competenti che
vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste
dalla legislazione vigente.
2.	Al Registro accedono, per quanto di loro competenza,
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti,
gli organismi di certificazione, gli organismi di valu-
tazione della conformità e l’Organismo di accredita-
8 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
mento.
3.	Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
a)	Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar-
ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della
conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
b)	Sezione delle persone e delle imprese in possesso di
un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
c)	Sezione delle persone e delle imprese certificate ai
sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
d)	Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato
in base all’articolo 9, comma 3;
e)	Sezione delle persone che non sono soggette ad ob-
bligo di certificazione in base alle deroghe o esen-
zioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f)	Sezione delle persone e delle imprese che hanno ot-
tenuto la certificazione in un altro Stato membro e
che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai
sensi dell’articolo 14.
4.	L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata
sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare, previo avviso nella Gaz-
zetta ufficiale della Repubblica italiana.
5.	Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver-
sano, alle camere di commercio competenti per ter-
ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18,
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, così come modificata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
6.	Le Camere di commercio rilasciano per via telemati-
ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio-
ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli
attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
7.	Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze
e le modalità per la loro presentazione sono pubbli-
cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a)	domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli
5, 7 e 8;
b)	domande di certificazione provvisoria di cui all’arti-
colo 10;
c)	dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti-
coli 11 e 12.
8.	I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef-
fettuati secondo le procedure e le modalità predispo-
ste dalle Camere di commercio
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 14
Riconoscimento dei certificati delle persone
e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro
1.	Le persone e le imprese in possesso di un certificato
rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’artico-
lo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 842/2006,
trasmettono copia del certificato, allegando ad esso
la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera
di commercio nella cui circoscrizione territoriale la
persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalente-
mente la propria attività, che provvede ad includerli
nel Registro.
2.	Le persone in possesso di un attestato rilasciato in
un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del
regolamento (Ce) n. 307/2008, trasmettono copia
dell’attestato allegando ad esso la traduzione giura-
ta in lingua italiana, alla Camera di commercio dove
la persona o l’impresa ha il proprio domicilio o eser-
cita prevalentemente la propria attività che provvede
ad includerli nel Registro.
3.	Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai cer-
tificati provvisori.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Regomento 17 maggio 2006 n 842 Cee.pdf
alla notizia 1034 su www.informaimpresa.it
e la notizia Ambiente: Gas fluorurati: pubblicato il decre-
to che prevede la disciplina sanzionatoria n. 24 pubblica-
ta su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.
ambiente
33	 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che
nelle attività di riparazione controllo delle
perdite non si avvale di persone in possesso
del pertinente certificato.
Solo le persone che sono iscritte al Registro nazionale del-
le persone e delle imprese certificate e hanno superato
l’apposito esame possono effettuare le attività di ripara-
zione delle perdite dei gas fluorurati.
Obbligo e sanzione applicata
L’operatore che nelle attività di riparazione delle per-
dite di gas fluorurati delle applicazioni fisse sotto ri-
portate, non si avvale di persone in possesso dello
specifico certificato previsto dall’articolo 9, del Decre-
to del Presidente della Repubblica 27/01/2013, n. 43,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Le applicazioni in questione riguardano gli impianti di
refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calo-
re mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di pro-
tezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006.
Definizione di operatore
Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso).
Riparazione delle perdite
procedure che devono essere assicurate
Premesso che l’operatore deve assicurare che la ripa-
razione venga eseguita da personale certificato ad ef-
fettuare tale specifica attività, devono sempre essere
effettuate le operazioni di seguito riportate e stabilite
dall’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1516/2007 e
dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1497/2007:
-	 prima della riparazione, si procede, se necessario, al-
lo svuotamento o al recupero del refrigerante;
-	 l’operatore assicura che venga effettuata una prova
di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova
di pressione e gas secco adeguati, seguita se neces-
sario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta;
-	 prima della prova di pressione con azoto esente da
ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pres-
sione, i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se ne-
cessario, recuperati da tutto il sistema.
-	 la causa della perdita viene, per quanto possibile, in-
dividuata, per evitarne il ripetersi.
InformaImpresa 9InformaImpresa 9Venerdì 17 maggio 2013
Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone
Le persone che svolgono le attività di sotto riportate,
devono essere in possesso del pertinente certificato ri-
lasciato da un organismo di certificazione, a seguito del
superamento di un esame teorico e pratico basato sui
requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-
scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego-
lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e
n. 306/2008.
Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor-
tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per-
sone delle imprese certificate:
a)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-
zionamento d’aria e pompe di calore che contengono
gas fluorurati ad effetto serra:
1)	controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle
applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-
gillati, etichettati come tali;
2)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3)	installazione;
4)	manutenzione o riparazione;
b)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su impianti fissi di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1)	controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per
quanto riguarda gli estintori;
3)	installazione;
4)	manutenzione o riparazione;
c)	persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)	persone addette al recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
li contengono.
In allegato sono riportati i Regolamenti (CE) n.1497/2007
e n. 1516/2007
Normativa riferita alla sanzione
Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Requisiti standard
di controllo delle perdite per i sistemi di protezione an-
tincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati
Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce, conformemente al
regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di
controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e
temporaneamente fuori servizio composti di uno o più
contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate,
installati in risposta ad un rischio di incendio specifico
in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione
antincendio».
Il presente regolamento si applica ai sistemi di prote-
zione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra.
Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Requisiti standard
di controllo delle perdite per i sistemi di protezione
antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati
Articolo 5 - Riparazione delle perdite
1.	L’operatore assicura che la riparazione o la sostitu-
zione vengano eseguite da personale certificato ad
effettuare tali specifiche attività.
2.	L’operatore assicura che prima della ricarica venga
effettuata una prova di tenuta.
Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Requisiti standard
di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse
di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di
calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce, conformemente al
regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di
controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di ca-
lore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati
ad effetto serra.
Il presente regolamento non si applica alle apparec-
chiature con impianti ermeticamente sigillati, etichet-
tati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di
gas fluorurati ad effetto serra.
Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Requisiti standard
di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse
di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di
calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Articolo 8 - Riparazione delle perdite
1.	L’operatore assicura che la riparazione venga esegui-
ta da personale certificato ad effettuare tale specifica
attività.
	 Prima della riparazione, si procede, se necessario, al-
lo svuotamento o al recupero del refrigerante.
2.	L’operatore assicura che venga effettuata una prova
di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova
di pressione e gas secco adeguati, seguita se neces-
sario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta.
	 Prima della prova di pressione con azoto esente da
ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pres-
sione, i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se ne-
cessario, recuperati da tutto il sistema.
3.	La causa della perdita viene, per quanto possibile, in-
dividuata, per evitarne il ripetersi.
Dpr 27/01/2012, n. 43
Articolo 8 – Obbligo di iscrizione al Registro nazionale
delle persone e delle imprese certificate
1.	Le seguenti persone devono iscriversi al Registro en-
tro 60 giorni dalla sua istituzione:
a)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-
zionamento d’aria e pompe di calore che contengono
gas fluorurati ad effetto serra:
1)	controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle
applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-
gillati, etichettati come tali;
2)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3)installazione;
4)	manutenzione o riparazione;
b)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su impianti fissi di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1)	controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per
quanto riguarda gli estintori;
3)	installazione;
4)	manutenzione o riparazione;
c)	persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)	persone addette al recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
10 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
li contengono;
e)	persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria
dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’ap-
plicazione della direttiva 2006/40/Ce.
2.	Le imprese che svolgono le seguenti attività devono
iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istitu-
zione:
a)	installazione, manutenzione o riparazione di appa-
recchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad
effetto serra;
b)	installazione, manutenzione o riparazione di impian-
ti fissi di protezione antincendio e di estintori conte-
nenti gas fluorurati ad effetto serra;
c)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai com-
mutatori ad alta tensione;
d)	recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effet-
to serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli im-
pianti di condizionamento d’aria dei veicoli a moto-
re.
3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettua-
te presso la Camera di commercio competente esclu-
sivamente per via telematica, con le modalità di cui
all’articolo 13, comma 7.
4.	A partire dalla data di istituzione del Registro, chiun-
que intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e
2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscri-
zione viene effettuata presso la Camera di commer-
cio competente esclusivamente per via telematica,
con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.
5.	L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per
ottenere i certificati e gli attestati di cui all’art. 9.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 9
Obbligo di certificazione e attestazione
1.	Le persone che svolgono le attività di cui all’artico-
lo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono esse-
re in possesso del pertinente certificato rilasciato
da un organismo di certificazione designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento
di un esame teorico e pratico basato sui requisiti mi-
nimi relativi alle competenze e alle conoscenze pre-
viste negli allegati rispettivamente dei regolamen-
ti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n.
306/2008.
2.	Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo
8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certifica-
to provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono
conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto
certificato provvisorio, il certificato di cui al comma
1.
3.	Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo
8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di
un attestato rilasciato da un organismo di attestazio-
ne di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del com-
pletamento di un corso di formazione basato sui re-
quisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-
scenze previste nell’allegato del regolamento (Ce) n.
307/2008. L’attestazione va rilasciata entro 5 giorni
lavorativi dal completamento del corso di formazio-
ne.
4.	Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci
anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certifica-
zione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ul-
timo su domanda dell’interessato.
5.	Le imprese possono svolgere le attività di cui all’arti-
colo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in conse-
gna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso
del pertinente certificato rilasciato da un organismo
di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 1. Tale certificato viene rilasciato all’impresa
nel caso in cui quest’ultima soddisfi i requisiti di cui
all’allegato B.2.1, che forma parte integrante del pre-
sente decreto.
	 Le imprese devono conseguire il certificato entro
sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui
all’articolo 10, comma 2.
6.	L’obbligo di certificazione non si applica alle seguen-
ti attività effettuate nel luogo di produzione:
a)	fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse
di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe
di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto
serra di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento
(Ce) n. 303/2008;
b)	fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi
componenti di impianti fissi di protezione antincen-
dio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di
cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n.
304/2008.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 10
Certificati provvisori
1.	Le persone che svolgono le attività di cui all’artico-
lo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di
un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal
termine entro cui tali persone devono conseguire il
certificato di cui all’articolo 9, comma 1. Il certifica-
to provvisorio riporta le attività contemplate nonché,
ove applicabile, la categoria di cui all’articolo 4, para-
grafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008, e la data
di scadenza.
2.	Le imprese che svolgono le attività di cui all’artico-
lo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di
un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal
termine entro cui tali imprese devono conseguire il
certificato di cui all’articolo 9, comma 5. Il certificato
provvisorio riporta le attività che il titolare è autoriz-
zato a svolgere e la data di scadenza.
3.	Le persone che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 1, presentano una do-
manda alla Camera di commercio competente secon-
do le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale
domanda è presentata unitamente alla domanda di
iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiara-
zione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del Te-
sto unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, attestante che il richiedente possiede
un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle
attività di cui al comma 1, acquisita prima della data
di entrata in vigore del presente decreto e specifi-
cando, ove applicabile, la categoria di certificato di
cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.
303/2008 per la quale l’esperienza professionale è
posseduta.
4.	Le imprese che intendono avvalersi del certificato
provvisorio di cui al comma 2, presentano una do-
manda alla Camera di commercio competente con le
modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale doman-
da è presentata unitamente alla domanda di iscri-
zione al Registro ed è corredata da una dichiarazio-
InformaImpresa 11InformaImpresa 11Venerdì 17 maggio 2013
ne sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000, attestante che il richiedente impiega perso-
nale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi
del comma 1 o di un certificato ai sensi dell’articolo
9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il pos-
sesso di un certificato.
5.	La Camera di commercio competente rilascia i certi-
ficati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della
domanda ed inserisce nella sezione del Registro di
cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), le informazio-
ni relative alle persone e alle imprese in possesso di
certificato provvisorio.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 11
Deroghe transitorie
1.	Ai sensi dell’articolo 4.3, lettera a), del regolamen-
to (Ce) n. 303/2008, l’obbligo di certificazione di cui
all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un pe-
riodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono
le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),
nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acqui-
sizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di
cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attività in que-
stione sia svolta sotto la supervisione di una persona
in possesso di un certificato che contempla tale atti-
vità.
2.	Ai sensi dell’articolo 4.2 del regolamento (Ce) n.
304/2008, dell’articolo 3.2 del regolamento (Ce) n.
305/2008 e dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n.
306/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo
9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo
di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui
all’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell’ambito
di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle
capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo
9, comma 1, purché l’attività in questione sia svolta
sotto la supervisione di una persona in possesso di
un certificato che contempla tale attività.
3.	Ai sensi dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n.
307/2008, l’obbligo di attestazione di cui all’articolo
9, comma 3, non si applica per un periodo massimo
di 1 anno, alle persone che svolgono l’attività di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso
di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di
formazione che contempla l’attività pertinente, pur-
ché l’attività in questione sia svolta sotto la supervi-
sione di una persona ritenuta adeguatamente quali-
ficata.
4.	Le persone interessate dichiarano per via telematica
alla Camera di commercio competente di avvalersi di
una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le
modalità di cui all’articolo 13, comma 7.
	 L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva,
in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che
il richiedente è in possesso del requisito necessario
al rilascio della pertinente deroga temporanea.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo - Esenzioni
1.	Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui
all’articolo 9, comma 1:
a)	la persona che svolge operazioni di brasatura o sal-
datura di parti di un sistema o di parti di un’apparec-
chiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’ar-
ticolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato
in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali ope-
razioni siano svolte sotto la supervisione di una per-
sona in possesso di un certificato che contempla l’at-
tività pertinente;
b)	la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui
carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3
kg, negli impianti autorizzati in conformità all’artico-
lo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a con-
dizione che tale persona sia assunta dall’impresa che
detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un atte-
stato di competenza rilasciato dal titolare dell’auto-
rizzazione che certifica il completamento di un cor-
so di formazione sulle competenze e sulle conoscen-
ze minime relative alla categoria III, come indicato
nell’allegato al regolamento (Ce) n. 303/2008.
2.	Le persone interessate dichiarano alla Camera di
commercio competente di avvalersi di una delle
esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di
cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è corredata da
una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000, attestante che il richiedente è in pos-
sesso del requisito necessario al rilascio della perti-
nente esenzione.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 13
Registro nazionale delle persone
e delle imprese certificate
1.	È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sulla base delle ri-
sorse già destinate a tali finalità dalla normativa vi-
gente, il Registro telematico nazionale delle persone
e delle imprese certificate. La gestione del Registro
è affidata alle Camere di commercio competenti che
vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste
dalla legislazione vigente.
2.	Al Registro accedono, per quanto di loro competenza,
l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am-
bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti,
gli organismi di certificazione, gli organismi di valu-
tazione della conformità e l’Organismo di accredita-
mento.
3.	Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
a)	Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar-
ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della
conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
b)	Sezione delle persone e delle imprese in possesso di
un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
c)	Sezione delle persone e delle imprese certificate ai
sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
d)	Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato
in base all’articolo 9, comma 3;
e)	Sezione delle persone che non sono soggette ad ob-
bligo di certificazione in base alle deroghe o esen-
zioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f)	Sezione delle persone e delle imprese che hanno ot-
tenuto la certificazione in un altro Stato membro e
che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai
sensi dell’articolo 14.
4.	L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata
sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tute-
la del territorio e del mare, previo avviso nella Gaz-
zetta ufficiale della Repubblica italiana.
5.	Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver-
sano, alle camere di commercio competenti per ter-
ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18,
12 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, così come modificata dal decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito
ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
6.	Le Camere di commercio rilasciano per via telemati-
ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio-
ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli
attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 9.
7.	Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze
e le modalità per la loro presentazione sono pubbli-
cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previo avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a)	domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli
5, 7 e 8;
b)	domande di certificazione provvisoria di cui all’arti-
colo 10;
c)	dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti-
coli 11 e 12.
8.	I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef-
fettuati secondo le procedure e le modalità predispo-
ste dalle Camere di commercio.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 14
Riconoscimento dei certificati delle persone e delle
imprese rilasciati in un altro Stato membro
1.	Le persone e le imprese in possesso di un certificato
rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’artico-
lo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 842/2006,
trasmettono copia del certificato, allegando ad esso
la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera
di commercio nella cui circoscrizione territoriale la
persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalente-
mente la propria attività, che provvede ad includerli
nel Registro.
2.	Le persone in possesso di un attestato rilasciato in
un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del
regolamento (Ce) n. 307/2008, trasmettono copia
dell’attestato allegando ad esso la traduzione giura-
ta in lingua italiana, alla Camera di commercio dove
la persona o l’impresa ha il proprio domicilio o eser-
cita prevalentemente la propria attività che provvede
ad includerli nel Registro.
3.	Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai cer-
tificati provvisori.
Per approfondimenti consultare i file:
-	 Download Commissione delle Comunit europee - Rego-
lamento 1497 del 2007-2.pdf
-	 Download regolamento CE n. 842 del 2006 - Allegato
I-3.pdf
-	 Download Regolamento 19 dicembre 2007 n 1516-
2007 - CE.pdf
alla notizia 1035su www.informaimpresa.it
e la notizia Ambiente: Gas fluorurati: pubblicato il decre-
to che prevede la disciplina sanzionatoria
n. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.
ambiente
34	 Emissioni in atmosfera. Composti organici
volatili nelle pitture e vernici e nei prodotti
per la carrozzeria: modificato l’allegato alla
normativa che stabilisce i metodi analitici.
Pubblicato nella G.U. n. 27 del 01/02/13, il decreto del
Ministero dell’ambiente 03/10/2012: “Modifica dell’al-
legato III del decreto legislativo 27/03/2006, n. 161, in
materia di composti organici volatili”
Con questo decreto sono state apportate modifiche
all’allegato III del decreto legislativo del 27/03/2006,
n. 161, riguardante le limitazioni delle emissioni di
composti organici volatili conseguenti all’uso di sol-
venti in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per
la carrozzeria.
L’allegato III, stabilisce i metodi analitici per la valuta-
zione della conformità del contenuto di Cov dei pro-
dotti elencati nell’allegato I e dei valori limite previ-
sti nell’allegato II, sempre del decreto legislativo n.
161/2006.
On line viene riportato il decreto legislativo n.
161/2006 aggiornato alla data del 07/05/2013.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download D.lgs 27 marzo 2006 n. 161 - limitazione
emissioni COV per uso solventi in pitture e vernici e pro-
dotti per la carrozzeria.pdf
alla notizia 1038 su www.informaimpresa.it
InformaImpresa 13InformaImpresa 13Venerdì 17 maggio 2013
InformaImpresa n. 10/2013
ambiente
35	 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che
non tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” o
che lo tenga in modo incompleto o inesatto.
Applicate sanzioni anche per il “Registro dell’Apparecchia-
tura”che non sia conforme alle disposizioni di legge o non
rispetti il formato stabilito dal’Ministero dell’ambiente.
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti
3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’ob-
bligo di tenere il “Registro dell’Apparecchiatura”.
Nel registro devono essere riportate le quantità e il ti-
po di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quanti-
tà eventualmente aggiunte e quelle recuperate duran-
te le operazioni di manutenzione, di riparazione e di
smaltimento definitivo.
Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra
dell’apparecchiatura non è indicata nelle specifiche
tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema,
l’operatore assicura che sia determinata da personale
certificato.
Gli operatori mantengono inoltre un registro di altre
informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della
società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione
o la riparazione, nonché le date e i risultati dei control-
li effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del
Regolamento (Ce) n. 842/2006 e le informazioni per-
tinenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate dalle applicazioni di
cui al paragrafo 2, lettere b e c, del Regolamento (Ce)
n. 842/2006.
Il formato del “Registro dell’Apparecchiatura” e le mo-
dalità della sua messa a disposizione, verrà pubblicata
nel sito web del Ministero dell’ambiente, previo avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale
certificato controlla il registro dell’apparecchiatura.
Su richiesta, il registro dovrà essere messo a disposizio-
ne del Ministero dell’Ambiente che si avvarrà ISPRA.
Obblighi e sanzioni applicate
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non
tiene il registro dell’apparecchiatura (o impianto) previ-
sto dall’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1516/2007,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da.
7.000,00 euro a 100.000,00 euro.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’operatore che
tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” in modo incom-
pleto, inesatto o comunque non conforme alle dispo-
sizioni di legge , in quanto applicabili, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro
a 100.000,00 euro.
La sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 eu-
ro a 100.000,00 euro, si applica anche qualora l’opera-
tore non rispetti il formato del “Registro dell’Apparec-
chiatura” di cui all’articolo 15 del DPR 27/01/2012, n.
43, che deve essere pubblicato nel sito web del Mini-
stero dell’ambiente.
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non
mette a disposizione dell’autorità competente (Mini-
stero dell’ambiente – ISPRA e Commissione europea) il
“Registro dell’Apparecchiatura”, è punito con sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00
euro.
Definizione di operatore
Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso.
Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone
Le persone che svolgono le attività sotto riportate, de-
vono essere in possesso del pertinente certificato rila-
sciato da un organismo di certificazione, a seguito del
superamento di un esame teorico e pratico basato sui
requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-
scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego-
lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e
n. 306/2008.
Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor-
tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per-
sone delle imprese certificate:
a)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-
zionamento d’aria e pompe di calore che contengono
gas fluorurati ad effetto serra:
1)	controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle
applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-
gillati, etichettati come tali;
2)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3)	installazione;
4)	manutenzione o riparazione;
b)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su impianti fissi di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1)	controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per
quanto riguarda gli estintori;
3)	installazione;
4)	manutenzione o riparazione;
c)	persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)	persone addette al recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
li contengono.
In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n.
1516/2007
Normativa riferita alla sanzione
Regolamento 842/2006 (CE) -Articolo 3
contenimento
1.	Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-
gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-
zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul
piano tecnico e che non comportano costi spropor-
zionati per:
a)	prevenire perdite di tali gas; e
b)	riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per indi-
viduare perdite, da personale certificato che soddisfi
InformaImpresa 15InformaImpresa 15Venerdì 17 maggio 2013
i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-
cata di seguito:
a)	le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
b)	le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c)	le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
	 Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita
per accertare che la riparazione sia stata efficace.
	 Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature
o gli impianti sono esaminati per individuare perdite
attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta,
incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto in cui è più probabile che si verifichino delle
perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta
per controllare la presenza di eventuali perdite de-
vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-
dard di cui al paragrafo 7.
3.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-
ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento
delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-
dite sono controllati almeno una volta all’anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-
stemi di protezione antincendio installati prima del
4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite
devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4.	Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-
sere dimezzata.
5.	Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se
viene già applicato un regime di ispezioni al fine di
ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-
ni possono anche soddisfare i requisiti del presente
regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-
quenti.
6.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra tengono un registro in cui riportano la
quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-
stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle
recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-
no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-
ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-
co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione,
nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai
sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-
nenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate delle applicazioni
di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti
registri sono messi a disposizione dell’autorità com-
petente e della Commissione.
7.	La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-
trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni
di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-
re elementi non essenziali del presente regolamento
completandolo, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
12, paragrafo 3.
Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Requisiti standard
di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di ca-
lore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce, conformemente al
regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di
controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di ca-
lore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati
ad effetto serra.
Il presente regolamento non si applica alle apparec-
chiature con impianti ermeticamente sigillati, etichet-
tati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di
gas fluorurati ad effetto serra.
Articolo 2 - Registro dell’apparecchiatura
1.	L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il
numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3,
paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006, di se-
guito denominato “il registro dell’apparecchiatura”.
2.	La carica di gas fluorurati ad effetto serra per le ap-
parecchiature di refrigerazione, di condizionamen-
to d’aria o le pompe di calore è indicata nel registro
dell’apparecchiatura.
3.	Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra
dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condiziona-
mento d’aria o della pompa di calore non è indicata
nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’eti-
chetta del sistema, l’operatore assicura che sia deter-
minata da personale certificato.
4.	Una volta individuata la causa della perdita, questa
viene inserita nel registro dell’apparecchiatura.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 15
Registro dell’impianto
1.	Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazio-
ne, condizionamento d’aria e pompe di calore, con-
tenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra
tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura di cui all’ar-
ticolo 2 del regolamento (Ce) n. 1516/2007.
2.	Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincen-
dio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto
serra tengono il ‘Registro del Sistema di cui all’artico-
lo 2 del regolamento (Ce) n. 1497/2007.
3.	Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori ripor-
tano le informazioni previste dall’articolo 3, paragra-
fo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato
del registro e le modalità della loro messa a dispo-
sizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul
sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
4.	Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono mes-
si a disposizione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Isti-
tuto superiore per la protezione e la ricerca ambien-
tale (Ispra).
Per approfondimenti consultare il file:
-	 Download Regolamento 19 dicembre 2007 n 1516-
2007 - CE-1.pdf
alla notizia 1042 su www.informaimpresa.it
16 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
e la notizia Ambiente: Gas fluorurati: pubblicato il decre-
to che prevede la disciplina sanzionatoria
n. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13.
ambiente
36	 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che
non tiene il “Registro del Sistema” o che lo
tenga in modo incompleto o inesatto.
Sono applicate sanzioni per “Registro del Sistema” che
non sia conforme alle disposizioni di legge o non ri-
spetti il formato stabilito dal Ministero dell’ambiente
Gli operatori dei sistemi fissi in funzione e temporane-
amente fuori servizio composti di uno o più contenitori
interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in
risposta ad un rischio incendio specifico, comunque re-
lativi ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3
kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’obbli-
go di tenere il “Registro del Sistema”.
Nel registro devono essere riportate le quantità e il ti-
po di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quanti-
tà eventualmente aggiunte e quelle recuperate duran-
te le operazioni di manutenzione, di riparazione e di
smaltimento definitivo.
La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un siste-
ma di protezione antincendio è indicata nel registro di
sistema.
Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per
un sistema di protezione antincendio non è indicata
nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichet-
ta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata
da personale certificato.
Gli operatori mantengono inoltre un registro di altre
informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della
società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione
o la riparazione, nonché le date e i risultati dei control-
li effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del
Regolamento (Ce) n. 842/2006 e le informazioni per-
tinenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate dalle applicazioni di
cui al paragrafo 2, lettere b e c, del Regolamento (Ce)
n. 842/2006.
Il formato del “Registro dell’Apparecchiatura” e le mo-
dalità della sua messa a disposizione, verrà pubblicata
nel sito web del Ministero dell’ambiente, previo avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale
certificato controlla il registro dell’apparecchiatura.
Su richiesta, il registro dovrà essere messo a disposizio-
ne del Ministero dell’Ambiente che si avvarrà ISPRA.
Obblighi e sanzioni applicate
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non
tiene il registro del sistema previsto dall’articolo 2 del
Regolamento (CE) n. 1497/2007, è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria da. 7.000,00 euro a
100.000,00 euro.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l’operatore che
tiene il “Registro del Sistema” in modo incompleto,
inesatto o comunque non conforme alle disposizioni
di legge , in quanto applicabili, è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a
100.000,00 euro.
La sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 eu-
ro a 100.000,00 euro, si applica anche qualora l’ope-
ratore non rispetti il formato del “Registro del Siste-
ma” di cui all’articolo 15 del DPR 27/01/2012, n. 43,
che deve essere pubblicato nel sito web del Ministero
dell’ambiente.
Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non
mette a disposizione dell’autorità competente (Mini-
stero dell’ambiente – ISPRA e Commissione europea) il
“Registro del Sistema”, è punito con sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Definizione di operatore
Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti
un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle
apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre-
sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario
dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope-
ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso-
na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello
stesso.
Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone
Le persone che svolgono le attività sotto riportate, de-
vono essere in possesso del pertinente certificato rila-
sciato da un organismo di certificazione, a seguito del
superamento di un esame teorico e pratico basato sui
requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono-
scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego-
lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e
n. 306/2008.
Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor-
tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per-
sone delle imprese certificate:
a)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi-
zionamento d’aria e pompe di calore che contengono
gas fluorurati ad effetto serra:
1)	controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle
applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-
gillati, etichettati come tali;
2)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3)	installazione;
4)	manutenzione o riparazione;
b)	persone che svolgono una o più delle seguenti atti-
vità su impianti fissi di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1)	controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2)	recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per
quanto riguarda gli estintori;
3)	installazione;
4)	manutenzione o riparazione;
c)	persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef-
fetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)	persone addette al recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
li contengono.
In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n.
1497/2007
Normativa riferita alla sanzione
Regolamento 842/2006 (CE) -Articolo 3
contenimento
1.	Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri-
gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore
mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote-
zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad
InformaImpresa 17InformaImpresa 17Venerdì 17 maggio 2013
effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento
CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul
piano tecnico e che non comportano costi spropor-
zionati per:
a)	prevenire perdite di tali gas; e
b)	riparare non appena possibile le perdite rilevate.
2.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
provvedono affinché esse siano controllate, per indi-
viduare perdite, da personale certificato che soddisfi
i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi-
cata di seguito:
a)	le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas
fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi-
viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di-
sposizione non si applica alle apparecchiature con
impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta-
li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru-
rati ad effetto serra;
b)	le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;
c)	le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per
individuare perdite una volta ogni tre mesi.
	 Le applicazioni sono controllate per individuare per-
dite entro un mese dalla riparazione della perdita
per accertare che la riparazione sia stata efficace.
	 Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in-
dividuare perdite” si intende che le apparecchiature
o gli impianti sono esaminati per individuare perdite
attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta,
incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im-
pianto in cui è più probabile che si verifichino delle
perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta
per controllare la presenza di eventuali perdite de-
vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan-
dard di cui al paragrafo 7.
3.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura-
ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento
delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per-
dite sono controllati almeno una volta all’anno per
accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si-
stemi di protezione antincendio installati prima del
4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite
devono essere installati entro il 4 luglio 2010.
4.	Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle
perdite correttamente funzionante, la frequenza dei
controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es-
sere dimezzata.
5.	Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se
viene già applicato un regime di ispezioni al fine di
ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio-
ni possono anche soddisfare i requisiti del presente
regolamento, purché siano almeno altrettanto fre-
quenti.
6.	Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1
contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad
effetto serra tengono un registro in cui riportano la
quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in-
stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle
recuperate durante le operazioni di manutenzione, di
riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo-
no inoltre un registro di altre informazioni pertinen-
ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni-
co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione,
nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai
sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti-
nenti che permettono di individuare nello specifico
le apparecchiature fisse separate delle applicazioni
di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti
registri sono messi a disposizione dell’autorità com-
petente e della Commissione.
7.	La Commissione stabilisce i requisiti standard di con-
trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni
di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica-
re elementi non essenziali del presente regolamento
completandolo, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo
12, paragrafo 3.
Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Requisiti standard
di controllo delle perdite per i sistemi di protezione
antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati
Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce, conformemente al
regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di
controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e
temporaneamente fuori servizio composti di uno o più
contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate,
installati in risposta ad un rischio di incendio specifico
in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione
antincendio».
Il presente regolamento si applica ai sistemi di prote-
zione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di
gas fluorurati ad effetto serra.
Articolo 2 - Registro del sistema
1.	L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e
il numero di telefono nel registro di cui all’articolo
3, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006, di
seguito «il registro del sistema».
2.	La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un si-
stema di protezione antincendio è indicata nel regi-
stro del sistema.
3.	Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per
un sistema di protezione antincendio non è indica-
ta nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’eti-
chetta del sistema, l’operatore assicura che sia deter-
minata da personale certificato.
Articolo 3 - Controllo del registro del sistema
1.	Prima di effettuare il controllo delle perdite, il perso-
nale certificato controlla il registro del sistema.
2.	Speciale attenzione viene prestata alle informazio-
ni riguardanti eventuali problemi ricorrenti o aspetti
problematici.
Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 15
Registro dell’impianto
1.	Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazio-
ne, condizionamento d’aria e pompe di calore, conte-
nenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra ten-
gono il “Registro dell’Apparecchiatura” di cui all’arti-
colo 2 del regolamento (Ce) n. 1516/2007.
2.	Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincen-
dio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto
serra tengono il “Registro del Sistema” di cui all’arti-
colo 2 del regolamento (Ce) n. 1497/2007.
3.	Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori ripor-
tano le informazioni previste dall’articolo 3, paragra-
fo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato
del registro e le modalità della loro messa a dispo-
sizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul
18 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
InformaImpresa n. 10/2013
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InformaImpresa n. 10/2013

  • 1. Venerdì 17 maggio 2013 10/2013 riproduzione riservata ambiente 31 Gas fluorurati: sanzioni per la mancata installa- zione di sistemi di rilevamento delle perdite per impianti con più di 300 kg di gas fluorurati. 32 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato. 33 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di riparazione controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato. 34 Emissioni in atmosfera. Composti organici volatili nelle pitture e vernici e nei prodotti per la carroz- zeria: modificato l’allegato alla normativa che sta- bilisce i metodi analitici. 35 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” o che lo tenga in modo incompleto o inesatto. 36 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non tiene il “Registro del Sistema” o che lo tenga in modo incompleto o inesatto. COMITATO TECNICO Ambiente - Energia, Qualità, Sicurezza sul Lavoro: Loris Rui, Paolo Carmignato, Lorenza Fanton, Chiara Zocca Assicurativo: Giovanni Giuliari Contrattuale - Lavoro: Andrea Rigotto, Piero Buogo, Andrea Corà, Francesca Dal Brun, Paola Fontana, Emanuele Guerzoni, Moreno Zonta Fisco: Franco De Antoni, Giuliano Coin Internazionalizzazione: Andrea Rossi, Loretta Bilato, Alissa Zanola Notizie Organizzative: Andrea Molon, Claudia Pretto Previdenza: Mariano Biasi Sistemi e Categorie: Renato Grotto, Samantha Baù, Valter Fabris, Luisella Frezzato, Isabella Milella, Maurizio Petris, Vladi Riva, Valentina Saccarola, Marco Sandonà, Andrea Schiavo, Valentino Varotto, Rita Villan Coordinamento e Grafica: Lucia Pomi, Stefano Baroni, Stefano Rossi, Antonio Stefani, Federica Vencato CONTRATTUALE 65 Ceramica - Conferma EET: Verbale di Intesa del 30 aprile 2013. 66 Chimica - Conferma EET: Verbale di Intesa del 30 aprile 2013. 67 Area Legno e Lapidei: disciplina applicabile ai rap- porti di apprendistato da maggio 2013. 68 Tirocini formativi per studenti minorenni: obbligo di effettuare la visita medica preventiva. 69 Ebav: Contributi alle imprese artigiane. Scadenza- rio del mese di Maggio 2013. 70 Inail: autoliquidazione 2012/2013. Riduzioni contributive per il settore autotrasporto merci in conto terzi per l’anno 2013. NOTIZIE ORGANIZZATIVE 5 Diritto camerale 2013: pagamento entro il 17 giu- gno. 6 GAL Montagna Vicentina: bando candidature. 7 Agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e spedizionieri: prorogato al 30 settembre 2013 l’aggiornamento della posizione al Registro Im- prese. sicurezza 18 REACH e CLP: due regolamenti importanti per le aziende di prodotti chimici.
  • 3. ambiente 31 Gas fluorurati: sanzioni per la mancata installazione di sistemi di rilevamento delle perdite per impianti con più di 300 kg di gas fluorurati. La sanzione viene applicata anche nel caso di mancato con- trollo annuale del sistema di rilevamento delle perdite. Obbligo e sanzione applicata L’operatore che non ottemperi agli obblighi di instal- lazione di sistemi di rilevamento delle perdite, (e non li controlli almeno una volta l’anno) nelle applicazio- ni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pom- pe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono 300 chilo- grammi o più di gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, è puni- to con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Tale obbligo di controllo è previsto dall’articolo 3, pa- ragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 842/2006 in con- formità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili. Tali sistemi di rilevamento delle perdite sono control- lati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei sistemi di protezione an- tincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati en- tro il 4 luglio 2010. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottempe- rare alla norma Iso 14520, queste ispezioni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto frequenti. L’obbligo di installazione dei sistemi di rilevamento perdite e di controllo è previsto dall’articolo 3, paragra- fo 3, del Regolamento (CE) n. 842/2006 in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 1497/2007 e n. 1516/2007, in quanto applicabili. Definizione di operatore Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre- sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope- ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso- na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso). Ulteriori verifiche obbligatorie e chi può farle Gli operatori hanno l’obbligo di effettuare, alle applica- zioni fisse in questione, controlli per individuare even- tuali perdite. Tali verifiche possono essere effettuate solo da personale certificato e quindi iscritto al Regi- stro nazionale delle persone delle imprese certificate, previsto dall’articolo 13 del Dpr 27/01/2012, n. 43. Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate con la seguente frequenza: - le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi- viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di- sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta- li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru- rati ad effetto serra; - le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi; - le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi. Le applicazioni sono controllate per individuare per- dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace. In allegato sono riportati i Regolamenti (CE) n.1497/2007 e n. 1516/2007 Normativa riferita alla sanzione Regolamento 842/2006 (CE) -Articolo 3 Contenimento 1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri- gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote- zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi spropor- zionati per: a) prevenire perdite di tali gas; e b) riparare non appena possibile le perdite rilevate. 2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per indi- viduare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi- cata di seguito: a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi- viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di- sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta- li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru- rati ad effetto serra; b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi; c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi. Le applicazioni sono controllate per individuare per- dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace. Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in- dividuare perdite” si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im- pianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite de- vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan- dard di cui al paragrafo 7. 3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura- ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per- dite sono controllati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si- stemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010. 4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle InformaImpresa 3InformaImpresa 3Venerdì 17 maggio 2013
  • 4. perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es- sere dimezzata. 5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio- ni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto fre- quenti. 6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in- stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo- no inoltre un registro di altre informazioni pertinen- ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni- co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti- nenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità com- petente e della Commissione. 7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di con- trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica- re elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. Regolamento 842/2006/CE -Articolo 5 Formazione e certificazione 1. Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, la Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condi- zioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che interven- gono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’artico- lo 3, paragrafo 1, nonché del personale che intervie- ne nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamenta- zione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. 2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certifi- cazione sulla base dei requisiti minimi di cui al para- grafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli al- tri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro. 3. L’operatore dell’applicazione pertinente provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la neces- saria certificazione di cui al paragrafo 2, che com- porta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di preven- zione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell’apparecchiatura in questione. 4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell’esecuzione delle attivi- tà di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragra- fo 2 del presente articolo. 5. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato della notifica di cui al paragrafo 2 del pre- sente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 13 Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle ri- sorse già destinate a tali finalità dalla normativa vi- gente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente. 2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am- bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valu- tazione della conformità e l’Organismo di accredita- mento. 3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni: a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar- ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7; b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10; c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5; d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3; e) Sezione delle persone che non sono soggette ad ob- bligo di certificazione in base alle deroghe o esen- zioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12; f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ot- tenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14. 4. L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tute- la del territorio e del mare, previo avviso nella Gaz- zetta ufficiale della Repubblica italiana. 5. Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver- sano, alle camere di commercio competenti per ter- ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 6. Le Camere di commercio rilasciano per via telemati- ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio- ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos- sesso dei requisiti di cui all’articolo 9. 7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubbli- cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della 4 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
  • 5. tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8; b) domande di certificazione provvisoria di cui all’arti- colo 10; c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti- coli 11 e 12. 8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef- fettuati secondo le procedure e le modalità predispo- ste dalle Camere di commercio. Per approfondimenti consultare i file: - Download Commissione delle Comunit europee - Rego- lamento 1497 del 2007-1.pdf - Download regolamento CE n. 842 del 2006 - Allegato I-2.pdf - Download Gas fluorurati - Reg.Ce 19 dicembre 2007 n. 1516-3.pdf alla notizia 1033 su www.informaimpresa.it e la notizia Ambiente: Gas fluorurati: pubblicato il decre- to che prevede la disciplina sanzionatoria n. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13. ambiente 32 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato. Solo le persone che sono iscritte al Registro nazionale del- le persone e delle imprese certificate e hanno superato l’apposito esame possono effettuare le attività di controllo delle perdite dei gas fluorurati. Obbligo e sanzione applicata L’operatore che nelle attività di controllo delle perdite delle applicazioni fisse sotto riportate, non si avvale di persone in possesso dello specifico certificato pre- visto dall’articolo 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/01/2013, n. 43, è punito con la san- zione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Le applicazioni in questione riguardano gli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calo- re mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di pro- tezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006 Definizione di operatore Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre- sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope- ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso- na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso). Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone Le persone che svolgono le attività di sotto riportate, devono essere in possesso del pertinente certificato ri- lasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono- scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego- lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008. Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor- tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per- sone delle imprese certificate: a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi- zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si- gillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef- fetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono. Controlli obbligatori – periodicità - e chi può farli Gli operatori hanno l’obbligo di effettuare, alle applica- zioni fisse in questione, controlli per individuare even- tuali perdite. Tali verifiche possono essere effettuate solo da personale certificato e quindi iscritto al Regi- stro nazionale delle persone delle imprese certificate, previsto dall’articolo 13 del Dpr 27/01/2012, n. 43. Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate con la seguente frequenza: - le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi- viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di- sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta- li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru- rati ad effetto serra; - le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi; - le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi. Le applicazioni sono controllate per individuare per- dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace. In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n. 842/2006. Normativa riferita alla sanzione Regolamento 842/2006 (CE) -Articolo 3 Contenimento 1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri- gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote- zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad InformaImpresa 5InformaImpresa 5Venerdì 17 maggio 2013
  • 6. effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi spropor- zionati per: a) prevenire perdite di tali gas; e b) riparare non appena possibile le perdite rilevate. 2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per indi- viduare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi- cata di seguito: a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi- viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di- sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta- li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru- rati ad effetto serra; b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi; c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi. Le applicazioni sono controllate per individuare per- dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace. Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in- dividuare perdite” si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im- pianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite de- vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan- dard di cui al paragrafo 7. 3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura- ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per- dite sono controllati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si- stemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010. 4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es- sere dimezzata. 5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio- ni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto fre- quenti. 6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in- stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo- no inoltre un registro di altre informazioni pertinen- ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni- co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti- nenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità com- petente e della Commissione. 7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di con- trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica- re elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. Regolamento 842/2006/CE -Articolo 5 Formazione e certificazione 1. Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, la Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condi- zioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che interven- gono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’artico- lo 3, paragrafo 1, nonché del personale che intervie- ne nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamenta- zione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. 2. Entro il 4 luglio 2008 gli Stati membri stabiliscono o adattano i propri requisiti di formazione e certifi- cazione sulla base dei requisiti minimi di cui al para- grafo 1. Essi notificano alla Commissione i rispettivi programmi di formazione e certificazione. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli al- tri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro. 3. L’operatore dell’applicazione pertinente provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la neces- saria certificazione di cui al paragrafo 2, che com- porta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di preven- zione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell’apparecchiatura in questione. 4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell’esecuzione delle attivi- tà di cui agli articoli 3 e 4 prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto è in possesso dei certificati di cui al paragra- fo 2 del presente articolo. 5. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato della notifica di cui al paragrafo 2 del pre- sente articolo secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 8 Obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro en- tro 60 giorni dalla sua istituzione: a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- 6 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
  • 7. vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi- zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si- gillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3)installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1)controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2)recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3)installazione; 4)manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef- fetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef- fetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’ap- plicazione della direttiva 2006/40/Ce. 2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istitu- zione: a) installazione, manutenzione o riparazione di appa- recchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impian- ti fissi di protezione antincendio e di estintori conte- nenti gas fluorurati ad effetto serra; c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai com- mutatori ad alta tensione; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effet- to serra dalle apparecchiature che li contengono; e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli im- pianti di condizionamento d’aria dei veicoli a moto- re. 3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio competente esclu- sivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. 4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiun- que intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscri- zione viene effettuata presso la Camera di commer- cio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. 5. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all’art. 9. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 9 Obbligo di certificazione e attestazione 1. Le persone che svolgono le attività di cui all’artico- lo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono esse- re in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti mi- nimi relativi alle competenze e alle conoscenze pre- viste negli allegati rispettivamente dei regolamen- ti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008. 2. Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certifica- to provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1. 3. Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazio- ne di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del com- pletamento di un corso di formazione basato sui re- quisiti minimi relativi alle competenze e alle cono- scenze previste nell’allegato del regolamento (Ce) n. 307/2008. L’attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazio- ne. 4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certifica- zione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ul- timo su domanda dell’interessato. 5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all’arti- colo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in conse- gna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all’impresa nel caso in cui quest’ultima soddisfi i requisiti di cui all’allegato B.2.1, che forma parte integrante del pre- sente decreto. Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 2. 6. L’obbligo di certificazione non si applica alle seguen- ti attività effettuate nel luogo di produzione: a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento (Ce) n. 303/2008; b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincen- dio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 304/2008. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 10 Certificati provvisori 1. Le persone che svolgono le attività di cui all’artico- lo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all’articolo 9, comma 1. Il certifica- to provvisorio riporta le attività contemplate nonché, ove applicabile, la categoria di cui all’articolo 4, para- grafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008, e la data di scadenza. 2. Le imprese che svolgono le attività di cui all’artico- lo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all’articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autoriz- zato a svolgere e la data di scadenza. InformaImpresa 7InformaImpresa 7Venerdì 17 maggio 2013
  • 8. 3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una do- manda alla Camera di commercio competente secon- do le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiara- zione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del Te- sto unico delle disposizioni legislative e regolamen- tari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specifi- cando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008 per la quale l’esperienza professionale è posseduta. 4.Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una do- manda alla Camera di commercio competente con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale doman- da è presentata unitamente alla domanda di iscri- zione al Registro ed è corredata da una dichiarazio- ne sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega perso- nale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il pos- sesso di un certificato. 5. La Camera di commercio competente rilascia i certi- ficati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), le informazio- ni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 11 Deroghe transitorie 1. Ai sensi dell’articolo 4.3, lettera a), del regolamen- to (Ce) n. 303/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un pe- riodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acqui- sizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attività in que- stione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale atti- vità. 2. Ai sensi dell’articolo 4.2 del regolamento (Ce) n. 304/2008, dell’articolo 3.2 del regolamento (Ce) n. 305/2008 e dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 306/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività. 3. Ai sensi dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 307/2008, l’obbligo di attestazione di cui all’articolo 9, comma 3, non si applica per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l’attività pertinente, pur- ché l’attività in questione sia svolta sotto la supervi- sione di una persona ritenuta adeguatamente quali- ficata. 4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presiden- te della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo - Esenzioni 1. Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1: a) la persona che svolge operazioni di brasatura o sal- datura di parti di un sistema o di parti di un’apparec- chiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’ar- ticolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali ope- razioni siano svolte sotto la supervisione di una per- sona in possesso di un certificato che contempla l’at- tività pertinente; b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad ef- fetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all’artico- lo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a con- dizione che tale persona sia assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un atte- stato di competenza rilasciato dal titolare dell’auto- rizzazione che certifica il completamento di un cor- so di formazione sulle competenze e sulle conoscen- ze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato al regolamento (Ce) n. 303/2008. 2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in pos- sesso del requisito necessario al rilascio della perti- nente esenzione. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 13 Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle ri- sorse già destinate a tali finalità dalla normativa vi- gente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente. 2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am- bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valu- tazione della conformità e l’Organismo di accredita- 8 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
  • 9. mento. 3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni: a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar- ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7; b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10; c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5; d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3; e) Sezione delle persone che non sono soggette ad ob- bligo di certificazione in base alle deroghe o esen- zioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12; f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ot- tenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14. 4. L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tute- la del territorio e del mare, previo avviso nella Gaz- zetta ufficiale della Repubblica italiana. 5. Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver- sano, alle camere di commercio competenti per ter- ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 6. Le Camere di commercio rilasciano per via telemati- ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio- ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos- sesso dei requisiti di cui all’articolo 9. 7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubbli- cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8; b) domande di certificazione provvisoria di cui all’arti- colo 10; c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti- coli 11 e 12. 8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef- fettuati secondo le procedure e le modalità predispo- ste dalle Camere di commercio Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 14 Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro 1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’artico- lo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalente- mente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro. 2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (Ce) n. 307/2008, trasmettono copia dell’attestato allegando ad esso la traduzione giura- ta in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l’impresa ha il proprio domicilio o eser- cita prevalentemente la propria attività che provvede ad includerli nel Registro. 3. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai cer- tificati provvisori. Per approfondimenti consultare il file: - Download Regomento 17 maggio 2006 n 842 Cee.pdf alla notizia 1034 su www.informaimpresa.it e la notizia Ambiente: Gas fluorurati: pubblicato il decre- to che prevede la disciplina sanzionatoria n. 24 pubblica- ta su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13. ambiente 33 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di riparazione controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato. Solo le persone che sono iscritte al Registro nazionale del- le persone e delle imprese certificate e hanno superato l’apposito esame possono effettuare le attività di ripara- zione delle perdite dei gas fluorurati. Obbligo e sanzione applicata L’operatore che nelle attività di riparazione delle per- dite di gas fluorurati delle applicazioni fisse sotto ri- portate, non si avvale di persone in possesso dello specifico certificato previsto dall’articolo 9, del Decre- to del Presidente della Repubblica 27/01/2013, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro. Le applicazioni in questione riguardano gli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calo- re mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di pro- tezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006. Definizione di operatore Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre- sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope- ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso- na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso). Riparazione delle perdite procedure che devono essere assicurate Premesso che l’operatore deve assicurare che la ripa- razione venga eseguita da personale certificato ad ef- fettuare tale specifica attività, devono sempre essere effettuate le operazioni di seguito riportate e stabilite dall’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1516/2007 e dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1497/2007: - prima della riparazione, si procede, se necessario, al- lo svuotamento o al recupero del refrigerante; - l’operatore assicura che venga effettuata una prova di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati, seguita se neces- sario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta; - prima della prova di pressione con azoto esente da ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pres- sione, i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se ne- cessario, recuperati da tutto il sistema. - la causa della perdita viene, per quanto possibile, in- dividuata, per evitarne il ripetersi. InformaImpresa 9InformaImpresa 9Venerdì 17 maggio 2013
  • 10. Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone Le persone che svolgono le attività di sotto riportate, devono essere in possesso del pertinente certificato ri- lasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono- scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego- lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008. Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor- tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per- sone delle imprese certificate: a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi- zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si- gillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef- fetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono. In allegato sono riportati i Regolamenti (CE) n.1497/2007 e n. 1516/2007 Normativa riferita alla sanzione Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione an- tincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione antincendio». Il presente regolamento si applica ai sistemi di prote- zione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati Articolo 5 - Riparazione delle perdite 1. L’operatore assicura che la riparazione o la sostitu- zione vengano eseguite da personale certificato ad effettuare tali specifiche attività. 2. L’operatore assicura che prima della ricarica venga effettuata una prova di tenuta. Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di ca- lore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. Il presente regolamento non si applica alle apparec- chiature con impianti ermeticamente sigillati, etichet- tati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra. Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Articolo 8 - Riparazione delle perdite 1. L’operatore assicura che la riparazione venga esegui- ta da personale certificato ad effettuare tale specifica attività. Prima della riparazione, si procede, se necessario, al- lo svuotamento o al recupero del refrigerante. 2. L’operatore assicura che venga effettuata una prova di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati, seguita se neces- sario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta. Prima della prova di pressione con azoto esente da ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pres- sione, i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se ne- cessario, recuperati da tutto il sistema. 3. La causa della perdita viene, per quanto possibile, in- dividuata, per evitarne il ripetersi. Dpr 27/01/2012, n. 43 Articolo 8 – Obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro en- tro 60 giorni dalla sua istituzione: a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi- zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si- gillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3)installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef- fetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che 10 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
  • 11. li contengono; e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef- fetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’ap- plicazione della direttiva 2006/40/Ce. 2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istitu- zione: a) installazione, manutenzione o riparazione di appa- recchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impian- ti fissi di protezione antincendio e di estintori conte- nenti gas fluorurati ad effetto serra; c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai com- mutatori ad alta tensione; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effet- to serra dalle apparecchiature che li contengono; e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli im- pianti di condizionamento d’aria dei veicoli a moto- re. 3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettua- te presso la Camera di commercio competente esclu- sivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. 4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiun- que intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscri- zione viene effettuata presso la Camera di commer- cio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. 5. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all’art. 9. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 9 Obbligo di certificazione e attestazione 1. Le persone che svolgono le attività di cui all’artico- lo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono esse- re in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti mi- nimi relativi alle competenze e alle conoscenze pre- viste negli allegati rispettivamente dei regolamen- ti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008. 2. Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certifica- to provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1. 3. Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazio- ne di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del com- pletamento di un corso di formazione basato sui re- quisiti minimi relativi alle competenze e alle cono- scenze previste nell’allegato del regolamento (Ce) n. 307/2008. L’attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazio- ne. 4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certifica- zione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ul- timo su domanda dell’interessato. 5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all’arti- colo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in conse- gna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all’impresa nel caso in cui quest’ultima soddisfi i requisiti di cui all’allegato B.2.1, che forma parte integrante del pre- sente decreto. Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 2. 6. L’obbligo di certificazione non si applica alle seguen- ti attività effettuate nel luogo di produzione: a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, comma 3, del regolamento (Ce) n. 303/2008; b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincen- dio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 304/2008. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 10 Certificati provvisori 1. Le persone che svolgono le attività di cui all’artico- lo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all’articolo 9, comma 1. Il certifica- to provvisorio riporta le attività contemplate nonché, ove applicabile, la categoria di cui all’articolo 4, para- grafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008, e la data di scadenza. 2. Le imprese che svolgono le attività di cui all’artico- lo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all’articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autoriz- zato a svolgere e la data di scadenza. 3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una do- manda alla Camera di commercio competente secon- do le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiara- zione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del Te- sto unico delle disposizioni legislative e regolamen- tari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specifi- cando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008 per la quale l’esperienza professionale è posseduta. 4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una do- manda alla Camera di commercio competente con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale doman- da è presentata unitamente alla domanda di iscri- zione al Registro ed è corredata da una dichiarazio- InformaImpresa 11InformaImpresa 11Venerdì 17 maggio 2013
  • 12. ne sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega perso- nale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il pos- sesso di un certificato. 5. La Camera di commercio competente rilascia i certi- ficati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), le informazio- ni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 11 Deroghe transitorie 1. Ai sensi dell’articolo 4.3, lettera a), del regolamen- to (Ce) n. 303/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un pe- riodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acqui- sizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attività in que- stione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale atti- vità. 2. Ai sensi dell’articolo 4.2 del regolamento (Ce) n. 304/2008, dell’articolo 3.2 del regolamento (Ce) n. 305/2008 e dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 306/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività. 3. Ai sensi dell’articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 307/2008, l’obbligo di attestazione di cui all’articolo 9, comma 3, non si applica per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l’attività pertinente, pur- ché l’attività in questione sia svolta sotto la supervi- sione di una persona ritenuta adeguatamente quali- ficata. 4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presiden- te della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo - Esenzioni 1. Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1: a) la persona che svolge operazioni di brasatura o sal- datura di parti di un sistema o di parti di un’apparec- chiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’ar- ticolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali ope- razioni siano svolte sotto la supervisione di una per- sona in possesso di un certificato che contempla l’at- tività pertinente; b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad ef- fetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all’artico- lo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a con- dizione che tale persona sia assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un atte- stato di competenza rilasciato dal titolare dell’auto- rizzazione che certifica il completamento di un cor- so di formazione sulle competenze e sulle conoscen- ze minime relative alla categoria III, come indicato nell’allegato al regolamento (Ce) n. 303/2008. 2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in pos- sesso del requisito necessario al rilascio della perti- nente esenzione. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 13 Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 1. È istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle ri- sorse già destinate a tali finalità dalla normativa vi- gente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente. 2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca am- bientale (Ispra), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valu- tazione della conformità e l’Organismo di accredita- mento. 3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni: a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’ar- ticolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7; b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10; c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5; d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3; e) Sezione delle persone che non sono soggette ad ob- bligo di certificazione in base alle deroghe o esen- zioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12; f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ot- tenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14. 4. L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tute- la del territorio e del mare, previo avviso nella Gaz- zetta ufficiale della Repubblica italiana. 5. Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro ver- sano, alle camere di commercio competenti per ter- ritorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, 12 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
  • 13. comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. 6. Le Camere di commercio rilasciano per via telemati- ca alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizio- ne al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell’attestazione del pos- sesso dei requisiti di cui all’articolo 9. 7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubbli- cate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8; b) domande di certificazione provvisoria di cui all’arti- colo 10; c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli arti- coli 11 e 12. 8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono ef- fettuati secondo le procedure e le modalità predispo- ste dalle Camere di commercio. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 14 Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro 1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’artico- lo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalente- mente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro. 2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (Ce) n. 307/2008, trasmettono copia dell’attestato allegando ad esso la traduzione giura- ta in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l’impresa ha il proprio domicilio o eser- cita prevalentemente la propria attività che provvede ad includerli nel Registro. 3. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai cer- tificati provvisori. Per approfondimenti consultare i file: - Download Commissione delle Comunit europee - Rego- lamento 1497 del 2007-2.pdf - Download regolamento CE n. 842 del 2006 - Allegato I-3.pdf - Download Regolamento 19 dicembre 2007 n 1516- 2007 - CE.pdf alla notizia 1035su www.informaimpresa.it e la notizia Ambiente: Gas fluorurati: pubblicato il decre- to che prevede la disciplina sanzionatoria n. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13. ambiente 34 Emissioni in atmosfera. Composti organici volatili nelle pitture e vernici e nei prodotti per la carrozzeria: modificato l’allegato alla normativa che stabilisce i metodi analitici. Pubblicato nella G.U. n. 27 del 01/02/13, il decreto del Ministero dell’ambiente 03/10/2012: “Modifica dell’al- legato III del decreto legislativo 27/03/2006, n. 161, in materia di composti organici volatili” Con questo decreto sono state apportate modifiche all’allegato III del decreto legislativo del 27/03/2006, n. 161, riguardante le limitazioni delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di sol- venti in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria. L’allegato III, stabilisce i metodi analitici per la valuta- zione della conformità del contenuto di Cov dei pro- dotti elencati nell’allegato I e dei valori limite previ- sti nell’allegato II, sempre del decreto legislativo n. 161/2006. On line viene riportato il decreto legislativo n. 161/2006 aggiornato alla data del 07/05/2013. Per approfondimenti consultare il file: - Download D.lgs 27 marzo 2006 n. 161 - limitazione emissioni COV per uso solventi in pitture e vernici e pro- dotti per la carrozzeria.pdf alla notizia 1038 su www.informaimpresa.it InformaImpresa 13InformaImpresa 13Venerdì 17 maggio 2013
  • 15. ambiente 35 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” o che lo tenga in modo incompleto o inesatto. Applicate sanzioni anche per il “Registro dell’Apparecchia- tura”che non sia conforme alle disposizioni di legge o non rispetti il formato stabilito dal’Ministero dell’ambiente. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’ob- bligo di tenere il “Registro dell’Apparecchiatura”. Nel registro devono essere riportate le quantità e il ti- po di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quanti- tà eventualmente aggiunte e quelle recuperate duran- te le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell’apparecchiatura non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichetta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato. Gli operatori mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei control- li effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del Regolamento (Ce) n. 842/2006 e le informazioni per- tinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate dalle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b e c, del Regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato del “Registro dell’Apparecchiatura” e le mo- dalità della sua messa a disposizione, verrà pubblicata nel sito web del Ministero dell’ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale. Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale certificato controlla il registro dell’apparecchiatura. Su richiesta, il registro dovrà essere messo a disposizio- ne del Ministero dell’Ambiente che si avvarrà ISPRA. Obblighi e sanzioni applicate Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non tiene il registro dell’apparecchiatura (o impianto) previ- sto dall’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1516/2007, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da. 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’operatore che tiene il “Registro dell’Apparecchiatura” in modo incom- pleto, inesatto o comunque non conforme alle dispo- sizioni di legge , in quanto applicabili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 eu- ro a 100.000,00 euro, si applica anche qualora l’opera- tore non rispetti il formato del “Registro dell’Apparec- chiatura” di cui all’articolo 15 del DPR 27/01/2012, n. 43, che deve essere pubblicato nel sito web del Mini- stero dell’ambiente. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente (Mini- stero dell’ambiente – ISPRA e Commissione europea) il “Registro dell’Apparecchiatura”, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Definizione di operatore Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre- sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope- ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso- na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso. Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone Le persone che svolgono le attività sotto riportate, de- vono essere in possesso del pertinente certificato rila- sciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono- scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego- lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008. Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor- tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per- sone delle imprese certificate: a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi- zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si- gillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef- fetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono. In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n. 1516/2007 Normativa riferita alla sanzione Regolamento 842/2006 (CE) -Articolo 3 contenimento 1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri- gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote- zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi spropor- zionati per: a) prevenire perdite di tali gas; e b) riparare non appena possibile le perdite rilevate. 2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per indi- viduare perdite, da personale certificato che soddisfi InformaImpresa 15InformaImpresa 15Venerdì 17 maggio 2013
  • 16. i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi- cata di seguito: a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi- viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di- sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta- li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru- rati ad effetto serra; b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi; c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi. Le applicazioni sono controllate per individuare per- dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace. Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in- dividuare perdite” si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im- pianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite de- vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan- dard di cui al paragrafo 7. 3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura- ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per- dite sono controllati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si- stemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010. 4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es- sere dimezzata. 5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio- ni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto fre- quenti. 6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in- stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo- no inoltre un registro di altre informazioni pertinen- ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni- co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti- nenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità com- petente e della Commissione. 7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di con- trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica- re elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. Regolamento (CE) n. 1516/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di ca- lore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria o pompe di ca- lore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. Il presente regolamento non si applica alle apparec- chiature con impianti ermeticamente sigillati, etichet- tati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra. Articolo 2 - Registro dell’apparecchiatura 1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006, di se- guito denominato “il registro dell’apparecchiatura”. 2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per le ap- parecchiature di refrigerazione, di condizionamen- to d’aria o le pompe di calore è indicata nel registro dell’apparecchiatura. 3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condiziona- mento d’aria o della pompa di calore non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’eti- chetta del sistema, l’operatore assicura che sia deter- minata da personale certificato. 4. Una volta individuata la causa della perdita, questa viene inserita nel registro dell’apparecchiatura. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 15 Registro dell’impianto 1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazio- ne, condizionamento d’aria e pompe di calore, con- tenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura di cui all’ar- ticolo 2 del regolamento (Ce) n. 1516/2007. 2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincen- dio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro del Sistema di cui all’artico- lo 2 del regolamento (Ce) n. 1497/2007. 3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori ripor- tano le informazioni previste dall’articolo 3, paragra- fo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalità della loro messa a dispo- sizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono mes- si a disposizione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Isti- tuto superiore per la protezione e la ricerca ambien- tale (Ispra). Per approfondimenti consultare il file: - Download Regolamento 19 dicembre 2007 n 1516- 2007 - CE-1.pdf alla notizia 1042 su www.informaimpresa.it 16 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013
  • 17. e la notizia Ambiente: Gas fluorurati: pubblicato il decre- to che prevede la disciplina sanzionatoria n. 24 pubblicata su InformaImpresa n. 8 del 19.04.13. ambiente 36 Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non tiene il “Registro del Sistema” o che lo tenga in modo incompleto o inesatto. Sono applicate sanzioni per “Registro del Sistema” che non sia conforme alle disposizioni di legge o non ri- spetti il formato stabilito dal Ministero dell’ambiente Gli operatori dei sistemi fissi in funzione e temporane- amente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio incendio specifico, comunque re- lativi ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra hanno l’obbli- go di tenere il “Registro del Sistema”. Nel registro devono essere riportate le quantità e il ti- po di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quanti- tà eventualmente aggiunte e quelle recuperate duran- te le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un siste- ma di protezione antincendio è indicata nel registro di sistema. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’etichet- ta del sistema, l’operatore assicura che sia determinata da personale certificato. Gli operatori mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l’identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei control- li effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del Regolamento (Ce) n. 842/2006 e le informazioni per- tinenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate dalle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b e c, del Regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato del “Registro dell’Apparecchiatura” e le mo- dalità della sua messa a disposizione, verrà pubblicata nel sito web del Ministero dell’ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale. Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale certificato controlla il registro dell’apparecchiatura. Su richiesta, il registro dovrà essere messo a disposizio- ne del Ministero dell’Ambiente che si avvarrà ISPRA. Obblighi e sanzioni applicate Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non tiene il registro del sistema previsto dall’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1497/2007, è punito con la san- zione amministrativa pecuniaria da. 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. Salvo che il fatto non costituisca reato, l’operatore che tiene il “Registro del Sistema” in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di legge , in quanto applicabili, è punito con la san- zione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 eu- ro a 100.000,00 euro, si applica anche qualora l’ope- ratore non rispetti il formato del “Registro del Siste- ma” di cui all’articolo 15 del DPR 27/01/2012, n. 43, che deve essere pubblicato nel sito web del Ministero dell’ambiente. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non mette a disposizione dell’autorità competente (Mini- stero dell’ambiente – ISPRA e Commissione europea) il “Registro del Sistema”, è punito con sanzione ammini- strativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. Definizione di operatore Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal pre- sente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato ope- ratore qualora non abbia delegato ad una terza perso- na l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso. Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone Le persone che svolgono le attività sotto riportate, de- vono essere in possesso del pertinente certificato rila- sciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle cono- scenze previste negli allegati rispettivamente dei rego- lamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008. Le seguenti persone per svolgere le attività sotto ripor- tate devono iscriversi al Registro nazionale delle per- sone delle imprese certificate: a) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- vità su apparecchiature fisse di refrigerazione, condi- zionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si- gillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) persone che svolgono una o più delle seguenti atti- vità su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad ef- fetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono. In allegato viene riportato il Regolamento (CE) n. 1497/2007 Normativa riferita alla sanzione Regolamento 842/2006 (CE) -Articolo 3 contenimento 1. Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refri- gerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di prote- zione antincendio, che contengono gas fluorurati ad InformaImpresa 17InformaImpresa 17Venerdì 17 maggio 2013
  • 18. effetto serra elencati nell’allegato I del Regolamento CE n. 842/2006, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi spropor- zionati per: a) prevenire perdite di tali gas; e b) riparare non appena possibile le perdite rilevate. 2. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 provvedono affinché esse siano controllate, per indi- viduare perdite, da personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 5, con la frequenza indi- cata di seguito: a) le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per indi- viduare perdite almeno una volta all’anno; questa di- sposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come ta- li e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluoru- rati ad effetto serra; b) le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi; c) le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi. Le applicazioni sono controllate per individuare per- dite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace. Ai fini del presente paragrafo per “controllate per in- dividuare perdite” si intende che le apparecchiature o gli impianti sono esaminati per individuare perdite attraverso metodi di misurazione diretta o indiretta, incentrati sulle parti dell’apparecchiatura o dell’im- pianto in cui è più probabile che si verifichino delle perdite. I metodi di misurazione diretta o indiretta per controllare la presenza di eventuali perdite de- vono essere specificati nei requisiti di ispezione stan- dard di cui al paragrafo 7. 3. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorura- ti ad effetto serra installano sistemi di rilevamento delle perdite. Tali sistemi di rilevamento delle per- dite sono controllati almeno una volta all’anno per accertarne il corretto funzionamento. Nel caso dei si- stemi di protezione antincendio installati prima del 4 luglio 2007, i sistemi di rilevamento delle perdite devono essere installati entro il 4 luglio 2010. 4. Ove esista un sistema idoneo di rilevamento delle perdite correttamente funzionante, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), può es- sere dimezzata. 5. Nel caso dei sistemi di protezione antincendio, se viene già applicato un regime di ispezioni al fine di ottemperare alla norma Iso 14520, queste ispezio- ni possono anche soddisfare i requisiti del presente regolamento, purché siano almeno altrettanto fre- quenti. 6. Gli operatori delle applicazioni di cui al paragrafo 1 contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra in- stallati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengo- no inoltre un registro di altre informazioni pertinen- ti, inclusa l’identificazione della società o del tecni- co che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e le informazioni perti- nenti che permettono di individuare nello specifico le apparecchiature fisse separate delle applicazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità com- petente e della Commissione. 7. La Commissione stabilisce i requisiti standard di con- trollo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modifica- re elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. Regolamento (CE) n. 1497/2007 - Requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione antincendio». Il presente regolamento si applica ai sistemi di prote- zione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra. Articolo 2 - Registro del sistema 1. L’operatore indica il suo nome, l’indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006, di seguito «il registro del sistema». 2. La carica di gas fluorurati ad effetto serra per un si- stema di protezione antincendio è indicata nel regi- stro del sistema. 3. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra per un sistema di protezione antincendio non è indica- ta nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull’eti- chetta del sistema, l’operatore assicura che sia deter- minata da personale certificato. Articolo 3 - Controllo del registro del sistema 1. Prima di effettuare il controllo delle perdite, il perso- nale certificato controlla il registro del sistema. 2. Speciale attenzione viene prestata alle informazio- ni riguardanti eventuali problemi ricorrenti o aspetti problematici. Dpr 27/01/2012, n. 43 –Articolo 15 Registro dell’impianto 1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazio- ne, condizionamento d’aria e pompe di calore, conte- nenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra ten- gono il “Registro dell’Apparecchiatura” di cui all’arti- colo 2 del regolamento (Ce) n. 1516/2007. 2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincen- dio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il “Registro del Sistema” di cui all’arti- colo 2 del regolamento (Ce) n. 1497/2007. 3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori ripor- tano le informazioni previste dall’articolo 3, paragra- fo 6, del regolamento (Ce) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalità della loro messa a dispo- sizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul 18 InformaImpresa Venerdì 17 maggio 2013