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Formazione e trattamento
del documento informatico
Corso di informatica per la Pubblica Amministrazione
Milano, 16 ottobre 2015 Marco Deligios
Quo vadis?
• documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti
• documento analogico: la rappresentazione
non informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti
Nativi digitali?
Siamo tutti un po’
analfabeti?
DAC e ADC
c’entrano
col CAD?
Analogico-digitale
Materiale?
Immateriale?
Le macchine di
ferro ci sono
sempre,
ma obbediscono
ai bits senza peso
Come si forma la volontà
Documento informatico
Qualità
Sicurezza
Immodificabilità
Affidabilità
La forma è sostanza
Apertura
Sicurezza
Portabilità
Funzionalità
Supporto allo sviluppo
Diffusione
né più mi occorrono
le coincidenze, le prenotazioni,
le trappole, gli scorni di chi crede
che la realtà sia quella che si vede.
Grazie per l’attenzione
Marco Deligios
GLOBO srl
marco.deligios@globogis.it

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Formazione e trattamento del documento informatico

Editor's Notes

  1. 16 ottobre Il documento informatico Le caratteristiche del documento I formati
  2. Siamo di fronte a un passaggio epocale: culturale, sociologico, economico e, di conseguenza, giuridico
  3. dopo Altamira tutto è decadenza (Picasso)
  4. Rimarrà negli annali del cinema italiano il terribile incidente avvenuto il 5 febbraio 1924 a Roma, durante la lavorazione di Quo Vadis? diretto da Gabriellino D'Annunzio e da Georg Jacoby: innervosita dalla confusione che regnava sul set, una leonessa si avventò sull'attore Augusto Palombi, sbranandolo sotto gli occhi della troupe impotente e dell'operatore Ercole Granata, che continuò a girare sino alla fine. La sequenza fu invocata come prova documentale nella controversia che ne scaturì. Qualsiasi materia può diventare prova documentale (art. 2712 c.c.) Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
  5. ASCII: American Standard Code for Information Interchange Occupa solo 7 bit, ma io ne ho a disposizione 8!!! Esercitazione http://www.joelonsoftware.com/articles/Unicode.html
  6. d’un colpo il legislatore si è dimenticato di cinquemila anni! La definizione di documento analogico si basa sulla negazione della definizione di documento informatico, non c’è nessuna traccia della definizione di documento. È un po’ come se, per definire la pastasciutta, qualcuno ci spiegasse che si tratta di “un alimento assumibile non sotto forma di pillole liofilizzate” e si dimenticasse di definire cosa sia l’alimento. Quasi che la capacità di leggere rappresentazioni informatiche fosse impressa nei nostri cromosomi di nativi digitali!
  7. Il primo dubbio sullo “zelo digitalizzatore” mi viene leggendo l’impianto delle definizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale : p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; Confermata l’origine genetica della dislessia La scoperta è pubblicata dalla rivista scientifica Journal of Medical Genetics. Lo studio ha almeno due importanti implicazioni. La prima è la conferma di un dato recentemente suggerito da un gruppo di ricerca anglosassone, che aveva individuato in bambini americani il coinvolgimento del cromosoma 15 nella dislessia.  La seconda implicazione è che quest’area del genoma risulta in grado di influenzare la suscettibilità alla dislessia indipendentemente dalle caratteristiche culturali dei diversi paesi in cui un bambino può trovarsi a vivere. Pertanto, indipendentemente dal grado di difficoltà grammaticali e dalle regole di lettura della lingua a cui un bambino viene esposto, l’area cromosomica indagata dagli studiosi sembra essere tra i “colpevoli” del disturbo. 
  8. analfabeta aggettivo e sostantivo maschile e femminile Che non sa né leggere né scrivere;  Analfabeta digitale, incapace di utilizzare le tecnologie informatiche. Dal lat. tardo analphabetus, dal gr. analphábētos, der. di alphábētos ‘alfabeto’, col pref.an- priv.
  9. Esercitazione
  10. Probabilmente la distinzione più utile è: Direttamente intelligibili Intelligibili attraverso processi di elaborazione elettronica
  11. Ha senso dire che il documento analogico è un oggetto materiale mentre il documento digitale è un oggetto immateriale? La corrente elettrica è materiale o immateriale? Che non è fatto di materia: beni immateriali: beni che non hanno consistenza fisica ma che posseggono tuttavia un valore economico (p.e. opere dell'ingegno, marchi ecc.) Il documento è l’entità materiale (res) capace di rappresentare in maniera duratura un fatto o un atto giuridico in forma scritta. In quanto “cosa” contenente segni, diventa tecnicamente una res signata. Decreto Ministeriale (Ministero dell’economia e delle finanze) 23-1-2004 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto. http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-03&atto.codiceRedazionale=04A00915&elenco30giorni=false "documento": rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo; "documento analogico": è formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni su nastro; […]; "documento digitale": testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine; Deliberazione AIPA 13-12-2001, n.42/2001 http://archivio.cnipa.gov.it/site/_contentfiles/01380000/1380050_DEL42_2001.zip documento: rappresentazione in formato analogico o digitale di atti, fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica; documento analogico: documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale e copia; […]; documento digitale: testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine; Decreto Legislativo 7-3-2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; Regolamento (UE) N. 910/2014 Del Parlamento Europeo e del Consiglio 23-7-2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE eIDAS electronic IDentification Authentication and Signature «documento elettronico», qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
  12. Oggi ogni ramo della scienza sembra ci voglia dimostrare che il mondo si regge su entità sottilissime: come i messaggi del DNA, gli impulsi dei neuroni, i quarks, i neutrini vaganti nello spazio dall’inizio dei tempi... Poi, l’informatica. E vero che il software non potrebbe esercitare i poteri della sua leggerezza se non mediante la pesantezza del hardware; ma è il software che comanda, che agisce sul mondo esterno e sulle macchine, le quali esistono solo in funzione del software, si evolvono in modo d’elaborare programmi sempre più complessi. La seconda rivoluzione industriale non si presenta come la prima con immagini schiaccianti quali presse di laminatoi o colate d’acciaio, ma come i bits d’un flusso d’informazione che corre sui circuiti sotto forma d’impulsi elettronici. Le macchine di ferro ci sono sempre, ma obbediscono ai bits senza peso. Italo Calvino Lezioni Americane, Leggerezza, 1985
  13. La discussione sul processo di firma elettronica si è sempre concentrata più sul come si firma (sicurezza dei certificati, robustezza degli algoritmi di criptazione, affidabilità delle catene di certificazione) che sul cosa si firma. Eppure è proprio dalla comprensione del contenuto di un documento che discende la decisione di apporvi una firma. La catena documento analogico – cervello – firma autografa La catena che collega il foglio di carta con la parte del cervello destinata a prendere le decisioni e quella che collega il cervello decisore con il foglio che riceve la firma autografa sono estremamente brevi: Foglio scritto Occhio Cervello Mano Penna Foglio scritto firmato Pur in catene così brevi, il diritto ha individuato possibili interruzioni che potrebbero alterare il processo di formazione e di espressione della volontà. La legge notarile riserva infatti particolare attenzione alla formazione del documento cartaceo e alla sua leggibilità e comprensibilità (art. 53), ma anche alla possibilità che all’atto prendano parte dei soggetti che non siano in grado di leggere o di scrivere (art. 48). In particolare, la sottoscrizione di atti da parte di soggetti che non siano in grado di leggere o di scrivere deve avvenire alla presenza di testimoni: persone degne di fiducia. La volontà è elemento essenziale del negozio giuridico nella duplice veste di volontà della dichiarazione e volontà degli effetti,  I vizi della volontà a cui la legge attribuisce rilevanza, perché producono l’annullabilità del negozio sono: Errore Dolo Violenza Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: sia riservata; non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. CAD art. 25, c. 2 2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. TUDA art.24 c. 2 (soppresso) 2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento   sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n.1 della  legge 6 febbraio 1913, n.89.
  14. Art. 20 Documento informatico Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. 1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché' quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71. Art. 40. Formazione di documenti informatici Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71. Abrogato D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere. Art. 40-bis Protocollo informatico Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71. Art. 47 Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. Art. 48. Posta elettronica certificata La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali , nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali , nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  15. Qualità Qui si parte male: nelle regole tecniche il termine "qualità" appare otto volte, ma in contesti che non aiutano a capire cosa intenda il legislatore per "qualità del documento informatico". Il termine qualità, peraltro, è profondamente radicato nella filosofia occidentale. Chi spinga la sua riflessione sufficientemente a fondo si accorgerà che oggettività e soggettività si confondono e la riflessione assume connotazioni metafisiche. Questa strada è stata percorsa da Robert M. Pirsig nel libro di culto "Lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta" (Adelphi). Gioverà ricordare che il libro è autobiografico e che l'autore è finito in un manicomio, dove è stato sottoposto a elettrochoc. Tornando con i piedi per terra, conviene attribuire al termine qualità il significato di adeguatezza all'uso o di conformità a requisiti, tipico dell'approccio gestionale, e confidare nel fatto che questi siano individuati dalle restanti caratteristiche. D.Lgs 14-3-2013, n. 33 Art. 6 Qualità delle informazioni 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché' la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.
  16. Sicurezza Nelle regole tecniche non c'è una definizione di sicurezza del documento informatico. Il concetto di sicurezza è associato al formato ed è espresso nell'allegato "Formati", al paragrafo 3.1.2: La sicurezza di un formato dipende da due elementi il grado di modificabilità del contenuto del file e la capacità di essere immune dall’inserimento di codice maligno Uno dei due elementi rimanda al concetto di immodificabilità: ne consegue che la sicurezza di un documento consiste nel non veicolare codice maligno.
  17. Integrità Questa volta troviamo il termine all'interno dell'allegato glossario/definizioni: Integrità: insieme delle caratteristiche di un documento informatico che ne dichiarano la qualità di essere completo ed inalterato Dal momento che il termine inalterato ci rimanda ancora al concetto di immodificabilità, dobbiamo prendere in esame solo il concetto di "completezza". Completo rispetto a cosa? Si presume rispetto a un originale di riferimento, quindi si potrebbe dire che anche questo termine rimandi all'immodificabilità del documento.
  18. Immodificabilità Ci aiuta l'allegato glossario/definizioni: Immodificabilità: caratteristica che rende il contenuto del documento informatico non alterabile nella forma e nel contenuto durante l’intero ciclo di gestione e ne garantisce la staticità nella conservazione del documento stesso Finalmente una definizione degna di questo nome! Il fatto che il contenuto del documento non sia stato alterato è dimostrabile confrontando l'impronta del documento esaminato e quella garantita da una terza parte affidabile: la CA o un sistema di protocollo a norma. Più difficile, è valutare l'inalterabilità della forma. Il documento informatico è per sua natura multiforme: la sua forma primordiale è una sequenza di bit; può assumere numerose e varie forme, a seconda del dispositivo sul quale è visualizzato e del software utilizzato per visualizzarlo. Per esempio, un medesimo file HTML appare diversamente a seconda del browser utilizzato. Il nostro giudice dovrà quindi decidere se la forma che sta vedendo sia o meno la stessa con la quale il documento è stato visto da a chi chiede di valutare la soddisfazione del requisito della forma scritta.
  19. Spulciando tra le definizioni L'allegato glossario/definizioni ci informa che: Affidabilità: caratteristica che esprime il livello di fiducia che l’utente ripone nel documento informatico Questa è davvero bella! Provate a dire ai tecnici della Mercedes che l'affidabilità della loro macchina dipende dalla fiducia che Rosberg e Hamilton ripongono in essa, oppure provate a dire a Alonso e a Raikkonen che nel 2014 non hanno vinto perché non si fidavano delle rosse… (speriamo che il 2015 vada meglio!!!) Grazie al cielo, il termine, dopo essere stato definito in questo modo fantasioso, non è mai utilizzato nelle regole tecniche e nel CAD non è mai associato al documento informatico.
  20. d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione. L’etimologia della parola conforme e il significato di autenticità DPR 28-12-2000, n. 445 Art. 18 (L-R) Copie autentiche 1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L) 2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
  21. Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale Articolo 3 Formazione del documento informatico Il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità: redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software; acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente; generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. Il documento informatico assume la caratteristica di immodificabilità se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.
  22. 3.1.1 Apertura Un formato si dice “aperto” quando è conforme a specifiche pubbliche, cioè disponibili a chiunque abbia interesse ad utilizzare quel formato. La disponibilità delle specifiche del formato rende sempre possibile la decodifica dei documenti rappresentati in conformità con dette specifiche, anche in assenza di prodotti che effettuino tale operazione automaticamente. Questa condizione si verifica sia quando il formato è documentato e pubblicato da un produttore o da un consorzio al fine di promuoverne l’adozione, sia quando il documento è conforme a formati definiti da organismi di standardizzazione riconosciuti. In quest’ultimo caso tuttavia si confida che quest’ultimi garantiscono l’adeguatezza e la completezza delle specifiche stesse. Nelle indicazioni di questo documento si è inteso privilegiare i formati già approvati dagli Organismi di standardizzazione internazionali quali ISO e ETSI.
  23. 3.1.2 Sicurezza La sicurezza di un formato dipende da due elementi il grado di modificabilità del contenuto del file e la capacità di essere immune dall’inserimento di codice maligno
  24. 3.1.3 Portabilità Per portabilità si intende la facilità con cui i formati possano essere usati su piattaforme diverse, sia dal punto di vista dell’hardware che del software, inteso come sistema operativo. Di fatto è indotta dall’impiego fedele di standard documentati e accessibili.
  25. 3.1.4 Funzionalità Per funzionalità si intende la possibilità da parte di un formato di essere gestito da prodotti informatici, che prevedono una varietà di funzioni messe a disposizione dell’utente per la formazione e gestione del documento informatico.
  26. 3.1.5 Supporto allo sviluppo E’ la modalità con cui si mettono a disposizione le risorse necessarie alla manutenzione e sviluppo del formato e i prodotti informatici che lo gestiscono (organismi preposti alla definizione di specifiche tecniche e standard, società, comunità di sviluppatori, ecc.).
  27. L'invenzione del calcestruzzo armato è generalmente attribuita alla scoperta fortuita di un giardiniere parigino di nome Joseph Monier: nel tentativo di produrre vasi da fiori, avrebbe notato che la gabbia di metallo usata per trattenere e modellare il cemento dimostrava la proprietà di non staccarsi facilmente dal calcestruzzo stesso. Il 16 luglio 1867 Monier si faceva rilasciare il suo primo brevetto per la realizzazione di vasi da fiori. (fonte Wikipedia)
  28. Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale Allegato 2 Formati Articolo 5 I formati indicati per la conservazione PDF - PDF/A TIFF JPG Office Open XML (OOXML) Open Document Format XML TXT Formati Messaggi di posta elettronica Esercitazione