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​MOZIONE ASSEMBLEA OUA 
 
Proposta di modifica legislativa degli artt. 3 e 6 del D.L. 132/14 CONVERTITO CON L. N.
162/2014 in tema di ”PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA” 
 
 
L’Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Roma il 25 settembre 2015, nell’interesse superiore del 
paese ed in difesa dei diritti dei cittadini,
Premesso
− che è fine primario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura dare piena ed effettiva
attuazione alle deliberazioni della massima assise degli avvocati italiani riuniti nel
Congresso Nazionale Forense;
− che vi é mozione del XXXII Congresso Nazionale Forense richiedente l’estensione
dell’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato anche alla materia giudiziale
non contenziosa, in particolare a mediazione e negoziazione assistita;
− che ​la legge professionale 31/12/2012 n. 247 all'art. 2 comma 5 e comma 6 prevede
competenze specifiche e di esclusiva riservate all'avvocatura, nello specifico “..​.​l'assistenza​,
la rappresentanza e ​la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle
procedure arbitrali rituali” nonché “​l'attività professionale di ​consulenza legale e di
assistenza legale stragiudiziale, ove connessa​all'attività giurisdizionale...”​;
− che nonostante l'affermata equivalenza della negoziazione assistita alle altre forme di
definizione dei contenziosi e contrariamente allo spirito della legge, volto alla
semplificazione ed alla limitazione all'accesso alla giurisdizione con conseguente risparmio
delle relative risorse e riduzione del contenzioso, all'art. 3, comma 6, del DL 132/2014
convertito con legge 162/2014, non si prevede l' estensione all'istituto della negoziazione
assistita della vigente normativa ​del beneficio del patrocinio a spese dello stato
prevedendo una disciplina ad hoc che di fatto scarica il costo della procedura sulle spalle
 
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dell'avvocatura, senza prevedere alcun ristoro per l'attività difensiva svolta e quindi
rendendo antieconomica la detta attività professionale;
− che ogni attività di cui é prevista la gratuità é fruibile nei limiti della capacità del soggetto
erogante che, nel momento in cui riterrà di non essere in grado di sostenerela, ne sfavorita
il ricorso: per l'effetto la scelta di addossare agli avvocati l'onere del servizio legale inerente
la negoziazione assistita dei meno abbienti altera la struttura del patrocinio a spese dello
Stato per come concepito nel DPR 115/2002 con ovvie ​conseguenze discriminatorie ed
illogiche in quanto limitante l'accesso ​degli aventi diritto a ​regolamentazioni che
prevengano, limitandolo, l'accesso alla giurisdizione per la costituzione e la risoluzione dei
contenziosi per i quali essa é prevista a condizione di procedibilitá, introducendo di fatto
un ingiustificato pregiudizio discriminatorio anche in termini economici, non permettendo
la diffusione ed il correlato accesso all'istituto delle negoziazione assistita in tutte le
circostanze in cui l'avvocato non fosse in grado di svolgere attività pro bono.
− che i​l decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014 n.
162 nel disciplinare la procedura di negoziazione assistita conferisce altresì espressamente
agli avvocati all'art. 5 e art. 6 poteri di certificazione e di attestazione di conformità alle
norme imperative e all'ordine pubblico degli accordi di negoziazione assistita ​con effetti
costituivi in ambito familiare sullo status delle persone ​mediante l'invio all'Ufficiale dello
stato civile degli accordi direttamente autenticati dagli avvocati con diretta iscrizione o
trascrizione degli stessi nei registri dello stato civile delle parti;
− che nonostante il principio di equipollenza dell'accordo di negoziazione assistita agli atti
giurisdizionali di cui all'espressa all'art. 6 comma III al d.l. 132/2014 e contrariamente allo
spirito della legge, volto alla semplificazione ed alla limitazione all'accesso alla
giurisdizione con conseguente risparmio delle relative risorse e riduzione del contenzioso,
non si prevede l'estensione all'istituto della negoziazione assistita della normativa ​del
beneficio del patrocinio a spese dello stato in ambito familiare con conseguenze
discriminatorie ed illogiche in quanto limita l'accesso ​delle famiglie tutte ​a
regolamentazioni che prevengano, limitandolo, l'accesso alla giurisdizione per la
costituzione e la risoluzione delle relazioni familiari da qualsiasi origine nascano,
introducendo di fatto un ingiustificato pregiudizio discriminatorio anche in termini
economici, non permettendo l'accesso all'istituto delle negoziazione assistita anche ai
nuclei familiari meno abbienti, con il connesso risparmio delle risorse destinate al
funzionamento del processo, ma anche e soprattutto con effetti preventivi sul piano
sociale, connessi all'opera di accompagnamento professionale delle coppie alla
regolamentazione del conflitto familiare secondo i principi di cooperazione, buona fede e
lealtà e rispetto che governano l'istituto della negoziazione assistita dagli avvocati che
esplicano anche in tale contesto la loro funzione di tutela e difesa dei diritti delle parti sul
piano sociale e del diritto anche al di fuori dell'ambito strettamente processuale. La
contraddittorietà dell'esclusione in ambito familiare dell'applicabilità dell'istituto del
patrocino a spese dello stato alla negoziazione assistita appare ancor più contraddittorio
quando si consideri che i Consigli degli Ordini già consentono alle coppie che ne abbiano i
requisiti l'accesso al beneficio per la regolamentazione consensuale della separazione, di
ambito speculare anche giuridico pari alla negoziazione assistita, in quanto attività di
volontaria giurisdizione che prevede anche l'intervento del P.M.,Ufficio Giudiziario cui
delegare la relativa liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato;
 
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− che la stessa ​Agenzia Entrate con circolare in data 16/07/2015​, preso atto del dato
normativo di cui all'art. 6 comma 3 del decreto 132/2014 che prevede l'equiparazione
dell'accordo concluso secondo le prescritte modalità ai provvedimenti giudiziari che
concludono i procedimenti di separazione e divorzio, ​parifica anche ai fini fiscali detto
accordo ai provvedimenti giurisdizionali​, estendendo agli stessi l'esenzione di cui all'art. 19
della l.74/87 alle disposizioni patrimoniali contenute nell' accordo di negoziazione assistita,
funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione delle crisi coniugali alla stregua dei
medesimi accordi stipulati in ambito giudiziario;
− che, diversamente, la mancata libera fruibilità del patrocinio a spese dello stato nella
negoziazione assistita nonché l'inutilizzabilità nell'ambito familiare di tale beneficio
verranno a gravemente a compromettere l'applicabilità alla vita reale della negoziazione
con affossamento degli effetti voluti dalla riforma.
− che anche in ambito europeo oggetto del beneficio del patrocinio a spese dello stato viene
fatta rientrare l'attività stragiudiziale con ​la direttiva UE 2003/8 in tema di controversie
trasfrontaliere ove si stabilisce che il patrocinio è esteso ai procedimenti stragiudiziali
qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge o il Giudice vi abbia
rinviato le parti e la direttiva CEE 2008/52 relativa ad aspetti della mediazione, al
considerando 13) afferma che la mediazione dovrebbe essere un ​procedimento di
volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e
possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento così che secondo
tale definizione estensibile alla negoziazione assistita può far rientrare tale attività negli
affari di volontaria giurisdizione di cui all'art. 74 comma II del DPR n.115/02. Ancor di più
nell'ambito familiare dove è previsto l'intervento anche del P.M.
− la Corte di Cassazione con sentenza 24723 del 2011 ha ricompreso come giudiziali e quindi
liquidabili anche quelle attività stragiudiziali strettamente dipendenti dal mandato alla
difesa, strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività svolte in
esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e difesa in giudizio, così
che anche la negoziazione, fase stragiudiziale, è strumentale alla prestazione giudiziale e
quindi rientrante tra le attività liquidabili e connesse al mandato alle liti e alla informativa
ricevuta, obbligatoria anche per quanto riguarda l'ambito familiare.
considerato
-che la normativa che disciplina la negoziazione assistita non può essere fonte di discriminazione a
danno delle parti che intendano regolamentare la gestione del loro contenzioso con tale nuova
procedura;
Tutto ciò premesso e considerato
L’Assemblea dei Delegati OUA, riunitasi in assemblea il 25 settembre 2015
​propone
la modifica dell'art. 3, comma 6, del d.l 132/2014 (riportato per esteso nella scheda sinottica in
calce) con la modifica come di seguito espresso: ​“6. Salvo quanto previsto dal seguente art. 6,
 
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comma 1 bis, quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della
domanda, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 e successive modificazioni, e' tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo
avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato che verrà trasmessa unitamente all'accordo di
negoziazione assistita al Presidente del Tribunale competente che provvede all'emissione del
decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115”.
E
la modifica dell'art. 6 della d.l 132/2014 (riportato per esteso nella scheda sinottica in calce) con
l'inserimento del comma 1 bis “​Le disposizioni del presente articolo si applicano alla redazione,
modifica e scioglimento dei contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla
regolamentazione e modifica delle condizioni regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori
nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovino nella condizioni per l'ammissione al patrocinio
a spese dello stato ai sensi dell'art. 76 L del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e successive modifiche,
depositano agli avvocati dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con sottoscrizione
autenticata dall'avvocato con documentazione allegata comprovante la veridicità di quanto
dichiarato, che verrà trasmessa unitamente all'accordo di negoziazione assistita al Pubblico
Ministero presso il Tribunale competente come previsto dall'art. 6 comma 2, che provvede
all'emissione del decreto di liquidazione di cui all'artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115
contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/nullaosta dell'accordo di negoziazione assistita ”.
 
 
chiede altresì
al Ministero di Giustizia di istituire un tavolo tecnico con l’avvocatura per individuare le ipotesi di
attività professionale svolta dagli avvocati a favore dei propri assistiti attualmente non ricomprese
tra quelle ammesse all’assistenza con il beneficio del patrocinio dei non abbienti che siano invece
meritevoli di estensione del beneficio medesimo;  
 
 
 
 
   
 
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 Scheda comparata del testo normativo vigente con a fianco quello con la modifica richiesta 
 
Articolo 3. ( Improcedibilitá)  
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa                 
a una controversia in materia di risarcimento del danno                 
da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo                   
avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una             
convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso           
modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal               
periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1­bis, del               
decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende                 
proporre in giudizio una domanda di pagamento a               
qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila             
euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione           
assistita e' condizione di procedibilita' della           
domanda    giudiziale. 
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a             
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non                 
oltre  la  prima 
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione               
assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la                     
successiva  udienza 
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma                   
3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione               
non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle             
parti il termine di quindici giorni per la comunicazione                 
dell'invito. Il presente comma non si applica alle               
controversie concernenti obbligazioni contrattuali       
derivanti da contratti conclusi tra professionisti e             
consumatori.  
2. Quando l'esperimento del procedimento di           
negoziazione assistita e' condizione di procedibilita'           
della domanda giudiziale la condizione si considera             
avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e'                   
seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua               
ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di               
tempo  di  cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).  
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:  
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa           
l'opposizione;  
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai               
fini della composizione della lite, di cui all'articolo               
696­bis del codice di procedura civile;  
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di               
cognizione relativi all'esecuzione forzata;  
d) nei procedimenti in camera di consiglio;  
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.  
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione             
assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la                     
concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la               
trascrizione della domanda giudiziale.  
Articolo 3. ( Improcedibilitá​)  
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa                 
a una controversia in materia di risarcimento del danno                 
da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo                   
avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una             
convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo             
deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo               
precedente e dall'articolo 5, comma 1­bis, del decreto               
legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in                   
giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di                 
somme non eccedenti cinquantamila euro.         
L'esperimento del procedimento di negoziazione         
assistita e' condizione di procedibilita' della           
domanda    giudiziale. 
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a             
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non                 
oltre  la  prima 
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione               
assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la                     
successiva  udienza 
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma                   
3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione               
non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle             
parti il termine di quindici giorni per la comunicazione                 
dell'invito. Il presente comma non si applica alle               
controversie concernenti obbligazioni contrattuali       
derivanti da contratti conclusi tra professionisti e             
consumatori.  
2. Quando l'esperimento del procedimento di           
negoziazione assistita e' condizione di procedibilita'           
della domanda giudiziale la condizione si considera             
avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e'                   
seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua               
ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di               
tempo  di  cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).  
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:  
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;  
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai               
fini della composizione della lite, di cui all'articolo               
696­bis del codice di procedura civile;  
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di               
cognizione relativi all'esecuzione forzata;  
d) nei procedimenti in camera di consiglio;  
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.  
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione             
assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la                     
concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la               
trascrizione della domanda giudiziale.  
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono               
 
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5. Restano ferme le disposizioni che prevedono               
speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e           
mediazione, comunque denominati. ((Il termine di cui ai               
commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di                     
procedibilita', decorre unitamente ai medesimi)).  
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e'                 
condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato           
non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle                   
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello               
Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle                   
disposizioni legislative e regolamentari in materia di             
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente                 
della 
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive               
modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a                 
depositare all'avvocato apposita dichiarazione       
sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui           
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo           
avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la                 
documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di             
quanto dichiarato.  
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica                       
quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.  
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano                   
efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore             
della  legge   di conversione del presente decreto​.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da             
uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di                 
separazione personale, di cessazione degli effetti civili             
o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle               
condizioni di separazione o di divorzio). 
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un                 
avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine                   
speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e           
mediazione, comunque denominati. ((Il termine di cui ai               
commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di                     
procedibilita', decorre unitamente ai medesimi)).  
​6. Salvo quanto previsto dal seguente art. 6, comma 1                     
bis, quando il procedimento di negoziazione assistita             
e' condizione di procedibilita' della domanda, la parte               
che si trova nelle condizioni per l'ammissione al               
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76                 
(L) del testo unico delle disposizioni legislative e               
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui                 
al decreto del Presidente della Repubblica 30             
maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, e'               
tenuta a depositare all'avvocato apposita         
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la           
cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo             
avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede,               
la documentazione necessaria a comprovare la           
veridicita' di quanto dichiarato che verrà trasmessa             
unitamente all'accordo di negoziazione assistita al           
Presidente del Tribunale competente che provvede           
all'emissione del decreto di liquidazione di cui agli artt.                 
82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115”. 
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica                       
quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.  
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano                   
efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore             
della  legge   di conversione del presente decreto​.  
 
 
 
Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da             
uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di                 
separazione personale, di cessazione degli effetti civili             
o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle               
condizioni di separazione o di divorzio). 
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un                 
avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine                   
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione             
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio,               
di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo                 
3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1o                   
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di               
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.  
1 bis) “​Le disposizione del presente articolo si applicano                 
anche alla redazione, modifica e scioglimento dei             
contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché             
alla regolamentazione e modifica delle condizioni           
regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori             
nati da genitori non coniugati. ​Le parti che si trovino                 
nella condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese               
dello stato ai sensi dell'art. 76 L del testo unico delle                     
disposizioni legislative e regolamentari in materia di             
spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e                     
 
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di raggiungere una soluzione consensuale di separazione             
personale, di cessazione degli effetti civili del             
matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di               
cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),                 
della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive                 
modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione             
o di divorzio.  
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni                 
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo                 
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero                     
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto         
a seguito di convenzione di negoziazione assistita è               
trasmesso al procuratore della Repubblica presso il             
tribunale competente il quale, quando non ravvisa             
irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli               
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli                   
minori, di ​figli maggiorenni incapaci o portatori di             
handicap grave ovvero economicamente non         
autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di           
convenzione di negoziazione assistita deve essere           
trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore                 
della Repubblica presso il tribunale ​competente, il quale,             
quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei             
figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non               
risponde all'interesse dei figli, il procuratore della             
Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente               
del tribunale, che fissa, entro i ​successivi trenta giorni, la                 
comparizione delle parti e ​provvede senza ritardo.           
All'accordo autorizzato si applica il comma 3​. 
3. ​L'accordo raggiunto a seguito della convenzione           
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti               
giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i                     
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli             
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del             
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione               
o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati                   
hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate                   
della possibilità di esperire la mediazione familiare e che                 
gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il                 
minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei               
genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere,               
entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato                 
civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o                   
trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo           
munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.  
4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3,                   
terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa             
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione                 
della sanzione di cui al periodo che precede è competente                   
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni                 
previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della               
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.  
successive modifiche depositano agli avvocati         
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con           
sottoscrizione autenticata dall'avvocato con       
documentazione allegata comprovante la veridicità di           
quanto dichiarato, che verrà trasmessa unitamente           
all'accordo di negoziazione assistita al Pubblico           
Ministero presso il Tribunale competente come previsto             
dall'art. 6 comma 2, che provvede all'emissione del               
decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30                     
maggio n. 115 contestualmente al rilascio           
dell'autorizzazione/nullaosta dell'accordo di     
negoziazione assistita ”.​” 
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni                 
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo                 
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero                     
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a           
seguito di convenzione di negoziazione assistita è             
trasmesso al procuratore della Repubblica presso il             
tribunale competente il quale, quando non ravvisa             
irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli               
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli                   
minori, di ​figli maggiorenni incapaci o portatori di             
handicap grave ovvero economicamente non         
autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di           
convenzione di negoziazione assistita deve essere           
trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore                 
della Repubblica presso il tribunale ​competente, il quale,             
quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei             
figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non               
risponde all'interesse dei figli, il procuratore della             
Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente               
del tribunale, che fissa, entro i ​successivi trenta giorni, la                 
comparizione delle parti e ​provvede senza ritardo.           
All'accordo autorizzato si applica il comma 3​. 
3. ​L'accordo raggiunto a seguito della convenzione           
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti               
giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i                     
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli             
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del             
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione               
o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati                   
hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate                   
della possibilità di esperire la mediazione familiare e che                 
gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il                 
minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei               
genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere,               
entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato                 
civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o                   
trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo           
munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.  
4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3,                   
terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa             
 
Via  G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79 
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O​rganismo 
U​nitario 
A​vvocatura 
 
 
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre                 
2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a)                 
all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la                     
seguente: «g­bis) gli accordi raggiunti a seguito di               
convenzione di negoziazione assistita da uno o più               
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di                 
raggiungere una soluzione consensuale di cessazione           
degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del                 
matrimonio»; »; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la                 
lettera h) è aggiunta la seguente: «h­bis) gli accordi                 
raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione             
assistita da uno o più avvocati tra coniugi al fine di                     
raggiungere una soluzione consensuale di separazione           
personale, di cessazione degli effetti civili del             
matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di             
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»; c)                 
all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la                     
seguente: «d­bis) degli accordi raggiunti a seguito di               
convenzione di negoziazione assistita da uno o più               
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di                 
raggiungere una soluzione consensuale di separazione           
personale, di cessazione degli effetti civili del             
matrimonio, di scioglimento del matrimonio».  
 
  
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione                 
della sanzione di cui al periodo che precede è competente                   
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni                 
previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della               
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.  
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre                 
2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a)                 
all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la                     
seguente: «g­bis) gli accordi raggiunti a seguito di               
convenzione di negoziazione assistita da uno o più               
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di                 
raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli             
effetti civili del matrimonio e di scioglimento del               
matrimonio»; »; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la                 
lettera h) è aggiunta la seguente: «h­bis) gli accordi                 
raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione             
assistita da uno o più avvocati tra coniugi al fine di                     
raggiungere una soluzione consensuale di separazione           
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio,               
di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle               
condizioni di separazione o di divorzio»; c) all'articolo 69,                 
comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d­bis)                     
degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di               
negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero               
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una                 
soluzione consensuale di separazione personale, di           
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di             
scioglimento del matrimonio».  
 
 
 
 
  
  
 
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Mozione OUA Estensione gratuito patrocinio alla negoziazione assistita

  • 1.     O​rganismo  U​nitario  A​vvocatura      ​MOZIONE ASSEMBLEA OUA    Proposta di modifica legislativa degli artt. 3 e 6 del D.L. 132/14 CONVERTITO CON L. N. 162/2014 in tema di ”PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA”      L’Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Roma il 25 settembre 2015, nell’interesse superiore del  paese ed in difesa dei diritti dei cittadini, Premesso − che è fine primario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura dare piena ed effettiva attuazione alle deliberazioni della massima assise degli avvocati italiani riuniti nel Congresso Nazionale Forense; − che vi é mozione del XXXII Congresso Nazionale Forense richiedente l’estensione dell’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato anche alla materia giudiziale non contenziosa, in particolare a mediazione e negoziazione assistita; − che ​la legge professionale 31/12/2012 n. 247 all'art. 2 comma 5 e comma 6 prevede competenze specifiche e di esclusiva riservate all'avvocatura, nello specifico “..​.​l'assistenza​, la rappresentanza e ​la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali” nonché “​l'attività professionale di ​consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa​all'attività giurisdizionale...”​; − che nonostante l'affermata equivalenza della negoziazione assistita alle altre forme di definizione dei contenziosi e contrariamente allo spirito della legge, volto alla semplificazione ed alla limitazione all'accesso alla giurisdizione con conseguente risparmio delle relative risorse e riduzione del contenzioso, all'art. 3, comma 6, del DL 132/2014 convertito con legge 162/2014, non si prevede l' estensione all'istituto della negoziazione assistita della vigente normativa ​del beneficio del patrocinio a spese dello stato prevedendo una disciplina ad hoc che di fatto scarica il costo della procedura sulle spalle   Via  G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79  www.oua.it   
  • 2.     O​rganismo  U​nitario  A​vvocatura      dell'avvocatura, senza prevedere alcun ristoro per l'attività difensiva svolta e quindi rendendo antieconomica la detta attività professionale; − che ogni attività di cui é prevista la gratuità é fruibile nei limiti della capacità del soggetto erogante che, nel momento in cui riterrà di non essere in grado di sostenerela, ne sfavorita il ricorso: per l'effetto la scelta di addossare agli avvocati l'onere del servizio legale inerente la negoziazione assistita dei meno abbienti altera la struttura del patrocinio a spese dello Stato per come concepito nel DPR 115/2002 con ovvie ​conseguenze discriminatorie ed illogiche in quanto limitante l'accesso ​degli aventi diritto a ​regolamentazioni che prevengano, limitandolo, l'accesso alla giurisdizione per la costituzione e la risoluzione dei contenziosi per i quali essa é prevista a condizione di procedibilitá, introducendo di fatto un ingiustificato pregiudizio discriminatorio anche in termini economici, non permettendo la diffusione ed il correlato accesso all'istituto delle negoziazione assistita in tutte le circostanze in cui l'avvocato non fosse in grado di svolgere attività pro bono. − che i​l decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162 nel disciplinare la procedura di negoziazione assistita conferisce altresì espressamente agli avvocati all'art. 5 e art. 6 poteri di certificazione e di attestazione di conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico degli accordi di negoziazione assistita ​con effetti costituivi in ambito familiare sullo status delle persone ​mediante l'invio all'Ufficiale dello stato civile degli accordi direttamente autenticati dagli avvocati con diretta iscrizione o trascrizione degli stessi nei registri dello stato civile delle parti; − che nonostante il principio di equipollenza dell'accordo di negoziazione assistita agli atti giurisdizionali di cui all'espressa all'art. 6 comma III al d.l. 132/2014 e contrariamente allo spirito della legge, volto alla semplificazione ed alla limitazione all'accesso alla giurisdizione con conseguente risparmio delle relative risorse e riduzione del contenzioso, non si prevede l'estensione all'istituto della negoziazione assistita della normativa ​del beneficio del patrocinio a spese dello stato in ambito familiare con conseguenze discriminatorie ed illogiche in quanto limita l'accesso ​delle famiglie tutte ​a regolamentazioni che prevengano, limitandolo, l'accesso alla giurisdizione per la costituzione e la risoluzione delle relazioni familiari da qualsiasi origine nascano, introducendo di fatto un ingiustificato pregiudizio discriminatorio anche in termini economici, non permettendo l'accesso all'istituto delle negoziazione assistita anche ai nuclei familiari meno abbienti, con il connesso risparmio delle risorse destinate al funzionamento del processo, ma anche e soprattutto con effetti preventivi sul piano sociale, connessi all'opera di accompagnamento professionale delle coppie alla regolamentazione del conflitto familiare secondo i principi di cooperazione, buona fede e lealtà e rispetto che governano l'istituto della negoziazione assistita dagli avvocati che esplicano anche in tale contesto la loro funzione di tutela e difesa dei diritti delle parti sul piano sociale e del diritto anche al di fuori dell'ambito strettamente processuale. La contraddittorietà dell'esclusione in ambito familiare dell'applicabilità dell'istituto del patrocino a spese dello stato alla negoziazione assistita appare ancor più contraddittorio quando si consideri che i Consigli degli Ordini già consentono alle coppie che ne abbiano i requisiti l'accesso al beneficio per la regolamentazione consensuale della separazione, di ambito speculare anche giuridico pari alla negoziazione assistita, in quanto attività di volontaria giurisdizione che prevede anche l'intervento del P.M.,Ufficio Giudiziario cui delegare la relativa liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato;   Via  G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79  www.oua.it   
  • 3.     O​rganismo  U​nitario  A​vvocatura      − che la stessa ​Agenzia Entrate con circolare in data 16/07/2015​, preso atto del dato normativo di cui all'art. 6 comma 3 del decreto 132/2014 che prevede l'equiparazione dell'accordo concluso secondo le prescritte modalità ai provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio, ​parifica anche ai fini fiscali detto accordo ai provvedimenti giurisdizionali​, estendendo agli stessi l'esenzione di cui all'art. 19 della l.74/87 alle disposizioni patrimoniali contenute nell' accordo di negoziazione assistita, funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione delle crisi coniugali alla stregua dei medesimi accordi stipulati in ambito giudiziario; − che, diversamente, la mancata libera fruibilità del patrocinio a spese dello stato nella negoziazione assistita nonché l'inutilizzabilità nell'ambito familiare di tale beneficio verranno a gravemente a compromettere l'applicabilità alla vita reale della negoziazione con affossamento degli effetti voluti dalla riforma. − che anche in ambito europeo oggetto del beneficio del patrocinio a spese dello stato viene fatta rientrare l'attività stragiudiziale con ​la direttiva UE 2003/8 in tema di controversie trasfrontaliere ove si stabilisce che il patrocinio è esteso ai procedimenti stragiudiziali qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge o il Giudice vi abbia rinviato le parti e la direttiva CEE 2008/52 relativa ad aspetti della mediazione, al considerando 13) afferma che la mediazione dovrebbe essere un ​procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento così che secondo tale definizione estensibile alla negoziazione assistita può far rientrare tale attività negli affari di volontaria giurisdizione di cui all'art. 74 comma II del DPR n.115/02. Ancor di più nell'ambito familiare dove è previsto l'intervento anche del P.M. − la Corte di Cassazione con sentenza 24723 del 2011 ha ricompreso come giudiziali e quindi liquidabili anche quelle attività stragiudiziali strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e difesa in giudizio, così che anche la negoziazione, fase stragiudiziale, è strumentale alla prestazione giudiziale e quindi rientrante tra le attività liquidabili e connesse al mandato alle liti e alla informativa ricevuta, obbligatoria anche per quanto riguarda l'ambito familiare. considerato -che la normativa che disciplina la negoziazione assistita non può essere fonte di discriminazione a danno delle parti che intendano regolamentare la gestione del loro contenzioso con tale nuova procedura; Tutto ciò premesso e considerato L’Assemblea dei Delegati OUA, riunitasi in assemblea il 25 settembre 2015 ​propone la modifica dell'art. 3, comma 6, del d.l 132/2014 (riportato per esteso nella scheda sinottica in calce) con la modifica come di seguito espresso: ​“6. Salvo quanto previsto dal seguente art. 6,   Via  G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79  www.oua.it   
  • 4.     O​rganismo  U​nitario  A​vvocatura      comma 1 bis, quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, e' tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato che verrà trasmessa unitamente all'accordo di negoziazione assistita al Presidente del Tribunale competente che provvede all'emissione del decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115”. E la modifica dell'art. 6 della d.l 132/2014 (riportato per esteso nella scheda sinottica in calce) con l'inserimento del comma 1 bis “​Le disposizioni del presente articolo si applicano alla redazione, modifica e scioglimento dei contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla regolamentazione e modifica delle condizioni regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovino nella condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art. 76 L del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e successive modifiche, depositano agli avvocati dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con sottoscrizione autenticata dall'avvocato con documentazione allegata comprovante la veridicità di quanto dichiarato, che verrà trasmessa unitamente all'accordo di negoziazione assistita al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente come previsto dall'art. 6 comma 2, che provvede all'emissione del decreto di liquidazione di cui all'artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115 contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/nullaosta dell'accordo di negoziazione assistita ”.     chiede altresì al Ministero di Giustizia di istituire un tavolo tecnico con l’avvocatura per individuare le ipotesi di attività professionale svolta dagli avvocati a favore dei propri assistiti attualmente non ricomprese tra quelle ammesse all’assistenza con il beneficio del patrocinio dei non abbienti che siano invece meritevoli di estensione del beneficio medesimo;                 Via  G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79  www.oua.it   
  • 5.     O​rganismo  U​nitario  A​vvocatura             Scheda comparata del testo normativo vigente con a fianco quello con la modifica richiesta    Articolo 3. ( Improcedibilitá)   1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa                  a una controversia in materia di risarcimento del danno                  da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo                    avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una              convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso            modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal                periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1­bis, del                decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende                  proporre in giudizio una domanda di pagamento a                qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila              euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione            assistita e' condizione di procedibilita' della            domanda    giudiziale.  L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a              pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non                  oltre  la  prima  udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione                assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la                      successiva  udienza  dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma                    3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione                non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle              parti il termine di quindici giorni per la comunicazione                  dell'invito. Il presente comma non si applica alle                controversie concernenti obbligazioni contrattuali        derivanti da contratti conclusi tra professionisti e              consumatori.   2. Quando l'esperimento del procedimento di            negoziazione assistita e' condizione di procedibilita'            della domanda giudiziale la condizione si considera              avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e'                    seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua                ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di                tempo  di  cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:   a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa            l'opposizione;   b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai                fini della composizione della lite, di cui all'articolo                696­bis del codice di procedura civile;   c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di                cognizione relativi all'esecuzione forzata;   d) nei procedimenti in camera di consiglio;   e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.   4. L'esperimento del procedimento di negoziazione              assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la                      concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la                trascrizione della domanda giudiziale.   Articolo 3. ( Improcedibilitá​)   1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa                  a una controversia in materia di risarcimento del danno                  da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo                    avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una              convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo              deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo                precedente e dall'articolo 5, comma 1­bis, del decreto                legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in                    giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di                  somme non eccedenti cinquantamila euro.          L'esperimento del procedimento di negoziazione          assistita e' condizione di procedibilita' della            domanda    giudiziale.  L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a              pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non                  oltre  la  prima  udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione                assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la                      successiva  udienza  dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma                    3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione                non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle              parti il termine di quindici giorni per la comunicazione                  dell'invito. Il presente comma non si applica alle                controversie concernenti obbligazioni contrattuali        derivanti da contratti conclusi tra professionisti e              consumatori.   2. Quando l'esperimento del procedimento di            negoziazione assistita e' condizione di procedibilita'            della domanda giudiziale la condizione si considera              avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e'                    seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua                ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di                tempo  di  cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:   a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;   b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai                fini della composizione della lite, di cui all'articolo                696­bis del codice di procedura civile;   c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di                cognizione relativi all'esecuzione forzata;   d) nei procedimenti in camera di consiglio;   e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.   4. L'esperimento del procedimento di negoziazione              assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la                      concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la                trascrizione della domanda giudiziale.   5. Restano ferme le disposizioni che prevedono                  Via  G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79  www.oua.it   
  • 6.     O​rganismo  U​nitario  A​vvocatura      5. Restano ferme le disposizioni che prevedono                speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e            mediazione, comunque denominati. ((Il termine di cui ai                commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di                      procedibilita', decorre unitamente ai medesimi)).   6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e'                  condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato            non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle                    condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello                Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle                    disposizioni legislative e regolamentari in materia di              spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente                  della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive                modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a                  depositare all'avvocato apposita dichiarazione        sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui            sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo            avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la                  documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di              quanto dichiarato.   7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica                        quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.   8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano                    efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore              della  legge   di conversione del presente decreto​.                                             Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da              uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di                  separazione personale, di cessazione degli effetti civili              o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle                condizioni di separazione o di divorzio).  1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un                  avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine                    speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e            mediazione, comunque denominati. ((Il termine di cui ai                commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di                      procedibilita', decorre unitamente ai medesimi)).   ​6. Salvo quanto previsto dal seguente art. 6, comma 1                      bis, quando il procedimento di negoziazione assistita              e' condizione di procedibilita' della domanda, la parte                che si trova nelle condizioni per l'ammissione al                patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76                  (L) del testo unico delle disposizioni legislative e                regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui                  al decreto del Presidente della Repubblica 30              maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, e'                tenuta a depositare all'avvocato apposita          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la            cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo              avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede,                la documentazione necessaria a comprovare la            veridicita' di quanto dichiarato che verrà trasmessa              unitamente all'accordo di negoziazione assistita al            Presidente del Tribunale competente che provvede            all'emissione del decreto di liquidazione di cui agli artt.                  82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115”.  7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica                        quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.   8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano                    efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore              della  legge   di conversione del presente decreto​.         Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da              uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di                  separazione personale, di cessazione degli effetti civili              o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle                condizioni di separazione o di divorzio).  1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un                  avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine                    di raggiungere una soluzione consensuale di separazione              personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio,                di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo                  3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1o                    dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di                modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.   1 bis) “​Le disposizione del presente articolo si applicano                  anche alla redazione, modifica e scioglimento dei              contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché              alla regolamentazione e modifica delle condizioni            regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori              nati da genitori non coniugati. ​Le parti che si trovino                  nella condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese                dello stato ai sensi dell'art. 76 L del testo unico delle                      disposizioni legislative e regolamentari in materia di              spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e                        Via  G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79  www.oua.it   
  • 7.     O​rganismo  U​nitario  A​vvocatura      di raggiungere una soluzione consensuale di separazione              personale, di cessazione degli effetti civili del              matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di                cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),                  della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive                  modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione              o di divorzio.   2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni                  incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo                  3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero                      economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto          a seguito di convenzione di negoziazione assistita è                trasmesso al procuratore della Repubblica presso il              tribunale competente il quale, quando non ravvisa              irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli                adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli                    minori, di ​figli maggiorenni incapaci o portatori di              handicap grave ovvero economicamente non          autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di            convenzione di negoziazione assistita deve essere            trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore                  della Repubblica presso il tribunale ​competente, il quale,              quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei              figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non                risponde all'interesse dei figli, il procuratore della              Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente                del tribunale, che fissa, entro i ​successivi trenta giorni, la                  comparizione delle parti e ​provvede senza ritardo.            All'accordo autorizzato si applica il comma 3​.  3. ​L'accordo raggiunto a seguito della convenzione            produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti                giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i                      procedimenti di separazione personale, di cessazione degli              effetti civili del matrimonio, di scioglimento del              matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione                o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati                    hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate                    della possibilità di esperire la mediazione familiare e che                  gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il                  minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei                genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere,                entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato                  civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o                    trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo            munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.   4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3,                    terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa              pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione                  della sanzione di cui al periodo che precede è competente                    il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni                  previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della                Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.   successive modifiche depositano agli avvocati          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con            sottoscrizione autenticata dall'avvocato con        documentazione allegata comprovante la veridicità di            quanto dichiarato, che verrà trasmessa unitamente            all'accordo di negoziazione assistita al Pubblico            Ministero presso il Tribunale competente come previsto              dall'art. 6 comma 2, che provvede all'emissione del                decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30                      maggio n. 115 contestualmente al rilascio            dell'autorizzazione/nullaosta dell'accordo di      negoziazione assistita ”.​”  2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni                  incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo                  3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero                      economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a            seguito di convenzione di negoziazione assistita è              trasmesso al procuratore della Repubblica presso il              tribunale competente il quale, quando non ravvisa              irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli                adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli                    minori, di ​figli maggiorenni incapaci o portatori di              handicap grave ovvero economicamente non          autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di            convenzione di negoziazione assistita deve essere            trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore                  della Repubblica presso il tribunale ​competente, il quale,              quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei              figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non                risponde all'interesse dei figli, il procuratore della              Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente                del tribunale, che fissa, entro i ​successivi trenta giorni, la                  comparizione delle parti e ​provvede senza ritardo.            All'accordo autorizzato si applica il comma 3​.  3. ​L'accordo raggiunto a seguito della convenzione            produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti                giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i                      procedimenti di separazione personale, di cessazione degli              effetti civili del matrimonio, di scioglimento del              matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione                o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati                    hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate                    della possibilità di esperire la mediazione familiare e che                  gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il                  minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei                genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere,                entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato                  civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o                    trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo            munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.   4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3,                    terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa                Via  G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79  www.oua.it   
  • 8.     O​rganismo  U​nitario  A​vvocatura      5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre                  2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a)                  all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la                      seguente: «g­bis) gli accordi raggiunti a seguito di                convenzione di negoziazione assistita da uno o più                avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di                  raggiungere una soluzione consensuale di cessazione            degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del                  matrimonio»; »; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la                  lettera h) è aggiunta la seguente: «h­bis) gli accordi                  raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione              assistita da uno o più avvocati tra coniugi al fine di                      raggiungere una soluzione consensuale di separazione            personale, di cessazione degli effetti civili del              matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di              modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»; c)                  all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la                      seguente: «d­bis) degli accordi raggiunti a seguito di                convenzione di negoziazione assistita da uno o più                avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di                  raggiungere una soluzione consensuale di separazione            personale, di cessazione degli effetti civili del              matrimonio, di scioglimento del matrimonio».        pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione                  della sanzione di cui al periodo che precede è competente                    il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni                  previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della                Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.   5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre                  2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a)                  all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la                      seguente: «g­bis) gli accordi raggiunti a seguito di                convenzione di negoziazione assistita da uno o più                avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di                  raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli              effetti civili del matrimonio e di scioglimento del                matrimonio»; »; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la                  lettera h) è aggiunta la seguente: «h­bis) gli accordi                  raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione              assistita da uno o più avvocati tra coniugi al fine di                      raggiungere una soluzione consensuale di separazione            personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio,                di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle                condizioni di separazione o di divorzio»; c) all'articolo 69,                  comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d­bis)                      degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di                negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero                autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una                  soluzione consensuale di separazione personale, di            cessazione degli effetti civili del matrimonio, di              scioglimento del matrimonio».                   Via  G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79  www.oua.it