1. News 47/A/2015
Lunedì, 30 Novembre 2015
Acque reflue domestiche ed industriali
Cass. Sez. III n. 44353 del 3 novembre 2015 (Ud 8 ott 2015)
La natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discrimine tra la tutela punitiva
dì tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico
abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, ovvero di reti fognarie, potrà
configurarsi l'illecito amministrativo, d.lgs. n. 156 del 2006, ex art. 133, comma 2,
mentre si configurerà il reato di cui all'art. 137, comma 1, citato Decreto, quando lo
scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall'art. 74, lett. h), come qualsiasi
tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività
commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue
domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche
quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti. Nella nozione
di acque reflue industriali, quindi, rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non
attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività
domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla
convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi industriali,
oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche
quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni
di servizi, quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle
delle acque domestiche.
Fonte:lexambiente.it
Rifiuti, precisazione della Corte UE sulle spedizioni internazionali
La spedizione di rifiuti nel paese di transito attraverso un valico di frontiera diverso da
quello indicato nel documento di notifica e autorizzato dalle autorità competenti
corrisponde a una modifica essenziale delle modalità e/o condizioni della
spedizione autorizzata. Quindi, il fatto di non aver informato le autorità competenti
della modifica comporta che la spedizione di rifiuti sia illegale.
2. Lo afferma la Corte di Giustizia europea nell’ambito di una controversia tra la SC
Total Waste Recycling SRL e l’Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség (autorità nazionale di ispezione per la tutela dell’ambiente e della
natura) insorta a causa di un’ammenda amministrativa inflitta per infrazioni alla
normativa sulle spedizioni di rifiuti.
La questione ha inizio quando nel 2013 un autocarro della Total Waste Recycling,
che trasportava un carico di 8,380 tonnellate di rifiuti “ambra” – ossia di rifiuti
soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo il
regolamento n. 1013/2006 – è stato sottoposto a un controllo al valico di frontiera di
Nagylak, mentre stava per entrare nel territorio ungherese. Dal controllo è emerso
che i documenti di notifica, di movimento e di autorizzazione indicavano, quale
punto preciso di entrata nel territorio ungherese, il valico di frontiera di Ártánd
(Ungheria), situato a circa 180 chilometri a nord di Nagylak (Ungheria).
Per questo l’autorità nazionale di ispezione ha intimato alla Total Waste Recycling di
pagare un’ammenda per violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti.
Perché il carico in questione non è entrato nel territorio ungherese dal valico di
frontiera indicato nelle autorizzazioni e perchè la Total Waste Recycling ha omesso
di informare le autorità competenti della modifica apportata all’itinerario
previamente autorizzato, e pertanto la spedizione era illegale.
Dinanzi al Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, la Total Waste Recycling
richiede l’annullamento di detta decisione. Perché sostiene che non vi sia stata
alcuna spedizione illegale di rifiuti in quanto il “modo” in cui è stata effettuata la
spedizione, nella fattispecie via strada, non è cambiato e sono state modificate
soltanto le tappe.
Il regolamento del 2006 numero 1013 – che recepisce la Convenzione di Basilea –
contiene la normativa sulla spedizione dei rifiuti, istituisce le procedure e i regimi di
controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e
dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da
applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
Per cui le spedizioni fra Stati membri di rifiuti destinati allo smaltimento e di rifiuti
pericolosi destinati al recupero devono essere previamente notificate per iscritto alle
autorità competenti, in modo da consentire loro di adottare le misure necessarie per
la tutela della salute umana e dell’ambiente.
Per procedere a tale notifica, il regolamento 2006 richiede che il notificatore compili
una serie di documenti come quello di notifica e, se pertinente, quello di
movimento. Sulla base dell’insieme di tali documenti e di tali informazioni le autorità,
rilasciano o negano l’autorizzazione a ciascuna spedizione di rifiuti. In seguito al
3. rilascio dell’autorizzazione e qualora intervengano modifiche essenziali delle
modalità e/o condizioni della spedizione così autorizzata, compresi cambiamenti nei
quantitativi previsti, nell’itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore,
il regolamento impone al notificatore di informarne immediatamente e, se possibile,
prima che abbia inizio la spedizione, le autorità competenti interessate nonché il
destinatario.
A tale riguardo, occorre rilevare che dalla lettura del regolamento – in particolare
dell’articolo 17, paragrafo 1 – risulta evidente che le modifiche delle tappe
costituiscono “modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione
autorizzata”. Infatti, mediante l’utilizzo dell’espressione “compresi cambiamenti (…)
nelle tappe», tale disposizione indica che tale tipologia di modifica può costituire
una modifica essenziale delle modalità e/o condizioni della spedizione considerate
essenziali. Le tappe sono definite come i «punti di uscita e di entrata in ciascuno dei
paesi interessati» dalla spedizione che devono essere indicati nel documento di
notifica.
Di conseguenza, la modifica di un valico di frontiera, equivale ad una modifica delle
tappe, il che costituisce, una modifica essenziale delle modalità e/o condizioni della
spedizione autorizzata, che deve essere comunicata alle autorità competenti.
(Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte:greenreport.it
Contabilità ambientale, nuove precisazioni da parte dell’UE
L’Ue redige il compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, il formato per la
trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e le modalità, la
struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità, e lo fa con regolamento di
esecuzione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi.
Il compendio è costituito da un elenco di beni e servizi ambientali e da un elenco
delle attività economiche. I beni, i servizi e le attività economiche dovrebbero essere
rilevanti a livello nazionale.
I beni, i servizi e le attività economiche dovrebbero essere rilevanti a livello
nazionale. Per valutarne la rilevanza nazionale possono essere utilizzati due elementi:
la produzione dei beni e dei servizi e le attività economiche sono statisticamente
significative nel paese; esistono fonti di dati che consentono di stimare i beni, i servizi
e le attività economiche.
Comunque, il compendio indicativo non è esaustivo e non esclude l’esistenza di altri
4. beni, servizi e attività economiche ambientali rilevanti a livello nazionale. Ogni anno
gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei
dati trasmessi con gli stessi termini di trasmissione prescritti dal regolamento sui conti
economici ambientali europei.
Le relazioni sulla qualità contengono una serie di informazioni sulla qualità delle fonti
utilizzate per i dati trasmessi a norma del regolamento; sulle rettifiche apportate alle
statistiche di base per allineare il risultato ai concetti e alle definizioni dei conti o per
altre ragioni metodologiche; sulla stima e la compilazione di dati che non possono
essere ricavati direttamente da fonti statistiche e sulle discontinuità nelle serie
temporali derivanti da cambiamenti della metodologia o delle fonti di dati e le
misure adottate per garantire la massima comparabilità possibile di tali serie.
I conti economici ambientali europei per essere utili dovranno essere utilizzati in
modo attivo e preciso in tutti gli Stati membri. Nell’elaborazione di tutte le pertinenti
politiche dell’Unione possono essere un elemento chiave per le valutazioni
d’impatto, per i piani d’azione, per le proposte legislative e per gli altri risultati
significativi del processo politico. La contabilità ambientale può, infatti, svolgere un
ruolo di grande utilità, fornendo un quadro e procedure di stima per i dati mancanti.
Può, inoltre, sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica in relazione agli effetti
ambientali dell’attività economica.(Articolo di Eleonora Santucci)
Fonte:greenreport.it