Edoardo Marrone, Direttore Commerciale di @Across- “Valorizzare il tesoro nas...
News a 10 2014
1. News 10/A/2014
Strumenti per la verifica del Bilancio di Sostenibilità. La nuova versione GRI4 della
Global Reporting Initiative
Comunicare apertamente la propria Responsabilità Sociale ed Ambientale genera
fiducia e sostegno presso gli stakeholders. Questo a patto che essi siano certi
dell'accuratezza e trasparenza delle informazioni. La redazione del Bilancio di
Sostenibilità è oggi una prassi piuttosto diffusa tra le imprese.
Nel percorso di redazione del Bilancio di Sostenibilità è fondamentale il
coinvolgimento degli stakeholders sin dalla fase di selezione degli argomenti, oltre
che la scelta degli argomenti stessi e il processo di raccolta e aggregazione dei dati.
La rendicontazione diventa così usa un percorso strategico che consente di
verificare la capacità dell‟organizzazione di identificare le tematiche sulle quali si
gioca la propria sostenibilità e verificare quanto le risposte fornite siano in grado di
soddisfare le esigenze degli stakeholders, garantendo stabilità e sviluppo
all‟Organizzazione.
Concludere questo percorso con un momento di Assurance da parte di un
Organismo di Terza Parte aggiunge trasparenza e genera fiducia
Le attività di Assurance si basano su numerosi standard di livello internazionale:
- Global Reporting Initiative (GRI): sviluppato nel 1997 in partnership con l‟United
Nations Environment Programme (UNEP), integra le dimensioni economica,
ambientale e sociale dell‟attività di un‟Organizzazione al fine di creare uno
strumento capace di rappresentare la Responsabilità dell‟Azienda verso la società.
- AccountAbility’s Assurance Standard (AA1000): sviluppato per garantire la
credibilità e qualità dei Bilanci di Sostenibilità e dei processi di rendicontazione, lo
standard AA1000 SES consente la verifica del coinvolgimento degli stakolders nel
processo di rendicontazione.
- International Standard on Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000): in vigore dal 1°
gennaio 2005, definisce i principi fondamentali per la revisione di report non
finanziari.
Gli standard di riferimento e il quadro normativo sulla rendicontazione sono in
continua evoluzione.
Nell'ambito della Global Reporting Initiative, ha suscitato grande interesse la
pubblicazione della nuova GRI4.
Quali sono le novità della GRI4?
La GRI4 enfatizza il cosiddetto "principio di materialità": prima occorre decidere su
quali temi (economici, ambientali, sociali) focalizzare la propria rendicontazione (i
temi „material‟), e in seconda battuta definire, per ognuno, quali indicatori
rendicontare, con quale livello di approfondimento e con quale modalità.
2. Nella rendicontazione, quindi, il focus va posto su ciò che importa e dove serve.
Cambia inoltre il perimetro del Report di Sostenibilità ("boundary").
Nella GRI3, il boundary è definito a livello di report. Il report di sostenibilità include nel
suo perimetro tutte quelle entità che generano impatti significativi.
Nella GRI4, il boundary non è più a livello di report, ma è richiesta una valutazione
del perimetro rispetto ai singoli temi che si sceglie di trattare nel bilancio.
GRI4 introduce un certo focus sulla Supply Chain (Analisi della struttura, Politica sugli
approvvigionamenti, Valutazione del fornitore e sistema di gestione dei reclami);
introduce inoltre nuovi indicatori di Governance ed Etica.
Si parla in questo senso di :
- GENERAL STANDARD DISCLOSURES
7 aspetti materiali, ritenuti comuni a tutte le organizzazioni: Strategia e Analisi, Profilo
Aziendale, Aspetti Materiali e Perimetro, Coinvolgimento degli Stakeholders, Profilo
del Report,
Governance, Etica e Integrità
- SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Suddivisi in 2 aree: Disclosures on Management Approach, per consentire
all‟organizzazione di rendere conto del processo di gestione degli aspetti ritenuti
materiali, e Indicatori, dati
quantitativi per garantire informazioni comparabili riguardo alle performance
economiche, ambientali e sociali.
Fonte: Bureau Veritas
La Nuova Iso 27001 – Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle informazioni
La norma ISO 27001 è stata oggetto di una recente revisione. Dal 1° ottobre 2013 la
nuova edizione ha preso il posto della precedente edizione del 2005.
Quali sono i principali cambiamenti?
Ci sono due principali elementi di novità:
1) La struttura della norma cambia, adeguandosi alla “high level structure”, cioè al
modello base che tutte le nuove norme di sistemi di gestione stanno per adottare
(ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015).
2) La norma allinea i suoi principi a quelli della ISO 31000 (gestione dei rischi).
Le conseguenze per le imprese certificate
Anche questa volta, è stato previsto un periodo transitorio al fine di consentire alle
aziende di comprendere i cambiamenti intervenuti e di applicarli. La durata del
periodo transitorio, stabilita in sede IAF, è di due anni a partire dal 1° ottobre 2013.
Entro il 30 settembre 2015 dovrà essere compiuto il passaggio per i certificati
3. esistenti. Dal 1° ottobre 2014 tutti i nuovi certificati ISO 27001 dovranno essere emessi
solo a fronte della nuova edizione 2013.
Le richieste di nuova certificazione ISO 27001:2013 possono già essere inoltrate a
Bureau Veritas Italia anche se l‟inizio dell‟iter potrà dover attendere le decisioni
dell‟ente di accreditamento.
Le domande di nuove certificazioni sulla ISO 27001:2005 potranno essere accettate
solo fino al 30 giugno 2014.
I clienti Bureau Veritas, che hanno un certificato attivo ISO 27001:2005, possono
effettuare la transizione, con un audit aggiuntivo a una normale visita di
sorveglianza, a partire dal prossimo 30 marzo 2014.
In ogni caso la transizione dovrà essere compiuta entro il 30 settembre 2015, in
occasione di un audit di rinnovo o di sorveglianza.
Fonte: Bureau Veritas
Circolare del Ministero dell’Ambiente in materia di certificazione dei biocarburanti e
bioliquidi.
E' stata pubblicata il 23 gennaio 2014 in Gazzetta Ufficiale (n.18) la circolare del
"Comitato tecnico consultivo Biocarburanti" del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare che fornisce chiarimenti sull'applicazione del Sistema
di certificazione nazionale della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi
(Decreto Ministeriale 23 gennaio 2012).
Il "Comitato tecnico consultivo Biocarburanti", incaricato del mantenimento del
Sistema, nel corso del 2013 ha curato la revisione del Sistema nazionale di
certificazione a seguito delle richieste delle varie Parti interessate (Organismi,
Associazioni di categoria,...).
La circolare precisa alcuni punti del Decreto.
In particolare:
- definisce cosa si intende per operatore economico e chiarisce quali soggetti sono
esentati dall'obbligo della certificazione;
- specifica le casistiche per l'adozione da parte degli Organismi dei criteri di
campionamento applicabili in caso certificazione di gruppo;
- specifica contenuto e formato del certificato di sostenibilità;
- definisce i contenuti delle verifiche svolte dagli Organismi e le modalità operative
di verifica, iniziale e di sorveglianza, in caso di adesione a Sistemi volontari.
Pubblicato anche il nuovo Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-31 (rev. 01)
"Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi che rilasciano certificati di
conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei
biocarburanti e dei bioliquidi".
4. Lo Schema Nazionale Italiano, attivo dal 23 gennaio 2012, ha lo scopo di garantire
l'attendibilità delle
informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità
di biocarburanti e delle informazioni ambientali e sociali fornite dagli operatori
economici appartenenti alla filiera di produzione.
La Certificazione è requisito necessario affinchè materie prime, rifiuti e/o
sottoprodotti vengano considerati sostenibili
Fonte: Bureau Veritas
Pneumatici importati on line, il contributo ambientale si applica
Il Dm 82/2011 non esenta dai propri obblighi i soggetti operanti dall'estero che,
tramite commercializzazione elettronica, importano pneumatici a distanza all'interno
del mercato italiano.
Già a legislazione vigente, sottolinea il MinAmbiente nella risposta (datata 17
febbraio 2014 ma pubblicata solo nei giorni scorsi) all’interrogazione parlamentare n.
4-00876, rientra nella nozione di “importatore” ai sensi del Dm 52/2011 il venditore di
pneumatici stabilito in un altro Stato membro che cede a consumatori in Italia
tramite “canali web”.
Per le vendite a distanza effettuate da operatori extra-Ue nei confronti di privati,
invece, secondo il Ministero “occorrerebbe incrementare la vigilanza doganale” e
stabilire, con norma, le modalità di riscossione e gestione del contributo da parte
dalle dogane. Il Dicastero valuterà come dare idonea pubblicità della questione.
Le società straniere che intrattengono il rapporto commerciale direttamente con il
consumatore senza applicare il contributo ambientale nella vendita online, ricorda il
Ministero, causano un mancato introito al sistema di gestione dei Pfu (nonché
all‟Erario), fomentano l‟abbandono dei Pfu stessi e distorcono la concorrenza nel
mercato.
Fonte: http://www.reteambiente.it