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Periodico bimestrale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile




                                                                                                                                          anno 2 n. 10




    2COSA CAMBIA
    In dieci punti
    le novità introdotte
    dalla legge n. 100
    2L’INTERVISTA                    2LA STORIA
    Legge n. 100:                    Dagli angeli del fango
    ne parliamo con il               alla protezione civile
    Capo Dipartimento                di domani

    Speciale Legge n. 100 del 12 luglio 2012
    Nell’inserto staccabile il testo integrale della Legge n. 225
LA LETTERA - RISPONDIAMO AI DUBBI DEI LETTORI SULL’INVIO DEL MAGAZINE DEL DIPARTIMENTO
il rischio sismico
                tra conoscenza,memoria ed esperienza.
                             Documenti, foto, strumenti, filmati
                             per capire cos’è il terremoto e cosa
                             si può fare per ridurne gli effetti.




“Terremoti d’Italia” ci invita a conoscere da vicino uno dei rischi naturali che più in-
teressa il nostro Paese in termini di diffusione: il rischio sismico. La mostra punta
a stimolare i cittadini a un ruolo attivo nel campo della prevenzione attraverso vi-
deo didattici, documenti, fotografie, filmati storici, strumenti di misura di epoche di-
verse, dispositivi antisimici. Due spettacolari tavole vibranti permettono ai visitatori
di vivere in sicurezza l’esperienza del terremoto e di osservarne da vicino gli effetti.

Informati su protezionecivile.gov.it
e scrivici su ufficio.vol@protezionecivile.it                                              protezionecivile.gov.it
L’editoriale                                              uesta edizione speciale è interamente di staccare l’ombra da
                                                           estate è tempo per la protezione civile dedicata alla legge


                                           Q
                                           L’             n.100 che, la vent’anni dalla istituzione del anche quest’anno
                                                           terra. Con a campagna antincendio 2011, Servizio
                                                          Nazionale, integra e modifica la legge n. 225 del 1992.
                                                           tutto il Servizio Nazionale è impegnato nella difesa dei boschi:
                                           In per l’occasione facciamo un punto sullaCapo Dipartimento sugli
                                              apertura, un’intervista in esclusiva al stagione passata e della
                                           Protezione Civile Franco Gabrielli, che ci lotta agli legge n. 100 e non
                                           interventi della flotta aerea dello Stato. Alla parla di incendi boschivi
                                           solo. dedicate anche molte iniziative di sensibilizzazione sul territorio
                                           sono Dall’importanza di un linguaggio chiaro e omogeneo per il
                                           Sistema didal Dipartimento, come i 107 Campi scuola “Anch’io sono la
                                           promosse allerta nazionale, al ruolo del cittadino per una protezione
                                           civile sempre piùper ragazzi dai 9 ai 18 anni, e delle comunità, sono
                                           protezione civile” attiva e vicina alle esigenze la tradizionale
                                           molti i temi“Non scherzate con ildell’intervista, che è anche occasione
                                           campagna affrontati nel corso fuoco” in collaborazione con
                                           per tirare le somme del percorso compiuto finora e indicare il tratto
                                           Legambiente.
                                           di strada14 luglio si celebra la settimana italiana dell’Anno europeo del
                                           Dall’8 al che il Servizio Nazionale deve ancora percorrere.
                                           Voce narrante associazioni diilprotezionedell’Ufficio Relazioni con oltre
                                           volontariato: le d’eccezione, Direttore civile contribuiscono
                                           Istituzionali esercitazioni e manifestazioni in tutto ilnoi le vicende di
                                           400 eventi, Elvezio Galanti ripercorre insieme a paese e, come il
                                           questa storia tutta italiana. a Roma nella della protezione civile per
                                           Dipartimento, sono presenti Un racconto giornata conclusiva del 13
                                           immagini, che guidache, come quelli ricordati sopra, saranno
                                           luglio. Appuntamenti il lettore attraverso volti, luoghi ed emergenze,
                                           sullo sfondo dei grandi cambiamenti sociali, economici e politici
                                           consultabili sul sito protezionecivile.gov.it e sulle pagine facebook di
                                           vissuti dal Paese negliospitano anche gli spazi di discussione legati a
                                           questo Magazine, che ultimi cinquant’anni.
                                           Dall’alluvione di Firenze alla protezione civile e sulla psicologia
                                           due progetti in corso su emergenza e disabilità di domani, a battere il
                                           tempo è l’andamento crisi-opportunità, inci presentano storico che
                                           dell’emergenza. Per questi mesi estivi, che un percorso una Protezione
                                           evidenzia ilparticolare un Volontariatounica dell’emergenza alla
                                           Civile ed in passaggio da una filiera sempre più impegnati nella
                                           definizione di un sistema complesso.anche due temi che ci riportano,
                                           prevenzione, abbiamo voluto proporvi
                                           In controluce – sullo sfondo della la sua del Servizio Nazionale –
                                           uno per la sua attualità e l’altro per storia portata storica, a una
                                           l’evoluzione normativa, che funzionamento del Sistema in emergenza.
                                           riflessione sulla possibilità di conduce dai primi provvedimenti in
                                           materia del 1981 alla legge istitutiva del 1992, sino alla riscritturaper
                                           Dedichiamo la sezione Focus a un riepilogo delle nuove disposizioni
                                           della protezioneecivile compiutadegli stati di emergenza,2012. a
                                           la dichiarazione finanziamento dalla legge n. 100 del mentre
                                           Abbiamo semplificato questo provvedimento per voi, individuando i
                                           trent’anni dalla vicenda di Alfredino Rampi ripercorriamo in
                                           dieci punti chiave della riforma. è alla base della nascita di un
                                           Storie quell’avvenimento tragico che
                                           Nell’inserto speciale di questo numero, in versione integrale e
                                           Sistema nazionale per la protezione civile.
                                           aggiornata, troviamo anche il testo della legge n. 225 del 1992: il
                                           Particolarmente ricca, in questo terzo numero, e con aggiornamenti
                                           provvedimento che l’accoglienzanascita del Sistema. dedicata alle
                                           anche sul piano per sancisce la dei migranti, la sezione
                                           segnalazioni dal territorio e dal Dipartimento, che potrete ritrovare su


                                           P R OT E Z ION E C I V I L E
                                           MAGAZINE UFFICIALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

                                           P R OT E Z ION E C I V I L E
                                           Anno 2 n. 10
                                           settembre-ottobre 2012
                                                                                  Impaginazione
                                                                                  Silvia Alessandrini
                                                                                                                   Fotografi
                                                                                                                   Antonio Arzedi
                                                                                                                   Romeo Frisina
                                           Pubblicazione bimestrale
                                           Anno 1 n. 3                            Redazione
                                                                                  Redazione                        Federica Imbriani
                                                                                                                   Impaginazione
                                           iscritta al Registro degli Operatori
                                           maggio/giugno 2011                     Vincenzo Arena
                                                                                  Vincenzo Arena                   Matteo Valente
                                                                                                                   Silvia Alessandrini
                                           della Comunicazione                    Mariacristina Giovannini
                                                                                  Sara Babusci                     Gino Viani
                                           al n. 20383 del 6.12.2010iscritta al
                                           Pubblicazione bimestrale               Francesca Patti
                                                                                  Valeria Bernabei                 Fotografi
                                           Registro degli Operatori della         Marianna Schiavon
                                                                                  Francesca Dottarelli             Contatti
                                                                                                                   Romeo Frisina
                                           Editore
                                           Comunicazione al n. 20383 del          Veronica Tretter
                                                                                  Mariacristina Giovannini         Servizio Comunicazione
                                                                                                                   Matteo Valente
                                           Presidenza del Consiglio
                                           6.12.2010                              Sara Iacoboni                    e relazioni con il pubblico
                                                                                                                   Gino Viani
                                           dei Ministri-Dipartimento              Stampa
                                                                                  Elena Lombardo                   00189 - Roma Via Vitorchiano, 2
                                           della Protezione Civile                Del Gallo Editori
                                                                                  Francesca Patti                  www.protezionecivile.gov.it
                                           Editore                                Riccardo Rita                    magazine@protezionecivile.it
                                                                                                                   Contatti
          Fotografa con il tuo cellulare   Direttore responsabile
                                           Presidenza del Consiglio               ContributiSchiavon
                                                                                  Marianna                         Servizio Comunicazione istituzionale
                  il QR Code qui in alto   Mariacristina Giovannini
                                           dei Ministri-Dipartimento              Le fotografie della sezione “La
                                                                                  Cristina Spatola                 Per info suicon il pubblico
                                                                                                                   e relazioni temi trattati nel
                 e accedi direttamente     della Protezione Civile                Storia” sono state gentilmente
                                                                                  Veronica Tretter                 magazine scrivi al Contact Center.
         alla pagina magazine sul sito     Art Director                           concesse dagli archivi storici   Compila Roma Via home page 2
                                                                                                                   00189 - il form in Vitorchiano,
                 protezionecivile.gov.it   Maurilio Silvestri
                                           Direttore responsabile                 delle strutture operative
                                                                                  Art Director                     www.protezionecivile.gov.it
                                                                                                                   www.protezionecivile.gov.it
                                           Barbara Altomonte                      Maurilio Silvestri               magazine@protezionecivile.it
2
Periodico bimestrale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile




                                                                                                                         anno 2 n. 10




2COSA CAMBIA
In dieci punti
le novità introdotte
dalla legge n. 100
2L’INTERVISTA          2LA STORIA
Legge n. 100:          Dagli angeli del fango
ne parliamo con il     alla protezione civile
Capo Dipartimento      di domani

Speciale Legge n. 100 del 12 luglio 2012
Nell’inserto staccabile il testo integrale della Legge n. 225
                                                                                                                      2 In questo numero



                                                                                                                                Editoriale   1                              Storie 14
                                                                                                                                                                          “Fate presto”
                                                                                                                 L’intervista                4   Volti, luoghi ed emergenze che hanno
                                                                                                                                                  fatto la storia della Protezione Civile
                                                “Stringiamci a coorte”
                                 Parafrasando l’inno nazionale, il Capo
                                Dipartimento Franco Gabrielli richiama
                                                                                                                                                                          Inserto
                            cittadini e Istituzioni ad un ruolo più attivo
                                  e consapevole all’interno del Sistema                                                                                   SPECIALE legge n. 225/1992
                                                                                                                                                     Istituzione del Servizio Nazionale
                                                                                                                                                                della Protezione Civile
                                                                                               Cosa cambia                                   8
                                             Dalla legge n. 225/1992
                                               alla legge n.100/2012
                              Com’era, com’è: in 10 punti, le principali                                                                                                    Lettera
                                  novità introdotte dal provvedimento
                                                                                                                                                                    u       pag. 24
2 L’intervista



“Stringiamci a coorte”
Parafrasando l’inno nazionale, il Capo Dipartimento Franco Gabrielli
richiama cittadini e Istituzioni ad un ruolo più attivo e consapevole
all’interno del Sistema




La legge 100 è frutto di un grande lavoro di   presenta una marcia di avvicinamento ri-
mediazione. Si tratta del miglior compro-      spetto a un “possibile” realizzabile.
messo possibile? Si poteva fare di meglio?
Propendo per la prima opzione. Sicura-         La legge 100 va ad incidere in particolare sul
mente, rispetto a un “mondo ideale” si po-     “fattore tempo”, limitando la durata degli
teva fare di meglio, e ci auguriamo che la     stati di emergenza. È un modo, ci consen-
legge n. 100 rappresenti un passaggio ver-     ta il termine, per “dare la sveglia” alle am-
so quel meglio auspicato. Rispetto alla leg-   ministrazioni competenti in via ordinaria?
ge n. 10/2011, sicuramente è un buon com-      Credo che il “fattore tempo” sia la classica
promesso, anche in riferimento alla formu-     reazione a stati emergenziali ipertrofici, in
lazione del decreto legge n. 59 poi conver-    cui l’emergenza andava a sovrapporsi al-
tito con modifiche nella legge n. 100. Po-      l’ordinarietà stessa, anche per l’incapacità
tremmo sintetizzare che quest’ultima rap-      di questo Paese di affrontare in maniera si-

4
5



stematica i tanti problemi che lo assillano.    questo essenziale strumento di prevenzio-
Da questo punto di vista il decreto legge n.    ne di protezione civile. I dati non sono con-
59 prima, e la legge n. 100 poi, rappresen-     fortanti. Rispetto alla scadenza dell’11 di ot-
tano una reazione com-                                            tobre 2012 – il termine dei




                            [ ]
prensibile. Ad ogni azione                                        90 giorni – avevamo dato
corrisponde una reazione              “La legge n. 100            ulteriori 30 giorni di tempo
uguale e contraria: ad un        rappresenta una marcia alle Regioni per la raccolta
eccessivo prolungamento              di avvicinamento             dei dati dal territorio.
degli stati emergenziali, che     rispetto a un possibile         Abbiamo iniziato a pubbli-
ha caratterizzato gli ultimi                                      care sul nostro sito web lo
                                        realizzabile”
anni di vita della legge n.                                       stato dell’arte della pianifi-
225 del 1992, si è risposto                                       cazione comunale. Non per
con un contingentamento dei tempi. Colgo        esporre al pubblico ludibrio gli inadempien-
nella domanda l’auspicio che questa, forse      ti, ma per rendere consapevole il Paese di
eccessiva, limitazione serva per educare le     quanto ancora lunga è la strada da percor-
amministrazioni a riappropriarsi delle com-     rere, sia sul piano della consapevolezza sia
petenze che appartengono loro.                  su quello della pianificazione.

Un altro passaggio chiave riguarda i piani       Per la prima volta il Sistema di allerta na-
di emergenza comunali. I 90 giorni previ-        zionale per il rischio meteo-idrogeologico
sti dalla legge sono scaduti. A che punto        e idraulico viene inquadrato in una legge.
siamo?                                           È una conquista importante. Resta ancora
Allora, innanzitutto c’è da fare una precisa-    molto da fare in termini di comunicazione
zione: la legge ha introdotto solo una novi-     e semplificazione del linguaggio quando si
tà, precisando l’organo all’interno del Co-      parla di questi temi. Quali sono i prossimi
mune che deve provvedere all’emanazione          passi da compiere?
dei piani: il Consiglio comunale e non la        Il problema che voi ponete è “il problema”,
Giunta. In questo senso, se da un lato il Con-   che anche in questi giorni ha dato luogo a
siglio rappresenta l’intera comunità – e da      reazioni “tipicamente italiche” tra gli stig-
questo punto di vista la riforma segna una       matizzatori delle allerta e quanti invece in-
corretta logica di condivisione – dall’altro,    vitano alla prudenza. Ben prima della legge
rallenta le tempistiche. Questa norma è si-      n. 100, avevamo aperto un confronto con le
curamente ridondante. Non è certo la leg-        Regioni. Il sistema di allertamento naziona-
ge 100 a dover ribadire la necessità per i       le è il frutto della Riforma del Titolo V della
Comuni di dotarsi di un piano comunale di        Costituzione, del fatto che in materia di pro-
protezione civile. Analogamente a quanto         tezione civile – materia concorrente – lo Sta-
detto per il “fattore tempo”, la legge reagi-    to detta le linee essenziali, ma la definizio-
sce ad una anomalia. Purtroppo, nel nostro       ne delle disposizioni di dettaglio è di com-
Paese, troppi Comuni non si sono dotati di       petenza delle singole Regioni. E il sistema
2 L’intervista



di allertamento, a valle della direttiva del       di, i soli strumenti in grado di garantire un
2004 che stabilisce livelli di criticità unifor-   adeguato monitoraggio dell’evoluzione dei fe-
mi, si traduce nei singoli territori – a secon-    nomeni e mettere la collettività in condizio-
da delle leggi regionali adottate – in comu-       ne di rispondere efficacemente per preveni-
nicazioni e linguaggi disomogenei. Dobbia-         re e fronteggiare le situazioni di emergenza.
mo sottolineare, però, che quando parliamo
di allertamento sotto il profilo del fattore me-    Parliamo di chi l’ha preceduta? Zamber-
teorologico, ci riferiamo sempre e comun-          letti, Barberi, Bertolaso. Un punto di for-
que a previsioni, probabilistiche e non de-        za e di debolezza di ciascuna delle prece-
terministiche. L’incertezza nella previsione       denti gestioni?
caratterizza dunque questo tipo di sistema,        …per citare solo le personalità più note. Io
così come molti altri. Ovviamente è neces-         credo che ogni struttura debba avere me-
sario che il sistema a valle, cioè quello della    moria di sé: le autorità politiche e i Capi Di-
comunicazione, sia il più omogeneo possi-          partimento che si sono succeduti negli an-
bile. Su questo stiamo lavorando, c’è un ta-       ni, e che sono da ricordare, sono molti di
volo aperto con le Regioni, e credo che ci sia-    più. Ad ogni modo, convengo che queste tre
no non solo le condizioni, ma anche la vo-         figure riassumono l’essenza della protezio-
lontà per arrivare quanto prima a una omo-         ne civile del nostro Paese. I loro meriti sono
geneizzazione. Non vorrei, però, che la pre-       di gran lunga superiori agli errori che ognu-
visione venga caricata degli oneri che, in-        no di noi, nel fare, commette. L’onorevole
vece, dovrebbero ricadere sulla pianificazio-       Zamberletti, senza retorica, può essere con-
ne. Tanto più è estremo l’evento, tanto me-        siderato il padre della protezione civile. A lui
no è prevedibile. Quando si parla di eventi        si devono la protezione civile come Servi-
estremi, a fare la differenza nell’impatto sul     zio, come strumento di coordinamento al di
territorio sono una seria pianificazione e una      sopra delle singole amministrazioni, e la
puntuale attività di presidio                                       grande intuizione del Vo-




                            [ ]
del territorio. Uno degli                                           lontariato organizzato: i suoi
aspetti importanti sottoli-          “La Protezione Civile          meriti sono talmente gran-
neati della direttiva del               non solo è figlia            di che non occorre sottoli-
2004 sono proprio i presi-               del suo tempo,             nearli. Il professor Barberi,
di territoriali. Gli eventi dati     ma anche del Paese             al di là del ruolo politico che
da forzanti meteorologiche                                          ha avuto, rappresenta la
                                          in cui opera”
– siano esse la pioggia, la                                         Scienza che fa il suo in-
neve, il vento – sono feno-                                         gresso nel mondo della pro-
meni che per loro natura hanno uno svilup-         tezione civile. È uno scienziato, un vulca-
po dinamico e per i quali è fondamentale ave-      nologo, e quindi la sua stagione è quella in
re conoscenza del territorio e aver pianifica-      cui gli aspetti scientifici diventano impre-
to gli strumenti di risposta di protezione civi-   scindibili nel nostro mondo: l’interlocuzio-
le. I territori devono dunque dotarsi di presi-    ne con la scienza è infatti uno dei momen-

6
7



ti fondamentali nella vita dell’intero Sistema      La legge 100 è un buon compromesso, ma
di protezione civile.                               su alcune questioni dovrà necessariamente
I dieci anni di Bertolaso sono stati quelli del-    essere rivista per migliorare il servizio che
la grande operatività, ma anche della prote-        dobbiamo rendere al Paese.
zione civile che, uscendo al di fuori del suo       L’altra cosa che mi sento di dire è che la Pro-
proprio ambito, si afferma                                             tezione Civile non solo è fi-




                            [ ]
agli occhi dell’opinione                                               glia del suo tempo, ma an-
pubblica, diventando uno             “L’obiettivo è formare            che del Paese in cui opera.
strumento che si impone               cittadini sempre più             Più che alla protezione civi-
all’attenzione. Ovviamente,          consapevoli dei rischi            le che vorremmo, dobbiamo
in questo percorso ci sono         ed esigenti nei confronti pensare alla protezione civi-
luci e ombre: se non si è                                              le che possiamo permetter-
                                        delle istituzioni”
conosciuti, riconosciuti –                                             ci di avere. I dati sono fred-
visto che la protezione ci-                                            di, ma inequivoci: quando
vile è anche e soprattutto un fatto culturale       sono arrivato nel 2010 eravamo alla fine di
– è difficile affermare la propria presenza, e       un’era, la campagna antincendio boschivo
mantenere alta l’attenzione sulle buone pra-        aveva schierato 42 mezzi della flotta stata-
tiche che i cittadini devono adottare nella vi-     le, nel 2011 e 2012 i velivoli erano 32, il
ta di tutti i giorni.                               prossimo anno, probabilmente, saranno 14.
Di converso, questa capacità di risolvere i         Questo dà il senso, in maniera plastica, in-
problemi ha portato a utilizzare lo strumen-        contestabile, della condizione che il Paese
to delle ordinanze di protezione civile in am-      sta vivendo. Non c’è cattiva volontà, ma una
biti non propri e credo che lo stesso Berto-        condizione per cui cose possibili solo qual-
laso abbia riconosciuto che questo utilizzo         che anno fa, ora non lo sono più. In una lo-
– che è dipeso dal fatto che il Paese nella         gica di consapevolezza dobbiamo fare si-
sua interezza lo richiedeva – ha portato a          nergia, essere Sistema, “stringerci a coor-
una serie di criticità. Per fronteggiarle, sono     te”, per parafrasare il nostro inno naziona-
state oggi poste delle restrizioni che, in pro-     le, impegnarci perché ogni comunità si ren-
spettiva, vorremmo fossero ridimensionate.          da conto dell’importanza del suo ruolo, nel
                                                    comune obiettivo di tutela della vita umana.
In che direzione va la protezione civile di
domani?                                             Anche il cittadino dovrà fare la sua parte...
Possiamo dire che questi 30 anni di vita del        Certamente. Il nostro è un territorio fragile, e
Dipartimento della Protezione Civile e 20 di        tanto meno sono le risorse a disposizione per
Servizio Nazionale non sono passati invano.         gli interventi di prevenzione strutturale, tan-
Che alcune cose ormai si sono radicate, che         to più si deve fare sul piano della prevenzio-
alcuni risultati raggiunti rappresentano del-       ne non strutturale con l’obiettivo di formare
le certezze. Sicuramente possiamo guarda-           cittadini sempre più consapevoli dei rischi
re al futuro con ottimismo.                         ed esigenti nei confronti delle istituzioni.
2 Cosa cambia



Dalla legge
n. 225/1992
alla legge
n.100/2012
Com’era, com’è:
in 10 punti, le principali
novità introdotte
dal provvedimento


A
        trent’anni dalla nascita del Diparti-
        mento della Protezione Civile e a ven-
        ti anni dalla costituzione del Servizio
Nazionale della Protezione Civile, la legge n.
100 del 12 luglio 2012 modifica ed integra
la legge istitutiva del Servizio, n. 225 del 1992.
Il provvedimento riconduce l’operatività del-
la protezione civile al nucleo originario di         creto legge n. 90 del 31 maggio 2005, con-
competenze attribuito dalla legge istitutiva,        vertito dalla legge n. 152 del 26 luglio 2005,
dirette principalmente a fronteggiare gli            che aveva modificato la legge n. 225 del
eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli       1992). Il Presidente del Consiglio dei Mini-
interventi nella gestione delle emergenze. In        stri, o il suo delegato, si avvalgono del Di-
questo contesto sono da leggere le modifi-            partimento della Protezione Civile della Pre-
che apportate alla legge n. 225 del 1992.            sidenza del Consiglio dei Ministri.

U Il Servizio Nazionale della Protezione             U Gli eventi di tipo “c”.
    Civile.                                          Cambia la definizione degli eventi di tipo “c”
Si riafferma che la promozione e il coordi-          e sono precisate le tempistiche per l’impie-
namento di tutte le attività del Servizio Na-        go dei mezzi e poteri straordinari necessari
zionale sono in capo al Presidente del Con-          a fronteggiare l’emergenza. Gli eventi di ti-
siglio dei Ministri, che può a tal fine delega-       po “c” sono dunque quelli che per intensi-
re un Ministro con portafoglio o il Sottose-         tà ed estensione devono essere fronteggia-
gretario di Stato alla Presidenza del Consi-         ti, con immediatezza di intervento utilizzan-
glio dei Ministri Segretario del Consiglio e         do mezzi e poteri straordinari da impiegare
non “un Ministro” (come previsto dal de-             per periodi di tempo limitati e predefiniti.

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9



                                                      durre al minimo la possibilità che si verifi-
                                                      chino danni conseguenti agli eventi. Queste
                                                      attività, definite “non strutturali”, sono: l’al-
                                                      lertamento, la pianificazione dell’emergen-
                                                      za, la formazione, la diffusione della cono-
                                                      scenza della protezione civile, l’informazio-
                                                      ne alla popolazione, l’applicazione della nor-
                                                      mativa tecnica e le esercitazioni. La finalità
                                                      del soccorso è assicurare alle popolazioni
                                                      colpite dagli eventi ogni forma di prima as-
                                                      sistenza e ciò si realizza, nella nuova defini-
                                                      zione della legge n. 100/2012, con interventi
                                                      “integrati e coordinati”.

                                                      U Piani e programmi territoriali.
                                                      I piani e i programmi di gestione, tutela e ri-
                                                      sanamento del territorio devono essere co-
                                                      ordinati con i piani di emergenza di prote-
                                                      zione civile, con particolare riferimento ai
                                                      piani di emergenza comunali e ai piani re-
                                                      gionali di protezione civile. La modifica ri-
U Le attività di protezione civile.                   balta la precedente impostazione che pre-
Accanto alle attività di previsione e preven-         vedeva che fossero le attività di protezione
zione dei rischi, soccorso e superamento              civile a doversi armonizzare con i program-
dell’emergenza sono meglio definite – come             mi territoriali.
ulteriori attività necessarie e indifferibili – an-
che quelle di “contrasto dell’emergenza” e            U Sistema di allerta nazionale per il ri-
“mitigazione del rischio”. L’idea di previsio-            schio meteo-idrogeologico e idraulico.
ne prevista dalla n. 225 del 1992 è supera-           Il Sistema di allerta nazionale per il rischio
ta dall’introduzione del concetto di “identi-         meteo-idrogeologico e idraulico, nelle sue
ficazione degli scenari di rischio probabili”.         componenti statale e regionale, è inquadra-
Si specifica, inoltre, che sono attività di pre-       to in modo organico nell’art. 3-bis, che ri-
visione quelle dirette “dove possibile, al pre-       chiama i provvedimenti che negli ultimi an-
annuncio, al monitoraggio, alla sorveglian-           ni hanno disciplinato le attività di allertamento
za e alla vigilanza in tempo reale degli even-        per fini di protezione civile, definendone com-
ti e dei livelli di rischio attesi”. Nella gene-      piti e responsabilità. In particolare, si evi-
rale definizione di prevenzione prevista dal-          denzia che il Sistema è costituito dagli stru-
la legge n. 225/1992, che rimane invariata,           menti, i metodi e le modalità stabiliti per svi-
si esplicitano le attività volte a evitare o a ri-    luppare e acquisire la conoscenza, le infor-
2 Cosa cambia



mazioni e le valutazioni, in tempo reale, che           stato di emergenza. Di regola, la durata non
riguardano il preannuncio, l’insorgenza e               può superare i 90 giorni e può essere pro-
l’evoluzione dei rischi conseguenti agli even-          rogata per un massimo di 60 giorni con ulteriore
ti definiti dall’art. 2 della legge n. 225 del           deliberazione del Consiglio dei Ministri. In
1992. Finalità del Sistema è allertare e atti-          relazione all’emergenza, è individuata anche
vare il Servizio Nazionale della Protezione Ci-         “l’amministrazione pubblica competente in
vile ai diversi livelli territoriali. Il governo e la   via ordinaria” che coordina gli interventi con-
gestione del Sistema di allerta nazionale so-           seguenti l’evento allo scadere dello stato di
no assicurati dal Dipartimento della Prote-             emergenza.
zione Civile e dalle Regioni, attraverso la Re-
te dei Centri funzionali; dal Servizio meteo-           U Ordinanze.
rologico nazionale distribuito, che deve essere         Agli interventi si provvede anche con ordi-
realizzato entro sei mesi dal 14 luglio 2012,           nanze in deroga alle disposizioni di legge,
data di entrata in vigore di questa legge, con          ma nei limiti e secondo i criteri indicati con
i compiti che verranno stabiliti da un decre-           la dichiarazione dello stato di emergenza e nel
to del Presidente della Repubblica; dalle Re-           rispetto dell’ordinamento giuridico. Le ordi-
ti strumentali di monitoraggio e di sorve-              nanze sono emanate dal Capo Dipartimento
glianza; dai Presidi territoriali; dai Centri di        della Protezione Civile, se non diversamen-
competenza; da ogni altro soggetto chiama-              te stabilito con la deliberazione dello stato di
to a concorrere funzionalmente e operativa-             emergenza. L’attuazione delle ordinanze è
mente a queste reti.                                    curata, in ogni caso, dal Capo Dipartimen-
                                                        to. Prima le ordinanze venivano emanate dal
U Dichiarazione dello stato di emergenza.               Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
Lo stato di emergenza può essere dichiara-              Ministro da lui delegato. L’emanazione ri-
to anche “nell’imminenza” e non solo “al ve-            chiede l’acquisizione preventiva delle regio-
rificarsi” di calamità naturali o connesse al-           ni territorialmente interessate. Le ordinanze
l’attività dell’uomo che per intensità ed esten-        dispongono relativamente a: servizi di soc-
sione devono essere fronteggiate con im-                corso e assistenza alla popolazione interes-
mediatezza di intervento con mezzi e poteri             sata dall’evento; messa in sicurezza degli
straordinari. Lo stato di emergenza è delibe-           edifici pubblici e privati e dei beni culturali gra-
rato dal Consiglio dei Ministri, su proposta            vemente danneggiati o che costituiscono una
del Presidente del Consiglio dei Ministri o,            minaccia per l’incolumità pubblica e privata;
per sua delega, di un Ministro con portafoglio          ripristino delle infrastrutture e delle reti indi-
o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza          spensabili per la continuità delle attività eco-
del Consiglio dei Ministri Segretario del Con-          nomiche e produttive e per la ripresa delle
siglio. La richiesta può giungere anche dal             normali condizioni di vita; interventi volti a
Presidente della Regione interessata, di cui            evitare situazioni di pericolo o maggiori dan-
comunque va acquisita l’intesa. Viene defi-              ni a persone o cose. Le ordinanze vengono tra-
nita la durata e l’estensione territoriale dello        smesse per informazione al Presidente del

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Consiglio dei Ministri o al Ministro con por-       zione Civile, così come previsto dal comma
tafoglio delegato. Le ordinanze emanate en-         2 dell’art. 5 della stessa legge.
tro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato
di emergenza non richiedono il concerto del         U Attribuzioni del Sindaco.
Ministero dell’Economia e delle Finanze e           La legge n. 100/2012 ribadisce il ruolo del
sono immediatamente efficaci. Una volta              Sindaco come autorità comunale di prote-
emanate vengono trasmesse anche al Mini-            zione civile e precisa, al comma 3, che il Sin-
stero dell’Economia e delle Finanze perché          daco assume la direzione dei servizi di emer-
comunichi gli esiti della loro verifica al Pre-      genza sul territorio del Comune e il coordi-
sidente del Consiglio dei Ministri. Dopo i 30       namento dei servizi di soccorso e di assi-
giorni dalla dichiarazione dello stato di emer-     stenza alle popolazioni colpite.
genza, le ordinanze sono emanate di con-
certo con il Ministero dell’Economia e delle Fi-    U I piani.
nanze limitatamente ai profili finanziari.            Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di
                                                    entrata in vigore di questa legge, ciascun Co-
U Competenze del Prefetto.                          mune approva, con deliberazione consilia-
La principale modifica prevede che al veri-          re, il piano di emergenza comunale – redat-
ficarsi di un evento di tipo “b” o “c” il Prefetto   to secondo i criteri e le modalità riportate nel-
assuma la direzione unitaria dei servizi di         le indicazioni operative del Dipartimento del-
emergenza a livello provinciale coordinan-          la Protezione Civile e delle Giunte regionali
dosi con il Presidente della Regione, oltre         – e provvede alla verifica e all’aggiornamen-
che raccordando le proprie iniziative con gli       to periodico di questo strumento. Copia del
interventi dei Sindaci dei Comuni interes-          piano deve essere trasmessa alla Regione,
sati. Rimane invece inalterata la formula-          alla Prefettura-Ufficio territoriale del gover-
zione del comma 3: il Prefetto, in seguito al-      no e alla Provincia territorialmente compe-
la dichiarazione dello stato di emergenza,          tenti. Dall’attuazione di queste nuove dispo-
opera come delegato del Presidente del Con-         sizioni non devono derivare nuovi o maggio-
siglio dei Ministri, o per sua delega, di un        ri oneri per la finanza pubblica.
Ministro con portafoglio o del Sottosegreta-        Entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di
rio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei      entrata in vigore della legge, le Regioni pos-
Ministri Segretario del Consiglio, con i pote-      sono approvare il Piano regionale di protezione
ri di cui al comma 2 dell’art. 5 della legge        civile, che individua criteri e modalità d’in-
225/1992. Tale disposizione, tuttavia, trova        tervento in caso di emergenza, sulla base
effettiva attuazione soltanto nel caso in cui sia   delle indicazioni operative del Dipartimen-
espressamente richiamata dalla delibera-            to, e un piano di prevenzione dei rischi. Il
zione dello stato di emergenza da parte del         Piano può prevedere l’istituzione di un fon-
Consiglio dei Ministri. Se ciò non avviene,         do regionale per realizzare gli interventi ne-
l’esercizio del potere di ordinanza resta at-       cessari a fronteggiare le prime fasi del-
tribuito al Capo Dipartimento della Prote-          l’emergenza.                                  2
Stacca e sfoglia
l’inserto dedicato
alla legge n. 225/1992




12
SPECIALE Legge n. 225/1992
2 Focus




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Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Istituzione del Servizio Nazionale
       della Protezione Civile

Il testo che proponiamo è aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte in questi
20 anni da diversi provvedimenti, per ultimo il decreto legge n. 59/2012 convertito nel-
la legge n. 100/2012. I provvedimenti che hanno modificato e integrato la legge n. 225
del 24 febbraio 1992 sono: il decreto legge n. 393/1996 convertito dalla legge n. 496
del 25 settembre 1996, il decreto legge n. 132/1999 convertito dalla legge n. 226 del
13 luglio 1999, il decreto legislativo n. 300/1999, il decreto legge n. 343/2001 con-
vertito dalla legge n. 401/2001, il decreto legge n. 245/2005 convertito dalla legge n.
21 del 27 gennaio 2006, il decreto legge n. 195/2009 convertito dalla legge n. 26 del
26 febbraio 2010, il decreto legge n. 208/2008 convertito dalla legge n. 13 del 27 feb-
braio 2009, il decreto legge n. 225/2010 convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011,
il decreto legislativo n. 104/2010, il decreto legislativo n. 160/2012 e il decreto legge
n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012.




Art. 1                                               Consiglio, per il conseguimento delle finalità
Servizio Nazionale della Protezione Civile           del Servizio Nazionale della Protezione Civile,
Articolo abrogato dal decreto legislativo del        promuove e coordina le attività delle ammini-
30 luglio 1999, n. 300.                              strazioni dello Stato, centrali e periferiche, del-
                                                     le Regioni, delle Province, dei Comuni, degli
Art. 1-bis                                           enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni al-
Servizio Nazionale della Protezione Civile           tra istituzione e organizzazione pubblica e pri-
1. È istituito il Servizio Nazionale della Pro-      vata presente sul territorio nazionale.
tezione Civile al fine di tutelare l'integrità del-   3. Per il conseguimento delle finalità di cui
la vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente       al comma 2, il Presidente del Consiglio dei
dai danni o dal pericolo di danni derivanti          Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del
da calamità naturali, da catastrofi e da altri        medesimo comma 2, un Ministro con por-
eventi calamitosi.                                   tafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Pre-
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ov-     sidenza del Consiglio dei Ministri segretario
vero, per sua delega, un Ministro con porta-         del Consiglio, si avvale del Dipartimento del-
foglio o il Sottosegretario di Stato alla Presi-     la Protezione Civile della Presidenza del Con-
denza del Consiglio dei Ministri segretario del      siglio dei Ministri.
Art. 2                                                che si verifichino danni conseguenti agli even-
Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze        ti di cui all'articolo 2, anche sulla base delle
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli      conoscenze acquisite per effetto delle attività
eventi si distinguono in:                             di previsione. La prevenzione dei diversi tipi
a) eventi naturali o connessi con l'attività del-     di rischio si esplica in attività non strutturali
l'uomo che possono essere fronteggiati me-            concernenti l'allertamento, la pianificazione
diante interventi attuabili dai singoli enti e        dell'emergenza, la formazione, la diffusione
amministrazioni competenti in via ordinaria;          della conoscenza della protezione civile non-
b) eventi naturali o connessi con l'attività          ché l'informazione alla popolazione e l'appli-
dell'uomo che per loro natura ed estensio-            cazione della normativa tecnica, ove neces-
ne comportano l'intervento coordinato di              sarie, e l'attività di esercitazione.
più enti o amministrazioni competenti in via          4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli in-
ordinaria;                                            terventi integrati e coordinati diretti ad assicu-
c) calamità naturali o connesse con l'attivi-         rare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui
tà dell'uomo che in ragione della loro inten-         all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.
sità ed estensione debbono, con immedia-              5. Il superamento dell'emergenza consiste
tezza d'intervento, essere fronteggiate con           unicamente nell'attuazione, coordinata con
mezzi e poteri straordinari da impiegare du-          gli organi istituzionali competenti, delle ini-
rante limitati e predefiniti periodi di tempo.         ziative necessarie e indilazionabili volte a ri-
                                                      muovere gli ostacoli alla ripresa delle nor-
Art. 3                                                mali condizioni di vita.
Attività e compiti di protezione civile                6. I piani e i programmi di gestione, tutela
1. Sono attività di protezione civile quelle vol-     e risanamento del territorio devono essere
te alla previsione e alla prevenzione dei rischi,     coordinati con i piani di emergenza di pro-
al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad         tezione civile, con particolare riferimento a
ogni altra attività necessaria e indifferibile, di-   quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis,
retta al contrasto e al superamento del-              e a quelli deliberati dalle Regioni mediante
l'emergenza e alla mitigazione del rischio, con-      il piano regionale di protezione civile.
nessa agli eventi di cui all'articolo 2.              7. Alle attività di cui al presente articolo le
2. La previsione consiste nelle attività, svolte      amministrazioni competenti provvedono nel-
anche con il concorso di soggetti scientifici e        l'ambito delle risorse umane, strumentali e
tecnici competenti in materia, dirette al-            finanziarie disponibili a legislazione vigente.
l'identificazione degli scenari di rischio pro-
babili e, ove possibile, al preannuncio, al mo-       Art. 3-bis
nitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in     Sistema di allerta nazionale per il rischio
tempo reale degli eventi e dei conseguenti li-        meteo-idrogeologico e idraulico
velli di rischio attesi.                              1. Nell'ambito delle attività di protezione ci-
3. La prevenzione consiste nelle attività volte       vile, il sistema di allerta statale e regionale
a evitare o a ridurre al minimo la possibilità        è costituito dagli strumenti, dai metodi e
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dalle modalità stabiliti per sviluppare e per         provvede a determinare le procedure e le
acquisire la conoscenza, le informazioni e            modalità di allertamento del proprio siste-
le valutazioni, in tempo reale, relative al pre-      ma di protezione civile ai diversi livelli di
annuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei         competenza territoriale ai sensi del decre-
rischi conseguenti agli eventi di cui all'ar-         to legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del
ticolo 2 al fine di allertare e di attivare il Ser-   decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
vizio Nazionale della Protezione Civile ai di-        convertito, con modificazioni, dalla legge
versi livelli territoriali.                           9 novembre 2001, n. 401.
2. Nel rispetto delle competenze attribuite           4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
alle Regioni e alle Province Autonome di              gore della presente disposizione si prov-
Trento e di Bolzano, il governo e la gestio-          vede all'attuazione del Servizio meteorolo-
ne del sistema di allerta nazionale sono as-          gico nazionale distribuito (SMND), nel ri-
sicurati dal Dipartimento della Protezione            spetto della normativa vigente in materia
Civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei        per i diversi settori. I compiti del SMND so-
Centri funzionali di cui alla direttiva del Pre-      no stabiliti con decreto del Presidente del-
sidente del Consiglio dei Ministri 27 feb-            la Repubblica.
braio 2004, pubblicata nel supplemento                5. Le amministrazioni competenti provve-
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59               dono all'attuazione del presente articolo
dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteoro-             nell'ambito delle risorse umane, strumen-
logico nazionale distribuito di cui al com-           tali e finanziarie disponibili a legislazione
ma 4 del presente articolo, dalle reti stru-          vigente e, comunque, senza nuovi o mag-
mentali di monitoraggio e di sorveglianza             giori oneri per la finanza pubblica.
e dai presidi territoriali di cui al decreto-
legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito,             Art. 3-ter
con modificazioni, dalla legge 3 agosto               Gestione delle reti di monitoraggio e uso
1998, n. 267, e al decreto-legge 12 otto-             delle radio-frequenze
bre 2000, n. 279, convertito, con modifi-             1. Per la gestione delle reti strumentali di
cazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.             monitoraggio, le regioni, alle quali sono sta-
365, nonché dai Centri di competenza e                ti trasferiti i servizi in precedenza svolti dal
da ogni altro soggetto chiamato a concor-             Servizio idrografico e mareografico naziona-
rere funzionalmente e operativamente a ta-            le (SIMN) del Dipartimento per i servizi tec-
li reti. Con decreto del Presidente del Con-          nici nazionali, in attuazione dell'articolo 1
siglio dei Ministri, da adottare entro ses-           del decreto del Presidente del Consiglio dei
santa giorni dalla data di entrata in vigore          Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gaz-
della presente disposizione, sono definiti i          zetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002,
principi per l'individuazione e il funziona-          con la rettifica pubblicata nel supplemento
mento dei Centri di competenza.                       ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del
3. Sulla base dei livelli di rischio, anche           5 novembre 2002, sono esentate dal paga-
previsti, di cui al comma 1, ogni regione             mento dei diritti amministrativi e dei contri-
buti per la concessione del diritto individuale    Art. 5
d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'at-     Stato di emergenza e potere di ordinanza
tività radioelettrica a sussidio dell'espleta-     1. Al verificarsi degli eventi di cui all'artico-
mento dei predetti servizi, individuate da un      lo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro
apposito decreto del Presidente del Consi-         imminenza, il Consiglio dei Ministri, su pro-
glio dei Ministri, da adottare, su proposta del    posta del Presidente del Consiglio dei Mini-
Ministro dello Sviluppo Economico, di con-         stri, ovvero, per sua delega, di un Ministro
certo con il Ministro dell'Economia e delle        con portafoglio o del Sottosegretario di Sta-
Finanze, entro sessanta giorni dalla data di       to alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
entrata in vigore della presente disposizio-       segretario del Consiglio, anche su richiesta
ne, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto    del presidente della regione o delle regioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri 24       territorialmente interessate e comunque ac-
luglio 2002.                                       quisita l'intesa delle medesime Regioni, de-
Lo schema di decreto, corredato di una re-         libera lo stato di emergenza, determinan-
lazione tecnica volta ad attestarne la neu-        done durata ed estensione territoriale in
tralità dal punto di vista finanziario, è tra-      stretto riferimento alla qualità ed alla natu-
smesso alle Camere per l'espressione, en-          ra degli eventi, disponendo in ordine al-
tro venti giorni dalla data di trasmissione, del   l'esercizio del potere di ordinanza nonché
parere delle Commissioni parlamentari com-         indicando l'amministrazione pubblica com-
petenti per materia e per i profili finanziari.      petente in via ordinaria a coordinare gli in-
Decorso tale termine, il decreto può essere        terventi conseguenti all'evento successiva-
comunque adottato.                                 mente alla scadenza del termine di durata
2. Il Ministero dello Sviluppo Economico -         dello stato di emergenza. Con le medesime
Dipartimento per le comunicazioni è auto-          modalità si procede alla eventuale revoca
rizzato ad apportare, sulla base del Piano         dello stato di emergenza al venire meno dei
nazionale di ripartizione delle frequenze,         relativi presupposti.
eventuali modificazioni al decreto di cui al        1-bis. La durata della dichiarazione dello sta-
comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del          to di emergenza non può, di regola, supe-
predetto Piano e all'evoluzione della nor-         rare i novanta giorni. Uno stato di emergen-
mativa europea e internazionale in materia.        za già dichiarato, previa ulteriore delibera-
3. Dall'attuazione del presente articolo non       zione del Consiglio dei Ministri, può essere
devono derivare nuovi o maggiori oneri per         prorogato ovvero rinnovato, di regola, per
la finanza pubblica.                                non più di sessanta giorni.
                                                   2. Per l'attuazione degli interventi da effet-
Art. 4                                             tuare durante lo stato di emergenza dichia-
Direzione e coordinamento delle attività di        rato a seguito degli eventi di cui all'articolo
previsione, prevenzione e soccorso                 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a
Articolo abrogato dal decreto legislativo del      mezzo di ordinanze in deroga ad ogni di-
30 luglio 1999, n. 300.                            sposizione vigente, nei limiti e secondo i cri-
teri indicati nel decreto di dichiarazione del-    te previo concerto del Ministero dell'Econo-
lo stato di emergenza e nel rispetto dei prin-     mia e delle Finanze, limitatamente ai profili
cipi generali dell'ordinamento giuridico. Le       finanziari.
ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa         3. Comma abrogato dal d.l. 15 maggio 2012,
delle regioni territorialmente interessate, dal    n. 59, convertito con modificazioni dalla l.
Capo del Dipartimento della Protezione Ci-         12 luglio 2012, n. 100.
vile, salvo che sia diversamente stabilito con     4. Il Capo del Dipartimento della Protezione
la deliberazione dello stato di emergenza di       Civile, per l'attuazione degli interventi previ-
cui al comma 1. L'attuazione delle ordinan-        sti nelle ordinanze di cui al comma 2, si av-
ze è curata in ogni caso dal Capo del Di-          vale delle componenti e delle strutture ope-
partimento della Protezione Civile. Con le or-     rative del Servizio Nazionale della Protezio-
dinanze, nei limiti delle risorse a tali fini di-   ne Civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordi-
sponibili a legislazione vigente, si dispone in    nandone l'attività e impartendo specifiche
ordine all'organizzazione e all'effettuazione      disposizioni operative. Le ordinanze ema-
dei servizi di soccorso e di assistenza alla       nate ai sensi del comma 2 individuano i sog-
popolazione interessata dall'evento, alla mes-     getti responsabili per l'attuazione degli in-
sa in sicurezza degli edifici pubblici e priva-     terventi previsti ai quali affidare ambiti defi-
ti e dei beni culturali gravemente danneg-         niti di attività, identificati nel soggetto pub-
giati o che costituiscono minaccia per la          blico ordinariamente competente allo svol-
pubblica e privata incolumità, nonché al ri-       gimento delle predette attività in via preva-
pristino delle infrastrutture e delle reti indi-   lente, salvo motivate eccezioni. Qualora il
spensabili per la continuità delle attività eco-   Capo del Dipartimento si avvalga di com-
nomiche e produttive e per la ripresa delle        missari delegati, il relativo provvedimento di
normali condizioni di vita, e comunque agli        delega deve specificare il contenuto dell'in-
interventi volti ad evitare situazioni di peri-    carico, i tempi e le modalità del suo eserci-
colo o maggiori danni a persone o a cose.          zio. I commissari delegati sono scelti, tran-
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono         ne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui
trasmesse per informazione al Ministro con         la legge non prevede alcun compenso per
portafoglio delegato ai sensi del comma 1          lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
ovvero al Presidente del Consiglio dei Mini-       commissario delegato cessano con la sca-
stri. Le ordinanze emanate entro il trentesi-      denza dello stato di emergenza. I provvedi-
mo giorno dalla dichiarazione dello stato di       menti adottati in attuazione delle ordinanze
emergenza sono immediatamente efficaci e            sono soggetti ai controlli previsti dalla nor-
sono altresì trasmesse al Ministero dell'Eco-      mativa vigente.
nomia e delle Finanze perché comunichi gli         4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro at-
esiti della loro verifica al Presidente del Con-    tribuite ai sensi del comma 4, non è previ-
siglio dei Ministri. Successivamente al tren-      sta la corresponsione di alcun compenso
tesimo giorno dalla dichiarazione dello sta-       per il Capo del Dipartimento della Protezio-
to di emergenza le ordinanze sono emana-           ne Civile e per i commissari delegati, ove no-
minati tra i soggetti responsabili titolari di ca-   per la prosecuzione della gestione operati-
riche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri     va della stessa, per un periodo di tempo de-
soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai com-         terminato ai fini del completamento degli in-
missari delegati e ai soggetti che operano in        terventi previsti dalle ordinanze adottate ai
attuazione delle ordinanze di cui al comma           sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori in-
2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-leg-      terventi da realizzare secondo le ordinarie
ge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con          procedure di spesa con le disponibilità che
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,          residuano alla chiusura della contabilità spe-
n. 214; il compenso è commisurato propor-            ciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite al-
zionalmente alla durata dell'incarico, nel li-       la Regione o all'Ente locale ordinariamente
mite del parametro massimo costituito dal            competente ovvero, ove si tratti di altra am-
70 per cento del trattamento economico pre-          ministrazione, sono versate all'entrata del bi-
visto per il primo presidente della Corte di         lancio dello Stato per la successiva riasse-
cassazione.                                          gnazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della sca-          4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente
denza del termine di cui al comma 1-bis, il          al Parlamento sulle attività di protezione ci-
Capo del Dipartimento della Protezione Ci-           vile riguardanti le attività di previsione, di pre-
vile emana, di concerto con il Ministero del-        venzione, di mitigazione del rischio e di pia-
l'Economia e delle Finanze, apposita ordi-           nificazione dell'emergenza, nonché sull'uti-
nanza volta a favorire e regolare il subentro        lizzo del Fondo per la protezione civile.
dell'amministrazione pubblica competente             5. Le ordinanze emanate in deroga alle leg-
in via ordinaria a coordinare gli interventi,        gi vigenti devono contenere l'indicazione del-
conseguenti all'evento, che si rendono ne-           le principali norme a cui si intende deroga-
cessari successivamente alla scadenza del            re e devono essere motivate.
termine di durata dello stato di emergenza.          5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finan-
Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vin-         za pubblica, i Commissari delegati titolari di
coli di finanza pubblica, con tale ordinanza          contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60
possono essere altresì emanate, per la du-           e 61 del regio decreto 18 novembre 1923,
rata massima di sei mesi non prorogabile e           n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decre-
per i soli interventi connessi all'evento, di-       to 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano,
sposizioni derogatorie a quelle in materia di        entro il quarantesimo giorno dalla chiusura
affidamento di lavori pubblici e di acquisi-          di ciascun esercizio e dal termine della ge-
zione di beni e servizi.                             stione o del loro incarico, tutte le entrate e
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma            tutte le spese riguardanti l'intervento dele-
4-ter può essere individuato, nell'ambito del-       gato, indicando la provenienza dei fondi, i
l'amministrazione pubblica competente a              soggetti beneficiari e la tipologia di spesa,
coordinare gli interventi, il soggetto cui vie-      secondo uno schema da stabilire con de-
ne intestata la contabilità speciale apposita-       creto del Ministro dell'Economia e delle Fi-
mente aperta per l'emergenza in questione,           nanze, d'intesa con la Presidenza del Con-
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siglio dei Ministri, da adottare entro trenta       rantire la trasparenza dei flussi finanziari e
giorni dalla data di entrata in vigore del pre-     della rendicontazione di cui al presente com-
sente comma. Il rendiconto contiene anche           ma sono vietati girofondi tra le contabilità
una sezione dimostrativa della situazione           speciali. Il presente comma si applica an-
analitica dei crediti, distinguendo quelli cer-     che nei casi di cui al comma 4-quater.
ti ed esigibili da quelli di difficile riscossio-    5-ter. In relazione ad una dichiarazione del-
ne, e dei debiti derivanti da obbligazioni giu-     lo stato di emergenza i soggetti interessati
ridicamente perfezionate assunte a qualsia-         da eventi eccezionali e imprevedibili che su-
si titolo dai commissari delegati, con l'indi-      biscono danni riconducibili all'evento, com-
cazione della relativa scadenza. Per l'anno         presi quelli relativi alle abitazioni e agli im-
2008 va riportata anche la situazione dei           mobili sedi di attività produttive, possono
crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre       fruire della sospensione o del differimento
2007. Nei rendiconti vengono consolidati,           per un periodo fino a sei mesi dei termini
con le stesse modalità di cui al presente           per gli adempimenti e i versamenti dei tri-
comma, anche i dati relativi agli interventi        buti e dei contributi previdenziali e assi-
delegati dal commissario ad uno o più sog-          stenziali e dei premi per l'assicurazione ob-
getti attuatori. I rendiconti corredati della do-   bligatoria contro gli infortuni e le malattie
cumentazione giustificativa, nonché degli            professionali.
eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei con-    La sospensione ovvero il differimento dei ter-
ti, sono trasmessi al Ministero dell'Economia       mini per gli adempimenti e per i versamen-
e delle Finanze-Dipartimento della Ragio-           ti tributari e contributivi sono disposti con
neria generale dello Stato-Ragionerie terri-        legge, che deve assicurare piena corrispon-
toriali competenti, all'Ufficio del bilancio per     denza, anche dal punto di vista temporale,
il riscontro di regolarità amministrativa e con-    tra l'onere e la relativa copertura finanziaria,
tabile presso la Presidenza del Consiglio dei       e disciplinati con decreto del Ministro del-
Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipar-         l'Economia e delle Finanze sentita la Presi-
timento della Protezione Civile, alle compe-        denza del Consiglio dei Ministri nonché, per
tenti Commissioni parlamentari e al Mini-           quanto attiene ai versamenti contributivi, il
stero dell'Interno. I rendiconti sono altresì       Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
pubblicati nel sito internet del Dipartimento       Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in
della Protezione Civile. Le ragionerie territo-     favore dei predetti soggetti, con decreto del
riali inoltrano i rendiconti, anche con mo-         Ministro dell'Economia e delle Finanze. La
dalità telematiche e senza la documenta-            sospensione non si applica in ogni caso agli
zione a corredo, alla Presidenza del Consi-         adempimenti e ai versamenti da porre in es-
glio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente      sere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i
sezione regionale della Corte dei conti.            casi nei quali i danni impediscono l'ordina-
Per l'omissione o il ritardo nella rendiconta-      ria effettuazione degli adempimenti. In ogni
zione si applica l'articolo 337 del regio de-       caso le ritenute effettuate sono versate. Gli
creto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di ga-         adempimenti di cui al presente comma sca-
duti nel periodo di sospensione sono effet-        fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196
tuati entro il mese successivo alla data di        del 2009 è corrispondentemente reintegra-
scadenza della sospensione; i versamenti           to, in tutto o in parte, con le maggiori entra-
sono effettuati a decorrere dallo stesso me-       te derivanti dall'aumento, deliberato dal Con-
se in un numero massimo di ventiquattro ra-        siglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa
te di pari importo.                                sulla benzina e sulla benzina senza piom-
5-quater. A seguito della dichiarazione del-       bo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul ga-
lo stato di emergenza, la Regione può ele-         solio usato come carburante di cui all'alle-
vare la misura dell'imposta regionale di cui       gato I del testo unico delle disposizioni legi-
all'articolo 17, comma 1, del decreto legi-        slative concernenti le imposte sulla produ-
slativo 21 dicembre 1990,                          zione e sui consumi e relative sanzioni pe-
n. 398, fino a un massimo di cinque cente-          nali e amministrative, di cui al decreto legi-
simi per litro, ulteriori rispetto alla misura     slativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successi-
massima consentita.                                ve modificazioni. La misura dell'aumento,
5-quinquies. Agli oneri connessi agli inter-       comunque non superiore a cinque centesi-
venti conseguenti agli eventi di cui all'arti-     mi al litro, è stabilita, sulla base della deli-
colo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei    berazione del Consiglio dei Ministri, con
Ministri delibera la dichiarazione dello stato     provvedimento del direttore dell'Agenzia del-
di emergenza, si provvede con l'utilizzo del-      le dogane in misura tale da determinare
le risorse del Fondo nazionale di protezione       maggiori entrate corrispondenti, tenuto con-
civile, come determinato annualmente ai            to dell'eventuale ricorso alla modalità di rein-
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),       tegro di cui al secondo periodo, all'importo
della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qua-          prelevato dal fondo di riserva. Per la coper-
lora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo   tura degli oneri derivanti dalle disposizioni
28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il        di cui al successivo periodo, nonché dal dif-
fondo è reintegrato in tutto o in parte, pre-      ferimento dei termini per i versamenti tribu-
via deliberazione del Consiglio dei Ministri,      tari e contributivi disposti ai sensi del com-
mediante riduzione delle voci di spesa ri-         ma 5-ter, si provvede mediante ulteriori ri-
modulabili indicate nell'elenco allegato alla      duzioni delle voci di spesa e aumenti del-
presente legge. Con decreto del Presidente         l'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e
del Consiglio dei Ministri sono individuati        quinto periodo. In presenza di gravi difficol-
l'ammontare complessivo delle riduzioni del-       tà per il tessuto economico e sociale deri-
le dotazioni finanziarie da operare e le voci       vanti dagli eventi calamitosi che hanno col-
di spesa interessate e le conseguenti modi-        pito i soggetti residenti nei Comuni interes-
fiche degli obiettivi del patto di stabilità in-    sati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli
terno, tali da garantire la neutralità in termi-   immobili distrutti o inagibili, anche parzial-
ni di indebitamento netto delle pubbliche          mente, ovvero alla gestione di attività di na-
amministrazioni. Anche in combinazione con         tura commerciale ed economica svolta nei
la predetta riduzione delle voci di spesa, il      medesimi edifici o comunque compromes-
sa dagli eventi calamitosi può essere con-         zie, nonché le misure per il contenimento
cessa, su richiesta, la sospensione delle ra-      dei termini per la determinazione della per-
te, per un periodo di tempo circoscritto, sen-     dita finale e dei tassi di interesse da appli-
za oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con or-     care ai procedimenti in corso.
dinanze del Capo del Dipartimento della Pro-       5-septies. Il pagamento degli oneri dei mu-
tezione Civile, di concerto con il Ministro del-   tui attivati sulla base di specifiche disposi-
l'Economia e delle Finanze, le risorse di cui      zioni normative a seguito di calamità natu-
al primo periodo sono destinate, per gli in-       rali è effettuato direttamente dal Ministero
terventi di rispettiva competenza, alla Pro-       dell'Economia e delle Finanze. Con apposi-
tezione civile ovvero direttamente alle am-        to decreto del Presidente del Consiglio dei
ministrazioni interessate. Lo schema del de-       Ministri, di concerto con il Ministro del-
creto di cui al terzo periodo, corredato del-      l'Economia e delle Finanze, si procede ad
la relazione tecnica di cui all'articolo 17,       una puntuale ricognizione dei predetti mu-
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.          tui ancora in essere e dei relativi piani di am-
196, e successive modificazioni, è trasmes-         mortamento, nonché all'individuazione del-
so alle Camere per l'espressione, entro ven-       le relative risorse finanziarie autorizzate per
ti giorni, del parere delle Commissioni com-       il loro pagamento ed iscritte nello stato di
petenti per i profili di carattere finanziario.      previsione del Ministero dell'Economia e del-
Decorso inutilmente il termine per l'espres-       le Finanze ovvero nel bilancio autonomo del-
sione del parere, il decreto può essere co-        la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
munque adottato.                                   relative risorse giacenti in tesoreria, sui con-
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del      ti intestati alla Presidenza del Consiglio dei
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976,            Ministri, sono integralmente versate all'en-
convertito, con modificazioni, dalla legge 23       trata del bilancio dello Stato per la succes-
dicembre 1966, n. 1142, può intervenire            siva riassegnazione allo Stato di previsione
anche nei territori per i quali è stato delibe-    del Ministero dell'Economia e delle Finan-
rato lo stato di emergenza ai sensi del com-       ze, al fine di provvedere al pagamento del
ma 1 del presente articolo. A tal fine sono         debito residuo e delle relative quote interessi.
conferite al predetto Fondo le disponibilità       Dall'attuazione del presente articolo non de-
rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 del-    vono derivare nuovi o maggiori oneri a cari-
la legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o         co della finanza pubblica. Il Ministro del-
più decreti di natura non regolamentare del        l'Economia e delle Finanze è autorizzato a
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sen-       provvedere, con propri decreti, alle occor-
tita la Conferenza permanente per i rappor-        renti variazioni di bilancio.
ti tra lo Stato, le Regioni e le Province Auto-    6. Le ordinanze emanate ai sensi del pre-
nome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del-     sente articolo sono pubblicate nella Gaz-
la disciplina comunitaria, sono individuate        zetta Ufficiale della Repubblica italiana,
le aree di intervento, stabilite le condizioni e   nonché trasmesse ai sindaci interessati af-
le modalità per la concessione delle garan-        finché vengano pubblicate ai sensi dell'ar-
ticolo 47, comma 1, della legge 8 giugno            ro non attinenti all'ordine e alla sicurezza
1990, n. 142.                                       pubblica nonché alla prevenzione e repres-
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giu-    sione di reati.
dice amministrativo avverso le ordinanze            4. Presso il Dipartimento della Protezione
adottate in tutte le situazioni di emergenza        Civile è istituito un sistema informatizzato
dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i         per la raccolta e la gestione dei dati perve-
consequenziali provvedimenti commissariali          nuti, compatibile con il sistema informativo
nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le       e con la rete integrata previsti dall'articolo 9,
ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4          commi 5 e 6, e successive modificazioni,
è disciplinata dal codice del processo am-          della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine
ministrativo.                                       dell'interscambio delle notizie e dei dati rac-
                                                    colti.
Art. 6                                              5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
Componenti del Servizio Nazionale della             gore della presente legge il Governo emana
Protezione Civile                                   le norme regolamentari ai sensi dell'artico-
1. All'attuazione delle attività di protezione      lo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
civile provvedono, secondo i rispettivi ordi-       agosto 1988, n. 400.
namenti e le rispettive competenze, le am-
ministrazioni dello Stato, le Regioni, le Pro-      Art. 7
vince, i Comuni e le Comunità Montane, e            Organi centrali del Servizio Nazionale del-
vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed    la Protezione Civile
i gruppi di ricerca scientifica con finalità di       Articolo abrogato dal decreto legislativo del
protezione civile, nonché ogni altra istitu-        30 luglio 1999, n. 300.
zione ed organizzazione anche privata. A tal
fine le strutture nazionali e locali di prote-       Art. 8
zione civile possono stipulare convenzioni          Consiglio nazionale della protezione civile
con soggetti pubblici e privati.                    1. Il Consiglio nazionale della protezione ci-
2. Concorrono, altresì, all'attività di prote-      vile, in attuazione degli indirizzi generali del-
zione civile i cittadini ed i gruppi associati di   la politica di protezione civile fissati dal Con-
volontariato civile, nonché gli ordini ed i col-    siglio dei Ministri, determina i criteri di mas-
legi professionali.                                 sima in ordine:
3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni     a) ai programmi di previsione e prevenzio-
e le organizzazioni di cui al comma 1 non-          ne delle calamità;
ché le imprese pubbliche e private che de-          b) ai piani predisposti per fronteggiare le emer-
tengono o gestiscono archivi con informa-           genze e coordinare gli interventi di soccorso;
zioni utili per le finalità della presente legge,    c) all'impiego coordinato delle componenti
sono tenuti a fornire al Dipartimento della         il Servizio Nazionale della Protezione Civile;
Protezione Civile dati e informazioni ove non       d) alla elaborazione delle norme in materia
coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovve-      di protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della Repub-        zioni necessarie per la definizione delle esi-
blica, adottato a norma dell'articolo 17, com-    genze di studio e ricerca in materia di pro-
ma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,         tezione civile, procede all'esame dei dati for-
entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-     niti dalle istituzioni ed organizzazioni pre-
re della presente legge, sono emanate le nor-     poste alla vigilanza degli eventi previsti dal-
me per la composizione ed il funzionamen-         la presente legge ed alla valutazione dei ri-
to del Consiglio.                                 schi connessi e degli interventi conseguen-
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente       ti, nonché all'esame di ogni altra questione
del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua       inerente alle attività di cui alla presente leg-
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal     ge ad essa rimesse.
Ministro per il coordinamento della prote-        2. La Commissione è composta dal Ministro
zione civile. Il regolamento di cui al comma      per il coordinamento della protezione civi-
2 del presente articolo dovrà in ogni caso        le, ovvero in mancanza da un delegato del
prevedere che del Consiglio facciano parte:       Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
a) i Ministri responsabili delle amministra-      presiede, da un docente universitario esper-
zioni dello Stato interessate o loro delegati;    to in problemi di protezione civile, che so-
b) i presidenti delle giunte regionali e delle    stituisce il presidente in caso di assenza o
Province Autonome di Trento e di Bolzano          di impedimento, e da esperti nei vari setto-
o loro delegati;                                  ri del rischio.
c) rappresentanti dei Comuni, delle Provin-       3. Della Commissione fanno parte altresì tre
ce e delle Comunità Montane;                      esperti nominati dalla Conferenza permanente
d) rappresentanti della Croce rossa italiana      per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
e delle associazioni di volontariato.             vince Autonome di Trento e di Bolzano.
AGGIORNAMENTO                                     4. La Commissione è costituita con decreto
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto      del Presidente del Consiglio dei Ministri, ov-
(con l'art. 87, comma 2) che è soppresso il       vero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,
Consiglio nazionale della protezione civile di    comma 2, del Ministro per il coordinamen-
cui al presente articolo.                         to della protezione civile, da emanarsi entro
                                                  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
Art. 9                                            presente legge; con il medesimo decreto so-
Commissione nazionale per la previsione e         no stabilite le modalità organizzative e di fun-
la prevenzione dei grandi rischi                  zionamento della Commissione.
1. La Commissione nazionale per la previ-
sione e la prevenzione dei grandi rischi è or-    Art. 10
gano consultivo e propositivo del Servizio        Comitato operativo della protezione civile
Nazionale della Protezione Civile su tutte le     1. Al fine di assicurare la direzione unitaria
attività di protezione civile volte alla previ-   ed il coordinamento della attività di emer-
sione e prevenzione delle varie ipotesi di ri-    genza è istituito il Comitato operativo della
schio. La Commissione fornisce le indica-         protezione civile.
2. Il Comitato:                                      Art. 11
a) esamina i piani di emergenza predispo-            Strutture operative nazionali del Servizio
sti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;          1. Costituiscono strutture operative nazio-
b) valuta le notizie, i dati e le richieste prove-   nali del Servizio Nazionale della Protezione
nienti dalle zone interessate all'emergenza;         Civile:
c) coordina in un quadro unitario gli inter-         a) il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco qua-
venti di tutte le amministrazioni ed enti in-        le componente fondamentale della prote-
teressati al soccorso;                               zione civile;
d) promuove l'applicazione delle direttive           b) le Forze armate;
emanate in relazione alle esigenze priorita-         c) le Forze di polizia;
rie delle zone interessate dalla emergenza.          d) il Corpo forestale dello Stato;
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente           e) i Servizi tecnici nazionali;
del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua          f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal        cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geo-
Ministro per il coordinamento della prote-           fisica ed altre istituzioni di ricerca;
zione civile, ovvero in caso di assenza o di         g) la Croce rossa italiana;
impedimento, da un rappresentante del Go-            h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
verno a ciò delegato.                                i) le Organizzazioni di volontariato;
4. I componenti del Comitato rappresen-              l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA
tanti di Ministeri, su delega dei rispettivi         (CAI).
Ministri, riassumono ed esplicano con po-            2. In base ai criteri determinati dal Consi-
teri decisionali, ciascuno nell'ambito delle         glio nazionale della protezione civile, le strut-
amministrazioni di appartenenza ed altre-            ture operative nazionali svolgono, a richie-
sì nei confronti di enti, aziende autonome           sta del Dipartimento della Protezione Civi-
ed amministrazioni controllati o vigilati, tut-      le, le attività previste dalla presente legge
te le facoltà e competenze in ordine al-             nonché compiti di supporto e consulenza
l'azione da svolgere ai fini di protezione ci-       per tutte le amministrazioni componenti il
vile e rappresentano, in seno al Comitato,           Servizio Nazionale della Protezione Civile.
l'amministrazione di appartenenza nel suo            3. Le norme volte a disciplinare le forme
complesso.                                           di partecipazione e collaborazione delle
5. Con decreto del Presidente del Consiglio          strutture operative nazionali al Servizio Na-
dei Ministri, entro sei mesi dalla data di en-       zionale della Protezione Civile sono ema-
trata in vigore della presente legge, sono           nate secondo le procedure di cui all'arti-
stabilite le norme per il funzionamento del          colo 17, comma 1, della legge 23 agosto
Comitato.                                            1988, n. 400.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere         4. Con le stesse modalità di cui al comma
invitate le autorità regionali e locali di prote-    3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leg-
zione civile. Possono inoltre essere invitati        gi vigenti e relativamente a compiti deter-
rappresentanti di altri enti o amministrazioni.      minati, le ulteriori norme regolamentari per
16



l'adeguamento dell'organizzazione e delle             Art. 13
funzioni delle strutture operative nazionali          Competenze delle Province
alle esigenze di protezione civile.                   1. Le Province, sulla base delle competen-
                                                      ze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15
Art. 12                                               della legge 8 giugno 1990, n. 142, parteci-
Competenze delle Regioni                              pano all'organizzazione ed all'attuazione del
1. Le Regioni - fatte salve le competenze le-         Servizio Nazionale della Protezione Civile,
gislative ed i poteri amministrativi delle Re-        assicurando lo svolgimento dei compiti re-
gioni a statuto speciale e delle Province Au-         lativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla ela-
tonome di Trento e Bolzano in materia di en-          borazione dei dati interessanti la protezione
ti locali, di servizi antincendi e di assistenza      civile, alla predisposizione di programmi pro-
e soccorso alle popolazioni colpite da cala-          vinciali di previsione e prevenzione e alla lo-
mità, previsti dai rispettivi statuti e dalle rela-   ro realizzazione, in armonia con i program-
tive norme di attuazione - partecipano all'or-        mi nazionali e regionali.
ganizzazione e all'attuazione delle attività di       2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni
protezione civile indicate nell'articolo 3, assi-     capoluogo di provincia è istituito il Comitato
curando, nei limiti delle competenze proprie          provinciale di protezione civile, presieduto
o delegate dallo Stato e nel rispetto dei prin-       dal presidente dell'amministrazione provin-
cipi stabiliti dalla presente legge, lo svolgi-       ciale o da un suo delegato. Del Comitato fa
mento delle attività di protezione civile.            parte un rappresentante del prefetto.
2. Le Regioni, nell'ambito delle competen-
ze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno            Art. 14
1990, n. 142, provvedono alla predisposi-             Competenze del prefetto
zione ed attuazione dei programmi regiona-            1. Il prefetto, anche sulla base del program-
li di previsione e prevenzione in armonia con         ma provinciale di previsione e prevenzione,
le indicazioni dei programmi nazionali di cui         predispone il piano per fronteggiare l'emer-
al comma 1 dell'articolo 4.                           genza su tutto il territorio della provincia e
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le Re-        ne cura l'attuazione.
gioni provvedono all'ordinamento degli uffici          2. Al verificarsi di uno degli eventi calamito-
ed all'approntamento delle strutture e dei mez-       si di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del-
zi necessari per l'espletamento delle attività        l'articolo 2, il prefetto:
di protezione civile, avvalendosi di un appo-         a) informa il Dipartimento della Protezione
sito Comitato regionale di protezione civile.         Civile, il presidente della giunta regionale e
4. Le disposizioni contenute nella precedente         il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soc-
legge costituiscono princìpi della legislazio-        corso pubblico e della difesa civile del Mi-
ne statale in materia di attività regionale di        nistero dell'Interno;
previsione, prevenzione e soccorso di pro-            b) assume, coordinandosi con il presidente
tezione civile, cui dovranno conformarsi le           della giunta regionale, la direzione unitaria
leggi regionali in materia.                           dei servizi di emergenza da attivare a livello
provinciale, coordinandoli con gli interventi       zione civile. Al verificarsi dell'emergenza nel-
dei sindaci dei comuni interessati; sono fat-       l'ambito del territorio comunale, il Sindaco
te salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento   assume la direzione dei servizi di emergen-
giuridico della regione Friuli Venezia Giulia;      za che insistono sul territorio del comune,
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad        nonché il coordinamento dei servizi di soc-
assicurare i primi soccorsi;                        corso e di assistenza alle popolazioni colpi-
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strut-    te e provvede agli interventi necessari dan-
ture provinciali di protezione civile, dei ser-     done immediata comunicazione al prefetto
vizi urgenti, anche di natura tecnica.              e al presidente della giunta regionale.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione       3-bis. Il comune approva con deliberazione
dello stato di emergenza di cui al comma 1          consiliare, entro novanta giorni dalla data di
dell'articolo 5, opera, quale delegato del Pre-     entrata in vigore della presente disposizio-
sidente del Consiglio dei Ministri o, per sua       ne, il piano di emergenza comunale previ-
delega, di un Ministro con portafoglio o del        sto dalla normativa vigente in materia di pro-
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del        tezione civile, redatto secondo i criteri e le
Consiglio dei Ministri segretario del Consi-        modalità di cui alle indicazioni operative
glio, con i poteri di cui al comma 2 dello          adottate dal Dipartimento della Protezione
stesso articolo 5.                                  Civile e dalle giunte regionali.
4. Per l'organizzazione in via permanente e         3-ter. Il comune provvede alla verifica e al-
l'attuazione dei servizi di emergenza il pre-       l'aggiornamento periodico del proprio piano
fetto si avvale della struttura della prefettu-     di emergenza comunale, trasmettendone
ra, nonché di enti e di altre istituzioni tenu-     copia alla regione, alla prefettura-ufficio ter-
ti al concorso.                                     ritoriale del Governo e alla provincia territo-
                                                    rialmente competenti.
Art. 15                                             3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e
Competenze del comune ed attribuzioni               3-ter non devono derivare nuovi o maggiori
del Sindaco                                         oneri per la finanza pubblica.
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di          4. Quando la calamità naturale o l'evento non
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.       possono essere fronteggiati con i mezzi a di-
267, e successive modificazioni, in materia          sposizione del comune, il Sindaco chiede l'in-
di autonomie locali, ogni comune può dotarsi        tervento di altre forze e strutture al prefetto,
di una struttura di protezione civile.              che adotta i provvedimenti di competenza,
2. La regione, nel rispetto delle competenze        coordinando i propri interventi con quelli del-
ad essa affidate in materia di organizzazio-         l'autorità comunale di protezione civile.
ne dell'esercizio delle funzioni amministrati-
ve a livello locale, favorisce, nei modi e con      Art. 16
le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione       Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta
di strutture comunali di protezione civile.         1. Le competenze attribuite nella presente
3. Il Sindaco è autorità comunale di prote-         legge alla provincia e al presidente dell'am-
ministrazione provinciale fanno capo, nella        tastrofi o eventi di cui alla presente legge.
regione Valle d'Aosta, rispettivamente al-         2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio rico-
l'amministrazione regionale ed al presiden-        nosce e stimola le iniziative di volontariato
te della giunta regionale.                         civile e ne assicura il coordinamento.
2. Le funzioni che nella presente legge so-        3. Con decreto del Presidente della Repub-
no attribuite al prefetto sono svolte, nel ter-    blica, da emanarsi, secondo le procedure di
ritorio della Valle d'Aosta, dal presidente del-   cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
la giunta regionale. Egli partecipa alle riu-      n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
nioni del Consiglio nazionale della protezio-      in vigore della presente legge, su proposta
ne civile o designa, in caso di impedimen-         del Presidente del Consiglio dei Ministri, ov-
to, un suo rappresentante.                         vero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,
                                                   comma 2, della presente legge, del Ministro
Art. 17                                            per il coordinamento della protezione civile,
Gruppi nazionali di ricerca scientifica             si provvede a definire i modi e le forme di
1. Il Servizio Nazionale della Protezione Ci-      partecipazione delle organizzazioni di volon-
vile, per il perseguimento delle proprie fina-      tariato nelle attività di protezione civile, con
lità in materia di previsione delle varie ipo-     l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
tesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi    a) la previsione di procedure per la conces-
nazionali di ricerca scientifica.                   sione alle organizzazioni di contributi per il
2. Con decreto del Presidente del Consiglio        potenziamento delle attrezzature ed il mi-
dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi      glioramento della preparazione tecnica;
dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il      b) la previsione delle procedure per assicu-
coordinamento della protezione civile, di          rare la partecipazione delle organizzazioni
concerto con il Ministro dell'università e del-    all'attività di predisposizione ed attuazione
la ricerca scientifica e tecnologica, sono in-      di piani di protezione civile;
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Magazine Protezione Civile - Anno 2 - n. 10 - settembre-ottobre 2012
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Magazine Protezione Civile - Anno 2 - n. 10 - settembre-ottobre 2012

  • 1. Periodico bimestrale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile anno 2 n. 10 2COSA CAMBIA In dieci punti le novità introdotte dalla legge n. 100 2L’INTERVISTA 2LA STORIA Legge n. 100: Dagli angeli del fango ne parliamo con il alla protezione civile Capo Dipartimento di domani Speciale Legge n. 100 del 12 luglio 2012 Nell’inserto staccabile il testo integrale della Legge n. 225 LA LETTERA - RISPONDIAMO AI DUBBI DEI LETTORI SULL’INVIO DEL MAGAZINE DEL DIPARTIMENTO
  • 2. il rischio sismico tra conoscenza,memoria ed esperienza. Documenti, foto, strumenti, filmati per capire cos’è il terremoto e cosa si può fare per ridurne gli effetti. “Terremoti d’Italia” ci invita a conoscere da vicino uno dei rischi naturali che più in- teressa il nostro Paese in termini di diffusione: il rischio sismico. La mostra punta a stimolare i cittadini a un ruolo attivo nel campo della prevenzione attraverso vi- deo didattici, documenti, fotografie, filmati storici, strumenti di misura di epoche di- verse, dispositivi antisimici. Due spettacolari tavole vibranti permettono ai visitatori di vivere in sicurezza l’esperienza del terremoto e di osservarne da vicino gli effetti. Informati su protezionecivile.gov.it e scrivici su ufficio.vol@protezionecivile.it protezionecivile.gov.it
  • 3. L’editoriale uesta edizione speciale è interamente di staccare l’ombra da estate è tempo per la protezione civile dedicata alla legge Q L’ n.100 che, la vent’anni dalla istituzione del anche quest’anno terra. Con a campagna antincendio 2011, Servizio Nazionale, integra e modifica la legge n. 225 del 1992. tutto il Servizio Nazionale è impegnato nella difesa dei boschi: In per l’occasione facciamo un punto sullaCapo Dipartimento sugli apertura, un’intervista in esclusiva al stagione passata e della Protezione Civile Franco Gabrielli, che ci lotta agli legge n. 100 e non interventi della flotta aerea dello Stato. Alla parla di incendi boschivi solo. dedicate anche molte iniziative di sensibilizzazione sul territorio sono Dall’importanza di un linguaggio chiaro e omogeneo per il Sistema didal Dipartimento, come i 107 Campi scuola “Anch’io sono la promosse allerta nazionale, al ruolo del cittadino per una protezione civile sempre piùper ragazzi dai 9 ai 18 anni, e delle comunità, sono protezione civile” attiva e vicina alle esigenze la tradizionale molti i temi“Non scherzate con ildell’intervista, che è anche occasione campagna affrontati nel corso fuoco” in collaborazione con per tirare le somme del percorso compiuto finora e indicare il tratto Legambiente. di strada14 luglio si celebra la settimana italiana dell’Anno europeo del Dall’8 al che il Servizio Nazionale deve ancora percorrere. Voce narrante associazioni diilprotezionedell’Ufficio Relazioni con oltre volontariato: le d’eccezione, Direttore civile contribuiscono Istituzionali esercitazioni e manifestazioni in tutto ilnoi le vicende di 400 eventi, Elvezio Galanti ripercorre insieme a paese e, come il questa storia tutta italiana. a Roma nella della protezione civile per Dipartimento, sono presenti Un racconto giornata conclusiva del 13 immagini, che guidache, come quelli ricordati sopra, saranno luglio. Appuntamenti il lettore attraverso volti, luoghi ed emergenze, sullo sfondo dei grandi cambiamenti sociali, economici e politici consultabili sul sito protezionecivile.gov.it e sulle pagine facebook di vissuti dal Paese negliospitano anche gli spazi di discussione legati a questo Magazine, che ultimi cinquant’anni. Dall’alluvione di Firenze alla protezione civile e sulla psicologia due progetti in corso su emergenza e disabilità di domani, a battere il tempo è l’andamento crisi-opportunità, inci presentano storico che dell’emergenza. Per questi mesi estivi, che un percorso una Protezione evidenzia ilparticolare un Volontariatounica dell’emergenza alla Civile ed in passaggio da una filiera sempre più impegnati nella definizione di un sistema complesso.anche due temi che ci riportano, prevenzione, abbiamo voluto proporvi In controluce – sullo sfondo della la sua del Servizio Nazionale – uno per la sua attualità e l’altro per storia portata storica, a una l’evoluzione normativa, che funzionamento del Sistema in emergenza. riflessione sulla possibilità di conduce dai primi provvedimenti in materia del 1981 alla legge istitutiva del 1992, sino alla riscritturaper Dedichiamo la sezione Focus a un riepilogo delle nuove disposizioni della protezioneecivile compiutadegli stati di emergenza,2012. a la dichiarazione finanziamento dalla legge n. 100 del mentre Abbiamo semplificato questo provvedimento per voi, individuando i trent’anni dalla vicenda di Alfredino Rampi ripercorriamo in dieci punti chiave della riforma. è alla base della nascita di un Storie quell’avvenimento tragico che Nell’inserto speciale di questo numero, in versione integrale e Sistema nazionale per la protezione civile. aggiornata, troviamo anche il testo della legge n. 225 del 1992: il Particolarmente ricca, in questo terzo numero, e con aggiornamenti provvedimento che l’accoglienzanascita del Sistema. dedicata alle anche sul piano per sancisce la dei migranti, la sezione segnalazioni dal territorio e dal Dipartimento, che potrete ritrovare su P R OT E Z ION E C I V I L E MAGAZINE UFFICIALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE P R OT E Z ION E C I V I L E Anno 2 n. 10 settembre-ottobre 2012 Impaginazione Silvia Alessandrini Fotografi Antonio Arzedi Romeo Frisina Pubblicazione bimestrale Anno 1 n. 3 Redazione Redazione Federica Imbriani Impaginazione iscritta al Registro degli Operatori maggio/giugno 2011 Vincenzo Arena Vincenzo Arena Matteo Valente Silvia Alessandrini della Comunicazione Mariacristina Giovannini Sara Babusci Gino Viani al n. 20383 del 6.12.2010iscritta al Pubblicazione bimestrale Francesca Patti Valeria Bernabei Fotografi Registro degli Operatori della Marianna Schiavon Francesca Dottarelli Contatti Romeo Frisina Editore Comunicazione al n. 20383 del Veronica Tretter Mariacristina Giovannini Servizio Comunicazione Matteo Valente Presidenza del Consiglio 6.12.2010 Sara Iacoboni e relazioni con il pubblico Gino Viani dei Ministri-Dipartimento Stampa Elena Lombardo 00189 - Roma Via Vitorchiano, 2 della Protezione Civile Del Gallo Editori Francesca Patti www.protezionecivile.gov.it Editore Riccardo Rita magazine@protezionecivile.it Contatti Fotografa con il tuo cellulare Direttore responsabile Presidenza del Consiglio ContributiSchiavon Marianna Servizio Comunicazione istituzionale il QR Code qui in alto Mariacristina Giovannini dei Ministri-Dipartimento Le fotografie della sezione “La Cristina Spatola Per info suicon il pubblico e relazioni temi trattati nel e accedi direttamente della Protezione Civile Storia” sono state gentilmente Veronica Tretter magazine scrivi al Contact Center. alla pagina magazine sul sito Art Director concesse dagli archivi storici Compila Roma Via home page 2 00189 - il form in Vitorchiano, protezionecivile.gov.it Maurilio Silvestri Direttore responsabile delle strutture operative Art Director www.protezionecivile.gov.it www.protezionecivile.gov.it Barbara Altomonte Maurilio Silvestri magazine@protezionecivile.it
  • 4. 2
  • 5. Periodico bimestrale a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile anno 2 n. 10 2COSA CAMBIA In dieci punti le novità introdotte dalla legge n. 100 2L’INTERVISTA 2LA STORIA Legge n. 100: Dagli angeli del fango ne parliamo con il alla protezione civile Capo Dipartimento di domani Speciale Legge n. 100 del 12 luglio 2012 Nell’inserto staccabile il testo integrale della Legge n. 225 2 In questo numero Editoriale 1 Storie 14 “Fate presto” L’intervista 4 Volti, luoghi ed emergenze che hanno fatto la storia della Protezione Civile “Stringiamci a coorte” Parafrasando l’inno nazionale, il Capo Dipartimento Franco Gabrielli richiama Inserto cittadini e Istituzioni ad un ruolo più attivo e consapevole all’interno del Sistema SPECIALE legge n. 225/1992 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile Cosa cambia 8 Dalla legge n. 225/1992 alla legge n.100/2012 Com’era, com’è: in 10 punti, le principali Lettera novità introdotte dal provvedimento u pag. 24
  • 6. 2 L’intervista “Stringiamci a coorte” Parafrasando l’inno nazionale, il Capo Dipartimento Franco Gabrielli richiama cittadini e Istituzioni ad un ruolo più attivo e consapevole all’interno del Sistema La legge 100 è frutto di un grande lavoro di presenta una marcia di avvicinamento ri- mediazione. Si tratta del miglior compro- spetto a un “possibile” realizzabile. messo possibile? Si poteva fare di meglio? Propendo per la prima opzione. Sicura- La legge 100 va ad incidere in particolare sul mente, rispetto a un “mondo ideale” si po- “fattore tempo”, limitando la durata degli teva fare di meglio, e ci auguriamo che la stati di emergenza. È un modo, ci consen- legge n. 100 rappresenti un passaggio ver- ta il termine, per “dare la sveglia” alle am- so quel meglio auspicato. Rispetto alla leg- ministrazioni competenti in via ordinaria? ge n. 10/2011, sicuramente è un buon com- Credo che il “fattore tempo” sia la classica promesso, anche in riferimento alla formu- reazione a stati emergenziali ipertrofici, in lazione del decreto legge n. 59 poi conver- cui l’emergenza andava a sovrapporsi al- tito con modifiche nella legge n. 100. Po- l’ordinarietà stessa, anche per l’incapacità tremmo sintetizzare che quest’ultima rap- di questo Paese di affrontare in maniera si- 4
  • 7. 5 stematica i tanti problemi che lo assillano. questo essenziale strumento di prevenzio- Da questo punto di vista il decreto legge n. ne di protezione civile. I dati non sono con- 59 prima, e la legge n. 100 poi, rappresen- fortanti. Rispetto alla scadenza dell’11 di ot- tano una reazione com- tobre 2012 – il termine dei [ ] prensibile. Ad ogni azione 90 giorni – avevamo dato corrisponde una reazione “La legge n. 100 ulteriori 30 giorni di tempo uguale e contraria: ad un rappresenta una marcia alle Regioni per la raccolta eccessivo prolungamento di avvicinamento dei dati dal territorio. degli stati emergenziali, che rispetto a un possibile Abbiamo iniziato a pubbli- ha caratterizzato gli ultimi care sul nostro sito web lo realizzabile” anni di vita della legge n. stato dell’arte della pianifi- 225 del 1992, si è risposto cazione comunale. Non per con un contingentamento dei tempi. Colgo esporre al pubblico ludibrio gli inadempien- nella domanda l’auspicio che questa, forse ti, ma per rendere consapevole il Paese di eccessiva, limitazione serva per educare le quanto ancora lunga è la strada da percor- amministrazioni a riappropriarsi delle com- rere, sia sul piano della consapevolezza sia petenze che appartengono loro. su quello della pianificazione. Un altro passaggio chiave riguarda i piani Per la prima volta il Sistema di allerta na- di emergenza comunali. I 90 giorni previ- zionale per il rischio meteo-idrogeologico sti dalla legge sono scaduti. A che punto e idraulico viene inquadrato in una legge. siamo? È una conquista importante. Resta ancora Allora, innanzitutto c’è da fare una precisa- molto da fare in termini di comunicazione zione: la legge ha introdotto solo una novi- e semplificazione del linguaggio quando si tà, precisando l’organo all’interno del Co- parla di questi temi. Quali sono i prossimi mune che deve provvedere all’emanazione passi da compiere? dei piani: il Consiglio comunale e non la Il problema che voi ponete è “il problema”, Giunta. In questo senso, se da un lato il Con- che anche in questi giorni ha dato luogo a siglio rappresenta l’intera comunità – e da reazioni “tipicamente italiche” tra gli stig- questo punto di vista la riforma segna una matizzatori delle allerta e quanti invece in- corretta logica di condivisione – dall’altro, vitano alla prudenza. Ben prima della legge rallenta le tempistiche. Questa norma è si- n. 100, avevamo aperto un confronto con le curamente ridondante. Non è certo la leg- Regioni. Il sistema di allertamento naziona- ge 100 a dover ribadire la necessità per i le è il frutto della Riforma del Titolo V della Comuni di dotarsi di un piano comunale di Costituzione, del fatto che in materia di pro- protezione civile. Analogamente a quanto tezione civile – materia concorrente – lo Sta- detto per il “fattore tempo”, la legge reagi- to detta le linee essenziali, ma la definizio- sce ad una anomalia. Purtroppo, nel nostro ne delle disposizioni di dettaglio è di com- Paese, troppi Comuni non si sono dotati di petenza delle singole Regioni. E il sistema
  • 8. 2 L’intervista di allertamento, a valle della direttiva del di, i soli strumenti in grado di garantire un 2004 che stabilisce livelli di criticità unifor- adeguato monitoraggio dell’evoluzione dei fe- mi, si traduce nei singoli territori – a secon- nomeni e mettere la collettività in condizio- da delle leggi regionali adottate – in comu- ne di rispondere efficacemente per preveni- nicazioni e linguaggi disomogenei. Dobbia- re e fronteggiare le situazioni di emergenza. mo sottolineare, però, che quando parliamo di allertamento sotto il profilo del fattore me- Parliamo di chi l’ha preceduta? Zamber- teorologico, ci riferiamo sempre e comun- letti, Barberi, Bertolaso. Un punto di for- que a previsioni, probabilistiche e non de- za e di debolezza di ciascuna delle prece- terministiche. L’incertezza nella previsione denti gestioni? caratterizza dunque questo tipo di sistema, …per citare solo le personalità più note. Io così come molti altri. Ovviamente è neces- credo che ogni struttura debba avere me- sario che il sistema a valle, cioè quello della moria di sé: le autorità politiche e i Capi Di- comunicazione, sia il più omogeneo possi- partimento che si sono succeduti negli an- bile. Su questo stiamo lavorando, c’è un ta- ni, e che sono da ricordare, sono molti di volo aperto con le Regioni, e credo che ci sia- più. Ad ogni modo, convengo che queste tre no non solo le condizioni, ma anche la vo- figure riassumono l’essenza della protezio- lontà per arrivare quanto prima a una omo- ne civile del nostro Paese. I loro meriti sono geneizzazione. Non vorrei, però, che la pre- di gran lunga superiori agli errori che ognu- visione venga caricata degli oneri che, in- no di noi, nel fare, commette. L’onorevole vece, dovrebbero ricadere sulla pianificazio- Zamberletti, senza retorica, può essere con- ne. Tanto più è estremo l’evento, tanto me- siderato il padre della protezione civile. A lui no è prevedibile. Quando si parla di eventi si devono la protezione civile come Servi- estremi, a fare la differenza nell’impatto sul zio, come strumento di coordinamento al di territorio sono una seria pianificazione e una sopra delle singole amministrazioni, e la puntuale attività di presidio grande intuizione del Vo- [ ] del territorio. Uno degli lontariato organizzato: i suoi aspetti importanti sottoli- “La Protezione Civile meriti sono talmente gran- neati della direttiva del non solo è figlia di che non occorre sottoli- 2004 sono proprio i presi- del suo tempo, nearli. Il professor Barberi, di territoriali. Gli eventi dati ma anche del Paese al di là del ruolo politico che da forzanti meteorologiche ha avuto, rappresenta la in cui opera” – siano esse la pioggia, la Scienza che fa il suo in- neve, il vento – sono feno- gresso nel mondo della pro- meni che per loro natura hanno uno svilup- tezione civile. È uno scienziato, un vulca- po dinamico e per i quali è fondamentale ave- nologo, e quindi la sua stagione è quella in re conoscenza del territorio e aver pianifica- cui gli aspetti scientifici diventano impre- to gli strumenti di risposta di protezione civi- scindibili nel nostro mondo: l’interlocuzio- le. I territori devono dunque dotarsi di presi- ne con la scienza è infatti uno dei momen- 6
  • 9. 7 ti fondamentali nella vita dell’intero Sistema La legge 100 è un buon compromesso, ma di protezione civile. su alcune questioni dovrà necessariamente I dieci anni di Bertolaso sono stati quelli del- essere rivista per migliorare il servizio che la grande operatività, ma anche della prote- dobbiamo rendere al Paese. zione civile che, uscendo al di fuori del suo L’altra cosa che mi sento di dire è che la Pro- proprio ambito, si afferma tezione Civile non solo è fi- [ ] agli occhi dell’opinione glia del suo tempo, ma an- pubblica, diventando uno “L’obiettivo è formare che del Paese in cui opera. strumento che si impone cittadini sempre più Più che alla protezione civi- all’attenzione. Ovviamente, consapevoli dei rischi le che vorremmo, dobbiamo in questo percorso ci sono ed esigenti nei confronti pensare alla protezione civi- luci e ombre: se non si è le che possiamo permetter- delle istituzioni” conosciuti, riconosciuti – ci di avere. I dati sono fred- visto che la protezione ci- di, ma inequivoci: quando vile è anche e soprattutto un fatto culturale sono arrivato nel 2010 eravamo alla fine di – è difficile affermare la propria presenza, e un’era, la campagna antincendio boschivo mantenere alta l’attenzione sulle buone pra- aveva schierato 42 mezzi della flotta stata- tiche che i cittadini devono adottare nella vi- le, nel 2011 e 2012 i velivoli erano 32, il ta di tutti i giorni. prossimo anno, probabilmente, saranno 14. Di converso, questa capacità di risolvere i Questo dà il senso, in maniera plastica, in- problemi ha portato a utilizzare lo strumen- contestabile, della condizione che il Paese to delle ordinanze di protezione civile in am- sta vivendo. Non c’è cattiva volontà, ma una biti non propri e credo che lo stesso Berto- condizione per cui cose possibili solo qual- laso abbia riconosciuto che questo utilizzo che anno fa, ora non lo sono più. In una lo- – che è dipeso dal fatto che il Paese nella gica di consapevolezza dobbiamo fare si- sua interezza lo richiedeva – ha portato a nergia, essere Sistema, “stringerci a coor- una serie di criticità. Per fronteggiarle, sono te”, per parafrasare il nostro inno naziona- state oggi poste delle restrizioni che, in pro- le, impegnarci perché ogni comunità si ren- spettiva, vorremmo fossero ridimensionate. da conto dell’importanza del suo ruolo, nel comune obiettivo di tutela della vita umana. In che direzione va la protezione civile di domani? Anche il cittadino dovrà fare la sua parte... Possiamo dire che questi 30 anni di vita del Certamente. Il nostro è un territorio fragile, e Dipartimento della Protezione Civile e 20 di tanto meno sono le risorse a disposizione per Servizio Nazionale non sono passati invano. gli interventi di prevenzione strutturale, tan- Che alcune cose ormai si sono radicate, che to più si deve fare sul piano della prevenzio- alcuni risultati raggiunti rappresentano del- ne non strutturale con l’obiettivo di formare le certezze. Sicuramente possiamo guarda- cittadini sempre più consapevoli dei rischi re al futuro con ottimismo. ed esigenti nei confronti delle istituzioni.
  • 10. 2 Cosa cambia Dalla legge n. 225/1992 alla legge n.100/2012 Com’era, com’è: in 10 punti, le principali novità introdotte dal provvedimento A trent’anni dalla nascita del Diparti- mento della Protezione Civile e a ven- ti anni dalla costituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, la legge n. 100 del 12 luglio 2012 modifica ed integra la legge istitutiva del Servizio, n. 225 del 1992. Il provvedimento riconduce l’operatività del- la protezione civile al nucleo originario di creto legge n. 90 del 31 maggio 2005, con- competenze attribuito dalla legge istitutiva, vertito dalla legge n. 152 del 26 luglio 2005, dirette principalmente a fronteggiare gli che aveva modificato la legge n. 225 del eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli 1992). Il Presidente del Consiglio dei Mini- interventi nella gestione delle emergenze. In stri, o il suo delegato, si avvalgono del Di- questo contesto sono da leggere le modifi- partimento della Protezione Civile della Pre- che apportate alla legge n. 225 del 1992. sidenza del Consiglio dei Ministri. U Il Servizio Nazionale della Protezione U Gli eventi di tipo “c”. Civile. Cambia la definizione degli eventi di tipo “c” Si riafferma che la promozione e il coordi- e sono precisate le tempistiche per l’impie- namento di tutte le attività del Servizio Na- go dei mezzi e poteri straordinari necessari zionale sono in capo al Presidente del Con- a fronteggiare l’emergenza. Gli eventi di ti- siglio dei Ministri, che può a tal fine delega- po “c” sono dunque quelli che per intensi- re un Ministro con portafoglio o il Sottose- tà ed estensione devono essere fronteggia- gretario di Stato alla Presidenza del Consi- ti, con immediatezza di intervento utilizzan- glio dei Ministri Segretario del Consiglio e do mezzi e poteri straordinari da impiegare non “un Ministro” (come previsto dal de- per periodi di tempo limitati e predefiniti. 8
  • 11. 9 durre al minimo la possibilità che si verifi- chino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non strutturali”, sono: l’al- lertamento, la pianificazione dell’emergen- za, la formazione, la diffusione della cono- scenza della protezione civile, l’informazio- ne alla popolazione, l’applicazione della nor- mativa tecnica e le esercitazioni. La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima as- sistenza e ciò si realizza, nella nuova defini- zione della legge n. 100/2012, con interventi “integrati e coordinati”. U Piani e programmi territoriali. I piani e i programmi di gestione, tutela e ri- sanamento del territorio devono essere co- ordinati con i piani di emergenza di prote- zione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani re- gionali di protezione civile. La modifica ri- U Le attività di protezione civile. balta la precedente impostazione che pre- Accanto alle attività di previsione e preven- vedeva che fossero le attività di protezione zione dei rischi, soccorso e superamento civile a doversi armonizzare con i program- dell’emergenza sono meglio definite – come mi territoriali. ulteriori attività necessarie e indifferibili – an- che quelle di “contrasto dell’emergenza” e U Sistema di allerta nazionale per il ri- “mitigazione del rischio”. L’idea di previsio- schio meteo-idrogeologico e idraulico. ne prevista dalla n. 225 del 1992 è supera- Il Sistema di allerta nazionale per il rischio ta dall’introduzione del concetto di “identi- meteo-idrogeologico e idraulico, nelle sue ficazione degli scenari di rischio probabili”. componenti statale e regionale, è inquadra- Si specifica, inoltre, che sono attività di pre- to in modo organico nell’art. 3-bis, che ri- visione quelle dirette “dove possibile, al pre- chiama i provvedimenti che negli ultimi an- annuncio, al monitoraggio, alla sorveglian- ni hanno disciplinato le attività di allertamento za e alla vigilanza in tempo reale degli even- per fini di protezione civile, definendone com- ti e dei livelli di rischio attesi”. Nella gene- piti e responsabilità. In particolare, si evi- rale definizione di prevenzione prevista dal- denzia che il Sistema è costituito dagli stru- la legge n. 225/1992, che rimane invariata, menti, i metodi e le modalità stabiliti per svi- si esplicitano le attività volte a evitare o a ri- luppare e acquisire la conoscenza, le infor-
  • 12. 2 Cosa cambia mazioni e le valutazioni, in tempo reale, che stato di emergenza. Di regola, la durata non riguardano il preannuncio, l’insorgenza e può superare i 90 giorni e può essere pro- l’evoluzione dei rischi conseguenti agli even- rogata per un massimo di 60 giorni con ulteriore ti definiti dall’art. 2 della legge n. 225 del deliberazione del Consiglio dei Ministri. In 1992. Finalità del Sistema è allertare e atti- relazione all’emergenza, è individuata anche vare il Servizio Nazionale della Protezione Ci- “l’amministrazione pubblica competente in vile ai diversi livelli territoriali. Il governo e la via ordinaria” che coordina gli interventi con- gestione del Sistema di allerta nazionale so- seguenti l’evento allo scadere dello stato di no assicurati dal Dipartimento della Prote- emergenza. zione Civile e dalle Regioni, attraverso la Re- te dei Centri funzionali; dal Servizio meteo- U Ordinanze. rologico nazionale distribuito, che deve essere Agli interventi si provvede anche con ordi- realizzato entro sei mesi dal 14 luglio 2012, nanze in deroga alle disposizioni di legge, data di entrata in vigore di questa legge, con ma nei limiti e secondo i criteri indicati con i compiti che verranno stabiliti da un decre- la dichiarazione dello stato di emergenza e nel to del Presidente della Repubblica; dalle Re- rispetto dell’ordinamento giuridico. Le ordi- ti strumentali di monitoraggio e di sorve- nanze sono emanate dal Capo Dipartimento glianza; dai Presidi territoriali; dai Centri di della Protezione Civile, se non diversamen- competenza; da ogni altro soggetto chiama- te stabilito con la deliberazione dello stato di to a concorrere funzionalmente e operativa- emergenza. L’attuazione delle ordinanze è mente a queste reti. curata, in ogni caso, dal Capo Dipartimen- to. Prima le ordinanze venivano emanate dal U Dichiarazione dello stato di emergenza. Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Lo stato di emergenza può essere dichiara- Ministro da lui delegato. L’emanazione ri- to anche “nell’imminenza” e non solo “al ve- chiede l’acquisizione preventiva delle regio- rificarsi” di calamità naturali o connesse al- ni territorialmente interessate. Le ordinanze l’attività dell’uomo che per intensità ed esten- dispongono relativamente a: servizi di soc- sione devono essere fronteggiate con im- corso e assistenza alla popolazione interes- mediatezza di intervento con mezzi e poteri sata dall’evento; messa in sicurezza degli straordinari. Lo stato di emergenza è delibe- edifici pubblici e privati e dei beni culturali gra- rato dal Consiglio dei Ministri, su proposta vemente danneggiati o che costituiscono una del Presidente del Consiglio dei Ministri o, minaccia per l’incolumità pubblica e privata; per sua delega, di un Ministro con portafoglio ripristino delle infrastrutture e delle reti indi- o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza spensabili per la continuità delle attività eco- del Consiglio dei Ministri Segretario del Con- nomiche e produttive e per la ripresa delle siglio. La richiesta può giungere anche dal normali condizioni di vita; interventi volti a Presidente della Regione interessata, di cui evitare situazioni di pericolo o maggiori dan- comunque va acquisita l’intesa. Viene defi- ni a persone o cose. Le ordinanze vengono tra- nita la durata e l’estensione territoriale dello smesse per informazione al Presidente del 10
  • 13. 11 Consiglio dei Ministri o al Ministro con por- zione Civile, così come previsto dal comma tafoglio delegato. Le ordinanze emanate en- 2 dell’art. 5 della stessa legge. tro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza non richiedono il concerto del U Attribuzioni del Sindaco. Ministero dell’Economia e delle Finanze e La legge n. 100/2012 ribadisce il ruolo del sono immediatamente efficaci. Una volta Sindaco come autorità comunale di prote- emanate vengono trasmesse anche al Mini- zione civile e precisa, al comma 3, che il Sin- stero dell’Economia e delle Finanze perché daco assume la direzione dei servizi di emer- comunichi gli esiti della loro verifica al Pre- genza sul territorio del Comune e il coordi- sidente del Consiglio dei Ministri. Dopo i 30 namento dei servizi di soccorso e di assi- giorni dalla dichiarazione dello stato di emer- stenza alle popolazioni colpite. genza, le ordinanze sono emanate di con- certo con il Ministero dell’Economia e delle Fi- U I piani. nanze limitatamente ai profili finanziari. Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun Co- U Competenze del Prefetto. mune approva, con deliberazione consilia- La principale modifica prevede che al veri- re, il piano di emergenza comunale – redat- ficarsi di un evento di tipo “b” o “c” il Prefetto to secondo i criteri e le modalità riportate nel- assuma la direzione unitaria dei servizi di le indicazioni operative del Dipartimento del- emergenza a livello provinciale coordinan- la Protezione Civile e delle Giunte regionali dosi con il Presidente della Regione, oltre – e provvede alla verifica e all’aggiornamen- che raccordando le proprie iniziative con gli to periodico di questo strumento. Copia del interventi dei Sindaci dei Comuni interes- piano deve essere trasmessa alla Regione, sati. Rimane invece inalterata la formula- alla Prefettura-Ufficio territoriale del gover- zione del comma 3: il Prefetto, in seguito al- no e alla Provincia territorialmente compe- la dichiarazione dello stato di emergenza, tenti. Dall’attuazione di queste nuove dispo- opera come delegato del Presidente del Con- sizioni non devono derivare nuovi o maggio- siglio dei Ministri, o per sua delega, di un ri oneri per la finanza pubblica. Ministro con portafoglio o del Sottosegreta- Entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di rio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei entrata in vigore della legge, le Regioni pos- Ministri Segretario del Consiglio, con i pote- sono approvare il Piano regionale di protezione ri di cui al comma 2 dell’art. 5 della legge civile, che individua criteri e modalità d’in- 225/1992. Tale disposizione, tuttavia, trova tervento in caso di emergenza, sulla base effettiva attuazione soltanto nel caso in cui sia delle indicazioni operative del Dipartimen- espressamente richiamata dalla delibera- to, e un piano di prevenzione dei rischi. Il zione dello stato di emergenza da parte del Piano può prevedere l’istituzione di un fon- Consiglio dei Ministri. Se ciò non avviene, do regionale per realizzare gli interventi ne- l’esercizio del potere di ordinanza resta at- cessari a fronteggiare le prime fasi del- tribuito al Capo Dipartimento della Prote- l’emergenza. 2
  • 14. Stacca e sfoglia l’inserto dedicato alla legge n. 225/1992 12
  • 15. SPECIALE Legge n. 225/1992
  • 17. 4 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile Il testo che proponiamo è aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte in questi 20 anni da diversi provvedimenti, per ultimo il decreto legge n. 59/2012 convertito nel- la legge n. 100/2012. I provvedimenti che hanno modificato e integrato la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 sono: il decreto legge n. 393/1996 convertito dalla legge n. 496 del 25 settembre 1996, il decreto legge n. 132/1999 convertito dalla legge n. 226 del 13 luglio 1999, il decreto legislativo n. 300/1999, il decreto legge n. 343/2001 con- vertito dalla legge n. 401/2001, il decreto legge n. 245/2005 convertito dalla legge n. 21 del 27 gennaio 2006, il decreto legge n. 195/2009 convertito dalla legge n. 26 del 26 febbraio 2010, il decreto legge n. 208/2008 convertito dalla legge n. 13 del 27 feb- braio 2009, il decreto legge n. 225/2010 convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011, il decreto legislativo n. 104/2010, il decreto legislativo n. 160/2012 e il decreto legge n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012. Art. 1 Consiglio, per il conseguimento delle finalità Servizio Nazionale della Protezione Civile del Servizio Nazionale della Protezione Civile, Articolo abrogato dal decreto legislativo del promuove e coordina le attività delle ammini- 30 luglio 1999, n. 300. strazioni dello Stato, centrali e periferiche, del- le Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Art. 1-bis enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni al- Servizio Nazionale della Protezione Civile tra istituzione e organizzazione pubblica e pri- 1. È istituito il Servizio Nazionale della Pro- vata presente sul territorio nazionale. tezione Civile al fine di tutelare l'integrità del- 3. Per il conseguimento delle finalità di cui la vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente al comma 2, il Presidente del Consiglio dei dai danni o dal pericolo di danni derivanti Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del da calamità naturali, da catastrofi e da altri medesimo comma 2, un Ministro con por- eventi calamitosi. tafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Pre- 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ov- sidenza del Consiglio dei Ministri segretario vero, per sua delega, un Ministro con porta- del Consiglio, si avvale del Dipartimento del- foglio o il Sottosegretario di Stato alla Presi- la Protezione Civile della Presidenza del Con- denza del Consiglio dei Ministri segretario del siglio dei Ministri.
  • 18. Art. 2 che si verifichino danni conseguenti agli even- Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze ti di cui all'articolo 2, anche sulla base delle 1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli conoscenze acquisite per effetto delle attività eventi si distinguono in: di previsione. La prevenzione dei diversi tipi a) eventi naturali o connessi con l'attività del- di rischio si esplica in attività non strutturali l'uomo che possono essere fronteggiati me- concernenti l'allertamento, la pianificazione diante interventi attuabili dai singoli enti e dell'emergenza, la formazione, la diffusione amministrazioni competenti in via ordinaria; della conoscenza della protezione civile non- b) eventi naturali o connessi con l'attività ché l'informazione alla popolazione e l'appli- dell'uomo che per loro natura ed estensio- cazione della normativa tecnica, ove neces- ne comportano l'intervento coordinato di sarie, e l'attività di esercitazione. più enti o amministrazioni competenti in via 4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli in- ordinaria; terventi integrati e coordinati diretti ad assicu- c) calamità naturali o connesse con l'attivi- rare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui tà dell'uomo che in ragione della loro inten- all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza. sità ed estensione debbono, con immedia- 5. Il superamento dell'emergenza consiste tezza d'intervento, essere fronteggiate con unicamente nell'attuazione, coordinata con mezzi e poteri straordinari da impiegare du- gli organi istituzionali competenti, delle ini- rante limitati e predefiniti periodi di tempo. ziative necessarie e indilazionabili volte a ri- muovere gli ostacoli alla ripresa delle nor- Art. 3 mali condizioni di vita. Attività e compiti di protezione civile 6. I piani e i programmi di gestione, tutela 1. Sono attività di protezione civile quelle vol- e risanamento del territorio devono essere te alla previsione e alla prevenzione dei rischi, coordinati con i piani di emergenza di pro- al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad tezione civile, con particolare riferimento a ogni altra attività necessaria e indifferibile, di- quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, retta al contrasto e al superamento del- e a quelli deliberati dalle Regioni mediante l'emergenza e alla mitigazione del rischio, con- il piano regionale di protezione civile. nessa agli eventi di cui all'articolo 2. 7. Alle attività di cui al presente articolo le 2. La previsione consiste nelle attività, svolte amministrazioni competenti provvedono nel- anche con il concorso di soggetti scientifici e l'ambito delle risorse umane, strumentali e tecnici competenti in materia, dirette al- finanziarie disponibili a legislazione vigente. l'identificazione degli scenari di rischio pro- babili e, ove possibile, al preannuncio, al mo- Art. 3-bis nitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in Sistema di allerta nazionale per il rischio tempo reale degli eventi e dei conseguenti li- meteo-idrogeologico e idraulico velli di rischio attesi. 1. Nell'ambito delle attività di protezione ci- 3. La prevenzione consiste nelle attività volte vile, il sistema di allerta statale e regionale a evitare o a ridurre al minimo la possibilità è costituito dagli strumenti, dai metodi e
  • 19. 6 dalle modalità stabiliti per sviluppare e per provvede a determinare le procedure e le acquisire la conoscenza, le informazioni e modalità di allertamento del proprio siste- le valutazioni, in tempo reale, relative al pre- ma di protezione civile ai diversi livelli di annuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei competenza territoriale ai sensi del decre- rischi conseguenti agli eventi di cui all'ar- to legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del ticolo 2 al fine di allertare e di attivare il Ser- decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, vizio Nazionale della Protezione Civile ai di- convertito, con modificazioni, dalla legge versi livelli territoriali. 9 novembre 2001, n. 401. 2. Nel rispetto delle competenze attribuite 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vi- alle Regioni e alle Province Autonome di gore della presente disposizione si prov- Trento e di Bolzano, il governo e la gestio- vede all'attuazione del Servizio meteorolo- ne del sistema di allerta nazionale sono as- gico nazionale distribuito (SMND), nel ri- sicurati dal Dipartimento della Protezione spetto della normativa vigente in materia Civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei per i diversi settori. I compiti del SMND so- Centri funzionali di cui alla direttiva del Pre- no stabiliti con decreto del Presidente del- sidente del Consiglio dei Ministri 27 feb- la Repubblica. braio 2004, pubblicata nel supplemento 5. Le amministrazioni competenti provve- ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dono all'attuazione del presente articolo dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteoro- nell'ambito delle risorse umane, strumen- logico nazionale distribuito di cui al com- tali e finanziarie disponibili a legislazione ma 4 del presente articolo, dalle reti stru- vigente e, comunque, senza nuovi o mag- mentali di monitoraggio e di sorveglianza giori oneri per la finanza pubblica. e dai presidi territoriali di cui al decreto- legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, Art. 3-ter con modificazioni, dalla legge 3 agosto Gestione delle reti di monitoraggio e uso 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 otto- delle radio-frequenze bre 2000, n. 279, convertito, con modifi- 1. Per la gestione delle reti strumentali di cazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. monitoraggio, le regioni, alle quali sono sta- 365, nonché dai Centri di competenza e ti trasferiti i servizi in precedenza svolti dal da ogni altro soggetto chiamato a concor- Servizio idrografico e mareografico naziona- rere funzionalmente e operativamente a ta- le (SIMN) del Dipartimento per i servizi tec- li reti. Con decreto del Presidente del Con- nici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 siglio dei Ministri, da adottare entro ses- del decreto del Presidente del Consiglio dei santa giorni dalla data di entrata in vigore Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gaz- della presente disposizione, sono definiti i zetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, principi per l'individuazione e il funziona- con la rettifica pubblicata nel supplemento mento dei Centri di competenza. ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 3. Sulla base dei livelli di rischio, anche 5 novembre 2002, sono esentate dal paga- previsti, di cui al comma 1, ogni regione mento dei diritti amministrativi e dei contri-
  • 20. buti per la concessione del diritto individuale Art. 5 d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'at- Stato di emergenza e potere di ordinanza tività radioelettrica a sussidio dell'espleta- 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'artico- mento dei predetti servizi, individuate da un lo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro apposito decreto del Presidente del Consi- imminenza, il Consiglio dei Ministri, su pro- glio dei Ministri, da adottare, su proposta del posta del Presidente del Consiglio dei Mini- Ministro dello Sviluppo Economico, di con- stri, ovvero, per sua delega, di un Ministro certo con il Ministro dell'Economia e delle con portafoglio o del Sottosegretario di Sta- Finanze, entro sessanta giorni dalla data di to alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entrata in vigore della presente disposizio- segretario del Consiglio, anche su richiesta ne, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del presidente della regione o delle regioni del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 territorialmente interessate e comunque ac- luglio 2002. quisita l'intesa delle medesime Regioni, de- Lo schema di decreto, corredato di una re- libera lo stato di emergenza, determinan- lazione tecnica volta ad attestarne la neu- done durata ed estensione territoriale in tralità dal punto di vista finanziario, è tra- stretto riferimento alla qualità ed alla natu- smesso alle Camere per l'espressione, en- ra degli eventi, disponendo in ordine al- tro venti giorni dalla data di trasmissione, del l'esercizio del potere di ordinanza nonché parere delle Commissioni parlamentari com- indicando l'amministrazione pubblica com- petenti per materia e per i profili finanziari. petente in via ordinaria a coordinare gli in- Decorso tale termine, il decreto può essere terventi conseguenti all'evento successiva- comunque adottato. mente alla scadenza del termine di durata 2. Il Ministero dello Sviluppo Economico - dello stato di emergenza. Con le medesime Dipartimento per le comunicazioni è auto- modalità si procede alla eventuale revoca rizzato ad apportare, sulla base del Piano dello stato di emergenza al venire meno dei nazionale di ripartizione delle frequenze, relativi presupposti. eventuali modificazioni al decreto di cui al 1-bis. La durata della dichiarazione dello sta- comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del to di emergenza non può, di regola, supe- predetto Piano e all'evoluzione della nor- rare i novanta giorni. Uno stato di emergen- mativa europea e internazionale in materia. za già dichiarato, previa ulteriore delibera- 3. Dall'attuazione del presente articolo non zione del Consiglio dei Ministri, può essere devono derivare nuovi o maggiori oneri per prorogato ovvero rinnovato, di regola, per la finanza pubblica. non più di sessanta giorni. 2. Per l'attuazione degli interventi da effet- Art. 4 tuare durante lo stato di emergenza dichia- Direzione e coordinamento delle attività di rato a seguito degli eventi di cui all'articolo previsione, prevenzione e soccorso 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a Articolo abrogato dal decreto legislativo del mezzo di ordinanze in deroga ad ogni di- 30 luglio 1999, n. 300. sposizione vigente, nei limiti e secondo i cri-
  • 21. teri indicati nel decreto di dichiarazione del- te previo concerto del Ministero dell'Econo- lo stato di emergenza e nel rispetto dei prin- mia e delle Finanze, limitatamente ai profili cipi generali dell'ordinamento giuridico. Le finanziari. ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa 3. Comma abrogato dal d.l. 15 maggio 2012, delle regioni territorialmente interessate, dal n. 59, convertito con modificazioni dalla l. Capo del Dipartimento della Protezione Ci- 12 luglio 2012, n. 100. vile, salvo che sia diversamente stabilito con 4. Il Capo del Dipartimento della Protezione la deliberazione dello stato di emergenza di Civile, per l'attuazione degli interventi previ- cui al comma 1. L'attuazione delle ordinan- sti nelle ordinanze di cui al comma 2, si av- ze è curata in ogni caso dal Capo del Di- vale delle componenti e delle strutture ope- partimento della Protezione Civile. Con le or- rative del Servizio Nazionale della Protezio- dinanze, nei limiti delle risorse a tali fini di- ne Civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordi- sponibili a legislazione vigente, si dispone in nandone l'attività e impartendo specifiche ordine all'organizzazione e all'effettuazione disposizioni operative. Le ordinanze ema- dei servizi di soccorso e di assistenza alla nate ai sensi del comma 2 individuano i sog- popolazione interessata dall'evento, alla mes- getti responsabili per l'attuazione degli in- sa in sicurezza degli edifici pubblici e priva- terventi previsti ai quali affidare ambiti defi- ti e dei beni culturali gravemente danneg- niti di attività, identificati nel soggetto pub- giati o che costituiscono minaccia per la blico ordinariamente competente allo svol- pubblica e privata incolumità, nonché al ri- gimento delle predette attività in via preva- pristino delle infrastrutture e delle reti indi- lente, salvo motivate eccezioni. Qualora il spensabili per la continuità delle attività eco- Capo del Dipartimento si avvalga di com- nomiche e produttive e per la ripresa delle missari delegati, il relativo provvedimento di normali condizioni di vita, e comunque agli delega deve specificare il contenuto dell'in- interventi volti ad evitare situazioni di peri- carico, i tempi e le modalità del suo eserci- colo o maggiori danni a persone o a cose. zio. I commissari delegati sono scelti, tran- 2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono ne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui trasmesse per informazione al Ministro con la legge non prevede alcun compenso per portafoglio delegato ai sensi del comma 1 lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del ovvero al Presidente del Consiglio dei Mini- commissario delegato cessano con la sca- stri. Le ordinanze emanate entro il trentesi- denza dello stato di emergenza. I provvedi- mo giorno dalla dichiarazione dello stato di menti adottati in attuazione delle ordinanze emergenza sono immediatamente efficaci e sono soggetti ai controlli previsti dalla nor- sono altresì trasmesse al Ministero dell'Eco- mativa vigente. nomia e delle Finanze perché comunichi gli 4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro at- esiti della loro verifica al Presidente del Con- tribuite ai sensi del comma 4, non è previ- siglio dei Ministri. Successivamente al tren- sta la corresponsione di alcun compenso tesimo giorno dalla dichiarazione dello sta- per il Capo del Dipartimento della Protezio- to di emergenza le ordinanze sono emana- ne Civile e per i commissari delegati, ove no-
  • 22. minati tra i soggetti responsabili titolari di ca- per la prosecuzione della gestione operati- riche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri va della stessa, per un periodo di tempo de- soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai com- terminato ai fini del completamento degli in- missari delegati e ai soggetti che operano in terventi previsti dalle ordinanze adottate ai attuazione delle ordinanze di cui al comma sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori in- 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-leg- terventi da realizzare secondo le ordinarie ge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con procedure di spesa con le disponibilità che modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, residuano alla chiusura della contabilità spe- n. 214; il compenso è commisurato propor- ciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite al- zionalmente alla durata dell'incarico, nel li- la Regione o all'Ente locale ordinariamente mite del parametro massimo costituito dal competente ovvero, ove si tratti di altra am- 70 per cento del trattamento economico pre- ministrazione, sono versate all'entrata del bi- visto per il primo presidente della Corte di lancio dello Stato per la successiva riasse- cassazione. gnazione. 4-ter. Almeno dieci giorni prima della sca- 4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente denza del termine di cui al comma 1-bis, il al Parlamento sulle attività di protezione ci- Capo del Dipartimento della Protezione Ci- vile riguardanti le attività di previsione, di pre- vile emana, di concerto con il Ministero del- venzione, di mitigazione del rischio e di pia- l'Economia e delle Finanze, apposita ordi- nificazione dell'emergenza, nonché sull'uti- nanza volta a favorire e regolare il subentro lizzo del Fondo per la protezione civile. dell'amministrazione pubblica competente 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leg- in via ordinaria a coordinare gli interventi, gi vigenti devono contenere l'indicazione del- conseguenti all'evento, che si rendono ne- le principali norme a cui si intende deroga- cessari successivamente alla scadenza del re e devono essere motivate. termine di durata dello stato di emergenza. 5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finan- Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vin- za pubblica, i Commissari delegati titolari di coli di finanza pubblica, con tale ordinanza contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 possono essere altresì emanate, per la du- e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, rata massima di sei mesi non prorogabile e n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decre- per i soli interventi connessi all'evento, di- to 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, sposizioni derogatorie a quelle in materia di entro il quarantesimo giorno dalla chiusura affidamento di lavori pubblici e di acquisi- di ciascun esercizio e dal termine della ge- zione di beni e servizi. stione o del loro incarico, tutte le entrate e 4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma tutte le spese riguardanti l'intervento dele- 4-ter può essere individuato, nell'ambito del- gato, indicando la provenienza dei fondi, i l'amministrazione pubblica competente a soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, coordinare gli interventi, il soggetto cui vie- secondo uno schema da stabilire con de- ne intestata la contabilità speciale apposita- creto del Ministro dell'Economia e delle Fi- mente aperta per l'emergenza in questione, nanze, d'intesa con la Presidenza del Con-
  • 23. 10 siglio dei Ministri, da adottare entro trenta rantire la trasparenza dei flussi finanziari e giorni dalla data di entrata in vigore del pre- della rendicontazione di cui al presente com- sente comma. Il rendiconto contiene anche ma sono vietati girofondi tra le contabilità una sezione dimostrativa della situazione speciali. Il presente comma si applica an- analitica dei crediti, distinguendo quelli cer- che nei casi di cui al comma 4-quater. ti ed esigibili da quelli di difficile riscossio- 5-ter. In relazione ad una dichiarazione del- ne, e dei debiti derivanti da obbligazioni giu- lo stato di emergenza i soggetti interessati ridicamente perfezionate assunte a qualsia- da eventi eccezionali e imprevedibili che su- si titolo dai commissari delegati, con l'indi- biscono danni riconducibili all'evento, com- cazione della relativa scadenza. Per l'anno presi quelli relativi alle abitazioni e agli im- 2008 va riportata anche la situazione dei mobili sedi di attività produttive, possono crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre fruire della sospensione o del differimento 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, per un periodo fino a sei mesi dei termini con le stesse modalità di cui al presente per gli adempimenti e i versamenti dei tri- comma, anche i dati relativi agli interventi buti e dei contributi previdenziali e assi- delegati dal commissario ad uno o più sog- stenziali e dei premi per l'assicurazione ob- getti attuatori. I rendiconti corredati della do- bligatoria contro gli infortuni e le malattie cumentazione giustificativa, nonché degli professionali. eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei con- La sospensione ovvero il differimento dei ter- ti, sono trasmessi al Ministero dell'Economia mini per gli adempimenti e per i versamen- e delle Finanze-Dipartimento della Ragio- ti tributari e contributivi sono disposti con neria generale dello Stato-Ragionerie terri- legge, che deve assicurare piena corrispon- toriali competenti, all'Ufficio del bilancio per denza, anche dal punto di vista temporale, il riscontro di regolarità amministrativa e con- tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, tabile presso la Presidenza del Consiglio dei e disciplinati con decreto del Ministro del- Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipar- l'Economia e delle Finanze sentita la Presi- timento della Protezione Civile, alle compe- denza del Consiglio dei Ministri nonché, per tenti Commissioni parlamentari e al Mini- quanto attiene ai versamenti contributivi, il stero dell'Interno. I rendiconti sono altresì Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. pubblicati nel sito internet del Dipartimento Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in della Protezione Civile. Le ragionerie territo- favore dei predetti soggetti, con decreto del riali inoltrano i rendiconti, anche con mo- Ministro dell'Economia e delle Finanze. La dalità telematiche e senza la documenta- sospensione non si applica in ogni caso agli zione a corredo, alla Presidenza del Consi- adempimenti e ai versamenti da porre in es- glio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i sezione regionale della Corte dei conti. casi nei quali i danni impediscono l'ordina- Per l'omissione o il ritardo nella rendiconta- ria effettuazione degli adempimenti. In ogni zione si applica l'articolo 337 del regio de- caso le ritenute effettuate sono versate. Gli creto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di ga- adempimenti di cui al presente comma sca-
  • 24. duti nel periodo di sospensione sono effet- fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 tuati entro il mese successivo alla data di del 2009 è corrispondentemente reintegra- scadenza della sospensione; i versamenti to, in tutto o in parte, con le maggiori entra- sono effettuati a decorrere dallo stesso me- te derivanti dall'aumento, deliberato dal Con- se in un numero massimo di ventiquattro ra- siglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa te di pari importo. sulla benzina e sulla benzina senza piom- 5-quater. A seguito della dichiarazione del- bo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul ga- lo stato di emergenza, la Regione può ele- solio usato come carburante di cui all'alle- vare la misura dell'imposta regionale di cui gato I del testo unico delle disposizioni legi- all'articolo 17, comma 1, del decreto legi- slative concernenti le imposte sulla produ- slativo 21 dicembre 1990, zione e sui consumi e relative sanzioni pe- n. 398, fino a un massimo di cinque cente- nali e amministrative, di cui al decreto legi- simi per litro, ulteriori rispetto alla misura slativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successi- massima consentita. ve modificazioni. La misura dell'aumento, 5-quinquies. Agli oneri connessi agli inter- comunque non superiore a cinque centesi- venti conseguenti agli eventi di cui all'arti- mi al litro, è stabilita, sulla base della deli- colo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei berazione del Consiglio dei Ministri, con Ministri delibera la dichiarazione dello stato provvedimento del direttore dell'Agenzia del- di emergenza, si provvede con l'utilizzo del- le dogane in misura tale da determinare le risorse del Fondo nazionale di protezione maggiori entrate corrispondenti, tenuto con- civile, come determinato annualmente ai to dell'eventuale ricorso alla modalità di rein- sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), tegro di cui al secondo periodo, all'importo della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qua- prelevato dal fondo di riserva. Per la coper- lora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo tura degli oneri derivanti dalle disposizioni 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il di cui al successivo periodo, nonché dal dif- fondo è reintegrato in tutto o in parte, pre- ferimento dei termini per i versamenti tribu- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, tari e contributivi disposti ai sensi del com- mediante riduzione delle voci di spesa ri- ma 5-ter, si provvede mediante ulteriori ri- modulabili indicate nell'elenco allegato alla duzioni delle voci di spesa e aumenti del- presente legge. Con decreto del Presidente l'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e del Consiglio dei Ministri sono individuati quinto periodo. In presenza di gravi difficol- l'ammontare complessivo delle riduzioni del- tà per il tessuto economico e sociale deri- le dotazioni finanziarie da operare e le voci vanti dagli eventi calamitosi che hanno col- di spesa interessate e le conseguenti modi- pito i soggetti residenti nei Comuni interes- fiche degli obiettivi del patto di stabilità in- sati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli terno, tali da garantire la neutralità in termi- immobili distrutti o inagibili, anche parzial- ni di indebitamento netto delle pubbliche mente, ovvero alla gestione di attività di na- amministrazioni. Anche in combinazione con tura commerciale ed economica svolta nei la predetta riduzione delle voci di spesa, il medesimi edifici o comunque compromes-
  • 25. sa dagli eventi calamitosi può essere con- zie, nonché le misure per il contenimento cessa, su richiesta, la sospensione delle ra- dei termini per la determinazione della per- te, per un periodo di tempo circoscritto, sen- dita finale e dei tassi di interesse da appli- za oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con or- care ai procedimenti in corso. dinanze del Capo del Dipartimento della Pro- 5-septies. Il pagamento degli oneri dei mu- tezione Civile, di concerto con il Ministro del- tui attivati sulla base di specifiche disposi- l'Economia e delle Finanze, le risorse di cui zioni normative a seguito di calamità natu- al primo periodo sono destinate, per gli in- rali è effettuato direttamente dal Ministero terventi di rispettiva competenza, alla Pro- dell'Economia e delle Finanze. Con apposi- tezione civile ovvero direttamente alle am- to decreto del Presidente del Consiglio dei ministrazioni interessate. Lo schema del de- Ministri, di concerto con il Ministro del- creto di cui al terzo periodo, corredato del- l'Economia e delle Finanze, si procede ad la relazione tecnica di cui all'articolo 17, una puntuale ricognizione dei predetti mu- comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. tui ancora in essere e dei relativi piani di am- 196, e successive modificazioni, è trasmes- mortamento, nonché all'individuazione del- so alle Camere per l'espressione, entro ven- le relative risorse finanziarie autorizzate per ti giorni, del parere delle Commissioni com- il loro pagamento ed iscritte nello stato di petenti per i profili di carattere finanziario. previsione del Ministero dell'Economia e del- Decorso inutilmente il termine per l'espres- le Finanze ovvero nel bilancio autonomo del- sione del parere, il decreto può essere co- la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le munque adottato. relative risorse giacenti in tesoreria, sui con- 5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del ti intestati alla Presidenza del Consiglio dei decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, Ministri, sono integralmente versate all'en- convertito, con modificazioni, dalla legge 23 trata del bilancio dello Stato per la succes- dicembre 1966, n. 1142, può intervenire siva riassegnazione allo Stato di previsione anche nei territori per i quali è stato delibe- del Ministero dell'Economia e delle Finan- rato lo stato di emergenza ai sensi del com- ze, al fine di provvedere al pagamento del ma 1 del presente articolo. A tal fine sono debito residuo e delle relative quote interessi. conferite al predetto Fondo le disponibilità Dall'attuazione del presente articolo non de- rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 del- vono derivare nuovi o maggiori oneri a cari- la legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o co della finanza pubblica. Il Ministro del- più decreti di natura non regolamentare del l'Economia e delle Finanze è autorizzato a Ministro dell'Economia e delle Finanze, sen- provvedere, con propri decreti, alle occor- tita la Conferenza permanente per i rappor- renti variazioni di bilancio. ti tra lo Stato, le Regioni e le Province Auto- 6. Le ordinanze emanate ai sensi del pre- nome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del- sente articolo sono pubblicate nella Gaz- la disciplina comunitaria, sono individuate zetta Ufficiale della Repubblica italiana, le aree di intervento, stabilite le condizioni e nonché trasmesse ai sindaci interessati af- le modalità per la concessione delle garan- finché vengano pubblicate ai sensi dell'ar-
  • 26. ticolo 47, comma 1, della legge 8 giugno ro non attinenti all'ordine e alla sicurezza 1990, n. 142. pubblica nonché alla prevenzione e repres- 6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giu- sione di reati. dice amministrativo avverso le ordinanze 4. Presso il Dipartimento della Protezione adottate in tutte le situazioni di emergenza Civile è istituito un sistema informatizzato dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i per la raccolta e la gestione dei dati perve- consequenziali provvedimenti commissariali nuti, compatibile con il sistema informativo nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4 commi 5 e 6, e successive modificazioni, è disciplinata dal codice del processo am- della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine ministrativo. dell'interscambio delle notizie e dei dati rac- colti. Art. 6 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vi- Componenti del Servizio Nazionale della gore della presente legge il Governo emana Protezione Civile le norme regolamentari ai sensi dell'artico- 1. All'attuazione delle attività di protezione lo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 civile provvedono, secondo i rispettivi ordi- agosto 1988, n. 400. namenti e le rispettive competenze, le am- ministrazioni dello Stato, le Regioni, le Pro- Art. 7 vince, i Comuni e le Comunità Montane, e Organi centrali del Servizio Nazionale del- vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed la Protezione Civile i gruppi di ricerca scientifica con finalità di Articolo abrogato dal decreto legislativo del protezione civile, nonché ogni altra istitu- 30 luglio 1999, n. 300. zione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di prote- Art. 8 zione civile possono stipulare convenzioni Consiglio nazionale della protezione civile con soggetti pubblici e privati. 1. Il Consiglio nazionale della protezione ci- 2. Concorrono, altresì, all'attività di prote- vile, in attuazione degli indirizzi generali del- zione civile i cittadini ed i gruppi associati di la politica di protezione civile fissati dal Con- volontariato civile, nonché gli ordini ed i col- siglio dei Ministri, determina i criteri di mas- legi professionali. sima in ordine: 3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni a) ai programmi di previsione e prevenzio- e le organizzazioni di cui al comma 1 non- ne delle calamità; ché le imprese pubbliche e private che de- b) ai piani predisposti per fronteggiare le emer- tengono o gestiscono archivi con informa- genze e coordinare gli interventi di soccorso; zioni utili per le finalità della presente legge, c) all'impiego coordinato delle componenti sono tenuti a fornire al Dipartimento della il Servizio Nazionale della Protezione Civile; Protezione Civile dati e informazioni ove non d) alla elaborazione delle norme in materia coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovve- di protezione civile.
  • 27. 2. Con decreto del Presidente della Repub- zioni necessarie per la definizione delle esi- blica, adottato a norma dell'articolo 17, com- genze di studio e ricerca in materia di pro- ma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tezione civile, procede all'esame dei dati for- entro sei mesi dalla data di entrata in vigo- niti dalle istituzioni ed organizzazioni pre- re della presente legge, sono emanate le nor- poste alla vigilanza degli eventi previsti dal- me per la composizione ed il funzionamen- la presente legge ed alla valutazione dei ri- to del Consiglio. schi connessi e degli interventi conseguen- 3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ti, nonché all'esame di ogni altra questione del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua inerente alle attività di cui alla presente leg- delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal ge ad essa rimesse. Ministro per il coordinamento della prote- 2. La Commissione è composta dal Ministro zione civile. Il regolamento di cui al comma per il coordinamento della protezione civi- 2 del presente articolo dovrà in ogni caso le, ovvero in mancanza da un delegato del prevedere che del Consiglio facciano parte: Presidente del Consiglio dei Ministri, che la a) i Ministri responsabili delle amministra- presiede, da un docente universitario esper- zioni dello Stato interessate o loro delegati; to in problemi di protezione civile, che so- b) i presidenti delle giunte regionali e delle stituisce il presidente in caso di assenza o Province Autonome di Trento e di Bolzano di impedimento, e da esperti nei vari setto- o loro delegati; ri del rischio. c) rappresentanti dei Comuni, delle Provin- 3. Della Commissione fanno parte altresì tre ce e delle Comunità Montane; esperti nominati dalla Conferenza permanente d) rappresentanti della Croce rossa italiana per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro- e delle associazioni di volontariato. vince Autonome di Trento e di Bolzano. AGGIORNAMENTO 4. La Commissione è costituita con decreto Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ov- (con l'art. 87, comma 2) che è soppresso il vero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, Consiglio nazionale della protezione civile di comma 2, del Ministro per il coordinamen- cui al presente articolo. to della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Art. 9 presente legge; con il medesimo decreto so- Commissione nazionale per la previsione e no stabilite le modalità organizzative e di fun- la prevenzione dei grandi rischi zionamento della Commissione. 1. La Commissione nazionale per la previ- sione e la prevenzione dei grandi rischi è or- Art. 10 gano consultivo e propositivo del Servizio Comitato operativo della protezione civile Nazionale della Protezione Civile su tutte le 1. Al fine di assicurare la direzione unitaria attività di protezione civile volte alla previ- ed il coordinamento della attività di emer- sione e prevenzione delle varie ipotesi di ri- genza è istituito il Comitato operativo della schio. La Commissione fornisce le indica- protezione civile.
  • 28. 2. Il Comitato: Art. 11 a) esamina i piani di emergenza predispo- Strutture operative nazionali del Servizio sti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14; 1. Costituiscono strutture operative nazio- b) valuta le notizie, i dati e le richieste prove- nali del Servizio Nazionale della Protezione nienti dalle zone interessate all'emergenza; Civile: c) coordina in un quadro unitario gli inter- a) il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco qua- venti di tutte le amministrazioni ed enti in- le componente fondamentale della prote- teressati al soccorso; zione civile; d) promuove l'applicazione delle direttive b) le Forze armate; emanate in relazione alle esigenze priorita- c) le Forze di polizia; rie delle zone interessate dalla emergenza. d) il Corpo forestale dello Stato; 3. Il Comitato è presieduto dal Presidente e) i Servizi tecnici nazionali; del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geo- Ministro per il coordinamento della prote- fisica ed altre istituzioni di ricerca; zione civile, ovvero in caso di assenza o di g) la Croce rossa italiana; impedimento, da un rappresentante del Go- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; verno a ciò delegato. i) le Organizzazioni di volontariato; 4. I componenti del Comitato rappresen- l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA tanti di Ministeri, su delega dei rispettivi (CAI). Ministri, riassumono ed esplicano con po- 2. In base ai criteri determinati dal Consi- teri decisionali, ciascuno nell'ambito delle glio nazionale della protezione civile, le strut- amministrazioni di appartenenza ed altre- ture operative nazionali svolgono, a richie- sì nei confronti di enti, aziende autonome sta del Dipartimento della Protezione Civi- ed amministrazioni controllati o vigilati, tut- le, le attività previste dalla presente legge te le facoltà e competenze in ordine al- nonché compiti di supporto e consulenza l'azione da svolgere ai fini di protezione ci- per tutte le amministrazioni componenti il vile e rappresentano, in seno al Comitato, Servizio Nazionale della Protezione Civile. l'amministrazione di appartenenza nel suo 3. Le norme volte a disciplinare le forme complesso. di partecipazione e collaborazione delle 5. Con decreto del Presidente del Consiglio strutture operative nazionali al Servizio Na- dei Ministri, entro sei mesi dalla data di en- zionale della Protezione Civile sono ema- trata in vigore della presente legge, sono nate secondo le procedure di cui all'arti- stabilite le norme per il funzionamento del colo 17, comma 1, della legge 23 agosto Comitato. 1988, n. 400. 6. Alle riunioni del Comitato possono essere 4. Con le stesse modalità di cui al comma invitate le autorità regionali e locali di prote- 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leg- zione civile. Possono inoltre essere invitati gi vigenti e relativamente a compiti deter- rappresentanti di altri enti o amministrazioni. minati, le ulteriori norme regolamentari per
  • 29. 16 l'adeguamento dell'organizzazione e delle Art. 13 funzioni delle strutture operative nazionali Competenze delle Province alle esigenze di protezione civile. 1. Le Province, sulla base delle competen- ze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 Art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, parteci- Competenze delle Regioni pano all'organizzazione ed all'attuazione del 1. Le Regioni - fatte salve le competenze le- Servizio Nazionale della Protezione Civile, gislative ed i poteri amministrativi delle Re- assicurando lo svolgimento dei compiti re- gioni a statuto speciale e delle Province Au- lativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla ela- tonome di Trento e Bolzano in materia di en- borazione dei dati interessanti la protezione ti locali, di servizi antincendi e di assistenza civile, alla predisposizione di programmi pro- e soccorso alle popolazioni colpite da cala- vinciali di previsione e prevenzione e alla lo- mità, previsti dai rispettivi statuti e dalle rela- ro realizzazione, in armonia con i program- tive norme di attuazione - partecipano all'or- mi nazionali e regionali. ganizzazione e all'attuazione delle attività di 2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni protezione civile indicate nell'articolo 3, assi- capoluogo di provincia è istituito il Comitato curando, nei limiti delle competenze proprie provinciale di protezione civile, presieduto o delegate dallo Stato e nel rispetto dei prin- dal presidente dell'amministrazione provin- cipi stabiliti dalla presente legge, lo svolgi- ciale o da un suo delegato. Del Comitato fa mento delle attività di protezione civile. parte un rappresentante del prefetto. 2. Le Regioni, nell'ambito delle competen- ze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno Art. 14 1990, n. 142, provvedono alla predisposi- Competenze del prefetto zione ed attuazione dei programmi regiona- 1. Il prefetto, anche sulla base del program- li di previsione e prevenzione in armonia con ma provinciale di previsione e prevenzione, le indicazioni dei programmi nazionali di cui predispone il piano per fronteggiare l'emer- al comma 1 dell'articolo 4. genza su tutto il territorio della provincia e 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le Re- ne cura l'attuazione. gioni provvedono all'ordinamento degli uffici 2. Al verificarsi di uno degli eventi calamito- ed all'approntamento delle strutture e dei mez- si di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del- zi necessari per l'espletamento delle attività l'articolo 2, il prefetto: di protezione civile, avvalendosi di un appo- a) informa il Dipartimento della Protezione sito Comitato regionale di protezione civile. Civile, il presidente della giunta regionale e 4. Le disposizioni contenute nella precedente il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soc- legge costituiscono princìpi della legislazio- corso pubblico e della difesa civile del Mi- ne statale in materia di attività regionale di nistero dell'Interno; previsione, prevenzione e soccorso di pro- b) assume, coordinandosi con il presidente tezione civile, cui dovranno conformarsi le della giunta regionale, la direzione unitaria leggi regionali in materia. dei servizi di emergenza da attivare a livello
  • 30. provinciale, coordinandoli con gli interventi zione civile. Al verificarsi dell'emergenza nel- dei sindaci dei comuni interessati; sono fat- l'ambito del territorio comunale, il Sindaco te salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento assume la direzione dei servizi di emergen- giuridico della regione Friuli Venezia Giulia; za che insistono sul territorio del comune, c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad nonché il coordinamento dei servizi di soc- assicurare i primi soccorsi; corso e di assistenza alle popolazioni colpi- d) vigila sull'attuazione, da parte delle strut- te e provvede agli interventi necessari dan- ture provinciali di protezione civile, dei ser- done immediata comunicazione al prefetto vizi urgenti, anche di natura tecnica. e al presidente della giunta regionale. 3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione 3-bis. Il comune approva con deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 consiliare, entro novanta giorni dalla data di dell'articolo 5, opera, quale delegato del Pre- entrata in vigore della presente disposizio- sidente del Consiglio dei Ministri o, per sua ne, il piano di emergenza comunale previ- delega, di un Ministro con portafoglio o del sto dalla normativa vigente in materia di pro- Sottosegretario di Stato alla Presidenza del tezione civile, redatto secondo i criteri e le Consiglio dei Ministri segretario del Consi- modalità di cui alle indicazioni operative glio, con i poteri di cui al comma 2 dello adottate dal Dipartimento della Protezione stesso articolo 5. Civile e dalle giunte regionali. 4. Per l'organizzazione in via permanente e 3-ter. Il comune provvede alla verifica e al- l'attuazione dei servizi di emergenza il pre- l'aggiornamento periodico del proprio piano fetto si avvale della struttura della prefettu- di emergenza comunale, trasmettendone ra, nonché di enti e di altre istituzioni tenu- copia alla regione, alla prefettura-ufficio ter- ti al concorso. ritoriale del Governo e alla provincia territo- rialmente competenti. Art. 15 3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e Competenze del comune ed attribuzioni 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori del Sindaco oneri per la finanza pubblica. 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di 4. Quando la calamità naturale o l'evento non cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. possono essere fronteggiati con i mezzi a di- 267, e successive modificazioni, in materia sposizione del comune, il Sindaco chiede l'in- di autonomie locali, ogni comune può dotarsi tervento di altre forze e strutture al prefetto, di una struttura di protezione civile. che adotta i provvedimenti di competenza, 2. La regione, nel rispetto delle competenze coordinando i propri interventi con quelli del- ad essa affidate in materia di organizzazio- l'autorità comunale di protezione civile. ne dell'esercizio delle funzioni amministrati- ve a livello locale, favorisce, nei modi e con Art. 16 le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta di strutture comunali di protezione civile. 1. Le competenze attribuite nella presente 3. Il Sindaco è autorità comunale di prote- legge alla provincia e al presidente dell'am-
  • 31. ministrazione provinciale fanno capo, nella tastrofi o eventi di cui alla presente legge. regione Valle d'Aosta, rispettivamente al- 2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio rico- l'amministrazione regionale ed al presiden- nosce e stimola le iniziative di volontariato te della giunta regionale. civile e ne assicura il coordinamento. 2. Le funzioni che nella presente legge so- 3. Con decreto del Presidente della Repub- no attribuite al prefetto sono svolte, nel ter- blica, da emanarsi, secondo le procedure di ritorio della Valle d'Aosta, dal presidente del- cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, la giunta regionale. Egli partecipa alle riu- n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata nioni del Consiglio nazionale della protezio- in vigore della presente legge, su proposta ne civile o designa, in caso di impedimen- del Presidente del Consiglio dei Ministri, ov- to, un suo rappresentante. vero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro Art. 17 per il coordinamento della protezione civile, Gruppi nazionali di ricerca scientifica si provvede a definire i modi e le forme di 1. Il Servizio Nazionale della Protezione Ci- partecipazione delle organizzazioni di volon- vile, per il perseguimento delle proprie fina- tariato nelle attività di protezione civile, con lità in materia di previsione delle varie ipo- l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: tesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi a) la previsione di procedure per la conces- nazionali di ricerca scientifica. sione alle organizzazioni di contributi per il 2. Con decreto del Presidente del Consiglio potenziamento delle attrezzature ed il mi- dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi glioramento della preparazione tecnica; dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il b) la previsione delle procedure per assicu- coordinamento della protezione civile, di rare la partecipazione delle organizzazioni concerto con il Ministro dell'università e del- all'attività di predisposizione ed attuazione la ricerca scientifica e tecnologica, sono in- di piani di protezione civile; dividuati e disciplinati i gruppi nazionali di c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 mar- ricerca scientifica di cui al comma 1 del pre- zo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il co- sente articolo. ordinamento della protezione civile, pubbli- Con apposite convenzioni pluriennali sono cata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 apri- regolate le relative attività. le 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del de- creto-legge 26 maggio 1984, n. 159, con- Art. 18 vertito, con modificazioni, dalla legge 24 lu- Volontariato glio 1984, n. 363, in materia di volontariato 1. Il Servizio Nazionale della Protezione di protezione civile, in armonia con quanto Civile assicura la più ampia partecipazio- disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. ne dei cittadini, delle organizzazioni di vo- 3-bis. Entro sei mesi dalla data di conver- lontariato di protezione civile all'attività di sione del presente decreto, si provvede a previsione, prevenzione e soccorso, in vi- modificare il decreto del Presidente della sta o in occasione di calamità naturali, ca- Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.