"Procedure per la denuncia, gestione e liquidazione sinistri” di Roberta Pizzini Responsabile Ufficio Sinistri di AEC SpA Coverholder dei Lloyd's

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    "Procedure per la denuncia, gestione e liquidazione sinistri” di Roberta Pizzini Responsabile Ufficio Sinistri di AEC SpA Coverholder dei Lloyd's - Presentation Transcript

    1. “Procedure per la denuncia, gestione e liquidazione sinistri” 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    2. Premessa Pressoché tutte le polizze del ramo Responsabilità Civile Generale (con riferimento alle polizze “Professional Indemnity” , “Medical Malpractice” ecc.) vengono emesse nella forma “claims made” e sono polizze annuali senza tacito rinnovo. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    3. POLIZZA ANNUALE SENZA TACITO RINNOVO vuol dire che: • ciascuna polizza annuale deve essere considerata come autonoma e indipendente dalle altre precedenti e successive • ciascuna polizza non può essere considerata il semplice “rinnovo” della precedente Questo anche se si è in presenza di una pluralità di polizze che si succedono nel tempo senza soluzione di continuità 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    4. In particolare: i Lloyd’s di Londra I Lloyd’s di Londra non costituiscono una autonoma compagnia di assicurazione, bensì sono un’associazione di singoli assicuratori (denominati “Syndicates”), ognuno dei quali assume i rispettivi rischi assicurativi in proprio. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    5. Copertina del singolo Certificato di Assicurazione: << Si certifica che l’assicurazione è stata effettuata per il tramite del Coverholder nominato nel modulo in conformità al contratto (il cui numero è specificato nel modulo) sottoscritto dagli Assicuratori dei Lloyd’s, i cui nom i e le cui quote di partecipazione possono essere accertati presso il loro R appresentante Generale per l’I talia. Previa corresponsione del premio qui indicato, detti Assicuratori impegnano se stessi, ciascuno per la propria parte disgiuntamente e non solidalmente, i loro Esecutori e Amministratori, a tenere indenne l’Assicurato per le perdite e i danni derivanti dal rischio o dalle responsabilità assicurate, alle stesse modalità, termini, condizioni e limiti previsti nel presente Certificato di Assicurazione. In testimonianza di ciò questo Certificato di Assicurazione, è firmato nel Modulo dal Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s. >> 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    6. - le polizze sottoscritte dai Lloyd’s di Londra sono per lo più polizze annuali senza tacito rinnovo; -la compagine dei Sottoscrittori può variare da un anno all’altro. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    7. Conseguenza: anche nel caso di una pluralità di polizze che si succedono nel tempo, ciascuna deve essere considerata singola e autonoma dalle altre. Questo anche se tutte le polizze appaiano genericamente riferibili ai Lloyd’s di Londra e risultino materialmente firmate dal Rappresentante Generale dei Lloyd’s di Londra in Italia 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    8. Polizza annuale senza tacito rinnovo Viene richiesto all’Assicurato di dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio • sia all’atto della stipula della prima polizza • sia all’atto della stipula delle polizze per gli anni successivi 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    9. In particolare: L’assicurato deve dichiarare tutte le circostanze, di cui sia a conoscenza, suscettibili di dare origine, in futuro, a una richiesta di risarcimento del danno da parte di un terzo 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    10. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    11. Le polizze prevedono l’esclusione dalla garanzia di tutte le richieste di risarcimento derivanti da circostanze note all’assicurato al momento della decorrenza della polizza e suscettibili di causare o aver causato un sinistro. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    12. ESEMPIO • Prima della decorrenza della polizza l’assicurato, che ha svolto la funzione di direttore dei lavori in relazione alle opere di ristrutturazione di un immobile, riceve dal proprio committente l’avviso che l’immobile presenta delle fessurazioni e che si verificano infiltrazioni d’acqua • Durante la decorrenza della polizza il medesimo committente invia all’assicurato una formale richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’immobile Il sinistro viene negato per c.d. “pregressa conoscenza” 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    13. IMPORTANTE: la negazione del sinistro per c.d. “pregressa conoscenza” si verifica anche se l’assicurato abbia avuto notizia della “circostanza” (generatrice della successiva richiesta di danni) quando era già in corso una copertura assicurativa per la responsabilità civile in base ad una precedente polizza emessa in regime di “Claims Made” senza tacito rinnovo. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    14. “DEEMING CLAUSE” “L’assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione di: 1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato; 2. … [omissis] 3. qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti …[omissis]… 3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di assicurazione”. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    15. Polizza n. 123 Polizza n. 345 01/01/08 31/12/08-01/01/09 31/12/09 L’assicurato, direttore dei lavori, riceve L’assicurato riceve una formale dal proprio committente una generica richiesta di risarcimento del danno contestazione di danni subiti dall’immobile IMPORTANZA DELLA DENUNCIA DELLE CIRCOSTANZE 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    16. Continuous cover Gli Assicuratori acconsentono ad indennizzare le richieste di risarcimento derivanti da circostanze note precedentemente alla decorrenza della polizza e non denunciate, purché vi sia continuità di copertura con il medesimo Assicuratore (o Sottoscrittore Leader/Delegatario se si tratta di polizza Lloyd’s) tra il momento in cui l’assicurato è venuto a conoscenza della circostanza e quello in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento e che tale mancata denuncia agli Assicuratori non sia imputabile a dolo dell’Assicurato. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    17. CLAIMS MADE-LOSS OCCURRENCE • il professionista pone in essere una condotta lesiva (errore od omissione); • si manifesta un determinato danno; • il soggetto che ha subito il danno inoltra al professionista una formale richiesta di risarcimento. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    18. CLAIMS MADE La garanzia assicurativa copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’assicurato e da questi denunciate all’assicuratore entro il periodo di vigenza della polizza, anche se la condotta lesiva o il danno stesso si sono già verificati al momento dell'inizio della copertura. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    19. LOSS OCCURRENCE Art. 1917 c.c.: (“Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tem po dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. […] L'operatività della garanzia è limitata ai "fatti" (ossia le condotte lesive) che sono causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    20. SINISTRI 1. Apertura del sinistro 2. Gestione del sinistro 3. Chiusura del sinistro 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    21. 1. APERTURA DEL SINISTRO OGGETTO DELLA DENUNCIA Sinistro Sinistro cautelativo 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    22. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE/AMMINISTRATIVA In generale: richiesta di risarcimento dei danni da parte di un terzo diretta all’assicurato; In particolare: definizione contenuta in polizza (es. avviso di garanzia, invito a dedurre…). 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    23. SINISTRO CAUTELATIVO (“Deeming Clause”) “qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato.” 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    24. IMPORTANTE: l’individuazione e la corretta denuncia anche delle “circostanze rilevanti”. Esempio: l’assicurato ricopre il ruolo di responsabile della sicurezze in un cantiere nel quale si verifica il decesso di un operario, caduto da una delle impalcature. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    25. “TEMPO” DELLA DENUNCIA Claims Made - Oggetto dell’Assicurazione “Relativamente alle richieste di indennizzo notificate all’Assicurato e da questi regolarm ente denunciate agli Assicuratori durante il periodo di validità della presente polizza, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (Capitale, Interessi, Spese) quale responsabile ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento della propria attività professionale [omissis]…” 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    26. Di norma nelle polizze viene anche inserito un termine per la denuncia del sinistro (10-30 gg.). E’ opportuno rispettare anche questo termine e comunque procedere alla denuncia nel più breve tempo possibile. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    27. Garanzia postuma L’assicurazione è operante per i sinistri che abbiano luogo durante un determinato periodo (es. 2 anni) successivo alla scadenza della polizza. Di norma: - opera solo con riferimento alle condotte tenute durante la decorrenza della polizza - Viene meno nel caso in cui venga stipulata un’altra polizza a garanzia dei medesimi rischi 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    28. CLAUSOLA BROKER “Con la sottoscrizione del presente contratto: 1. Il contraente/Assicurato conferisce mandato al Broker precisato nel Modulo di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione; 2. Gli Assicuratori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s AEC S.p.A. di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    29. E’ convenuto pertanto che: a. ogni comunicazione fatta al Broker dal Corrispondente si considererà come fatta al Contraente/Assicurato; b. ogni comunicazione fatta dal Broker al Corrispondente si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    30. Ne consegue che: - è opportuno, in particolare in assenza della “clausola broker” che la denuncia venga redatta dall’assicurato; - la denuncia di sinistro può essere indirizzata alla AEC S.p.A. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    31. CONTENUTO DELLA DENUNCIA La denuncia può essere effettuata: - compilando l’apposito Modulo; - su carta libera. e può essere inviata: - a mezzo raccomandata; - a mezzo fax; - a mezzo e-mail all’indirizzo di posta certificata; 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    32. Deve contenere: - tutte le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte; - una relazione sullo svolgimento dei fatti; - In allegato: tutti i documenti pertinenti al sinistro che siano pervenuti all’assicurato (es. richiesta di risarcimento della controparte, atti giudiziari, lettere di incarico ecc.); - richiesta di nomina o di ratifica di un legale. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    33. SPESE LEGALI “Gli Assicuratori non rispondono di tali spese se riferite e legali o tecnici che non siano stati da essi designati.” 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    34. ALTRE POLIZZE DIFFERENZE SINISTRO (definizione contenuta in polizza + oggetto dell’assicurazione);  TERMINE per la Denuncia;  DESTINATARIO della Denuncia;  CLAUSOLA BROKER assente. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    35. 2. GESTIONE DEL SINISTRO Una volta arrivata la denuncia all’Ufficio Sinistri di AEC 1. si provvede all’apertura del sinistro e all’assegnazione del relativo numero di riferimento; 2. tutta la documentazione viene inviata al Loss Adjuster (che assegnerà un proprio numero di riferimento al sinistro); 3. viene data comunicazione all’intermediario dell’avvenuta apertura del sinistro e del relativo numero di riferimento (che dovrà essere citato nella corrispondenza successiva). 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    36. Successivamente: È possibile che vengano richieste all’assicurato, tramite l’intermediario, documenti o informazioni integrative. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    37. PRESCRIZIONE Art. 2952 (modificato nel 2008) “Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda.” 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    38. “Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcim ento all’assicurato o ha prom osso contro di questo l’azione”. “La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.” 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    39. Il Broker ha il potere di interrompere la prescrizione per conto del cliente? Sì, se il cliente gli ha conferito il potere di rappresentarlo anche ai fini dell’interruzione della prescrizione. E’ opportuno che nell’atto di messa in mora il Broker dichiari di agire “in nome e per conto” dell’Assicurato”. 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    40. 3. CHIUSURA DEL SINISTRO LIQUIDAZIONE NEGAZIONE Invio della quietanza Archiviazione 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    41. DIRITTO DI RECESSO “Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell’indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 60 giorni.” 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini
    42. Grazie Roberta Pizzini pizzini@aecunderwriting.it 01/10/2009 - Sinistri Roberta Pizzini

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