GUIDA ALLA COMPENSAZIONE PER GLI AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO...
Mozione OUA Estensione gratuito patrocinio alla negoziazione assistita
1.
Organismo
Unitario
Avvocatura
MOZIONE ASSEMBLEA OUA
Proposta di modifica legislativa degli artt. 3 e 6 del D.L. 132/14 CONVERTITO CON L. N.
162/2014 in tema di ”PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA”
L’Assemblea dei Delegati OUA riunitasi in Roma il 25 settembre 2015, nell’interesse superiore del
paese ed in difesa dei diritti dei cittadini,
Premesso
− che è fine primario dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura dare piena ed effettiva
attuazione alle deliberazioni della massima assise degli avvocati italiani riuniti nel
Congresso Nazionale Forense;
− che vi é mozione del XXXII Congresso Nazionale Forense richiedente l’estensione
dell’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato anche alla materia giudiziale
non contenziosa, in particolare a mediazione e negoziazione assistita;
− che la legge professionale 31/12/2012 n. 247 all'art. 2 comma 5 e comma 6 prevede
competenze specifiche e di esclusiva riservate all'avvocatura, nello specifico “...l'assistenza,
la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle
procedure arbitrali rituali” nonché “l'attività professionale di consulenza legale e di
assistenza legale stragiudiziale, ove connessaall'attività giurisdizionale...”;
− che nonostante l'affermata equivalenza della negoziazione assistita alle altre forme di
definizione dei contenziosi e contrariamente allo spirito della legge, volto alla
semplificazione ed alla limitazione all'accesso alla giurisdizione con conseguente risparmio
delle relative risorse e riduzione del contenzioso, all'art. 3, comma 6, del DL 132/2014
convertito con legge 162/2014, non si prevede l' estensione all'istituto della negoziazione
assistita della vigente normativa del beneficio del patrocinio a spese dello stato
prevedendo una disciplina ad hoc che di fatto scarica il costo della procedura sulle spalle
Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79
www.oua.it
2.
Organismo
Unitario
Avvocatura
dell'avvocatura, senza prevedere alcun ristoro per l'attività difensiva svolta e quindi
rendendo antieconomica la detta attività professionale;
− che ogni attività di cui é prevista la gratuità é fruibile nei limiti della capacità del soggetto
erogante che, nel momento in cui riterrà di non essere in grado di sostenerela, ne sfavorita
il ricorso: per l'effetto la scelta di addossare agli avvocati l'onere del servizio legale inerente
la negoziazione assistita dei meno abbienti altera la struttura del patrocinio a spese dello
Stato per come concepito nel DPR 115/2002 con ovvie conseguenze discriminatorie ed
illogiche in quanto limitante l'accesso degli aventi diritto a regolamentazioni che
prevengano, limitandolo, l'accesso alla giurisdizione per la costituzione e la risoluzione dei
contenziosi per i quali essa é prevista a condizione di procedibilitá, introducendo di fatto
un ingiustificato pregiudizio discriminatorio anche in termini economici, non permettendo
la diffusione ed il correlato accesso all'istituto delle negoziazione assistita in tutte le
circostanze in cui l'avvocato non fosse in grado di svolgere attività pro bono.
− che il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014 n.
162 nel disciplinare la procedura di negoziazione assistita conferisce altresì espressamente
agli avvocati all'art. 5 e art. 6 poteri di certificazione e di attestazione di conformità alle
norme imperative e all'ordine pubblico degli accordi di negoziazione assistita con effetti
costituivi in ambito familiare sullo status delle persone mediante l'invio all'Ufficiale dello
stato civile degli accordi direttamente autenticati dagli avvocati con diretta iscrizione o
trascrizione degli stessi nei registri dello stato civile delle parti;
− che nonostante il principio di equipollenza dell'accordo di negoziazione assistita agli atti
giurisdizionali di cui all'espressa all'art. 6 comma III al d.l. 132/2014 e contrariamente allo
spirito della legge, volto alla semplificazione ed alla limitazione all'accesso alla
giurisdizione con conseguente risparmio delle relative risorse e riduzione del contenzioso,
non si prevede l'estensione all'istituto della negoziazione assistita della normativa del
beneficio del patrocinio a spese dello stato in ambito familiare con conseguenze
discriminatorie ed illogiche in quanto limita l'accesso delle famiglie tutte a
regolamentazioni che prevengano, limitandolo, l'accesso alla giurisdizione per la
costituzione e la risoluzione delle relazioni familiari da qualsiasi origine nascano,
introducendo di fatto un ingiustificato pregiudizio discriminatorio anche in termini
economici, non permettendo l'accesso all'istituto delle negoziazione assistita anche ai
nuclei familiari meno abbienti, con il connesso risparmio delle risorse destinate al
funzionamento del processo, ma anche e soprattutto con effetti preventivi sul piano
sociale, connessi all'opera di accompagnamento professionale delle coppie alla
regolamentazione del conflitto familiare secondo i principi di cooperazione, buona fede e
lealtà e rispetto che governano l'istituto della negoziazione assistita dagli avvocati che
esplicano anche in tale contesto la loro funzione di tutela e difesa dei diritti delle parti sul
piano sociale e del diritto anche al di fuori dell'ambito strettamente processuale. La
contraddittorietà dell'esclusione in ambito familiare dell'applicabilità dell'istituto del
patrocino a spese dello stato alla negoziazione assistita appare ancor più contraddittorio
quando si consideri che i Consigli degli Ordini già consentono alle coppie che ne abbiano i
requisiti l'accesso al beneficio per la regolamentazione consensuale della separazione, di
ambito speculare anche giuridico pari alla negoziazione assistita, in quanto attività di
volontaria giurisdizione che prevede anche l'intervento del P.M.,Ufficio Giudiziario cui
delegare la relativa liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato;
Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79
www.oua.it
3.
Organismo
Unitario
Avvocatura
− che la stessa Agenzia Entrate con circolare in data 16/07/2015, preso atto del dato
normativo di cui all'art. 6 comma 3 del decreto 132/2014 che prevede l'equiparazione
dell'accordo concluso secondo le prescritte modalità ai provvedimenti giudiziari che
concludono i procedimenti di separazione e divorzio, parifica anche ai fini fiscali detto
accordo ai provvedimenti giurisdizionali, estendendo agli stessi l'esenzione di cui all'art. 19
della l.74/87 alle disposizioni patrimoniali contenute nell' accordo di negoziazione assistita,
funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione delle crisi coniugali alla stregua dei
medesimi accordi stipulati in ambito giudiziario;
− che, diversamente, la mancata libera fruibilità del patrocinio a spese dello stato nella
negoziazione assistita nonché l'inutilizzabilità nell'ambito familiare di tale beneficio
verranno a gravemente a compromettere l'applicabilità alla vita reale della negoziazione
con affossamento degli effetti voluti dalla riforma.
− che anche in ambito europeo oggetto del beneficio del patrocinio a spese dello stato viene
fatta rientrare l'attività stragiudiziale con la direttiva UE 2003/8 in tema di controversie
trasfrontaliere ove si stabilisce che il patrocinio è esteso ai procedimenti stragiudiziali
qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge o il Giudice vi abbia
rinviato le parti e la direttiva CEE 2008/52 relativa ad aspetti della mediazione, al
considerando 13) afferma che la mediazione dovrebbe essere un procedimento di
volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e
possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento così che secondo
tale definizione estensibile alla negoziazione assistita può far rientrare tale attività negli
affari di volontaria giurisdizione di cui all'art. 74 comma II del DPR n.115/02. Ancor di più
nell'ambito familiare dove è previsto l'intervento anche del P.M.
− la Corte di Cassazione con sentenza 24723 del 2011 ha ricompreso come giudiziali e quindi
liquidabili anche quelle attività stragiudiziali strettamente dipendenti dal mandato alla
difesa, strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè quelle attività svolte in
esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e difesa in giudizio, così
che anche la negoziazione, fase stragiudiziale, è strumentale alla prestazione giudiziale e
quindi rientrante tra le attività liquidabili e connesse al mandato alle liti e alla informativa
ricevuta, obbligatoria anche per quanto riguarda l'ambito familiare.
considerato
-che la normativa che disciplina la negoziazione assistita non può essere fonte di discriminazione a
danno delle parti che intendano regolamentare la gestione del loro contenzioso con tale nuova
procedura;
Tutto ciò premesso e considerato
L’Assemblea dei Delegati OUA, riunitasi in assemblea il 25 settembre 2015
propone
la modifica dell'art. 3, comma 6, del d.l 132/2014 (riportato per esteso nella scheda sinottica in
calce) con la modifica come di seguito espresso: “6. Salvo quanto previsto dal seguente art. 6,
Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79
www.oua.it
4.
Organismo
Unitario
Avvocatura
comma 1 bis, quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della
domanda, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 e successive modificazioni, e' tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo
avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato che verrà trasmessa unitamente all'accordo di
negoziazione assistita al Presidente del Tribunale competente che provvede all'emissione del
decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115”.
E
la modifica dell'art. 6 della d.l 132/2014 (riportato per esteso nella scheda sinottica in calce) con
l'inserimento del comma 1 bis “Le disposizioni del presente articolo si applicano alla redazione,
modifica e scioglimento dei contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché alla
regolamentazione e modifica delle condizioni regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori
nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovino nella condizioni per l'ammissione al patrocinio
a spese dello stato ai sensi dell'art. 76 L del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e successive modifiche,
depositano agli avvocati dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con sottoscrizione
autenticata dall'avvocato con documentazione allegata comprovante la veridicità di quanto
dichiarato, che verrà trasmessa unitamente all'accordo di negoziazione assistita al Pubblico
Ministero presso il Tribunale competente come previsto dall'art. 6 comma 2, che provvede
all'emissione del decreto di liquidazione di cui all'artt. 82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115
contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/nullaosta dell'accordo di negoziazione assistita ”.
chiede altresì
al Ministero di Giustizia di istituire un tavolo tecnico con l’avvocatura per individuare le ipotesi di
attività professionale svolta dagli avvocati a favore dei propri assistiti attualmente non ricomprese
tra quelle ammesse all’assistenza con il beneficio del patrocinio dei non abbienti che siano invece
meritevoli di estensione del beneficio medesimo;
Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79
www.oua.it
5.
Organismo
Unitario
Avvocatura
Scheda comparata del testo normativo vigente con a fianco quello con la modifica richiesta
Articolo 3. ( Improcedibilitá)
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a una controversia in materia di risarcimento del danno
da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo
avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una
convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso
modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal
periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1bis, del
decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende
proporre in giudizio una domanda di pagamento a
qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila
euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita e' condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione
assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la
successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma
3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione
non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la comunicazione
dell'invito. Il presente comma non si applica alle
controversie concernenti obbligazioni contrattuali
derivanti da contratti conclusi tra professionisti e
consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita e' condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale la condizione si considera
avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e'
seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua
ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di
tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite, di cui all'articolo
696bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la
concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
Articolo 3. ( Improcedibilitá)
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a una controversia in materia di risarcimento del danno
da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo
avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una
convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo
deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1bis, del decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in
giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di
somme non eccedenti cinquantamila euro.
L'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita e' condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima
udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione
assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la
successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma
3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione
non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la comunicazione
dell'invito. Il presente comma non si applica alle
controversie concernenti obbligazioni contrattuali
derivanti da contratti conclusi tra professionisti e
consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita e' condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale la condizione si considera
avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e'
seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua
ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di
tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite, di cui all'articolo
696bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione
assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la
concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono
Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79
www.oua.it
6.
Organismo
Unitario
Avvocatura
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono
speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e
mediazione, comunque denominati. ((Il termine di cui ai
commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di
procedibilita', decorre unitamente ai medesimi)).
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e'
condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato
non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive
modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a
depositare all'avvocato apposita dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo
avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede, la
documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano
efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da
uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili
o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio).
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un
avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine
speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e
mediazione, comunque denominati. ((Il termine di cui ai
commi 1 e 2, per materie soggette ad altri termini di
procedibilita', decorre unitamente ai medesimi)).
6. Salvo quanto previsto dal seguente art. 6, comma 1
bis, quando il procedimento di negoziazione assistita
e' condizione di procedibilita' della domanda, la parte
che si trova nelle condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76
(L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni, e'
tenuta a depositare all'avvocato apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la
cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo
avvocato, nonche' a produrre, se l'avvocato lo richiede,
la documentazione necessaria a comprovare la
veridicita' di quanto dichiarato che verrà trasmessa
unitamente all'accordo di negoziazione assistita al
Presidente del Tribunale competente che provvede
all'emissione del decreto di liquidazione di cui agli artt.
82, 130 d.p.r. 30 maggio n. 115”.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano
efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 6. (Convenzione di negoziazione assistita da
uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili
o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio).
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un
avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo
3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1o
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
1 bis) “Le disposizione del presente articolo si applicano
anche alla redazione, modifica e scioglimento dei
contratti di convivenza, dei patti prematrimoniali nonché
alla regolamentazione e modifica delle condizioni
regolanti la responsabilità genitoriale dei figli minori
nati da genitori non coniugati. Le parti che si trovino
nella condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese
dello stato ai sensi dell'art. 76 L del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al D.P.R. 30/05/2002 n. 115 e
Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79
www.oua.it
7.
Organismo
Unitario
Avvocatura
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di
cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),
della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione
o di divorzio.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto
a seguito di convenzione di negoziazione assistita è
trasmesso al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ovvero economicamente non
autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita deve essere
trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente, il quale,
quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei
figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non
risponde all'interesse dei figli, il procuratore della
Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente
del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la
comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione
o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati
hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate
della possibilità di esperire la mediazione familiare e che
gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il
minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei
genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere,
entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato
civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o
trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo
munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3,
terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione
della sanzione di cui al periodo che precede è competente
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni
previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
successive modifiche depositano agli avvocati
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con
sottoscrizione autenticata dall'avvocato con
documentazione allegata comprovante la veridicità di
quanto dichiarato, che verrà trasmessa unitamente
all'accordo di negoziazione assistita al Pubblico
Ministero presso il Tribunale competente come previsto
dall'art. 6 comma 2, che provvede all'emissione del
decreto di liquidazione di cui agli artt. 82, 130 d.p.r. 30
maggio n. 115 contestualmente al rilascio
dell'autorizzazione/nullaosta dell'accordo di
negoziazione assistita ”.”
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita è
trasmesso al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ovvero economicamente non
autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita deve essere
trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente, il quale,
quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei
figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non
risponde all'interesse dei figli, il procuratore della
Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente
del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la
comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione
o di divorzio. Nell'accordo si dà atto che gli avvocati
hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate
della possibilità di esperire la mediazione familiare e che
gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il
minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei
genitori. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere,
entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato
civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o
trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo
munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3,
terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa
Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79
www.oua.it
8.
Organismo
Unitario
Avvocatura
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la
seguente: «gbis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio»; »; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la
lettera h) è aggiunta la seguente: «hbis) gli accordi
raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio»; c)
all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la
seguente: «dbis) degli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio».
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione
della sanzione di cui al periodo che precede è competente
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni
previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la
seguente: «gbis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli
effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio»; »; b) all'articolo 63, comma 2, dopo la
lettera h) è aggiunta la seguente: «hbis) gli accordi
raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione
assistita da uno o più avvocati tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio»; c) all'articolo 69,
comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «dbis)
degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio».
Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79
www.oua.it