Dossier rivalutazione 2014 - un omaggio dello Studio Mazzanti
1.
2. indice
ARGOMENTO
SLIDE
Chi può rivalutare
3
Cosa è possibile rivalutare
4
Società controllate e collegate
5-6
Condizione d’esistenza dei beni
7
Quando rivalutare
8
Per quanto rivalutare
9-10
Il costo fiscale
11
Il beneficio fiscale
12
La riserva da rivalutazione
13-14
2
3. Chi può rivalutare
Possono effettuare la rivalutazione:
imprenditori individuali (per i beni
nell’inventario)
società commerciali (snc, sas, srl,
spa, sapa)
enti commerciali soggetti ad Ires
società non residenti, per i beni
compresi nella stabile organizzazione
italiana
3
4. Cosa è possibile rivalutare
Si possono rivalutare:
i beni materiali (attrezzature, macchinari,
autoveicoli, fabbricati)
i beni immateriali (brevetti, marchi e simili)
le quote di società “controllate”
le quote di società “collegate”
I beni possono essere rivalutati solo se non si
tratta di beni-merce, ossia di beni che l’impresa
commercializza abitualmente.
4
5. Società controllate
Si considerano società “controllate” (art.2359 c.c.):
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano
anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a
persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
5
6. Società collegate
Si considerano società “collegate”
(art.2359 c.c.):
le società sulle quali un'altra società
esercita un'influenza notevole. L'influenza
si presume quando nell'assemblea ordinaria
può essere esercitato almeno un quinto dei
voti ovvero un decimo se la società ha
azioni quotate in mercati regolamentati.
6
7. Condizione d’esistenza dei beni da rivalutare
I beni devono risultare presenti in bilancio alla
data del 31.12.2012 ed alla data del 31.12.2013
(esercizio in cui si esegue la rivalutazione); sono
salve le norme particolari per le società che non
hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno
solare.
Per esse, i beni devono essere presenti nel
bilancio relativo all’esercizio “in corso” alla
data del 31.12.2012 e 31.12.2013.
7
8. Quando rivalutare
Si rivaluta con riferimento ai
bilanci relativi all’esercizio “in
corso” alla data del 31.12.2013.
Per
chi
possiede
l’esercizio
coincidente con l’anno solare, si
tratta del bilancio 2013.
8
9. Per quanto rivalutare
Il limite attivo della rivalutazione è
riferito ai valori di mercato dei cespiti
oggetto di intervento. Farà testo l’art.11
della legge 21.11.2000 n.342, il quale
viene riportato integralmente nella slide
successiva e che fa testo anche per le
modalità di rivalutazione.
9
10. Art.11 legge 342/2000
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal
fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici
registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione
non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni
con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva
possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro
relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare
che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei
beni rivalutati.
10
11. Il costo fiscale
Si paga subito ed alle scadenze di Unico 2014. Si
tratta di versare un’imposta sostitutiva del:
16% della rivalutazione dei beni ammortizzabili
12%
della
rivalutazione
dei
beni
non
ammortizzabili (beni patrimonio e partecipazioni)
E’ possibile rateizzare in tre importi annuali
paritari – senza interessi – il primo dei quali
scade con Unico 2014
11
12. Il beneficio fiscale
a partire dall’esercizio 2016, si potrà
utilizzare il maggior carico di ammortamenti,
derivante dai maggiori valori “storici” attribuiti
ai beni ammortizzabili. In pratica, sconteremo
maggiori quote di ammortamento e quindi minori
redditi fiscali, accompagnate da minori imposte
dal 01.01.2017 – in caso di cessione dei beni –
si potranno rilevare minori plusvalenze o maggiori
minusvalenze.
12
13. La riserva da rivalutazione
La contropartita della rivalutazione (cespiti A ....) si
iscrive in apposita riserva del patrimonio netto
aziendale ed in sospensione di imposta. Non paga – cioè
– alcuna imposta.
Ma non si potrà utilizzare per distribuire dividendi; in
caso di perdite e di altre riduzioni, si applica
l’art.13 della legge 342/2000. V. slide successiva.
Si potrà però affrancare del tutto, e ciò consentirà il
suo utilizzo pieno e libero, con il pagamento di
un’imposta del 10%, seguendo le stesse modalità della
sostitutiva sulla rivalutazione, compresa la rateazione.
13
14. Art.13 legge 342/2000
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11
deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con
riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con
l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice
civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo
a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura
corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le
disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della
riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di
dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il
reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei
partecipanti.
Omissis.......................
14