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Aggiornata al
RIS.MINISTERIALE 180/E DEL                                                01.09.2010
         12.07.95


 La Risoluzione Ministeriale datata 12 luglio 1995, n.180/E ha chiarito che anche i
 venditori a domicilio titolari di Partita Iva, i cui redditi sono soggetti a ritenuta alla
 fonte a titolo definitivo ai sensi dell'art. 25bis, comma sesto, del D.P.R. 600/1973, non
 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, al pari dei loro colleghi
 che svolgono l'attività solo occasionalmente, salvo naturalmente che non posseggano
 altri redditi per i quali tale dichiarazione risulta obbligatoria.

 Il dubbio era sorto ad una associazione di categoria nell'esaminare il comma 4
 dell'art.1 del D.P.R. 600/1973, così come modificatodall'art. 15, comma secondo, lett.
 a), della legge 24 dicembre1993, n. 537, che prevede l'esonero dall'obbligo della
 presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche che non possiedono
 alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta delle scritture contabili.

 Il ministero al riguardo ha precisato che l'attività dei venditori a domicilio di cui all'art.
 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, indipendentemente dal fatto che i compensi
 relativi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, si configura come attività
 commerciale, la quale può essere svolta in modo abituale od occasionale. Nel primo
 caso siamo in presenza di reddito d'impresa di cui all'art. 51 del D.P.R. 917/1986, nel
 secondo caso si tratta di redditi diversi di cui all'art. 81,comma 1, lett. i), dello stesso
 decreto.

 Qualora ci troviamo nella prima ipotesi la tenuta delle scritture contabili è comunque
 "logicamente e materialmente esclusa" per via del particolare criterio di tassazione del
 reddito prodotto. Di conseguenza, proprio per il fatto che si esclude che i venditori a
 domicilio titolari di Partita Iva debbano tenere le scritture contabili, gli stessi sono
 esonerati anche dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

 Nessun dubbio, invece, per quanto riguarda i venditori a domicilio "occasionali",
 esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi in virtù del
 quarto comma,lett. b), dell'art. 1 del D.P.R. 600/1973 (persone fisiche non obbligate
 alla tenuta di scritture contabili che possiedono solo redditi esenti e redditi soggetti a
 ritenuta alla fonte a titolo d'imposta), norma che in realtà vale, come si è visto, anche
 per i venditori a domicilio titolari di Partita Iva.

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