Agevolazione prima casa: decadenza dell'agevolazione
Disciplina particolare
1. LA CONVIVENZA
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Disciplina Particolare
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VI. Disciplina particolare
A. Capacità del convivente
5761
Amministrazione di sostegno Quando per effetto di una infermità fisica o psichica uno dei
conviventi si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ha
diritto ad essere coadiuvata da un amministratore di sostegno (art. 417 c.c.).
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto oltre che dal soggetto
beneficiario dal coniuge e dai parenti, anche dalla persona stabilmente convivente (art. 406 rinvia all’art.
417 c.c.).
In previsione di una propria eventuale futura incapacità ciascuno dei conviventi può designare l’altro
convivente come amministratore di sostegno (art. 408 c. 1 c.c.):
- con una previsione espressa in un contratto di convivenza: v. n. 5708;
- con un atto volontario. Per tale designazione è necessaria la forma della scrittura privata autenticata o
atto pubblico stipulato dal notaio.
Il soggetto designato non diventa automaticamente amministratore di sostegno al verificarsi
dell'incapacità, perché tale nomina spetta comunque al giudice.
In mancanza di designazione, o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare designa con decreto
motivato un amministratore di sostegno diverso e nella scelta dà al preferenza, se possibile alla persona
stabilmente convivente (art. 408 c. 1 c.c.).
5764
Interdizione e inabilitazione l'istanza di interdizione e quella di inabilitazione possono essere
promosse anche dalla persona stabilmente convivente (art. 417 c.c.).
Per un approfondimento dei presupposti e del procedimento di interdizione e inabilitazione rinviamo al n.
9750 e s.
B. Salute del convivente
5770
I conviventi, non essendo legati da vincoli matrimoniali o di parentela, non sono soggetti agli obblighi di
assistenza previsti dalla legge.
Possono comunque prestare volontariamente assistenza e in determinate circostanze possono avere
accesso alle informazioni personali.
E’ previsto che in caso di:
- grave infermità di un convivente, l’altro convivente lavoratore ha diritto a un permesso retribuito v. n.
5788;
- lesioni o morte del convivente per fatto illecito di un terzo, l’altro può chiedere il risarcimento del danno: v.
n. 5935 e s.;
- morte del convivente esiste un diritto di informazione (cartella clinica: e in caso di trapianti): v. n. 5893 e
s.
5773
Ricovero in ospedale Se il convivente ricoverato in ospedale è cosciente ha diritto di ricevere
visite e assistenza nelle forme e nei tempi stabiliti, dalle persone che preferisce. Quindi non ci sono limiti
per il convivente così come per i parenti o gli amici.
Se però il convivente ricoverato versa in stato di incoscienza e non può esprimere la sua volontà
nascono i problemi in quanto il convivente possono essere rifiutate le informazioni sulle condizioni del
proprio convivente o potrebbe avere difficoltà di visita e assistenza.
5776
Il problema può essere risolto in modo preventivo in quanto la legge ammette che si possa delegare
un terzo ad acquisire i dati personali relativi alla propria salute (art. 82 L. 196/2003 codice in materia di
2. LA CONVIVENZA
2
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protezione dei dati personali). Il convivente che sia in stato di capacità di intendere e di volere può
quindi esprime la volontà di essere assistito dal proprio convivente e può autorizzare il medico curante o i
sanitari a fornire allo stesso le informazioni sul decorso della propria malattia.
Tale manifestazione di volontà può essere espressa:
- con una dichiarazione scritta autenticata dal notaio (come espressamente consigliato da un documento
redatto dalla Federnotai);
- con una previsione espressa in un contratto di convivenza (come precisato al n. 5713);
Se è fatta una dichiarazione in questi termini con cui si afferma che una certa persona è un soggetto di
fiducia, l’ospedale non può rifiutare le informazioni o impedire le visite e l’assistenza a pena di
responsabilità civile risarcitoria. E’ necessario, però, che la persona nominata si presenti in ospedale con
un valido documento di identità.
5779
Un vademecum sulla convivenza redatto dal Comune di Milanoriporta un esempio di tale
dichiarazione:
“Io sottoscritto [__A__], premesso che da anni intercorre tra me e [_B_] una stabile relazione
sentimentale confluita in una convivenza, dichiaro che [_B_] ha le qualità per assistermi in caso
di malattia e di mia degenza in ospedale ed è persona che gode di mia completa fiducia anche
al fine di ricevere ogni informazione su dati sensibili sulla mia salute e sul decorso di una mia
eventuale malattia”.
[data e firma autenticata dal notaio]
5782
Consultori familiari I conviventi hanno diritto alla prestazioni di assistenza alla famiglia e alla
maternità fornite dai consultori familiari (ai sensi dell’art. 1 L. n. 405/1975).
I consultori in particolare forniscono i seguenti servizi:
a) assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i
problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal
singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica
degli utenti.
C. Permessi o congedi lavorativi
5788
Grave infermità In caso di documentata grave infermità del convivente (così come in caso di morte)
i lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno, purché la stabile
convivenza risulti da certificazione anagrafica (art. 4 c.1 L. 53/2000).
5791
Congedo per motivi familiari In caso di gravi motivi familiari al convivente può essere concesso
un congedo (L. 53/2000). La durata del congedo è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa e può
essere utilizzato anche in modo frazionato. Il congedo non è retribuito.
I gravi motivi devono riguardare i soggetti indicati dalla legge (all'art. 433 c.c.):
- il convivente (componente della famiglia anagrafica indipendentemente dal grado di parentela);
- i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle anche non conviventi, nonché i parenti portatori di handicap (può
riguardare anche il coniuge se ad esempio il convivente è separato).
Per individuare le patologie specifiche, i criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di
grave infermità e per la fruizione dei congedi in caso di eventi e cause particolari si richiama la
regolamentazione specifica (contenuta nel DM 278/2000).
D. Disciplina penale particolare
5796
Reati contro il convivente La legge (e in alcuni casi la giurisprudenza) estende alla convivenza
le norme che puniscono violenze, abusi o maltrattamenti commessi a danno di familiari o parenti.
Esaminiamo di seguito tali norme.
3. LA CONVIVENZA
3
3
5799
In tema di protezione contro gli abusi familiari, il codice civile prevede espressamente che
quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà
dell'altro convivente, il giudice su istanza di parte, può adottare uno o più provvedimenti denominati
“ordini di protezione” (art. 342 bis c.c.).
Tali ordini di protezione consistono nelle seguenti misure: ordine di cessare la condotta pregiudizievole,
ordine di allontanamento dalla casa familiare del convivente e prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi
abitualmente frequentati dal convivente (art. 342 ter c.c.).
5802
Il codice penale punisce chiunque maltratta una persona convivente con la reclusione da 2 a 6
anni (art. 572 c. 1 c.p.).
Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una
lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni (art.
572 c. 2 c.p.).
I maltrattamenti in famiglia si configurano anche se la convivenza more uxorio non è stabile, se quindi a
volte la coppia viveva separatamente, rilevando unicamente una precisa determinazione dell’ imputato di
sottoporre la propria convivente a continue vessazioni morali e fisiche di notevole gravità (Cass. pen. 1°
luglio 2013 n. 28414).
5804
La giurisprudenza applica al convivente la norma che punisce chiunque abbandona una persona
incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e
della quale abbia la custodia o debba avere cura.
La pena è la reclusione da 6 mesi a 5 anni (art. 591 c.p.). In particolare è stato condannato il convivente
che ha abbandonato il convivente more uxorio che, per ragioni di salute, non era in grado di provvedere a
se stesso, gravando anche su tale soggetto un obbligo di cura (Assise d’Appello Milano 9 luglio 2009).
5807
Non punibilità del reato contro il coniuge: applicazione al convivente I delitti
contro il patrimonio (quali furto, truffa o ricettazione) commessi nei confronti del coniuge non
legalmente separato sono punibili solo a querela della parte offesa (art. 649 c.p.). Questo
particolare regime di punibilità e procedibilità non è invece applicabile ai delitti come rapina, estorsione o
sequestro di persona a scopo di estorsione come per ogni altro delitto commesso contro il patrimonio ma
con violenza alle persone.
Il problema che si è posta la giurisprudenza è la applicabilità di tale causa di non punibilità ai
conviventi:
- si applica in caso furto commesso in danno del convivente more uxorio è punibile solo a querela
dell'offeso (Cass. 21 maggio 2009 n. 32190). La cassazione precisa che la prevalenza dell'interesse alla
riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole, posto a fondamento della causa di esclusione
della punibilità ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano stati, legati da un vincolo non
matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da una convivenza tendenzialmente duratura, fondata sulla
reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita;
- non si applica in caso di ricettazione a danno del convivente (Cass. 13 ottobre 2009 n. 44047).
5810
I delitti contro il patrimonio (quali furto, truffa o ricettazione) commessi nei confronti del coniuge non
legalmente separato sono punibili solo a querela della parte offesa (art. 649 c.p.): la giurisprudenza
si chiede se tale causa di non punibilità sia applicabile ai conviventi:
- in caso di furto a danno del convivente more uxorio ha applicato la norma (Cass. 21 maggio 2009 n.
32190), ritenendo dunque punibile il reato a querela dell'offeso. La cassazione precisa che la prevalenza
dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole, posto a fondamento della
causa di esclusione della punibilità ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano stati, legati
da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da una convivenza tendenzialmente
duratura, fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita;
- non ha invece applica la norma in caso di ricettazione a danno del convivente (Cass. 13 ottobre
2009 n. 44047).
Il regime di punibilità e procedibilità descritto non è invece applicabile ai delitti come rapina, estorsione
o sequestro di persona a scopo di estorsione come per ogni altro delitto commesso contro il patrimonio
ma con violenza alle persone.
4. LA CONVIVENZA
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5813
Il codice penale prevede un altro caso causa di non punibilità applicabile ai congiunti per cui si pone il
problema di estensione della norma anche ai conviventi. In particolare non risponde di determinati reati
chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo
congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore (art. 384 c.p.).
Questa causa di non punibilità opera con riferimento ai delitti contro l'attività giudiziaria: omessa
denuncia (artt. 361, 362, 363 e 364 c.p.), omissione di referto (art.365 c.p.), rifiuto di uffici legalmente
dovuti (art. 366 c.p.), autocalunnia (art. 369 c.p.), false informazioni al pubblico ministero e al difensore
(art. 371 bis e 371 ter c.p.), falsa testimonianza. (art. 372 c.p.), falsa perizia o interpretazione (art. 373
c.p.), frode processuale. (art. 374 c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
La giurisprudenza non ha applicato la causa di non punibilità al convivente in caso di
favoreggiamento personale in favore dell’altro convivente (Cass. 17 febbraio 2009 n. 2082).
5817
Testimonianza nel processo Il convivente ha diritto di astenersi dal testimoniare nel processo
penale instaurato contro il convivente (art. 199 c. 3 lett. a, c.p.p.).
Questa ipotesi di esenzione dall'obbligo testimoniale costituisce l'effetto della sentenza della Core
costituzionale (C.Cost. 12 gennaio 1977, n. 6), la quale ha precisato che il legislatore deve farsi carico
delle situazioni di convivenza di fatto, ai fini del riconoscimento di determinate garanzie anche nel
processo penale.
5820
Patrocino a spese dello Stato La giurisprudenza precisa che per la determinazione dei limiti di
reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto della somma dei
redditi facenti capo all’interessato ed agli altri familiari conviventi, compreso il convivente more uxorio
(Cass. pen. 5 gennaio 2006 n. 109).
5823
Convivente condannato o carcerato La legge riconosce espressamente al convivente il diritto
di sottoscrivere la domanda di grazia per il convivente condannato (art. 681 c.p.p.).
Chi è carcerato può inoltre ottenere un permesso in caso di imminente pericolo di vita del soggetto
con cui conviveva (art. 30 L. 354/1975).