Carlo Prisco, Profili giuridici della corrispondenza elettronica
Andrea Cavalloni, La tutela del software
1. LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE Dott. Andrea E. Cavalloni Università degli Studi di Milano Milano - 15 marzo 2011
2.
3.
4.
5.
6.
7. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE TUTELA BREVETTUALE Tutela le invenzioni industriali e consiste nel trovare una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico su un prodotto o un processo DURATA 20 anni dal deposito del brevetto
8.
9.
10.
11.
12. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE LEGGE 633/1941 Programmi per elaboratore Art.2 Opere protette: 8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
13. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE LEGGE 633/1941 Programmi per elaboratore Art.64 bis Diritti esclusivi (fare o autorizzare): - la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
14. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE LEGGE 633/1941 Programmi per elaboratore Art.64 bis Diritti esclusivi (fare o autorizzare): - la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
15. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE LEGGE 633/1941 Programmi per elaboratore Art.64 bis Diritti esclusivi (fare o autorizzare): - qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.
16. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE LEGGE 633/1941 Programmi per elaboratore Art.64 ter 1- Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. 2- Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.
17. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE LEGGE 633/1941 Programmi per elaboratore Art.64 ter 3- Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.
18. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE LEGGE 633/1941 Programmi per elaboratore Art.64 quater 1 comma L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b) siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente. Condizioni: - Chi ha diritto o è autorizzato a utilizzare il software - Le informazioni non siano facilmente accessibili - Limitata alla parte necessaria per interoperabilità
19. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE LEGGE 633/1941 Programmi per elaboratore Art.64 quater 2 comma Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione: - Fini diversi da interoperabilità - Comunicati a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente; - Siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.
20. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE LEGGE 633/1941 Sanzioni CIVILI Illecito contrattuale Illecito extra-contrattuale 2043 c.c. (se c’è illecito penale anche danni non patrimoniale art. 2059 c.c.) PENALI Art. 171 bis CDA – detenzione da 6 mesi a 3 anni e sanzione pecuniaria da 5 a 30 milioni di lire in caso di abusiva: duplicazione a fini di lucro dei programmi, importazione, vendita, diffusione di “crack”
21. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE PRINCIPIO DI ORIGINALITA’ Art. 2 CDA Sancisce la tutela dei programmi per elaboratore purchè originali e creativi Cosa si intende per programma originale? Corte di Cassazione: “ la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purchè formulate e organizzate in modo personale e autonomo rispetto alle precedenti ” (Cass. Civ. Sez. I n. 581 del 12/01/07)
22. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE PRINCIPIO DI ORIGINALITA’ Corte di Cassazione (Civ. Sez. I n. 581 del 12/01/07) Questa pronuncia ha quindi esteso il concetto di originalità non solo a casi in cui l’innovazione apportata sia una evoluzione significativa rispetto allo stato dell’arte, ma anche nei casi in cui “ l’opera sia composta da idee e nozioni semplici ma formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti ” . In forza del ricordato principio la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente l’adattamento “ dell’architettura applicativa al caso e all’ambiente tecnologico specifico ” , per considerare il software innovativo e quindi originale e come tale tutelabile.
23. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE PRINCIPIO DI ORIGINALITA’ Due programmi per elaboratore con identica architettura applicativa e caratteristiche funzionali, che si differenziano solo per alcuni profili di adattamento, possono essere considerati due software originali e non l’uno l’opera derivata dell’altro. Corte di Appello di Milano (25 febbraio 2003) “ tutti i prodotti software che risolvono la stessa esigenza applicativa presentano una architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi di controllo dei processi industriali, tuttavia ciò non impedisce di individuare la specificità di un singolo prodotto, in quanto l’innovazione risiede nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso e all’ambiente tecnologico specifico”.
24. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE PRINCIPIO DI ORIGINALITA’ Valutazione comparativa tra 2 software Forma espressiva Si richiede originalità Contenuti idee e principi non tutelabili Cosa determina l’originalità? Veste grafica (estrinseci) NO Interfaccia Utente (estrinseci) NO Codice sorgente (intrinseci) SI’
25. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE Valutazione comparativa tra 2 software Forma espressiva Si richiede originalità Contenuti idee e principi non tutelabili Cosa determina l’originalità? Veste grafica (estrinseci) NO Interfaccia Utente (estrinseci) NO Codice sorgente (intrinseci) SI’
26. TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE Grazie per l’attenzione!!! Per chiarimenti o informazioni: [email_address]