1.
L’informazione e il consensoL’informazione e il consenso
all’atto sanitarioall’atto sanitario
2.
• CONSENSOCONSENSO ALL’ATTO SANITARIO:ALL’ATTO SANITARIO:
Esercizio del diritto del paziente all’autodeterminazione rispetto alleEsercizio del diritto del paziente all’autodeterminazione rispetto alle
scelte diagnostico-terapeutiche proposte dal medicoscelte diagnostico-terapeutiche proposte dal medico
Principio connesso alla libertà personale:Principio connesso alla libertà personale:
-- Costituzione ItalianaCostituzione Italiana::
art. 13 “La libertà personale è inviolabile”art. 13 “La libertà personale è inviolabile”
art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale dirittoart. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività […].dell’individuo e interesse della collettività […].
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamentoNessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge.”sanitario se non per disposizione di legge.”
Contesto: rapporto di fiducia tra medico e pazienteContesto: rapporto di fiducia tra medico e paziente
DEFINIZIONI (1)DEFINIZIONI (1)
3.
• PROCESSO INFORMATIVOPROCESSO INFORMATIVO::
Il consenso all’atto sanitario può essere prestato solo previaIl consenso all’atto sanitario può essere prestato solo previa
adeguata informazione al pazienteadeguata informazione al paziente
È il processo comunicativo attraverso il quale il medico (eÈ il processo comunicativo attraverso il quale il medico (e
l’operatore sanitario, limitatamente agli atti di sua specifical’operatore sanitario, limitatamente agli atti di sua specifica
competenza) fornisce al paziente notizie su:competenza) fornisce al paziente notizie su:
- diagnosi,diagnosi,
- prognosi,prognosi,
- prospettive terapeutiche,prospettive terapeutiche,
- verosimili conseguenze della terapia e/o della mancataverosimili conseguenze della terapia e/o della mancata
terapia,terapia,
al fine di promuoverne una scelta pienamente autonoma eal fine di promuoverne una scelta pienamente autonoma e
consapevole.consapevole.
DEFINIZIONI (2)DEFINIZIONI (2)
4.
Modulato sulla richiesta di sapere del pazienteModulato sulla richiesta di sapere del paziente
Tempi e luoghi adeguatiTempi e luoghi adeguati
Linguaggio commisurato alle capacità di comprensione del pazienteLinguaggio commisurato alle capacità di comprensione del paziente
Gradualità delle notizieGradualità delle notizie
Considerazione delle persone che il paziente vuole rendere partecipiConsiderazione delle persone che il paziente vuole rendere partecipi
Registrazione in cartella dell’informazione come atto sanitarioRegistrazione in cartella dell’informazione come atto sanitario (art.(art.
26 Codice Deontologia Medica)26 Codice Deontologia Medica) indipendentemente dall’acquisizione delindipendentemente dall’acquisizione del
consenso in forma scrittaconsenso in forma scritta
Informazione scritta è integrativa, mai sostitutiva del colloquioInformazione scritta è integrativa, mai sostitutiva del colloquio
Verifica della comprensione dei contenuti dell’informazioneVerifica della comprensione dei contenuti dell’informazione
CARATTERISTICHE DEL PROCESSOCARATTERISTICHE DEL PROCESSO
INFORMATIVOINFORMATIVO
5.
caratteristiche della malattia
proposta di trattamento sanitario:
- natura, scopo e modalità di effettuazione;
- anestesia eventualmente praticata e rischi connessi;
- probabilità di successo;
- risultati conseguibili (parziali e definitivi);
- rischi ragionevolmente prevedibili, loro probabilità di verificarsi e di
essere risolti da ulteriori trattamenti;
- conseguenze previste, temporanee e permanenti, ed eventuali possibilità di
risoluzione;
- terapie associate e necessità di eventuali trattamenti successivi;
- possibili ricadute sull’attività lavorativa e nell’ambito della vita familiare o
sociale;
- eventuali possibilità di trattamenti alternativi, loro vantaggi e rischi;
- conseguenze del rifiuto al trattamento sanitario proposto;
CONTENUTI DEL PROCESSOCONTENUTI DEL PROCESSO
INFORMATIVOINFORMATIVO
6.
• TEMPITEMPI
prima dell’atto proposto (il consenso deve però essere “attuale”, per cui
eventualmente rinnovato in vista di una conferma)
• FORMAFORMA
consenso implicito: prestazioni sanitarie fornite secondo modalità
coerenti con le attese del paziente che le richiede
consenso esplicito (orale o scritto): prestazioni invasive e/o
rischiose
• ARCHIVIAZIONEARCHIVIAZIONE
Il modulo di consenso, debitamente compilato e la relativa scheda
informativa (ove presente) devono essere conservati all’interno
della documentazione sanitaria di cui divengono parte integrante
seguendone le stesse modalità di custodia e conservazione.
ACQUISIZIONE DEL CONSENSOACQUISIZIONE DEL CONSENSO
7. Prestazioni sanitarie per le quali è espressamente prevista
l’acquisizione del consenso scritto
(ARSS Veneto, 2009)
8. Elenco esemplificativo di procedure diagnostico-Elenco esemplificativo di procedure diagnostico-
terapeutiche per cui è raccomandata l’acquisizione diterapeutiche per cui è raccomandata l’acquisizione di
un consenso esplicito in forma scritta (maggioreun consenso esplicito in forma scritta (maggiore
chiarezza documentale)chiarezza documentale)
(ARSS Veneto, 2009)
9.
• paziente minorenne
• paziente interdetto o sottoposto ad amministrazione di sostegno per
atti sanitari
• paziente in condizione di incapacità naturale (privo in tutto o in parte di
autonomia decisionale o temporaneamente incapace di esprimere la propria volontà)
CASI PARTICOLARICASI PARTICOLARI
Interlocutori di riferimento
(ARSS Veneto, 2009)
10.
STATO DI NECESSITA’STATO DI NECESSITA’
(art. 54 CODICE PENALE)(art. 54 CODICE PENALE)
• “Quando sussistono le condizioni di cui all’art. 54 Codice Penale e il
paziente non sia in grado di esprimere il proprio consenso a prestazioni
sanitarie ritenute indifferibili, il medico potrà intervenire anche senza
l’acquisizione del consenso, invocando lo stato di necessità. ”.
• Requisiti per l’applicazione:
pericolo attuale (imminente e sovrastante)
pericolo inevitabile (non eliminabile con diversa condotta).
• Ai familiari non è riconosciuto alcun potere di decidere.