La disciplina aia nelle installazione strategiche di interesse nazionale
1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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LA DISCIPLINA SPECIALE DELL’AIA PER LE
IMPRESE INDUSTRIALI DI INTERESSE
STRATEGICO NAZIONALE :
DAL CASO ILVA UN MODELLO
GENERALIZZABILE?
Dott. Marco Grondacci
La Spezia 27-03-2015
2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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Sommario
LA LEGGE CHE HA INTRODOTTO IL MODELLO SPECIALE DI AIA PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO
NAZIONALE ....................................................................................................................................................... 5
TESTO DECRETO LEGGE COORDINATO CON LEGGE DI CONVERSIONE........................................................ 5
UN MODELLO DI AIA SPECIALE PER LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ..................................................... 5
FINALITÀ DELL’AIA SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA............................... 5
LE RAGIONI DELLA NASCITA DEL DECRETO LEGGE IN ESAME....................................................................... 6
IL RAPPORTO DEL DECRETO LEGGE CON L’ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE.......................................... 6
LE PARTI DELLA NORMATIVA SULL’AIA CHE COSTITUISCONO ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA
AMBIENTALE DESCRITTI NEL PARAGRAFO PRECEDENTE ............................................................................. 7
IL CONTRASTO DEL DECRETO LEGGE CON LA DISCIPLINA INNOVATIVA DEL’AIA ......................................... 7
IL PALESE AGGIRAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA................ 8
CONCLUSIONI: UN MODELLO, GENERALIZZABILE, DI GOVERNO DEI CONFLITTI AMBIENTALI.................... 9
CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA SOPRA
ESAMINATA ................................................................................................................................................. 10
Restano in vigore e sono applicabili le sanzioni penali in materia di AIA................................................ 10
Restano in vigore il sistema dei controlli e l’obbligo di rinvio di violazioni penale alla Autorità
Giudiziaria................................................................................................................................................ 10
Non esiste alcuna cancellazione delle responsabilità penali relative alle indagini in corso per gli
impianti strategici come quello dell’Ilva a cui si applica la normativa contestata.................................. 10
Non esiste quindi alcuna sospensione delle regole in materia previste dalla legge............................... 10
La nuova normativa prevede una scansione temporale della nuova AIA con prescrizioni che se non
rispettate, nei modi e ne i tempi potranno produrre illiceità sanzionabili dalle leggi vigenti ................ 11
La nuova normativa non rende lecito ex post ciò che prima era illecito ................................................ 11
La nuova normativa bilancia interessi ambientali e occupazione senza derogare, nel caso di violazioni,
alla vigenti norme penali di settore......................................................................................................... 11
Resta potere dovere del PM di esercitare l’azione penale...................................................................... 12
La nuova normativa non impedisce l’esercizio dei poteri cautelari........................................................ 12
Resta il diritto di agire dei cittadini per tutelare le proprie situazione giuridiche soggettive................. 12
La norma oggetto del giudizio di costituzionalità garantisce un corretto bilanciamento degli interessi in
gioco. ....................................................................................................................................................... 13
La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non “annienta il diritto alla salute a favore di quello
economico produttivo............................................................................................................................. 13
La norma oggetto del giudizio di costituzionalità rispetta il principio costituzionale di eguaglianza, ex
articolo 3 della Costituzione, tra impianti strategici e non ..................................................................... 14
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La dichiarazione di interesse strategico all’impianto Ilva di Taranto è costituzionalmente legittima.... 15
L’AIA riesaminata per l’Ilva di Taranto ha anticipato l’applicazione delle MTD del settore ................... 16
La dichiarazione ex lege della strategicità dell’impianto Ilva non lede il diritto di impugnare questa
decisione.................................................................................................................................................. 16
Non c’è stata un “legificazione dell’AIA”, quindi l’AIA resta impugnabile come qualsiasi atto
amministrativo di fronte agli organi della giustizia amministrativa....................................................... 16
L’AIA non è stata incorporata dalla legge in esame ................................................................................ 17
La norma oggetto del giudizio di costituzionale non revoca i provvedimenti di sequestro della Autorità
Giudiziaria ma consente la continuazione dell’esercizio della impresa alle condizioni da essa poste ... 17
La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non ha travolto un giudicato in termini tecnico
processuali............................................................................................................................................... 18
La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non ha violato il principio di separazione dei poteri tra
autorità giudiziaria e potere esecutivo ex primo comma articolo 102 e primo comma articolo 104 della
Costituzione............................................................................................................................................. 18
Il sequestro preventivo, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma oggetto del giudizio di
costituzionalità, deve consentire la facoltà d'uso dei beni di impresa, salvo che, nel futuro, vengano
trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata................................................................................... 19
LA LEGGE CHE HA DISCIPLINATO IL COMMISSARIAMENTO PER IL MODELLO SPECIALE DI AIA PER LE
IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE ......................................................................................... 22
TESTO LEGGE DI CONVERSIONE n.89 DEL 3/8/2013................................................................................... 22
COMMISSARIAMENTO IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE.................................................. 22
IMPRESE E STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE............................................................. 22
MODALITÀ DI NOMINA DEL COMMISSARIO E SUBCOMMISSARIO............................................................. 22
DURATA DEL COMMISSARIAMENTO........................................................................................................... 23
CONDIZIONI PER IL COMMISSARIAMENTO................................................................................................. 23
DEROGHE DEL COMMISSARIAMENTO ALLA PROCEDURA IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
DELL’AIA....................................................................................................................................................... 23
POTERI DEL COMMISSARIO RISPETTO ALLA IMPRESA COMMISSARIATA................................................... 24
SEQUESTRO BENI SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX DLGS 231/2001......................... 25
DISCIPLINA RESPONSABILITÀ COMMISSARIO ............................................................................................. 25
PIANO DELLE MISURE E DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA.................................. 25
MODALITÀ APPROVAZIONE PIANO MISURE ............................................................................................... 26
EFFICACIA PIANO DELLE MISURE................................................................................................................. 26
REGIME TRANSIZIONE FINO ALLA APPROVAZIONE DEL PIANO .................................................................. 27
VALUTAZIONE DANNO SANITARIO.............................................................................................................. 27
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PIANO INDUSTRIALE DI CONFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ............................................... 27
RAPPORTI TRA PIANO MISURE E PIANO INDUSTRIALE CON LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE.............................................................................................................. 28
PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DALL’AIA, DAL PIANO DELLE MISURE, DAL PIANO
INDUSTRIALE DI CONFORMAZIONE............................................................................................................. 28
Convocazione Conferenza Servizi............................................................................................................ 28
Parere Commissione VIA ......................................................................................................................... 29
Osservazioni del pubblico........................................................................................................................ 29
Termini conclusione Conferenza Servizi in caso di VIA ........................................................................... 29
Determinazione conclusiva Conferenza dei Servizi................................................................................. 30
Dissenso in Conferenza dei Servizi .......................................................................................................... 30
Volumi tecnici.......................................................................................................................................... 30
POTERI DEL COMMISSARIO PER ATTURALE L’AIA E IL PIANO DELLE MISURE............................................ 30
POTERI DEL COMMISSARIO PER ATTUARE AIA E PIANO MISURE IN CASO DI INSUFFICIENZA DI RISORSE 31
ESCLUSIONI SANZIONI................................................................................................................................. 31
IMPRESA DI PUBBLICA UTILITÀ.................................................................................................................... 32
USO PROVENTI DALLA IMPRESA COMMISSARIATA .................................................................................... 32
STABILIMENTO ILVA DICHIARATO DI INTERESSE NAZIONALE AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE............... 33
VERBALI CONTESTAZIONI VIOLAZIONI OBBLIGHI DELLA DISCIPLINA DELL’AIA.......................................... 33
MOVIMENTI AZIONARI E RISPETTO DEL PIANO DELLE MISURE.................................................................. 33
SITI INQUINATI NAZIONALI DI PREMINENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA RICONVERSIONE
INDUSTRIALE e IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE.............................................................. 33
IL DECRETO CHE HA DISCIPLINATO LA VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO.............................................. 35
TESTO DECRETO 24 APRILE 2013................................................................................................................. 35
FINALITÀ DEL DECRETO ............................................................................................................................... 35
OGGETTO DEL DECRETO.............................................................................................................................. 35
DEFINIZIONE DI DANNO SANITARIO............................................................................................................ 35
OBIETTIVI DEL RAPPORTO DI VDS ............................................................................................................... 36
COME ATTUARE GLI OBIETTIVI DEL RAPPORTO DI VDS .............................................................................. 36
FASI DELLA VDS............................................................................................................................................ 36
LIMITI DEL DECRETO.................................................................................................................................... 37
IL PROBLEMA DEL RAPPORTO TRA VDS STATALE E DELLA REGIONE PUGLIA............................................. 38
EFFICACIA GIURIDICA DELLA VDS STATALE IN CONFRONTO CON QUELA PUGLIESE.................................. 38
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LA LEGGE CHE HA INTRODOTTO IL MODELLO
SPECIALE DI AIA PER LE IMPRESE DI INTERESSE
STRATEGICO NAZIONALE 1
TESTO DECRETO LEGGE COORDINATO CON LEGGE DI CONVERSIONE
http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2013/20130002/13A00002.htm 2
UN MODELLO DI AIA SPECIALE PER LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE
Il modello di gestione del rilascio e dell’applicazione di AIA espresso da questo decreto legge pur
partendo dal caso specifico dell’ILVA, in realtà risulta applicabile a tutte le infrastrutture dichiarate
strategiche con apposito Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri. L’ulteriore condizione per
applicare il modello di seguito descritto è nell’azienda/attività interessata siano occupati un numero
di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non
inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia
dell'occupazione e della produzione.
Balza già immediatamente agli occhi la contraddizione tra le finalità della disciplina dell’AIA e le
condizioni dettate dal decreto che con le suddette finalità non hanno nulla a che fare prestandosi ad
una discrezionalità assolutamente discutibile da parte del Governo.
FINALITÀ DELL’AIA SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA NAZIONALE E
COMUNITARIA
L'autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII (al DLgs 152/2006: categorie di
attività industriali soggette ad AIA) e prevede misure intese a:
1. evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le
misure relative ai rifiuti,
2. per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente (lettera c comma 4 articolo 4 DLgs
152/2006).
1
Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 2012),
coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1),
recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.».
2
vedi modifica comma 5quater articolo 12 legge 125/2014 in (GU Serie Generale n.255 del 30-10-2013)
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A tal fine il provvedimento di AIA (lettera obis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006) che autorizzerà
l’esercizio dell’impianto dovrà fissare determinate condizioni che devono garantire che
l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis dello stesso DLgs 152/2006 ai fini
dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi sopra definiti.
LE RAGIONI DELLA NASCITA DEL DECRETO LEGGE IN ESAME
Occorre intanto premettere che il fatto da cui nasce il decreto legge, il sequestro degli impianti
dell’Ilva di Taranto, non inerisce alla ponderazione degli interessi (economia v/s ambiente e salute)
ma da una sistematica violazione di norme europee in materia di emissioni aereiformi e gestioni
rifiuti, violazione commessa in primo luogo dai gestori dell’impianto in questione, ma che, secondo
gli organi giudiziari potrebbe aver coinvolto anche gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni e/o
all’esercizio dei controlli in materia di tutela dell’ambiente e della salute. A conferma di ciò c’è
stato l’annullamento della precedente AIA (rilasciata appena 1 anno fa: 2011) ed il rilascio di una
nuova AIA che ad avviso della magistratura tarantina non è sufficiente a garantire il superamento
del rischio sanitario in atto in quella zona.
IL RAPPORTO DEL DECRETO LEGGE CON L’ARTICOLO 41 DELLA COSTITUZIONE
Il decreto legge in esame cita nelle premesse a fondamento costituzionale del modello speciale di
gestione dell’AIA per gli impianti definiti strategici (si veda in precedenza in questo commento)
l’articolo 41 della Costituzione secondo il quale “l’iniziativa economica privata e libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”.
Ma anche se volessimo restare nel campo del principio di proporzionalità, affermato sia dal diritto
comunitario della proporzionalità (vedi Protocollo allegato al TCE relativo ai principi di
sussidiarietà e proporzionalità) che dalla nostra carta costituzionale (secondo comma articolo 41) ,
in questo caso rileva la non superata sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 1990 che
costituisce, in chiave del bene costituzionale ambiente, la interpretazione di detto principio di utilità
sociale della proprietà privata coniugazione italiana del principio di proporzionalità. La Corte
riferendosi alla tutela della salute umana e dell’ambiente in cui l’uomo vive , ex art. 32 Cost,
utilizza la primarietà come supporto per individuare un limite invalicabile alla considerazione dei
costi economici nell’applicazione della migliore tecnologia disponibile. La logica del giudice
costituzionale sembra quella di un’estrema difesa a garanzia del carattere primario dell’ambiente,
dal quale si può ricavare che, in determinati casi, al fattibilità economica delle misure di tutela può
perdere gran parte della sua rilevanza nelle operazioni di bilanciamento. Per un’ipotesi limite, si può
pensare alle situazioni in cui ricorra un rischio molto elevato e non sia conosciuta alcuna tecnologia
in grado di contenerlo a livelli accettabili; in questi casi la primarietà del valore ambiente
sembrerebbe imporre un dovere di astensione dall’attività rischiosa, qualunque sia il costo
economico sociale che ne possa derivare.
In altri termini la Corte Costituzionale ha voluto affermare che il bilanciamento degli interessi non è
rimesso alla totale discrezionalità della Pubblica Amministrazione (in questo caso il Governo
nazionale) quindi “non qualsiasi bilanciamento effettuato dal legislatore ordinario è quindi
ammissibile: vi sono limiti insuperabili. Solo al di qua di tali limiti si potranno articolare le
valutazioni circa il rapporto tra esigenze dello sviluppo e le esigenze della tutela dell’ambiente” (S.
Grassi “Problemi di diritto costituzionale dell’ambiente” ed. Giuffrè 2012 pag. 62). A conferma, di
un indirizzo costante nel tempo anche della dottrina si veda M. Cecchetti (Principi costituzionali
per la tutela dell’ambiente Giuffrè 2000 pag. 213 – 214) : “...nelle operazioni di bilanciamento tra
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7
interessi egualmente tutelati ciò che è essenziale non è la prevalenza ad uno di tali interessi; ......
in questa ottica si può comprendere come il limite ultimo della tollerabilità per la salute umana non
esprima un valore gerarchicamente sovraordinato ma, piuttosto, il contenuto minimo dell’interesse
alla tutela della salute e della integrità fisica dell’uomo, intrinsecamente non bilanciabile solo
perché in tal modo si finirebbe, di fatto, per rinunciare del tutto alla tutela di quel valore “.
E’ indiscutibile, come risulta dai dati ufficiali espressi anche all’interno delle cause penali in corso
che all’Ilva di Taranto esista quel rischio molto elevato sottolineato dalla Corte Costituzionale per
dimostrare il possibile superamento di quel “limite invalicabile” che non può giustificare il
permanere di una attività rischiosa.
E’ altrettanto indiscutibile che i parametri generali economici (200 occupati, rischi generi di
disoccupazione) individuati da questo decreto legge per giustificare il modello speciale di
autorizzazione integrate ambientale per gli impianti c.d. strategici, costituisca un apriori
inaccettabile secondo il principio di proporzionalità come individuato dal diritto comunitario e della
giurisprudenza della Corte Costituzionale.
LE PARTI DELLA NORMATIVA SULL’AIA CHE COSTITUISCONO ATTUAZIONE DEI
PRINCIPI DI TUTELA AMBIENTALE DESCRITTI NEL PARAGRAFO PRECEDENTE
La disciplina dell’AIA costituisce ulteriore attuazione/specificazione del principio di
proporzionalità come esplicitato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla dottrina, con
il supporto dei principi di derivazione comunitaria di precauzione ed integrazione. Le norme che
confermano questo approccio sono in particolare quelle degli articoli 29 sexies e 29 septies che
affermano una nuova filosofia della autorizzazione degli impianti che vengono autorizzati in modo
integrato (per i diversi fattori ambientali: acqua, aria, suolo) tenuto delle specificità anche sanitarie
oltre che ambientali del sito dove è collocato l’impianto nonché dei possibili effetti cumulativi sulla
salute.
Si fa riferimento alla possibilità di:
1. imporre limiti di emissione al di sotto di quelli di legge (comma 3 articolo 29sexies e 271 comma
16 DLgs 152/2006)
2. impone migliori tecnologie disinquinanti che tengano conto delle specificità ambientale e
sanitarie del sito a prescindere quindi dai costi economici (articolo 29 septies DLgs 152/2006)
3. obbliga a considerare gli impatti cumulativi (passati, presenti, futuri) con le fonti di emissioni
diverse da quelle dell’impianto da autorizzare (comma 5 articolo 251 DLgs 152/2006)
IL CONTRASTO DEL DECRETO LEGGE CON LA DISCIPLINA INNOVATIVA DEL’AIA
Il Decreto Legge in esame all’articolo 1 congela l’autorizzazione integrata ambientale per 36 mesi
dal momento del rilascio della stessa. In tal modo impedisce una corretta applicazione delle norme
più innovative esposte nel paragrafo precedente del presente commento, che infatti non vengono
fatte salve, al contrario delle norme in materia di eventuale revisione dell’AIA nell’arco dei
suddetti 36 mesi. In altri termini vengono di fatto aggirate proprio quelle norme della disciplina
dell’AIA che legano il contenuto di questo atto alle specificità sanitarie ed ambientali del sito in cui
è collocata l’attività inquinante. In tal modo anche nel futuro si potranno imporre agli impianti che
verranno definiti strategici delle AIA con prescrizioni che potranno prescindere dalle specificità
ambientali e sanitarie del sito, tranne che nel caso della revisione dell’AIA che però potrà essere
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avviata solo su iniziativa dello stesso Ministero dell’Ambiente che ha prodotto questo bel decreto
legge! Infatti quasi sicuramente tutti gli impianti che verranno definiti strategici saranno di
competenza, per l’AIA, del Ministero dell’Ambiente.
IL PALESE AGGIRAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO DELLA
AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Secondo il comma 4 articolo 1 del presente decreto legge, il modello di gestione speciale dell’AIA
sopra descritto, trova applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato
provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i
provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato
nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa.
E’ chiaro quindi l’intento del decreto legge di aggirare i provvedimenti di sequestro della
magistratura che stabiliscono la impossibilità di continuare la produzione all’interno dell’Ilva.
Non a caso il successivo articolo 3 (che fa riferimento proprio all’Ilva) stabilisce la possibilità per
questa azienda di proseguire la attività produttiva nello stabilimento ed la conseguente
commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi. Non solo ma l’articolo 2 lascia la
gestione dell’azienda ai titolari della stessa cosa che il provvedimento di sequestro aveva vietato
esplicitamente.
Ora a mio avviso tutta questa parte di provvedimento rischia di ledere l’autonomia del potere
giudiziario. In particolare l’affermazione sopra riportata del comma 4 articolo 1 della pretesa di
considerare ipso iure modificati, per effetto dell'entrata in vigore decreto legge, i provvedimenti di
sequestro attualmente in essere, a prescindere da qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, in tal
modo si fornisce al Potere Esecutivo la possibilità di annullare qualsiasi provvedimento
giurisdizionale attraverso atti di imperio e non con i tradizionali mezzi di impugnazione disciplinati
dalla legge e dalla Costituzione. Ciò appare in palese contrasto con l’articolo 102 della Costituzione
secondo il quale:” la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme dell’ordinamento giudiziario”, tanto più che questa norma viene estesa a tutti gli
impianti che verranno definiti strategici generalizzando il modello di governo del decreto legge
anche ai futuri potenziali conflitti tra magistratura e soggetti inquinatori inquisiti. Ma appare in
contrasto anche con l’articolo 111 della Costituzione sulle modalità di esercizio della giurisdizione
e sulle modalità di impugnazione delle sentenze penali e amministrative.
Occorre aggiungere che la legge di conversione ha ulteriormente rafforzato l’indirizzo sopra
riportato di aggiramento dei provvedimenti della magistratura. Secondo il comma 3 dell’articolo 3
della legge di conversione: “3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per
un periodo di trentasei mesi, la società ILVA S.p.A. di Taranto è immessa nel possesso dei beni
dell'impresa ed è in ogni caso autorizzata, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma
2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei
prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.” Il
provvedimento di cui al comma 2 è l’autorizzazione integrata ambientale all’impianto dell’Ilva
rilasciato lo scorso ottobre 2012 congelata per 36 mesi come abbiamo visto in precedenza.
Sostanzialmente si rimmette nell’uso della azienda quei materiali sequestrati in precedenza della
magistratura perché prodotti in violazione di legge.
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CONCLUSIONI: UN MODELLO, GENERALIZZABILE, DI GOVERNO DEI CONFLITTI
AMBIENTALI
Relativamente ai contrasti tra potere esecutivo e giudiziario oltre a quello scritto sopra si attende le
motivazioni dell’eventuale ricorso da parte della magistratura tarantina di fronte alla Corte
Costituzionale che potrà consistere o in un conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato o nel
sollevare questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione.
Quello che invece si vuole qui sottolineare, è il palese contrasto, come analizzato nel presente
commento, tra questo decreto legge e le norme sulla disciplina dell’AIA nonché con i principi di
diritto comunitario e costituzionale di proporzionalità e precauzione che vengono palesemente
aggirati dal decreto in esame.
Non solo ma la cosa ancor più grave è che il decreto legge si presenta come un modello estendibile
per tutti quelli che in modo generico vengono definiti impianti strategici, lasciando in mano
all’esecutivo la possibilità di stabilire di volta in volta quali sono gli impianti per i quali le norme
sull’AIA sono parzialmente sospese e soprattutto per i quali si possa aggirare eventuali
provvedimenti contrastanti della magistratura
L’aspetto ironico della vicenda di questo decreto legge è che in sede di conversione si impegna il
Garante, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto
specificamente relativa all’Ilva di Taranto, a promuovere, anche in accordo con le istituzioni locali,
iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i
cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
Questa impegno è chiaramente di propaganda visto che le norme sull’accesso alle informazioni
ambientali oggetto di apposito Decreto Legislativo sono applicabili comunque alle procedure
autorizzatorie come quella in esame compreso l’accesso agli atti di vigilanza e controllo del rispetto
delle prescrizioni ivi contenute.
La legge 89/2013 ha abolito la suddetta figura del Garante a partire dal 3/8/2013.
Le risorse derivanti dall'applicazione della figura del Garante (ora abolita) sono destinate alle
attività dell'ISPRA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese
riconosciute di interesse strategico nazionale. Il commissario straordinario, in accordo con la
regione e con gli enti locali interessati, promuove iniziative di informazione e consultazione
finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini in ordine alle vicende di cui al
presente decreto, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale,
con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo
2001, n. 108. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e le pubbliche amministrazioni vi provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA
NORMATIVA SOPRA ESAMINATA
Secondo la Corte Costituzionale (sentenza3
N. 85 del 2013):
Restano in vigore e sono applicabili le sanzioni penali in materia di AIA
“La semplice ricognizione della normativa sui controlli e sulle sanzioni, tuttora vigente ed
esplicitamente richiamata dalla disposizione censurata (vedi richiamo del comma 2 articolo 1
della legge in esame agli articoli 29octies comma 4, 29nonies e 29 decies del DLgs 152/2006
mdr.), contraddice per tabulas l'assunto del rimettente Giudice per le indagini preliminari, e
cioè che i 36 mesi concessi ad una impresa, che abbia le caratteristiche previste, per adeguare la
propria attività all'AIA riesaminata, «costituiscono una vera e propria "cappa" di totale
"immunita'" dalle norme penali e processuali».”
Restano in vigore il sistema dei controlli e l’obbligo di rinvio di violazioni penale
alla Autorità Giudiziaria
Le norme a cui si fa rinvio quindi prevedono controlli e eventualmente se si dimostrassero
violazioni: “l'obbligo di trasmettere, da parte delle autorità addette alla vigilanza ed ai
controlli, le eventuali notizie di reato all'autorità "competente", cioè all'autorità giudiziaria.”
Non esiste alcuna cancellazione delle responsabilità penali relative alle indagini in
corso per gli impianti strategici come quello dell’Ilva a cui si applica la normativa
contestata
“La stessa disposizione non introduce peraltro alcuna forma di cancellazione o attenuazione delle
responsabilità gravanti sui soggetti che abbiano compiuto violazioni delle norme penali poste a
presidio dell'ambiente e della salute. In altri termini, la norma censurata non si configura né come
abolitio criminis, né come lex mitior, e non incide pertanto in alcun modo sulle indagini, tuttora in
corso, volte ad accertare la colpevolezza degli attuali indagati nel procedimento principale, per i
quali, allo stato presente, non risulta essere stata ancora formulata richiesta di rinvio a giudizio.
Tanto meno la disposizione e' idonea a spiegare effetti di alcun genere sull'eventuale, futuro
processo penale a carico dei medesimi soggetti.”
Non esiste quindi alcuna sospensione delle regole in materia previste dalla legge
“L'idea che nel periodo previsto dalla norma censurata sia possibile proseguire senza regole
l'attività produttiva deriva, nella prospettazione del rimettente, dal rilievo che le sanzioni -
3
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-05-15&atto.codiceRedazionale=T-130085
11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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come si è visto, anche penali - esplicitamente richiamate dalla stessa «non possono comunque
essere irrogate prima della scadenza dei 36 mesi. Unica sanzione applicabile prima dei 36 mesi
in caso di inosservanza dei termini AIA è quella, come detto, del 10 % del fatturato. Sanzione
che ovviamente risulta totalmente inadeguata a tutelare salute ed ambiente»…. Non è dato
comprendere come si possa trarre, dalla lettura dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, la
conclusione che la sanzione pecuniaria fino al 10% del fatturato sia l'unica irrogabile nel
periodo considerato e che, dunque, la stessa sia sostitutiva delle altre sanzioni previste dalle leggi
vigenti. E' vero il contrario, giacché le espressioni usate dal legislatore - «fatta salva», «fermo
restando» - si riferiscono in modo evidente ad una disciplina normativa complessiva e contestuale,
nel cui ambito si aggiunge, alle preesistenti sanzioni amministrative e penali, la fattispecie
introdotta dal comma 3 del citato art. 1, ovviamente dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge. “
La nuova normativa prevede una scansione temporale della nuova AIA con
prescrizioni che se non rispettate, nei modi e ne i tempi potranno produrre illiceità
sanzionabili dalle leggi vigenti
“ La distinzione tra la situazione normativa precedente all'entrata in vigore della legge - e, nella
generalità dei casi, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 1, comma
1 - e l'attuale disciplina consiste nel fatto che l'attività produttiva è ritenuta lecita alle
condizioni previste dall'AIA riesaminata. Quest'ultima fissa modalità e tempi per l'adeguamento
dell'impianto produttivo rispetto alle regole di protezione dell'ambiente e della salute, entro il
periodo considerato, con una scansione graduale degli interventi, la cui inosservanza deve
ritenersi illecita e quindi perseguibile ai sensi delle leggi vigenti.”
La nuova normativa non rende lecito ex post ciò che prima era illecito
“In conclusione sul punto, la norma censurata non rende lecito a posteriori ciò che prima era
illecito - e tale continua ad essere ai fini degli eventuali procedimenti penali instaurati in epoca
anteriore all'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva - né "sterilizza",sia pure
temporaneamente, il comportamento futuro dell'azienda rispetto a qualunque infrazione delle
norme di salvaguardia dell'ambiente e della salute.”
La nuova normativa bilancia interessi ambientali e occupazione senza derogare, nel
caso di violazioni, alla vigenti norme penali di settore
“La stessa norma, piuttosto, traccia un percorso di risanamento ambientale ispirato al
bilanciamento tra la tutela dei beni indicati e quella dell'occupazione, cioè tra beni tutti
corrispondenti a diritti costituzionalmente protetti. La deviazione da tale percorso, non dovuta
a cause di forza maggiore, implica l'insorgenza di precise responsabilità penali, civili e
amministrative, che le autorità competenti sono chiamate a far valere secondo le procedure
ordinarie.”
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Resta potere dovere del PM di esercitare l’azione penale
“Non è pertanto intaccato il potere-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale,
previsto dall'art. 112 Cost., che è pur sempre da inquadrare nelle condizioni generali poste dal
contesto normativo vigente, ove, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 207 del 2012, é considerata
lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che
vengano osservate le prescrizioni dell'AIA riesaminata, nelle quali si riassumono le regole che
limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa.”
La nuova normativa non impedisce l’esercizio dei poteri cautelari
“Non e' vero neppure che la disciplina abbia inibito il ricorso allo strumento cautelare nell'ambito
dei procedimenti penali volte all'accertamento di eventuali illeciti, commessi prima o dopo il
rilascio del provvedimento riesaminato, ove ricorrano nuove esigenze di cautela. Il comma 4
dell'art. 1 consente chiaramente la permanenza delle misure già adottate e mira solo ad escludere
che i provvedimenti di sequestro, presenti o futuri, possano impedire la prosecuzione dell'attività
produttiva a norma del comma 1.” In sostanza la tesi affermata dalla Corte Costituzionale è che
anche in caso di sequestro penale,nelle more di questo procedimento, l’attività di impresa può
continuare se rispetta quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge qui oggetto di
giudizio di legittimità costituzionale:
1. l’impianto sia stato dichiarato di interesse strategico nazionale
2. nell’impianto ci siano occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno,
3. vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione
esista un provvedimento di riesame dell’AIA da parte del Ministero dell’Ambiente con adeguate
prescrizioni
4. la continuazione dell’esercizio della impresa, nelle condizioni di cui sopra, non superi i 36 mesi.
Se vengono violate le prescrizioni quindi l’esercizio dei poteri cautelari da parte delle autorità
competenti resta.
Resta il diritto di agire dei cittadini per tutelare le proprie situazione giuridiche
soggettive
“Speculare rispetto al perdurante potere delle autorità competenti di accertare le responsabilità dei
titolari dell'impresa de qua é il diritto dei cittadini, che si ritengano lesi nelle proprie situazioni
giuridiche soggettive, di adire il giudice competente per ottenere i provvedimenti riparatori e
sanzionatori previsti dalle leggi vigenti. Tale diritto non è inciso in senso sfavorevole dalla norma
censurata, ma inserito, come ogni pretesa giuridica, nel contesto normativo di riferimento, che,
come chiarito sopra, non azzera e neppure sospende il controllo di legalità, ma lo riconduce alla
verifica dell'osservanza delle prescrizioni di tutela dell'ambiente e della salute contenute nell'AIA
riesaminata. In definitiva, i cittadini non sono privati del diritto di agire in giudizio per la tutela
delle proprie situazioni giuridiche soggettive, con relative domande risarcitorie, di cui agli artt. 24
e 113 Cost.”
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La norma oggetto del giudizio di costituzionalità garantisce un corretto
bilanciamento degli interessi in gioco.
“La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento
tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui
deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse
costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni
pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto
individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre
«sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra
loro» (sentenza n.264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno
dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche
costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della
dignità della persona. Per le ragioni esposte, non si può condividere l'assunto del rimettente
giudice per le indagini preliminari, secondo cui l'aggettivo «fondamentale», contenuto nell'art.32
Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i
diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell'ambiente e della salute come
«valori primari» (sentenza n.365 del 1993, citata dal rimettente) implica una "rigida" gerarchia
tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e
pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti
fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come "primari"
dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati
ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati,non già che gli stessi siano posti alla
sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non
prefissato in anticipo, deve essere valutato - dal legislatore nella statuizione delle norme e dal
giudice delle leggi in sede di controllo - secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza,
tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale.”
La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non “annienta il diritto alla salute
a favore di quello economico produttivo
“…Sul punto, in via generale, la combinazione tra un atto amministrativo (AIA) e una previsione
legislativa (art.1 del d.l. n. 207 del 2012) determina le condizioni e i limiti della liceità della
prosecuzione di un'attività produttiva per un tempo definito, in tutti i casi in cui uno stabilimento -
dichiarato, nei modi previsti dalla legge, di interesse strategico nazionale – abbia procurato
inquinamento dell'ambiente, al punto da provocare l'intervento cautelare dell'autorità giudiziaria.
La normativa censurata non prevede, infatti, la continuazione pura e semplice dell'attività, alle
medesime condizioni che avevano reso necessario l'intervento repressivo dell'autorità giudiziaria,
ma impone nuove condizioni, la cui osservanza deve essere continuamente controllata, con tutte le
conseguenze giuridiche previste in generale dalle leggi vigenti per i comportamenti illecitamente
lesivi della salute e dell'ambiente. Essa é pertanto ispirata alla finalità di attuare un non
irragionevole bilanciamento tra i principi della tutela della salute e dell'occupazione, e non al
totale annientamento del primo.”
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La norma oggetto del giudizio di costituzionalità rispetta il principio costituzionale
di eguaglianza, ex articolo 3 della Costituzione, tra impianti strategici e non
Sollevando questo punto di fronte alla Corte Costituzionale si era voluto sottolineare come sia il
concetto di impianto strategico che quello del numero degli occupati introducono parametri
discrezionali per imporre due regimi di tutela ambientale diversi a seconda che l’impianto soggetto
ad AIA rientra in tali concetti e limiti numerici o no.
Di contro la Corte Costituzionale: “… perché non introduce - come invece affermano i rimettenti -
una ingiustificata differenziazione di disciplina tra stabilimenti "strategici" e altri impianti, sulla
base di un atto amministrativo - un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - dotato
di eccessiva discrezionalità, derivante dalla genericità dei criteri di individuazione di tali
stabilimenti. Si deve osservare, in proposito, che l'interesse strategico nazionale ad una
produzione, piuttosto che ad un'altra, e' elemento variabile, in quanto legato alle congiunture
economiche e ad un'altra
serie di fattori non predeterminabili (effetti della concorrenza, sviluppo tecnologico, andamento
della filiera di un certo settore industriale etc.). Si giustifica pertanto l'ampiezza della
discrezionalità che la norma censurata riconosce al Governo, e per esso al Presidente del
Consiglio dei ministri, in quanto organi che concorrono a definire la politica industriale del Paese.
Trattandosi, peraltro, di provvedimento amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri può essere oggetto di impugnazione, al pari dell'AIA riesaminata del Ministro
dell'ambiente, che, secondo la medesima norma, consente la prosecuzione dell'attività produttiva,
anche in presenza di sequestri dell'autorità giudiziaria.
Quanto all'indice numerico dei lavoratori occupati, va ricordato che si tratta della soglia già
utilizzata dal legislatore nella disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza, di cui all'art.2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma
dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n.274). In tale disciplina, la tutela dell'attività
imprenditoriale e dei livelli occupazionali, come indicati, giustifica la sottrazione dell'impresa
insolvente al fallimento e l'ingresso in una procedura concorsuale ad hoc, con finalità di
conservazione delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione e riconversione
dell'esercizio.
La norma censurata presenta caratteristiche analoghe, in quanto mira a perpetuare l'esistenza di
grandi aziende, la cui chiusura avrebbe gravi effetti sui livelli di occupazione. Si tratta quindi di
una disciplina differenziata per situazioni a loro volta differenziate, meritevoli di specifica
attenzione da parte del legislatore, che non viola pertanto il principio di eguaglianza.
Quest'ultimo impone - come emerge dalla nota e costante giurisprudenza di questa Corte -
discipline eguali per situazioni eguali e discipline diverse per situazioni diverse, con il limite
generale dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, che non viene nella fattispecie superato,
giacché le ricadute sull'economia nazionale e sui livelli di occupazione sono diverse, per l'effetto
combinato dei fattori cui prima si faceva cenno. Sarebbe, al contrario, irragionevole una
disciplina che parificasse tutte le aziende produttive, a prescindere dalla loro dimensione e
incidenza sul mercato e, quindi, dagli effetti che la loro scomparsa determinerebbe.”
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La dichiarazione di interesse strategico all’impianto Ilva di Taranto è
costituzionalmente legittima
Il tema è se in base alle norme costituzionale si possa considerare legittima la definizione di
interesse strategico di un impianto ex lege (c.d. legge provvedimento) senza apposito
provvedimento governativo.
“L'art. 3, comma 1, del d.l. n.207 del 2012 individua direttamente nell'impianto siderurgico della
società Ilva di Taranto uno stabilimento di interesse strategico nazionale, di cui all'art. 1, comma 1,
del medesimo atto normativo. Si tratta di legge in luogo di provvedimento, poiché sostituisce
il proprio dettato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma
generale.“
La corte Costituzionale ricostruisce le condizioni di legittimità costituzionale delle leggi
provvedimento anche alla luce della giurisprudenza precedente secondo la quale: “nessuna
disposizione costituzionale [...] comporta una riserva agli organi amministrativi o "esecutivi"
degli atti a contenuto particolare e concreto» (ex plurimis, sentenza n. 143 del 1989).”
Occorre infatti evitare che le leggi provvedimento producano: “una disparità di trattamento insito
in previsioni di tipo particolare e derogatorio (ex plurimis, sentenza n. 2 del 1997; in senso
conforme, sentenza n. 20 del 2012).”
Quindi secondo la Corte Costituzionale la legittimità costituzionale di tale tipo di leggi va valutata
1. in relazione al loro specifico contenuto, con la conseguenza che devono emergere i criteri
che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione (ex plurimis,
sentenze n. 137 del 2009, n.267 del 2007 e n. 492 del 1995). Tali criteri devono essere
ricavabili dalla legge stessa: “in base agli ordinari strumenti ermeneutici» (sentenza n. 270 del
2010).”
2. deve essere rispettato il principio sulla tutela della funzione giurisdizionale da tentativi del
legislatore di “risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie e di vanificare gli effetti
di una pronuncia giurisdizionale divenuta intangibile, violando i principi relativi ai rapporti tra
potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi
legittimi» (sentenza n. 94 del 2009, conforme a sentenza n. 374 del 2000).”
3. deve essere rispettato il diritto al ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale contro tutti gli atti,
anche di tipo legislativo, sancito dalla Corte di Giustizia con sentenza 16/2/2012 in causa C-182/10.
Fermi restando questi principi la decisione di individuare direttamente con legge l’Ilva di Taranto
come «stabilimento di interesse strategico nazionale», è stata dettata dalla situazione emergenziale
che si è verificata. Peraltro la scelta suddetta è, secondo la Corte Costituzionale,ulteriormente
giustificata dalla temporaneità del regime introdotto con la legge in esame (sentenza n.
237 del 2007).
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L’AIA riesaminata per l’Ilva di Taranto ha anticipato l’applicazione delle MTD del
settore
“L'AIA riesaminata del 26 ottobre 2012, esplicitamente richiamata dall'art.3 in esame, ha
anticipato di quattro anni l'obbligo di adeguamento alle conclusioni delle migliori tecniche
disponibili relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione europea n.
2012/135/UE, già citata. Difatti, il considerando 8 di tale decisione, dopo aver richiamato l'art. 21
della direttiva n.2010/75/UE,stabilisce che «entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle
decisioni sulle conclusioni sulle BAT [MTD], l'Autorità Competente riesamina e, se necessario,
aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali
condizioni di autorizzazione».”
La dichiarazione ex lege della strategicità dell’impianto Ilva non lede il diritto di
impugnare questa decisione
“Né può dirsi, come afferma il rimettente Giudice per le indagini preliminari, che la forma
legislativa dell'individuazione dell'Ilva di Taranto come «stabilimento di interesse strategico
nazionale» comprometta il diritto di tutela giurisdizionale, che sarebbe possibile invece
esercitare in presenza di un atto amministrativo. Questa Corte ha infatti osservato che «in
assenza nell'ordinamento attuale di una "riserva di amministrazione"opponibile al legislatore,
non può ritenersi preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di
disciplina oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa [...] con la
conseguenza che il diritto di difesa [...] non risulterà annullato, ma verrà a connotarsi secondo
il regime tipico dell'atto legislativo adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia
amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale» (sentenza n. 62 del 1993).”
Non c’è stata un “legificazione dell’AIA”, quindi l’AIA resta impugnabile come
qualsiasi atto amministrativo di fronte agli organi della giustizia amministrativa
“Non ha neppure fondamento l'affermazione, dello stesso rimettente, che vi sia stata una
"legificazione" dell'AIA riesaminata, con la conseguenza che contro tale atto amministrativo,
nel caso specifico dell'Ilva di Taranto, non sarebbero esperibili i normali rimedi giurisdizionali. E'
vero, al contrario, che l'AIA è pur sempre - come statuito in via generale dall'art.1, non
contraddetto dall'art. 3 - un presupposto per l'applicabilità dello speciale regime giuridico, che
consente la continuazione dell'attività produttiva alle condizioni ivi previste. In quanto
presupposto, essa rimane esterna all'atto legislativo, con tutte le conseguenze, in termini di
controllo di legalità, da ciò derivanti. Il comma 2 dell'art. 3 richiama l'AIA del 26 ottobre 2012 allo
scopo di ribadire lo stretto condizionamento della prosecuzione dell'attività all'osservanza
delle nuove prescrizioni poste a tutela dell'ambiente e della salute, ferma restando naturalmente la
natura dinamica del provvedimento, che può essere successivamente modificato e integrato, con
relativa possibilità di puntuali controlli in sede giurisdizionale. In altri termini, sia la norma
generale, sia quella che si riferisce in concreto all'Ilva di Taranto, si interpretano agevolmente nel
senso che l'azienda interessata è vincolata al rispetto delle prescrizioni dell'AIA, quale é e quale
sarà negli eventuali sviluppi successivi, e che l'entrata in vigore del d.l. n. 207 del 2012 non ha
precluso né preclude tutti i rimedi giurisdizionali esperibili riguardo ad un atto amministrativo.”
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L’AIA non è stata incorporata dalla legge in esame
“ La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto l'esistenza di una presunzione di rinvio
formale agli atti amministrativi, ove gli stessi siano richiamati in una disposizione legislativa,
tranne che la natura recettizia del rinvio stesso emerga in modo univoco dal testo normativo
(sentenza n.311 del 1993); circostanza, questa, che non ricorre necessariamente neppure quando
l'atto sia indicato in modo specifico dalla norma legislativa (sentenze n. 80 del 2013 e n.536 del
1990). Come può chiaramente desumersi dal testo della disposizione censurata, l'intento del
legislatore non è stato quello di incorporare l'AIA nella legge, ma solo di prevedere - come
illustrato nel paragrafo 10 - un effetto combinato di atto amministrativo e legge, effetto che
mantiene la sua peculiarità e la sua efficienza rispetto al fine, a condizione che rimangano ferme
la natura dell'uno e dell'altra.”
La Corte in particolare ha riconosciuto come non esista in Costituzione alcuna disposizione che:
“comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e
concreto”; aggiungendo come: “la prevalente dottrina e la giurisprudenza di questa Corte non
considerano la legge provvedimento incompatibile, in sé e per sé, con l’assetto dei poteri stabilito
dalla Costituzione….. le leggi provvedimento devono soggiacere tuttavia “ad un rigoroso scrutinio
di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo
particolare e derogatorio…..la legittimità costituzionale di tale tipo di leggi va valutata in relazione
al loro specifico contenuto, con la conseguenza che devono emergere i criteri che ispirano le scelte
con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione”.
La norma oggetto del giudizio di costituzionale non revoca i provvedimenti di
sequestro della Autorità Giudiziaria ma consente la continuazione dell’esercizio
della impresa alle condizioni da essa poste
“Occorre notare come la disciplina generale, di cui all'art. 1 del decreto-legge citato, preveda che,
anche in costanza di provvedimenti di sequestro dei beni dell'impresa titolare dello stabilimento, è
consentito «l'esercizio dell'attività di impresa» (comma 4), che comprende sia la produzione che
la commercializzazione del materiale prodotto, l'una inscindibilmente connessa all'altra. Tanto la
norma generale appena richiamata, quanto quella particolare riferentesi all'Ilva di Taranto, non
prevedono ne' dispongono la revoca dei sequestri disposti dall'autorità giudiziaria, ma
autorizzano la prosecuzione dell'attività per un periodo determinato ed a condizione
dell'osservanza delle prescrizioni dell'AIA riesaminata.
La ratio delle due discipline é dunque che si proceda ad un graduale, intenso processo di
risanamento degli impianti, dal punto di vista delle emissioni nocive alla salute e all'ambiente,
senza dover necessariamente arrivare alla chiusura dello stabilimento, con conseguente
nocumento per l'attività economica, che determinerebbe a sua volta un elevato incremento del
tasso di disoccupazione, già oggi difficilmente sostenibile per i suoi costi sociali. Se
l'adeguamento della struttura produttiva non dovesse procedere secondo le puntuali previsioni
del nuovo provvedimento autorizzativo, sarebbe cura delle autorità amministrative preposte al
controllo – e della stessa autorità giudiziaria, nell'ambito delle proprie competenze - di
adottare tutte le misure idonee e necessarie a sanzionare, anche in itinere, le relative
inadempienze.”
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In realtà questa affermazione della Corte appare tra le più forzate come ha affermato A. Marchetti4
:
“Se è certamente vero che il decreto non preveda espressamente una revoca dei provvedimenti
cautelari, è altrettanto incontestabile come l’intervento normativo del Governo sia stato realizzato
con lo scopo di rendere inefficaci le predetti decisioni”.
La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non ha travolto un giudicato in
termini tecnico processuali
“12.4.- Sarebbe stata, in particolare, violata la riserva di giurisdizione, desumibile dal combinato
disposto degli artt. 102, primo comma, e 104, primo comma, Cost. Tale riserva implicherebbe
l'intangibilita' del giudicato, che, nella specie, si presenterebbe come «giudicato cautelare», dato
che il provvedimento di riesame sul sequestro degli impianti non è stato oggetto di ricorso per
cassazione, e che la società Ilva ha rinunciato al gravame proposto contro l'analogo provvedimento
assunto per i materiali lavorati e semilavorati. Si deve precisare preliminarmente che il
cosiddetto «giudicato cautelare» non consiste in una decisione giurisdizionale definitiva, che
conclude un processo, ma é un'espressione di creazione giurisprudenziale - oggetto tuttora di
discussioni ed ancora non precisato in alcuni suoi aspetti - con cui viene indicata una
preclusione endoprocessuale. Si deve altresì osservare che tale preclusione opera rebus sic
stantibus, con la conseguenza che ogni mutamento significativo del quadro materiale o
normativo di riferimento vale a rimuoverla, reintroducendo il dovere del giudice di valutare
compiutamente l'intera situazione.
Sulla base delle precedenti considerazioni, si deve escludere che la norma censurata abbia
travolto un "giudicato" nel senso tecnico-processuale del termine, e cioè - giova ripeterlo -
la decisione giudiziale definitiva di una controversia. Si deve ritenere, invece, che la
disposizione abbia modificato il quadro normativo sulla cui base sono stati emessi alcuni
provvedimenti cautelari, ed abbia creato pertanto una nuova situazione di fatto e di diritto, in
quanto la produzione può riprendere non con le modalità precedenti - che avevano dato
luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria - ma con modalità nuove e parzialmente
diverse, ponendo le premesse perché si verifichino in futuro fatti che dovranno essere nuovamente
valutati dai giudici, ove aditi nelle forme rituali.”
La norma oggetto del giudizio di costituzionalità non ha violato il principio di
separazione dei poteri tra autorità giudiziaria e potere esecutivo ex primo comma
articolo 102 e primo comma articolo 104 della Costituzione.
“12.5.- Occorre inoltre mettere maggiormente a fuoco la nozione di "riserva di giurisdizione",
posta dai rimettenti a fondamento della lamentata violazione del principio della separazione dei
poteri. Con tale espressione si possono indicare due distinti, seppur collegati, principi, entrambi
presenti nella Costituzione.
Il primo - enunciato in modo esplicito da una serie di norme costituzionali (artt. 13, 14, 15 e 21) -
consiste nella necessità che tutti i provvedimenti restrittivi di alcune libertà fondamentali
debbano essere adottati «con atto motivato dell'autorità giudiziaria», a garanzia del modo
indipendente ed imparziale di applicare la legge in questo campo. Intesa in questo senso, la
riserva di giurisdizione risulta evidentemente estranea all'odierno giudizio.
4
“il Decreto Ilva: profili di costituzionalità di una legge provvedimento” in Federalismi n. 15/2013lll
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Il secondo principio - non enunciato esplicitamente da una singola norma costituzionale, ma
chiaramente desumibile in via sistematica da tutto il Titolo IV della Parte II della Costituzione -
consiste nella esclusiva competenza dei giudici - ordinari e speciali - a definire con una pronuncia
secondo diritto le controversie, che coinvolgano diritti soggettivi o interessi legittimi, loro
sottoposte secondo le modalità previste dall'ordinamento per l'accesso alle diverse giurisdizioni.
Con riferimento alla giurisdizione penale, la «riserva di sentenza», di cui sinora s'è detto, è
integrata nella Costituzione italiana dalla riserva al pubblico ministero dell'esercizio dell'azione
penale, che costituisce un potere esclusivo, ma anche un dovere dei titolari di tale funzione
giudiziaria (art. 112 Cost.).
L'esame delle norme impugnate nel presente giudizio conduce alla conclusione che non vi è
violazione della "riserva di giurisdizione" neppure nella seconda, più ampia, accezione illustrata.
Pende attualmente davanti all'Autorità giudiziaria di Taranto un procedimento penale - ancora
nella fase delle indagini preliminari - volto ad accertare la responsabilità penale di alcuni
soggetti, in relazione a reati, di danno e di pericolo, derivanti dall'inquinamento provocato negli
anni passati dall'attività dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A., attività che si assume tenuta in
violazione di norme e prescrizioni a tutela della salute e dell'ambiente.
Si può rilevare con certezza che nessuna delle norme qui censurate é idonea ad incidere,
direttamente o indirettamente, sull'accertamento delle predette responsabilità, e che spetta
naturalmente all'autorità giudiziaria, all'esito di un giusto processo, l'eventuale applicazione
delle sanzioni previste dalla legge. Come si è già chiarito al paragrafo 8, le disposizioni
censurate non cancellano alcuna fattispecie incriminatrice né attenuano le pene, né contengono
norme interpretative e/o retroattive in grado di influire in qualsiasi modo sull'esito del
procedimento penale in corso, come invece si è verificato nella maggior parte dei casi, di cui si
sono dovute occupare la Corte costituzionale italiana e la Corte di Strasburgo nelle numerose
pronunce risolutive di dubbi di legittimità riguardanti leggi produttive di effetti sulla definizione di
processi in corso.”
Il sequestro preventivo, ove ricorrano le condizioni previste dalla norma oggetto
del giudizio di costituzionalità, deve consentire la facoltà d'uso dei beni di impresa,
salvo che, nel futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata.
“ 12.6.- Residua il problema della legittimità dell'incidenza di una norma legislativa su
provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria non in funzione conservativa delle
fonti di prova - nel qual caso si ricadrebbe nell'incidenza sull'esito del processo - ma con
finalità preventive, sia in ordine alla possibilità di aggravamento o protrazione dei reati
commessi o alla prevedibile commissione di ulteriori reati (art. 321, primo comma, cod. proc.
pen.), sia in ordine alla conservazione di beni che possono formare oggetto di confisca, in
caso di condanna degli imputati (art. 321, secondo comma, cod. proc. pen., in relazione
all'art. 240 cod. pen.).
Il sequestro degli impianti, senza facoltà d'uso, è stato disposto a norma del primo comma dell'art.
321 cod. proc. pen., in base all'assunto che la continuazione dell'attività produttiva avrebbe senza
dubbio aggravato l'inquinamento ambientale, già accertato con perizia disposta in sede di
incidente probatorio, e avrebbe provocato ulteriore nocumento ai lavoratori dell'impianto e agli
abitanti delle aree viciniori.
Si deve rilevare in proposito che l'aggravamento delle conseguenze di reati già commessi o la
commissione di nuovi reati è preventivabile solo a parità delle condizioni di fatto e di diritto
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antecedenti all'adozione del provvedimento cautelare. Mutato il quadro normativo - che in
effetti non é rimasto invariato, contrariamente a quanto sostenuto dai rimettenti - le condizioni di
liceità della produzione sono cambiate e gli eventuali nuovi illeciti penali andranno valutati
alla luce delle condizioni attuali e non di quelle precedenti. Si deve anche mettere in rilievo che la
produzione siderurgica è in sé e per sé lecita, e può divenire illecita solo in caso di
inosservanza delle norme e delle prescrizioni dettate a salvaguardia della salute e dell'ambiente.
Mutate quelle norme e quelle prescrizioni, occorre una valutazione ex novo della liceità dei fatti e
dei comportamenti, partendo dalla nuova base normativa. Né può essere ammesso che un
giudice (ivi compresa questa Corte) ritenga illegittima la nuova normativa in forza di una
valutazione di merito di inadeguatezza della stessa, a prescindere dalla rilevata violazione di
precisi parametri normativi, costituzionali o ordinari, sovrapponendo le proprie valutazioni
discrezionali a quelle del legislatore e delle amministrazioni competenti. Tale sindacato sarebbe
possibile solo in presenza di una manifesta irragionevolezza della nuova disciplina dettata dal
legislatore e delle nuove prescrizioni contenute nell'AIA riesaminata. Si tratta di un'eventualità
da escludere, nella specie, per le ragioni illustrate nei paragrafi precedenti, che convergono verso
la considerazione complessiva che sia il legislatore, sia le amministrazioni competenti, hanno
costruito una situazione di equilibrio non irragionevole. Ciò esclude, come detto prima, un
"riesame del riesame", che non compete ad alcuna autorità giurisdizionale.
Si deve ritenere, in generale, che l'art. 1 del d.l. n. 207 abbia introdotto una nuova determinazione
normativa all'interno dell'art.321, primo comma, cod. proc. pen., nel senso che il sequestro
preventivo, ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 della disposizione, deve consentire
la facoltà d'uso, salvo che, nel futuro, vengano trasgredite le prescrizioni dell'AIA riesaminata.
Nessuna incidenza sull'attività passata e sulla valutazione giuridica della stessa e quindi
nessuna ricaduta sul processo in corso, ma solo una proiezione circa i futuri effetti della nuova
disciplina. La reimmissione della società Ilva S.p.A. nel possesso degli impianti è la conseguenza
obbligata di tale nuovo quadro normativo, affinché la produzione possa continuare alle nuove
condizioni, la cui osservanza sarà valutata dalle competenti autorità di controllo e la cui
intrinseca sufficienza sarà verificata, sempre in futuro, secondo le procedure previste dal codice
dell'ambiente.”
Secondo A. Marchetti 5
“Questo, forse, costituisce l’aspetto meno convincente e in parte più
contraddittorio dell’intera motivazione della sentenza; non ci sembra, infatti, sostenibile che si sia
effettivamente verificato un vero e proprio mutamento del quadro normativo processuale e
sostanziale (presupposti e finalità del sequestro preventivo, tipo di reato/i in relazione al/i quali il
sequestro sia stato disposto). Due sono le ragioni che ci inducono ad una tale conclusione. Il
cambiamento descritto dalla Corte non può dirsi certamente riconducibile (almeno per una
questione di coerenza interna alla motivazione della sentenza de qua) all’art. 3, comma 2, del d.l.
207/2012 essendo la norma, per espressa ammissione della stessa, una mera disposizione di rinvio
ad un atto amministrativo e certamente non può essere attribuito ad un provvedimento formalmente
e sostanzialmente amministrativo, benché contenente nuove prescrizioni per la tutela dell’ambiente
e della salute, la forza di legge. Lo stesso mutamento non è altresì imputabile né all’art. 1, comma
4, (c.d. norma generale) né all’art. 3, comma 3 (c.d. norma speciale “ad Ilvam”), risolvendosi le
due norme nella mera autorizzazione alla prosecuzione dell’attività produttiva e dunque nella
vanificazione dei provvedimenti cautelari adottati. Si arriverebbe in tal modo al paradosso che la
legittimazione alla violazione del giudicato cautelare deriverebbe dalla stessa norma che ne ha
determinato la potenziale lesione. Su questo punto la motivazione sembra faticare, forse proprio
sotto il peso incombente di quel “drammatico bilanciamento” che costituisce il tratto distintivo
5
“il Decreto Ilva: profili di costituzionalità di una legge provvedimento” in Federalismi n. 15/2013
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dell’intera vicenda e che ha forse spinto la Corte a giudicare “con lo sguardo e la coscienza rivolti
a Taranto”
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LA LEGGE CHE HA DISCIPLINATO IL
COMMISSARIAMENTO PER IL MODELLO SPECIALE
DI AIA PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO
NAZIONALE 6
TESTO LEGGE DI CONVERSIONE n.89 DEL 3/8/2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06687&elenco30giorni=false
COMMISSARIAMENTO IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il
commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che impieghi
un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione
guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente
pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza
reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
IMPRESE E STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
Sono considerate stabilimenti di interesse strategico (ex art. 1 legge 231/2012) quelli individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di
lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non
inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia
dell'occupazione e della produzione
MODALITÀ DI NOMINA DEL COMMISSARIO E SUBCOMMISSARIO
Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro sette giorni
dalla delibera del Consiglio dei ministri e si avvale di un sub commissario nominato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi procedimenti si
provvede all'eventuale sostituzione o revoca del commissario e del sub commissario. Al
6
Testo del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 4 giugno 2013),
coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante:
«Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale.». (13A06687) (GU Serie Generale n.181 del 3-8-2013)
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commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti
dall'AIA.
La figura del Commissario non risulta adeguatamente definita sotto il profilo delle competenze e dei
ruoli ricoperti in passato, lasciando quindi troppo spazio discrezionale al Presidente del Consiglio.
DURATA DEL COMMISSARIAMENTO
Il commissariamento ha durata di 12 mesi eventualmente prorogabili di 12 mesi fino ad un
massimo di 36. La prosecuzione dell'attività' produttiva durante il commissariamento è
funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle
risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di
rischio ambientale e occupazionale presupposto del commissariamento stesso.
CONDIZIONI PER IL COMMISSARIAMENTO
A decorrere dal 3/8/2013 il commissariamento è disposto, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, nei confronti dell'impresa ovvero, previa offerta di idonee garanzie
patrimoniali o finanziarie, nei confronti dello specifico ramo d'azienda o stabilimento di interesse
strategico nazionale, previo accertamento dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'AIA da
parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con il supporto delle
Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), in contraddittorio con
l'impresa interessata.
DEROGHE DEL COMMISSARIAMENTO ALLA PROCEDURA IN CASO DI
INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA
Fermi restando i poteri di autorità sanitaria del Sindaco del Comune territorialmente interessato, il
Commissariamento costituisce deroga all'articolo 29-decies,comma 9, del DLgs 152/2006
(T.U.ambientale). Secondo questo comma in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle
infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì
manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
La deroga è ammessa se vengono rispettate gli impegni previsti sempre dalla presente legge in
relazione:
1. al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (comma 5 articolo 1
della presente legge)
2. al piano industriale di conformazione delle attività produttive (comma 6 articolo 1 della
presente legge)
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3. il rispetto delle prescrizioni dell’AIA garantito dal Commissario (comma 8 articolo 1 della
presente legge)
Quindi in sostanza il Commissario può impedire, anche in presenza di dati epidemiologici e sanitari
significativi, l’avvio della revisione dell’AIA anche se richiesta dalla Regione o Comune.
POTERI DEL COMMISSARIO RISPETTO ALLA IMPRESA COMMISSARIATA
Per la durata del commissariamento sono attribuiti al commissario tutti i poteri e le funzioni
degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e
gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri
dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata del commissariamento. Le linee di credito
ed i relativi rapporti debitori, concernenti l'attività dell'azienda, oggetto di commissariamento,
anche in carico a società del medesimo gruppo, sono trasferite al commissario ai sensi dei seguenti
articoli del Codice Civile
1339 : clausole inserite dalla legge nei contratti in corso
2558: successione nei contratti.
Secondo il comma 3 articolo 12 della legge 125/20137
, il commissario straordinario può sciogliersi
dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il
commissariamento dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e
l'attuazione del piano delle misure sopra descritto. Questa disposizione non si applica ai rapporti
di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma8
, 72-ter9
e 80, primo
comma10
, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Codice del Fallimento).
Al commissario é attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il
bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento (comma 5ter articolo 12 della legge
125/2013
7
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione
=1&art.codiceRedazionale=13A08778&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-
30&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
8
contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645bis del codice civile avente ad oggetto un
immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro
il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa
dell'acquirente
9
Il fallimento della societa' determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447bis, primo
comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso
contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in luogo
della societa' assumendone gli oneri relativi. Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore puo' chiedere al
giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a
terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo del fallimento in via
chirografaria per l'eventuale credito residuo. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la
disciplina prevista dall'articolo 2447decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile. Qualora, nel caso di cui al
primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-
decies, sesto comma, del codice civile.
10
Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
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Ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di
credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa
commissariata (comma 5-quinquies articolo 12 della legge 125/2013)
SEQUESTRO BENI SOCIETÀ PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX DLGS
231/2001
Il DLgs 231/200111
disciplina la responsabilità amministrativa di impresa conseguente alla
condanna per reati commessi dai responsabili della stessa. Secondo il comma 5bis dell’articolo 12
della lege 125/2013 nel caso di sequestro per equivalente di beni o titoli della società
responsabile ex Dlgs 231/2001 per reato di dipendenti o collaboratori, il commissario giudiziale può
autorizzare l'utilizzo dei beni per garantire la continuità aziendale. In questo il comma in esame
modifica l'articolo 53 del Dlgs 231/2001 per evitare che la misura cautelare del sequestro per
equivalente (articolo 19, Dlgs 231/2001) del profitto del reato presupposto, non blocchi l'ordinaria
attività aziendale con pregiudizio della sua continuità. Il commissario giudiziale vigilerà sul
comportamento dell'azienda e riferirà all'Autorità giudiziaria. Se la società trasgredisce i limiti
imposti, vengono adottati i provvedimenti conseguenti e i Giudici possono nominare un
amministratore coi poteri di azionista. Nel caso la società sia di quelle di interesse strategico
nazionale "commissariate" dal Governo sul sequestro si applicano le disposizioni della disciplina
descritta nel presente commento reca norme particolari sul sequestro dei beni aziendali e sullo
"sblocco" a favore del Commissario, anche ai sensi della "231"
DISCIPLINA RESPONSABILITÀ COMMISSARIO
Secondo il comma 4 articolo 12 della legge 125/201312
la disciplina della responsabilità per il
commissario, il sub-commissario e i tre esperti del comitato che predispongono il Piano delle
Misure (vedi paragrafo successivo presente commento), deve intendersi estesa anche ai soggetti da
questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei Piani delle Misure.
Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario.
PIANO DELLE MISURE E DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE E
SANITARIA
Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomina un
comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela
dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il commissario straordinario,
11
(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica)
12
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=12&art.versione
=1&art.codiceRedazionale=13A08778&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-10-
30&art.idGruppo=4&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0#art
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predispone e propone al Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in conformità alle norme
dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali, il piano delle misure
e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
Il Piano prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e
dell'AIA.
Lo schema di piano è reso pubblico, anche attraverso la pubblicazione nei siti web dei
Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché attraverso link
nei siti web della regione e degli enti locali interessati, a cura del commissario straordinario,
che acquisisce le eventuali osservazioni, che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e
sono valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni
dalla nomina del medesimo comitato.
Il rappresentante legale dell'impresa (titolare o socio di maggioranza) può proporre osservazioni al
piano delle misure entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal
comitato ai fini delle stesura della proposta definitiva.
MODALITÀ APPROVAZIONE PIANO MISURE
Il piano delle misure è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e
comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce sulla
proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario
straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta,
decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro
quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal
ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui
al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo.
Il rappresentante legale dell'impresa (titolare o socio di maggioranza) può proporre osservazioni al
piano delle misure entro dieci giorni dalla sua pubblicazione; le stesse sono valutate dal
comitato ai fini delle stesura della proposta definitiva.
EFFICACIA PIANO DELLE MISURE
L'approvazione del piano delle Misure equivale a modifica dell'AIA, limitatamente alla modulazione dei
tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti
previsti nell'AIA non oltre trentasei mesi dal 3/8/2013.
Il decreto di approvazione del piano conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione
integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i
suoi contenuti possono essere modificati secondo le procedure di rinnovo e riesame dell’AIA e di
modifica della installazione soggetta ad AIA (ex articoli 29-octies e 29-nonies del DLgs 152/2006).
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REGIME TRANSIZIONE FINO ALLA APPROVAZIONE DEL PIANO
Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela
ambientale e sanitaria il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione
delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale e dalle altre autorizzazioni e
prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività
di impresa.
La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che
la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue
emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio
gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e
nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di
inizio della gestione commissariale;
b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad
almeno l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni
integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette
autorizzazioni e prescrizioni. La Conferenza delle Regioni aveva presentato un emendamento non
recepito. In particolare secondo la Conferenza per una puntuale verifica ed efficace monitoraggio
dell’attuazione delle prescrizioni disposte dall’AIA si riteneva utile aggiungere la verifica
dell’avvenuta attuazione di almeno il 50% di ogni singola prescrizione. L’emendamento non
accolto quindi prevedeva che dopo la frase“autorizzazioni integrate ambientali” venisse inserita la
seguente frase ”e siano stati realizzati lavori in entità non inferiore al 50% di ogni singola
prescrizione attestati dall’Ente di Controllo”.
Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano, trasmette all'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.
VALUTAZIONE DANNO SANITARIO
Il rapporto di valutazione del danno sanitario è elaborato dall'azienda sanitaria locale e
dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio, aggiornandolo
ogni due anni, anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche
sulle principali malattie di carattere ambientale.
I rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal
decreto dl Ministero della Salute di concerto con l’Ambiente del 24/4/2013 (vedi successivamente
a questa voce: AIA 2013).
Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le
prescrizioni dell'AIA. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame
della stessa ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del DLgs 152/2006.
PIANO INDUSTRIALE DI CONFORMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Entro il termine di trenta giorni dal decreto di approvazione del piano delle misure, il commissario
straordinario, comunicato il piano industriale al titolare dell'impresa, ovvero al socio di
maggioranza, nonché al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto,
appositamente designato dall'assemblea dei soci, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni
pervenute entro i successivi dieci giorni anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio
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insistono gli impianti dell'impresa commissariata, predispone il piano industriale di conformazione
delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle
prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza previste dal piano delle misure.
Il Piano Industriale è approvato dal Ministero dello Sviluppo economico entro 15 giorni dalla
presentazione.
RAPPORTI TRA PIANO MISURE E PIANO INDUSTRIALE CON LA DISCIPLINA
DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE
Secondo il comma 9 articolo 1 della presente legge, la predisposizione dei piani di misure e
industriali sopra analizzati nonché 'osservanza delle prescrizioni dei piani stessi e, nelle more
dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle previsioni dell’AIA e delle altre autorizzazioni
ambientali vigenti, equivalgono e producono i medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di
responsabilità per il commissario, il subcommissario e gli esperti del comitato, derivanti dal
rispetto dei modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla responsabilità dei soggetti in
posizione apicale per fatti di rilievo penale o amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n.231, per gli illeciti strettamente connessi all'attuazione
dell'AIA. e delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute.
Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato
disposto il sequestro, anche ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001, in danno dei soggetti nei
cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione
delle prescrizioni dell'aia e di messa in sicurezza, risanamento e bonifica ambientale, nonché degli
enti o dei soggetti controllati o controllanti, in relazione a reati comunque connessi allo
svolgimento dell'attività di impresa. Le predette somme sono messe a disposizione del
commissario e vincolate alle finalità indicate al periodo precedente. Le somme di cui al presente
comma, messe a disposizione del commissario e utilizzate per l'adempimento delle prescrizioni
dell'AIA, non sono mai ripetibili, attesa la loro destinazione per finalità aziendali e di salute
pubblica.
PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DALL’AIA, DAL PIANO
DELLE MISURE, DAL PIANO INDUSTRIALE DI CONFORMAZIONE
Secondo il comma 9 articolo 1 della legge 89/2013 (come integrato dalla lettera e) comma 1 articolo
7 della legge 6/2014:
Convocazione Conferenza Servizi
In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine
dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque
coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata
ambientale, dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, dal piano
industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei
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servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve
pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione.
Parere Commissione VIA
La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta
giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro
trenta giorni.
Osservazioni del pubblico
I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al
fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Questo termine è in
palese contrasto con la seguente normativa:
1. termine per le osservazioni in materia di VAS: 60 giorni dalla pubblicazione della proposta di
piano e del rapporto ambientale (comma 3 articolo 14 DLgs 152/2006)
2. termine per le osservazioni in materia di procedura di verifica di VIA: 45 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito del progetto e del SIA (comma 3 articolo 20 DLgs
152/2006)
3. termine per le osservazioni in materia di procedura ordinaria di VIA: 60 giorni dalla
presentazione della istanza di VIA (comma 4 articolo 24 DLgs 152/2006)
4. paragrafo 7 all’articolo 6 della Direttiva europea sulla VIA, Direttiva 2014/52/UE: “I tempi di
consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni”.
5. comma 3 articolo 6 della Convenzione di Aarhus13
: “3. Per le varie fasi della procedura di
partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di
tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di
partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.”
Termini conclusione Conferenza Servizi in caso di VIA
Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi
è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si
intendono resi in senso favorevole14
. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento
tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni.
13
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e01b791-43ca-48d4-b1db-
a17582c90e85.0011.02/DOC_2&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:32005D0370
14
Secondo il comma 1-ter dell’articolo 22-quater della legge 116/2014 il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, è
avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per
l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere
resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso
di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo.