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Patto di non concorrenza e clausole di
            fidelizzazione
             Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

                             U.P. Vicenza

       Avv. Luca Failla - Founding Partner LABLAW Studio Legale

        Avv. Stefano Barillari - Managing Partner Lablaw Padova

                          21 febbraio 2013




                                   1
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPCM SULLA
  DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
            DI PRODUTTIVITÀ




                 2
1. DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ
          DPCM N. 66 DEL 22 GENNAIO 2013

                                   Art. 1

 “(…) le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in
 esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o
 territoriale (…) ai sensi della normativa di legge e degli accordi
 interconfederali    vigenti,    da      i)  associazioni       dei    lavoratori
 comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle
 ii) loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette ad
 un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
 delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento”




                                       3                                            3
Nozione di retribuzione di produttività
              (ambito delle retribuzioni rientranti nel beneficio)



Voci retributive erogate in esecuzione di contratti di II livello con espresso riferimento
         ad indicatori di “produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”

                                    In alternativa
Voci retributive erogate in esecuzione di contratti di II livello che prevedano
l’attivazione di almeno 1 misura in almeno 3 delle aree di intervento relative a:

      1) ridefinizione dei sistemi di orari e loro distribuzione con modelli flessibili;
      2) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie;
      3) attivazione di misure per rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie
      con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori;
      4) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni;



                                           4
2.DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ
              DPCM N. 66 DEL 22 GENNAIO 2013
                                        Beneficio:

•    sale da 30.000 a 40.000 euro lorde il tetto di reddito (percepito nel 2012 dai
    lavoratori dipendenti del settore privato) per beneficiare della detassazione
    agevolata al 10% sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività,
    in esecuzione di contratti collettivi di II livello stipulati “dalle organizzazioni di
    lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero
    dalle loro rappresentanze sindacali aziendali” (sui requisiti dell’accordo
    sindacale per detassazione anno 2012, v. anche risp. ad interp. Min Lav. n.
    8 del 5.2.2013)

•   la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta soggetta al
    beneficio non può essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno
    2013, a 2.500 euro lordi.


                                             5
1. IL PATTO DI NON CONCORRENZA




               6                 6
Art. 2125 c.c.
                                Art. 2125 c.c.
                           Patto di non concorrenza

     “Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore, per il
     tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se

•    1) non risulta da atto scritto
1)   2) non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro
2)   3) il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo
     e di luogo.

     La durata del vincolo non può essere superiore ai cinque anni, se si tratta
     di dirigenti, e a tre anni, negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore,
     essa si riduce nella misura suindicata”.


                                          7
Art. 2125 c.c.
                           Art. 2125 c.c.
                  PATTO DI NON CONCORRENZA




      Qual é l’oggetto del patto di non concorrenza ?



    “Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore,
      per il tempo successivo alla cessazione del contratto …”

•




                                     8
Art. 2105 c.c.
                           Art. 2125 c.c.
                      OBBLIGO DI FEDELTÀ




“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi,
in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in
modo da poter arrecare ad essa pregiudizio”.




                                     9
I REQUISITI DI VALIDITÀ DEL PATTO



       FORMA

       DURATA

       TERRITORIO

       OGGETTO

       CORRISPETTIVO




                10
LA FORMA




    11
1. LA FORMA



la forma scritta è richiesta ad substantiam



il patto di non concorrenza è un contratto e deve
essere sottoscritto da entrambe le parti




                12
IL TEMPO DELLA SOTTOSCRIZIONE


    Il patto di non concorrenza può essere sottoscritto:

   contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro

                            clausola inserita nel contratto di lavoro

                            atto separato allegato al contratto di lavoro

   in corso di rapporto di lavoro
   alla cessazione del rapporto di lavoro




                                     13
I TEMPI DELLA SOTTOSCRIZIONE:
QUANDO VA SOTTOSCRITTO UN PATTO?


    Alla stipula del contratto di lavoro


    In corso di rapporto


    In concomitanza con passaggi di carriera o
    affidamento di nuovi incarichi


    Alla cessazione del rapporto




                       14
LA DURATA DEL
    PATTO




      15        15
LA DURATA



   Durata massima fissata ex lege:


- 5 anni per i dirigenti

- 3 anni per le altre categorie di lavoratori




                    16
LA DURATA


 In caso di previsione di una durata maggiore di quella stabilita
  dall’art. 2125 c.c.


                 sostituzione automatica della clausola
         e riduzione della durata del patto entro i limiti di legge


 In caso di assenza di previsione circa la durata del patto



           la sua durata è pari a quella massima individuata
                           dall’ art. 2125 c.c.


                                    17
IL TERRITORIO




       18       18
IL TERRITORIO


La limitazione territoriale può essere riferita ad una determinata area
geografica (es. Italia, Comunità Europea, ecc.), ovvero all’area in cui
operano società concorrenti, ovvero all’area in cui opera il datore di lavoro
in quanto facente parte di un Gruppo (ma entro i limiti dell’interesse
dell’impresa e del Gruppo).



Il riferimento territoriale deve comunque essere specifico e deve
essere valutato, ai fini della validità del patto, congiuntamente ai
limiti di oggetto ed allo scopo che si intende raggiungere (rapporto di
proporzionalità inversa con l’oggetto in relazione al settore di riferimento,
alle mansioni espletate, al grado di specializzazione delle stesse)




                                     19
LA DEFINIZIONE DEL TERRITORIO NEI GRUPPI DI IMPRESE


1)    Nelle multinazionali è preferibile identificare le aree territoriali dove è
      più rilevante l’interesse dell’impresa a porre limitazioni (quindi ad es.
      è preferibile scegliere singoli paesi di maggiore interesse invece che
      tutta l’Europa)

2)    Per i manager svolgenti l’attività prevalentemente all’estero, é
      preferibile indicare il patto con la legislazione del paese che offra
      migliori garanzie di tutela in caso di violazione assicurando la validità
      del patto anche al di fuori del paese di riferimento (ad es. le
      legislazioni di Francia, Germania e Svizzera offrono tale possibilità)




                                          20
L’OGGETTO




    21      21
Art. 2125 c.c.
                           Art. 2125 c.c.
                  PATTO DI NON CONCORRENZA


             Qual é l’oggetto del patto di non concorrenza ?



    “Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore,
    per il tempo successivo alla cessazione del contratto …”

•




                                     22
Art. 2105 c.c.
                           Art. 2125 c.c.
                      OBBLIGO DI FEDELTÀ




“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi,
in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in
modo da poter arrecare ad essa pregiudizio”.




                                    23
L’OGGETTO


 Per valutare la congruità della determinazione dell’oggetto si deve tenere
 conto sia del contenuto obiettivo del patto, sia delle capacità economica
 residua del lavoratore, perché la validità dell’accordo dipende dalla validità
 congiunta dei 2 parametri.




                                             mansioni svolte dal dipendente
L’oggetto può essere riferito,               attività del datore di lavoro
alternativamente e/o
cumulativamente a:                           clienti del datore di lavoro
                                             dipendenti del datore (not solicite)
                                             concorrenti del datore di lavoro


                                       24
L’OGGETTO


Il patto di non concorrenza, previsto dall’ art. 2125 cod. civ., può riguardare
qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di
lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel
corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza sia tale da
comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che
ne compromettano ogni potenzialità reddituale. (Corte Cass. 10 settembre 2003 n.
13282)



Il Giudice di merito deve, quindi, procedere a tale accertamento – da compiersi in
relazione alla concreta personalità professionale dell’obbligato- e non può ritenere
nullo il patto stesso per il solo fatto di non aver circoscritto l’obbligo di astensione
del lavoratore alle attività esercitate presso il datore di lavoro (Corte Cass. 26
novembre 1994, n. 10062)


                                          25
AMBITO DI ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI NON
                         Art. 2125 c.c.
                        CONCORRENZA

     obbligo di:
    non svolgere attività lavorativa in proprio in concorrenza con ex datore di lavoro in
     ogni forma (lavoro dipendente e/o autonomo)
    non lavorare alle dipendenze di tutte/alcune società concorrenti (nelle stesse
     mansioni/in mansioni diverse)
     non prestare attività lavorativa a favore di terzi nel medesimo settore produttivo
     dell’ex datore di lavoro
     non lavorare alle dipendenze di società clienti e/o fornitrici del datore di lavoro
     non divulgare notizie attinenti all’ex datore di lavoro e sua organizzazione (prezzi,
     prodotti e loro caratteristiche, lista clienti, lista fornitori, margini sconto, etc.)
     non contattare e/o promuovere vendite e/o affari per conto altrui presso tutti/alcuni
     clienti dell’ex datore di lavoro
     non sollecitare e/o ottenere dimissioni ex dipendenti (divieto di storno)

1)
                                            26
AMPIEZZA DEL PATTO?


           BILANCIAMENTO FRA
                OGGETTO
               TERRITORIO
            E CORRISPETTIVO


IN TEORIA OCCORRE LASCIARE AL DIPENDENTE UNO
   SPAZIO ECONOMICO/REDDITUALE ALTERNATIVO
          OGGETTIVAMENTE PRATICABILE

                     27                    27
L’ECCESSIVA AMPIEZZA DEL PATTO: NULLITA’



Ai sensi dell’art. 2125 c.c., i limiti di oggetto, di tempo e di luogo ivi indicati, nei
quali deve essere circoscritto l’obbligo di non concorrenza del lavoratore
debbono essere considerati, in relazione alla concreta professionalità
dell’obbligato, nel loro complesso, ovvero nella loro reciproca influenza,
con la conseguenza che il patto deve ritenersi nullo allorché la sua ampiezza
sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del
lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale - (Trib.
Milano, 27.01.2007; Trib. Milano, 12.07.2007)




                                           28
1. La indeterminatezza di uno o più elementi:
               nullità del patto

“Il confine territoriale del patto di non concorrenza configura un autonomo
requisito di validità, la cui totale assenza o mancata determinazione entro
limiti congrui rende il patto irrimediabilmente nullo” (Trib. Ravenna 24
marzo 2005).




                                   29                                    29
2. La eccessiva ampiezza dell’oggetto: nullità
                  del patto

“Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il
divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto
entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza
del relativo vincolo deve essere tale da non comprimere l'esplicazione
della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne
compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle
esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo
concernente l'attività, con la necessità di non compromettere la possibilità di
assicurarsi il riferito guadagno, come pure la valutazione della congruità del
corrispettivo pattuito, costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al
giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se
congruamente e logicamente motivato” (Cass. n. 7835 del 4 aprile 2006).


                                    30                                       30
IL CORRISPETTIVO




        31         31
IL CORRISPETTIVO

Il patto di non concorrenza è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive




                                    può consistere in somme di denaro, oppure
                                    altre utilità (ad es. remissione di un debito)
  Il compenso del lavoratore        non deve essere necessariamente determi-
                                    nato, ma è sufficiente sia determinabile
                                    può essere versato in corso di rapporto,
                                    oppure dopo la cessazione dello stesso
                                    deve essere congruo e specifico, in rela-
                                    zione al sacrificio richiesto

                                      32
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO




 A) cifra fissa / percentuale sulla retribuzione mensile

 B) rate mensili / unica soluzione




                            33
LA QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO


 in cifra fissa

  (solitamente in percentuale della retribuzione annua o mensile)

 ad “accumulo progressivo”

(versamento annuale ovvero rate mensili + eventuale adeguamento al

momento della cessazione del rapporto)




                              34
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN
                       COSTANZA DI RAPPORTO
PRO
Con riferimento al patto di non concorrenza di cui all’art. 2125 c.c., va rilevato che il
pagamento del corrispettivo in costanza di rapporto di lavoro non inficia la validità del
patto, che il corrispettivo non deve essere necessariamente determinato, ma è sufficiente
che sia determinabile, che l’art. 2125 c.c. lascia alle parti ampia autonomia nella
determinazione delle modalità di pagamento del corrispettivo del patto, che non è
necessario che il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ben
potendo il corrispettivo essere pattuito sotto forma di percentuale sulla retribuzione o di
somma da corrispondere in costanza di rapporto - Tribunale Milano 21 luglio 2005
(conf. T. Milano, 27.1.2007)

CONTRA
La previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il
rapporto di lavoro non rispetta la previsione dell’art. 2125 c.c., in quanto introduce una
variabile legata alla durata del rapporto che conferisce al patto un inammissibile elemento
di aleatorietà ed indeterminatezza - (Trib. Milano, 18.6.2001; Trib. Milano, 11.09.04;
Trib. Milano, 13.8.2007; Trib. Milano, 19.03.2008 ; Trib. Milano, 04.03.2009).


                                            35
IL TEMPO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO


          A) in corso di rapporto (una tantum ovvero rate mensili)

          B) dopo la cessazione del rapporto di lavoro (una tantum

             ovvero rateizzazione )



n.b. Qualora il corrispettivo venga erogato in corso di rapporto, esso si
configura come un elemento integrante della retribuzione e, come tale, è
sottoposto a contribuzione previdenziale ed incide sugli istituti retributivi
indiretti




                                      36
LA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO

                né simbolico né irrisorio

                misura della retribuzione

                estensione (temporale) territoriale e di oggetto del
               patto

                professionalità   del   dipendente     e   capacità   reddituale
Parametri      alternativa

                proporzionale al sacrificio reddituale imposto al lavoratore

                maggiori spese necessarie al dipendente per ricollocarsi sul
               mercato del lavoro o per cambiare luogo di lavoro

                capacità reddituale alternativa del lavoratore

                libertà di attività professionale alternativa (art. 4 Cost.)

                                   37

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1° parte - Il patto di non concorrenza

  • 1. Patto di non concorrenza e clausole di fidelizzazione Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro U.P. Vicenza Avv. Luca Failla - Founding Partner LABLAW Studio Legale Avv. Stefano Barillari - Managing Partner Lablaw Padova 21 febbraio 2013 1
  • 2. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPCM SULLA DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ 2
  • 3. 1. DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ DPCM N. 66 DEL 22 GENNAIO 2013 Art. 1 “(…) le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da i) associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle ii) loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento” 3 3
  • 4. Nozione di retribuzione di produttività (ambito delle retribuzioni rientranti nel beneficio) Voci retributive erogate in esecuzione di contratti di II livello con espresso riferimento ad indicatori di “produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione” In alternativa Voci retributive erogate in esecuzione di contratti di II livello che prevedano l’attivazione di almeno 1 misura in almeno 3 delle aree di intervento relative a: 1) ridefinizione dei sistemi di orari e loro distribuzione con modelli flessibili; 2) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie; 3) attivazione di misure per rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori; 4) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni; 4
  • 5. 2.DETASSAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ DPCM N. 66 DEL 22 GENNAIO 2013 Beneficio: • sale da 30.000 a 40.000 euro lorde il tetto di reddito (percepito nel 2012 dai lavoratori dipendenti del settore privato) per beneficiare della detassazione agevolata al 10% sulle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di II livello stipulati “dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali aziendali” (sui requisiti dell’accordo sindacale per detassazione anno 2012, v. anche risp. ad interp. Min Lav. n. 8 del 5.2.2013) • la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta soggetta al beneficio non può essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, a 2.500 euro lordi. 5
  • 6. 1. IL PATTO DI NON CONCORRENZA 6 6
  • 7. Art. 2125 c.c. Art. 2125 c.c. Patto di non concorrenza “Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se • 1) non risulta da atto scritto 1) 2) non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro 2) 3) il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore ai cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni, negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”. 7
  • 8. Art. 2125 c.c. Art. 2125 c.c. PATTO DI NON CONCORRENZA Qual é l’oggetto del patto di non concorrenza ? “Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore, per il tempo successivo alla cessazione del contratto …” • 8
  • 9. Art. 2105 c.c. Art. 2125 c.c. OBBLIGO DI FEDELTÀ “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio”. 9
  • 10. I REQUISITI DI VALIDITÀ DEL PATTO FORMA DURATA TERRITORIO OGGETTO CORRISPETTIVO 10
  • 11. LA FORMA 11
  • 12. 1. LA FORMA la forma scritta è richiesta ad substantiam il patto di non concorrenza è un contratto e deve essere sottoscritto da entrambe le parti 12
  • 13. IL TEMPO DELLA SOTTOSCRIZIONE Il patto di non concorrenza può essere sottoscritto:  contestualmente alla costituzione del rapporto di lavoro clausola inserita nel contratto di lavoro atto separato allegato al contratto di lavoro  in corso di rapporto di lavoro  alla cessazione del rapporto di lavoro 13
  • 14. I TEMPI DELLA SOTTOSCRIZIONE: QUANDO VA SOTTOSCRITTO UN PATTO? Alla stipula del contratto di lavoro In corso di rapporto In concomitanza con passaggi di carriera o affidamento di nuovi incarichi Alla cessazione del rapporto 14
  • 15. LA DURATA DEL PATTO 15 15
  • 16. LA DURATA Durata massima fissata ex lege: - 5 anni per i dirigenti - 3 anni per le altre categorie di lavoratori 16
  • 17. LA DURATA  In caso di previsione di una durata maggiore di quella stabilita dall’art. 2125 c.c. sostituzione automatica della clausola e riduzione della durata del patto entro i limiti di legge  In caso di assenza di previsione circa la durata del patto la sua durata è pari a quella massima individuata dall’ art. 2125 c.c. 17
  • 18. IL TERRITORIO 18 18
  • 19. IL TERRITORIO La limitazione territoriale può essere riferita ad una determinata area geografica (es. Italia, Comunità Europea, ecc.), ovvero all’area in cui operano società concorrenti, ovvero all’area in cui opera il datore di lavoro in quanto facente parte di un Gruppo (ma entro i limiti dell’interesse dell’impresa e del Gruppo). Il riferimento territoriale deve comunque essere specifico e deve essere valutato, ai fini della validità del patto, congiuntamente ai limiti di oggetto ed allo scopo che si intende raggiungere (rapporto di proporzionalità inversa con l’oggetto in relazione al settore di riferimento, alle mansioni espletate, al grado di specializzazione delle stesse) 19
  • 20. LA DEFINIZIONE DEL TERRITORIO NEI GRUPPI DI IMPRESE 1) Nelle multinazionali è preferibile identificare le aree territoriali dove è più rilevante l’interesse dell’impresa a porre limitazioni (quindi ad es. è preferibile scegliere singoli paesi di maggiore interesse invece che tutta l’Europa) 2) Per i manager svolgenti l’attività prevalentemente all’estero, é preferibile indicare il patto con la legislazione del paese che offra migliori garanzie di tutela in caso di violazione assicurando la validità del patto anche al di fuori del paese di riferimento (ad es. le legislazioni di Francia, Germania e Svizzera offrono tale possibilità) 20
  • 21. L’OGGETTO 21 21
  • 22. Art. 2125 c.c. Art. 2125 c.c. PATTO DI NON CONCORRENZA Qual é l’oggetto del patto di non concorrenza ? “Il patto con cui si limita lo svolgimento dell’attività del lavoratore, per il tempo successivo alla cessazione del contratto …” • 22
  • 23. Art. 2105 c.c. Art. 2125 c.c. OBBLIGO DI FEDELTÀ “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa o farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio”. 23
  • 24. L’OGGETTO Per valutare la congruità della determinazione dell’oggetto si deve tenere conto sia del contenuto obiettivo del patto, sia delle capacità economica residua del lavoratore, perché la validità dell’accordo dipende dalla validità congiunta dei 2 parametri.  mansioni svolte dal dipendente L’oggetto può essere riferito,  attività del datore di lavoro alternativamente e/o cumulativamente a:  clienti del datore di lavoro  dipendenti del datore (not solicite)  concorrenti del datore di lavoro 24
  • 25. L’OGGETTO Il patto di non concorrenza, previsto dall’ art. 2125 cod. civ., può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve quindi limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso è, perciò, nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale. (Corte Cass. 10 settembre 2003 n. 13282) Il Giudice di merito deve, quindi, procedere a tale accertamento – da compiersi in relazione alla concreta personalità professionale dell’obbligato- e non può ritenere nullo il patto stesso per il solo fatto di non aver circoscritto l’obbligo di astensione del lavoratore alle attività esercitate presso il datore di lavoro (Corte Cass. 26 novembre 1994, n. 10062) 25
  • 26. AMBITO DI ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI NON Art. 2125 c.c. CONCORRENZA obbligo di:  non svolgere attività lavorativa in proprio in concorrenza con ex datore di lavoro in ogni forma (lavoro dipendente e/o autonomo)  non lavorare alle dipendenze di tutte/alcune società concorrenti (nelle stesse mansioni/in mansioni diverse)  non prestare attività lavorativa a favore di terzi nel medesimo settore produttivo dell’ex datore di lavoro  non lavorare alle dipendenze di società clienti e/o fornitrici del datore di lavoro  non divulgare notizie attinenti all’ex datore di lavoro e sua organizzazione (prezzi, prodotti e loro caratteristiche, lista clienti, lista fornitori, margini sconto, etc.)  non contattare e/o promuovere vendite e/o affari per conto altrui presso tutti/alcuni clienti dell’ex datore di lavoro  non sollecitare e/o ottenere dimissioni ex dipendenti (divieto di storno) 1) 26
  • 27. AMPIEZZA DEL PATTO? BILANCIAMENTO FRA OGGETTO TERRITORIO E CORRISPETTIVO IN TEORIA OCCORRE LASCIARE AL DIPENDENTE UNO SPAZIO ECONOMICO/REDDITUALE ALTERNATIVO OGGETTIVAMENTE PRATICABILE 27 27
  • 28. L’ECCESSIVA AMPIEZZA DEL PATTO: NULLITA’ Ai sensi dell’art. 2125 c.c., i limiti di oggetto, di tempo e di luogo ivi indicati, nei quali deve essere circoscritto l’obbligo di non concorrenza del lavoratore debbono essere considerati, in relazione alla concreta professionalità dell’obbligato, nel loro complesso, ovvero nella loro reciproca influenza, con la conseguenza che il patto deve ritenersi nullo allorché la sua ampiezza sia tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che ne compromettano ogni potenzialità reddituale - (Trib. Milano, 27.01.2007; Trib. Milano, 12.07.2007) 28
  • 29. 1. La indeterminatezza di uno o più elementi: nullità del patto “Il confine territoriale del patto di non concorrenza configura un autonomo requisito di validità, la cui totale assenza o mancata determinazione entro limiti congrui rende il patto irrimediabilmente nullo” (Trib. Ravenna 24 marzo 2005). 29 29
  • 30. 2. La eccessiva ampiezza dell’oggetto: nullità del patto “Nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da non comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività, con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno, come pure la valutazione della congruità del corrispettivo pattuito, costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato” (Cass. n. 7835 del 4 aprile 2006). 30 30
  • 32. IL CORRISPETTIVO Il patto di non concorrenza è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive può consistere in somme di denaro, oppure altre utilità (ad es. remissione di un debito) Il compenso del lavoratore non deve essere necessariamente determi- nato, ma è sufficiente sia determinabile può essere versato in corso di rapporto, oppure dopo la cessazione dello stesso deve essere congruo e specifico, in rela- zione al sacrificio richiesto 32
  • 33. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO A) cifra fissa / percentuale sulla retribuzione mensile B) rate mensili / unica soluzione 33
  • 34. LA QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO  in cifra fissa (solitamente in percentuale della retribuzione annua o mensile)  ad “accumulo progressivo” (versamento annuale ovvero rate mensili + eventuale adeguamento al momento della cessazione del rapporto) 34
  • 35. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN COSTANZA DI RAPPORTO PRO Con riferimento al patto di non concorrenza di cui all’art. 2125 c.c., va rilevato che il pagamento del corrispettivo in costanza di rapporto di lavoro non inficia la validità del patto, che il corrispettivo non deve essere necessariamente determinato, ma è sufficiente che sia determinabile, che l’art. 2125 c.c. lascia alle parti ampia autonomia nella determinazione delle modalità di pagamento del corrispettivo del patto, che non è necessario che il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ben potendo il corrispettivo essere pattuito sotto forma di percentuale sulla retribuzione o di somma da corrispondere in costanza di rapporto - Tribunale Milano 21 luglio 2005 (conf. T. Milano, 27.1.2007) CONTRA La previsione del pagamento di un corrispettivo del patto di non concorrenza durante il rapporto di lavoro non rispetta la previsione dell’art. 2125 c.c., in quanto introduce una variabile legata alla durata del rapporto che conferisce al patto un inammissibile elemento di aleatorietà ed indeterminatezza - (Trib. Milano, 18.6.2001; Trib. Milano, 11.09.04; Trib. Milano, 13.8.2007; Trib. Milano, 19.03.2008 ; Trib. Milano, 04.03.2009). 35
  • 36. IL TEMPO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO A) in corso di rapporto (una tantum ovvero rate mensili) B) dopo la cessazione del rapporto di lavoro (una tantum ovvero rateizzazione ) n.b. Qualora il corrispettivo venga erogato in corso di rapporto, esso si configura come un elemento integrante della retribuzione e, come tale, è sottoposto a contribuzione previdenziale ed incide sugli istituti retributivi indiretti 36
  • 37. LA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO  né simbolico né irrisorio  misura della retribuzione  estensione (temporale) territoriale e di oggetto del patto  professionalità del dipendente e capacità reddituale Parametri alternativa  proporzionale al sacrificio reddituale imposto al lavoratore  maggiori spese necessarie al dipendente per ricollocarsi sul mercato del lavoro o per cambiare luogo di lavoro  capacità reddituale alternativa del lavoratore  libertà di attività professionale alternativa (art. 4 Cost.) 37